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Document 31997D0368

97/368/CE: Decisione della Commissione dell'11 giugno 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 156, 13.6.1997, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1999; abrogato da 300D0086

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/368/oj

31997D0368

97/368/CE: Decisione della Commissione dell'11 giugno 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/1997 pag. 0057 - 0058


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata individuata la presenza del Vibrio parahaemolyticus nelle cozze cotte congelate provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina al momento della loro importazione nella Comunità;

considerando che la presenza del Vibrio parahaemolyticus negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti;

considerando che la presenza del Vibrio parahaemolyticus negli alimenti può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che i sopralluoghi effettuati da ispettori della Comunità hanno rivelato che è necessario chiarire i problemi di competenza e/o di comunicazione delle informazioni tra le diverse autorità;

considerando che i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari in relazione alla preparazione e trasformazione di prodotti della pesca;

considerando che le importazioni di tutti i prodotti della pesca freschi originari della Cina non devono più essere autorizzate prima che un sopralluogo da parte di ispettori della Comunità abbia verificato la situazione; che detto sopralluogo deve comprendere il controllo delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci;

considerando che è pertanto necessario che i prodotti della pesca trasformati e congelati originari della Cina siano sottoposti a campionamento, al momento dell'importazione ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità, per accertarne l'idoneità al consumo alimentare;

considerando che il riesame della presente decisione deve essere subordinato alle risultanze del sopralluogo da parte di ispettori della Comunità e agli esiti delle analisi effettuate dagli Stati membri all'atto dell'importazione di prodotti dalla Cina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina.

2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Quindao Hongdao Fisheries Group, Corp Fish Plant, Yang Mao Tan, Hongdao Quindao - numero di codice dello stabilimento: 3700/D2539.

Articolo 3

Gli Stati membri sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina a un'analisi microbiologica, sulla base di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, per garantire che i prodotti in questione non costituiscano una minaccia per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata, in particolare, al fine di individuare la presenza di salmonelle e del Vibrio parahaemolyticus.

Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 3 sono favorevoli.

Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri circa i risultati delle analisi di cui all'articolo 3 e delle risultanze del sopralluogo di ispettori della Comunità.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

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