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Document 31997D0747

97/747/CE: Decisione della Commissione del 27 ottobre 1997 che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 303, 6.11.1997, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 76 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 51 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 51 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 49 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrogato da 32022R1646

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/747/oj

31997D0747

97/747/CE: Decisione della Commissione del 27 ottobre 1997 che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 06/11/1997 pag. 0012 - 0015


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1997 che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'allegato IV della direttiva 96/23/CE fissa i livelli e le frequenze di campionamento per gli animali vivi e per taluni prodotti di cui all'allegato II della medesima e affida alla Commissione il compito di fissare tali livelli e frequenze per alcuni altri prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (3), stabilisce nell'allegato B i contributi intesi ad assicurare lo svolgimento dei controlli sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale previsti dalla direttiva 96/23/CE;

considerando che, sulla base all'esperienza acquisita in virtù delle attuali disposizioni nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro delle norme comunitarie in vigore, i livelli e le frequenze di campionamento dovrebbero essere stabiliti per i prodotti di origine animale non ancora indicati nell'allegato IV della direttiva 96/23/CE;

considerando che i livelli e le frequenze del prelievo di campioni fissati nella presente decisione debbono essere inseriti nei piani nazionali di controllo dei residui, che gli Stati membri debbono presentare prima del 31 marzo 1999 e non oltre il loro aggiornamento previsto per il 1999;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I livelli e le frequenze di prelievo di campioni per il controllo di talune sostanze e di loro residui nel latte, nelle uova, nelle carni di coniglio e di selvaggina di allevamento e in libertà nonchè nel miele, sono fissati nell'allegato della presente decisione che completa i livelli e le frequenze del prelievo di campioni fissati nell'allegato IV della direttiva 96/23/CE.

Articolo 2

I livelli e le frequenze di cui all'articolo 1 debbono essere rispettati nei piani aggiornati di controllo dei residui presentati dagli Stati membri per il 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

(2) GU L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.

(3) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

CAPITOLO 1

LATTE

1. Latte vaccino

A. Requisiti per il campionamento

- Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l'azienda di origine del latte.

- I campioni, a scelta degli Stati membri, possono essere prelevati:

a) o a livello dell'azienda, dal serbatoio di raccolta;

b) o a livello dell'industria casearia, prima di scaricare l'autocisterna per il trasporto del latte alla rinfusa.

- Una deroga al suindicato principio della rintracciabilità fino all'azienda d'origine può essere ammessa per le sostanze o i residui di cui all'allegato I, categorie B 3) a), b), c) della direttiva 96/23/CE del Consiglio.

- I campioni possono essere prelevati unicamente da latte crudo.

Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero di campioni raccolto ogni anno è pari a 1 su 15 000 tonnellate della produzione annua, con un minimo di 300 campioni.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

a) nel 70 % dei campioni deve essere ricercata la presenza di residui di medicinali veterinari; in tal caso, in ogni campione debbono essere ricercate come minimo quattro diverse sostanze di almeno tre delle seguenti categorie di cui all'allegato I della direttiva: A 6), B 1), B 2) a), B 2) e);

b) nel 15 % dei campioni deve essere ricercata la presenza dei residui di cui all'allegato I, categoria B 3) della direttiva 96/23/CE;

c) il rimanente 15 % sarà attribuito in base alla situazione dello Stato membro.

2. Latte di altre specie animali (ovini, caprini, equini)

Il numero di campioni per il latte di tali specie è determinato da ciascuno Stato membro in base al livello di produzione e ai problemi individuati. Detti campioni devono essere inclusi nel piano di prelievo, come campioni supplementari rispetto ai campioni di latte vaccino.

CAPITOLO 2

UOVA

1. Uova di gallina

A. Requisiti per il campionamento

- Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l'azienda di produzione delle uova.

- I campioni, a scelta degli Stati membri, possono essere prelevati:

a) a livello dell'azienda,

b) a livello del centro di condizionamento.

- Un campione è costituito da dodici uova almeno, o più se richiesto dai metodi di analisi.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero di campioni raccolti ogni anno deve essere almeno pari a 1 su 1 000 tonnellate di produzione annua di uova destinate al consumo, con un minimo di 200 campioni. La suddivisione dei campioni può essere decisa da ciascuno Stato membro in base alla struttura della propria industria del settore, in particolare per quanto riguarda il livello di integrazione.

