31997R1035

Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 10/06/1997 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1035/97 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 213 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

(1) considerando che la Comunità è tenuta a tutelare i diritti fondamentali nella formulazione e nell'attuazione della propria politica e negli atti giuridici che essa adotta; che, in particolare, il rispetto dei diritti dell'uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari;

(2) considerando che, affinché la Comunità possa disporre nell'ambito comunitario di un'informazione completa sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo che le consenta d'adempiere l'obbligo di tutelare i diritti fondamentali e di recepirli nella formulazione e nell'attuazione della propria politica e in tutti gli atti adottati nei settori di sua competenza, è pertanto indispensabile a livello comunitario la raccolta e l'analisi di informazioni obiettive, attendibili e comparabili su tali fenomeni;

(3) considerando che le istituzioni della Comunità e gli Stati membri hanno sottolineato a più riprese l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo;

(4) considerando che in una dichiarazione comune del 5 aprile 1977 (4) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato «l'importanza essenziale che essi attribuiscono al rispetto dei diritti fondamentali», dichiarando che «nell'esercizio dei loro poteri e perseguendo gli obiettivi delle Comunità europee, essi rispettano e continuano a rispettare tali diritti»;

(5) considerando che l'11 giugno 1986 il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentati degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione hanno approvato una dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia (5), in cui si ricorda «l'importanza di una informazione adeguata ed obiettiva e di una sensibilizzazione di tutti i cittadini di fronte ai pericoli del razzismo e della xenofobia e la necessità di vigilare costantemente affinché venga evitato o represso qualsiasi atto o forma di discriminazione»;

(6) considerando che il 29 maggio 1990 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (6);

(7) considerando che il 5 ottobre 1995 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali (7) e che il 23 ottobre 1995 hanno adottato una risoluzione sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia (8);

(8) considerando che il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea un'azione comune nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (9);

(9) considerando che il 23 luglio 1996 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione concernente l'«Anno europeo contro il razzismo (1997)» (10);

(10) considerando che nella riunione tenuta a Corfù il 24 e 25 giugno 1994 il Consiglio europeo ha deciso di intensificare l'impegno per la definizione, su scala europea, di una strategia globale di lotta contro il razzismo e la xenofobia; che a tale scopo ha costituito un comitato consultativo con l'incarico di formulare raccomandazioni per la lotta contro il razzismo e la xenofobia;

(11) considerando che nella riunione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 il Consiglio europeo ha invitato il comitato consultivo a prorogare i suoi lavori per studiare, in stretta cooperazione col Consiglio d'Europa, la fattibilità di un Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi;

(12) considerando che le conclusioni di questo studio sulla fattibilità di un Osservatorio sono state presentate al Consiglio europeo nella riunione di Firenze del 21 e 22 giugno 1996;

(13) considerando che nella riunione di Firenze il Consiglio europeo ha ribadito la volontà dell'Unione di combattere con grande fermezza il razzismo e la xenofobia, approvando l'idea dell'istituzione di un Osservatorio;

(14) considerando che, per svolgere il compito di raccolta e analisi delle informazioni sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nel modo migliore e più indipendente possibile e per mantenere stretti legami con il Consiglio d'Europa, è necessario istituire un organismo autonomo a livello comunitario, l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, avente una propria personalità giuridica;

(15) considerando che i fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo implicano molti aspetti complessi, strettamente collegati e difficili da separare; che, pertanto, occorre assegnare all'Osservatorio il compito generale di raccolta e analisi delle informazioni riguardanti diverse sfere di attività della Comunità e che tale compito dell'Osservatorio sarà concentrato nei settori in cui è particolarmente necessaria una buona conoscenza di questi problemi per le attività della Comunità;

(16) considerando che i fenomeni di razzismo e xenofobia si manifestano a tutti i livelli della Comunità: locale, regionale, nazionale e comunitario e che le informazioni raccolte ed analizzate a livello comunitario possono pertanto risultare utili alle autorità degli Stati membri nell'ideazione e nell'attuazione, nei settori di loro competenza, di provvedimenti a raggio locale, regionale e nazionale;

