Regolamento (CE) n. 2382/96 del Consiglio del 9 dicembre 1996 che abroga i regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 per quanto riguarda la revoca delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 18/12/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2382/96 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 che abroga i regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 per quanto riguarda la revoca delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A, vista la posizione comune 96/708/PESC, del 9 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, per quanto riguarda la revoca delle restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache (1), decisa con la risoluzione 1074 (1996) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vista la proposta della Commissione, considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso nella sua risoluzione 1074 (1996) di revocare le misure imposte dalle risoluzioni 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003 (1995) e 1015 (1995); considerando che di conseguenza è necessario abrogare i regolamenti (CEE) n. 990/93 (2) e (CE) n. 2471/94 (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 sono abrogati. Articolo 2 Tutti i capitali e i beni precedentemente congelati o sequestrati a norma dei regolamenti (CEE) n. 990/93 e (CE) n. 2471/94 del Consiglio possono essere liberati dagli Stati membri secondo la legge, purché i capitali o beni che siano oggetto di azioni, vincoli, provvedimenti giurisdizionali o oneri, ovvero che costituiscano capitali o beni di persone, società, persone giuridiche o altri enti di cui sia accertato o presunto lo stato di insolvenza secondo la legge o i principi contabili vigenti in tale Stato membro, rimangano congelati o sequestrati sino alla liberazione secondo la legge di applicazione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente B. HOWLIN (1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14, sospeso dal regolamento (CE) n. 462/96 (GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1). (3) GU n. L 266 del 15. 10. 1994, pag. 1, sospeso dal regolamento (CE) n. 462/96 (GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1).