31997H0344

97/344/CE: Raccomandazione della Commissione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 05/06/1997 pag. 0029 - 0051


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese (97/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la risoluzione del Consiglio del 10 ottobre 1994 sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese (PMI), ivi inclusi l'artigianato e le microimprese, nell'ambito di un'economia concorrenziale (1),

vista la relazione della Commissione presentata al Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 sul ruolo delle piccole e medie imprese come fonte dinamica di occupazione, di crescita e di competitività nell'Unione europea (2),

vista la comunicazione della Commissione su un programma integrato a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3) e la risoluzione del Consiglio (4) del 9 dicembre 1996,

vista la risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sulla semplificazione legislativa ed amministrativa nel mercato unico (5),

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 settembre 1996, recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione europea (1997-2000) (6),

visto il piano d'azione della Commissione per l'innovazione (7) che sottolinea, fra l'altro, che la complessità delle formalità amministrative può avere un effetto negativo sul potenziale innovativo delle imprese,

vista la decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa a un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione europea (1997-2000) (8),

considerando quanto segue:

I. INTRODUZIONE

(1) Il miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa riveste, a giudizio delle organizzazioni europee di categoria, la massima priorità, in quanto le imprese devono attualmente operare in un ambiente complesso e in continua trasformazione. Le molteplici normative entrate in vigore negli ultimi venti anni hanno prodotto, unitamente alle procedure amministrative, un effetto cumulativo sulle imprese che ne soffoca le attività e ne condiziona la competitività. Questo carico, inoltre, viene a gravare in misura sproporzionata sulle piccole imprese, che, rispetto alle imprese più grandi, non dispongono delle risorse umane o finanziarie per sostenerlo (9). Visto il diffuso riconoscimento del fatto che le PMI (10) costituiscono la principale fonte potenziale di posti di lavoro, le autorità pubbliche dovrebbero prendere prioritariamente in considerazione strumenti atti a ridurre il carico amministrativo gravante su tali imprese. L'incoraggiamento e il sostegno del loro potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro rivestono importanza vitale.

II. UNA POLITICA DI SEMPLIFICAZIONE

(2) Gli oneri amministrativi derivano essenzialmente dalle normative degli Stati membri. In applicazione del principio di sussidiarietà, le decisioni ed i provvedimenti vengono presi a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale. In numero d'atti normativi emanati dagli Stati membri è di molto superiore a quello dei regolamenti e delle direttive comunitari.

(3) Una politica di semplificazione, pertanto, richiede il coordinamento delle autorità pubbliche degli Stati membri, non soltanto a livello centrale ma anche fra le autorità centrali e gli enti locali. La Francia, il Portogallo e il Regno Unito hanno costituito un ufficio specifico sotto la responsabilità del primo ministro, mentre gran parte degli Stati membri hanno creato comitati consultivi che spesso non hanno la stessa autorità. Il lavoro di semplificazione è difficile, e richiede un adeguato livello di autorità e di potere rispetto ai dicasteri ministeriali, nonché adeguate risorse umane e finanziarie (11). È necessaria una maggiore consapevolezza dei funzionari responsabili con l'ausilio di campagne d'informazione, mentre i funzionari che si occupano direttamente di questioni attinenti alle PMI dovrebbero ricevere un'adeguata formazione (12). È necessario realizzare una vera e propria trasformazione concettuale in cui le imprese vengano considerate alla stregua di «clienti» delle pubbliche amministrazioni, il cui compito deve essere piuttosto quello di riflettere, con spirito d'iniziativa, sul miglior modo di aiutare le imprese anziché su come controllarle (13). Infine, un'efficace politica di semplificazione dipende dalla valutazione continua e sistematica nonché dal monitoraggio dei risultati raggiunti in consultazione con le organizzazioni di categoria.

III. IL CONTESTO NORMATIVO

(4) Un contesto normativo difficile o complesso può scoraggiare l'imprenditorialità e la creazione di nuove imprese. Tutto questo è ancora più vero se un'impresa decide di sviluppare le proprie attività in un altro Stato membro, dove non ha la stessa dimestichezza con la lingua, la cultura e il funzionamento dell'amministrazione. Mentre non si vuole contestare la necessità di normative appropriate, l'effetto cumulativo di queste, la loro complessità ed i costi inerenti alla loro applicazione costituiscono fonte di preoccupazione, e rischiano di tradursi in un impatto sulle aziende sproporzionato rispetto agli obiettivi che si propongono. In ultima analisi, le normative complesse e costose sono di difficile applicazione, suscitano critiche e conducono alla loro elusione.

(5) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere maggiormente consapevoli degli effetti della regolamentazione dell'attività economica. L'obiettivo dovrebbe essere costituito dall'identificazione dei perfezionamenti necessari, tenendo presente la necessità di un equilibrio fra le esigenze di cambiamento e gli oneri imposti alle imprese dalla necessità di assimilare il cambiamento stesso, anche se positivo.

(6) All'atto della proposta di una nuova normativa, il legislatore dovrebbe conoscerne approfonditamente l'impatto sulle imprese in termini di costi di ottemperanza e di oneri amministrativi. Andrebbero effettuati studi di valutazione dell'impatto sulle imprese ed analisi costi/benefici, ove opportuno, in stretta collaborazione con le imprese stesse. In tal modo, il legislatore dovrebbe prestare particolare attenzione ai requisiti imposti alle PMI. Se le PMI sono in grado di conformarsi ad una normativa ad un costo ragionevole, possono farlo anche le grandi imprese, mentre non sempre è vero l'opposto. Questo principio di «pensare prima ai piccoli» dovrebbe fungere da cartina di tornasole (14).

(7) I costi di ottemperanza a carico delle imprese connessi alla necessaria regolamentazione devono essere valutati nel contesto degli altri requisiti programmatici, ad esempio riguardo la salute, la sicurezza o l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di autorizzare, ove appropriato, deroghe o procedure semplificate a favore delle PMI, qualora tali deroghe non comportino grave pregiudizio agli scopi delle normative in questione. Ad esempio, nel caso di normative in materia fiscale o di diritto societario, statistiche o tutela ambientale, l'introduzione di soglie di applicabilità o di riduzioni degli obblighi di rilevamento e monitoraggio possono diminuire in misura significativa i costi a carico delle PMI. Le soglie di applicazione non devono peraltro costituire un disincentivo alla crescita, ma andrebbero applicate con una certa flessibilità. Ad esempio, le imprese dovrebbero avere la possibilità di godere dei vantaggi previsti per le PMI finché il loro fatturato non supera di una certa percentuale la soglia stabilita (15).

