31996L0049

Direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 pag. 0025 - 0030
L 294 31/10/1998 pag. 0001 - 0775


DIRETTIVA 96/49/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando a norma della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che nel corso degli ultimi anni il trasporto di merci pericolose per ferrovia è aumentato in misura significativa, con il conseguente aumento dei rischi in caso di incidenti e che pertanto devono essere adottate misure affinché questo genere di trasporto si effettui nelle migliori condizioni di sicurezza possibili;

(2) considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), che nell'appendice B definisce le norme uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), il cui allegato 1 contiene il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), e che l'ambito geografico d'applicazione della convenzione si estende al di là della Comunità;

(3) considerando che detta convenzione non contempla il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia; che è quindi importante assicurare l'applicazione uniforme delle norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità; che il mezzo più appropriato per pervenirvi è allineare al RID le legislazioni degli Stati membri;

(4) considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il ravvicinamento delle legislazioni deve essere realizzato per assicurare ai trasporti nazionali e internazionali un elevato livello di sicurezza, per garantire l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza, rendendo più agevole la libera circolazione di merci e servizi in tutta la Comunità, e per assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in base agli obiettivi fissati al capitolo 19 del piano d'azione 21 della Conferenza della CNUED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di sforzarsi d'armonizzare per l'avvenire i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose;

(6) considerando che ancora non esiste una legislazione comunitaria specifica per disciplinare le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, che sono oggetto delle direttiva 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) e 90/679/CEE (6);

(7) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente;

(8) considerando che gli Stati membri debbono poter applicare alla circolazione sul loro territorio norme specifiche per il trasporto di merci pericolose per ferrovia;

(9) considerando che gli Stati membri, per quanto concerne i trasporti interni di merci pericolose per ferrovia, devono mantenere il diritto di applicare provvisoriamente norme conformi alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale di merci pericolose nella misura in cui il RID non è ancora armonizzato con tali regole, che devono favorire il trasporto intermodale di merci pericolose;

(10) considerando che ciascuno Stato membro deve conservare il diritto di disciplinare o proibire, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza, il trasporto nazionale di talune merci pericolose per ferrovia;

(11) considerando che occorre tener conto delle misure di sicurezza più rigorose applicate nel tunnel sotto la Manica, a causa delle sue caratteristiche specifiche, in particolare il suo percorso e la sua estensione, e prevedere altresì la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure dello stesso tipo qualora si presentino situazioni analoghe; che alcuni Stati membri devono poter applicare norme più rigorose per il materiale destinato al trasporto in funzione della temperatura ambiente;

(12) considerando che, per tener conto dell'importanza degli investimenti necessari nel settore, occorre fissare un periodo transitorio che consenta agli Stati membri di mantenere temporaneamente talune disposizioni specifiche nazionali circa i requisiti di costruzione o utilizzazione di cisterne, recipienti, imballaggi o di un codice di azione d'urgenza;

(13) considerando che non deve essere ostacolata la realizzazione di nuovi sviluppi tecnologici e industriali e che devono essere previste a tal fine deroghe temporanee;

(14) considerando che le disposizioni del RID autorizzano la conclusione di accordi in deroga allo stesso e che il numero elevato di accordi conclusi su base bilaterale o tra gli Stati membri ostacola la libera prestazione dei servizi di trasporto delle merci pericolose; che l'introduzione delle necessarie disposizioni nell'allegato della presente direttiva dovrebbe eliminare la necessità di tali deroghe; che occorre concedere un periodo transitorio nel corso del quale gli accordi in vigore possano essere ancora applicati tra gli Stati membri;

(15) considerando che i trasporti ferroviari di merci pericolose diretti verso o provenienti da uno Stato terzo sono autorizzati purché siano effettuati in base alle disposizioni del RID; che tuttavia, nel caso dei trasporti provenienti da o diretti verso Repubbliche dell'ex Unione sovietica che non sono parti contraenti della COTIF, occorre prevedere che gli Stati membri abbiano il diritto di adottare misure appropriate per tali trasporti, e che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal RID;

(16) considerando che la presente direttiva deve poter essere adattata rapidamente al progresso tecnico, in particolare attraverso l'adozione di nuove disposizioni nel contesto del RID; che occorre a tal fine istituire un comitato ed una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di detto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Campo di applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri o tra di essi. Tuttavia gli Stati membri possono escludere dal suo campo di applicazione il trasporto per ferrovia delle merci pericolose effettuato con materiali di trasporto che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano in alcun modo il diritto degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del diritto comunitario, requisiti specifici in materia di sicurezza al trasporto nazionale o internazionale di merci pericolose per ferrovia, nella misura in cui l'allegato della presente direttiva non disciplina tale settore, in particolare per quanto riguarda:

- la circolazione dei treni,

- la successione dei vagoni merci nei treni, nell'ambito del traffico nazionale,

- le norme di esercizio relative alle operazioni correlate al trasporto, come lo smistamento o lo stazionamento,

- la formazione del personale e la gestione delle informazioni relative alle merci pericolose trasportate,

- le norme speciali relative al trasporto di merci pericolose in treni passeggeri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «RID», il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'allegato I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

- «CIM», le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

- «merci pericolose», le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia è vietato o ammesso dall'allegato della presente direttiva soltanto a determinate condizioni;

- «trasporto», qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuata in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, disciplinati dall'allegato della presente direttiva, fatte salve le disposizioni stabilite dalle legislazioni degli Stati membri sulla responsabilità derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 6, le merci pericolose il cui trasporto è vietato dalle disposizioni dell'allegato della presente direttiva non possono essere trasportate per ferrovia.

2. Salvo disposizioni contrarie della presente direttiva, e fatte salve le normative relative all'accesso delle imprese ferroviarie al mercato o le normative applicabili in maniera generale al trasporto ferroviario di merci, il trasporto di merci pericolose per ferrovia è autorizzato a condizione che siano rispettate le norme fissate nell'allegato.

CAPITOLO II Deroghe, restrizioni ed esenzioni

Articolo 4

Ai fini delle operazioni di trasporto effettuate sul loro territorio nazionale, gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni delle proprie legislazioni nazionali in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia che sono compatibili con le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, fino a quando l'allegato della presente direttiva sia modificato per essere adeguato alle suddette raccomandazioni. In tal caso essi ne informano la Commissione.

Articolo 5

1. Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano il diritto di disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, segnatamente per motivi inerenti alla pubblica sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul loro territorio.

2. a) Per quanto riguarda le operazioni di trasporto effettuate attraverso il tunnel sotto la Manica, la Francia e il Regno Unito possono imporre disposizioni più rigorose di quelle previste dall'allegato. Dette disposizioni sono portate a conoscenza della Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

b) Qualora uno Stato membro ritenga che debbano essere applicate disposizioni più rigorose alle operazioni di trasporto effettuate sul loro territorio attraverso tunnel aventi caratteristiche analoghe al tunnel sotto la Manica, ne informa la Commissione, la quale, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se il tunnel in questione presenti caratteristiche analoghe. Le disposizioni adottate da uno Stato membro sono notificate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

c) Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di funzionamento del materiale destinato al trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fino all'inserimento nell'allegato di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche.

3. Uno Stato membro, se ritiene, a seguito di un incidente, che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza possono essere migliorate, in modo da limitare maggiormente i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare quando questi si trovano in fase di progettazione. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se autorizzare o meno l'applicazione di tali provvedimenti e ne stabilisce la durata.

4. Gli Stati membri possono mantenere tutte le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996 riguardanti i trasporti e gli imballaggi di materie contenenti diossina o furano.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono autorizzare il trasporto per ferrovia sul loro territorio di merci pericolose classificate, imballate ed etichettate in base ai requisiti internazionali in materia di trasporto marittimo o aereo, ogniqualvolta il percorso implichi un viaggio marittimo o aereo.

Quando un viaggio nazionale o internazionale include il trasporto per mare, gli Stati membri possono applicare anche disposizioni aggiuntive rispetto a quelle previste nell'allegato della presente direttiva, per tener conto delle norme internazionali relative al trasporto marittimo, comprese le norme internazionali relative al trasporto per traghetto.

2. Le disposizioni dell'allegato in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti o all'uso delle lingue nella marcatura o nella documentazione di trasporto necessaria non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio di un singolo Stato membro. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di documenti e di lingue diverse da quelle contemplate nell'allegato per le operazioni di trasporto limitate al loro territorio.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, unicamente sul loro territorio, l'utilizzazione di vagoni costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma che sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore fino al 31 dicembre 1996, sempreché i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.

4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali esistenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto delle cisterne e dei contenitori nuovi, definiti nella classe 2 dell'allegato, anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in essa contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso delle cisterne e dei recipienti e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I contenitori e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° gennaio 1999 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

5. Gli Stati membri possono mantenere in vigore disposizioni nazionali diverse da quelle dell'allegato in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell'allegato.

6. Gli Stati membri possono autorizzare, per il trasporto sul loro territorio, l'impiego di imballaggi costruiti e non certificati secondo quanto disposto dal RID anteriormente al 1° gennaio 1997, purché tali imballaggi portino la data di fabbricazione e siano in grado di superare le prove previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1996, e purché tali imballaggi siano mantenuti ai livelli di sicurezza necessari (inclusi, ove richiesto, controlli ed ispezioni), secondo il seguente schema: i grandi contenitori metallici di merce alla rinfusa e i fusti di metallo con una capacità superiore a 50 litri possono essere utilizzati per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di fabbricazione; gli altri imballaggi metallici e tutti gli imballaggi in materie plastiche possono essere utilizzati per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998.

7. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 1998 il trasporto, sul loro territorio, di determinate merci pericolose imballate anteriormente al 1° gennaio 1997, a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate in base ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali in vigore anteriormente al 1° gennaio 1997.

8. Per le operazioni nazionali di trasporto per ferrovia effettuate sul loro territorio, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni delle loro legislazioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato.

9. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni meno rigorose di quelle dell'allegato al trasporto per ferrovia, effettuato sul loro territorio, di piccole quantità di talune merci pericolose, escluse le materie aventi un livello medio o alto di radioattività.

10. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dalle disposizioni dell'allegato o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle previste all'allegato.

11. Nel rispetto del diritto comunitario, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di autorizzare, previa consultazione della Commissione, su tragitti debitamente designati del loro territorio, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nel suddetto allegato allorché tali operazioni rivestano un carattere locale e siano rigorosamente controllate in condizioni chiaramente definite.

12. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, gli Stati membri possono accordare deroghe temporanee alle disposizioni dell'allegato al fine di svolgere sul loro territorio le verifiche necessarie per apportare a tali disposizioni le modifiche necessarie per adeguarlo al progresso tecnico e industriale. La Commissione è informata in merito e comunica le suddette informazioni agli altri Stati membri.

Le deroghe temporanee, convenute tra le autorità competenti degli Stati membri in base all'allegato devono concretarsi in un accordo multilaterale proposto alle autorità competenti di tutti gli Stati membri dall'autorità che prende l'iniziativa dell'accordo. La Commissione ne è informata.

Le deroghe di cui al primo e secondo comma sono accordate senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili.

13. Entro e non oltre il 31 dicembre 1998, gli Stati membri possono applicare gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario. In futuro, tutte le deroghe devono essere conformi al disposto del paragrafo 12.

14. Nel rispetto del diritto comunitario la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare, previa consultazione della Commissione, per trasporti locali su brevi distanze limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio della Comunità e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire per il loro territorio, previa informazione della Commissione, normative riguardanti i trasporti di merci pericolose per ferrovia effettuati a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione sovietica che non sono parti contraenti della COTIF. Tali normative sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose (in colli, alla rinfusa o in cisterne) mediante vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non è parte contraente della COTIF. Con misure ed obblighi appropriati, gli Stati membri interessati garantiscono il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID. Per taluni Stati membri le disposizioni contenute nel presente comma non si applicheranno ai vagoni-cisterna.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Articolo 8

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della presente direttiva, al fine di tener conto degli emendamenti al RID, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE del Consiglio (7), in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere espresso dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nelle Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 15 e proposta modificata trasmessa il 3 ottobre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 36.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 luglio 1995 (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 138), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1995 (GU n. C 356 del 30. 12. 1995, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 51).

(4) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 94/51/CE della Commissione (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 29).

(5) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20).

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/30/CE della Commissione (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 41).

(7) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7.

Allegati A e B della direttiva 96/49/CE del Consiglio(1) come annunciato nella direttiva 2001/6/CE della Commissione(2) che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(3)

Parte 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1.1

Campo d'applicazione e applicabilità

1.1.1. Struttura

L'allegato di questa direttiva è articolato in sette parti, ogni parte è suddivisa in capitoli e ogni capitolo in sezioni e sottosezioni.

All'interno d'ogni parte, il numero della parte è incorporato nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni, per esempio la sezione 1 del capitolo 2 della parte 4 è numerata "4.2.1".

1.1.2. Campo d'applicazione

Ai fini dell'articolo 3 di questa direttiva l'allegato definisce:

a) le merci pericolose il cui trasporto è proibito;

b) le merci pericolose il cui trasporto è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:

- la classificazione delle merci (compresi i criteri di classificazione ed i relativi metodi di prova);

- l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune);

- l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);

- le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la segnalazione dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);

- le disposizioni relative a costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne

- l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).

1.1.3. Esenzioni

1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano:

a) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive;

b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati da questa direttiva e che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento;

c) ai trasporti effettuati dalle imprese, come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali qui di seguito specificate:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella tabella di cui sopra, per "quantità massima totale per carro", s'intende:

- per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);

- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione, la massa netta in kg;

- per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (cfr. la definizione in 1.2.1) in litri.

Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti, così come definite nella tabella, sono trasportate sullo stesso carro, la somma

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per 50,

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota*) della tabella moltiplicata per 20,

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per 3, e

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare 1000.

A tal fine non si deve tener conto delle merci pericolose che sono esentate conformemente alle disposizioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5.

I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo;

e) ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;

NOTA

Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.1.2.

1.1.3.2. Esenzioni relative al trasporto di gas

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano al trasporto:

a) dei gas contenuti nei serbatoi dei mezzi di trasporto ed utilizzati per la loro propulsione o per il funzionamento di loro equipaggiamenti speciali (per esempio equipaggiamenti frigoriferi);

b) dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto;

c) dei gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, ad una temperatura di 15 °C, non superi 200 kPa (2 bar) e che siano interamente gassosi durante il trasporto. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;

d) dei gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori o i pneumatici gonfiati, anche come parti di ricambio o come carico);

e) dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei carri e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti, non ripuliti, trasportati nello stesso carro;

f) dei serbatoi a pressione fissi, vuoti, non ripuliti, che sono trasportati, a condizione che siano chiusi ermeticamente;

g) dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.

1.1.3.3. Esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano al trasporto del carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi di trasporto e che serve per la loro propulsione o per il funzionamento dei loro equipaggiamenti specializzati (per esempio, equipaggiamenti frigoriferi.). La valvola situata tra il motore e il serbatoio delle motociclette e dei cicli a motore ausiliario, i cui serbatoi contengono carburante, deve essere chiusa durante il trasporto; inoltre, queste motociclette e cicli devono essere caricati in posizione verticale e in modo da prevenire la loro caduta.

1.1.3.4. Esenzioni relative a disposizioni speciali o alle merci pericolose imballate in quantità limitate

1.1.3.4.1. Alcune disposizioni speciali del capitolo 3.3 esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni di questa direttiva. L'esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione.

1.1.3.4.2. Alcune merci pericolose imballate in quantità limitate possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4.

NOTA

Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.1.2.

1.1.3.5. Esenzioni relative agli imballaggi vuoti non ripuliti

Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni di questa direttiva qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.

1.1.4. Applicabilità d'altre regolamentazioni

1.1.4.1. Generalità

1.1.4.1.1. L'ingresso di merci pericolose nel territorio degli Stati membri può essere oggetto di regolamentazioni o divieti imposti per motivi diversi dalla sicurezza durante il trasporto. Queste regolamentazioni o divieti devono essere pubblicati in forma appropriata.

1.1.4.2. Trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo

I colli, i contenitori, le cisterne mobili e i contenitori-cisterna, come pure i carri completi caricati con colli contenenti una sola merce pericolosa, che non soddisfano interamente le disposizioni d'imballaggio, d'imballaggio in comune, di marcatura e d'etichettatura dei colli o d'etichettatura sui carri e di segnalazione arancio di questa direttiva, ma che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni:

a) i colli devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, se i marchi e le etichette non sono conformi a questa direttiva;

b) si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per l'imballaggio in comune in un collo;

c) per i trasporti comportanti un percorso marittimo, i contenitori, le cisterne mobili, i contenitori-cisterna, come pure i carri completi caricati con colli contenenti una sola merce pericolosa, se non sono muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del presente allegato, devono essere muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del Codice IMDG. Per le cisterne mobili e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, questa disposizione si applica fino al (e compreso il) successivo trasferimento ad un impianto di pulizia.

Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a 8 di questa direttiva e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO.

NOTA

Per quanto concerne la menzione nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.7, e, per il certificato di carico del contenitore, cfr. 5.4.2.

1.1.4.3. Utilizzazione delle cisterne mobili approvate per i trasporti marittimi

Le cisterne mobili, che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (comprese le misure transitorie (Aggiornamento 29-98), possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2009 a condizione che esse rispondano alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG (Aggiornamento 29-98) e che le istruzioni indicate nelle colonne 12 e 13 del capitolo 3.2 del Codice IMDG (Aggiornamento 30-00) siano interamente soddisfatte. Esse potranno continuare ad essere utilizzate, dopo il 31 dicembre 2009, se rispondono alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG, ma a condizione che siano rispettate le istruzioni delle colonne (10) e (11) del capitolo 3.2 e del capitolo 4.2 del presente allegato.

NOTA

Per quanto concerne la menzione nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.8.

1.1.4.4. Traffico strada-rotaia

Le merci pericolose possono anche essere trasportate in traffico strada-rotaia secondo le seguenti disposizioni.

I veicoli stradali presentati al trasporto in traffico strada-rotaia, nonché il loro contenuto, devono soddisfare le disposizioni della direttiva 94/55/CE(4), come modificata dalla direttiva 2001/7/CE(5).

Tuttavia non sono ammesse:

- le materie esplosive della classe 1, del gruppo di compatibilità A (nn. ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473);

- le materie autoreattive della classe 4.1, per le quali è richiesta la regolazione di temperatura (nn. ONU da 3231 a 3240);

- i perossidi organici della classe 5.2, per i quali è richiesta la regolazione di temperatura (nn. ONU da 3111 a 3120);

- il triossido di zolfo della classe 8, puro almeno al 99,95 %, senza inibitore, trasportato in cisterne (n. ONU 1829).

NOTA

Per quanto concerne l'etichettatura dei carri portanti in traffico strada-rotaia, cfr. 5.3.1.3. Per quanto concerne la menzione nella lettera di vettura nonché le consegne scritte prescritte secondo il punto 5.4.3 dell'allegato A della direttiva 94/55/CE, cfr. 5.4.1.1.9.

1.1.4.5. Trasporto inoltrato con modalità diversa dalla trazione su rotaia

1.1.4.5.1. Se il carro effettuante un trasporto sottoposto alle disposizioni di questa direttiva è inoltrato su una parte del tragitto con una modalità diversa dalla trazione su rotaia, le regolamentazioni nazionali o internazionali che eventualmente disciplinano, su questa parte di tragitto, il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del carro sono le sole applicabili durante tale parte del tragitto.

1.1.4.5.2. Gli Stati membri interessati possono convenire di applicare le disposizioni di questa direttiva per la parte di tragitto ove un carro è inoltrato con una modalità diversa dalla trazione su rotaia, con eventuali disposizioni supplementari, a meno che tali accordi tra gli Stati membri non contravvengano alle clausole delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del carro durante tale parte del tragitto.

CAPITOLO 1.2

Definizioni e unità di misura

1.2.1. Definizioni

NOTA

1. In questa sezione, figurano tutte le definizioni d'ordine generale o specifico.

2. I termini contenuti nelle definizioni di questa sezione e che sono oggetto di una definizione, sono in corsivo.

in questa direttiva s'intende per:

A

acciaio di riferimento, un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm2 e un allungamento alla rottura del 27 %;

acciaio dolce, un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra 360 N/mm2 e 440 N/mm2;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

ADR, l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, compresi gli accordi particolari che sono stati firmati da tutti i paesi interessati al trasporto;

aerosol, cfr. generatore di aerosol;

autorità competente, la(le) autorità o ogni altro organismo(i) designato(i) come tale in ogni Stato e in ogni caso particolare dalla legislazione nazionale;

B

barile di legno, imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi;

bobina (classe 1), dispositivo di plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali ad ogni estremità dell'asse. Gli oggetti e le materie possono essere arrotolati sull'asse ed essere contenuti dalle pareti laterali;

bombola, recipiente trasportabile a pressione, di capacità non superiore a 150 litri (cfr. anche pacco di bombole);

C

capacità massima, volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, espresso in m3 o in litri;

capacità nominale del recipiente, il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità in acqua della bombola;

caricatore, l'impresa che carica le merci pericolose in un carro o in un grande contenitore;

carico completo, ogni carico proveniente da un solo mittente al quale è riservato l'uso esclusivo di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni del mittente o del destinatario;

NOTA

Il termine corrispondente per la classe 7 è "uso esclusivo", cfr. 2.2.7.2.

carico massimo ammissibile (per i GIR flessibili), massa netta massima per la quale il GIR è progettato e che è autorizzato a trasportare;

carro, un veicolo ferroviario non provvisto di mezzi di trazione, atto a circolare sulle sue ruote su strade ferrate e destinato a trasportare merci;

carro-batteria, un carro comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile al carro. Sono considerati come elementi di un carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2;

carro-cisterna, un carro utilizzato per il trasporto di materie liquide, gassose, polverulente o granulari e comprendente una sovrastruttura, che comporta una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti (di rotolamento, di sospensione, di urto, di trazione, freni e iscrizioni);

NOTA

I carri con cisterne amovibili sono considerati come carri-cisterna.

carro completo, uso esclusivo di un carro, indipendentemente dal fatto che la capacità di carico del carro sia interamente utilizzata.

NOTA

Il termine corrispondente per la classe 7 è "uso esclusivo", cfr. 2.2.7.2.

carro con copertone, un carro scoperto munito di un copertone per proteggere la merce caricata;

carro coperto, un carro con pareti e tetto fissi o amovibili;

carro scoperto, un carro con o senza pareti frontali o laterali la cui superficie di carico è aperta;

cartuccia di gas, ogni recipiente non ricaricabile contenente, sotto pressione, un gas o una miscela di gas. Può essere munita o meno di valvola;

cassa, imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato. Possono essere praticati piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto;

cassa mobile, cfr. contenitore;

cassa mobile cisterna, è considerata come un contenitore-cisterna;

CGEM,, cfr. contenitore per gas ad elementi multipli;

chiusura, dispositivo che serve a chiudere l'apertura di un recipiente;

chiusura ermetica, cfr. cisterna chiusa ermeticamente;

cisterna, un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. il capitolo 6.7.

cisterna amovibile, una cisterna che, costruita per adattarsi ai dispositivi speciali del carro, non può tuttavia essere tolta se non dopo smontaggio dei suoi mezzi di fissaggio;

cisterna chiusa ermeticamente, una cisterna le cui aperture sono chiuse ermeticamente e che è sprovvista di valvole di sicurezza, di dischi di rottura o di altri simili dispositivi di sicurezza. Una cisterna avente valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura è considerata come chiusa ermeticamente. Sono tuttavia ammesse valvole per evitare una depressione inammissibile all'interno della cisterna, senza disco di rottura intercalato, se la cisterna non deve essere chiusa ermeticamente durante il trasporto conformemente alle disposizioni particolari applicabili del capitolo 4.3;

cisterna fissa, una cisterna di capacità superiore a 1000 litri che è fissata in modo stabile su un carro (che diventa allora un carro-cisterna) o facente parte integrante del telaio di tale carro;

cisterna mobile, una cisterna multimodale di capacità superiore a 450 litri conforme alle definizioni del capitolo 6.7 o del Codice IMDG, indicata da una istruzione di trasporto in cisterna mobile (Istruzione T) nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2;

Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale delle merci pericolose, regolamento di applicazione del Capitolo VII, Parte A, della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS), pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di Londra;

collo, il prodotto finale dell'operazione di imballaggio, costituito dall'imballaggio o grande imballaggio o GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti per gas come definiti nella presente sezione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione. Il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa e alle materie trasportate in cisterne;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. il capitolo 6.7.

componente infiammabile (per gli aerosol e le cartucce di gas), un gas che è infiammabile in aria alla pressione normale, o materia o preparato sotto forma liquida il cui punto di infiammabilità è inferiore o uguale a 100 °C;

contenitore, un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo)

- avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto;

- appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, per uno o più modi di trasporto;

- munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro;

- concepito in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento (cfr. anche piccolo contenitore e grande contenitore).

Una cassa mobile è un contenitore che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche:

- ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro o su un veicolo nel traffico terrestre o su nave traghetto;

- non è impilabile;

- può essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata mediante i propri mezzi a bordo del veicolo;

NOTA

Il termine contenitore non comprende né gli imballaggi convenzionali, né i GIR, né i contenitori-cisterna, né i carri.

contenitore scoperto, un contenitore a tetto aperto o un contenitore di tipo piattaforma;

contenitore chiuso, un contenitore totalmente chiuso, avente un tetto rigido, pareti laterali rigide, pareti di estremità (testate) rigide e un pavimento. Il termine comprende i contenitori a tetto apribile a condizione che il tetto sia chiuso durante il trasporto;

contenitore-cisterna, un mezzo di trasporto rispondente alla definizione di contenitore e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del contenitore cisterna senza cambiamento di assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e avente una capacità superiore a 0,45 m3 (450 litri).

