31997Y0311(01)

Risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti

Gazzetta ufficiale n. C 076 del 11/03/1997 pag. 0001 - 0004


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (97/C 76/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma di azione per l'ambiente) (1),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 18 settembre 1989 e il riesame di questa strategia del 1° agosto 1996,

vista la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (2) e le relative risoluzioni del Parlamento europeo del 19 febbraio 1991 e del 22 aprile 1994 (3),

considerata la normativa comunitaria vigente nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (4), la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (5), il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (6), la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea) (7), e la direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (8),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di gestione dei rifiuti dell'8 novembre 1995,

1. ACCOGLIE favorevolmente la comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e la considera un prezioso orientamento per le questioni da affrontare negli anni futuri in tutta l'Unione europea nel settore dei rifiuti;

2. CONSIDERA che, dopo l'adozione della sua risoluzione, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (9), sono avvenuti in questo settore considerevoli progressi a livello legislativo, economico e tecnico che hanno orientato le amministrazione nazionali e della Comunità nonché gli operatori economici e i consumatori;

3. RICONOSCE che, malgrado i considerevoli sforzi degli ultimi anni, la produzione dei rifiuti ha continuato ad aumentare a livello comunitario;

4. PRENDE ATTO delle crescenti preoccupazioni dei cittadini e le condivide circa i problemi connessi ai rifiuti nell'Unione europea;

5. RIBADISCE la necessità, nell'interesse della protezione ambientale, di una politica globale in materia di rifiuti nella Comunità;

6. RITIENE che, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, la politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti dovrebbe essere innanzitutto guidata dalla necessità di un livello elevato di protezione ambientale, tenendo conto dei vantaggi potenziali e dei costi dell'azione o dell'inazione e tenendo inoltre debitamente conto del funzionamento del mercato interno;

7. INCITA la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'applicazione e l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e ad intensificare la loro cooperazione in materia;

8. SOLLECITA la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto dei lavori svolti presso i consessi internazionali, a intensificare i suoi sforzi per sviluppare una terminologia e definizioni concordate per consentire di conseguire un grado di armonizzazione maggiore nell'applicazione della normativa comunitaria, nonché a prendere in considerazione la necessità di rivedere il catalogo europeo dei rifiuti e l'elenco dei rifiuti pericolosi onde migliorarne l'efficacia operativa;

9. RICONOSCE la necessità specifica di operare una più chiara distinzione tra i prodotti che sono rifiuti ed i prodotti che non sono rifiuti e tra le operazioni che costituiscono un'attività di recupero dei rifiuti e quelle che costituiscono un'attività di smaltimento degli stessi;

10. SOTTOLINEA la funzione delle statistiche per individuare i problemi legati ai rifiuti, valutare priorità di gestione e formulare e conseguire obiettivi realistici nel quadro di politiche di gestione dei rifiuti;

11. SOTTOLINEA la necessità di elaborare, su base regolare, adeguati dati sui rifiuti coerenti con la normativa comunitaria;

12. INVITA la Commissione ad introdurre, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e gli Stati membri, un sistema affidabile su scala comunitaria di raccolta di dati sui rifiuti, che dovrebbe essere basato su una terminologia, definizioni e classificazioni comuni e che dovrebbe operare al costo pubblico e privato meno elevato;

13. RITIENE che, conformemente al principio «chi inquina paga» ed al principio della condivisione della responsabilità tutti i soggetti economici, compresi i produttori, gli importatori, i distributori ed i consumatori, abbiano la loro specifica parte di responsabilità per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti, il loro recupero ed il loro smaltimento;

14. CONSIDERA che si dovrebbe tenere pienamente conto delle implicazioni in materia di gestione dei rifiuti dalla fase di progettazione di un prodotto in poi e che in questo contesto il fabbricante di un prodotto abbia un ruolo strategico e una responsabilità in relazione al potenziale di gestione dei rifiuti di un prodotto attraverso la progettazione, il contenuto e la costruzione dello stesso;