IV. SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE

(8) Oltre ai citati principi a carattere generale, la Commissione desidera richiamare l'attenzione su talune procedure che sarebbe utile promuovere negli Stati membri data la loro importanza per facilitare la fase di avviamento. Si tratta in primo luogo di un migliore coordinamento delle modalità con cui le pubbliche autorità trattano i procedimenti per la creazione di nuove imprese, e della semplificazione delle relative procedure.

(9) Gran parte degli Stati membri richiede l'iscrizione a tutta una serie di albi e registri diversi (registrazione fiscale, sicurezza sociale, statistica, albi commerciali e delle imprese ecc.). Il numero dei diversi punti di contatto a fini di registrazione varia da uno Stato membro all'altro, ma può arrivare facilmente a dieci uffici diversi, con conseguenti perdite di tempo per l'imprenditore, particolarmente quando occorre presentarsi ripetutamente al medesimo ufficio. Ogni volta è necessario compilare un modulo, spesso con informazioni molto simili. Il numero delle formalità e delle procedure dipende dalla struttura giuridica delle imprese. La cifra più alta è quella che interessa le società a responsabilità limitata, per le quali in uno Stato membro, ad esempio, sono necessari 23 diversi moduli e procedure (16). Inoltre, le autorizzazioni all'apertura di un'attività vengono concesse anche da autorità diverse, il che complica ulteriormente l'iter del nuovo imprenditore. Ne consegue che possono passare settimane o anche mesi prima che un'impresa possa effettivamente dare inizio alle attività. Questo primo incontro con la burocrazia, unitamente ai costi di registrazione, che variano da uno Stato membro all'altro ma possono arrivare fino a 2 000 ECU (17), produce effetti scoraggianti e caratterizza negativamente i futuri rapporti tra le nuove imprese e l'amministrazione pubblica.

Punti di contatto unici

(10) La Commissione propone che gli Stati membri procedano a individuare tutte le formalità, a tutti i livelli, richieste per iniziare un'attività, e che prendano in considerazione il modo di coordinarle e semplificarle. Un buon esempio è costituito dal progetto belga Auditform, che ha elaborato un inventario di tutte le procedure e formalità amministrative imposte alle imprese, al fine di verificarne l'efficienza e l'onere per le PMI. Un ulteriore esempio di coordinamento è costituito dal sistema francese dei centri per le formalità delle imprese (Centres de formalités des entreprises - CFE) (18) e dai «Gewerbeämter» in Germania. Questi sistemi sono basati sul principio di un punto di contatto o di comunicazione unico fra le imprese - a seconda delle loro caratteristiche - e l'amministrazione pubblica a tutti livelli.

(11) L'esperienza dimostra che le iniziali formalità amministrative negli Stati membri possono essere portate a termine in un periodo che va da uno a cinque giorni, mentre il termine massimo che è stato riferito alla Commissione è di centoventi giorni.

(12) Un unico punto di contatto può svolgere un ruolo ancora più importante se diviene un punto di intermediazione per tutte le formalità che devono essere compiute durante l'intero ciclo di attività di un'impresa, ad esempio cambiamenti di indirizzo o statuto, passaggi di proprietà, questioni occupazionali, autorizzazioni e licenze ecc. In Francia, ad esempio, sono in corso discussioni per integrare nei centri CFE anche le formalità in materia di personale. Anche se il raggiungimento di un tale livello di coordinamento fra amministrazioni pubbliche richiede un alto grado di decisione e di persuasione, la Commissione può testimoniare che un punto di contatto unico sarebbe accolto con grande favore dalle imprese.

Modulo di registrazione unico

(13) Un altro elemento importante è la necessità di coordinare le informazioni che devono essere fornite dalle imprese, non soltanto all'atto della loro costituzione, ma anche in seguito. Anche in questo caso, la Francia ha compiuto interessanti esperienze. Le informazioni che devono essere fornite da una nuova impresa sono integrate in un unico questionario a cura dei centri CFE (19). Tale questionario è stato messo a punto dal CERFA (20) che costituisce l'autorità centrale con responsabilità per tutte le formalità attinenti all'acquisizione delle informazioni.

(14) Dal punto di vista del nuovo imprenditore il formulario unico costituisce una grande semplificazione, in quanto raccoglie tutte le informazioni richieste da qualsivoglia branca dell'amministrazione per effettuare la registrazione della nuova impresa. Il vantaggio del sistema consiste nel fatto che le informazioni devono essere fornite una sola volta, mentre gli eventuali chiarimenti sulle modalità di compilazione del formulario possono venire forniti dal CFE. Tuttavia, in Francia questo sistema ha lo svantaggio di dover essere corredato da documenti di sostegno, la cui raccolta e autenticazione richiedono tempo. In ogni caso, le amministrazioni dovrebbero cercare di evitare di inviare alle nuove imprese un gran numero di moduli e di questionari di provenienza diversa, in quanto ciò riduce considerevolmente i vantaggi del formulario unico.

(15) Le pubbliche amministrazioni dovrebbero essere incoraggiate a mettere in comune le informazioni e a fare maggiore uso delle basi dati e della tecnologia dell'informazione disponibile, modificando opportunamente i propri regolamenti interni in materia di protezione dei dati (21). È inteso che le informazioni liberamente disponibili devono essere costituite soltanto da dati non riservati. In Italia, la legge n. 241 del 1990 ha introdotto diversi provvedimenti per la semplificazione amministrativa. Ad esempio, la legge afferma che qualora un individuo a cui vengono richieste informazioni specifiche dichiari che le informazioni stesse sono contenute in documenti già in possesso dell'amministrazione richiedente, o di un'altra branca dell'amministrazione, è l'amministrazione stessa che deve procurarsele. Analogamente, in Danimarca è in preparazione una legge che farebbe divieto alle autorità di richiedere informazioni ad un'impresa qualora le informazioni stesse siano ottenibili altrove in seno all'amministrazione. Sembrerebbe conseguirne che le imprese dovrebbero avere il diritto di rimanere zitte se le informazioni richieste sono già state fornite ad un'altra autorità pubblica.