(17) considerando pertanto che l'Osservatorio europeo metterà i risultati del suo lavoro a disposizione sia della Comunità che degli Stati membri;

(18) considerando che negli Stati membri esistono numerose organizzazioni di alto livello che studiano il razzismo e la xenofobia;

(19) considerando che il coordinamento della ricerca e la creazione di una rete di organizzazioni migliorerà l'utilità e l'efficacia di tali lavori;

(20) considerando che, per intensificare la cooperazione ed evitare un'eventuale sovrapposizione o ripetizione dei lavori, i compiti conferiti all'Osservatorio presuppongono stretti legami con il Consiglio d'Europa, che ha maturato un'esperienza consolidata nel settore, nonché la cooperazione con altre organizzazioni degli Stati membri e internazionali competenti nei settori connessi ai fenomeni di razzismo e xenofobia;

(21) considerando che l'Osservatorio stesso sarà in grado di decidere in merito alle procedure amministrative per la cooperazione con tali organizzazioni; che, dall'altro lato, spetta alla Comunità concludere, a nome dell'Osservatorio, un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di istituire una stretta cooperazione tra quest'ultimo e l'Osservatorio nonché eventuali accordi con altre organizzazioni internazionali o con paesi terzi che possano risultare necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio;

(22) considerando che è necessario garantire la protezione dei dati personali elaborati e scambiati dall'Osservatorio, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11);

(23) considerando che l'Osservatorio deve godere della massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti;

(24) considerando che la Corte di giustizia deve essere competente a conoscere, in base a una clausola compromissoria, le controversie riguardanti la responsabilità contrattuale dell'Osservatorio nonché le controversie riguardanti la responsabilità extracontrattuale dello stesso; che la Corte deve essere inoltre competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio alle condizioni stabilite nell'articolo 173 del trattato;

(25) considerando che il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, modificato al termine di tre anni ai fini di un eventuale allargamento o adeguamento dei compiti dell'Osservatorio, in particolare in rapporto a modifiche delle competenze comunitarie;

(26) considerando che le competenze previste all'articolo 213 del trattato per la raccolta e l'analisi di informazioni riguardanti vari settori di attività della Comunità non consentono che tali informazioni siano raccolte da un organismo autonomo e specializzato avente personalità giuridica propria e che pertanto l'articolo 235 deve essere utilizzato quale base legale per l'istituzione di un siffatto organismo e per consentire che le informazioni siano trasmesse alle istituzioni e agli organi comunitari nonché agli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, in prosieguo denominato «Osservatorio».

Articolo 2

Obiettivo e funzioni

1. L'obiettivo principale dell'Osservatorio consiste nel trasmettere alla Comunità ed agli Stati membri, in particolare per i settori specificati all'articolo 3, paragrafo 3, informazioni obiettive, attendibili e comparabili sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello europeo, che possano loro servire per l'adozione di provvedimenti o l'impostazione di iniziative nelle rispettive sfere di competenza.

2. L'Osservatorio studia la dimensione e l'andamento dei fenomeni e delle manifestazioni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, ne analizza le cause, le conseguenze e gli effetti ed esamina gli esempi di corretta prassi per porvi rimedio. A tale scopo l'Osservatorio:

a) cura la raccolta, la classificazione e l'analisi delle informazioni e dei dati, compresi quelli provenienti dalla ricerca scientifica, trasmessigli dai centri di ricerca, dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle organizzazioni internazionali, in particolare da quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, o da organizzazioni non governative;

b) stabilisce rapporti di cooperazione con i fornitori d'informazioni ed elabora una politica d'utilizzazione concertata delle loro basi dati per favorire, se del caso su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, la diffusione a largo raggio delle informazioni in esse contenute;

c) conduce ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, se del caso a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. In tale contesto l'Osservatorio tiene conto degli studi già esistenti nonché di altre attività (conferenze, seminari, ricerche, pubblicazioni), in particolare di quelle svolte dai centri e dalle organizzazioni con cui esso è collegato nell'ambito della rete informativa europea sul razzismo e la xenofobia (Raxen), al fine di evitare doppioni e garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili. Convoca altresì riunioni d'esperti e costituisce, ove occorra, gruppi di lavoro ad hoc;

