Raccomandazione del Consiglio del 4 marzo 1996 sulla cooperazione consolare del livello locale in materia di visti
GU C 80 del 18.3.1996, pagg. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 1996
sulla cooperazione consolare del livello locale in materia di visti
(96/C 80/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1, punto 3,
considerando che occorre predisporre una maggiore armonizzazione in materia di politica e di prassi per il rilascio dei visti;
considerando che il rilascio dei visti, fino ad una eventuale elaborazione di istruzioni comuni in materia, è disciplinato dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro;
considerando che, ai fini del rilascio dei visti da parte di ogni Stato membro, occorre disporre delle informazioni necessarie per potere tener conto degli interessi degli altri Stati membri, in particolare della tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico nonché della prevenzione contro l'immigrazione clandestina,
RACCOMANDA AI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI:
di prendere le misure necessarie per far sì che, laddove se ne senta l'esigenza pratica:
1) i rispettivi servizi consolari istituiscano una cooperazione consolare a livello locale in materia di visti, consistente nello scambio di informazioni sui criteri procedurali per la concessione dei visti e in uno scambio d'informazioni sui rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico o inerenti all'immigrazione clandestina;
2) i capi dei servizi consolari e i loro collaboratori in materia di visti tengano riunioni ai fini dello scambio d'informazioni di cui al punto 1;
3) i servizi consolari organizzino tra loro visite di funzionari incaricati della procedura per il rilascio dei visti per migliorare lo scambio d'informazioni e la reciproca conoscenza;
4) i servizi consolari elaborino, su richiesta del Consiglio, relazioni congiunte sui problemi incontrati a livello locale in materia di visti che possano presentare interesse per i lavori del Consiglio;
5) i servizi consolari adottino congiuntamente le misure appropriate per verficare se domande di visto sono state presentate simultaneamente o a catena, nonché per accertare, eventualmente, se il visto è stato rifiutato da un altro Stato membro;
6) i servizi consolari scambino informazioni che contribuiscano a verificare la buona fede dei richiedenti e la reputazione di cui essi godono, restando inteso che il fatto che il richiedente abbia ottenuto un visto valido per uno Stato membro non esime gli altri Stati membri dalla responsabilità di procedere ad un esame individuale della domanda di visto e alle verifiche necessarie per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e per il rischio di immigrazione clandestina.
Lo scambio d'informazioni previsto dalla presente raccomandazione dovrà tenere conto delle norme pertinenti in materia di protezione dei dati.
Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996.
Per il Consiglio
Il presidente
P. BARATTA
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