Un numero di identificazione unico

(16) Analogamente alle proposte per un punto di contatto unico nonché per un formulario singolo, un solo numero di identificazione per le imprese costituisce un'utile misura di semplificazione. Tale sistema è in vigore in Francia, Svezia, Portogallo e Danimarca (22). Il vantaggio fondamentale per le imprese consiste nel fatto che lo stesso numero può essere utilizzato per tutti i contatti con le diverse amministrazioni. Il sistema si rivela altresì molto utile per le autorità pubbliche, in quanto semplifica la gestione delle basi dati e l'utilizzazione in comune delle informazioni.

Autorizzazioni, licenze e permessi

(17) Indipendentemente dalle citate formalità di registrazione, una nuova impresa deve anche ottenere un certo numero di autorizzazioni che le conferiscono il diritto di iniziare le attività e di accedere ad una professione specifica. Può trattarsi di una generica autorizzazione ad iniziare l'attività economica, come in Lussemburgo, o di una più specifica autorizzazione ad intraprendere una determinata professione, ad esempio, guida turistica, parrucchiere o agente di viaggio. Permessi o licenze spesso sono anche necessarie per l'effettuazione di lavori edili, a fini di protezione ambientale o per motivi di sanità e sicurezza ecc. Il tipo e la complessità delle autorizzazioni necessarie variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Talvolta devono essere soddisfatti criteri preliminari come ad esempio buona reputazione, solidità finanziaria, qualifiche professionali o esperienza. La Commissione, in generale, tiene a garantire la libertà di stabilimento nel mercato unico, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Essa ritiene che gli Stati membri debbano regolarmente riesaminare e semplificare, ove opportuno, le rispettive procedure di autorizzazione al fine di incrementare al massimo il potenziale per la creazione di nuove imprese.

(18) Le lungaggini delle procedure, la necessità di autorizzazioni e la molteplicità delle amministrazioni che devono rilasciarle possono costituire un disincentivo all'attività economica. L'Italia ha approvato due leggi (23), che stabiliscono in termini generali una serie di principi destinati a semplificare le procedure amministrative. Tali principi comprendono la possibilità di dare inizio all'attività economica anche senza esplicita autorizzazione, ed il principio del cosiddetto «silenzio-assenso» (24). Questo significa che, se l'amministrazione interessata non prende una decisione prima di una scadenza prefissata, la domanda di autorizzazione è da considerarsi approvata. Nel gennaio 1996, la Germania ha adottato una serie di leggi volte ad accelerare le procedure di autorizzazione al fine di ridurre il lasso di tempo necessario per i procedimenti relativi a piani territoriali. Tale iniziativa è stata concepita al fine di rendere la Germania più interessante dal punto di vista delle imprese nel quadro del programma per la creazione di maggiori investimenti e posti di lavoro.

(19) È difficile verificare i risultati delle nuove leggi italiane. Per contro, sono state riferite esperienze positive nel caso del Baden-Württemberg, che ha lanciato nel 1992 analoghe iniziative di semplificazione. I principi alla base di tali iniziative in materia di autorizzazione meritano di essere promossi anche negli altri Stati membri (allegato I) La semplificazione delle procedure richiede spesso la trasformazione della cultura e dei metodi di lavoro degli uffici amministrativi, nonché un passaggio verso una maggiore autoregolamentazione da parte delle imprese.

(20) Le proposte citate permetterebbero di semplificare grandemente lo sviluppo delle attività commerciali nella Comunità. Per un imprenditore, sarà molto più facile aprire un'attività in un altro Stato membro se può rivolgersi ad un unico punto di contatto, compilare un unico modulo, ricevere un unico numero di identificazione in tale Stato membro e ottenere prontamente le autorizzazioni necessarie per iniziare le attività. Inoltre, il numero di identificazione unico potrebbe essere utilizzato anche in altri settori, ad esempio l'IVA, come avviene in Francia, e costituirebbe un provvedimento di semplificazione relativamente semplice per gli altri Stati membri. Infine, questi provvedimenti dovrebbero grandemente facilitare il lavoro di qualsiasi organizzazione pubblica o privata con funzioni di consulenza per imprese interessate a svolgere la loro attività nella Comunità.

V. INCORAGGIAMENTO DELLE NUOVE IMPRESE

(21) Vi sono anche altri settori nei quali è possibile promuovere le prassi migliori da uno Stato membro all'altro. Si tratta di settori quali fiscalità, sicurezza sociale, requisiti statistici e contabili e diritto societario. Alcuni Stati membri (25) hanno introdotto incentivi o provvedimenti di semplificazione in questi settori, particolarmente per le nuove imprese nonché al fine di incoraggiare le attività indipendenti (allegato II). Gran parte di questi provvedimenti si riferiscono ai primi anni di sviluppo di un'impresa anziché alla fase della sua costituzione. Si tratta di provvedimenti importanti, tenendo conto soltanto del fatto che, benché l'80 % circa delle nuove imprese sopravvivano dopo il primo anno di attività, soltanto il 65 % sono ancora attive dopo tre anni, e solo il 50 % dopo cinque anni (26). I provvedimenti in questo settore sono inoltre importanti perché molto spesso la legislazione relativa (fiscalità, diritto societario, occupazione ecc.) tende a scoraggiare i potenziali imprenditori. Ad esempio, l'assunzione di un dipendente significa dover compilare oltre dieci formulari diversi. Tali obblighi variano da un settore all'altro (27), mentre le procedure previste dalla legge per le assemblee sociali spesso non sono adeguate alle piccole imprese. Per questo motivo, la Germania ha approvato una legislazione che semplifica le procedure nell'ambito della «kleine Aktiengesellschaft» (28).

