Regolamento (CE) n. 23/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo del lavoro
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1997 pag. 0001 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 23/97 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo del lavoro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, vista la proposta della Commissione, considerando che, per assolvere i compiti che le sono affidati, la Commissione deve disporre di informazioni sul livello, sull'evoluzione e sulla struttura del costo del lavoro e dei redditi da lavoro dipendente negli Stati membri; considerando che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato unico accrescono la necessità di dati comparabili sul livello, sull'evoluzione e sulla struttura del costo del lavoro e dei redditi da lavoro dipendente, in particolare come strumento di analisi della crescita, della competitività e dell'occupazione, del progresso della coesione economica e sociale e per stabilire confronti attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità; considerando che il metodo migliore per valutare il livello, l'evoluzione e la struttura del costo del lavoro e dei redditi da lavoro dipendente consiste nel produrre statistiche specifiche sul costo del lavoro analogamente a quanto è stato fatto da ultimo nel 1993 in applicazione del regolamento (CEE) n. 3949/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria e nei servizi (1) sulla base delle informazioni contabili relative al 1992; considerando che, in seguito alle variazioni sia quantitative che strutturali che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per le retribuzioni e i relativi oneri sociali, è necessario produrre nuove statistiche comunitarie basate sulle informazioni contabili relative al 1996 in modo da aggiornare la precedente indagine; considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 (2), il sistema europeo di conti nazionali e regionali della Comunità europea (SEC-95) costituisce il termine di riferimento cui le norme, le definizioni e le pratiche contabili degli Stati membri devono conformarsi per rispondere alle esigenze della Comunità; che a questo scopo è necessario disporre di fonti statistiche complete, affidabili e comparabili a livello nazionale e regionale; che i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili sono limitati a quanto necessario per garantire la comparabilità con precedenti inchieste e la compatibilità con i requisiti contabili nazionali; considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno Stato membro non costituiscono una valida base di raffronti, a causa soprattutto delle divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri; che occorre pertanto produrre statistiche comunitarie ed elaborarne i dati sulla base di definizioni comuni e secondo metodi uniformi; considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni che consentano di produrre informazioni omogenee è una proposta di azione il cui obiettivo, a motivo delle dimensioni e degli effetti, può essere realizzato meglio a livello comunitario; che tali norme saranno applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità di organismi e di istituzioni preposti alla compilazione di statistiche ufficiali; considerando che, secondo la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (3), la produzione di statistiche comunitarie sul costo del lavoro è una delle azioni prioritarie del programma statistico 1993-1997; considerando che i paesi che dispongono di fonti amministrative o di altre fonti statistiche adeguate possono utilizzarle o eventualmente collegarle mediante una forma semplificata di questionario purché tale metodo sia compatibile con le definizioni e i metodi approvati in uso e corrisponda all'insieme delle variabili richieste; considerando che è necessario semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, e promuovere le nuove tecnologie per la raccolta e l'elaborazione dati; che può ancora essere necessario raccogliere direttamente dalle imprese i dati necessari alla compilazione di statistiche sul costo del lavoro, utilizzando metodi esaustivi, attendibili e aggiornati, senza imporre alle parti interessate, in particolare alle piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente attendersi; considerando che appare opportuno prevedere eccezioni per alcuni Stati membri, in modo da tener conto delle particolari difficoltà tecniche incontrate da tali Stati nella raccolta di alcuni tipi di informazioni, purché la qualità delle informazioni statistiche non ne risenta; considerando che il comitato del programma statistico della Comunità europea istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (4), consultato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3 della predetta decisione ha espresso un parere favorevole circa la proposta del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Disposizioni generali Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, producono statistiche comunitarie sul livello e sulla struttura del costo del lavoro relativamente alle attività economiche definite all'articolo 3. Articolo 2 Periodo di riferimento Le statistiche sono prodotte sulla base delle informazioni statistiche relative all'esercizio 1996, tenendo conto delle disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Campo di applicazione Le statistiche hanno per oggetto le attività economiche comprese nelle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa), H (Alberghi e ristoranti), nel gruppo 63.3 (Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n. c. a.) della sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nelle divisioni 65 (Intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) della