NOTA

I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), che soddisfino le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori-cisterna.

contenitore telonato, un contenitore aperto munito di un telone per proteggere la merce caricata;

contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), un mezzo di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio. I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, come pure le cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 0,45 m3 (450 litri);

corpo, (per tutte le categorie di GIR diversi dai GIR compositi), recipiente propriamente detto, comprese le aperture e le chiusure, ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio;

CSC, la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (Ginevra, 1972) così come aggiornata e pubblicata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), di Londra;

D

denominazione tecnica, chimica o biologica, una denominazione correntemente impiegata in manuali, periodici e testi scientifici e tecnici. I nomi commerciali non devono essere utilizzati a questo scopo;

destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi di questa direttiva. Se il trasporto si effettua senza contratto di trasporto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo deve essere considerata come destinatario;

dispositivo di collegamento con l'atmosfera comandato per sforzo, il dispositivo della cisterna a svuotamento dal basso che è collegato con la valvola interna e che è aperto solamente nelle normali condizioni di servizio durante le operazioni di carico e scarico per aerare la cisterna;

dispositivo di movimentazione (per i GIR flessibili), ogni imbracatura, cinghia, anello, fibbia, o intelaiatura fissata al corpo del GIR o costituente la continuazione del materiale con il quale sono stati fabbricati;

E

equipaggiamento di servizio

a) della cisterna: i dispositivi di riempimento, svuotamento, collegamento all'atmosfera, aerazione, sicurezza, riscaldamento e isolamento termico, come pure gli strumenti di misura;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

b) degli elementi di un carro-batteria o di un CGEM: i dispositivi di riempimento, svuotamento, compreso il tubo collettore, i dispositivi di sicurezza come pure gli strumenti di misura;

c) di un GIR: i dispositivi di riempimento e di svuotamento e ogni dispositivo di decompressione o di aerazione, di sicurezza, di riscaldamento e di isolamento termico, come pure gli strumenti di misura;

equipaggiamento di struttura

a) della cisterna di un carro-cisterna: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione, che sono interni o esterni al serbatoio

b) della cisterna di un contenitore-cisterna, gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

c) degli elementi di un carro-batteria o di un CGEM: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio o al recipiente,

d) di un GIR (diverso dai GIR flessibili): gli elementi di consolidamento, fissaggio, movimentazione, protezione o stabilità del corpo (compresa la paletta di base per i GIR compositi con recipiente interno di plastica);

F

fodera, una guaina o un sacco situati all'interno, ma non formanti parte integrante, di un imballaggio, o di un grande imballaggio o di un GIR, compresi i mezzi di chiusura delle sue aperture;

fusto, imballaggio cilindrico a fondo piatto o convesso, di metallo, cartone, materia plastica, legno compensato o altro materiale appropriato. Questa definizione comprende gli imballaggi aventi altre forme, per esempio gli imballaggi a sezione circolare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientrano in questa definizione i barili di legno e le taniche;

fusto a pressione, recipiente a pressione, saldato e trasportabile, di capacità superiore a 150 litri e non superiore a 1000 litri (per esempio recipiente cilindrico munito di cerchi di rotolamento, recipiente su pattini, recipiente in pacchi);

G

gabbia, un imballaggio esterno a pareti aperte;

garanzia della conformità (materiali radioattivi), un programma sistematico di misure applicato da un'autorità competente e tendente a garantire che le disposizioni di questa direttiva siano rispettate nella pratica;

garanzia della qualità, un programma sistematico di controlli e di ispezioni applicato da ogni organizzazione od organismo e tendente a dare una garanzia adeguata che le disposizioni di questa direttiva siano rispettate nella pratica;

gas, una materia che:

a) a 50 °C ha una tensione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure

b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa.

generatore d'aerosol, recipiente non ricaricabile di metallo, vetro o materia plastica contenente, sotto pressione un gas o una miscela di gas, con o senza liquido, o pasta o polvere, ed equipaggiato di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere, o allo stato liquido o gassoso

gestore di un contenitore-cisterna, di una cisterna mobile o di un carro-cisterna, l'impresa in nome della quale il contenitore-cisterna, la cisterna mobile o il carro-cisterna è immatricolato o ammesso al traffico

GIR (grande recipiente per il trasporto alla rinfusa), un imballaggio trasportabile rigido o flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1:

a) avente un capacità:

i) non superiore a 3 m3, per le materie solide e liquide dei gruppi di imballaggio II e III;

ii) non superiore a 1,5 m3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno;

iii) non superiore a 3 m3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR metallici;

iv) non superiore a 3 m3, per i materiali radioattivi della classe 7;

b) concepito per una movimentazione meccanica;

c) che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5.

NOTA

1. I contenitori-cisterna che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR).

2. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori ai sensi di questa direttiva.

GIR composito con recipiente interno di plastica, un GIR composto d'elementi strutturali sotto forma d'involucro esterno rigido avvolgente un recipiente interno di plastica, e comprendente ogni equipaggiamento di servizio o altro equipaggiamento di struttura. È costruito in modo tale che, una volta assemblato, l'involucro esterno e il recipiente interno costituiscano un tutto indissociabile, ed è utilizzato come tale per le operazioni di riempimento, di stoccaggio, di trasporto o di svuotamento;

GIR di cartone, un GIR composto di un corpo di cartone, con o senza coperchi superiore e inferiore indipendenti, di un rivestimento interno (ma non imballaggi interni), se necessario, e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR di legno, un GIR composto di un corpo di legno, rigido o pieghevole, di un rivestimento interno (ma non imballaggi interni) e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR di plastica rigida, un GIR composto di un corpo di plastica rigida, di un possibile equipaggiamento di struttura e di un equipaggiamento di servizio appropriato;

GIR flessibile, un GIR composto di un corpo costituito da pellicola, da tessuto o da ogni altro materiale flessibile o ancora da combinazioni di materiali di tale genere, e di un rivestimento interno o fodera, se necessario, e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR metallico, un GIR composto di un corpo metallico e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR protetto (per i GIR metallici), un GIR munito di una protezione supplementare contro gli urti. Questa protezione può prendere, per esempio, la forma di una parete multistrato (costruzione "sandwich") o di una parete doppia, o di un'intelaiatura con involucro in treccia metallica;

grande contenitore,

a) un contenitore con un volume interno superiore a 3 m3;

b) ai sensi della CSC, un contenitore di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia:

i) di almeno 14 m2; oppure

ii) di almeno 7 m2 se provvisto di blocchi d'angolo agli angoli superiori.

NOTA

Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

grande imballaggio, un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che

a) è concepito per una movimentazione meccanica;

b) ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m3.

grande recipiente per il trasporto alla rinfusa, cfr GIR;

gruppo d'imballaggio, ai fini dell'imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto. I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati che sono precisati nella Parte 2:

gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose;

gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose;

gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose.

NOTA

Alcuni oggetti contenenti materie pericolose sono ugualmente assegnati ad un gruppo d'imballaggio.

I

imballaggio, recipiente e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere al recipiente di svolgere la sua funzione di contenimento (cfr. anche grande imballaggio e GIR);

NOTA

Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

imballaggio combinato, combinazione di imballaggi per il trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5;

NOTA

L'"elemento interno" degli "imballaggi combinati" si definisce sempre "imballaggio interno" e non "recipiente interno". Una bottiglia di vetro è un esempio di "imballaggio interno".

imballaggio composito (materia plastica), imballaggio costituito da un recipiente interno di materia plastica e da un imballaggio esterno (di metallo, cartone, legno compensato, ecc.). Una volta assemblato, quest'imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato;

NOTA

Cfr. Nota ad imballaggio composito (vetro, porcellana, grès)

imballaggio composito (vetro, porcellana, grès), imballaggio costituito da un recipiente interno di vetro, porcellana o grès e da un imballaggio esterno (di metallo, legno, cartone, materia plastica, materia plastica espansa, ecc.). Una volta assemblato, quest'imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato;

NOTA.

L'"elemento interno" di un "imballaggio composito" si definisce normalmente "recipiente interno". Per esempio l'elemento interno di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un "recipiente interno", poiché non è normalmente concepito per soddisfare una funzione di "contenimento" senza il suo "imballaggio esterno" e pertanto non si tratta dunque di un "imballaggio interno".

imballaggio di soccorso, un imballaggio speciale conforme alle disposizioni applicabili del capitolo 6.1 nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano difetti o che perdono, o merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportate ai fini del loro recupero o eliminazione;

imballaggio esterno; protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni;

imballaggio intermedio, un imballaggio sistemato tra gli imballaggi interni, o gli oggetti, e un imballaggio esterno;

imballaggio interno, imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto

imballaggio metallico leggero, imballaggio a sezione circolare, ellittica, rettangolare o poligonale (anche conica), come pure imballaggi con la parte superiore conica o a forma di secchio, di metallo (per esempio latta), avente uno spessore delle pareti inferiore a 0,5 mm, a fondo piatto o convesso, munito di una o più aperture e non previsto dalle definizioni date per il fusto e la tanica;

imballaggio ricondizionato, un imballaggio, in particolare

a) un fusto metallico

i) ripulito affinché i materiali di costruzione ritrovino il loro aspetto iniziale, essendo stati rimossi tutti i contenuti, la corrosione interna ed esterna, i rivestimenti esterni e le etichette;

ii) ripristinato nella sua forma e nel suo profilo originale, essendo state (se del caso) raddrizzate e rese stagne le aggraffature e sostituiti tutti i giunti di tenuta che non facciano parte integrante dell'imballaggio; e

iii) ispezionato dopo la ripulitura ma prima di essere ridipinto; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentino forellini visibili, una riduzione importante dello spessore del materiale, un affaticamento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti.

b) un fusto o una tanica di plastica

i) ripulito per mettere a nudo i materiali di costruzione, dopo eliminazione d'ogni residuo del carico, dei rivestimenti esterni e delle etichette;

ii) del quale sono stati sostituiti tutti i giunti che non facciano parte integrante dell'imballaggio;

iii) ispezionato dopo la ripulitura; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano difetti visibili quali incisioni, piegature o fessure, filettature o chiusure danneggiate o altri difetti rilevanti.

imballaggio ricostruito, un imballaggio, in particolare:

a) un fusto metallico:

i) risultante dalla produzione di un tipo d'imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 a partire da un tipo non conforme a queste disposizioni;

ii) risultante della trasformazione di un tipo di imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 in un altro tipo conforme alle stesse disposizioni; oppure

iii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura (come i coperchi non amovibili).

b) un fusto di plastica:

i) ottenuto dalla conversione di un tipo ONU in un altro tipo ONU (1H1 in 1H2, per esempio); oppure

ii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura.

I fusti ricostruiti sono sottoposti alle disposizioni del capitolo 6.1 che si applicano ai fusti nuovi dello stesso tipo;

imballaggio riutilizzato, un imballaggio che, dopo esame, è stato riscontrato esente da difetti che possano indebolire la sua capacità di superare le prove funzionali; questa definizione include in particolare gli imballaggi che sono riempiti di nuovo con merci compatibili, identiche o analoghe, e trasportati all'interno di una catena di distribuzione controllata dal mittente del prodotto;

imballaggio stagno alle polveri, imballaggio che non lascia passare contenuti secchi, comprese le materie solide finemente polverizzate prodotte durante il trasporto;

imballatore, l'impresa che riempie le merci pericolose in imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto;

IMDG, cfr. Codice IMDG;

impresa, ogni persona fisica, ogni persona morale con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo pubblico, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da una autorità avente questa personalità;

infrastruttura ferroviaria, le vie ferrate o le installazioni fisse, nella misura in cui queste sono necessarie alla circolazione dei veicoli ferroviari e alla sicurezza del traffico;

Istruzioni Tecniche dell'ICAO, le Istruzioni Tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, derivanti dall'Annesso 18 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944), pubblicate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) di Montreal;

L

liquido, una materia che, a 50 °C, ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa e che:

a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa; oppure

b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90; oppure

c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4.

NOTA

È considerato come trasporto allo stato liquido ai sensi delle disposizioni per le cisterne:

- il trasporto di liquidi secondo questa definizione; oppure

- il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso.

M

Manuale delle prove e dei criteri, la terza edizione revisionata del Regolamento tipo dell'ONU relativo al trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.3)

massa di un collo, si tratta, salvo indicazione contraria, della massa lorda del collo;

massa lorda massima ammissibile,

a) (per tutte le categorie di GIR diversi dai GIR flessibili) massa del corpo, del suo equipaggiamento di servizio, del suo equipaggiamento di struttura e del suo carico massimo autorizzato per il trasporto

b) (per le cisterne), la tara della cisterna e il carico massimo autorizzato per il trasporto

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7

massa netta massima, massa netta massima del contenuto di un imballaggio unico o massa combinata massima degli imballaggi interni e del loro contenuto, espressa in kg;

materiali plastici riciclati, materiali recuperati da imballaggi industriali usati che siano stati puliti e preparati per il riciclaggio;

merci pericolose, le materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo questa direttiva o autorizzato unicamente in certe condizioni;

mittente, l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, il mittente secondo questo contratto è considerato come mittente;

N

n.a.s., cfr. rubrica n.a.s.

n. ONU, il numero di identificazione a quattro cifre delle materie e oggetti estratto dal Regolamento tipo dell'ONU;

P

pacco di bombole, insieme trasportabile di bombole, collegate tra loro con un tubo collettore e mantenute solidamente assemblate;

piccolo contenitore, un contenitore con volume interno di almeno 1,0 m3 e non superiore a 3,0 m3;

NOTA

Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

pressione di calcolo, una pressione convenzionale almeno uguale alla pressione di prova, che può superare di molto o di poco la pressione di servizio in relazione al grado di pericolo presentato dalla merce trasportata, e che serve unicamente a determinare lo spessore delle pareti del serbatoio, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di rinforzo esterni ed interni;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

pressione di prova, valore massimo della pressione effettiva che si esercita durante la prova di pressione della cisterna;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

pressione di riempimento, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento del riempimento sotto pressione;

pressione di svuotamento, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento dello svuotamento sotto pressione;

pressione massima di servizio (pressione manometrica) il più alto tra i tre seguenti valori:

a) valore massimo della pressione effettiva ammessa nella cisterna durante un'operazione di riempimento (pressione di riempimento massima ammessa);

b) valore massimo della pressione effettiva autorizzata nella cisterna durante un'operazione di svuotamento (pressione di svuotamento massima ammessa);

c) pressione manometrica effettiva a cui il serbatoio è sottoposto dal suo contenuto (compresi i gas estranei che può contenere) alla temperatura massima di servizio;

Salvo disposizioni particolari prescritte nel capitolo 4.3 il valore numerico della pressione di servizio (pressione manometrica) non deve essere inferiore alla tensione di vapore (pressione assoluta) della materia di riempimento a 50 °C.

Per le cisterne munite di valvole di sicurezza (con o senza dischi di rottura) la pressione massima di servizio (pressione manometrica) deve essere uguale alla pressione prescritta per il funzionamento di tali valvole;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

prova di tenuta, una prova di tenuta di una cisterna, di un imballaggio o di un GIR, come pure dell'equipaggiamento o dei dispositivi di chiusura;

NOTA

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

punto d'infiammabilità, la più bassa temperatura di un liquido alla quale i suoi vapori formano con l'aria una miscela infiammabile;

R

reazione pericolosa,

a) una combustione e/o uno sviluppo considerevole di calore;

b) l'emanazione di gas infiammabili, asfissianti, comburenti e/o tossici;

c) la formazione di materie corrosive;

d) la formazione di materie instabili;

e) un pericoloso aumento della pressione (solamente per le cisterne);

recipiente, involucro di contenimento destinato a ricevere o a contenere materie o oggetti, compresi i mezzi di chiusura quali essi siano. Questa definizione non si applica ai serbatoi;

NOTA

I tipi di recipienti per i gas della classe 2 sono le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e i pacchi di bombole.

recipiente (per la classe 1), una cassa, una bottiglia, una scatola, un fusto, una giara e un tubo come pure i loro mezzi di chiusura quali essi siano, utilizzati come imballaggio interno o intermedio;

recipiente criogenico, recipiente trasportabile isolato termicamente per i gas liquefatti refrigerati di capacità non superiore a 1000 litri;

recipiente di piccola capacità contenente gas: cfr. cartuccia di gas;

recipiente interno, recipiente che deve essere munito di un imballaggio esterno per soddisfare la sua funzione di contenimento;

recipiente interno rigido (per i GIR compositi), un recipiente che conserva la sua forma quando è vuoto senza che le chiusure siano al loro posto e senza il sostegno dell'involucro esterno. Qualsiasi recipiente interno che non è "rigido" deve essere considerato come "flessibile";

Regolamento tipo dell'ONU, il Regolamento tipo allegato all'undicesima edizione revisionata delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/1/Rev.11);

riempitore, l'impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (carro-cisterna, carro con cisterne amovibili, cisterna mobile, contenitore-cisterna o un carro-batteria o CGEM), e/o un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa;

rifiuti, materie, soluzioni, miscele o oggetti per i quali non è previsto il riutilizzo, ma che sono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo;

rubrica collettiva, un gruppo definito di materie o di oggetti (cfr. 2.1.1.2, B, C e D);

rubrica n.a.s. (non altrimenti specificata), una rubrica collettiva alla quale possono essere assegnate materie, miscele, soluzioni o oggetti, che:

a) non sono nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2; e

b) presentano proprietà chimiche, fisiche e/o pericolose che corrispondono alla classe, al codice di classificazione, al gruppo di imballaggio e alla denominazione della rubrica n.a.s.;

S

sacco, imballaggio flessibile di carta, di pellicola di materia plastica, di materia tessile, di tessuto o di altro materiale appropriato;

scatole a gas sotto pressione, cfr. generatore d'aerosol;

serbatoio, l'involucro che contiene le materie (comprese le aperture e i relativi mezzi di chiusura);

NOTA

1. Questa definizione non si applica ai recipienti.

2. Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

solido;

a) una materia che ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione superiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa; oppure

b) una materia che non è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90 oppure è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4;

sovrimballaggio, un involucro utilizzato da uno stesso mittente per contenere uno o più colli e farne una unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto. Esempi di sovrimballaggi:

a) un piatto di carico, come una paletta sulla quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati; oppure

b) un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia;

spedizione, uno o più colli, o un carico di merci pericolose presentate al trasporto da un mittente;

T

tanica, un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture;

TDAA, la più bassa temperatura alla quale si può produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia nell'imballaggio così come utilizzato durante il trasporto. Le metodologie per determinare la TDAA e gli effetti del riscaldamento sotto confinamento si trovano nel Manuale di prove e criteri, seconda Parte;

temperatura di controllo, temperatura massima alla quale il perossido organico o la materia autoreattiva possono essere trasportati in sicurezza;

temperatura di decomposizione autoaccelerata, cfr. TDAA;

temperatura d'emergenza, la temperatura alla quale devono essere messe in atto procedure d'emergenza quando si ha una deficienza del sistema di regolazione di temperatura;

NOTA

Questa definizione non si applica ai gas della classe 2.

tessuto di plastica (per i GIR flessibili), materiale confezionato a partire da strisce o monofili di plastica appropriata, stirati per trazione;

traffico strada-rotaia, il trasporto di veicoli stradali caricati su carri;

trasportatore, l'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto;

trasporto, il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei carri, cisterne e contenitori, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo. La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Quanto specificato si applica a condizione che i documenti di trasporto dai quali risultano il luogo di spedizione e il luogo di ricezione siano presentati a richiesta e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperti durante la sosta intermedia, salvo a fini di controllo da parte delle autorità competenti;

trasporto alla rinfusa, il trasporto di materie solide o di oggetti non imballati in carri o contenitori; questo termine non si applica né alle merci che sono trasportate come colli, né alle materie che sono trasportate in cisterne;

tubo (classe 2), una grande bombola a pressione trasportabile, senza saldatura, di capacità superiore a 150 litri e non superiore a 5000 litri;

V

valvola di depressione, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una depressione interna inammissibile;

valvola di sicurezza, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una sovrapressione interna inammissibile;

vassoio (classe 1), un foglio di metallo, di plastica, di cartone o di qualsiasi altro materiale appropriato, sistemato negli imballaggi interni, intermedi o esterni e che permette un raggruppamento serrato in tali imballaggi. La superficie del vassoio può essere predisposta in modo che gli imballaggi o gli oggetti possano essere inseriti, mantenuti in posizione sicura e separati gli uni dagli altri;

1.2.2. Unità di misura

1.2.2.1.

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.2.2. Salvo indicazione esplicita contraria, in questa direttiva il segno "%" rappresenta:

a) per le miscele di materie solide o di materie liquide, nonché per le soluzioni e per le materie solide bagnate con un liquido: la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia solida bagnata;

b) per le miscele di gas compressi, nel caso di riempimento a pressione: il volume indicato in percentuale rapportato al volume totale della miscela gassosa; nel caso di riempimento in massa, la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela;

c) per le miscele di gas liquefatti nonché di gas disciolti sotto pressione: la parte di massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela.

1.2.2.3. Le pressioni d'ogni genere concernenti i recipienti (per esempio: pressione di prova, pressione interna, pressione d'apertura delle valvole di sicurezza) sono sempre indicate come pressione manometrica (eccesso di pressione rispetto alla pressione atmosferica); invece la pressione di vapore è sempre espressa come pressione assoluta.

1.2.2.4. Quando in questa direttiva è indicato un grado di riempimento per i recipienti, esso si riferisce sempre ad una temperatura delle materie di 15 °C, a meno che non sia indicata un'altra temperatura.

CAPITOLO 1.3

Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

1.3.1. Campo d'applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

NOTA

Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, cfr. 1.8.3.

1.3.2. Natura della formazione

La formazione deve avere la seguente forma, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1. Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2. Formazione specifica

Il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose.

Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporta un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

1.3.2.3. Formazione in materia di sicurezza

Questa formazione deve coprire i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose in misura proporzionata ai rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale alla movimentazione in condizioni di sicurezza e alle procedure d'emergenza.

1.3.2.4. Formazione per la classe 7

Per quanto riguarda la classe 7, il personale deve ricevere una formazione appropriata sui rischi radiologici connessi, e sulle precauzioni da prendere per limitare la propria esposizione e quella d'altre persone che potrebbero subire gli effetti delle sue azioni.

1.3.3. Documentazione

Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere conservata dal datore di lavoro e dal dipendente e deve essere verificata all'atto di una nuova assunzione. Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

CAPITOLO 1.4

Obblighi di sicurezza degli operatori

1.4.1. Misure generali di sicurezza

1.4.1.1. Gli operatori che hanno responsabilità nel trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni di questa direttiva per quanto li concerne.

1.4.1.2. Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.

1.4.1.3. Questa direttiva può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori.

Se uno Stato membro ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, esso può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3.

Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2. Obblighi dei principali operatori

1.4.2.1. Mittente

1.4.2.1.1. Il mittente di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni di questa direttiva. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva;

b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, le lettere di vettura e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;

c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti da questa direttiva;

d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i carri, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2. Nel caso in cui il mittente faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni di questa direttiva. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3. Quando il mittente agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto al mittente che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2. Trasportatore

1.4.2.2.1. Nell'ambito del 1.4.1, il trasportatore, che accetta alla partenza le merci per il trasporto, deve in particolare, mediante campionamenti rappresentativi:

a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva;

b) assicurarsi che la documentazione prescritta sia allegata alla lettera di vettura e inoltrata;

c) assicurarsi visivamente che il carro e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

d) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;

e) verificare che i carri non siano sovraccaricati;

f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i carri;

Ciò deve essere fatto sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del carro o dei contenitori e, se del caso, del carico.

Le disposizioni di questo paragrafo sono ritenute soddisfatte se è applicato il punto 5 della Fiche UIC 471-3.

1.4.2.2.2. Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3. Se il trasportatore constata un'infrazione alle disposizioni di questa direttiva di cui a 1.4.2.2.1 non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4. Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dal mittente il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.3. Destinatario

1.4.2.3.1. Il destinatario ha l'obbligo di non differire, se non per motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni di questa direttiva che a lui si riferiscono siano rispettate.

Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare:

a) effettuare nei casi previsti da questa direttiva la pulizia e la prescritta decontaminazione dei carri e dei contenitori;

b) assicurarsi che i carri e i contenitori interamente scaricati e puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le etichette e la segnalazione arancio.

Un carro o un contenitore deve essere restituito o riutilizzato solo se sono rispettate le disposizioni di cui sopra.

1.4.2.3.2. Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni del 1.4.2.3.1 sono rispettate.

1.4.3. Obblighi degli altri operatori

Gli altri operatori e i loro obblighi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato a questa direttiva.

1.4.3.1. Caricatore

1.4.3.1.1. Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva;

b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;

c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un carro, in un grande contenitore o in un piccolo contenitore;

d) osservare le disposizioni relative all'etichettatura e alla segnalazione arancio del carro o del grande contenitore quando consegna direttamente le merci pericolose al trasportatore;

e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel carro o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

1.4.3.1.2. Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2. Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio, alle condizioni d'imballaggio in comune e,

b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3. Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

Hij

a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;

b) assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;

c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;

d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;

e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna;

f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, verificare la tenuta dei dispositivi di chiusura;

g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;

h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;

i) rispettare, prima e dopo il riempimento con gas liquefatti dei carri-cisterna, le relative e specifiche disposizioni di controllo specifiche.

1.4.3.4. Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;

b) assicurare che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni di questa direttiva, fino alla prova successiva;

c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

1.4.3.5. Gestore di un carro-cisterna

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un carro-cisterna deve in particolare:

a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;

b) assicurare che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il carro-cisterna, sottoposto alle normali condizioni di esercizio, risponda alle disposizioni di questa direttiva, fino alla prova successiva;

c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza della cisterna o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

CAPITOLO 1.5

Deroghe

1.5.1. Deroghe temporanee

1.5.1.1. Al fine di adattare le disposizioni di questa direttiva allo sviluppo tecnico ed industriale, le autorità competenti degli Stati membri possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni di questa direttiva, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall'autorità che ha preso l'iniziativa alla Commissione.

NOTA

L'"accordo speciale" secondo 1.7.4 non è considerato come una deroga temporanea secondo la presente sezione.

1.5.1.2. La durata della deroga temporanea non deve superare cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. La deroga temporanea termina automaticamente al momento dell'entrata in vigore di una pertinente modifica a questa direttiva.

1.5.1.3. I trasporti in conformità a deroghe temporanee sono trasporti secondo questa direttiva.

1.5.2. Spedizioni militari

Per le spedizioni militari, vale a dire le spedizioni di materie e oggetti della classe 1 appartenenti alle forze armate o per le quali le forze armate sono responsabili, si applicano disposizioni di deroga [cfr. 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2, 5.4.1.2.1 f) e 7.2.4 disposizione speciale W2].

CAPITOLO 1.6

Misure transitorie

1.6.1. Generalità

1.6.1.1. Le materie e oggetti di questa direttiva possono essere trasportati fino al 31 dicembre 2002 secondo le disposizioni di questa direttiva loro applicabili fino al 30 giugno 2001.

NOTA

1. Per quanto concerne la dicitura nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.12.

2. Per le misure transitorie di deroga che si applicano al trasporto di materie della classe 7, cfr. 1.6.6.4.

1.6.1.2. Le etichette di pericolo, che fino al 31 dicembre 1998 erano conformi ai modelli prescritti a tale data, possono essere utilizzate fino al loro esaurimento.

1.6.1.3. Le materie e oggetti della classe 1, appartenenti alle forze armate di uno Stato membro, imballati prima del 1o gennaio 1990 conformemente alle disposizioni del RID(6) in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1989, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nella lettera di vettura come merci militari imballate prima del 1o gennaio 1990. Devono comunque essere rispettate le altre disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1990 per questa classe.

1.6.1.4. Le materie e oggetti della classe 1 imballati tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996 conformemente alle disposizioni del RID(7) in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1996, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nella lettera di vettura come merci della classe 1 imballate tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996.

1.6.1.5. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che sono stati costruiti secondo le disposizioni dei marginali 405 (5) e 555 (3) applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni dei marginali 405 (5) e 555 (3) applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati.

1.6.2. Recipienti per la classe 2

1.6.2.1. I recipienti costruiti prima del 1o gennaio 1997, e che non sono conformi alle disposizioni di questa direttiva applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni di questa direttiva applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono ancora essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le disposizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203.

1.6.2.2. Le bombole secondo la definizione al 1.2.1, che hanno subito un esame iniziale o un esame periodico prima del 1o gennaio 1997, possono essere trasportate vuote, non ripulite, senza etichette, fino alla data del loro prossimo riempimento o del loro prossimo esame periodico.

1.6.3. Carri-cisterna e carri-batteria

1.6.3.1. I carri-cisterna, costruiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicabili a partire dal 1o ottobre 1978, possono essere mantenuti in servizio se gli equipaggiamenti del serbatoio soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8. Lo spessore delle pareti del serbatoio, ad esclusione dei serbatoi destinati al trasporto dei gas liquefatti refrigerati della classe 2, deve corrispondere almeno ad una pressione di calcolo di 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica) per l'acciaio dolce o di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per l'alluminio e le leghe di alluminio.

1.6.3.2. Le prove periodiche per i carri-cisterna mantenuti in servizio conformemente alle disposizioni transitorie devono essere eseguite secondo le disposizioni del 6.8.2.4 e 6.8.3.4 e le disposizioni particolari corrispondenti alle diverse classi. Se le precedenti disposizioni non prescrivevano una pressione di prova più elevata, è sufficiente una pressione di prova di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per l'alluminio e le leghe d'alluminio.

1.6.3.3. I carri-cisterna che soddisfano le disposizioni transitorie del 1.6.3.1 e 1.6.3.2 possono essere utilizzati fino al 30 settembre 1998, per il trasporto delle merci pericolose per le quali sono stati approvati. Questo periodo transitorio non si applica né ai carri-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 2, né ai carri-cisterna il cui spessore della parete e gli equipaggiamenti soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8.

1.6.3.4. I carri-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1988 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1987 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1988, possono essere ancora utilizzati. Questa disposizione si applica anche ai carri-cisterna che non recano l'indicazione del materiale del serbatoio secondo il marginale 1.6.1 dell'Appendice XI a partire dal 1o gennaio 1988.