(22) Per quanto riguarda il miglioramento del contesto tributario, un buon numero di Stati membri ha introdotto provvedimenti di alleggerimento fiscale per le PMI o per le nuove imprese (29) (allegato III). Inoltre, la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno introdotto riduzioni fiscali a beneficio delle persone fisiche che investono in nuove attività, sul modello dei cosiddetti «Business Angels» (30) negli USA.

(23) Anche l'amministrazione tributaria è un settore meritevole di riforma, ove il numero dei diversi tributi e delle scadenze di pagamento, le lungaggini per la riscossione degli eventuali rimborsi, l'obbligo delle marche da bollo ed altre procedure amministrative sono complicate e onerose in termini di tempo.

(24) È opinione della Commissione che gli adempimenti fiscali potranno essere semplificati in misura sostanziale mediante l'applicazione delle proposte illustrate nel suo programma per l'introduzione del nuovo regime comune dell'IVA (31). I costi relativi all'assolvimento degli obblighi fiscali dovrebbero diminuire per tutte le imprese, ed in maggiore misura, proporzionalmente, per le PMI. Da questo punto di vista, l'aspetto più significativo delle proposte è costituito dal principio della giurisdizione impositiva unica. Ciò significa che un'impresa con attività in più di uno Stato membro deve rispondere ai fini fiscali, per tutte le sue attività, soltanto allo Stato membro in cui ha sede, eliminando così la necessità di avere a che fare con più di un'autorità tributaria. Inoltre, questo aspetto sarà accompagnato da un riesame radicale degli obblighi contabili ed informativi destinato a permettere un maggiore equilibrio fra le esigenze delle amministrazioni tributarie e quelle delle imprese.

(25) Nell'ambito dell'attuale regime dell'IVA vi è la possibilità di alleviare il carico sulle PMI. Molti Stati membri prevedono l'esenzione dall'IVA delle microimprese, benché la relativa soglia presenti variazioni molto ampie, passando ad esempio da un fatturato di 2 500 ECU in Danimarca a 56 850 ECU nel Regno Unito.

(26) Per le imprese soggette all'IVA, la frequenza delle relative dichiarazioni e versamenti può costituire un onere considerevole. Alcuni Stati membri hanno introdotto misure di semplificazione che permettono alle piccole imprese di effettuare la dichiarazione dell'IVA annualmente, e termini di pagamento identici a quelli della dichiarazione. Nel caso di versamenti mensili, le piccole imprese spesso devono versare l'IVA su fatture non ancore riscosse. Per questo motivo, molti Stati membri richiedono soltanto pagamenti trimestrali, e, nel caso delle microimprese, pagamenti annuali (32). Inoltre, numerosi Stati membri permettono alle piccole imprese di effettuare i pagamenti dell'IVA previa ricevuta del pagamento dei clienti, anziché all'atto dell'emissione della fattura («cash accounting») (33). Il Parlamento europeo ha pubblicato un documento di lavoro sull'impatto dell'IVA e degli obblighi Intrastat sulle PMI (34) che illustra una serie di potenziali provvedimenti, ivi compreso il passaggio ad un sistema trimestrale per le dichiarazioni dell'IVA.

(27) Gli obblighi amministrativi derivanti dal commercio intracomunitario costituiscono un altro possibile settore di semplificazione. La Francia e l'Italia hanno integrato i requisiti Intrastat nella dichiarazione riepilogativa prevista dalla sesta direttiva IVA del Consiglio (35). Ciò significa che le imprese devono compilare un solo formulario, che viene utilizzato da ambedue le autorità interessate. Il sistema francese e italiano non è attualmente l'ideale perché la dichiarazione combinata Intrastat/IVA può essere richiesta mensilmente e le soglie di esenzione per le PMI sono ancora troppo basse. Un'altra semplificazione consiste nell'allineamento delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni Intrastat e IVA, a seguito dell'attuazione di diversi tipi di regolamentazione. Gli Stati membri che richiedono la presentazione dei dati Intrastat e IVA con scadenze diverse dovrebbero essere invitati a unificare tali scadenze e ad adottare per le PMI un sistema su base trimestrale o annua.

(28) Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i vantaggi che potrebbero derivare da una specifica collaborazione fra le amministrazioni tributarie e quelle della sicurezza sociale. Queste amministrazioni hanno rapporti costanti con le imprese, e sono la fonte principale degli oneri amministrativi su di esse. Una loro collaborazione potrebbe permettere ad ambedue le amministrazioni di utilizzare un numero di identificazione comune, di mettere in comune le informazioni ed i criteri, di fissare le stesse scadenze di pagamento, ed anche di raccogliere i tributi e i contributi per la sicurezza sociale attraverso un unico sistema (36). Il fatto che l'occupazione costituisca la massima priorità tanto per la Comunità che per i governi degli Stati membri dimostra l'importanza che le amministrazioni pubbliche s'interroghino sui motivi per cui i datori di lavoro sono riluttanti ad assumere nuovo personale. Gli Stati membri dovrebbero prendere i necessari provvedimenti per rimuovere gli oneri amministrativi inerenti all'assunzione di dipendenti (37) e per incoraggiare una maggiore elasticità del mercato del lavoro (38).

(29) Alcuni Stati membri hanno anche introdotto sistemi che permettono alle imprese che assumono per la prima volta uno o più dipendenti (39) di ridurre o persino eliminare i contributi.

(30) La maggior parte degli Stati membri applicano a talune professioni regolamentazioni che sovente fungono da barriere all'accesso, come ad esempio nel caso di parrucchieri, idraulici, agenti di viaggio, tassisti ecc. Spesso tali regolamenti sono stati richiesti dalle categorie in questione come protezione nei confronti di operatori illegittimi o non qualificati. La Commissione raccomanda di procedere ad una revisione caso per caso dei regolamenti citati, per verificare se sussiste un giusto equilibrio fra la protezione del consumatore e la necessaria concorrenza.