15. INVITA la Commissione a sviluppare ulteriormente questi principi e a far sì che le responsabilità dei vari operatori economici si traducano in azioni pratiche, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun gruppo di prodotti e dell'esigenza di flessibilità nell'applicazione;

16. RIBADISCE la propria convinzione che la prevenzione dei rifiuti debba figurare come priorità assoluta in qualsiasi politica razionale sui rifiuti, per quanto riguarda la riduzione al minimo della produzione dei rifiuti e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;

17. CONSIDERA che si debbano aumentare gli sforzi al riguardo, tra l'altro migliorando la dimensione ambientale delle norme tecniche, riducendo la presenza di sostanze pericolose nei prodotti qualora siano disponibili alternative meno pericolose, grazie all'uso di sistemi di audit ambientale e di dati scientifici, nonché promuovendo, grazie all'informazione e alla sensibilizzazione dei consumatori, nuove abitudini di consumo;

18. INVITA la Commissione a promuovere obiettivi quantitativi e gli Stati membri e gli operatori economici a stabilire e perseguire tali obiettivi di natura orientativa volti a conseguire significative riduzioni della quantità di rifiuti prodotti e un maggiore livello di reimpiego, riciclaggio e recupero;

19. CHIEDE alla Commissione di esaminare e riferire quanto prima al Consiglio quali azioni ulteriori possano essere intraprese a livello comunitario ai fini della promozione della prevenzione dei rifiuti;

20. CHIEDE alla Commissione di raccogliere informazioni sulle sostanze ed i materiali pericolosi dal punto di vista ambientale presenti nei rifiuti che causano speciali problemi negli Stati membri e di presentare, se opportuno, raccomandazioni per misure volte a trattare tali problemi;

21. INSISTE sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti onde ridurre il quantitativo dei rifiuti destinati allo smaltimento e risparmiare risorse naturali, in particolare mediante reimpiego, riciclo, compostaggio e recupero dell'energia dai rifiuti;

22. RICONOSCE, per quanto riguarda le operazioni di recupero, che la scelta delle opzioni, in qualsiasi caso specifico, deve tener conto degli effetti ambientali ed economici, ma ritiene che attualmente, ed in attesa di progressi scientifici e tecnologici nonché di un ulteriore sviluppo delle analisi del ciclo di vita, il reimpiego e il recupero dei materiali dovrebbero essere considerati in generale preferibili quando rappresentano le opzioni migliori sotto il profilo ambientale;

23. CHIEDE alla Commissione di promuovere lo sviluppo e l'applicazione di analisi dei cicli di vita e di ecobilanci e di rendere note le informazioni generate dall'uso di tali strumenti per agevolare l'identificazione di future priorità in materia di gestione dei rifiuti;

24. CHIEDE alla Commissione e agli Stati membri di promuovere, se del caso, sistemi di restituzione, raccolta e recupero;

25. CHIEDE alla Commissione e agli Stati membri di intraprendere azioni concrete onde promuovere mercati per i prodotti riciclati che siano conformi ai requisiti comunitari;

26. SOTTOLINEA la necessità di criteri comunitari appropriati per le operazioni di recupero dei rifiuti, in particolare le operazioni di recupero dell'energia, onde predisporre una piattaforma operativa omogenea nel settore dei rifiuti;

27. IDENTIFICA l'importanza di criteri comunitari concernenti l'impiego di rifiuti, in particolare come combustibile o altra fonte di energia;

28. È DEL PARERE che dovrebbero essere applicate adeguate norme sulle emissioni per quanto riguarda il funzionamento degli impianti in cui vengono inceneriti i rifiuti per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente;

29. CONCLUDE che le norme comunitarie relative alle emissioni provenienti da impianti di incenerimento nell'aria, nell'acqua e nel terreno dovrebbero essere rispettate rigorosamente; che, per quanto riguarda gli impianti di incenerimento esistenti, si dovrebbero prevedere particolari misure di controllo; che la popolazione interessata dovrebbe avere accesso ad un'informazione adeguata e che, ove possibile, il recupero di energia dovrebbe far parte di tutte le operazioni di incenerimento;

