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Document 31997D0800

97/800/CECA, CE, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

OJ L 327, 28.11.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 356 - 357
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 015 P. 228 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 015 P. 228 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 068 P. 3 - 4

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/800/oj

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31997D0800

97/800/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 28/11/1997 pag. 0001 - 0002


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1) (97/800/CECA, CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, ultima frase, 66, 73 C, paragrafo 2, 75, 84, paragrafo 2, 99, 100, 113 e 235 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

previa consultazione del comitato consultivo CECA e con il parere conforme del Consiglio,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, contribuirà alla realizzazione degli obiettivi delle Comunità europee;

considerando che il suddetto accordo è diretto a rafforzare i legami stabiliti segnatamente dall'accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 e approvato con decisione 90/116/CEE (3);

considerando che taluni obblighi previsti dall'accordo di partenariato e cooperazione al di fuori del campo di applicazione della politica commerciale della Comunità riguardano o possono riguardare il regime istituito da atti comunitari adottati nei settori del diritto di stabilimento, dei trasporti e del trattamento riservato alle imprese;

considerando che l'accordo impone alla Comunità europea taluni obblighi in materia di movimenti di capitali e di pagamenti tra la Comunità e la Russia;

considerando, peraltro, che il ricorso all'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità europea quale base giuridica della presente decisione è giustificato nella misura in cui tale accordo riguarda la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (4), e la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (5) che sono basate sull'articolo 100 del trattato;

considerando che talune disposizioni di tale accordo impongono alla Comunità obblighi nel settore della prestazione dei servizi che vanno al di là dell'ambito transfrontaliero;

considerando che per quanto attiene a talune disposizioni di tale accordo destinate ad essere attuate dalla Comunità, il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede poteri d'azione specifici; che occorre pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, nonché i protocolli e le dichiarazioni sono approvati a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Tali testi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione della Comunità in sede di Consiglio e di comitato di cooperazione viene decisa dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ogniqualvolta in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. In conformità dell'articolo 91 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione conformemente al suo regolamento interno e presenta la posizione della Comunità.

3. La decisione di pubblicare le raccomandazioni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è adottata, caso per caso, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 112 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997.

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

(1) Il presente accordo di partenariato e di cooperazione è stato firmato con la Russia il 24 giugno 1994 dalle Comunità europee e dai dodici Stati membri di allora. A seguito dell'allargamento, il 21 maggio 1997 è stato firmato con la Russia un protocollo aggiuntivo per permettere ad Austria, Finlandia e Svezia di diventare membri dell'accordo insieme agli altri dodici Stati membri e per renderne ufficiali le versioni in lingua svedese e finlandese.

Dopo l'espletamento delle procedure necessarie le Comunità e gli Stati membri, in occasione della conclusione di tale accordo di partenariato, hanno altresì deciso di applicare a titolo provvisorio il protocollo aggiuntivo precitato in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 4 del protocollo stesso. Pertanto il testo dell'accordo di partenariato che figura nelle edizioni in lingua finlandese e svedese della Gazzetta ufficiale è quello reso ufficiale dal protocollo aggiuntivo.

L'accordo di partenariato e di cooperazione concluso con la Russia entrerà in vigore il 1° dicembre 1997, dato che le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 112, secondo comma dell'accordo sono state ultimate dalle parti in data 30 ottobre 1997.

(2) GU C 339 del 18. 12. 1995, pag. 45.

(3) GU L 68 del 15. 3. 1990, pag. 1.

(4) GU L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1.

(5) GU L 225 del 20. 8. 1990, pag. 6.

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