(31) Le microimprese, e in particolare gli imprenditori indipendenti, devono affrontare problemi particolari e costituiscono probabilmente la categoria di PMI che, in proporzione, soffre maggiormente per la regolamentazione e gli oneri amministrativi, in quanto devono risolvere da soli i problemi causati tanto dalla legislazione quanto dalle relative pratiche amministrative. Questo fatto, unitamente ai rischi di carattere finanziario e alla mancanza di copertura a livello di sicurezza sociale, scoraggia molti giovani che potrebbero avere interesse ad iniziare un'impresa. Alcuni Stati membri hanno specificatamente affrontato questo problema con l'approvazione di una serie di incentivi fiscali, semplificazioni contabili e programmi pensionistici volti ad incoraggiare i giovani e i disoccupati ad iniziare attività economiche indipendenti (40).

VI. CONCLUSIONI

(32) L'esame delle prassi migliori in materia di miglioramento e semplificazione dell'ambiente delle nuove imprese ha dimostrato che vi è un interesse notevole delle autorità pubbliche e delle associazioni di categoria per le misure di semplificazione sperimentate altrove. Benché sovente iniziative di semplificazione simili vengano applicate in maniera diversa negli Stati membri, e benché il contesto normativo delle nuove imprese e presenti ampie variazioni, è possibile individuare talune prassi migliori che possono essere utilizzate come punti di riferimento dagli altri Stati membri. Alcuni principi generali sono stati individuati, e dovrebbero essere portati all'attenzione degli Stati membri e delle parti interessate. Pertanto gli Stati membri dovrebbero adottare concreti provvedimenti per alleggerire e semplificare gli oneri amministrativi e normativi imposti alle nuove imprese, allo scopo di risparmiare tempo e di ridurre i costi imposti alle imprese stesse,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Finalità

Gli Stati membri dovrebbero prendere i necessari provvedimenti per migliorare e semplificare il contesto delle attività d'impresa, con particolare riferimento alla costituzione di nuove imprese ed ai primi anni di attività delle stesse, stimolandone così il potenziale innovativo, incoraggiando la crescita delle imprese stesse e la successiva creazione di posti di lavoro.

Gli Stati membri sono invitati a prendere i provvedimenti più opportuni per riorganizzare, semplificare e aggiornare i propri sistemi amministrativi, fiscali e legali in generale al fine di:

a) migliorare i collegamenti fra l'amministrazione pubblica e le imprese, sviluppare una cultura di servizio alla «clientela» costituita dalle imprese, ridurre i tempi necessari per evadere le domande provenienti dalle imprese stesse, e fornire le relative autorizzazioni entro un termine ben determinato;

b) incoraggiare la creazione di nuove imprese mediante un favorevole contesto normativo, e semplificare, modificare o abrogare le normative che ostacolano la creazione delle imprese ed i primi anni delle loro attività.

Articolo 2

Politica di semplificazione

È necessaria una politica coerente e a lungo termine per realizzare con successo provvedimenti di semplificazione e assicurare un effettivo coordinamento delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, la Commissione raccomanda che gli Stati membri e le pubbliche autorità a tutti i livelli sviluppino, in consultazione con le imprese, una politica di semplificazione da seguire fermamente e che dovrebbe comprendere:

a) la costituzione di uno specifico dipartimento o unità a livello appropriato preposto al coordinamento delle politiche e dei provvedimenti di semplificazione;

b) l'adeguata formazione ed informazione del personale amministrativo al fine di sviluppare una cultura di servizio nei confronti delle imprese, migliorando così l'interazione fra le pubbliche amministrazioni e le imprese stesse.

Articolo 3

Contesto normativo

1. L'impatto delle normative sulle imprese, in particolare le PMI, dovrebbe essere valutato continuativamente in stretta consultazione con le imprese stesse, in particolare:

a) gli Stati membri dovrebbero applicare il principio di dare la priorità alle esigenze delle imprese più piccole, ossia di tenere conto degli interessi delle PMI fin dalle primissime fasi di elaborazione delle nuove normative e delle relative procedure amministrative;

b) ove opportuno, dovrebbero essere introdotte deroghe, soglie o procedure semplificate tali da favorire le PMI; tuttavia, tali soglie dovrebbero essere concepite con l'elasticità necessaria per evitare che costituiscano disincentivi alla crescita;

c) gli effetti sulle imprese delle normative e delle procedure amministrative dovrebbero essere valutati, ove appropriato, con l'assistenza di un comitato costituito da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle imprese stesse.

2. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre una sistematica procedura di valutazione dell'impatto sulle imprese delle normative proposte, al fine di garantire un opportuno equilibrio fra i fini ed i mezzi, e un'adeguata individuazione dei costi di ottemperanza e degli oneri amministrativi.

3. I sistemi di valutazione dell'impatto sulle imprese dovrebbero comprendere opportune analisi costi/efficacia o costi-benefici, e dovrebbero essere previste procedure di ampia consultazione con le organizzazioni di categoria, ivi comprese quelle che rappresentano le PMI.

Articolo 4

Semplificazione delle formalità per la creazione di nuove imprese

1. Le procedure amministrative richieste per creare una nuova impresa dovrebbero essere semplificate, e rese più agevoli per gli utenti, al fine di permettere agli imprenditori di ottenere un servizio più efficiente e più rapido, tale da incoraggiare le nuove iniziative imprenditoriali. La Commissione raccomanda pertanto che gli Stati membri, o comunque tutte le pubbliche autorità a livello appropriato, prendano in considerazione i vantaggi derivanti dalle misure seguenti:

a) introduzione di un formulario di registrazione unico per le imprese;

b) costituzione di punti di contatto unici presso i quali le imprese possano depositare il formulario unico di cui alla lettera a); tali punti di contatto dovrebbero essere responsabili della trasmissione delle informazioni ricevute a tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate, entro un termine prefissato di uno o due giorni lavorativi;

c) introduzione di un sistema che permetta di identificare le imprese mediante un unico numero che possa essere utilizzato presso qualsiasi amministrazione pubblica;

d) garantire che le diverse amministrazioni pubbliche si astengano dall'introduzione di formulari e punti di contatto superflui;

e) consentire alle imprese di respingere richieste di informazioni non riservate qualora le informazioni stesse siano disponibili presso altre amministrazioni pubbliche;

f) utilizzare il più possibile le basi di dati e le tecnologie dell'informazione per la trasmissione e autenticazione delle informazioni raccolte e per la diffusione delle informazioni stesse fra le varie amministrazioni pubbliche, subordinatamente alle opportune salvaguardie in materia di protezione dei dati personali;

g) fissazione di espliciti obiettivi temporali per il completamento delle pratiche relative alle richieste presentate dalle imprese e per la concessione delle relative licenze o autorizzazioni;

h) introduzione, ove appropriato, di un sistema per cui una domanda debba considerarsi automaticamente approvata se l'amministrazione non fornisce risposta entro un termine prefissato.