30. RIBADISCE la necessità di ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti, come risultato delle suddette azioni;

31. RICONOSCE la necessità di stabilire un'opportuna rete integrata di impianti di smaltimento, come previsto dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (10);

32. CONSIDERA che, in futuro, nella Comunità dovrebbero essere espletate unicamente operazioni di discarica in maniera sicura e controllata, lasciando agli Stati membri, nell'osservanza di tale requisito, la flessibilità di applicare la migliore opzione in materia di smaltimento dei rifiuti per tenere conto delle loro particolari condizioni;

33. SOLLECITA la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva sulle discariche per conseguire tale obiettivo;

34. SI IMPEGNA ad esaminare siffatta proposta con sollecitudine;

35. CHIEDE agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire nella massima misura possibile che le vecchie discariche ed i siti contaminati vengano adeguatamente risanati;

36. PRENDE nota delle conclusioni cui sono giunti i vari gruppi di progetto nel quadro del programma sui flussi di rifiuti prioritari avviato dalla Commissione;

37. INVITA la Commissione a sviluppare, il più presto possibile, un opportuno seguito a tali progetti;

38. INVITA la Commissione ad esaminare ulteriormente se e come altri flussi di rifiuti debbano essere trattati a livello comunitario;

39. RITIENE che il regolamento (CEE) n. 259/93 sia un importante strumento giuridico per controllare e ridurre al minimo le spedizioni di rifiuti e che tutte le sue norme dovrebbero essere integralmente attuate;

40. INVITA la Commissione a prendere in esame la possibilità di semplificare le procedure amministrative del regolamento (CEE) n. 259/93, senza abbassare il livello della protezione ambientale al fine di migliorare l'efficacia del sistema di controllo, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), punto ii) di tale regolamento;

41. CHIEDE agli Stati membri di accrescere e migliorare la cooperazione, soprattutto in materia di spedizioni clandestine e nella lotta contro i crimini ambientali;

42. PRENDE ATTO e condivide le preoccupazioni degli Stati membri per i movimenti su vasta scala nella Comunità di rifiuti destinati all'incenerimento con o senza recupero di energia;

43. INVITA la Commissione a prendere in considerazione la portata di una modifica della normativa comunitaria in materia di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, allo scopo di affrontare questo problema e presentare proposte adeguate;

44. RIBADISCE l'impegno assunto nell'ambito della convenzione di Basilea di vietare, oltre al divieto già in vigore delle spedizioni di rifiuti pericolosi per lo smaltimento finale, le spedizioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi in via di sviluppo;

45. SOTTOLINEA l'importanza di un'adeguata pianificazione della gestione dei rifiuti a tutti i competenti livelli, inclusi quello locale e regionale compresa, se del caso, la cooperazione tra Stati membri;

46. INCORAGGIA gli Stati membri a ricorrere ad un'ampia serie di strumenti, compresi se del caso quelli economici, onde conseguire i loro obiettivi in materia di politica sui rifiuti nel modo più coerente possibile;

47. RICONOSCE, in linea con il Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività ed occupazione», il potenziale in termini di creazione di posti di lavoro che può presentare la protezione dell'ambiente, e in particolare una politica di gestione dei rifiuti coerente e razionale;

48. INVITA gli Stati membri ad orientare le loro politiche di gestione dei rifiuti nel modo più appropriato per realizzare queste opportunità;

49. RICONOSCE la necessità di un adeguato sostegno a favore delle piccole e medie imprese al fine di incoraggiare politiche responsabili di gestione dei rifiuti;

50. INVITA la Commissione a riferire al Consiglio sui progressi compiuti nei campi contemplati nella presente risoluzione al più tardi entro la fine del 2000.

(1) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(2) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

(3) GU n. C 72 del 18. 3. 1991, pag. 34 e GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 471.

(4) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(5) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

(6) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 39 del 16. 2. 1993, pag. 1.

(8) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 34.

(9) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

(10) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.