31996R0716

Regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 20/04/1996 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 716/96 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1996 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (3), vieta le spedizioni di animali vivi della specie bovina, nonché di carni o di altri prodotti da essi ottenuti, dal Regno Unito verso gli altri Stati membri e verso paesi terzi, a causa dell'incidenza della BSE nel Regno Unito; che il Regno Unito ha vietato l'immissione nella catena alimentare umana o animale di bovini di età superiore a 30 mesi al momento della macellazione; che tali provvedimenti hanno recato gravi perturbazioni al mercato britannico; che è pertanto necessario adottare misure eccezionali a sostegno di detto mercato; che è opportuno istituire un regime, cofinanziato dalla Comunità, il quale autorizzi il Regno Unito ad acquistare gli animali che formano oggetto del suddetto divieto allo scopo di abbatterli e distruggerli;

considerando che, viste le proporzioni della malattia, la sua probabile durata e quindi l'entità degli sforzi necessari per sostenere il mercato, è opportuno che tali sforzi vengano condivisi dalla Comunità e dal Regno Unito;

considerando che, nella maggior parte dei casi, gli animali macellati oltre i 30 mesi di età sono vacche da riforma; che il prezzo più recente delle carcasse di vacche registrato sul mercato britannico era pari a 1 ECU per chilogrammo di peso vivo e che è quindi opportuno basare il prezzo di acquisto su tale valore, fatta salva la possibilità di ulteriori adeguamenti in funzione dell'evoluzione successiva; che, in casi analoghi, la Comunità ha partecipato alla spesa globale nella misura del 70 %; che 1 ECU/kg equivale, in media, a 560 ECU per animale; che, visto il gran numero di animali da distruggere e per maggiore semplicità, è opportuno istituire un contributo comunitario pari a 392 ECU per animale;

considerando che è necessario garantire che gli animali acquistati vengano abbattuti e distrutti in modo tale da non costituire alcun pericolo per la salute degli uomini o degli altri animali; che è pertanto necessario precisare le condizioni in cui gli animali devono essere distrutti e le modalità dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità del Regno Unito; che, per evitare commistioni e confusioni tra gli animali di cui al presente regolamento e altri animali, essi vanno separati nei recinti del macello e nel macello stesso;

considerando che occorre provvedere affinché la conformità alle condizioni specificate sia verificata da esperti della Commissione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina di età superiore a 30 mesi, offerto da un produttore o da chi ne fa le veci, il quale non presenti sintomi clinici di BSE e sia rimasto per almeno 3 mesi prima della vendita presso un'azienda situata nel territorio del Regno Unito.

2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate vengono trasportate in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o di fusione appositamente autorizzati e ivi trasformate e infine distrutte. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità competente del Regno Unito, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente,

- l'autorità competente del Regno Unito può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda per rispettare gli usi locali in materia di protezione del benessere degli animali;

- le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

- nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati gli animali di cui al paragrafo 1;

- qualora sia necessario trattenere in sosta gli animali di cui al paragrafo 1, essi siano tenuti separati dagli altri animali da macello destinati al consumo umano o animale;

- qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali di cui al paragrafo 1, essi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

4. L'autorità competente del Regno Unito provvede a:

- effettuare i controlli amministrativi richiesti e un'efficiente supervisione in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;

- controllare le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni inopinate, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale colorato sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di detti controlli e verifiche sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

5. Se il numero di animali messi in vendita a fini di distruzione supera la capacità di distruzione del Regno Unito, l'autorità competente può limitare l'accesso al regime di cui al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito paga al produttore o a chi ne fa le veci per l'acquisto degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è di 1 ECU/kg di peso vivo.

2. La Comunità cofinanzia il prezzo di acquisto pagato dal Regno Unito per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in ragione di 392 ECU per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'articolo 1.

3. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.

Articolo 3

Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per garantire la debita applicazione del presente regolamento e la piena conformità alle sue disposizioni. Esso informa al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

Articolo 4

L'autorità competente del Regno Unito provvede a:

a) informare la Commissione, ogni mercoledì, del numero di animali

- acquistati e

- macellati

a norma del presente regolamento durante la settimana precedente;

b) redigere una relazione circostanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e trasmetterla alla Commissione con frequenza trimestrale.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (4), gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

La misura di cui al presente regolamento è considerata come una misura d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(3) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.


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