2. Gli Stati membri sono inoltre invitati ad esaminare la possibilità di estendere le competenze dei punti di contatto in modo da coprire l'intera durata di vita di un'impresa, e non soltanto la fase iniziale, come pure qualsiasi rapporto amministrativo fra le autorità pubbliche e le imprese.

Articolo 5

Incoraggiamento delle imprese nei primi anni di sviluppo

1. Gli oneri di natura tributaria, sociale, ambientale e statistica che ostacolano la costituzione e i primi anni di sviluppo di un'impresa dovrebbero essere alleviati o aboliti. Gli Stati membri sono invitati a:

a) esaminare ogni possibile miglioramento del trattamento fiscale delle nuove imprese;

b) prendere gli opportuni provvedimenti fiscali per incoraggiare gli investimenti esterni nella creazione di nuove imprese, ad esempio sulla base dei cosiddetti «Business Angels»;

c) alleviare i contributi sociali a carico dei datori di lavoro, almeno per un certo periodo di tempo, nel caso di assunzione di dipendenti;

d) vagliare la possibilità di apportare miglioramenti alle disposizioni legali o amministrative suscettibili di scoraggiare l'assunzione di dipendenti, al fine di favorire una maggiore elasticità del mercato del lavoro;

e) instaurare un dialogo fra le amministrazioni tributarie e della sicurezza sociale al fine di coordinarne i rapporti con le imprese;

f) esaminare i diversi obblighi informativi gravanti sulle PMI, con particolare riferimento alla natura delle informazioni richieste, alla loro frequenza, e al periodo di tempo durante il quale deve essere conservata la relativa documentazione, al fine di semplificare e unificare al massimo tali obblighi;

g) esaminare le vigenti disposizioni legali o amministrative al fine di semplificare o abolire quelle che limitano senza necessità l'accesso a determinate professioni.

2. Gli Stati membri sono invitati a ridurre l'impatto sulle PMI degli adempimenti legati all'IVA e al sistema Intrastat. Le piccole imprese dovrebbero avere la possibilità di effettuare la dichiarazione dell'IVA con frequenza trimestrale, e di avvalersi, facoltativamente, di un regime di esenzione dall'IVA.

3. Gli Stati membri sono invitati ad esaminare il modo di migliorare la situazione delle microimprese, con particolare riferimento agli imprenditori indipendenti, nei settori fiscale, pensionistico e della sicurezza sociale.

Articolo 6

Coordinamento a livello comunitario

1. La Commissione continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento con gli Stati membri e le organizzazioni europee delle imprese in seno al gruppo per il miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, al fine di definire modelli di riferimento delle prassi ottimali.

2. Per consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti, gli Stati membri sono invitati a riferire alla Commissione, annualmente, sui provvedimenti adottati al fine di dare attuazione alla presente raccomandazione.

La Commissione procederà ad informare la rete europea dei centri Euro Info sugli sviluppi in questione al fine di consentire loro di fornire informazioni alle imprese che devono espletare formalità amministrative in altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1997.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

(1) GU n. C 294 del 22. 10. 1994, pag. 6.

(2) CSE (95) 2087, Commissione europea, DG XXIII, 1995.

(3) COM (96) 329 del 9. 7. 1996.

(4) GU n. C 18 del 17. 1. 1997, pag. 1.

(5) GU n. C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 5.

(6) GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 163.

(7) COM (96) 589 del 20. 11. 1996.

(8) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.

(9) In base a tre studi effettuati, il costo medio degli oneri amministrativi è da 6 a 30 volte superiore per le PMI che per le imprese maggiori (EIM: «Administratieve lasten bedrijven 1993»; G. Barbieri e V. Lo Moro: «Utenti e Pubblica Amministrazione», il Mulino, 1996; Institut für Mittelstandsforschung: «Bürokratie - ein Kostenfaktor: eine Belastungsuntersuchung bei mittelständischen Unternehmen», 1995).

(10) Definita nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 concernente la definizione di piccole e medie imprese - GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.

(11) Un esempio interessante è costituito dalla «Deregulation Unit» del Regno Unito, responsabile del coordinamento della politica di deregolamentazione del governo britannico fra tutti i dipartimenti governativi, di assicurare che il punto di vista degli operatori economici sia preso in considerazione, e di ridurre al minimo i carichi amministrativi ed i relativi costi. Tale unità è sotto la responsabilità del vicepresidente del Consiglio e dell'Ufficio del Consiglio dei ministri, disponendo così dell'autorità necessaria nei confronti dei vari dicasteri.

(12) L'istituto fiammingo per imprenditori indipendenti - VIZO - in Belgio è un ente governativo fondato nel 1991, allo scopo di promuovere e stimolare la libertà e la creatività delle imprese, in particolare mediante programmi di formazione professionale nonché attraverso la semplificazione amministrativa. Il VIZO fornisce consulenze, effettua ricerche e prende iniziative volte a sensibilizzare gli interessati, sviluppando nel contempo metodi e tecniche per le semplificazione delle procedure amministrative. Ad esempio, il VIZO ha organizzato un corso di formazione per i funzionari responsabili in materia di PMI in seno all'amministrazione fiamminga, allo scopo di realizzare una maggiore conoscenza dei principi e delle tecniche di base in materia di semplificazione e qualità dei servizi, e di dimostrare come i funzionari stessi possano svolgere un ruolo attivo in seno alle rispettive amministrazioni.

(13) Il comune di Korsør, in Danimarca, è un municipio con una popolazione di 20 000 abitanti. La municipalità ha creato un dipartimento per lo sviluppo che funge da centro di consulenza che fornisce pareri e conoscenze qualificate al settore commerciale. Tale trasformazione ha richiesto sia programmi di formazione professionale per i dipendenti che varie modifiche della struttura amministrativa al fine di soddisfare i fabbisogni. L'ufficio funge da ente di coordinamento per tutte le questioni relative alle imprese di competenza delle autorità municipali.