1.6.3.5. I carri-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1993, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1993, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.6. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1995, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.7. I carri-cisterna destinati al trasporto di materie liquide infiammabili aventi un punto di infiammabilità superiore a 55 °C, ma non superiore a 61 °C, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni dei marginali 1.2.7, 1.3.8 e 3.3.3 dell'Appendice XI applicabili fino al 31 dicembre 1996 ma che non sono conformi alle disposizioni di questi marginali applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.8. I carri-cisterna, i carri-batteria, i carri con cisterne amovibili destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre1996 fino alla prossima prova periodica.

1.6.3.9. I carri-cisterna destinati al trasporto delle materie con i seguenti nn. ONU:

1092, 1098, 1106, 1135, 1143, 1181, 1182, 1198, 1199, 1228, 1238, 1239, 1251, 1289, 1297, 1545, 1569, 1591, 1593, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1647, 1669, 1693, 1695, 1701, 1702, 1710, 1730, 1731, 1737, 1738, 1742, 1743, 1750, 1751, 1752, 1754, 1758, 1792, 1796, 1808, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1827, 1828, 1834, 1836, 1837, 1838, 1846, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1897, 1916, 1986, 1988, 1992, 2016, 2017, 2022, 2023, 2051, 2076, 2248, 2258, 2260, 2264, 2267, 2276, 2279, 2285, 2295, 2310, 2321, 2322, 2337, 2357, 2361, 2407, 2438, 2443, 2444, 2477, 2478, 2482, 2484, 2485, 2487, 2488, 2504, 2515, 2516, 2518, 2521, 2526, 2529, 2530, 2558, 2589, 2604, 2606, 2610, 2611, 2619, 2644, 2646, 2653, 2664, 2667, 2684, 2685, 2686, 2688, 2692, 2729, 2733, 2734, 2745, 2746, 2748, 2810, 2811, 2831, 2841, 2872, 2879, 2924, 2927, 2928, 2929, 3023, 3071, 3080, 3142, 3143, 3145, 3246, 3248, 3265, 3277 e 3279,

che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1995 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2002.

1.6.3.10. I carri-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1995, che erano previsti per il trasporto delle materie con n. ONU 3256 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

1.6.3.11. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.12. I carri-cisterna destinati al trasporto di piperidina n. ONU 2401 che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 3.2.3 dell'Appendice XI applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2009.

1.6.3.13. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997, previsti per il trasporto di materie con n. ONU 3257 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2006.

1.6.3.14. I carri-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 5.3.6.3 dell'Appendice XI applicabili fino al 31 dicembre 1998 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni del marginale 5.3.6.3 dell'Appendice XI applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.15. I carri-cisterna destinati al trasporto delle materie con i seguenti nn. ONU:

1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 e 3290,

che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

1.6.3.16. (riservato)

1.6.3.17. I carri-cisterna che non soddisfano le disposizioni dell'ultima frase del marginale 1.2.8.5 dell'Appendice XI applicabile a partire dal 1o luglio 2000, possono essere ancora utilizzati fino alla prossima prova, ma non oltre il 30 giugno 2004.

1.6.3.18. I carri-cisterna e i carri-batteria che sono stati costruiti prima del 1o luglio 2001 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o luglio 2001, possono essere ancora utilizzati. L'assegnazione dei codici cisterna nell'approvazione del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del 1o luglio 2009.

1.6.4. Contenitori-cisterna e CGEM

1.6.4.1. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1988 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1987, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1988, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.2. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1993 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1993, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.3. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1o gennaio 1995 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.4. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie liquide infiammabili aventi un punto di infiammabilità superiore a 55 °C ma non superiore a 61 °C, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni dei marginali 1.2.7, 1.3.8 e 3.3.3 dell'Appendice X applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni di tali marginali applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.5. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996 fino alla prossima prova periodica.

1.6.4.6. I contenitori-cisterna che erano previsti per il trasporto di materie del n. ONU 3256, costruiti prima del 1o gennaio 1995, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2002.

1.6.4.7. I contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni dei marginali 3.3.3 e 3.3.4 dell'Appendice X applicabili a partire dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.8. I contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del 5.3.6.3 dell'Appendice X applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni del 5.3.6.3 dell'Appendice X applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.9. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di piperidina n. ONU 2401, che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 3.2.3 dell'Appendice X applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2003.

1.6.4.10. I contenitori-cisterna, costruiti prima del 1o gennaio 1997, che erano stati previsti per il trasporto di materie con n. ONU 3257, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

1.6.4.11. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie dei seguenti nn. ONU:

1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 e 3290,

che sono stati costruiti prima del 1o gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2001.

1.6.4.12. I contenitori-cisterna e CGEM, che sono stati costruiti prima del 1o luglio 2001 secondo le disposizioni applicabili fino al 30 giugno 2001 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1o luglio 2001 possono essere ancora utilizzati. L'assegnazione dei codici cisterna nell'approvazione del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del 1o luglio 2006.

1.6.5. (riservato)

1.6.6. Classe 7

1.6.6.1. Colli non richiedenti l'approvazione del modello da parte dell'autorità competente in accordo alle Edizioni 1985 e 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6)

I colli esenti, i colli industriali Tipo IP-1, Tipo IP-2 e Tipo IP-3 e i colli di Tipo A, per i quali non era prevista l'approvazione del modello da parte dell'autorità competente e che soddisfano le disposizioni delle Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere usati subordinatamente al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni del 1.7.3 e ai limiti di attività e alle restrizioni sui materiali del 2.2.7.7.

Ogni imballaggio modificato, a meno che non sia accresciuto il livello di sicurezza, o fabbricato dopo il 31 dicembre 2003, deve soddisfare le disposizioni di questa direttiva. I colli preparati per il trasporto non più tardi del 31 dicembre 2003 in accordo con le Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi possono continuare ad essere trasportati. I colli preparati per il trasporto dopo questa data devono soddisfare le disposizioni di questa direttiva.

1.6.6.2. Colli approvati sulla base delle Edizioni del 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 e 1985 (Aggiornata 1990), della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6)

1.6.6.2.1. Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973 o 1973 (Aggiornata) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere utilizzati subordinatamente: all'approvazione multilaterale del modello di collo; al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni applicabili enunciate al 1.7.3; ai limiti di attività e alle restrizioni sui materiali enunciate al 2.2.7.7. Non è permesso l'inizio di nuove fabbricazioni di imballaggi di questo genere. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, secondo quanto stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare le disposizioni di questa direttiva. In conformità alle disposizioni del 5.2.1.7.5, un numero di serie deve essere attribuito ed apposto all'esterno d'ogni imballaggio.

1.6.6.2.2. Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003, subordinatamente: al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni del 1.7.3; ai limiti di attività e restrizioni sui materiali del 2.2.7.7. Dopo questa data l'uso può continuare con la condizione, addizionale, dell'approvazione multilaterale del modello di collo. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, come stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva. Tutti gli imballaggi per i quali la costruzione inizi dopo il 31 dicembre 2006 devono soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva.

1.6.6.3. Materiale radioattivo sotto forma speciale approvato sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 e 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6)

Il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato secondo un modello che ha ricevuto una approvazione unilaterale da parte dell'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Collezione Sicurezza n. 6) può continuare ad essere usato quando sia in conformità con il programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo ai requisiti del 1.7.3. Tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato dopo il 31 dicembre 2003 deve soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva.

1.6.6.4. Misure transitorie generali per il trasporto dei materiali della classe 7

Per il trasporto dei materiali della classe 7, le misure transitorie del 1.6.1.1 sono applicabili solo fino al 31 dicembre 2001, salvo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dei capitoli 1.4 e 1.8, per i quali le misure transitorie rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2002.

CAPITOLO 1.7

Disposizioni generali concernenti la classe 7

1.7.1. Generalità

1.7.1.1. Questa direttiva stabilisce requisiti di sicurezza che forniscono un accettabile livello di controllo dei rischi da radiazioni, da criticità e termici per le persone, i beni e l'ambiente, che sono associati al trasporto di materiale radioattivo. Questi requisiti si basano sulla Regolamentazione AIEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (ST-1), AIEA, Vienna, (1996). Materiale esplicativo del documento ST-1 è riportato nel documento "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material" (ST2), AIEA, Vienna (da pubblicare).

1.7.1.2. L'obiettivo di questa direttiva è quello di proteggere le persone, i beni e l'ambiente dagli effetti delle radiazioni nel corso del trasporto di materiale radioattivo. Questa protezione viene assicurata attraverso:

a) il confinamento dei contenuti radioattivi;

b) il controllo dei livelli di radiazione esterni;

c) la prevenzione della criticità; e

d) la prevenzione di danneggiamenti causati dal calore.

Questi requisiti sono soddisfatti in primo luogo applicando un approccio graduale, sia ai limiti dei contenuti dei colli e dei carri che al livello di prestazioni riguardanti i modelli di collo, in relazione ai rischi associati ai contenuti radioattivi. In secondo luogo essi sono soddisfatti imponendo requisiti sul progetto, sulle modalità operative dei colli e sulla manutenzione degli imballaggi, tenendo conto della natura dei contenuti radioattivi. Infine essi sono soddisfatti dalla richiesta di controlli amministrativi e, quando necessario, dall'approvazione delle autorità competenti.

1.7.1.3. Questa direttiva si applica al trasporto di materiale radioattivo per ferrovia, incluso il trasporto che è accessorio all'uso del materiale radioattivo. Il trasporto comprende tutte le operazioni e le condizioni associate che coinvolgono il movimento di materiale radioattivo; queste includono il progetto, la fabbricazione, la manutenzione ed il ripristino dell'imballaggio e la preparazione, la spedizione, il carico, il trasporto incluso l'immagazzinamento in transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale del materiale radioattivo e dei colli. Per i requisiti previsti da questa direttiva si applica un approccio graduale che è caratterizzato da tre livelli generali di severità:

a) condizioni regolari di trasporto (assenza d'incidenti);

b) condizioni normali di trasporto (incidenti minori);

c) condizioni incidentali di trasporto.

1.7.2. Programma di protezione dalle radiazioni

1.7.2.1. Per il trasporto di materiale radioattivo deve essere stabilito un Programma di protezione dalle radiazioni consistente in un insieme di disposizioni sistematiche, il cui scopo è di fare in modo che le misure di protezione dalle radiazioni siano debitamente prese in considerazione.

1.7.2.2. La natura e l'estensione delle misure da impiegare nel Programma devono essere correlate all'entità e alla probabilità delle esposizioni alle radiazioni. Il programma deve incorporare le disposizioni del 1.7.2.3 e 1.7.2.4, CW33 (1.1) e (1.4) del 7.5.11, come pure le pertinenti procedure d'intervento in caso d'emergenza. I documenti del Programma devono essere disponibili, a richiesta, per le ispezioni dell'autorità competente interessata.

1.7.2.3. Nel trasporto, la protezione e la sicurezza devono essere ottimizzate in modo tale che il livello delle dosi individuali, il numero delle persone esposte, e la probabilità di incorrere nell'esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali, e che le dosi alle persone siano al di sotto dei limiti di dose applicabili. Un approccio strutturato e sistematico deve essere adottato e si deve tenere conto delle interazioni fra il trasporto ed altre attività.

1.7.2.4. Per le esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, dove è stato valutato che la dose effettiva:

a) è probabilmente inferiore a 1 mSv per anno: non sono richieste né speciali modalità di lavoro né dettagliati monitoraggi né programmi di valutazione o registrazione della dose;

b) è probabilmente compresa tra 1 e 6 mSv per anno: deve essere condotto o un programma di valutazione della dose attraverso un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale;

c) è probabilmente superiore a 6 mSv per anno: deve essere condotto un monitoraggio individuale.

Quando viene effettuato un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale, devono essere mantenute appropriate registrazioni.

1.7.3. Garanzia della qualità

Programmi di garanzia della qualità, basati su norme nazionali, internazionali o altre norme che siano accettati dall'autorità competente, devono essere stabiliti ed applicati per la progettazione, la costruzione, le prove, la documentazione, l'uso, la manutenzione e l'ispezione di tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale, del materiale radioattivo a bassa dispersione e dei colli e per le operazioni di trasporto e di immagazzinamento durante il transito, per assicurare la conformità con le disposizioni applicabili di questa direttiva. La certificazione che le specifiche del modello sono state pienamente soddisfatte deve essere disponibile per l'autorità competente. Il fabbricante, il mittente o l'utilizzatore deve essere preparato a fornire assistenza per le ispezioni dell'autorità competente durante la costruzione e l'uso, ed a dimostrare ad ogni autorità competente interessata che:

a) i metodi di costruzione ed i materiali usati sono in accordo con le specifiche del modello approvate; e

b) tutti gli imballaggi sono periodicamente ispezionati, e, se necessario, riparati e mantenuti in buone condizioni, così che essi continuino a soddisfare tutte le specifiche e i requisiti applicabili, anche dopo un uso ripetuto.

Quando l'approvazione da parte dell'autorità competente è richiesta, tale approvazione deve tenere conto dell'adeguatezza del programma di garanzia della qualità.

1.7.4. Accordo speciale

1.7.4.1. Per accordo speciale, s'intende l'insieme delle disposizioni approvate dall'autorità competente, con le quali le consegne che non soddisfino tutti i requisiti di questa direttiva applicabili ai materiali radioattivi possano comunque essere trasportate.

NOTA

L'accordo speciale non è considerato come una deroga temporanea ai sensi di 1.5.1.

1.7.4.2. Le consegne per le quali è impossibile la conformità con ogni disposizione applicabile alla classe 7 non devono essere trasportate se non per accordo speciale. A condizione che l'autorità competente abbia verificato che la conformità con le disposizioni di questa direttiva è impossibile e che i requisiti standard di sicurezza stabiliti da questa direttiva sono stati soddisfatti attraverso metodi alternativi o altre disposizioni, l'autorità competente può approvare le operazioni di trasporto per accordo speciale per una singola o per una serie pianificata di spedizioni. Il livello complessivo di sicurezza nel corso del trasporto deve essere almeno equivalente a quello che si sarebbe avuto se tutti i requisiti applicabili fossero stati soddisfatti. Per spedizioni internazionali di questo tipo deve essere richiesta un'approvazione multilaterale.

1.7.5. Materiali radioattivi con altre proprietà pericolose

In aggiunta alle proprietà radioattive e fissili, ogni altra caratteristica di pericolosità dei contenuti del collo, come esplosività, infiammabilità, piroforicità, tossicità chimica e corrosività, deve essere tenuta in conto nella documentazione, etichettatura, marcatura, segnaletica, deposito in transito, segregazione e trasporto, in modo da essere conforme alle pertinenti disposizioni di questa direttiva applicabili alle merci pericolose.

CAPITOLO 1.8

Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza

1.8.1. Controlli amministrativi delle merci pericolose

1.8.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri possono in qualsiasi momento, sul loro territorio nazionale, effettuare controlli a campione per verificare se sono rispettate le disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

Questi controlli devono tuttavia essere effettuati senza mettere in pericolo le persone, i beni e l'ambiente e senza perturbare in maniera significativa il servizio ferroviario.

1.8.1.2. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono, nell'ambito dei loro rispettivi obblighi, fornire senza indugio alle autorità competenti e ai loro rappresentanti le informazioni necessarie per effettuare i controlli.

1.8.1.3. Le autorità competenti possono ugualmente, allo scopo di effettuare controlli presso le installazioni delle imprese che operano nel trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4), procedere ad ispezioni, consultare i documenti necessari e prelevare campioni di merci pericolose o d'imballaggi per procedere al loro esame, a condizione che questo non costituisca un pericolo per la sicurezza. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono rendere accessibili, per il controllo, i carri, gli elementi dei carri, come pure le attrezzature e gli equipaggiamenti, nella misura in cui questo è possibile e ragionevole. Essi possono, se lo stimano necessario, designare una persona dell'impresa per accompagnare il rappresentante dell'autorità competente.

1.8.1.4. Se le autorità competenti costatano che non sono rispettate le disposizioni di questa direttiva, esse possono vietare la spedizione o interrompere il trasporto fino a che non si sia posto rimedio ai difetti constatati, oppure prescrivere altre misure appropriate. L'immobilizzazione si può fare sul posto o in altro luogo scelto dall'autorità per motivi di sicurezza. Queste misure non devono perturbare in maniera significativa il servizio ferroviario.

1.8.2. Reciproca assistenza amministrativa

1.8.2.1. Gli Stati membri si accordano vicendevolmente per una reciproca assistenza amministrativa per l'applicazione di questa direttiva.

1.8.2.2. Quando uno Stato membro è portato a ritenere che la sicurezza del trasporto di merci pericolose sul suo territorio è compromessa a seguito di infrazioni molto gravi o ripetute, commesse da un'impresa avente la sede nel territorio di un altro Stato membro, deve segnalare queste infrazioni alle autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio sono state constatate infrazioni molto gravi, possono richiedere alle autorità competenti dello Stato membro, sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, di prendere le appropriate misure contro il o i contravvenenti. La trasmissione di dati a carattere personale è ammessa soltanto se necessaria per perseguire infrazioni molto gravi o ripetute.

1.8.2.3. Le autorità che sono state interessate comunicano alle autorità competenti dello Stato membro, sul cui territorio sono state constatate le infrazioni, le misure prese, se necessario, nei confronti dell'impresa.

1.8.3. Consulente per la sicurezza(8)

1.8.3.1. Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per ferrovia, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti",incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano trasporti di merci pericolose effettuati con mezzi di trasporto di proprietà o sotto la responsabilità delle forze armate, ovvero

b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni carro, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.1 e 2.2.7.1.2 come pure ai capitoli 3.3. e 3.4; ovvero

c) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

1.8.3.3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;

- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;

- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;

- le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;

- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

- il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;

- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

- l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

- l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

- la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;

- la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;

- l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

- l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;

- l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.

1.8.3.4. La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.

1.8.3.5. Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente.

1.8.3.6. Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali

1.8.3.7. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per ferrovia. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro.

1.8.3.8. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro.

1.8.3.9. Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, nonché dei compiti definiti a 1.8.3.3.

1.8.3.10. Het examen wordt door de bevoL'esame è organizzato dall'autorità competente o da un organismo da essa approvato.egde autoriteit of door een door deze autoriteit aangewezen exameninstituut ten uitvoer gelegd.

La designazione dell'organismo avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata e si basa sui seguenti criteri:

- competenza dell'organismo;

- specifiche delle modalità d'esame proposte dall'organismo;

- misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;

- indipendenza dell'organismo da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.

1.8.3.11. L'esame ha lo scopo di verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenze necessarie per esercitare le funzioni di consulente per la sicurezza previste al 1.8.3.3, e per ottenere il certificato previsto al 1.8.3.7, e deve vertere almeno sulle seguenti materie:

a) la conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti;

b) Nationale bepalingen en beple disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:alingen van internationale verdragen, met name inzake:

- la classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, struttura della lista delle materie, classi di merci pericolose e principi di classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose);

- le disposizioni generali per gli imballaggi, per le cisterne e i contenitori-cisterna (tipo, codice, marcatura, costruzione, prove, controlli iniziali e periodici);

- la marcatura, l'etichettatura, la segnalazione arancio (le iscrizioni e le etichette di pericolo dei colli, apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo sui carri e della segnalazione arancio);

- i particolari nella lettera di vettura (informazioni richieste);

- il modo di invio, le restrizioni alla spedizione (carro completo, carico completo, trasporto alla rinfusa, trasporto in grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa, trasporto in contenitori, trasporto in cisterne fisse o amovibili);

- il trasporto di passeggeri;

- i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

- la separazione delle merci;

- le limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti;

- la movimentazione e lo stivaggio (carico e scarico, grado di riempimento, stivaggio e separazione);

- la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

- l'equipaggio e la formazione professionale;

- i documenti di bordo (lettere di vettura, copia di tutte le deroghe, altri documenti);

- gli scarichi operativi o le perdite accidentali di sostanze inquinanti;

- i requisiti relativi alle attrezzature di trasporto.

1.8.3.12. L'esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale.

La prova scritta consiste in due parti:

a) al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono almeno sulle materie previste nell'elenco riportato al 1.8.3.11. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla: in tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera. Tra dette materie deve essere attribuita particolare importanza alle seguenti:

- misure generali di prevenzione e di sicurezza,

- classificazione delle merci pericolose,

- condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori-cisterna, i carri-cisterna, ecc.,

- marcature ed etichette di pericolo,

- informazioni che devono figurare nella lettera di vettura,

- movimentazione e stivaggio del carico,

- formazione professionale dell'equipaggio,

- documenti di bordo e lettere di vettura,

- requisiti relativi alle attrezzature di trasporto.

b) a ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti al 1.8.3.3; questa prova è volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

1.8.3.13. Gli Stati membri possono disporre che i candidati, che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti:

- classe 1;

- classe 2;

- classe 7;

- classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9;

- nn. ONU 1202, 1203 e 1223 (prodotti petroliferi).

Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui al presente paragrafo e sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite in 1.8.3.12.

1.8.3.14. L'autorità competente, o l'organismo, mantiene aggiornata una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.

1.8.3.15. Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve essere redatto conformemente al modello figurante al 1.8.3.18 e deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri.

1.8.3.16. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento o superato un esame di controllo, riconosciuti dall'autorità competente.

1.8.3.17. Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose(9) e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose(10).

1.8.3.18. Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose

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1.8.4. (riservato)

1.8.5. Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

1.8.5.1. Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il trasporto delle merci pericolose sul territorio di uno Stato membro, il trasportatore, ed eventualmente il gestore dell'infrastruttura, hanno l'obbligo di sottoporre un rapporto all'autorità competente dello Stato membro interessato.

1.8.5.2. (riservato)

CAPITOLO 1.9

Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

1.9.1. Le autorità competenti degli Stati membri possono vietare, oppure sottoporre a particolari condizioni, il trasporto di certe merci pericolose su itinerari presentanti rischi particolari e localizzati. Le autorità competenti devono, nella misura del possibile, fissare itinerari sostitutivi da utilizzare per questi itinerari vietati o sottoposti a particolari condizioni.

1.9.2. Gli Stati membri stabiliscono, se necessario, condizioni uniformi per le misure citate al 1.8.5.1 e per quelle concernenti la comunicazione agli Stati, come pure ai trasportatori e ai gestori dell'infrastruttura.

Parte 2

CLASSIFICAZIONE

CAPITOLO 2.1

Disposizioni generali

2.1.1. Introduzione

2.1.1.1. Le materie e gli oggetti di questa direttiva sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi

Classe 2 Gas

Classe 3 Liquidi infiammabili

Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1 Materie comburenti

Classe 5.2 Perossidi organici

Classe 6.1 Materie tossiche

Classe 6.2 Materie infettanti

Classe 7 Materiali radioattivi

Classe 8 Materie corrosive

Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

2.1.1.2. Ogni rubrica delle differenti classi è assegnata ad un n. ONU. I tipi di rubriche utilizzati sono i seguenti:

A. Rubriche individuali per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per esempio:

N. ONU 1090 ACETONE

N. ONU 1104 ACETATI DI AMILE

N. ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE

B. Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie ed oggetti, che non siano rubriche n.a.s., per esempio:

N. ONU 1133 ADESIVI

N. ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA

N. ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO

N. ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO

C. Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati, per esempio:

N. ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S.

N. ONU 1987 ALCOLI, N.A.S.

D. Rubriche n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati, per esempio:

N. ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

N. ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

Le rubriche B, C e D sono definite come rubriche collettive.

2.1.1.3. Ai fini dell'imballaggio alcune materie possono essere assegnate a gruppi d'imballaggio in funzione del grado di pericolo che presentano. I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati:

Gruppo d'imballaggio I: Materie molto pericolose

Gruppo d'imballaggio II: Materie mediamente pericolose

Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente pericolose

2.1.2. Principi di classificazione

2.1.2.1. Le merci pericolose contemplate dal titolo di una classe sono definite in base alle loro proprietà, in accordo con la sottosezione 2.2.x.1 della classe corrispondente. L'assegnazione di una merce pericolosa ad una classe e ad un gruppo d'imballaggio si effettua secondo i criteri enunciati nella stessa sottosezione 2.2.x.1. L'attribuzione di uno o più rischi sussidiari ad una materia o ad un oggetto pericoloso si effettua secondo i criteri della classe o delle classi corrispondenti a questi rischi, così come menzionati nella o nelle appropriate sottosezioni 2.2.x.1.

2.1.2.2. Tutte le rubriche di merci pericolose sono elencate nella Tabella A del capitolo 3.2 nell'ordine del loro n. ONU. Questa tabella contiene le informazioni rilevanti per le merci riportate, come la denominazione, la classe, il o i gruppi d'imballaggio, la o le etichette da apporre, le disposizioni d'imballaggio e di trasporto.

NOTA:

Nella Tabella B del capitolo 3.2 è riportata una lista alfabetica di queste rubriche.

2.1.2.3. Le merci pericolose elencate o definite nelle sottosezioni 2.2.x.2 d'ogni classe non sono ammesse al trasporto.

2.1.2.4. Le merci pericolose non nominativamente menzionate, vale a dire quelle che non figurano come rubrica individuale nella Tabella A del capitolo 3.2 e che non sono né elencate né definite in una delle sottosezioni 2.2.x.2 sopra indicate, devono essere assegnate alla classe pertinente secondo le procedure della sezione 2.1.3. Inoltre deve essere determinato, se del caso, il rischio sussidiario e, se del caso, il gruppo d'imballaggio. Una volta stabilita la classe, il rischio sussidiario, se del caso, e il gruppo d'imballaggio, deve essere determinato il pertinente n. ONU. Gli alberi delle decisioni, indicati nelle sottosezioni 2.2.x.3 (lista delle rubriche collettive) alla fine d'ogni classe, indicano i parametri rilevanti per scegliere la rubrica collettiva appropriata (n. ONU). In ogni caso, si deve scegliere, secondo la gerarchia indicata nel 2.1.1.2 dalle lettere B, C e D, la rubrica collettiva più specifica corrispondente alle proprietà della materia o dell'oggetto. Se la materia o l'oggetto non possono essere classificati sotto le rubriche di tipo B o C secondo 2.1.1.2, allora ed allora soltanto, essi devono essere classificati sotto una rubrica di tipo D.

2.1.2.5. Sulla base delle procedure di prova del capitolo 2.3 e dei criteri riportati nelle sottosezioni 2.2.x.1 delle diverse classi, quando specificati, si può concludere che una materia, soluzione o miscela di una certa classe, nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, non soddisfa i criteri di tale classe. In questo caso si assume che la materia, soluzione o miscela non appartenga a tale classe.

2.1.2.6. Ai fini della classificazione, le materie, il cui punto di fusione o punto iniziale di fusione è uguale o inferiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa, devono essere considerate come liquide. Una materia viscosa per la quale non può essere definito uno specifico punto di fusione deve essere sottoposta alla prova ASTM D 4359-90 o alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) prescritta al 2.3.4.

2.1.3. Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate

2.1.3.1. Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.

2.1.3.2. Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.

2.1.3.3. Una soluzione o una miscela contenente solo una materia pericolosa nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, con una o più materie non pericolose, deve essere classificata come la materia pericolosa elencata nominativamente salvo che:

a) la soluzione o la miscela sia specificatamente elencata nella Tabella A del capitolo 3.2; oppure

b) risulti chiaramente dalle indicazioni della rubrica applicabile a tale materia pericolosa che essa è unicamente applicabile alla materia pura o tecnicamente pura; oppure

c) la classe, lo stato fisico o il gruppo d'imballaggio della soluzione o della miscela siano differenti da quelli della materia pericolosa.

Nei casi b) o c), la soluzione o la miscela deve essere classificata, come una materia non nominativamente menzionata, nella classe corrispondente in una rubrica collettiva prevista nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe tenendo conto dei rischi sussidiari eventualmente presentati, salvo che non soddisfi i criteri di nessuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva.

2.1.3.4. Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5:

- Classe 3

n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA;

n. ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE;

n. ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1 % ma non più del 5 % di nitroglicerina.

