EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0100

Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

OJ L 60, 1.3.1997, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 62 - 63

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; abrogato da 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/100/oj

31996L0100

Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 01/03/1997 pag. 0059 - 0060


DIRETTIVA 96/100/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquerelli, guazzi e pastelli sono considerati come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato della direttiva 93/7/CEE (4) comprende disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore applicabili a queste due categorie sono diverse; che nell'ambito del mercato interno acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle soglie di valore in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con una soglia di valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti uscite illecitamente dal territorio di uno Stato membro possano essere restituite,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:

1) Al punto A:

a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)».

b) È inserito il seguente punto:

«3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)».

c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale (1)».

2) Al punto B è inserita la seguente categoria:

«30 000

- 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLESPer il Consiglio

Il presidente

G. ZALM

(1) GU n. C 6 dell'11. 1. 1996, pag. 15.

(2) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 28.

(3) Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 38), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996.

(4) GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74.

Top