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Document 31996L0063

Direttiva 96/63/CE della Commissione del 30 settembre 1996 che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 253, 5.10.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 399 - 400
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 245 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 245 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 66 - 67

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/63/oj

31996L0063

Direttiva 96/63/CE della Commissione del 30 settembre 1996 che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 05/10/1996 pag. 0013 - 0014


DIRETTIVA 96/63/CE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1996 che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (1), modificato da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE (2), relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando che le prove di frenatura possono essere migliorate sostituendo la decelerazione media con una formula che definisca la distanza di frenatura in funzione della velocità; che la presente modifica sarà seguita da altre modifiche intese a migliorare la sicurezza dei trattori e degli elementi che intervengono nel loro impiego;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 76/432/CEE del Consiglio (3) sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, né l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei trattori,

per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, se i trattori sono conformi alle disposizioni della direttiva 76/432/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° marzo 1998, gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CE o il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, e

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di trattore per motivi riguardanti i dispositivi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/432/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

(3) GU n. L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

La direttiva 76/432/CEE è modificata come segue:

1. All'allegato I, punto 4.2.6, alla fine del primo comma è aggiunta la seguente frase:

«Quando più di un asse è soggetto all'azione frenante, uno degli assi può essere disinnestato a condizione che esso venga innestato automaticamente in caso di attivazione del freno di servizio o in caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto.»

2. L'allegato II è modificato come segue:

- Al punto 1.1.1, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

«L'efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio è basata sulla distanza di frenatura calcolata secondo la formula di cui al punto 2.1.1.1».

- Il punto 1.2.2.2 è soppresso.

- Il punto 2.1.1.1 è così modificato:

«2.1.1.1. nelle condizioni previste per la prova di tipo 0, una distanza di frenatura calcolata come segue:

Smax ≤0,15 V + >NUM>V² >DEN>116

dove V è la velocità massima per costruzione in km/h e

Smax è la distanza massima di arresto in metri.»

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