d) costituisce un fondo documentario aperto al pubblico; promuove le attività d'informazione e sostiene la ricerca scientifica;

e) formula conclusioni e pareri destinati alla Comunità e agli Stati membri;

f) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario, elaborando gli indicatori ed i criteri che miglioreranno la coerenza delle informazioni;

g) pubblica una relazione annuale sulla situazione riguardante il razzismo e la xenofobia nella Comunità, segnalando altresì gli esempi di corretta prassi, e sulle proprie attività;

h) costituisce e coordina una Raxen formata da un'unità centrale alle dipendenze dell'Osservatorio, la quale collabora con centri nazionali universitari di ricerca, organizzazioni non governative e centri specializzati istituiti da organizzazioni degli Stati membri o organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 7;

i) agevola e promuove l'organizzazione e lo svolgimento ad intervalli regolari di tavole rotonde o riunioni di altri organi consultivi permanenti già in attività nei singoli Stati membri, cui partecipino le parti sociali, i centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati al problema del razzismo e della xenofobia. Nella sua relazione annuale sull'andamento del razzismo e della xenofobia nella Comunità, l'Osservatorio riporta i risultati delle tavole rotonde nazionali o le conclusioni di altri organi consultivi permanenti già in attività.

Articolo 3

Metodi e settori di lavoro

1. L'Osservatorio adempie i propri compiti nell'ambito delle competenze comunitarie e in base agli obiettivi fissati nel suo programma annuale e ai mezzi finanziari a sua disposizione.

2. Al fine di evitare inutili duplicazioni, nella propria attività l'Osservatorio tiene conto del lavoro già svolto dalle istituzioni comunitarie, o da altre istituzioni e organismi internazionali competenti, in particolare dal Consiglio d'Europa, procurando, in stretta collaborazione con quest'ultimo, di apportarvi un valore aggiunto.

3. Le informazioni e i dati da raccogliere ed elaborare, nonché le ricerche, le inchieste e gli studi scientifici da svolgere o promuovere riguardano la dimensione, l'andamento, le cause e gli effetti dei fenomeni di razzismo e di xenofobia, in particolare nei seguenti settori:

a) libera circolazione delle persone all'interno della Comunità,

b) informazione e programmi televisivi, nonché altri mass media e mezzi di comunicazione,

c) istruzione, formazione professionale e giovani,

d) politica sociale, compresa l'occupazione,

e) libera circolazione dei beni,

f) cultura.

Articolo 4

Rete informativa europea sul razzismo e la xenofobia (Raxen)

1. Ai fini della costituzione sollecita ed efficace della rete prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), gli Stati membri trasmettono all'Osservatorio l'elenco dei centri e degli organismi di cui a tale articolo.

2. Tenendo conto dell'elenco di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita gli organismi competenti nei settori connessi ai fenomeni di razzismo e xenofobia o gli organismi che hanno come scopo principale l'analisi di detti fenomeni, ad entrare a far parte della rete Raxen.

3. L'Osservatorio può stabilire rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con gli organismi di cui al paragrafo 2 per l'esecuzione dei compiti che esso intenda loro affidare.

L'Osservatorio ha pure la facoltà di stabilire rapporti contrattuali, in modo puntuale e per l'esecuzione di compiti specifici, con organismi non facenti parte della rete.

L'assegnazione dei compiti è menzionata nel programma annuale dell'Osservatorio.

Articolo 5

Tutela e riservatezza dei dati personali

1. L'Osservatorio può raccogliere dati personali solo ai fini dell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati a norma del presente regolamento. L'Osservatorio applica alle proprie operazioni d'elaborazione e scambio dei dati personali, a norma del presente regolamento, le disposizioni della direttiva 95/46/CE. A tal fine sono stabilite le modalità d'applicazione di tali disposizioni, con particolare riguardo ai diritti delle persone interessate, alla natura riservata ed alla sicurezza delle operazioni di trattamento dati, alle opportune misure di salvaguardia dirette a rendere anonimi i dati prima della loro pubblicazione ed alla sorveglianza interna delle operazioni di trattamento.