sezione J (Intermediazione monetaria e finanziaria) e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali) della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1) istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (5), tenendo conto delle disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 4 Informazioni La compilazione di statistiche sul costo del lavoro si basa sulle unità statistiche definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (6) e fornisce informazioni relative alle unità locali classificate secondo la loro attività principale, secondo le regioni almeno del livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS 1), stabilita dalla commissione, e secondo la classe di dimensione in termini di numero di occupati delle imprese da cui le unità locali dipendono. Le informazioni sono richieste solo per le imprese con almeno 10 dipendenti. Articolo 5 Informazioni richieste Sono raccolti dati su: 1) il costo complessivo del lavoro, comprendente: il corrispettivo; gli oneri per la formazione professionale; le imposte e le sovvenzioni direttamente connesse con il costo del lavoro; 2) il numero totale dei dipendenti e 3) le ore lavorate, fatte salve le disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 6 Raccolta dei dati 1. L'indagine è effettuata dai servizi statistici competenti degli Stati membri, che stabiliscono i metodi appropriati per la raccolta delle informazioni. 2. I datori di lavoro e le altre persone tenute a fornire informazioni rispondono ai questionari in maniera veridica, completa e tempestiva. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per evitare l'inosservanza dell'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 5. 3. L'indagine non deve essere eseguita se gli Stati membri dispongono di informazioni provenienti da altre fonti appropriate o se sono in grado di produrre stime dei dati necessari utilizzando metodi di interferenza statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere compilate le statistiche. Le informazioni provenienti da altre fonti appropriate o le stime dei dati necessari possono essere utilizzate purché siano almeno equivalenti, per precisione, qualità e tempestività, ai risultati dell'indagine. 4. Gli Stati membri tengono in considerazione l'onere a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, e i requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 7 nella scelta e nella combinazione delle fonti e nell'utilizzazione delle stime di cui al paragrafo 3. 5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le metodologie e, specialmente in casi in cui i dati provengano da fonti amministrative, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della loro attendibilità e comparabilità. Articolo 7 Rappresentatività Per ottenere dati attendibili e comparabili di elevata qualità, sono utilizzati per l'indagine campioni di dimensioni tali che l'errore relativo standard per la variabile «costo orario del lavoro» secondo le divisioni NACE Rev. 1 non superi il 3 %. Articolo 8 Elaborazione dei risultati I servizi statistici degli Stati membri elaborano le risposte ai questionari di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 in modo da ottenere risultati comparabili. Articolo 9 Trasmissione dei risultati I risultati sono trasmessi entro un periodo di 18 mesi decorrente dal termine dell'anno civile corrispondente al periodo di riferimento, compresi i dati riservati secondo le disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (7). Articolo 10 Disposizioni di applicazione Le disposizioni di applicazione del presente regolamento, in particolare: - le definizioni da utilizzare, - i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili, - le istruzioni riguardanti la precisione e gli aspetti qualitativi, - le forme appropriate delle variabili trasmesse e - risultati da trasmettere sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11. Articolo 11 Procedura La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, qui di seguito designato come «il comitato». Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. BARRETT (1) GU n. L 404 del 31. 12. 1992, pag. 7. (2) GU n. L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1. (4) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47. (5) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 (GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1). (6) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (7) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. ALLEGATO DISPOSIZIONI PARTICOLARI I. Eccezioni al periodo di riferimento (Articolo 2) Per la Svezia: l'esercizio 1997, purché siano fornite stime per l'anno di riferimento 1996 II. Eccezioni al campo di applicazione dell'indagine (Articolo 3) 1. Per tutti gli Stati membri: classe 65.11. 2. Per la Germania: sezione K, gruppo 63.3 della sezione I. 3. Per la Grecia: sezione K. 4. Per la Francia ed il Portogallo: divisione 73 della sezione K. 5. Per l'Irlanda: sezione H. 6. Per l'Austria: sezioni F, G, H, classe 63.3 della sezione I. III. Indicazioni più dettagliate (Articolo 5) Gli Stati membri possono fornire indicazioni più dettagliate, per esempio operando una distinzione fra operai e impiegati o estendendo l'indagine ad unità con meno di 10 dipendenti. Per tener conto delle particolari circostanze relative all'aggregazione dei risultati a livello nazionale, la Germania, purché la qualità dell'informazione statistica non ne risenta, può compilare statistiche separate per la Repubblica federale di Germania, compresa Berlino Ovest, così come costituita prima del 3 ottobre 1990, e per i nuovi Laender, compresa Berlino Est. Le disposizioni dell'articolo 7 sulla rappresentatività sono applicate separatamente a ciascun aggregato.