- Classe 6.1

n. ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua;

n. ONU 1185 ETILENIMMINA STABILIZZATA;

n. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE;

n. ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20 % di cianuro d'idrogeno;

n. ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte;

n. ONU 1994 FERROPENTACARBONILE;

n. ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE;

n. ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45 % di cianuro d'idrogeno.

- Classe 8

n. ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO;

n. ONU 1744 BROMO oppure n. ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE;

n. ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno;

n. ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.

- Classe 9

n. ONU 2315 POLICLORODIFENILI;

n. ONU 3151 DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o

n. ONU 3151 TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI;

n. ONU 3152 DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o

n. ONU 3152 TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI

a meno che queste soluzioni e miscele non contengano una delle materie delle classi 3, 6.1 o 8 enumerate qui sopra, nel qual caso si deve classificarle di conseguenza.

2.1.3.5. Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (cfr. 2.1.2.4) e con un gruppo d'imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo:

2.1.3.5.1. Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo, e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2. Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.3. Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:

a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);

b) Materie della classe 1;

c) Materie della classe 2;

d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;

e) Materie autoreattive e esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;

f) Materie piroforiche della classe 4.2;

g) Materie della classe 5.2;

h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all'inalazione, devono essere classificate nel gruppo d'imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d'imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8];

i) Materie infettanti della classe 6.2.

2.1.3.5.4. Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.9.

2.1.3.6. Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (cfr. 2.1.2.4); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica.

2.1.3.7. Le soluzioni e miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.

2.1.3.8. Sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico, ai sensi di questa direttiva, le materie, soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti) che non possono essere assegnate alle classi da 1 a 8 né alle rubriche della classe 9, salvo quelle recanti il n. ONU 3077 e 3082, ma che possono essere assegnate ad una di queste due rubriche n.a.s. generiche recanti i nn. ONU 3082 e 3087 della classe 9 sulla base dei metodi di prova e dei criteri della sezione 2.3.5. Le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti) per le quali non sono disponibili i dati necessari per la loro classificazione, conformemente ai criteri, sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico se la CL50 (cfr. definizione al 2.3.4.7) calcolata secondo la formula:

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è uguale o inferiore a:

a) 1 mg/l; o

b) 10 mg/l, se l'inquinante non è rapidamente biodegradabile o se, essendo biodegradabile, il suo log POW è >= 3,0

(cfr. anche 2.3.5.6).

2.1.3.9. Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli

>SPAZIO PER TABELLA>

SOL = materie e miscele solide

LIQ = materie, miscele e soluzioni liquide

DERMAL= tossicità per assorbimento cutaneo

ORAL = tossicità per ingestione

INAL = tossicità per inalazione

NOTA:

1. Esempi illustranti l'utilizzazione della tabella

Classificazione di una singola materia

Descrizione della materia che deve essere classificata:

Una ammina non nominativamente menzionata, rispondente ai criteri della classe 3, gruppo d'imballaggio II, e anche a quelli della classe 8, gruppo d'imballaggio I.

Metodo:

L'intersezione della riga 3 II con la colonna 8 1 dà 8 I.

Questa ammina deve dunque essere classificata nella classe 8 come:

n. ONU 2734 AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. oppure n. ONU 2734 POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S., gruppo d'imballaggio I.

Classificazione di una miscela

Descrizione della miscela che deve essere classificata:

Miscela composta da un liquido infiammabile della classe 3, gruppo d'imballaggio III, una materia tossica della classe 6.1, gruppo d'imballaggio II ed una materia corrosiva della classe 8, gruppo d'imballaggio I.

Metodo:

L'intersezione della riga 3 III con la colonna 6.1 II dà 6.1 II.

L'intersezione della riga 6.1 II con la colonna 8 I LIQ dà 8 I.

Questa miscela, in assenza di definizione più precisa, deve essere dunque classificata nella Classe 8 come:

n. ONU 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOSSICO N.A.S., gruppo d'imballaggio I.

2. Esempi di classificazione di miscele e soluzioni in una classe e un gruppo d'imballaggio:

Una soluzione di fenolo della classe 6.1 (II) in benzene della classe 3 (II) deve essere classificata nella classe 3, (II); questa soluzione deve essere classificata sotto il n. ONU 1992 LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. classe 3 (II), sulla base della tossicità del fenolo.

Una miscela solida d'arseniato di sodio della classe 6.1 (II) e d'idrossido di sodio della classe 8 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 3290 SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S. classe 6.1 (II).

Una soluzione di naftalene greggio o raffinato della classe 4.1 (III) in benzina della classe 3 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 3295 IDROCARBURI, LIQUIDI, N.A.S. della classe 3 (II).

Una miscela d'idrocarburi della classe 3 (III) e di policlorodifenili (PCB) della classe 9 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 2315 POLICLORODIFENILI della classe 9 (II).

Una miscela di propilenimmina della classe 3 e di policlorodifenili (PCB) della classe 9 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA della classe 3.

2.1.4. Classificazione dei campioni

2.1.4.1. Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove, devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un n. ONU provvisori, sulla base di quello che il mittente conosce della materia e applicando:

a) i criteri di classificazione del capitolo 2.2; e

b) le disposizioni del presente capitolo.

Si deve prendere in considerazione il gruppo d'imballaggio più restrittivo corrispondente alla designazione ufficiale di trasporto scelta.

Quando si applica questa disposizione, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione "campione" (per esempio LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., Campione). In certi casi, quando esiste una designazione ufficiale di trasporto specifica per un campione di materia che si ritiene soddisfi certi criteri di classificazione (per esempio, n. ONU 3167 CAMPIONE DI NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S.), deve essere usata tale designazione. Quando si utilizza una rubrica N.A.S. per trasportare il campione, non è necessario aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnico, come prescritto dalla disposizione speciale 274 del capitolo 3.3.

2.1.4.2. I campioni della materia devono essere trasportati secondo le disposizioni applicabili alla designazione ufficiale provvisoria assegnata, a condizione che:

a) la materia non sia considerata come una materia esclusa dal trasporto, secondo le sottosezioni 2.2.x.2 del capitolo 2.2 o secondo il capitolo 3.2;

b) la materia non sia considerata come rispondente ai criteri applicabili alla classe 1 o reputata essere una materia infettante o radioattiva;

c) la materia soddisfi le disposizioni del 2.2.41.1.15 o 2.2.52.1.9, secondo che si tratti rispettivamente di una materia autoreattiva o di un perossido organico;

d) il campione sia trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta per collo inferiore o uguale a 2,5 kg; e

e) il campione non sia imballato con altre merci.

CAPITOLO 2.2

Disposizioni particolari per le diverse classi

2.2.1. Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi

2.2.1.1. Criteri

2.2.1.1.1. Sono materie e oggetti ai sensi della classe 1:

a) Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una temperatura e una pressione e ad una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze.

Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti.

NOTA:

1. Le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri non sono materie della classe 1.

2. Sono ugualmente escluse dalla classe 1 le materie esplosive bagnate con acqua o alcol il cui tenore in acqua o alcol supera i valori limite indicati e quelle contenenti plastificanti - queste materie esplosive sono assegnate alla classe 3 o 4.1 - nonché le materie esplosive che, in base al loro pericolo principale, sono assegnate alla classe 5.2.

b) Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.

NOTA:

I congegni contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbe alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio, non sono sottoposti alle disposizioni della classe 1.

c) Le materie e oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico.

2.2.1.1.2. Ogni materia o ogni oggetto, avente o che si ritiene possa avere proprietà esplosive, deve essere preso in considerazione per l'assegnazione alla classe 1, conformemente alle prove, procedure e criteri riportati nella prima parte del Manuale delle prove e dei criteri.

Una materia o un oggetto assegnato alla classe 1 è ammesso al trasporto soltanto se assegnato ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2 e se sono soddisfatti i criteri del Manuale delle prove e dei criteri.

2.2.1.1.3. Le materie od oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad un n. ONU e ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2. L'interpretazione dei nomi delle materie od oggetti della Tabella A del capitolo 3.2 deve basarsi sul glossario di cui al 2.2.1.1.7.

I campioni di materie o d'oggetti nuovi o esistenti trasportati ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali, ad esclusione degli esplosivi d'innesco, possono essere assegnati al n. ONU 0190 "CAMPIONI DI ESPLOSIVI".

L'assegnazione di materie ed oggetti esplosivi non nominativamente citati nella Tabella A del capitolo 3.2, ad una rubrica n.a.s. o al n. ONU 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI, come pure di certe materie il cui trasporto è subordinato ad una speciale autorizzazione dell'autorità competente secondo le disposizioni speciali contemplate nella colonna 6) della Tabella A del capitolo 3.2, deve essere effettuata dall'autorità competente del paese d'origine. Questa autorità deve ugualmente approvare per iscritto le condizioni di trasporto di queste materie e oggetti. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, la classificazione e le condizioni di trasporto devono essere convalidate dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

2.2.1.1.4. Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad una divisione secondo 2.2.1.1.5 e a un gruppo di compatibilità secondo 2.2.1.1.6. La divisione deve essere stabilita sulla base dei risultati delle prove descritte al 2.3.1 utilizzando le definizioni del 2.2.1.1.5. Il gruppo di compatibilità deve essere determinato secondo le definizioni del 2.2.1.1.6. Il codice di classificazione si compone del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità.

2.2.1.1.5. Definizione delle divisioni

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA:

Il rischio legato agli oggetti della Divisione 1.6 è limitato alla esplosione di un unico oggetto.

2.2.1.1.6. Definizione dei gruppi di compatibilità delle materie e oggetti

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA:

1. Ogni materia od oggetto imballato in uno specifico imballaggio può essere assegnato ad un solo gruppo di compatibilità. Poiché il criterio applicabile al gruppo di compatibilità S è empirico, l'assegnazione a questo gruppo è necessariamente legata alle prove per l'assegnazione del codice di classificazione.

2. Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco a condizione che tali mezzi siano muniti d'almeno due efficaci dispositivi di sicurezza destinati ad impedire un'esplosione in caso di funzionamento accidentale dell'innesco. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.

3. Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco, che non abbiano due efficaci dispositivi di sicurezza (vale a dire mezzi d'innesco assegnati al gruppo di compatibilità B) a condizione che sia rispettata la disposizione speciale MP21 del 4.1.10. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.

4. Gli oggetti possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'accensione a condizione che nelle normali condizioni di trasporto i mezzi d'accensione non possano funzionare.

5. Gli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E possono essere imballati in comune. I colli così ottenuti devono essere assegnati al gruppo di compatibilità E.

2.2.1.1.7. Glossario delle denominazioni

NOTA:

1. Le descrizioni nel glossario non hanno lo scopo di sostituire le procedure di prova né di determinare la classificazione di una materia o un oggetto della classe 1. L'assegnazione alla corretta divisione e la decisione sulla loro assegnazione al gruppo di compatibilità S devono risultare dalle prove effettuate sul prodotto secondo la Parte I del Manuale delle prove e dei criteri o essere definite per analogia con prodotti simili già provati e assegnati secondo le procedure del Manuale delle prove e dei criteri.

2. Le iscrizioni numeriche indicate dopo le denominazioni si riferiscono agli appropriati nn. ONU (cfr. Tabella A del capitolo 3.2, colonna 2). Per quanto concerne il codice di classificazione, cfr. 2.2.1.1.4.

ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA n. ONU 0131

Oggetti di progettazioni varie funzionanti per frizione, per urto o elettricamente e utilizzati per accendere la miccia di sicurezza.

ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO n. ONU 0191, 0373

Oggetti portatili contenenti materie pirotecniche che producono segnali o allarmi visivi. I piccoli dispositivi illuminanti di superficie come i fuochi da segnalazione stradali o ferroviari e i piccoli fuochi di pericolo sono compresi in questa denominazione.

ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI n. ONU 0360, 0361, 0500

Detonatori non elettrici, assemblati con degli elementi come miccia a lenta combustione, tubo ad onda d'urto o trasmettitore di fiamma o miccia detonante, e innescati da tali elementi. Questi assemblaggi possono detonare istantaneamente o contenere elementi ritardatori. I relais di detonazione aventi miccia detonante sono compresi in questa denominazione.

BOMBE con carica di scoppio nn. ONU 0034, 0035

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE con carica di scoppio nn. ONU 0033, 0291

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio nn. ONU 0399, 0400

Oggetti che sono sganciati da un aereo e che sono costituiti da un serbatoio riempito di liquido infiammabile e da una carica di scoppio.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI n. ONU 0037

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una carica d'esplosivo detonante con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI n. ONU 0038

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una carica d'esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI nn. ONU 0039, 0299

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una composizione foto-lampo.

BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI nn. ONU 0446, 0447

Oggetti costituiti da bossoli realizzati parzialmente o interamente da nitrocellulosa.

BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI nn. ONU 0055, 0379

Oggetti costituiti da un bossolo di metallo, di plastica o d'altro materiale non infiammabile, nei quali il solo composto esplosivo è l'innesco.

CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi d'innesco n. ONU 0190

Materie ed oggetti esplosivi nuovi o esistenti, non ancora assegnati ad una denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 e trasportati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente e generalmente in piccole quantità, ai fini tra l'altro di prove, di classificazione, di ricerca o di sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali.

NOTA:

Le materie od oggetti esplosivi già assegnati ad un'altra denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 non sono compresi in questa denominazione.

CANNELLI per artiglieria nn. ONU 0319, 0320, 0376

Oggetti costituiti da un innesco provocante l'accensione e da una carica ausiliaria deflagrante come la polvere nera, utilizzati per accendere una carica propellente in un bossolo, ecc..

CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE nn. ONU 0044, 0377, 0378

Oggetti costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto. Servono da elementi d'innesco per le armi di piccolo calibro e negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.

CARICHE CAVE INDUSTRIALI senza detonatore nn. ONU 0059, 0439, 0440, 0441

Oggetti costituiti da un involucro contenente una carica esplosiva detonante, comportante un incavo guarnito con un rivestimento rigido, senza i propri mezzi d'innesco. Essi sono concepiti per produrre un effetto di getto perforante di grande potenza.

CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE n. ONU 0060

Oggetti costituiti da un debole rinforzatore amovibile situato nella cavità di un proiettile tra la spoletta e la carica di scoppio.

CARICHE DI DEMOLIZIONE n. ONU 0048

Oggetti contenenti una carica esplosiva detonante in un involucro di cartone, plastica, metallo o altro materiale. Gli oggetti sono senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

NOTA:

Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: BOMBE; MINE; PROIETTILI. Essi figurano separatamente nella lista.

CARICHE DI DISPERSIONE n. ONU 0043

Oggetti costituiti da una debole carica d'esplosivo utilizzata per aprire i proiettili o altre munizioni al fine di disperderne il contenuto.

CARICHE DI LANCIO PER CANNONE nn. ONU 0242, 0279, 0414

Cariche di propellente in qualsiasi forma fisica per le munizioni a carica separata per cannone.

CARICHE DI PROFONDITÀ n. ONU 0056

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante contenuta in un fusto o un proiettile senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono concepiti per detonare sott'acqua.

CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE nn. ONU 0225, 0268

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, con mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante.

CARICHE DI RINFORZO senza detonatore nn. ONU 0042, 0283

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante senza mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante.

CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO nn. ONU 0457, 0458, 0459, 0460

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante con legante di materia plastica, fabbricati in una forma geometrica stabilita, senza involucro e senza mezzi d'innesco. Essi sono progettati come componenti delle munizioni come le teste militari.

CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore n. ONU 0099

Oggetti costituiti da una carica detonante contenuta in un involucro, senza i propri mezzi d'innesco. Essi servono a fessurare le rocce attorno ai pestelli di foratura in modo da facilitare lo scolamento di petrolio greggio dalla roccia.

CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore nn. ONU 0442, 0443, 0444, 0445

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, senza i propri mezzi d'innesco, utilizzati per la saldatura, l'assemblaggio, la formatura e altre operazioni metallurgiche effettuate con esplosivo.

CARICHE PER POZZI PETROLIFERI nn. ONU 0277, 0278

Oggetti costituiti da un involucro sottile di cartone, di metallo o di un altro materiale contenente solamente una polvere propellente che proietta un proiettile duro per perforare l'involucro dei pozzi di petrolio

NOTA:

Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARICHE CAVE INDUSTRIALI. Esse figurano separatamente nella lista.

CARICHE PROPELLENTI nn. ONU 0271, 0272, 0415, 0491

Oggetti costituiti da una carica di propellente che si presentano in qualsiasi forma fisica, con o senza involucro destinati ad essere utilizzati come componenti di un motore, o per modificare la traiettoria dei proiettili.

CARTUCCE A SALVE PER ARMI nn. ONU 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munizioni costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione centrale o anulare, e da una carica di polvere senza fumo o di polvere nera, ma senza proiettile. Esse producono un forte rumore e sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc.. Le munizioni a salve sono comprese in questa denominazione.

CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO nn. ONU 0014, 0327, 0338

Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente di polvere senza fumo o di polvere nera. I bossoli non contengono proiettili. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm e servono per produrre un forte rumore; sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc.

CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI nn. ONU 0012, 0328, 0339, 0417

Munizioni costituite da un proiettile, senza carica di scoppio ma con una carica propellente, con o senza innesco. Esse possono contenere un tracciante, a condizione che il rischio principale sia quello della carica propellente.

CARTUCCE DA SEGNALAZIONE nn. ONU 0054, 0312, 0405

Oggetti progettati per lanciare dei segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc..

CARTUCCE ILLUMINANTI nn. ONU 0049, 0050

Oggetti costituiti da un involucro, un innesco e polvere illuminante, il tutto assemblato e pronto per l'impiego.

CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio nn. ONU 0005, 0007, 0348

Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio con propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semi-incartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione.

CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio nn. ONU 0006, 0321, 0412

Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio senza mezzi d'innesco oppure con mezzi d'innesco muniti d'almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semi-incartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione.

CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO nn. ONU 0012, 0339, 0417

Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente e un proiettile solido. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm. Le cartucce da caccia di qualsiasi calibro sono comprese in questa definizione.

NOTA:

Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO. Essi figurano separatamente nella lista. Non sono inoltre comprese alcune cartucce per armi di piccolo calibro, che figurano nella lista come CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI

CARTUCCE PER USI TECNICI nn. ONU 0275, 0276, 0323, 0381

Oggetti progettati per esercitare azioni meccaniche. Essi sono costituiti da un involucro con una carica deflagrante e dei mezzi d'innesco. I prodotti gassosi della deflagrazione provocano un gonfiamento, un movimento lineare o rotativo, o azionano dei diaframmi, delle valvole o degli interruttori, o lanciano degli attacchi o proiettano agenti estinguenti.

COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S. nn. ONU 0382, 0383, 0384, 0461

Oggetti contenenti un esplosivo, progettato per trasmettere la detonazione o la deflagrazione in una catena pirotecnica.

CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva nn. ONU 0248, 0249

Oggetti il cui funzionamento è basato su una reazione chimico-fisica del loro contenuto con l'acqua.

CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico n. ONU 0104

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva. La quantità di materia esplosiva è limitata in modo che sia prodotto all'esterno del cordone solo un debole effetto.

CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA nn. ONU 0237, 0288

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante a sezione a "V" coperta da una guaina flessibile.

CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico nn. ONU 0102, 0290

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva.

CORDONE DETONANTE flessibile nn. ONU 0065, 0289

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di materia tessile filata, coperta o no da una guaina di plastica. La guaina non è necessaria se l'involucro di materia tessile tessuta è stagno alle polveri.

CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico n. ONU 0103

Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima d'esplosivo deflagrante.

DETONATORI da mina ELETTRICI nn. ONU 0030, 0255, 0456

Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori elettrici sono innescati da una corrente elettrica.

DETONATORI da mina NON ELETTRICI nn. ONU 0029, 0267, 0455

Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori non elettrici sono innescati da elementi come tubi conduttori d'onde d'urto, tubi conduttori di fiamma, micce da miniera, altri dispositivi d'innesco o cordone detonante flessibile. I collegamenti detonanti senza cordone detonante sono compresi in questa denominazione.

DETONATORI PER MUNIZIONI nn. ONU 0073, 0364, 0365, 0366

Oggetti costituiti da un piccolo bossolo di metallo o di plastica contenente degli esplosivi come l'azoturo di piombo, la pentrite o delle combinazioni d'esplosivi. Essi sono progettati per innescare il funzionamento di una catena di detonazione.

DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI n. ONU 0173

Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva, con i propri mezzi d'innesco e di gambi o d'anelli. Essi rompono i gambi o gli anelli al fine di liberare rapidamente gli equipaggiamenti.

DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI nn. ONU 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere sganciati da un aereo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE nn. ONU 0092, 0418, 0419

Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere utilizzati al suolo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

ESATONALE n. ONU 0393

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilentrinitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT) e di alluminio.

ESOLITE (ESOTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua n. ONU 0118

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilentrinitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT). La "composizione B" è compresa in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A n. ONU 0081

Materie costituite da nitrati organici liquidi come la nitroglicerina o un miscuglio di tali composti con uno o più dei seguenti componenti: nitrocellulosa, nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici, nitroderivati aromatici o materie combustibili come la farina di legno e alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Queste materie esplosive devono essere sotto forma di polvere o avere una consistenza gelatinosa o elastica. Le dinamiti, dinamiti-gomme e dinamiti-plastiche sono comprese in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B nn. ONU 0082, 0331

Materie costituite da:

a) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con un esplosivo come il trinitrotoluene, con o senza altre materie come la farina di legno e l'alluminio in polvere; oppure

b) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con altre materie combustibili non esplosive. In ogni caso, esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari, né clorati.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C n. ONU 0083

Materie costituite da una miscela sia di clorato di potassio o di sodio, sia da perclorato di potassio, di sodio o d'ammonio con nitroderivati organici o con materie combustibili come la farina di legno o l'alluminio in polvere o un idrocarburo. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D n. ONU 0084

Materie costituite da una miscela di composti nitrati organici e di materie combustibili come gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari, né clorati, né nitrato d'ammonio. Gli esplosivi plastici sono in genere compresi in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E nn. ONU 0241, 0332

Materie costituite da acqua come componente essenziale e da elevate proporzioni di nitrato d'ammonio o altri comburenti che sono in tutto o in parte in soluzione. Gli altri componenti possono essere nitroderivati come il trinitrotoluene, gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Le poltiglie esplosive, le emulsioni esplosive e i geli esplosivi acquosi sono compresi in questa denominazione.

FUOCHI PIROTECNICI nn. ONU 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Oggetti pirotecnici progettati ai fini di divertimento.

GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17 % (massa) d'alcool; GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 25 % (massa) d'acqua: nn. ONU 0159, 0433

Materia costituita da nitrocellulosa impregnata con al massimo il 60 % di nitroglicerina o d'altri nitrati organici liquidi o da una miscela di tali liquidi.

GENERATORI DI GAS PER SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o MODULI DI SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA PIROTECNICI n. ONU 0503

Oggetti contenenti materie pirotecniche, utilizzati per azionare gli equipaggiamenti di sicurezza dei veicoli come sacchi gonfiabili o cinture di sicurezza.

GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione nn. ONU 0284, 0285

Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione nn. ONU 0292, 0293

Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile nn. ONU 0110, 0318, 0372, 0452

Oggetti senza carica di dispersione principale, progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi contengono il sistema d'innesco e possono contenere una carica di marcatura.

INFIAMMATORI (ACCENDITORI) nn. ONU 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Oggetti contenenti una o più materie esplosive, progettati per iniziare una deflagrazione in una catena pirotecnica. Essi possono essere azionati chimicamente, elettricamente o meccanicamente.

NOTA:

Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA; CORDONE DI ACCENSIONE; MICCIA NON DETONANTE; SPOLETTE-ACCENDITORI; ACCENDITORI PER MICCIA; CAPSULE DI ACCENSIONE A PERCUSSIONE; CANNELLI PER ARTIGLIERIA. Essi figurano separatamente nella lista.

MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S. n. ONU 0482

Materie che presentano un rischio d'esplosione in massa ma che sono così poco sensibili che la probabilità d'innesco o del passaggio dalla combustione alla detonazione (nelle normali condizioni di trasporto) è molto debole e che hanno superato le prove della serie 5.

MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA n. ONU 0066

Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica o a un innesco.

MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDONE BICKFORD) n. ONU 0105

Oggetto costituito da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da un involucro tessile flessibile tessuto, rivestito da una o più guaine protettrici. Quando è acceso, brucia ad una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno.

MICCIA NON DETONANTE n. ONU 0101

Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polvere nera fine. Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene d'accensione dei fuochi pirotecnici, ecc. Può essere racchiuso in un tubo di carta per ottenere l'effetto istantaneo o di conduttore di fuoco.

MINE con carica di dispersione nn. ONU 0137, 0138

Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le "Torpedini Bangalore" sono comprese in questa denominazione.

MINE con carica di dispersione nn. ONU 0136, 0294

Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le "Torpedini Bangalore" sono comprese in questa denominazione.

MOTORI PER RAZZI nn. ONU 0186, 0280, 0281

Oggetti costituiti da una carica esplosiva, generalmente un propellente solido, contenuta in un cilindro munito di uno o più ugelli. Essi sono progettati per lanciare un razzo o un missile guidato.

MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO nn. ONU 0395, 0396

Oggetti costituiti da un combustibile liquido contenuto in un cilindro munito di uno o più ugelli. Essi sono progettati per spingere un razzo o un missile guidato.

MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione nn. ONU 0250, 0322

Oggetti costituiti da un combustibile ipergolico contenuto in un cilindro equipaggiato da uno o più ugelli. Essi sono progettati per spingere un congegno autopropulso o un missile guidato

MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE nn. ONU 0362, 0488

Munizioni sprovviste di carica di dispersione principale, ma contenenti una carica di dispersione o carica di espulsione. Generalmente, esse contengono anche una spoletta e una carica propellente.

NOTA:

Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: GRANATE DA ESERCITAZIONE. Essi figurano separatamente nella lista.

MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva nn. ONU 0245, 0246

Munizioni contenenti fosforo bianco come materia fumogena. Esse contengono anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione.

MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva nn. ONU 0015, 0016, 0303

Munizioni contenenti una materia fumogena come la miscela acido clorosolfonico, tetracloruro di titanio, o una composizione pirotecnica producente fumo a base d'esacloroetano o fosforo rosso. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spolette con carica di dispersione o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione.

NOTA:

Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista.

MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0171, 0254, 0297

Munizioni progettate per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo d'illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti, e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione.

NOTA:

Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI e DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE. Essi figurano separatamente nella lista.

MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0243, 0244

Munizioni contenenti del fosforo bianco come materia incendiaria. Esse contengono ugualmente uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: n. ONU 0247

Munizioni contenenti una materia incendiaria liquida o sotto forma di gel. Salvo quando la materia incendiaria è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0009, 0010, 0300

Munizioni contenenti una composizione incendiaria. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0018, 0019, 0301

Munizioni contenenti una materia lacrimogena. Esse possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: materia pirotecnica, carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI PER PROVE n. ONU 0363

Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di un nuovo elemento o l'insieme di munizioni o d'armi.

OCTOLITE (OCTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua n. ONU 0266

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilentetranitroammina (HMX) e di trinitrotoluene (TNT).

OCTONALE n. ONU 0496

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilentetranitroammina (HMX), di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio.

OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI: n. ONU 0486

Oggetti contenenti solo materie detonanti estremamente poco sensibili che presentano solo una trascurabile probabilità d'innesco o di propagazione accidentale nelle normali condizioni di trasporto e che hanno superato le prove della serie 7.

OGGETTI PIROFORICI n. ONU 0380

Oggetti che contengono una materia piroforica (suscettibile d'accendersi spontaneamente quando esposta all'aria) e una materia o un componente esplosivo. Gli oggetti contenenti fosforo bianco non sono compresi sotto questa denominazione.

OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico nn. ONU 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici, ecc.

NOTA:

Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: tutte le munizioni, CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; FUOCHI PIROTECNICI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE; DISPOSITIVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; RIVETTI ESPLOSIVI; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; PETARDI PER FERROVIA; SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista.

PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua n. ONU 0151

Materia costituita da un'intima miscela di tetranitrato di pentaeritrite (PETN) e di trinitrotoluene (TNT).

PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore nn. ONU 0124, 0494

Oggetti costituiti da un tubo d'acciaio o da un nastro metallico sul quale sono disposte delle cariche cave collegate da un cordone detonante, senza propri mezzi d'innesco.

PETARDI PER FERROVIA nn. ONU 0192, 0193, 0492, 0493

Oggetti contenenti una materia pirotecnica che esplode molto fragorosamente quando l'oggetto è schiacciato. Essi sono progettati per essere sistemati su una rotaia.

POLVERE ILLUMINANTE nn. ONU 0094, 0305

Materia pirotecnica che, quando è accesa, emette una luce intensa.

POLVERE NERA COMPRESSA o POLVERE NERA IN PASTIGLIE n. ONU 0028

Materia costituita da polvere nera sotto forma compressa.

POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine n. ONU 0027

Materia costituita da un'intima miscela di carbone di legna o altro carbone e di nitrato di potassio o nitrato di sodio, con o senza zolfo.

POLVERE SENZA FUMO nn. ONU 0160, 0161

Materia a base di nitrocellulosa utilizzata come polvere propellente. Le polveri a base semplice (solo nitrocellulosa), quelle a doppia base (come nitrocellulosa e nitroglicerina) e quelle a tripla base (nitrocellulosa - nitroglicerina - nitroguanidina) sono comprese in questa denominazione.

NOTA:

Le cariche di polvere senza fumo colate, compresse o in cartocci figurano sotto la denominazione CARICHE PROPELLENTI o CARICHE DI LANCIO PER CANNONE.

PROIETTILI con carica di dispersione nn. ONU 0168, 0169, 0344

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

PROIETTILI con carica di dispersione nn. ONU 0167, 0324

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione nn. ONU 0346, 0347

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione nn. ONU 0426, 0427

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione nn. ONU 0434, 0435

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI inerti con traccianti nn. ONU 0345, 0424, 0425

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro.

PROPELLENTE, LIQUIDO nn. ONU 0495, 0497

Materia costituita da un esplosivo liquido deflagrante, utilizzata per la propulsione.

PROPELLENTE, SOLIDO nn. ONU 0498, 0499, 0501

Materia costituita da un esplosivo solido deflagrante, utilizzata per la propulsione.

RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di dispersione nn. ONU 0397, 0398

Oggetti muniti di una testa militare e contenenti un combustibile liquido entro un cilindro munito di uno o più ugelli. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con carica di espulsione nn. ONU 0436, 0437, 0438

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa munita di carica per lanciare il contenuto della testa stessa. I missili guidati sono compresi in questa denominazione

RAZZI con carica di dispersione nn. ONU 0181, 0182

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa militare senza mezzi d'innesco o con mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione

RAZZI con carica di dispersione nn. ONU 0180, 0295

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa di guerra, con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con testa inerte nn. ONU 0183, 0502

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa inerte. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI LANCIA SAGOLE nn. ONU 0238, 0240, 0453

Oggetti costituiti da un motore per razzi e progettati per lanciare un amarro.

RIVETTI ESPLOSIVI n. ONU 0174

Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva situata in un rivetto metallico.

SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI nn. ONU 0374, 0375

Oggetti costituiti da una carica di esplosivo detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare.

SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI nn. ONU 0204, 0296

Oggetti costituiti da una carica detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare.

SEGNALI DI PERICOLO per navi nn. ONU 0194, 0195

Oggetti contenenti materie pirotecniche progettati per emettere dei segnali per mezzo di suoni, di fiamme o di fumi, o una qualsiasi delle loro combinazioni.

SEGNALI FUMOGENI nn. ONU 0196, 0197, 0313, 0487

Oggetti contenenti materie pirotecniche che producono fumi. Essi possono inoltre contenere dispositivi emettenti segnali sonori.

SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di dispersione n. ONU 0449

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua con o senza testa militare oppure da un sistema liquido non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua con testa militare.

SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testa inerte n. ONU 0450

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua, con testa inerte.

SILURI con carica di dispersione n. ONU 0451

Oggetti costituiti da un sistema non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

SILURI con carica di dispersione n. ONU 0329

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

SILURI con carica di dispersione n. ONU 0330

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo o non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua, e da una testa militare con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-ACCENDITORI nn. ONU 0316, 0317, 0368

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi primari e che sono progettati per provocare una deflagrazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per iniziare la deflagrazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-DETONATORI nn. ONU 0106, 0107, 0257, 0367

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza nn. ONU 0408, 0409, 0410

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Le spolette detonatori devono possedere almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI n. ONU 0070

Oggetti contenenti una parte mobile tagliente che è spinta contro un'incudine da una piccola carica d'esplosivo deflagrante.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione nn. ONU 0286, 0287

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono compresi in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione n. ONU 0369

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono compresi in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione n. ONU 0370

Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante senza mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione n. ONU 0371

Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER SILURI con carica di dispersione n. ONU 0221

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un siluro.

TRACCIANTI PER MUNIZIONI nn. ONU 0212, 0306

Oggetti chiusi contenenti materie pirotecniche e progettati per seguire la traiettoria di un proiettile

TRITONALE n. ONU 0390

Materia costituita da un miscuglio di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio

2.2.1.2. Materie e oggetti non ammessi al trasporto

2.2.1.2.1. Non sono ammesse al trasporto le materie esplosive la cui sensibilità è eccessiva secondo i criteri della prima parte del Manuale delle prove e dei criteri, o che sono suscettibili di reagire spontaneamente, così come le materie e gli oggetti esplosivi che non possono essere assegnati ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2.

2.2.1.2.2. Non sono ammesse al trasporto le materie del gruppo di compatibilità A (1.1A nn. ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224, 0473) e gli oggetti del gruppo di compatibilità K (1.2K nn. ONU 0020 e 1.3K, n. ONU 0021).

2.2.1.3. Lista delle rubriche collettive

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.2. Classe 2 - Gas

2.2.2.1. Criteri

2.2.2.1.1. Il titolo della classe 2 comprende i gas puri, le miscele di gas, le miscele di uno o più gas con una o più altre materie e gli oggetti contenenti tali materie.

Per gas si intende una materia che:

a) a 50 °C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure

b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa.

NOTA:

1. N. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno è una materia della classe 8.

2. Un gas puro può contenere altri costituenti dovuti al suo processo di fabbricazione o aggiunti per preservare la stabilità del prodotto, a condizione che la concentrazione di questi costituenti non ne modifichi la classificazione o le condizioni di trasporto, come il grado di riempimento, la pressione di riempimento o la pressione di prova.

3. Le rubriche n.a.s. enumerate al 2.2.2.3 possono includere i gas puri come pure le miscele.

2.2.2.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue:

1. Gas compressi: gas la cui temperatura critica è inferiore a 20 °C;

2. Gas liquefatti: gas la cui temperatura critica è uguale o superiore a 20 °C;

3. Gas liquefatti refrigerati: gas che, quando trasportati, sono in parte liquidi a causa della loro bassa temperatura;

4. Gas disciolti sotto pressione: gas che, quando trasportati, sono disciolti in un solvente;

5. Generatori d'aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti del gas (cartucce di gas);

6. Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione;

7. Gas non compressi sottoposti a disposizioni particolari (campioni di gas).

2.2.2.1.3. Le materie e gli oggetti della classe 2 sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi in funzione delle proprietà pericolose che presentano:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per i gas e le miscele di gas che presentano, in relazione ai criteri, caratteristiche di pericolosità che rientrano in più di un gruppo, i gruppi recanti la lettera T hanno preponderanza su tutti gli altri gruppi. I gruppi recanti la lettera F hanno preponderanza sui gruppi indicati dalle lettere A o O.

NOTA:

1. Nel Regolamento tipo dell'ONU, nel Codice IMDG e nelle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, i gas sono assegnati ad una delle seguenti tre divisioni, in funzione del pericolo principale che presentano:

Divisione 2.1: gas infiammabili (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera F maiuscola);

Divisione 2.2: gas non infiammabili, non tossici (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera A o O maiuscole);

Divisione 2.3: gas tossici (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera T maiuscola, vale a dire T, TF, TC, TO, TFC, TOC).

2. I generatori d'aerosol e i recipienti di piccola capacità contenenti del gas, devono essere classificati, in funzione del pericolo presentato dal loro contenuto, sotto i gruppi da A a TOC. Il loro contenuto è considerato infiammabile se i componenti infiammabili sono presenti in misura superiore al 45 % in massa o a 250 g. Per componente infiammabile si intende un gas che è infiammabile in aria alla pressione normale, o materia o preparato sotto forma liquida il cui punto d'infiammabilità è inferiore o uguale a 100 °C.

3. I gas corrosivi sono considerati come tossici e sono dunque assegnati ai gruppi TC, TFC o TOC.

4. Le miscele contenenti più del 21 % d'ossigeno in volume devono essere classificate come comburenti.

2.2.2.1.4. Quando una miscela della classe 2, nominativamente citata nella Tabella A del capitolo 3.2, soddisfa differenti criteri del 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.5, questa miscela deve essere classificata secondo tali criteri e assegnata ad un'appropriata rubrica n.a.s.

2.2.2.1.5. Le materie e gli oggetti della classe 2 non nominativamente citati nella Tabella A del capitolo 3.2 sono classificati in una rubrica collettiva elencata nel 2.2.2.3, conformemente a 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3. Si applicano i seguenti criteri:

Gas asfissianti

Gas non comburenti, non infiammabili, e non tossici, che diluiscono o sostituiscono l'ossigeno normalmente presente nell'atmosfera.

Gas infiammabili

Gas che, ad una temperatura di 20 °C ed alla pressione standard di 101,3 kPa:

a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13 % (volume) in aria; oppure

b) hanno un campo d'infiammabilità con l'aria d'almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore d'infiammabilità.

L'infiammabilità deve essere determinata o mediante prove o mediante calcolo, secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156:1996).

Quando i dati disponibili sono insufficienti perché si possano utilizzare questi metodi, si possono applicare metodi equivalenti riconosciuti dall'autorità competente del paese d'origine.

Se il paese d'origine non è uno Stato membro, questi metodi devono essere riconosciuti dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

Gas comburenti

Gas che possono, in genere per apporto d'ossigeno, causare o favorire, più dell'aria, la combustione d'altre materie. Il potere comburente deve essere determinato mediante prove o mediante calcolo secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156:1996).

Gas tossici

NOTA:

I gas che soddisfano parzialmente o totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici. Cfr. anche i criteri sotto il titolo "Gas corrosivi" per un eventuale rischio sussidiario di corrosività.

Gas che:

a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l'uomo al punto di presentare un pericolo per la salute; oppure

b) sono presunti essere tossici o corrosivi per l'uomo perché la loro CL50 per tossicità acuta è inferiore o uguale a 5000 ml/m3 (ppm) quando sono sottoposti a prove eseguite conformemente al 2.2.61.1.

Per la classificazione di miscele di gas (compresi i vapori di materie d'altre classi), si può utilizzare la seguente formula:

>PIC FILE= "L_2004121IT.006101.TIF">

dove

fi= frazione molare dell'iesimo costituente la miscela;

Ti= indice di tossicità dell'iesimo costituente la miscela.

Ti è uguale alla CL50 indicata nella norma ISO 10298:1995.

Quando il valore di CL50 non è elencato nella norma ISO 10298:1995 si deve utilizzare la CL50 disponibile nella letteratura scientifica.

Quando il valore di CL50 non è conosciuto l'indice di tossicità è calcolato a partire del valore di CL50 più basso di materie aventi effetti fisiologici o chimici simili, o procedendo a delle prove se questa rimane la sola possibilità praticabile.

Gas corrosivi

I gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di corrosività.

Una miscela di gas, che è considerata come tossica a causa dei suoi effetti combinati di corrosività e tossicità, presenta un rischio sussidiario di corrosività quando è noto dall'esperienza sull'uomo che essa esercita un effetto distruttivo sulla pelle, gli occhi o le mucose, o quando il valore di CL50 dei costituenti corrosivi della miscela è inferiore o uguale a 5000 ml/m3 (ppm) quando sia calcolato secondo la seguente formula:

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dove

fci= frazione molare dell'iesimo costituente corrosivo della miscela;

Tci= indice di tossicità dell'iesimo costituente corrosivo della miscela

Tci è uguale alla CL50 indicata nella norma ISO 10298:1995.

Quando il valore di CL50 non è elencato nella norma ISO 10298:1995 si deve utilizzare la CL50 disponibile nella letteratura scientifica.

Quando il valore di CL50 non è conosciuto, l'indice di tossicità è calcolato a partire del valore di CL50 più basso di materie aventi effetti fisiologici o chimici simili, o procedendo a delle prove se questa rimane la sola possibilità praticabile.

2.2.2.2. Gas non ammessi al trasporto

2.2.2.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 2 sono ammesse al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenire ogni possibilità di reazione pericolosa, quali la decomposizione, dismutazione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto. A tal fine, bisogna in particolare curare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.2.2.2. Non sono ammesse al trasporto le seguenti materie e miscele:

- N. ONU 2186 CLORURO D'IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO;

- N. ONU 2421 TRIOSSIDO D'AZOTO;

- N. ONU 2455 NITRITO DI METILE;

- I gas liquefatti refrigerati ai quali non possono essere assegnati i codici di classificazione 3 A, 3 O o 3 F;

- I gas disciolti sotto pressione che non possono essere assegnati ai nn. ONU 1001, 2073 o 3318.

2.2.2.3. Lista delle rubriche collettive

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.3. Classe 3 - Liquidi infiammabili

2.2.3.1. Criteri

2.2.3.1.1. Il titolo della classe 3 comprende le materie, e gli oggetti contenenti materie di questa classe, che:

- sono liquide secondo la lettera a) della definizione di "liquido" del 1.2.1;

- hanno, a 50 °C, una pressione di vapore massima di 300 kPa (3 bar), e non sono completamente gassose a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa; e

- hanno un punto d'infiammabilità massimo di 61 °C (cfr. 2.3.3.1 per la pertinente prova).

Il titolo della classe 3 comprende ugualmente le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, il cui punto d'infiammabilità è superiore a 61 °C, e che sono presentate al trasporto o trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità. Queste materie sono assegnate al n. ONU 3256.

Il titolo della classe 3 comprende ugualmente gli esplosivi liquidi desensibilizzati. Gli esplosivi liquidi desensibilizzati sono materie esplosive in soluzione o in sospensione nell'acqua o in altri liquidi in modo da formare una miscela liquida omogenea non avente più proprietà esplosive. Queste rubriche, nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti n. ONU: 1204, 2059, 3064, 3343 e 3357.

NOTA:

1. Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d'infiammabilità superiore a 35 °C, che non mantengono la combustione nelle condizioni di prova della combustibilità definita nella sottosezione 32.5.2 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità, sono materie della classe 3.

2. In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e l'olio da riscaldamento (leggero), aventi un punto d'infiammabilità superiore a 61 °C ma non superiore a 100 °C, sono considerati come materie della classe 3, n. ONU 1202.

3. Le materie liquide molto tossiche per inalazione, aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, e le materie tossiche aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C sono materie della classe 6.1 (cfr. 2.2.61.1).

4. Le materie e i preparati liquidi, infiammabili, utilizzati come pesticidi, che sono molto tossici, tossici o debolmente tossici e il cui punto d'infiammabilità è uguale o superiore a 23 °C, sono materie della classe 6.1 (cfr. 2.2.61.1).

5. Le materie liquide corrosive aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C sono materie della classe 8 (cfr. 2.2.8.1).

6. I nn. ONU 2734 AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S., 2734 POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. e 2920 LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. sono materie della classe 8 (cfr. 2.2.8.1).

7. Non sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva i prodotti farmaceutici pronti all'impiego, per esempio i cosmetici, le droghe e i medicinali, che sono fabbricati e sistemanti in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione per uso personale o familiare.

2.2.3.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.3.1.3. Le materie e gli oggetti della classe 3, sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. Le materie che non sono nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnate alla pertinente rubrica del 2.2.3.3 e all'appropriato gruppo d'imballaggio conformemente alle disposizioni della presente sezione. I liquidi infiammabili devono essere assegnati ai seguenti gruppi d'imballaggio secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto:

Gruppo d'imballaggio I materie molto pericolose: liquidi infiammabili aventi un punto d'ebollizione o un punto d'ebollizione iniziale non superiore a 35 °C, e liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, che siano o molto tossici, secondo i criteri del 2.2.61.1, o molto corrosivi secondo i criteri del 2.2.8.1;

Gruppo d'imballaggio II materie mediamente pericolose: liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C che non siano classificati nel gruppo d'imballaggio I, ad eccezione delle materie del 2.2.3.1.4;

Gruppo d'imballaggio III materie debolmente pericolose: liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C, valori limite compresi, nonché le materie del 2.2.3.1.4.

2.2.3.1.4. Le miscele e i preparati liquidi o viscosi, compresi quelli contenenti al massimo il 20 % di nitrocellulosa con un tenore d'azoto non superiore al 12,6 % (massa secca), devono essere assegnati al gruppo d'imballaggio III, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3 % dell'altezza totale del campione durante la prova di separazione del solvente (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1); e

b) la viscosità(11) e il punto d'infiammabilità sono conformi alla seguente Tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA:

Le miscele contenenti più del 20 %, ma non più del 55 % di nitrocellulosa, con un tenore d'azoto non superiore al 12,6 % (massa secca), sono materie assegnate al n. ONU 2059.

Le miscele aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e

- con più del 55 % di nitrocellulosa qualunque sia il loro tenore d'azoto, oppure

- con al massimo il 55 % di nitrocellulosa con un tenore d'azoto superiore al 12,6 % (massa secca),

sono materie della classe 1 (nn. ONU 0340 o 0342) o della classe 4.1 (nn. ONU 2555, 2556 o 2557).

2.2.3.1.5. Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche e non corrosive, aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad esclusione delle materie contenenti più del 20 % di nitrocellulosa), imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se, durante la prova di separazione del solvente (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1), l'altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3 % dell'altezza totale, e se le materie a 23 °C hanno, nella coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un foro di 6 mm di diametro, un tempo di scorrimento:

a) di almeno 60 secondi, oppure

b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60 % di materie della classe 3.

2.2.3.1.6. Quando le materie della classe 3, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio differenti da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche nelle quali ricadono sulla base del loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.3.1.7. Sulla base delle procedure di prova della sezione 2.3.2 e dei criteri del 2.2.3.1.1, si può ugualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente menzionata o contenente una materia nominativamente menzionata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe (cfr. anche 2.1.3).

2.2.3.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.3.2.1. Le materie della classe 3, suscettibili di formare con facilità perossidi (come nel caso degli eteri o di talune materie eterocicliche ossigenate), non sono ammesse al trasporto se il tenore di perossido, calcolato in perossido d'idrogeno (H2O2), supera lo 0,3 %. Il tenore di perossido deve essere determinato come indicato nel 2.3.3.2.

2.2.3.2.2. Le materie chimicamente instabili della classe 3 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, aver cura che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire queste reazioni.

2.2.3.2.3. Gli esplosivi liquidi desensibilizzati, diversi da quelli elencati nella Tabella A del capitolo 3.2, non sono ammessi al trasporto come materie della classe 3.

2.2.3.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.41 Classe 4.1 - Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati

2.2.41.1. Criteri

2.2.41.1.1. Il titolo della classe 4.1 comprende le materie e gli oggetti infiammabili, gli esplosivi desensibilizzati che sono solidi secondo la lettera a) della definizione "solido" della sezione 1.2.1 come pure le materie autoreattive liquide o solide.

Sono raggruppati nella classe 4.1:

- le materie e gli oggetti solidi facilmente infiammabili (cfr. da 2.2.41.1.3 a 2.2.41.1.8);

- le materie solide o liquide autoreattive (cfr. da 2.2.41.1.9 a 2.2.41.1.17);

- gli esplosivi solidi desensibilizzati (cfr. 2.2.41.1.18);

- le materie assimilate alle materie autoreattive (cfr. 2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.1 sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Solidi infiammabili

Definizioni e proprietà

2.2.41.1.3. I solidi infiammabili sono solidi facilmente infiammabili e solidi che possono causare un incendio per sfregamento.

I solidi facilmente infiammabili sono materie in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se prendono fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente. Il pericolo può provenire non soltanto dal fuoco ma anche dai prodotti di combustione tossici. Le polveri metalliche sono particolarmente pericolose poiché esse sono difficili da spegnere una volta accese dal momento che i normali agenti estinguenti, come l'anidride carbonica e l'acqua possono accrescere il pericolo.

Classificazione

2.2.41.1.4. Le materie e gli oggetti classificati come solidi infiammabili della classe 4.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti organici non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica del 2.2.41.3, conformemente alle disposizioni del capitolo 2.1, può essere basata sull'esperienza o sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1. L'assegnazione di materie inorganiche non nominativamente menzionate deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa.

2.2.41.1.5. Quando le materie non nominativamente menzionate sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.41.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1, si devono applicare i seguenti criteri:

a) Ad eccezione delle polveri di metalli o delle polveri di leghe di metalli, le materie in polvere, granulari o pastose devono essere classificate come materie facilmente infiammabili della classe 4.1 se possono infiammarsi facilmente in seguito ad un breve contatto di una sorgente d'accensione (per esempio un fiammifero), o se, in caso d'accensione, la fiamma si propaga rapidamente, il tempo di combustione è inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm o la velocità di combustione è superiore a 2,2 mm/s.

b) Le polveri di metalli o le polveri di leghe di metalli devono essere assegnate alla classe 4.1 quando possono infiammarsi a contatto di una fiamma e la reazione si propaga in 10 minuti o meno su tutto il campione.

I solidi, che possono causare un incendio per sfregamento, devono essere assegnati alla classe 4.1 per analogia con le rubriche esistenti (per esempio fiammiferi) o conformemente ad una pertinente disposizione speciale.

2.2.41.1.6. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1 e dei criteri del 2.2.41.1.4 e 2.2.41.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente citata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

2.2.41.1.7. Quando materie della classe 4.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. 2.1.3.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.41.1.8. I solidi infiammabili classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnati ai gruppi d'imballaggio II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1, secondo i seguenti criteri:

a) I solidi facilmente infiammabili che, durante la prova, hanno un tempo di combustione inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm devono essere assegnate al:

Gruppo d'imballaggio II: se la fiamma si propaga oltre la zona umidificata;

Gruppo d'imballaggio III: se la zona umidificata arresta la propagazione della fiamma per almeno 4 minuti;

b) Le polveri di metalli o le polveri di leghe di metalli devono essere assegnate al:

Gruppo d'imballaggio II: se, durante la prova, la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione in 5 minuti o meno;

Gruppo d'imballaggio III: se, durante la prova, la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione in più di 5 minuti;

Per quanto concerne i solidi che possono causare un incendio per sfregamento, la loro assegnazione ad un gruppo d'imballaggio deve essere effettuata per analogia con le rubriche esistenti o conformemente ad una pertinente disposizione speciale.

Materie autoreattive

Definizioni

2.2.41.1.9. Ai fini di questa direttiva, le materie autoreattive sono materie termicamente instabili suscettibili di subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza d'ossigeno (aria). Le materie non sono considerate come materie autoreattive della classe 4.1 se:

a) sono esplosive secondo i criteri relativi alla classe 1;

b) sono comburenti secondo il metodo d'assegnazione relativo alla classe 5.1 (cfr. 2.2.51.1);

c) sono perossidi organici secondo i criteri relativi alla classe 5.2 (cfr. 2.2.52.1);

d) hanno un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g; oppure

e) hanno una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) superiore a 75 °C per un collo di 50 kg.

NOTA:

1. Il calore di decomposizione può essere determinato mediante ogni metodo riconosciuto sul piano internazionale, la calorimetria differenziale a scansione e la calorimetria adiabatica.

2. La temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) è la più bassa temperatura alla quale si possa produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia posta nel tipo d'imballaggio utilizzato nel corso del trasporto. Le condizioni necessarie per la determinazione di questa temperatura figurano nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, capitolo 20 e sezione 28.4.

3. Ogni materia che ha le proprietà di una materia autoreattiva deve essere classificata come tale, anche il risultato della prova descritta al 2.2.42.1.5 per l'inclusione nella classe 4.2 è positivo.

Proprietà

2.2.41.1.10. La decomposizione delle materie autoreattive può essere innescata dal calore, dal contatto con impurezze catalitiche (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, basi), dallo sfregamento o dall'urto. La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la materia. La decomposizione, particolarmente in assenza d'accensione, può provocare lo sviluppo di gas o di vapori tossici. Per certe materie autoreattive, la temperatura deve essere regolata. Certe materie autoreattive possono decomporsi producendo un'esplosione soprattutto sotto confinamento. Questa caratteristica può essere modificata per aggiunta di diluenti o utilizzando degli imballaggi appropriati. Certe materie autoreattive bruciano vigorosamente. Sono per esempio materie autoreattive alcuni composti dei tipi indicati qui sotto:

- composti azoici alifatici (-C-N=N-C-)

- azidi organiche (-C-N3)

- sali di diazonio (-CN2+Z-)

- composti N-nitrosi (-N-N=O)

- solfoidrazidi aromatiche (-SO2-NH-NH2)

Questa lista non è esaustiva, e materie contenenti altri gruppi reattivi e certe miscele di materie possono avere proprietà comparabili.

Classificazione

2.2.41.1.11. Le materie autoreattive sono ripartite in sette tipi secondo il grado di pericolo che presentano. Le materie autoreattive variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell'imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni che si applicano alle materie autoreattive della classe 4.1. La classificazione delle materie autoreattive dei tipi da B a F è direttamente funzione della quantità massima di materia autorizzata per collo. Nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II si trovano i principi da seguire per la classificazione nonché le procedure applicabili di classificazione, i modi d'operare e i criteri e un modello appropriato di processo-verbale di prova.

2.2.41.1.12. Le materie che sono state già classificate e assegnate all'appropriata rubrica collettiva sono elencate al 2.2.41.4 con il n. ONU e il metodo d'imballaggio che sono loro applicabili.

Le rubriche collettive precisano:

- tipi di materie autoreattive da B a F, cfr. 2.2.41.1.11 qui sopra;

- stato fisico (liquido/solido).

La classificazione delle materie autoreattive, elencate al 2.2.41.4, è stabilita sulla base della materia tecnicamente pura (salvo quando è specificata una concentrazione inferiore al 100 %).

2.2.41.1.13. La classificazione delle materie autoreattive o dei preparati di materie autoreattive che non sono elencati al 2.2.41.4 e la loro assegnazione ad una rubrica collettiva devono essere fatte dall'autorità competente del paese d'origine in base ad un processo-verbale di prova. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese d'origine non è uno Stato membro della COTIF, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro della COTIF toccato dalla spedizione.

2.2.41.1.14. Per modificare la reattività di certe materie autoreattive, talvolta si addizionano a queste degli attivatori, come composti di zinco. Secondo il tipo e la concentrazione dell'attivatore, il risultato può essere una diminuzione della stabilità termica e una modifica delle proprietà esplosive. Se è modificata l'una o l'altra di queste proprietà, la nuova preparazione deve essere valutata conformemente al metodo di classificazione.

2.2.41.1.15. I campioni di materie autoreattive o di preparati di materie autoreattive, che non sono elencati al 2.2.41.4, per i quali non si dispone di dati completi di prova e che devono essere trasportati per subire prove o valutazioni supplementari, devono essere assegnati ad una delle rubriche appropriate di materie autoreattive di tipo C, a condizione che:

- secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso di una materia autoreattiva di tipo B;

- il campione sia imballato conformemente al metodo d'imballaggio OP2 e la quantità per carro sia limitata a 10 kg.

I campioni che necessitano di un controllo di temperatura non sono ammessi al trasporto.