2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'Osservatorio non può procedere all'elaborazione dei dati personali prima dell'entrata in vigore tali modalità e fintantoché un'autorità di controllo a norma dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE non sia stata istituita e non sia operante.

Fino alla designazione di una o più autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, le attività dell'Osservatorio in materia di norme di protezione dei dati sono soggette al controllo del mediatore di cui all'articolo 138 E del trattato nell'ambito dei compiti conferitigli dal trattato.

3. Fino alla data di applicazione della direttiva 95/46/CE, quando trasmettono o ricevono dati personali a norma del presente regolamento, gli Stati membri applicano alle operazioni d'elaborazione la propria legislazione nazionale in materia di protezione dei dati.

Fino alla data summenzionata, uno Stato membro che abbia trasmesso dati all'Osservatorio può opporsi alla trasmissione di questi dati ad un altro Stato membro o far dipendere la trasmissione dal soddisfacimento di determinate condizioni, qualora nello Stato che riceve i dati trasmessi sia garantita, ai fini dell'elaborazione dei dati, una norma in materia di protezione dei dati equivalente a quella stabilita dalla direttiva 95/46/CE.

In ogni caso, i dati personali raccolti dall'Osservatorio e dallo stesso trasferiti alla Comunità o agli Stati membri non sono immagazzinati e successivamente usati dagli stessi in modo incompatibile con i fini per cui sono stati raccolti dall'Osservatorio.

4. Gli Stati membri e gli organismi nazionali che collaborano con l'Osservatorio non hanno l'obbligo di fornire informazioni classificate come riservate secondo la legge nazionale.

Articolo 6

Personalità e capacità giuridica

L'Osservatorio ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dal diritto nazionale alle persone giuridiche; esso può in particolare acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 7

Collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali

1. Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può collaborare con organismi degli Stati membri o con organizzazioni internazionali, con organizzazioni governative o non governative, competenti in materia di fenomeni di razzismo e xenofobia.

2. Le procedure amministrative per la cooperazione di cui al paragrafo 1 sono sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

3. L'Osservatorio coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma di lavoro a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a). A tal fine la Comunità, a nome dell'Osservatorio conclude col Consiglio d'Europa, secondo la procedura di cui all'articolo 228 del trattato, un accordo per l'istituzione di una stretta cooperazione fra di esso e l'Osservatorio, la quale contempla anche la designazione, da parte del Consiglio d'Europa, di una persona che farà parte del consiglio di amministrazione.

Qualora si rivelasse necessario concludere accordi con altre organizzazioni internazionali o con paesi terzi affinché l'Osservatorio possa eseguire i propri compiti in modo efficace, la Comunità conclude tali accordi, a nome dell'Osservatorio, secondo la procedura summenzionata.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio è formato da una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro, da una personalità indipendente designata dal Parlamento europeo, da una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e da un rappresentante della Commissione. I membri del consiglio di amministrazione sono persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti dell'uomo e dell'analisi dei fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo.

Ciascun componente ha un proprio supplente, designato in modo analogo.

2. I nomi dei componenti del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti sono notificati alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il loro mandato è triennale, ed è rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione elegge il proprio presidente ed il vicepresidente nonché gli altri componenti dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 9.

Ogni componente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa non può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 3, lettera d) ed e).

3. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Osservatorio; in particolare:

a) stabilisce il programma annuale d'attività dell'Osservatorio in base ai fondi in bilancio ed alle risorse disponibili; in caso di necessità, il programma può essere rivisto nel corso dell'anno;

b) adotta la relazione annuale, le conclusioni e i pareri dell'Osservatorio, che trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, e cura la pubblicazione della relazione annuale;

c) nomina il direttore dell'Osservatorio;

d) adotta il progetto di bilancio ed il bilancio annuale definitivo dell'Osservatorio;

e) approva il bilancio e dà atto al direttore dell'esecuzione dello stesso.