(14) La «Deregulation Unit» del Regno Unito è responsabile fra l'altro di vigilare affinché nuove normative e procedure amministrative vengano introdotte soltanto in caso di stretta necessità. Prima di emanare qualsiasi nuova normativa, il governo deve valutarne il costo per le imprese, e pubblicare i relativi risultati. I ministri devono accertarsi che tali costi vengano giustificati dai benefici. Dato che le PMI sono particolarmente vulnerabili all'eccesso di regolamentazione e di pratiche amministrative, i ministri devono effettuare anche il cosiddetto «test delle piccole imprese». Ciò significa che le piccole imprese devono essere consultate su tutte le nuove normative per accertarne la capacità di ottemperanza. In Germania è stato deciso recentemente di effettuare una simile valutazione relativamente ai costi amministrativi della nuova legislazione, con particolare riferimento alle PMI.

(15) Si veda ad esempio il sistema di contabilità annuale dell'IVA del Regno Unito, dove la soglia massima di 300 000 GBP viene applicata con un margine di flessibilità che consente alle imprese di avvalersi del sistema finché il loro fatturato non supera le 375 000 GBP.

(16) Studio della Logotech, «Etude comparative des dispositions légales et administratives nécessaires pour la formation de PME dans six pays de l'Union européenne» (FR, DE, GR, IT, IRL, UK) e CD-ROM della Camera di commercio e industria di Parigi.

(17) Id.

(18) I «Centres de Formalités des Entreprises» sono stati creati in Francia nel 1981 al fine di semplificare l'espletamento di alcune delle formalità che incombono alle imprese, ad esempio di natura giuridica, fiscale, sociale e statistica, in funzione delle varie tappe dell'attività imprenditoriale, ivi compresa la creazione delle imprese. Il CFE funge da «punto di contatto unico» nei confronti delle varie amministrazioni, come Camere di commercio, uffici tributari, amministrazioni responsabili della sicurezza sociale e del regime pensionistico, istituto statistico ecc. L'impresa fornisce le informazioni richieste al CFE, che procede a trasmetterle alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso l'istituto statistico (INSEE). Anche l'INSEE svolge un ruolo importante in quanto ha la responsabilità dell'albo nazionale delle imprese (Sirene) e dell'assegnazione di un numero di identificazione nazionale (SIREN) alle nuove imprese.

(19) I questionari francesi M0 e P0 (il primo per i singoli imprenditori, il secondo per le società) elaborati dal centro per la registrazione e la revisione dei formulari (CERFA) raccolgono in un'unica facciata tutte le informazioni richieste da qualsiasi ufficio amministrativo per la registrazione di una nuova impresa e per l'applicazione all'impresa dei regolamenti pertinenti. L'interessato deve allegare al questionario un certo numero di documenti. Tali documenti possono essere allegati in originale o in copia conforme, e comprendono di solito il certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche ed i membri di una società), e il testo dello statuto costitutivo. I formulari possono inoltre costituire la prova della registrazione preliminare per le professioni regolamentate.

(20) CERFA: Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs/Centro per la registrazione e la revisione dei formulari amministrativi.

(21) In Italia, ad esempio, il registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio fornisce informazioni su tutte le imprese (ragione sociale, indirizzo, statuti, bilanci annuali). In precedenza, parte di queste informazioni venivano conservate su carta presso il tribunale. Il nuovo registro presenta in un'unica base di dati informazioni sulle imprese che dovrebbero venire utilizzate sistematicamente dalla pubblica amministrazione. È improbabile che ciò sia fonte di preoccupazioni per quanto riguarda i principi relativi alla tutela dei dati. Vedi anche la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla protezione dei singoli per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali e il libero movimento di tali dati, GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

(22) In Svezia, un numero di identificazione unico è in vigore dal 1975. Tale numero viene utilizzato dall'impresa dall'inizio delle attività fino alla chiusura. Detto numero viene conservato dall'impresa anche in caso di mutamenti della regione sociale, e viene autorizzato a fini amministrativi in settori quali fiscalità, previdenza, operazioni bancarie e telecomunicazioni. In Francia, il numero unico «SIREN» è stato istituito per decreto nel 1974.

(23) Legge n. 241 del 1990 e Legge finanziaria n. 537 del 1993.

(24) A parere della Commissione, questa possibilità non dovrebbe estendersi alle autorizzazioni relative a questioni quali le emissioni di sostanze pericolose. In questo caso, secondo la legislazione comunitaria e nazionale, è necessaria un'esplicita autorizzazione, e ciò nell'interesse stesso delle imprese.

(25) Nel quadro della politica danese per la creazione di nuove imprese, il governo di quel paese ha proposto un piano d'azione comprendente interventi volti ad alleggerire i carichi amministrativi mediante:

- la rimozione o semplificazione degli esistenti regolamenti amministrativi;

- la rimozione o semplificazione delle tasse ed imposte;

- la creazione di un punto di informazione unico;

- lo sviluppo di nuove procedure per valutare le conseguenze amministrative della nuova legislazione.

(26) Le imprese in Europa - quarta relazione, pag. 62.

(27) Secondo una pubblicazione intitolata «Überprüfung von administrativen Pflichten für Unternehmen» della commissione indipendente tedesca «Rechts- und Verwaltungs-vereinfachung des Bundes», la cosiddetta commissione Waffenschmidt (Ministero federale dell'Interno, 1994) sussistono notevoli variazioni per quanto riguarda il mantenimento di registri. Ad esempio, nel settore delle retribuzioni e dell'amministrazione del personale, la pubblicazione indica che sussistono le condizioni per alleviare i requisiti di registrazione relativi a 119 voci diverse.

(28) Vedi anche l'articolo 4, lettera b) della Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1994, sul trasferimento delle PMI - GU n. L 385 del 31. 12. 1994, pag. 14.

