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Document 31997R0686

Regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

OJ L 102, 19.4.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 150 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 004 P. 10 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 004 P. 10 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 42 - 44

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/686/oj

31997R0686

Regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 19/04/1997 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 686/97 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che gli stock ittici sono stati, negli ultimi anni, soggetti ad uno sfruttamento eccessivo e che per rimediare a questa situazione è pertanto necessario un forte impegno in termini di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca;

considerando che è necessario utilizzare misure di gestione efficienti in termini di costi e migliorare la disponibilità e la precisione dei dati sullo sforzo di pesca, quali l'introduzione di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 (3), il Consiglio può decidere di istituire, per i pescherecci comunitari, un sistema di controllo mediante localizzazione continua;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dei progetti pilota realizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione, del 22 aprile 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie (4), ha dimostrato che, per determinare la posizione dei pescherecci, possono essere utilizzati più sistemi di sorveglianza via satellite;

considerando che il controllo continuo via satellite di determinate categorie di pescherecci comunitari servirà a migliorare la gestione dello sforzo, la sorveglianza di zone sensibili, il riscontro dei dati contenuti nei giornali di bordo e il controllo degli sbarchi;

considerando che il sistema di controllo via satellite si applica ai pescherecci che operano nelle acque dei paesi terzi unicamente qualora il o i paesi terzi in questione abbiano accettato l'obbligo di applicare il sistema di controllo via satellite ai loro pescherecci che operano nelle acque della Comunità;

considerando che è opportuno esentare dall'obbligo di applicare un sistema di controllo via satellite taluni pescherecci che operano esclusivamente in zone di pesca costiere o in zone a breve distanza dal porto;

considerando che il sistema di controllo via satellite assicura che le comunicazioni dai pescherecci comunitari siano ricevute dallo Stato di bandiera e dallo Stato membro costiero simultaneamente;

considerando che è opportuno dare la possibilità di sistemi alternativi ai sistemi di controllo via satellite; che uno Stato membro che richieda tale possibilità deve provare che il sistema alternativo è altrettanto efficace che il sistema di controllo via satellite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, in appresso denominati "SCP", per sorvegliare la posizione dei pescherecci comunitari.

Gli SCP si applicano non oltre il 30 giugno 1998 a tutti i pescherecci comunitari che superano i 20 m di lunghezza tra le perpendicolari o 24 m di lunghezza fuori tutto appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- navi che operano in alto mare, tranne che nel Mediterraneo,

- navi che operano nelle acque di paesi terzi, purché negli accordi con il paese terzo o i paesi terzi in questione sia disposto che si applichino gli SCP alle navi di tale paese o tali paesi che operano nelle acque comunitarie,

- navi che catturano pesce per la produzione di farine e oli.

2. Gli SCP si applicano non oltre il 1° gennaio 2000 a tutti i pescherecci comunitari che superano i 20 m di lunghezza tra le perpendicolari o i 24 m di lunghezza fuori tutto dovunque essi operino. Tuttavia, gli SCP si applicano ai pescherecci comunitari che operano nelle acque di un paese terzo o di paesi terzi solo se il paese terzo o i paesi terzi in questione hanno accettato l'obbligo di applicare gli SCP ai propri pescherecci che operano nelle acque comunitarie.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli SCP non si applicano alle navi

a) che operano esclusivamente entro delle 12 miglia marine della linea base dello Stato membro di bandiera,

ovvero

b) che non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. Quando uno Stato membro impone gli SCP ai pescherecci che battono la sua bandiera e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 3, tali pescherecci saranno ammessi allo stesso sostegno finanziario cui sono ammessi i pescherecci cui si applica il SCP a norma dei paragrafi 1 e 2.

5. Gli Stati membri fanno sì che gli impianti di localizzazione via satellite siano installati e resi pienamente operativi sui pescherecci comunitari battenti la propria bandiera cui si applicano gli SCP. L'impianto di localizzazione via satellite deve consentire ad un peschereccio di comunicare via satellite simultaneamente al proprio Stato di bandiera e allo Stato membro costiero interessato la sua posizione geografica e, se del caso, i rapporti sullo sforzo di cui all'articolo 19 ter. In caso di forza maggiore, le informazioni in questione possono essere comunicate via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata, in base alle norme comunitarie, a ricevere questo tipo di informazioni o facendo ricorso ai metodi di cui all'articolo 19 quater.

6. I comandanti dei pescherecci comunitari cui si applicano gli SCP fanno sì che il continuo e perfetto funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5. La trasmissione si effettua sulla frequenza giornaliera prevista per consentire allo Stato membro di bandiera e/o allo Stato membro costiero di eseguire effettivamente il controllo dei pescherecci.

7. Gli Stati membri istituiscono e fanno funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati "CCP", incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP entrano in funzione non oltre il 30 giugno 1998.

Il CCP di ogni Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la propria bandiera, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica il SCP che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso.

8. Lo Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del CCP e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio CCP disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema.

Un CCP può essere gestito in comune da più Stati membri.

9. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per far sì che i dati trasmessi dai propri pescherecci a cui si applica il SCP vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

Lo Stato membro costiero adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo cui si applica lo SCP siano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

La Commissione ha accesso a questi archivi informatizzati su richiesta specifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

In particolare, in base all'applicazione da parte di uno Stato membro e a norma dell'articolo 36, la Commissione ha la facoltà di decidere che si possa applicare un sistema alternativo all'SCP che tenga conto del tipo di sistema di controllo proposto, del tipo di peschereccio o pescherecci, della zona o zone di pesca, delle specie mirate e della durata della spedizione di pesca. Il sistema alternativo deve essere altrettanto efficace quanto lo SCP e deve essere applicato senza discriminazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 209 del 20. 7. 1996, pag. 7.

(2) GU n. C 20 del 20. 1. 1997.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2489/96 (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 12).

(4) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 376/96 (GU n. L 51 dell'1. 3. 1996, pag. 31).

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