4. Il consiglio di amministrazione fissa il proprio regolamento interno e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno.

Articolo 9

L'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vicepresidente e da non più di tre componenti del consiglio di amministrazione, fra cui figurano la persona designata dal Consiglio d'Europa ed il rappresentante della Commissione.

2. L'ufficio di presidenza controlla i lavori dell'Osservatorio, segue l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi e prepara, con l'ausilio del direttore dell'Osservatorio, le riunioni del consiglio di amministrazione. Esercita inoltre qualsiasi funzione che gli sia affidata dal consiglio di amministrazione, a norma del regolamento interno di quest'ultimo.

Articolo 10

Il direttore

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore, nominato, su proposta della Commissione, dal consiglio di amministrazione per un periodo, rinnovabile, di quattro anni.

2. Al direttore competono:

a) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

b) l'elaborazione e l'esecuzione del programma annuale di lavoro dell'Osservatorio;

c) la preparazione delle relazioni, delle conclusioni e dei pareri contemplati dal presente regolamento;

d) tutte le questioni riguardanti il personale e l'amministrazione corrente.

3. Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione ed assiste alle riunioni di quest'ultimo e dell'ufficio di presidenza.

4. Il direttore è il rappresentante legale dell'Osservatorio.

Articolo 11

Personale

1. Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Nei confronti dei propri dipendenti l'Osservatorio esercita i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina.

3. Il consiglio di amministrazione adotta, di concerto con la Commissione, le opportune modalità d'applicazione.

Articolo 12

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio costituiscono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, coincidente con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.

2. Il direttore elabora il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il progetto preliminare di bilancio copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo. Il direttore presenta il progetto preliminare in questione, con la tabella dell'organico, al consiglio di amministrazione.

3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse:

a) un contributo comunitario iscritto su una linea specifica del bilancio generale delle Comunità europee (sezione «Commissione»);

b) gli importi percepiti in pagamento di servizi resi;

c) eventuali contributi finanziari erogati dalle organizzazioni di cui all'articolo 7;

d) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.

5. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare le retribuzioni del personale, le spese amministrative e per le infrastrutture, le spese d'esercizio e le spese riguardanti i contratti stipulati con le istituzioni e gli organismi facenti parte della rete Raxen nonché con terzi.

6. Il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione, la quale, in base ad esso, formula le previsioni per il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che deve essere sottoposto al Consiglio, a norma dell'articolo 203 del trattato.

7. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adeguandolo eventualmente al contributo comunitario e alle altre risorse dell'Osservatorio.

8. Il direttore esegue il bilancio dell'Osservatorio.

9. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Osservatorio nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Osservatorio è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.

10. Entro il 31 marzo d'ogni anno il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione ed alla Corte dei conti la contabilità di tutte le entrate ed uscite dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario precedente.

La Corte dei conti esamina tale contabilità a norma dell'articolo 188 C del trattato.

11. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.

12. Previa consultazione della Commissione e della Corte dei conti, il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento finanziario interno, contenente, in particolare, le modalità di formazione e di esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.

Articolo 13

Il servizio di traduzione necessario al funzionamento dell'Osservatorio è fornito, in via di principio, dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/95 (12).

Articolo 14

Privilegi e Immunità

Si applica all'Osservatorio il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 15

Competenza della Corte di giustizia

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d'una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Osservatorio.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, in base ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

Articolo 16

Relazione

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attività dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte di modifica o d'allargamento dei compiti quest'ultimo, basate, in particolare, sugli sviluppi delle competenze della Comunità nel settore del razzismo e della xenofobia.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti sulla sede dell'Osservatorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. C 78 del 12. 3. 1987, pag. 15.

(2) GU n. C 132 del 28. 4. 1997.

(3) GU n. C 158 del 26. 5. 1997, pag. 9.

(4) GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.

(5) GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.

(6) GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1.

(7) GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 13.

(8) GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 1.

(9) GU n. L 185 del 24. 7. 1996, pag. 5.

(10) GU n. C 237 del 15. 8. 1996, pag. 1.

(11) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

(12) GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 1.