31997R2597

Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 23/12/1997 pag. 0013 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2597/97 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il latte destinato al consumo umano (4), è diretto a sviluppare il più possibile il mercato dei prodotti del codice NC 0401, garantendone il livello qualitativo nonché adeguandoli ai bisogni ed alle richieste dei consumatori; che l'istituzione di norme di commercializzazione per i prodotti lattiero-caseari in questione contribuisce alla stabilità del mercato e dunque a garantire un livello di vita equo alla popolazione agricola; che è pertanto nell'interesse dei produttori di latte e dei consumatori mantenere tale normativa;

considerando che, per trarre profitto dall'esperienza acquisita nonché per esigenze di semplicità e chiarezza, al fine di garantire la certezza giuridica degli interessati, occorre procedere a taluni adeguamenti delle disposizioni di detto regolamento e integrarle in un nuovo regolamento;

considerando che, al fine di rispondere alle attese dei consumatori che attribuiscono un'importanza sempre maggiore agli aspetti nutrizionali delle proteine del latte, occorre garantire che non sia in alcun caso ridotto il tenore naturale di tali proteine e permettere inoltre l'arricchimento del latte alimentare con proteine del latte, sali minerali o vitamine ovvero la riduzione del tenore di lattosio;

considerando che l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (5), prevede taluni requisiti relativi alla composizione del latte alimentare; che, per scrupolo di coerenza, è auspicabile includere tali disposizioni nella regolamentazione relativa alle norme di commercializzazione, prevedendone tuttavia taluni adeguamenti al fine di tener conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che si applica la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (6), e la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (7);

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, occorre prescrivere per i prodotti importati dai paesi terzi requisiti equivalenti;

considerando che occorre prevedere che gli Stati membri stabiliscano controlli e sanzioni adeguati in caso di infrazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per i prodotti di cui al codice NC 0401 destinati al consumo umano nella Comunità, fatti salvi i requisiti in materia di tutela della sanità pubblica.

2. A norma del presente regolamento si intende per:

a) latte: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) latte alimentare: i prodotti di cui all'articolo 3 destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c) tenore di materia grassa: rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d) tenore di materia proteica: rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

Articolo 2

1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate all'articolo 3. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore sulla natura o sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

Articolo 3

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

- latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

- latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50 % (m/m) ed un massimo dell'1,80 % (m/m);

d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), secondo trattino sono autorizzate esclusivamente:

a) af fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine;

c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visible e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

Articolo 4

Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso;

d) avere un tasso di materia secca sgrassata superiore o uguale all'8,50 % (m/m), rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o un tasso equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

Articolo 5

I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Si applicano le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare per quanto concerne le disposizioni nazionali relative all'etichettatura del latte alimentare.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere le frodi.

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel mese successivo alla loro adozione.

2. La Commissione adotta, in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8), le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1411/71 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1411/71 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 93.

(2) GU C 339 del 10. 11. 1997.

(3) Parere espresso il 29 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92 (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6).

(5) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).

(6) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (GU L 43 del 14. 2. 1987, pag. 21).

(7) GU L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40.

(8) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).


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