Desensibilizzazione

2.2.41.1.16. Per garantire la sicurezza durante il trasporto di materie autoreattive, le si desensibilizza sovente mediante un diluente. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all'unità più vicina. Se è utilizzato un diluente, la materia autoreattiva deve essere provata in presenza del diluente, nella concentrazione e nella forma utilizzata per il trasporto. Non devono essere utilizzati diluenti che possono permettere ad una materia autoreattiva di concentrarsi ad un livello pericoloso in caso di perdita da un imballaggio. Ogni diluente utilizzato deve essere compatibile con la materia autoreattiva. A questo proposito, sono compatibili i diluenti solidi o liquidi che non hanno effetto negativo sulla stabilità termica e sul tipo di pericolo della materia autoreattiva.

Prescrizioni in materia di controllo della temperatura

2.2.41.1.17. (riservato).

Esplosivi solidi desensibilizzati

2.2.41.1.18. Gli esplosivi solidi desensibilizzati sono materie che sono umidificate con acqua o alcol o sono diluiti con altre materie al fine d'eliminare le proprietà esplosive. Queste rubriche nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti nn. ONU: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344 e se è rispettata la disposizione speciale 15 del capitolo 3.3, dai nn. ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0234; e, se è rispettata la disposizione speciale 18 del capitolo 3.3, dal n. ONU 0220.

Materie assimilate alle materie autoreattive

2.2.41.1.19 Le materie che:

a) sono state provvisoriamente accettate nella classe 1 sulla base dei risultati delle serie di prove 1 e 2 ma sono esentate dalla classe 1 sulla base dei risultati della serie di prove 6;

b) non sono materie autoreattive della classe 4.1; e

c) non sono materie delle classi 5.1 e 5.2,

sono anch'esse assegnate alla classe 4.1: appartengono a questa categoria i nn. ONU 2956, 3241, 3242 e 3251.

2.2.41.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.41.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 4.1 sono ammesse al trasporto soltanto se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.41.2.2. I solidi infiammabili, comburenti che sono assegnati al n. ONU 3097 sono ammessi al trasporto soltanto se soddisfano le disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7).

2.2.41.2.3. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

- Le materie autoreattive di tipo A [cfr. il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.2 a)];

- I solfuri di fosforo che non sono esenti da fosforo bianco o giallo;

- Gli esplosivi solidi desensibilizzati diversi da quelli elencati nella Tabella A del capitolo 3.2;

- Le materie inorganiche infiammabili allo stato fuso, diverse da n. ONU 2448 ZOLFO FUSO;

- L'azoturo di bario umidificato con meno del 50 % di acqua.

Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto in traffico ferroviario:

- Le materie autoreattive aventi una TDAA <= 55 °C, che necessitano di un controllo di temperatura:

3231 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3232 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3233 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3234 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3235 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3236 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3237 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3238 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3239 LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

3240 SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

2.2.41.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.41.4. Lista delle materie autoreattive

NOTA:

Per i metodi d'imballaggio, cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P520 e 4.1.7.1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.42 Classe 4.2 - Materie soggette ad accensione spontanea

2.2.42.1. Criteri

2.2.42.1.1. Il titolo della classe 4.2 comprende:

- le materie piroforiche che sono materie, comprese miscele e soluzioni, liquide o solide, che anche in piccola quantità, a contatto con l'aria, si accendono entro 5 minuti. Queste materie, tra quelle della presente classe, sono le più soggette all'accensione spontanea.

- le materie e gli oggetti autoriscaldanti, che sono materie e oggetti, comprese miscele e soluzioni, che, a contatto con l'aria, sono suscettibili d'autoriscaldarsi senza apporto d'energia. Queste materie possono accendersi solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo lasso di tempo (ore o giorni).

2.2.42.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.2 sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Proprietà

2.2.42.1.3. L'autoriscaldamento di queste materie, che causa l'accensione spontanea, è dovuto alla reazione della materia con l'ossigeno dell'aria e al fatto che il calore prodotto non è smaltito rapidamente all'esterno. Una combustione spontanea si produce quando il flusso di calore prodotto è superiore a quello smaltito, raggiungendo così la temperatura d'autoaccensione.

Classificazione

2.2.42.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 4.2 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica n.a.s. specifica del 2.2.42.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, può essere basata sull'esperienza o sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3. L'assegnazione alle rubriche n.a.s. generiche della classe 4.2 deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa.

2.2.42.1.5. Quando le materie e gli oggetti non nominativamente menzionati sono assegnati ad una delle rubriche enumerate nel 2.2.42.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3, si devono applicare i seguenti criteri:

a) I solidi piroforici devono essere assegnati alla classe 4.2 quando essi si infiammano cadendo da un'altezza di 1 m o entro 5 minuti;

b) I liquidi piroforici devono essere assegnati alla classe 4.2 quando:

i) versate su un supporto inerte si infiammano entro 5 minuti, oppure

ii) in caso di risultato negativo della prova secondo i), versate su una carta da filtro, secca, corrugata (filtro Whatman n. 3), si infiammano o carbonizzano entro 5 minuti;

c) Le materie per le quali, entro 24 ore, si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura superiore a 200 °C in un campione cubico di 10 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °C, devono essere assegnate alla classe 4.2. Questo criterio si basa sulla temperatura d'accensione spontanea del carbone di legna, che è di 50 °C per un campione cubico di 27 m3. Le materie aventi una temperatura d'accensione spontanea superiore a 50 °C per un volume di 27 m3 non devono essere classificate nella classe 4.2

NOTA:

1. Le materie trasportate in colli di volume non superiore a 3 m3 sono esentate dalla classe 4.2 se, dopo una prova eseguita mediante un campione cubico di 10 cm di lato a 120 °C, non si nota durante 24 ore nessuna infiammazione spontanea né aumento di temperatura a più di 180 °C.

2. Le materie trasportate in colli di volume non superiore a 450 litri sono esentate dalla classe 4.2 se, dopo una prova eseguita mediante un campione cubico di 10 cm di lato a 100 °C, non si nota durante 24 ore nessuna infiammazione spontanea né aumento di temperatura a più di 160 °C.

2.2.42.1.6. Quando le materie della classe 4.2, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.42.1.7. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3 e dei criteri del 2.2.42.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente menzionata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.42.1.8. Le materie e gli oggetti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3, secondo i seguenti criteri:

a) le materie piroforiche devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio I;

b) le materie e gli oggetti autoriscaldanti nei quali, in un campione cubico di 2,5 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °, entro 24 ore si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura a più di 200 °C, devono essere assegnati al gruppo d'imballaggio II; le materie con una temperatura d'accensione spontanea superiore a 50 °C per un volume di 450 litri non devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio II;

c) le materie poco autoriscaldanti nelle quali, in un campione cubico di 2,5 cm di lato, non sono osservati i fenomeni citati in b) nelle condizioni date, ma che in un campione cubico di 10 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °C, entro 24 ore, si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura a più di 200 °C, devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio III.

2.2.42.2. Materie non ammesse al trasporto

Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

- n. ONU 3255 IPOCLORITO DI ter-BUTILE;

- i solidi autoriscaldanti, comburenti, assegnati al n. ONU 3127, a meno che non soddisfino le disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7).

2.2.42.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.43 Classe 4.3 - Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

2.2.43.1. Criteri

2.2.43.1.1. Il titolo della classe 4.3 comprende le materie che, per reazione con l'acqua, sviluppano gas infiammabili suscettibili di formare miscele esplosive con l'aria, come pure gli oggetti contenenti tali materie.

2.2.43.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.3 sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Proprietà

2.2.43.1.3. Alcune materie, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili che possono formare miscele esplosive con l'aria. Queste miscele sono facilmente innescate da qualsiasi sorgente ordinaria d'accensione, in particolare da fiamme libere, da scintille causate da un utensile, da lampade elettriche non protette. Gli effetti risultanti dall'onda d'urto e dall'incendio possono essere pericolosi per le persone e l'ambiente. Per determinare se una materia reagisce con l'acqua, in modo tale che si abbia produzione di una quantità pericolosa di gas che possa essere infiammabile, si deve utilizzare il metodo descritto al 2.2.43.1.4 qui sotto. Questo metodo non è applicabile alle materie piroforiche.

Classificazione

2.2.43.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 4.3 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla rubrica pertinente del 2.2.43.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa.

2.2.43.1.5. Quando le materie non nominativamente menzionate sono assegnate ad una delle rubriche enumerate nel 2.2.43.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4, si devono applicare i seguenti criteri:

Una materia deve essere assegnata alla classe 4.3 quando:

a) il gas sviluppato si infiamma spontaneamente nel corso di una qualunque fase della prova; oppure

b) si ha uno sviluppo di gas infiammabile superiore a 1 litro per chilogrammo di materia sottoposta alla prova per un'ora.

2.2.43.1.6. Quando materie della classe 4.3, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.43.1.7. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4 e dei criteri del 2.2.43.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente menzionata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.43.1.8. Le materie e gli oggetti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III in base alle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4, secondo i seguenti criteri:

a) È assegnata al gruppo d'imballaggio I ogni materia che reagisce energicamente con l'acqua a temperatura ambiente sviluppando generalmente un gas suscettibile di accendersi spontaneamente, o che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente, con un vigore tale che la quantità di gas infiammabile sviluppata in un minuto è uguale o superiore a 10 litri per chilogrammo di materia;

b) È assegnata al gruppo d'imballaggio II ogni materia che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente con un vigore tale che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è uguale o superiore a 20 litri per chilogrammo di materia, e che non risponde ai criteri del gruppo d'imballaggio I;

c) È assegnata al gruppo d'imballaggio III ogni materia che reagisce lentamente con l'acqua a temperatura ambiente con un vigore tale che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è superiore a 1 litro per chilogrammo di materia, e che non risponde ai criteri dei gruppi d'imballaggio I o II.

2.2.43.2. Materie non ammesse al trasporto

I solidi, idroreattivi, infiammabili assegnati al n. ONU 3132, i solidi, idroreattivi, comburenti assegnati al n. ONU 3133 e i solidi, idroreattivi, autoriscaldanti assegnati al n. ONU 3135 non sono ammessi al trasporto a meno che rispondano alle relative disposizioni della classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7).

2.2.43.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.51. Classe 5.1 - Materie comburenti

2.2.51.1. Criteri

2.2.51.1.1. Il titolo della classe 5.1 comprende le materie che, senza essere necessariamente combustibili esse stesse, possono in genere, cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione d'altre materie, e gli oggetti contenenti tali materie.

2.2.51.1.2. Le materie delle classe 5.1 e gli oggetti contenenti tali materie sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.51.1.3. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 5.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla rubrica pertinente del 2.2.51.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere basata sulle prove, sul modo d'operare e sui criteri da 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9 qui di seguito e della sezione 34.4 del Manuale delle prove e dei criteri, parte III. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l'esperienza acquisita, il giudizio fondato su quest'ultima dovrà prevalere sui risultati delle prove.

2.2.51.1.4. Quando le materie della classe 5.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.51.1.5. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 34.4 e dei criteri da 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente citata nella Tabella A del capitolo 3.2 è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

Solidi comburenti

Classificazione

2.2.51.1.6. Quando le materie solide comburenti non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.51.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.1, si devono applicare i seguenti criteri:

Una materia solida deve essere assegnata alla classe 5.1 se, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, s'infiamma o brucia, oppure ha una durata media di combustione inferiore o uguale a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.51.1.7. I solidi comburenti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.1, secondo i seguenti criteri:

a) Gruppo d'imballaggio I: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione inferiore a quella di una miscela 3:2 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa;

b) Gruppo d'imballaggio II: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 2:3 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione del gruppo d'imballaggio I;

c) Gruppo d'imballaggio III: ogni materia che, in miscela di 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione dei gruppi d'imballaggio I e II.

Liquidi comburenti

Classificazione

2.2.51.1.8. Quando le materie liquide comburenti non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.51.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.2, si devono applicare i seguenti criteri:

- Una materia liquida deve essere assegnata alla classe 5.1 se, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, produce un aumento di pressione uguale o superiore a 2070 kPa (pressione manometrica) e un tempo medio d'aumento di pressione uguale o inferiore a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.51.1.9. I liquidi comburenti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.2, secondo i seguenti criteri:

a) Gruppo d'imballaggio I: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, si accende spontaneamente, o quando ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido perclorico al 50 % e cellulosa;

b) Gruppo d'imballaggio II: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di clorato di sodio in soluzione acquosa al 40 % e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione del gruppo d'imballaggio I;

c) Gruppo d'imballaggio III: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione dei gruppi d'imballaggio I e II.

2.2.51.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.51.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 5.1 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, avere cura che i recipienti non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.51.2.2. Le seguenti materie e miscele non sono ammesse al trasporto:

- i solidi comburenti, autoriscaldanti assegnati al n. ONU 3100, i solidi comburenti, idroreattivi, assegnati al n. ONU 3121 e i solidi comburenti, infiammabili, assegnati al n. ONU 3137, a meno che rispondano alle disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7);

- il perossido d'idrogeno non stabilizzato o il perossido d'idrogeno in soluzione acquosa non stabilizzata contenente più del 60 % di perossido d'idrogeno;

- il tetranitrometano non esente da impurezze combustibili;

- le soluzioni acquose d'acido perclorico contenenti più del 72 % (massa) d'acido o le miscele d'acido perclorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua;

- l'acido clorico in soluzione acquosa contenente più del 10 % d'acido clorico o le miscele d'acido clorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua;

- i composti alogenati del fluoro diversi dai nn. ONU 1745 PENTAFLUORURO DI BROMO, 1746 TRIFLUORURO DI BROMO e 2495 PENTAFLUORURO DI IODIO della classe 5.1 come pure dai nn. ONU 1749 TRIFLUORURO DI CLORO e 2548 PENTAFLUORURO DI CLORO della classe 2;

- il clorato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un clorato con un sale d'ammonio;

- il clorito d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un clorito con un sale d'ammonio;

- le miscele di un ipoclorito con un sale d'ammonio;

- il bromato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un bromato con un sale d'ammonio;

- il permanganato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un permanganato con un sale d'ammonio;

- il nitrato d'ammonio contenente più dello 0,2 % di materie combustibili (compresa ogni materia organica espressa in equivalente carbonio) salvo che rientri nella composizione di una materia od oggetto della classe 1;

- i fertilizzanti con un tenore in nitrato d'ammonio (per determinare il tenore di nitrato d'ammonio, tutti gli ioni nitrato, per i quali è presente nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio, devono essere calcolati come nitrato d'ammonio) o in materie combustibili superiore ai valori indicati per le differenti qualità di FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO elencati ai nn. ONU da 2067 a 2070 salvo che nelle condizioni applicabili per la classe 1;

- i fertilizzanti contenenti nitrato d'ammonio, che sono assegnati alla rubrica collettiva n. ONU 2072 FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO, N.A.S.;

- il nitrito d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio;

- le miscele di nitrato di potassio, di nitrito di sodio e di un sale d'ammonio.

2.2.51.3 Lista delle rubriche collettive

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2.2.52. Classe 5.2 - Perossidi organici

2.2.52.1. Criteri

2.2.52.1.1. Il titolo della classe 5.2 comprende i perossidi organici e i preparati di perossidi organici.

2.2.52.1.2. Le materie della classe 5.2 sono suddivise come segue:

- P1 Perossidi organici, non necessitanti di un controllo di temperatura;

- P2 Perossidi organici, necessitanti di un controllo di temperatura.

Definizione

2.2.52.1.3. I perossidi organici sono materie organiche che contengono la struttura bivalente -O-O- e che possono essere considerate come dei derivati del perossido d'idrogeno, nei quali uno o due atomi d'idrogeno sono sostituiti da radicali organici.

Proprietà

2.2.52.1.4. I perossidi organici sono materie soggette a decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può produrre per effetto del calore, di sfregamento, d'urti o di contatto con impurezze (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, ammine). La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la composizione del perossido organico. La decomposizione può provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o nocivi. Alcuni perossidi organici possono subire una decomposizione esplosiva, soprattutto in condizioni di confinamento. Questa caratteristica può essere modificata mediante l'aggiunta di diluenti o l'impiego d'imballaggi appropriati. Numerosi perossidi organici bruciano violentemente. Deve essere evitato il contatto dei perossidi organici con gli occhi. Alcuni perossidi organici provocano lesioni gravi alla cornea, anche dopo un contatto di breve durata, o sono corrosivi per la pelle.

NOTA:

I metodi di prova per determinare l'infiammabilità dei perossidi organici sono descritti alla sottosezione 32.4 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri. Si raccomanda di determinare il punto d'infiammabilità dei perossidi organici utilizzando campioni di piccole dimensioni, secondo la norma ISO 3679:1983, poiché i perossidi organici possono reagire violentemente quando sono scaldati.

Classificazione

2.2.52.1.5. Ogni perossido organico deve essere valutato per una sua classificazione nella classe 5.2 a meno che il preparato del perossido organico non contenga:

a) non più dell'1,0 % d'ossigeno attivo da perossidi organici quando contenga al massimo l'1,0 % di perossido d'idrogeno;

b) non più dello 0,5 % d'ossigeno attivo da perossidi organici quando contenga più del 1,0 % ma al massimo il 7,0 % di perossido d'idrogeno.

NOTA:

Il tenore d'ossigeno attivo (%) di una preparazione di perossido organico è dato dalla formula

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dove:

ni= numero dei gruppi perossidici per molecola del perossido organico iesimo;

ci= concentrazione ( % in massa) del perossido organico iesimo;

mi= massa molecolare del perossido organico iesimo.

2.2.52.1.6. I perossidi organici sono classificati in sette tipi secondo il grado di pericolo che essi presentano. I tipi variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell'imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni della classe 5.2. La classificazione dei tipi da B ad F è in funzione della quantità massima ammissibile in un imballaggio. I principi applicabili alla classificazione delle materie non elencate al 2.2.52.4 sono presentati nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II.

2.2.52.1.7. I perossidi organici e i preparati di perossidi organici che sono stati già classificati e assegnati alla appropriata rubrica collettiva sono elencati al 2.2.52.4, con il n. ONU corrispondente e il metodo d'imballaggio.

Queste rubriche collettive precisano:

- il tipo (da B a F) di perossido organico (cfr. 2.2.52.1.6);

- lo stato fisico (liquido/solido).

Le miscele di questi preparati possono essere assimilate al tipo di perossido organico più pericoloso che entra nella loro composizione ed essere trasportate alle condizioni previste per tale tipo. Tuttavia, poiché due componenti stabili possono formare una miscela meno stabile al calore, si deve determinare la temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) della miscela.

2.2.52.1.8. La classificazione dei perossidi organici, dei preparati o delle miscele di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4 e la loro assegnazione ad una rubrica collettiva deve essere effettuata dall'autorità competente del paese d'origine. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese d'origine non è uno Stato membro della COTIF, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro della COTIF toccato dalla spedizione.

2.2.52.1.9. I campioni di perossidi organici o dei preparati di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4, per i quali non si dispone di dati completi di prove complete e che si devono trasportare per le prove o per valutazioni supplementari, devono essere assegnati ad una delle rubriche relative al perossido organico di tipo C, a condizione che:

- secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso del perossido organico di tipo B;

- il campione sia imballato conformemente al metodo d'imballaggio OP2 e che la quantità per carro sia limitata a 10 kg;

Desensibilizzazione dei perossidi organici

2.2.52.1.10. Per garantire la sicurezza durante il trasporto dei perossidi organici, spesso li si desensibilizza aggiungendo materie organiche liquide o solide, materie inorganiche solide o acqua. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all'unità più vicina. In genere, la desensibilizzazione deve essere tale che, in caso di perdita, il perossido organico non si possa concentrare ad un livello pericoloso.

2.2.52.1.11. Salvo indicazioni contrarie per specifici preparati di perossido organico, ai diluenti utilizzati per la desensibilizzazione si applicano le seguenti definizioni:

- i diluenti di tipo A sono dei liquidi organici compatibili con il perossido organico e con un punto d'ebollizione di almeno 150 °C. I diluenti di tipo A possono essere utilizzati per desensibilizzare tutti i perossidi organici;

- i diluenti di tipo B sono dei liquidi organici compatibili con il perossido organico e con un punto d'ebollizione inferiore a 150 °C, ma almeno uguale a 60 °C, e un punto d'infiammabilità d'almeno 5 °C.

I diluenti di tipo B possono essere utilizzati per desensibilizzare i perossidi organici a condizione che il punto d'ebollizione del liquido sia di almeno 60 °C più elevato della TDAA in un collo di 50 kg.

2.2.52.1.12. Altri diluenti, oltre quelli di tipo A o B, possono essere aggiunti ai preparati di perossidi organici elencati al 2.2.52.4, a condizione che siano compatibili. Tuttavia, la sostituzione, in parte o completa, di un diluente di tipo A o B con un altro diluente avente proprietà differenti obbliga ad una nuova valutazione del preparato secondo la normale procedura di classificazione per la classe 5.2.

2.2.52.1.13. L'acqua può essere utilizzata solo per desensibilizzare i perossidi organici menzionati al 2.2.52.4 o quando la decisione dell'autorità competente secondo il 2.2.52.1.8 precisa "con acqua" o "dispersione stabile in acqua". I campioni di perossidi organici e i preparati di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4 possono ugualmente essere desensibilizzati con acqua, a condizione d'essere conformi alle disposizioni del 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14. Le materie solide organiche e inorganiche possono essere utilizzate per desensibilizzare i perossidi organici a condizione di essere compatibili. Per materie compatibili liquide o solide, s'intendono quelle che non alterano né la stabilità termica, né il tipo di pericolo del preparato.

2.2.52.1.15. - 2.2.52.1.18. (riservato)

2.2.52.2. Materie non ammesse al trasporto

I seguenti perossidi organici non sono ammessi al trasporto alle condizioni della classe 5.2:

- i perossidi organici del tipo A [cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 a)];

- i perossidi organici necessitanti di un controllo di temperatura non sono ammessi al trasporto in traffico ferroviario:

- i perossidi organici dei tipi B e C aventi una TDAA <= 50 °C:

ONU 3111 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3112 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3113 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3114 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

- i perossidi organici del tipo D presentanti un effetto violento o medio durante il riscaldamento sotto confinamento e aventi una TDAA <= 50 °C, o presentanti un debole o nessun effetto durante il riscaldamento sotto confinamento e aventi una TDAA <= 45 °C:

ONU 3115 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3116 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

- i perossidi organici dei tipi E e F aventi una TDAA <= 45 °C.

ONU 3117 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3118 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3119 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

ONU 3120 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

2.2.52.3. Lista delle materie

>PIC FILE= "L_2004121IT.008801.TIF">

2.2.52.4. Lista dei perossidi organici già classificati

NOTA:

Nella seguente tabella, nella colonna "Metodo d'imballaggio"

a) le lettere "OP" seguite da una cifra rinviano al metodo d'imballaggio (cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P520 e 4.1.7.1);

b) la lettera "N" indica che è autorizzato il trasporto in GIR (cfr. 4.1.4.2, istruzione d'imballaggio IBC 520 e 4.1.7.2);

c) la lettera "M" indica che è autorizzato il trasporto in cisterne [cfr. 4.2.1.13 e 4.2.4.2, istruzione di trasporto in cisterne mobili T23; 4.3.2 e 4.3.4.1.3 e), codice cisterna L4BN per i liquidi e S4AN per i solidi].

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTE:

al 2.2.52.4:

2.2.61. Classe 6.1 - Materie tossiche

2.2.61.1. Criteri

2.2.61.1.1. Il titolo della classe 6.1 comprende le materie tossiche di cui si sa per esperienza, o di cui si può presumere, secondo le sperimentazioni fatte sugli animali, che possano, in quantità relativamente modesta, con un'azione unica o di breve durata, nuocere alla salute dell'uomo o causarne la morte per inalazione, per assorbimento cutaneo o per ingestione.

2.2.61.1.2. Le materie della classe 6.1 sono suddivise come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Definizioni

2.2.61.1.3. Ai fini di questa direttiva:

DL50 per la tossicità acuta per ingestione, è la dose di materia somministrata che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà di un gruppo di giovani ratti albini adulti, maschi e femmine. Il numero d'animali sottoposti a questa prova deve essere sufficiente perché il risultato sia statisticamente significativo ed essere conforme alle buone pratiche farmacologiche. Il risultato è espresso in mg/kg di massa corporea.

DL50 per la tossicità acuta per assorbimento cutaneo, è la dose di materia somministrata per contatto continuo durante 24 ore con la pelle nuda di conigli albini, che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà degli animali del gruppo. Il numero d'animali sottoposti a questa prova deve essere sufficiente perché il risultato sia statisticamente significativo ed essere conforme alle buone pratiche farmacologiche. Il risultato è espresso in mg/kg di massa corporea.

CL50 per la tossicità acuta per inalazione, è la concentrazione di vapore, di nebbia o di polvere somministrata per inalazione continua, durante un'ora, a un gruppo di giovani ratti albini adulti, maschi e femmine, che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà degli animali del gruppo. Una materia solida deve essere sottoposta alla prova, se almeno il 10 % della sua massa totale rischia d'essere costituita di polveri suscettibili d'essere inalate, per esempio se il diametro aerodinamico di questa frazione è al massimo di 10 μm. Una materia liquida deve essere sottoposta alla prova se rischia di produrre una nebbia quando fuoriesca dal recipiente stagno utilizzato per il trasporto. Sia per le materie solide come per le liquide, più del 90 % (massa) di un campione preparato per la prova deve essere costituito da particelle suscettibili d'essere inalate secondo la definizione data qui sopra. Il risultato è espresso in milligrammi per litro d'aria per le polveri e le nebbie, in millilitri per metro cubo d'aria (ppm) per i vapori.

Classificazione e assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.61.1.4. Le materie della classe 6.1 devono essere attribuite ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto:

Gruppo d'imballaggio I: materie molto tossiche

Gruppo d'imballaggio II: materie tossiche

Gruppo d'imballaggio III: materie debolmente tossiche

2.2.61.1.5. Le materie, miscele, soluzioni e oggetti classificati nella classe 6.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione, all'appropriata rubrica del 2.2.61.3 e al pertinente gruppo d'imballaggio, di materie, miscele, soluzioni e oggetti non nominativamente menzionati nella suddetta Tabella, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere fatta secondo i criteri da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6. Per valutare il grado di tossicità si deve tenere conto degli effetti constatati sull'uomo in alcuni casi d'intossicazione accidentale, nonché delle particolari proprietà delle singole materie: stato liquido, elevata volatilità, proprietà particolari d'assorbimento cutaneo, effetti biologici speciali.

2.2.61.1.7. In assenza d'osservazioni fatte sull'uomo, il grado di tossicità deve essere stabilito ricorrendo alle informazioni disponibili provenienti dalle prove sugli animali conformemente alla seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.61.1.7.1. Quando una materia presenta gradi differenti di tossicità per due o più modi d'esposizione, si deve prendere in considerazione per la classificazione la tossicità più elevata.

2.2.61.1.7.2. Le materie rispondenti ai criteri della classe 8 la cui tossicità all'inalazione di polveri e nebbie (CL50) corrisponde al gruppo d'imballaggio I, devono essere assegnate alla classe 6.1 se la tossicità per ingestione o per assorbimento cutaneo corrisponde almeno ai gruppi d'imballaggio I o II. Nel caso contrario, la materia deve essere assegnata alla classe 8 se necessario [cfr. nota 8) di fondo pagina del 2.2.8.1.4].

2.2.61.1.7.3. I criteri di tossicità per inalazione di polveri e nebbie sono basati sui dati di CL50 relativi alla esposizione di un'ora e si devono utilizzare tali informazioni, quando siano disponibili. Tuttavia, quando sono disponibili i soli dati sulla CL50 per un'esposizione di 4 ore, i valori corrispondenti possono essere moltiplicati per quattro e il risultato sostituito a quello del criterio suddetto: vale a dire il valore quadruplicato della CL50 (4 ore) viene considerato come l'equivalente del valore della CL50 (1 ora).

