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Document 31996L0058

Direttiva 96/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

OJ L 236, 18.9.1996, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 172 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 23 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 23 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 83 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018; abrog. impl. da 32016R0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/58/oj

31996L0058

Direttiva 96/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 18/09/1996 pag. 0044 - 0044


DIRETTIVA 96/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 settembre 1996 che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che la direttiva 89/686/CEE (4) impone che tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) siano muniti della marcatura «CE» e che tale marcatura sia accompagnata da un'indicazione complementare corrispondente all'anno durante il quale questa marcatura è stata apposta;

considerando che questa indicazione dell'anno non è un elemento utile per la sicurezza dell'utilizzatore del DPI; che questa indicazione potrebbe esser confusa con l'indicazione della scadenza che devono recare i DPI soggetti ad invecchiamento;

considerando che l'apposizione di questa indicazione dell'anno costituisce un onere per i fabbricanti di DPI; che i costi di questo obbligo sono tutt'altro che trascurabili;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, la semplificazione che deriva ai fabbricanti dall'abrogazione dell'obbligo di indicare l'anno di apposizione della marcatura «CE» può essere ottenuta solo con una direttiva che modifichi la direttiva 89/686/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato IV della direttiva 89/686/CEE è soppresso il testo seguente:

«Indicazioni complementari:

- le due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE; tale indicazione non è richiesta per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1997 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 23 del 27. 1. 1996, pag. 6.

(2) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 8.

(3) Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996 pag. 60), posizione comune del Consiglio del 10 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996).

(4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18. Direttiva modificata dalle direttive 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) e 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11).

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