(29) In Belgio, le PMI possono avvalersi di un sistema che permette di ridurre l'imposta sulle società. Purché vengono soddisfatti taluni criteri, una società con reddito imponibile non superiore a 25 733 ECU viene sottoposta ad un'aliquota ridotta del 28,84 % anziché all'aliquota normale del 40,17 %. Inoltre, vi è una certa flessibilità nel sistema acconti per il pagamento delle imposte sul reddito per i soggetti al di sotto dei 35 anni che per la prima volta iniziano un'attività economica indipendente o che partecipano attivamente ad una società. Tali soggetti non sono colpiti da sanzioni, per i primi tre anni, nel caso di mancato o insufficiente versamento di acconti.

(30) V. Comunicazione della Commissione sul miglioramento del contesto fiscale per le piccole e medie imprese - GU n. C 187 del 9. 7. 1994, pag. 5, punto 6.

(31) COM(96) 328 del 22. 7. 1996.

(32) Il sistema di contabilità annua del Regno Unito consente l'effettuazione di un solo versamento IVA all'anno (anziché al trimestre). Vi è una misura di elasticità nella soglia massima di 300 000 GBP, in quanto le imprese possono continuare a beneficiare di queste disposizioni finché il fatturato non supera 375 000 GBP.

(33) Il sistema di «Cash Accounting» del Regno Unito permette alle PMI con fatturato al di sotto di 350 000 GBP di effettuare i versamenti dell'IVA sulla base dei pagamenti effettivamente ricevuti, anziché delle fatture. Anche la Germania ha un sistema analogo. Vedi l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) della raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, sulle scadenze di pagamento pr le transazioni commerciali GU n. L 127 del 10. 6. 1995 pag. 19.

(34) Parlamento europeo, Direzione Generale per la ricerca, Serie affari economici W-25, 5-1996.

(35) GU. n. L 145 del 13. 7. 1977, pag. 1.

(36) Nel Regno Unito ed in Irlanda, vi sono amministrazioni separate per l'imposta sui redditi e per i contributi sociali, ma ambedue vengono incassati attraverso il sistema di ritenute alla fonte «PAYE».

(37) Dal gennaio 1996, le imprese francesi devono compilare un solo modulo («déclaration d'embauche unique»), anziché gli undici moduli precedentemente necessari per assumere un dipendente. Un solo punto di contatto che permetta di espletare tutte le formalità in materia di sicurezza sociale è parimenti previsto. Inoltre, è attualmente in corso un progetto pilota che permette di retribuire i lavoratori stagionali o a tempo parziale mediante un «service voucher». Non occorre alcun contratto, e le formalità sono ridotte perché tale strumento costituisce ad un tempo un mezzo di pagamento ed un modulo per informare le autorità competenti.

(38) La Germania ha alzato da cinque a dieci dipendenti la soglia al di sotto della quale la legislazione in materia di giusta causa per i licenziamenti non si applica, al fine di rendere le microimprese più propense ad assumere nuovi dipendenti.

(39) In Belgio, il cosiddetto «Plan Plus Un» prevede una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro per le imprese che assumono un primo dipendente. I contributi vengono sospesi per il primo anno, con riduzioni del 75 % e del 50 % rispettivamente per il secondo e il terzo anno. Lo stesso sistema si applica se viene assunto un secondo e un terzo dipendente («Plan plus-deux, plus-trois»). Il «Plan Avantage à l'embauche» prevede una riduzione dei contributi nel caso dell'assunzione di disoccupati di lunga data.

(40) In Belgio e in Finlandia, ad esempio, i lavoratori indipendenti che iniziano un'attività per la prima volta possono conservare il diritto ai sussidi di disoccupazione. In Francia, i lavoratori indipendenti godono di regole contabili semplificate che vengono armonizzate con i requisiti fiscali. Ciò significa che è sufficiente tenere una contabilità invece di tre.

ALLEGATO I

SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI PER UNA RAPIDA AUTORIZZAZIONE

- La decisione andrà centralizzata in un unico punto (ad esempio il punto unico di contatto).

- All'occorrenza si dovrà applicare il principio del «silenzio-assenso».

- Le autorità competenti dovranno operare con sistemi di gestione rigorosi, in particolare:

- andrà nominata una persona specificamente incaricata delle procedure d'autorizzazione e responsabile del loro tempestivo esperimento;

- per l'esperimento delle procedure andrà stabilito un termine che sia vincolante per le autorità cui spetta il compito di prendere una decisione. Salvo precisazione contraria tale termine dovrà essere di 30 giorni;

- l'imprenditore andrà consigliato anche prima che abbia presentato la richiesta; in questo ambito rientrano anche consigli sul tipo e sulla portata dei documenti necessari per la richiesta stessa.

- Le autorità competenti per l'autorizzazione dovranno disporre di personale e risorse adeguati e tali da consentire loro di spedire rapidamente le procedure. Andranno presi gli opportuni provvedimenti per garantire un'attribuzione flessibile di risorse umane nel caso di procedure d'autorizzazione relative a progetti d'ampia portata.

- Le autorità competenti per l'autorizzazione dovranno avere regolari discussioni con i loro «clienti», per riceverne informazioni circa l'andamento delle procedure, per individuare debolezze nelle procedure d'autorizzazione e per ricevere suggerimenti riguardanti miglioramenti.

- Le autorità centrali dovranno sostenere le autorità locali competenti per l'autorizzazione quando queste esperiscano difficili procedure amministrative. Il modo particolarmente efficace di farlo è introdurre norme interne, linee guida ed elenchi di verifiche chiari.

- Le disposizioni giuridiche sulle quali le autorità basano le loro decisioni devono essere tali da consentire un'autorizzazione quanto più rapida possibile.

ALLEGATO II

MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE PER LE IMPRESE: LA PRASSI MIGLIORE PER L'AVVIAMENTO

Panoramica dei provvedimenti presi dagli Stati membri

A. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE

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A. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE (seguito)

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B. REGISTRAZIONE DI UN'IMPRESA E MODULI

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B. REGISTRAZIONE DI UN'IMPRESA E MODULI (seguito)

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C. SNELLIMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DEROGHE PER LE PMI

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C. SNELLIMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DEROGHE PER LE PMI (seguito)

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D. FLESSIBILITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO

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D. FLESSIBILITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO (seguito)

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ALLEGATO III

SNELLIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA NEGLI STATI MEMBRI

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