Tossicità per inalazione di vapori

2.2.61.1.8. I liquidi che sviluppano vapori tossici devono essere classificati nel seguenti gruppi, ove la lettera "V" rappresenta la concentrazione (in ml/m3 in aria) di vapore saturo (volatilità) a 20 °C e alla pressione atmosferica normale:

>SPAZIO PER TABELLA>

Questi criteri di tossicità per inalazione di vapori hanno sono basati sui dati di CL50 relativi alla esposizione di un'ora, e si devono utilizzare tali informazioni quando sono disponibili.

Tuttavia quando sono disponibili i soli dati della CL50 per un'esposizione di 4 ore, i valori corrispondenti possono essere moltiplicati per due e il risultato sostituito ai criteri suddetti, vale a dire il valore doppio della CL50 (4 ore) viene considerato come l'equivalente del valore della CL50 (1 ora).

Linea di separazione dei gruppi d'imballaggio

Tossicità per inalazione di vapori

>PIC FILE= "L_2004121IT.010301.TIF">

In questa figura, i criteri sono rappresentati sotto forma grafica, al fine di facilitare la classificazione. Tuttavia, a causa delle approssimazioni inerenti l'uEso di grafici, le materie che cadono in prossimità o sulle linee di separazione devono essere verificate con l'aiuto dei criteri numerici.

Miscele di liquidi

2.2.61.1.9. Le miscele di liquidi che sono tossiche per inalazione devono essere assegnate ad uno dei gruppi d'imballaggio seguendo le indicazioni date qui di seguito:

2.2.61.1.9.1. Se è conosciuta la CL50 per ognuna delle materie tossiche costituenti la miscela, il gruppo d'imballaggio può essere determinato come segue:

a) Calcolo della CL50 della miscela:

>PIC FILE= "L_2004121IT.010401.TIF">

dove

fi= frazione molare dell'iesimo costituente la miscela,

CL50i= concentrazione letale media dell'iesimo costituente in ml/m3.

b) Calcolo della volatilità d'ogni costituente la miscela:

>PIC FILE= "L_2004121IT.010402.TIF">

dove

Pi= pressione parziale dell'iesimo costituente in kPa a 20 °C e alla pressione atmosferica normale.

c) Calcolo del rapporto della volatilità con la CL50

>PIC FILE= "L_2004121IT.010403.TIF">

d) I valori calcolati per la CL50 (miscela) e R servono quindi per determinare il gruppo di imballaggio della miscela:

Gruppo d'imballaggio I: R >= 10 e CL50 (miscela) <= 1000 ml/m3

Gruppo d'imballaggio II: R >= 1 e CL50 (miscela) <= 3000 ml/m3 e se la miscela non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I

Gruppo d'imballaggio III: R >= 1/5 e CL50 (miscela) <= 5000 ml/m3 e se la miscela non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I o II.

2.2.61.1.9.2. Se la CL50 dei costituenti tossici non è conosciuta, la miscela può essere assegnata ad un gruppo mediante le seguenti prove semplificate della soglia di tossicità. In questo caso, è il gruppo più restrittivo che deve essere determinato e utilizzato per il trasporto della miscela.

2.2.61.1.9.3. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio I se risponde ai due seguenti criteri:

a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 1000 ml/m3 di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL50 della miscela è uguale o inferiore a 1000 ml/m3.

b) Un campione del vapore in equilibrio con la miscela liquida è diluito con 9 volumi uguali d'aria in modo da formare l'atmosfera di prova. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore a 10 volte la CL50 della miscela.

2.2.61.1.9.4. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio II se risponde ai due seguenti criteri, e non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I:

a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 3000 ml/m3 di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL50 della miscela è uguale o inferiore a 3000 ml/m3.

b) Un campione del vapore in equilibrio con la miscela liquida è utilizzato per formare l'atmosfera di prova. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore alla CL50 della miscela.

2.2.61.1.9.5. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio III se risponde ai due seguenti criteri, e non soddisfa i criteri dei gruppi d'imballaggio I o II:

a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 5000 ml/m3 di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL50 della miscela è uguale o inferiore a 5000 ml/m3.

b) É misurata la concentrazione del vapore (volatilità) della miscela liquida; se essa è uguale o superiore a 1000 ml/m3, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore a 1/5 della CL50 della miscela.

Metodi di calcolo della tossicità di miscele per ingestione e per assorbimento cutaneo

2.2.61.1.10. Per classificare le miscele della classe 6.1 ed assegnarle all'appropriato gruppo d'imballaggio conformemente ai criteri di tossicità per ingestione e per assorbimento cutaneo (cfr. 2.2.61.1.3), è necessario calcolare la DL50 acuta della miscela.

2.2.61.1.10.1. Se una miscela contiene solo una materia attiva di cui si conosce la DL50, in mancanza di dati affidabili sulla tossicità acuta per ingestione e per assorbimento cutaneo della miscela da trasportare, si può ottenere la DL50 per ingestione e per assorbimento cutaneo secondo il seguente metodo:

>PIC FILE= "L_2004121IT.010501.TIF">

2.2.61.1.10.2. Se una miscela contiene più di una materia attiva, si può ricorrere a tre metodi possibili per calcolare la sua DL50 per ingestione e per assorbimento cutaneo. Il metodo raccomandato è quello d'ottenere dati affidabili sulla tossicità acuta per ingestione e per assorbimento cutaneo relativi alla miscela in esame da trasportare. Se non esistono dati precisi affidabili, si ricorrerà ad uno dei seguenti metodi.

a) Classificare la miscela in funzione del costituente più pericoloso come se fosse presente ad una concentrazione pari a quella totale di tutti i costituenti attivi; oppure

b) Applicare la formula:

>PIC FILE= "L_2004121IT.010502.TIF">

nella quale:

C= concentrazione in percentuale del costituente A, B, ..., Z della miscela

T= DL50 per ingestione del costituente A, B, ..., Z

TM= DL50 per ingestione della miscela

NOTA:

Questa formula può anche servire per calcolare la tossicità per assorbimento cutaneo, a condizione che questa informazione esista per le stesse specie per tutti i costituenti. L'utilizzazione di questa formula non tiene conto d'eventuali fenomeni sinergici o di protezione.

Classificazione dei pesticidi

2.2.61.1.11. Tutte i principi attivi dei pesticidi, e i loro preparati, per i quali la CL50 o la DL50 sono conosciute e che sono classificati nella classe 6.1 devono essere assegnati agli appropriati gruppi d'imballaggio, conformemente da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.9. I principi attivi e i preparati che presentano rischi sussidiari devono essere classificati secondo la tabella dell'ordine di preponderanza del 2.1.3.9 e assegnati all'appropriato gruppo d'imballaggio.

2.2.61.1.11.1. Se la DL50 per ingestione o per assorbimento cutaneo di un preparato di pesticidi non è conosciuta, ma si conosce la DL50 del o dei suoi principi attivi, la DL50 del preparato può essere ottenuta secondo i metodi esposti al 2.2.61.1.10.

NOTA:

I dati di tossicità concernenti la DL50 di un certo numero dei più comuni pesticidi possono essere trovati nell'edizione più recente del documento "The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification" del International Programme on Chemical Safety, World Health Organisation (WHO), 1211 Geneva 27, Switzerland, a cui ci si può rivolgere per procurarsela. Se questo documento può essere utilizzato come fonte di dati sulla DL50 dei pesticidi, il suo sistema di classificazione non deve essere utilizzato ai fini della classificazione dei pesticidi per il trasporto, o della loro assegnazione a un gruppo d'imballaggio, i quali devono essere conformi a questa direttiva.

2.2.61.1.11.2. La designazione ufficiale utilizzata per il trasporto dei pesticidi deve essere scelta in funzione del principio attivo, dello stato fisico del pesticida e d'ogni rischio sussidiario che questi è suscettibile di presentare (cfr. 3.1.2).

2.2.61.1.12. Quando le materie della classe 6.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.61.1.13. Sulla base dei criteri da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.10, si può ugualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente citata o contenente una materia nominativamente citata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe.

2.2.61.1.14. Le materie, soluzioni e miscele, ad eccezione delle materie e preparati utilizzati come pesticidi, che non rispondono ai criteri delle direttive 67/548/CEE(12) e 88/379/CEE(13), così come modificate e che non sono dunque classificate come molto tossiche, tossiche o nocive secondo queste direttive, così come modificate, possono essere considerate come non appartenenti alla classe 6.1.

2.2.61.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.61.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 6.1 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro decomposizione o polimerizzazione pericolosa durante il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.61.2.2. Le seguenti materie e miscele non sono ammesse al trasporto:

- Il cianuro d'idrogeno (stabilizzato o in soluzione), diverso dai nn. ONU 1051, 1613, 1614 e 3294;

- I metallo-carbonili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, diverso dai nn. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE e 1994 FERROPENTACARBONILE;

- La 2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-P-DIOSSINA (TCDD) in concentrazioni considerate come molto tossiche secondo i criteri del 2.2.61.1.7;

- Il N. ONU 2249 ETERE DICLORODIMETILICO SIMMETRICO;

- I preparati di fosfuri senza additivi per ritardare lo sviluppo di gas tossici infiammabili.

Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto in traffico ferroviario:

- L'azoto di bario, allo stato secco o con meno del 50 % di acqua in alcool;

- Il n. ONU 0135 fulminato di mercurio umidificato.

2.2.61.3. Lista delle rubriche collettive

>PIC FILE= "L_2004121IT.010701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004121IT.010801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004121IT.010901.TIF">

2.2.62 Classe 6.2 - Materie infettanti

2.2.62.1. Criteri

2.2.62.1.1. Il titolo della classe 6.2 comprende le materie infettanti. Le materie infettanti sono materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all'uomo o agli animali.

Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe.

NOTE:

1. Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe se è improbabile che possano provocare malattie all'uomo o agli animali.

2. Le materie infettanti non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe solo se sono suscettibili di trasmettere una malattia all'uomo o agli animali in caso d'esposizione.

3. I microrganismi e gli organismi geneticamente modificati, i prodotti biologici, i campioni di diagnostica e gli animali vivi infetti devono essere assegnati a questa classe se soddisfano le sue condizioni.

4. Le tossine d'origine vegetale, animale o batterica che non contengono nessuna materia o nessun organismo infetto o che non sono contenute in materie o organismi infetti, sono materie della classe 6.1, n. ONU 3172.

2.2.62.1.2. Le materie della classe 6.2 sono suddivise come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Definizioni e classificazione

2.2.62.1.3. Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione ad uno dei tre gruppi di rischio, in base ai criteri messi a punto e pubblicati sul "Laboratory Biosafety Manual, second edition (1993)" del World Health Organization (WHO). Un gruppo di rischio si caratterizza per il carattere patogeno dell'organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall'individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci.

I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:

a) Gruppo di rischio 4: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all'uomo o all'animale e che si trasmette facilmente da un individuo all'altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato).

b) Gruppo di rischio 3: agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all'uomo o all'animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all'altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole).

c) Gruppo di rischio 2: agente patogeno che generalmente provoca una malattia all'uomo o all'animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un'infezione grave in seguito all'esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell'infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole).

NOTA:

Il gruppo di rischio 1 contiene i microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali (vale a dire che presentano soltanto un rischio individuale e collettivo molto debole o nullo). Le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti ai fini delle presenti disposizioni.

2.2.62.1.4. Le materie infettanti presentanti un rischio unicamente per gli animali (gruppo I2 del 2.2.62.1.2) e del gruppo di rischio 2 sono assegnate al gruppo d'imballaggio II.

2.2.62.1.5. Per "prodotti biologici" s'intendono prodotti derivati da organismi viventi, che sono fabbricati e distribuiti conformemente alle disposizioni delle autorità governative nazionali, le quali possono imporre condizioni speciali d'autorizzazione, e che sono utilizzati per prevenire, trattare o diagnosticare malattie dell'uomo o degli animali, o al fine di messa a punto, di sperimentazione o di ricerca. Essi possono inglobare prodotti finiti o non finiti come vaccini e prodotti di diagnostica, ma non sono limitati a questi prodotti.

Ai fini di questa direttiva, i prodotti biologici sono ripartiti nei seguenti gruppi:

a) I prodotti che contengono agenti patogeni del gruppo di rischio 1; quelli che contengono agenti patogeni in condizioni tali che la loro attitudine a provocare una malattia è molto debole o nulla; e quelli che non contengono agenti patogeni. Le materie di questo gruppo non sono considerate come materie infettanti ai fini di questa direttiva;

b) I prodotti fabbricati ed imballati conformemente alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati a fini d'imballaggio finale o di distribuzione, usati per la cura della salute da medici o da privati. Le materie di questo gruppo non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe;

c) I prodotti di cui si sa o si ha ragione di pensare che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e che non rispondono ai criteri di b) di cui sopra. Le materie di questo gruppo devono essere classificate nella presente classe ed assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso.

NOTA:

Certi prodotti biologici autorizzati ad essere immessi sul mercato possono presentare un pericolo biologico solo in alcune parti del mondo. In questo caso, le autorità competenti possono esigere che questi prodotti biologici soddisfino le disposizioni applicabili alle materie infettanti o imporre altre restrizioni.

2.2.62.1.6. Per "campioni di diagnostica" s'intende ogni materiale umano o animale compresi, ma non limitati a, le escrezioni, le secrezioni, il sangue e i suoi componenti, i tessuti e i liquidi tessutali trasportati ai fini di diagnostica o di ricerca, ad esclusione tuttavia degli animali vivi infetti.

Ai fini del RID, i campioni di diagnostica sono ripartiti nei seguenti gruppi:

a) Quelli di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e quelli per i quali esiste una probabilità relativamente debole che contengano agenti patogeni del gruppo di rischio 4. Queste materie devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I campioni trasportati a fini di test iniziali o di conferma della presenza d'agenti patogeni rientrano in questo gruppo;

b) Quelli per i quali esiste una probabilità sufficientemente bassa che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2 o 3. Queste materie devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I campioni trasportati in previsioni di test di diagnostica iniziale diversa dalla ricerca della presenza d'agenti patogeni o i campioni trasportati per esami di routine rientrano in questo gruppo;

c) Quelli di cui si sa che non contengono agenti patogeni. Queste materie non sono considerate come materie della classe 6.2.

2.2.62.1.7. Per microrganismi e organismi geneticamente modificati(14) s'intendono microrganismi e organismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante metodi tecnici o mezzi che non si riscontrano in natura.

Ai fini di questa direttiva, i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati sono ripartiti nei seguenti gruppi:

a) I microrganismi geneticamente modificati che rispondono alla definizione di cui al 2.2.62.1.1 per le materie infettanti devono essere classificati nella classe 6.2 e assegnati ai nn. ONU 2814 o 2900;

b) Gli organismi geneticamente modificati, di cui si sa o si pensa che siano pericolosi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine;

c) Gli animali che contengono organismi o microrganismi geneticamente modificati rispondenti alla definizione di una materia infettante o che sono da essi contaminati devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine;

d) Salvo quando i governi dei paesi d'origine, di transito e di destinazione ne autorizzino l'utilizzo senza condizione, i microrganismi geneticamente modificati che non rispondono alla definizione di materie infettanti ma possono causare delle alterazioni negli animali, nei vegetali o nelle materie microbiologiche che, normalmente, non risultano dalla riproduzione naturale, devono essere classificate nella classe 9 e al n. ONU 3245.

NOTA:

I microrganismi geneticamente modificati che sono infettanti ai sensi della presente classe non possono essere assegnati al n. ONU 3291.

2.2.62.1.8. Non è necessario che i campioni di diagnostica di cui al 2.2.62.1.6 b) soddisfino le disposizioni applicabili alle materie infettanti, quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) - il o i recipienti primari non contengono più di 100 ml;

- l'imballaggio esterno non contiene più di 500 ml;

- il o i recipienti primari sono stagni; e

- L'imballaggio contiene:

i) Un imballaggio interno comprendente:

- uno o più recipienti primari stagni;

- un imballaggio secondario stagno;

- materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario; se più recipienti primari sono messi in un unico imballaggio secondario, essi devono essere avvolti individualmente per evitare ogni contatto tra loro;

ii) Un imballaggio esterno sufficientemente resistente, in funzione della sua capacità, della sua massa e dell'uso al quale è destinato, la cui più piccola dimensione esterna non deve essere inferiore a 10 cm; oppure

b) gli imballaggi soddisfano la norma EN 829:1996.

2.2.62.1.9. I rifiuti sono i rifiuti provenienti da trattamenti medici somministrati ad esseri umani o ad animali o provenienti dalla ricerca biologica e per i quali esiste una probabilità relativamente bassa di contenere materie di questa classe. Essi devono essere assegnati al n. ONU 3291. I rifiuti contenenti materie infettanti che possono essere identificate devono essere assegnati ai nn. ONU 2814 o 2900 secondo il loro grado di pericolo (cfr. 2.2.62.1.3). I rifiuti decontaminati che hanno contenuto materie infettanti devono essere considerati come non pericolosi a meno che non rispondano ai criteri relativi ad un'altra classe.

2.2.62.1.10. I rifiuti ospedalieri assegnati al n. ONU 3291 sono materie del gruppo d'imballaggio II.

2.2.62.1.11. Per il trasporto di materie di questa classe, può essere necessario il mantenimento di una definita temperatura.

2.2.62.2. Materie non ammesse al trasporto

Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per spedire un agente infettante a meno che non sia impossibile trasportarlo in altra maniera. Tali animali devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo i pertinenti regolamenti per il trasporto d'animali(15).

2.2.62.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.7. Classe 7 - Materiali radioattivi

2.2.7.1. Definizione della classe 7

2.2.7.1.1. Per materiale radioattivo, s'intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l'attività specifica e l'attività totale della spedizione superano i valori specificati da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2. Ai fini di questa direttiva i seguenti materiali radioattivi non sono inclusi nella classe 7:

a) I materiali radioattivi che fanno parte integrante dei mezzi di trasporto;

b) I materiali radioattivi movimentati all'interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;

c) I materiali radioattivi impiantati o incorporati in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;

d) I materiali radioattivi contenuti in generi di consumo che hanno ricevuto un'approvazione dalle autorità competenti, a seguito della loro vendita al consumatore finale;

e) Le materie naturali e minerali contenenti radionuclidi presenti in natura per i quali non è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi a condizione che l'attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte i valori specificati al 2.2.7.7.2.

2.2.7.2. Definizioni

A1 e A2

Per A1, s'intende il valore dell'attività di materiali radioattivi sotto forma speciale che è elencato nella Tabella 2.2.7.7.2.1 o derivato come in 2.2.7.7.2 ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni di questa direttiva.

Per A2, s'intende il valore dell'attività di materiali radioattivi, diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale, che è elencato nella Tabella 2.2.7.7.2.1 o derivato come in 2.2.7.7.2 ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni di questa direttiva.

Approvazione

Per approvazione multilaterale, s'intende l'approvazione da parte dell'autorità competente sia del paese d'origine del modello o della spedizione, sia dei paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione deve essere trasportata.

Per approvazione unilaterale, s'intende l'approvazione del modello che deve essere emessa solo dall'autorità competente del paese d'origine del modello. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, l'approvazione richiede una convalida dell'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione (cfr. 6.4.22.6).

Per attività specifica di un radionuclide, s'intende l'attività per unità di massa del nuclide stesso. Per attività specifica di un materiale s'intende l'attività per unità di massa o di volume del materiale nel quale i radionuclidi sono distribuiti in maniera uniforme.

Per collo, nel caso di materiali radioattivi, s'intende l'imballaggio, con i suoi contenuti radioattivi, così come presentato per il trasporto. I tipi di colli compresi in questa direttiva, che sono soggetti ai limiti d'attività e alle restrizioni per i materiali indicate al 2.2.7.7 e soddisfano i corrispondenti requisiti, sono:

a) Colli esenti;

b) Colli industriali di Tipo 1 (Tipo IP-1);

c) Colli industriali di Tipo 2 (Tipo IP-2);

d) Colli industriali di Tipo 3 (Tipo IP-3);

e) Colli di Tipo A;

f) Colli di Tipo B(U);

g) Colli di Tipo B(M);

h) Colli di Tipo C.

I colli contenenti materiali fissili o esafluoruro d'uranio sono soggetti a requisiti aggiuntivi (cfr. 2.2.7.7.1.7 e 2.2.7.7.1.8).

NOTA:

Per i "colli" destinati ad altre merci pericolose, cfr. le definizioni al 1.2.1.

Contaminazione

Per contaminazione, s'intende la presenza su di una superficie di materiali radioattivi in quantità superiore a 0,4 Bq/cm2 per emettitori beta e gamma e per emettitori alfa a bassa tossicità, o 0,04 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa.

Per contaminazione trasferibile, s'intende la contaminazione che può essere rimossa dalla superficie durante le condizioni regolari di trasporto.

Per contaminazione fissa, s'intende la contaminazione che non sia contaminazione trasferibile.

Per contenuto radioattivo, s'intende il materiale radioattivo come pure ogni solido, liquido o gas contaminato od attivato che si trovi all'interno dell'imballaggio.

Per emettitori alfa a bassa tossicità: s'intende l'uranio naturale; l'uranio impoverito; il torio naturale; l'uranio-235 o l'uranio-238; il torio-232; il torio-228 e il torio-230 quando contenuti in minerali o concentrati fisici e chimici; o emettitori alfa con un periodo di dimezzamento inferiore a 10 giorni.

Per grande contenitore, s'intende un contenitore che non è un "piccolo contenitore" secondo la definizione della presente sottosezione.

Per imballaggio, nel caso di materiali radioattivi, s'intende l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente il contenuto radioattivo. Esso può, in particolare, essere costituito da uno o più recipienti, materiali assorbenti, elementi distanziatori, schermi per radiazioni e attrezzi per il riempimento, lo svuotamento, lo sfiato ed il rilascio di pressione; dispositivi per il raffreddamento, l'assorbimento d'urti, il maneggio e l'amarraggio, e l'isolamento termico, e dispositivi ausiliari facenti parte integrante del collo. L'imballaggio può essere una scatola, un fusto, o recipiente similare, o può anche essere un contenitore merci, una cisterna o un grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR).

NOTA:

Per gli "imballaggi" destinati ad altre merci pericolose, cfr. le definizioni al 1.2.1.

Per indice di sicurezza per la criticità (CSI) attribuito ad un collo, sovrimballaggio, o contenitore merci contenente materiale fissile si intende un numero utilizzato per avere un controllo sull'accumulazione di colli, sovrimballaggi o contenitori merci contenenti materiale fissile.

Per indice di trasporto (IT) si intende un numero attribuito al collo, al sovrimballaggio o al contenitore merci, o ai materiali LSA-I o SCO-I non imballati, allo scopo di controllare l'esposizione alle radiazioni.

Per livello di radiazione si intende la corrispondente intensità di dose equivalente espressa in millisievert per ora.

Materiale di debole attività specifica (LSA), cfr. 2.2.7.3.

Per materiale fissile s'intende l'uranio-233, l'uranio-235, il plutonio-239 o il plutonio-241, o una qualsiasi combinazione di questi radionuclidi. Non sono compresi in questa definizione:

a) l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;

b) l'uranio naturale o l'uranio impoverito che è stato irraggiato solo in reattori termici.

Per materiale radioattivo a bassa dispersione s'intendono sia i materiali radioattivi solidi, sia i materiali radioattivi solidi in capsule sigillate, che presentano una limitata dispersività e non sono in forma di polvere.

NOTA:

I materiali radioattivi a bassa dispersione possono essere trasportati per via aerea in colli di tipo B(U) o B(M), nelle quantità autorizzate per il modello del collo secondo il certificato d'approvazione. Questa definizione figura qui perché gli imballaggi contenenti materiali radioattivi a bassa dispersione possono anche essere trasportati per ferrovia.

Materiali radioattivi sotto forma speciale, cfr. 2.2.7.4.1.

Per modello s'intende la descrizione di un materiale radioattivo sotto forma speciale, di un materiale radioattivo a bassa dispersione, di un collo o di un imballaggio che permetta una completa identificazione dell'oggetto. La descrizione può includere specifiche, disegni costruttivi, relazioni, che dimostrino la conformità ai requisiti normativi, ed altri documenti pertinenti.

Oggetto contaminato superficialmente (SCO), cfr. 2.2.7.5.

Per piccolo contenitore, s'intende un contenitore le cui dimensioni esterne fuori tutto sono inferiori a 1,5 m o il cui volume interno è inferiore a 3 m3.

Per pressione massima d'esercizio in condizioni normali s'intende la massima pressione, sopra la pressione atmosferica a livello medio del mare, che si può sviluppare nel sistema di contenimento nel periodo di un anno, nelle condizioni di temperatura e d'irraggiamento solare corrispondenti alle condizioni ambientali in assenza di sistemi di sfiato, di raffreddamento esterno eseguito con sistemi ausiliari, o di controlli operativi durante il trasporto.

Per sistema di confinamento s'intende l'insieme dei materiali fissili e dei componenti dell'imballaggio specificati dal progettista e approvati o riconosciuti dall'autorità competente atti a mantenere la sicurezza sulla criticità.

Per sistema di contenimento, s'intende l'insieme dei componenti dell'imballaggio, specificate dal progettista, che tendono ad assicurare il confinamento dei materiali radioattivi durante il trasporto.

Per spedizione si intende il movimento specifico di una consegna dall'origine alla destinazione.

Per torio non irraggiato s'intende torio contenente non più di 10-7g di uranio-233 per grammo di torio-232.

Per uranio non irraggiato s'intende uranio contenente non più di 2 × 103 Bq di plutonio per grammo di uranio-235, non più di 9 × 106Bq di prodotti di fissione per grammo di uranio-235 e non più di 5 × 10-3g di uranio-236 per grammo di uranio-235.

Per uranio naturale s'intende l'uranio, separato chimicamente, contenente la composizione isotopica presente in natura (circa 99,28 % di uranio-238, e 0,72 % di uranio-235 in massa).

Per uranio impoverito s'intende l'uranio contenente una percentuale in massa di uranio-235 inferiore a quella dell'uranio naturale.

Per uranio arricchito s'intende uranio contenente una percentuale in massa di uranio-235 superiore a 0,72 %. In tutti i casi è presente una piccola percentuale in massa di uranio-234.

Per uso esclusivo s'intende l'uso, da parte di un singolo mittente, di un mezzo di trasporto o di un grande contenitore merci, per il quale tutte le operazioni iniziali, intermedie e finali di carico e scarico sono eseguite in accordo con le indicazioni del mittente o del destinatario.

2.2.7.3. Materiali di debole attività specifica (LSA)(16), ripartizione in gruppi

2.2.7.3.1. Per materiale di debole attività specifica (LSA) s'intendono i materiali radioattivi che per loro natura hanno una limitata attività specifica, o i materiali radioattivi la cui attività specifica media stimata rientra nei limiti stabiliti. Il materiale esterno di schermaggio, che circonda il materiale LSA, non deve essere considerato nel calcolo dell'attività specifica media.

2.2.7.3.2. I materiali LSA sono ripartiti in tre gruppi:

a) LSA-I

i) Minerali di uranio e torio e concentrati di questi minerali o altri minerali contenenti radionuclidi naturali, per i quali è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi;

ii) Uranio naturale o uranio impoverito o torio naturale, solidi non irraggiati, o loro composti solidi o liquidi o miscugli;

iii) Materiali radioattivi per i quali il valore di A2 è illimitato, ad esclusione dei materiali fissili nelle quantità non esentate secondo 6.4.11.2;

iv) Altri materiali radioattivi nei quali l'attività è completamente distribuita nell'insieme del materiale e l'attività specifica media stimata non supera 30 volte i valori dell'attività specifica indicata da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6, ad esclusione dei materiali fissili nelle quantità non esentate secondo 6.4.11.2.

b) LSA-II

i) Acqua con concentrazione di trizio fino a 0,8 TBq/L; o

ii) Altri materiali nei quali l'attività è completamente distribuita e l'attività specifica media stimata non supera 10-4 A2/g per i solidi e i gas, e 10-5 A2/g per i liquidi.

c) LSA-III

Solidi (per esempio: rifiuti solidificati, o materiali attivati), escludendo le polveri, nei quali:

i) I materiali radioattivi sono completamente distribuiti in un solido o in un insieme d'oggetti solidi, o sono uniformemente distribuiti in una matrice legante solida e compatta (come cemento, bitume, ceramica, ecc.);

ii) I materiali radioattivi sono relativamente insolubili, o incorporati in una matrice relativamente insolubile, in modo che, anche in caso di perdita completa dell'imballaggio, la perdita di materiale radioattivo per collo per lisciviazione non superi 0,1 A2, se il collo è immerso in acqua per sette giorni;

iii) L'attività specifica media stimata del solido, escluso ogni materiale schermante, non superi 2 × 10-3 A2/g.