Il 30 % almeno dei campioni deve essere prelevato da centri di condizionamento che presentano la più significativa percentuale di uova destinate al consumo umano.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- nel 70 % dei campioni deve essere ricercata la presenza di almeno una sostanza delle seguenti categorie di cui all'allegato II della direttiva 96/23/CE: A 6), B 1) e B 2) b);

- il restante 30 % può essere attribuito a seconda della situazione dello Stato membro in questione, ma deve includere alcune analisi per la ricerca delle sostanze di cui alla categoria B 3) a) dell'allegato I.

2. Uova di altre specie di pollame

Il numero di campioni per dette specie deve essere determinato da ciascuno Stato membro in base al livello produttivo e ai problemi individuati. I campioni di uova di queste specie devono essere inclusi nel piano di prelievo, come campioni supplementari rispetto ai campioni di uova di gallina.

CAPITOLO 3

CARNI DI CONIGLIO E CARNI DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E IN LIBERTÀ

1. Carni di coniglio

A. Requisiti per il campionamento

A seconda delle esigenze dei metodi analitici, un campione comprende uno o più animali dello stesso produttore.

- Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l'azienda d'origine dei conigli.

- A seconda della struttura del settore produttivo in ciascuno Stato membro, i campioni possono essere prelevati:

a) a livello dell'azienda,

b) a livello degli stabilimenti di macellazione riconosciuti [definiti nella direttiva 91/495/CEE del Consiglio (1)].

Fatte salve le disposizioni della direttiva 96/23/CE, a livello di azienda possono essere prelevati alcuni altri campioni di acqua di abbeveraggio e di mangini per la ricerca di sostanze vietate.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 10 su 300 tonnellate di produzione annua (peso morto) per le prime 3 000 tonnellate e quindi di 1 sulle ulteriori sezioni di 300 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione (con riferimento all'allegato I della direttiva 96/23/CE):

- categoria A: 30 % del totale dei campioni

nel 70 % devono essere ricercate sostanze della categoria A 6),

nel 30 % devono essere ricercate sostanze delle altre sottocategorie della categoria A;

- categoria B: 70 % del totale dei campioni

nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 1),

nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 2),

nel 10 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 3).

La quota restante è attribuita in base alla situazione dello Stato membro.

Queste percentuali saranno rivedute entro due anni dalla data di adozione della presente decisione.

2. Carni di selvaggina d'allevamento

A. Requisiti per il campionamento

Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati.

I campioni devono essere prelevati a livello di unità di lavorazione. Per gli animali o per le carni deve essere sempre possibile rintracciare l'azienda di origine.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 96/23/CE, a livello di azienda possono essere prelevati alcuni altri campioni di acqua di abbeveraggio e di mangimi per la ricerca di sostanze vietate.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 100.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- categoria A: 20 % del totale dei campioni, nella maggioranza dei quali devono essere ricercate le sostanze delle categoria A 5) e A 6);

- categoria B: 70 % del totale dei campioni, così suddiviso

nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 1),

nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 2) a) e b),

nel 10 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 2) c) ed e),

nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 3).

La quota restante (10 %) è attribuita in base all'esperienza degli Stati membri.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati relativi alla rispettiva produzione annua di carni di selvaggina d'allevamento destinate al consumo umano. Sulla base di tali informazioni, le percentuali suindicate saranno rivedute entro un anno dalla data di adozione della presente decisione.

3. Carni di selvaggina in libertà

A. Requisiti per il campionamento

Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati.

I campioni devono essere prelevati a livello di unità di lavorazione o di zona di caccia.

Per le carcasse deve essere possibile rintracciare la regione di origine.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 100.

I campioni debbono essere prelevati per l'analisi dei residui di elementi chimici.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati relativi alla rispettiva produzione annua di carni di selvaggina in libertà destinate al consumo umano. Sulla base di tali informazioni, le percentuali suindicate saranno rivedute entro un anno dalla data di adozione della presente decisione.

CAPITOLO 4

MIELE

A. Requisiti per il campionamento

Le dimensioni del campione dipendono dalle esigenze dei metodi analitici.

I campioni possono essere prelevati in qualsiasi fase del ciclo produttivo, sempreché sia possibile rintracciare il produttore iniziale del miele.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 10 su 300 tonnellate di produzione annua per le prime 3 000 tonnellate e quindi di 1 sulle ulteriori sezioni di 300 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- categorie B 1) e B 2) c): 50 % del totale dei campioni,

- categorie B 3) a), b), c): 40 % del totale dei campioni.

La quota restante (10 %) è attribuita in base all'esperienza degli Stati membri. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di micotossine.

(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

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