2.2.7.3.3. I materiali LSA-III devono presentarsi sotto forma di un solido di natura tale che, se la totalità del contenuto del collo è sottoposta alla prova descritta al 2.2.7.3.4, l'attività dell'acqua non superi 0,1 A2.

2.2.7.3.4. I materiali del gruppo LSA-III sono sottoposti alla seguente prova:

Un campione di materiale solido rappresentante l'intero contenuto del collo deve essere immerso per sette giorni in acqua a temperatura ambiente. Il volume dell'acqua da usare nella prova deve essere sufficiente ad assicurare che alla fine del periodo di prova di sette giorni, il volume libero dell'acqua rimanente, non reagente e non assorbita, sia almeno il 10 % del volume dello stesso campione di prova solido. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 ed una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C. L'attività totale del volume libero d'acqua deve essere misurata dopo i sette giorni d'immersione del campione di prova.

2.2.7.3.5. Si può dimostrare la conformità ai requisiti del 2.2.7.3.4 mediante uno dei mezzi indicati al 6.4.12.1 e 6.4.12.2.

2.2.7.4. Prescrizioni concernenti i materiali radioattivi sotto forma speciale

2.2.7.4.1. Per materiali radioattivi sotto forma speciale, s'intendono sia:

a) un materiale radioattivo solido che non si disperde; sia

b) una capsula sigillata contenente un materiale radioattivo e costruita in modo che non si possa aprire senza distruggerla.

I materiali radioattivi sotto forma speciale devono avere almeno una delle dimensioni non inferiore a 5 mm.

2.2.7.4.2. I materiali radioattivi sotto forma speciale devono essere di natura tale o devono essere progettati in modo che, se sottoposti alle prove specificate da 2.2.7.4.4 a 2.2.7.4.8, soddisfino le seguenti disposizioni:

a) Non devono rompersi o sbriciolarsi durante le prove d'urto, di percussione e di flessione descritte al 2.2.7.4.5 a), b) e c) e al 2.2.7.4.6 a), in quanto applicabili;

b) Non devono fondersi o disperdersi durante la prova termica descritta al 2.2.7.4.5 d) o 2.2.7.4.6 b), in quanto applicabili;

c) L'attività nell'acqua risultante dalla prova di lisciviazione descritta al 2.2.7.4.7 e 2.2.7.4.8 non deve superare 2 kBq; o, alternativamente, per le sorgenti sigillate, il rateo di perdita misurato con la prova di valutazione della perdita volumetrica specificata nella norma ISO 9978:1992 "Radioprotezione Sorgenti radioattive saldate Metodi di prove di tenuta", non deve superare la soglia applicabile d'accettabilità ammessa dalla autorità competente.

2.2.7.4.3. Si può dimostrare la conformità ai requisiti del 2.2.7.4.2 mediante uno dei mezzi indicati al 6.4.12.1 e 6.4.12.2.

2.2.7.4.4. I campioni che comprendono o simulano i materiali radioattivi sotto forma speciale devono essere soggetti alla prova d'urto, alla prova di percussione, alla prova di flessione e alla prova termica specificate al 2.2.7.4.5 o alle prove ammesse al 2.2.7.4.6. Un differente campione può essere usato per ognuna delle prove. Successivamente a ciascuna prova, una valutazione della lisciviazione o una prova di perdita volumetrica deve essere eseguita sul campione con un metodo non meno sensibile dei metodi indicati nel 2.2.7.4.7 per quanto concerne le materie solide non disperdibili e al 2.2.7.4.8 per quanto concerne le materie in capsule.

2.2.7.4.5. I metodi di prova da utilizzare sono i seguenti:

a) prova d'urto: il campione deve cadere sul bersaglio da un'altezza di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14;

b) prova di percussione: il campione deve essere posizionato su un foglio di piombo supportato da una superficie solida liscia e deve essere urtato da una faccia piana di una barra d'acciaio dolce così da causare un impatto equivalente a quello risultante da una caduta libera di un peso di 1,4 kg da 1 m d'altezza. La parte più bassa della barra deve essere di 25 mm di diametro, con gli spigoli arrotondati con un raggio di (3 ± 0,3) mm. Il piombo, con una durezza Vickers compresa fra 3,5 e 4,5 ed uno spessore non superiore a 25 mm, deve coprire un'area più grande di quella coperta dal campione. Una superficie nuova di piombo deve essere usata per ogni impatto. La barra deve urtare il campione in modo da causare il massimo danneggiamento;

c) prova di flessione: questa prova si deve applicare soltanto a sorgenti lunghe e sottili aventi sia una lunghezza minima di 10 cm che un rapporto tra la lunghezza e la minima larghezza non inferiore a 10. Il campione deve essere rigidamente bloccato in una posizione orizzontale in modo tale che metà della sua lunghezza sporga dalla morsa. L'orientamento del campione deve essere tale che esso subisca il massimo danneggiamento quando la sua parte libera è colpita dalla faccia piana di una barra d'acciaio. La barra deve colpire il campione in modo tale da causare un impatto equivalente a quello risultante dalla caduta libera di un peso di 1,4 kg dall'altezza di 1 m. La parte più bassa della barra deve essere di 25 mm di diametro con gli spigoli arrotondati con un raggio di (3 ± 0,3) mm;

d) prova termica: il campione deve essere riscaldato in aria alla temperatura di 800 °C e mantenuto a tale temperatura per un periodo di 10 minuti e deve poi essere lasciato raffreddare.

2.2.7.4.6. I campioni che comprendono o simulano materiali radioattivi racchiusi in una capsula sigillata possono essere esentati:

a) dalle prove specificate al 2.2.7.4.5 a) e 2.2.7.4.5 b), a condizione che la massa del materiale radioattivo sotto forma speciale sia inferiore a 200 g e che esso sia sottoposto alla prova d'urto per la classe 4 prescritta dalla norma ISO 2919:1980, "Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Disposizioni generali e classificazione";

b) dalla prova specificata al 2.2.7.4.5 d), a condizione che siano sottoposti alla prova termica per la classe 6 prescritta dalla norma ISO 2919:1980, "Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Disposizioni generali e classificazione".

2.2.7.4.7. Per i campioni che comprendono o simulano materie solide che non si disperdono, una valutazione della lisciviazione deve essere eseguita come segue:

a) Il campione deve essere immerso per sette giorni in acqua a temperatura ambiente. Il volume dell'acqua da usare nella prova deve essere sufficiente ad assicurare che, alla fine del periodo di prova di sette giorni, il volume d'acqua libera rimanente, non reagente e non assorbita, deve essere almeno il 10 % del volume dello stesso provino solido. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 ed una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C.

b) L'acqua con il campione deve essere poi riscaldata ad una temperatura di (50 ± 5) °C e mantenuta a questa temperatura per quattro ore.

c) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata.

d) Il campione deve essere poi tenuto per almeno sette giorni in aria calma a non meno di 30 °C ed umidità relativa non inferiore al 90 %.

e) Il campione deve poi essere immerso in acqua con le stesse specifiche di cui al precedente punto a) e l'acqua con il campione riscaldata a (50 ± 5) °C e mantenuta a questa temperatura per quattro ore.

f) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata.

2.2.7.4.8. Per i campioni che comprendono o simulano materiali radioattivi racchiusi in una capsula sigillata, deve essere eseguita o una valutazione della lisciviazione o una valutazione della perdita volumetrica come segue:

a) La valutazione della lisciviazione deve comprendere i seguenti passi:

i) Il campione deve essere immerso in acqua a temperatura ambiente. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 con una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C;

ii) L'acqua e il campione devono essere riscaldati ad una temperatura di (50 ± 5 °C) e mantenuti a tale temperatura per quattro ore;

iii) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata;

iv) Il campione deve essere poi tenuto per almeno sette giorni in aria calma a non meno di 30 °C ed umidità relativa non inferiore al 90 %;

v) Devono essere ripetute le operazioni in i), ii) e iii);

b) Il controllo volumetrico di tenuta, che può essere fatto in sostituzione, deve comprendere ognuna delle prove prescritte dalla norma ISO 9978:1992 "Radioprotezione - Sorgenti radioattive saldate - Metodi di prova di tenuta", che sono accettate dall'autorità competente.

2.2.7.5. Oggetti contaminati superficialmente (SCO)(17), ripartizione in gruppi

Per oggetto contaminato superficialmente (SCO), s'intende un oggetto solido che non è esso stesso radioattivo, ma sulle cui superfici è distribuito un materiale radioattivo. Gli SCO sono classificati in due gruppi:

a) SCO-I: Oggetto solido sul quale:

i) per la superficie accessibile, la media della contaminazione non fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 4 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 0,4 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa;

ii) per la superficie accessibile, la media della contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera a 4 × 104 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 4 × 103 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa; e

iii) per la superficie inaccessibile, la media della contaminazione non fissa sommata alla contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera a 4 × 104 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 4 × 103 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa.

b) SCO-II: Oggetto solido sul quale la contaminazione fissa o la contaminazione non fissa sulla superficie supera i limiti specificati applicabili per gli SCO-I sotto a) qui sopra e sul quale:

i) per la superficie accessibile, la media della contaminazione non fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 400 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 40 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa;

ii) per la superficie accessibile, la media della contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 8 × 105 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 8 × 104 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa; e

iii) per la superficie inaccessibile, la media della contaminazione non fissa sommata alla contaminazione fissa su 300 cm2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm2) non supera 8 × 105 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 8 × 104 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa.

2.2.7.6. Determinazione dell'indice di trasporto (IT) e dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI)

2.2.7.6.1. Determinazione dell'indice di trasporto (IT)

2.2.7.6.1.1. L'IT per un collo, un sovrimballaggio, o un contenitore, oppure per materiali LSA-I o SCO-I non imballati, è il numero ottenuto nel seguente modo:

a) Si determina la massima intensità d'irraggiamento in millisievert per ora (mSv/h), alla distanza di 1 m dalle superfici esterne del collo, del sovrimballaggio o del contenitore, oppure dei materiali LSA-I e SCO-I non imballati. Il valore determinato deve essere moltiplicato per 100 e il numero risultante è l'indice di trasporto. Per minerali di uranio e torio e loro concentrati, il massimo livello di radiazione in ogni punto ad 1 m dalla superficie esterna del carico può essere così assunto:

0,4 mSv/h per i minerali e i concentrati fisici di uranio e di torio

0,3 mSv/h per i concentrati chimici di torio

0,02 mSv/h per i concentrati chimici di uranio diversi dall'esafluoruro di uranio;

b) Per le cisterne e i contenitori, e i materiali LSA-I e SCO-I non imballati, il numero ottenuto in seguito all'operazione sotto a) deve essere moltiplicato per l'appropriato fattore della Tabella 2.2.7.6.1.1;

c) Il numero ottenuto in seguito alle operazioni sotto a) e b) deve essere arrotondato alla prima cifra decimale superiore (per esempio 1,13 diviene 1,2), salvo quando un numero uguale o inferiore a 0,05 può essere riportato a zero.

Tabella 2.2.7.6.1.1

Fattori di moltiplicazione per i carichi di grandi dimensioni

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.7.6.1.2. L'indice di trasporto per ogni sovrimballaggio, contenitore o veicolo deve essere determinato o come somma degli IT di tutti i colli contenuti, o attraverso la misura diretta del livello di radiazione, ad eccezione del caso di sovrimballaggi non rigidi per i quali l'indice di trasporto deve essere determinato solamente come somma degli IT di tutti i colli.

2.2.7.6.2. Determinazione dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI)

2.2.7.6.2.1. Al fine d'ottenere il CSI per i colli contenenti materiali fissili, si divide 50 per il più piccolo dei due valori di N ottenuti come indicati al 6.4.11.11 e 6.4.11.12 (cioè CSI = 50/N). Il valore del CSI può essere 0, se un numero illimitato di colli è sottocritico (vale a dire che N è effettivamente uguale ad infinito in entrambi casi).

2.2.7.6.2.2. Il CSI per ogni spedizione deve essere determinato come la somma dei CSI di tutti i colli contenuti in quella spedizione.

2.2.7.7. Limiti d'attività e limiti per i materiali

2.2.7.7.1. Limiti al contenuto dei colli

2.2.7.7.1.1. Generalità

La quantità di materiali radioattivi in un collo non deve superare quella, indicata qui di seguito, relativa ai limiti specificati per il tipo di collo.

2.2.7.7.1.2. Colli esenti

2.2.7.7.1.2.1. Per i materiali radioattivi diversi dagli oggetti fabbricati in uranio naturale, uranio impoverito o in torio naturale, un collo esente non deve contenere attività superiori ai limiti citati qui di seguito:

a) quando i materiali radioattivi sono contenuti in un componente o costituiscono un componente di uno strumento o d'altro oggetto manufatto, come un orologio o un apparato elettronico, i limiti specificati nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1 rispettivamente per ogni oggetto e ogni collo;

b) quando i materiali radioattivi non sono così contenuti in un componente o non costituiscono un componente di uno strumento o d'altro oggetto manufatto, i limiti specificati nella colonna 4 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1;

Tabella 2.2.7.7.1.2.1

Limiti d'attività per colli esenti

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.7.7.1.2.2. Per gli oggetti fabbricati in uranio naturale, uranio impoverito o in torio naturale, un collo esente può contenere qualsiasi quantità di tali materiali a condizione che la superficie esterna dell'uranio o del torio sia racchiusa in uno strato inattivo di metallo o d'altra materia resistente simile.

2.2.7.7.1.3. Colli industriali

Il contenuto radioattivo di un solo collo di materie LSA o di un solo collo di SCO deve essere limitato in modo tale che non sia superata l'intensità d'irraggiamento specificata al 4.1.9.2.1 e l'attività di un solo collo deve essere anche limitata in modo tale che non siano superati i limiti d'attività per un carro specificati al 7.5.11 CW33 (2).

2.2.7.7.1.4. Colli di tipo A

2.2.7.7.1.4.1. I colli di tipo A non devono contenere quantità superiori a:

a) A1 per i materiali radioattivi sotto forma speciale

b) A2 per gli altri materiali radioattivi

2.2.7.7.1.4.2. Per miscugli di radionuclidi le cui identità e rispettive attività sono note, si applica ai contenuti radioattivi di un collo di Tipo A la seguente condizione:

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dove

B(i) è l'attività del radionuclide i relativo a materiali radioattivi sotto forma speciale e A1(i) è il valore di A1 per il radionuclide i; e

C(j) è l'attività del radionuclide j diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale e A2(j) è il valore A2 per il radionuclide j.

2.2.7.7.1.5. Colli di Tipo B(U) e di Tipo B(M)

2.2.7.7.1.5.1. I colli di Tipo B(U) e di Tipo B(M) non devono contenere:

a) attività più grandi di quelle che sono autorizzate per il modello di collo;

b) radionuclidi differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo; o

c) materiali sotto una forma geometrica o in uno stato fisico o in una forma chimica differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo;

come specificato nei certificati d'approvazione.

2.2.7.7.1.6. Colli di Tipo C

NOTA:

I colli di tipo C possono essere trasportati, per via aerea, con materiali radioattivi in quantità superiori a 3000 A1 o 100000 A2 quale dei due risulti il minore per i materiali radioattivi sotto forma speciale, o 3000 A2per tutti gli altri materiali radioattivi. I colli di tipo C non sono richiesti per il trasporto ferroviario di materiali radioattivi in tali quantità [sono sufficienti i colli di tipo B(U) o B(M)], ma le seguenti disposizioni sono presentate in quanto questi colli possono essere trasportati per ferrovia.

I colli di Tipo C non devono contenere:

a) attività superiori a quelle autorizzate per il modello di collo,

b) radionuclidi differenti da quelli autorizzati per il modello di collo, o

c) materiali con una forma geometrica, o uno stato fisico o chimico differente da quelli che sono autorizzati per il modello di collo,

come specificato nei certificati d'approvazione.

2.2.7.7.1.7. Colli contenenti materiali fissili

I colli contenenti materiali fissili non devono contenere:

a) una massa di materiali fissili differente da quella autorizzata per il modello di collo;

b) qualunque radionuclide o materiali fissili differenti da quelli autorizzati per il modello di collo;

c) materie in una forma geometrica o in uno stato fisico o in una forma chimica o in una disposizione differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo,

come specificato nei certificati d'approvazione.

2.2.7.7.1.8. Colli contenenti esafluoruro d'uranio

La massa d'esafluoruro d'uranio in un collo non deve superare un valore che potrebbe portare ad avere un volume libero inferiore al 5 % alla massima temperatura del collo come specificato per gli impianti dove il collo deve essere utilizzato. All'atto del trasporto l'esafluoruro d'uranio deve essere in forma solida e la pressione interna del collo deve essere inferiore alla pressione atmosferica.

2.2.7.7.2. Limiti d'attività

2.2.7.7.2.1. I seguenti valori base per i singoli radionuclidi, sono elencati nella Tabella 2.2.7.7.2.1:

a) A1 e A2 in TBq;

b) attività specifica per materiale esente in Bq/g; e

c) limiti d'attività per spedizione esente in Bq.

Tabella 2.2.7.7.2.1

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.7.7.2.2. Per i radionuclidi che non figurano nella lista della Tabella 2.2.7.7.2.1, la determinazione dei valori di base per il radionuclide di cui al 2.2.7.7.2.1 richiede l'approvazione dell'autorità competente oppure, nel caso di trasporto internazionale, una approvazione multilaterale. Quando è nota la forma chimica di ciascun radionuclide, è consentito l'uso del valore A2 relativo alla propria classe di solubilità come raccomandato dalla Commissione Internazionale di Protezione Radiologica, nel caso in cui siano prese in considerazione le forme chimiche sia in condizioni normali, sia incidentali di trasporto. Si possono utilizzare, senza ottenere l'approvazione dell'autorità competente, i valori per radionuclide della Tabella 2.2.7.7.2.2.

Tabella 2.2.7.7.2.2

Valori base per radionuclidi o miscugli non conosciuti

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.7.7.2.3. Nel calcolo di A1 e A2 per un radionuclide che non figura nella Tabella 2.2.7.7.2.1, una singola catena di disintegrazione radioattiva, nella quale i radionuclidi si trovano nelle stesse proporzioni che allo stato naturale e nella quale nessun discendente ha un periodo di dimezzamento superiore a 10 giorni o superiore a quello del capostipite, deve essere considerata come un singolo radionuclide. L'attività da prendere in considerazione e i valori di A1 o di A2 da applicare sono allora quelli che corrispondono al capostipite di tale catena. Nel caso di catene di disintegrazione radioattiva nelle quali uno o più discendenti hanno un periodo di dimezzamento che sia superiore a 10 giorni, o superiore a quello del capostipite, il capostipite e questo o questi discendenti sono considerati come una miscela di radionuclidi.

2.2.7.7.2.4. Per miscele di radionuclidi, i valori base per i radionuclidi possono essere determinati come segue, tenendo conto dei valori della Tabella 2.2.7.7.2.1:

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dove,

f(i) è la frazione d'attività o di concentrazione d'attività del radionuclide i nella miscela;

X(i) è l'appropriato valore di A1 o A2, o l'attività specifica per materiale esente o il limite d'attività per una spedizione esente relativo al radionuclide i; e

Xm è il valore calcolato di A1 o A2, o l'attività specifica per materiale esente o il limite d'attività per una spedizione esente nel caso di nella miscela.

2.2.7.7.2.5. Quando si conosce l'identità d'ogni radionuclide, ma si ignora l'attività d'alcuni d'essi, si possono raggruppare i radionuclidi e utilizzare, applicando le formule date al 2.2.7.7.2.4 e 2.2.7.7.1.4.2, il valore più basso appropriato del radionuclide per i radionuclidi di ciascun gruppo. I gruppi possono essere basati sull'attività alfa totale e sull'attività totale beta/gamma quando queste sono conosciute, usando il più basso valore del radionuclide rispettivamente per gli emettitori alfa e per gli emettitori beta/gamma.

2.2.7.7.2.6. Per i radionuclidi o le miscele di radionuclidi per i quali non sono disponibili dati, devono essere usati i valori della Tabella 2.2.7.7.2.2.

2.2.7.8. Limiti dell'indice di trasporto (IT), dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI) e dei livelli di radiazione per colli e sovrimballaggi

2.2.7.8.1. Salvo che per le spedizioni sotto uso esclusivo, l'IT di ogni collo o sovrimballaggio non deve superare 10 e l'indice di sicurezza per la criticità d'ogni collo o sovrimballaggio non deve superare 50.

2.2.7.8.2. Salvo che per i colli e i sovrimballaggi trasportati sotto uso esclusivo nelle condizioni specificate al 7.5.11, CW33 (3.5) a), la massima intensità d'irraggiamento in ogni punto d'ogni superficie esterna di un collo o sovrimballaggio non deve superare 2 mSv/h.

2.2.7.8.3. La massima intensità d'irraggiamento in ogni punto d'ogni superficie esterna di un collo trasportato sotto uso esclusivo non deve superare 10 mSv/h.

2.2.7.8.4. I colli e i sovrimballaggi devono essere classificati in una delle categorie I-BIANCA, II-GIALLA o III-GIALLA, conformemente alle condizioni specificate nella Tabella 2.2.7.8.4 e alle seguenti disposizioni:

a) Per determinare la categoria nel caso di un collo o sovrimballaggio, si deve tenere conto contemporaneamente dell'IT e dell'intensità d'irraggiamento superficiale. Quando, secondo l'IT, la classificazione dovrebbe essere fatta in una categoria, ma, secondo l'intensità d'irraggiamento superficiale, la classificazione dovrebbe essere fatta in una categoria differente, il collo o sovrimballaggio deve essere classificato nella più elevata delle due categorie. A tal fine, la categoria I-BIANCA è considerata come la categoria più bassa;

b) L'IT deve essere determinato secondo le procedure specificate al 2.2.7.6.1.1 e 2.2.7.6.1.2;

c) Se l'intensità d'irraggiamento sulla superficie è superiore a 2 mSv/h, il collo o il sovrimballaggio deve essere trasportato sotto uso esclusivo e tenendo conto delle disposizioni 7.5.11, CW33 (3.5) a);

d) Un collo trasportato in regime d'accordo speciale deve essere classificato nella categoria III-GIALLA;

e) Un sovrimballaggio nel quale sono raggruppati più colli trasportati in regime d'accordo speciale deve essere classificato nella categoria III-GIALLA.

Tabella 2.2.7.8.4

Categorie dei colli e dei sovrimballaggi

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.7.9. Requisiti e controlli per il trasporto di colli esenti

2.2.7.9.1. I colli esenti contenenti materiali radioattivi in quantità limitate, apparecchi od oggetti manufatti come indicato al 2.2.7.7.1.2 e imballaggi vuoti come indicato al 2.2.7.9.6 possono essere trasportati conformemente alle seguenti disposizioni:

a) le disposizioni enunciate al 2.2.7.9.2, 3.3.1 (disposizioni speciali 172 o 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), 7.5.11 CW33 (5.2), e, se del caso da 2.2.7.9.3 a 2.2.7.9.6;

b) le disposizioni per i colli esenti enunciate al 6.4.4;

c) se il collo esente contiene materiali fissili, deve soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di una delle esenzioni previste al 6.4.11.2, come pure la disposizione enunciata al 6.4.7.2.

2.2.7.9.2. L'intensità d'irraggiamento in ogni punto della superficie esterna di un collo esente non deve essere superiore a 5 μSv/h.

2.2.7.9.3. Un materiale radioattivo che è contenuto in un componente o costituisce un componente di un apparecchio o altro oggetto manufatto, e la cui attività non supera i limiti per oggetto e per collo rispettivamente specificati nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1, può essere trasportato in un collo esente, a condizione che:

a) L'intensità d'irraggiamento a 10 cm da ogni punto della superficie esterna d'ogni apparecchio od oggetto non imballato non sia superiore a 0,1 mSv/h;

b) Ogni apparecchio od oggetto (ad eccezione degli orologi o dei dispositivi radioluminescenti) rechi l'indicazione "RADIOATTIVO";

c) Il materiale radioattivo è completamente racchiuso da componenti non attivi (un dispositivo avente la sola funzione di contenimento di materiali radioattivi non deve essere considerato come uno strumento o oggetto manufatto).

2.2.7.9.4. I materiali radioattivi sotto le forme diverse da quelle specificate al 2.2.7.9.3 e la cui attività non supera il limite indicato nella colonna 4 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1 possono essere trasportati in colli esenti, a condizione che:

a) Il collo trattenga il suo contenuto nelle condizioni che dovrebbero essere quelle regolari di trasporto;

b) Il collo rechi l'indicazione "RADIOATTIVO" su una faccia interna, in modo tale che venga segnalata la presenza di materiali radioattivi all'apertura del collo.

2.2.7.9.5. Un oggetto manufatto nel quale il solo materiale radioattivo è l'uranio naturale, l'uranio impoverito o il torio naturale non irradiati, può essere trasportato come collo esente, a condizione che la superficie esterna dell'uranio o del torio sia protetta da una guaina inattiva in metallo o d'altro materiale resistente.

2.2.7.9.6. Un imballaggio vuoto che ha contenuto in precedenza materiali radioattivi può essere trasportato come un collo esente a condizione che:

a) Esso sia in buone condizioni di manutenzione e chiuso con sicurezza;

b) La superficie esterna d'ogni componente in uranio o torio della sua struttura sia coperta con una guaina inattiva di metallo o d'altro materiale resistente;

c) Il livello della contaminazione non fissa interna non superi di cento volte i limiti specificati al 4.1.9.1.2;

d) Ogni etichetta che sia stata affissa su di esso in conformità al 5.2.2.1.11.1 non sia più visibile.

2.2.7.9.7. Le seguenti disposizioni non si applicano ai colli esenti e ai controlli per il trasporto di colli esenti:

2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 salvo a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CW33 salvo (5.2).

2.2.7.10. (riservato)

2.2.8. Classe 8 - Materie corrosive

2.2.8.1. Criteri

2.2.8.1.1. Il titolo della classe 8 comprende le materie e gli oggetti contenenti materie di questa classe che, per la loro azione chimica, attaccano i tessuti epiteliali della pelle e delle mucose con le quali entrano in contatto o che, in caso di dispersione, possono causare danni ad altre merci o ai mezzi di trasporto, o distruggerli, e possono anche creare altri pericoli. Il titolo della presente classe comprende inoltre le materie che formano un liquido corrosivo solo in presenza d'acqua o che, in presenza dell'umidità naturale dell'aria, producono vapori o nebbie corrosivi.

2.2.8.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Classificazione e assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.8.1.3. Le materie della classe 8 devono essere classificate in tre gruppi d'imballaggio, secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto, come segue:

Gruppo d'imballaggio I: Materie molto corrosive

Gruppo d'imballaggio II: Materie corrosive

Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente corrosive

2.2.8.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 8 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione delle materie ai gruppi d'imballaggio I, II o III è fondata sull'esperienza acquisita e tiene conto di fattori supplementari come il rischio d'inalazione(18) e l'idroreattività (compresa la formazione di prodotti pericolosi di decomposizione).

2.2.8.1.5. Le materie, comprese le miscele, non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, possono essere assegnate all'appropriata rubrica della sottosezione 2.2.8.3 e al pertinente gruppo d'imballaggio, sulla base dei tempi di contatto necessari per provocare la distruzione della pelle umana in tutto il suo spessore conformemente ai seguenti criteri da a) a c).

Per le materie per le quali si valuta che non provochino la distruzione della pelle umana in tutto il suo spessore, si deve tuttavia considerare la loro capacità di provocare la corrosione di certe superfici metalliche.

Per assegnare le materie ai gruppi d'imballaggio, si deve tenere conto dell'esperienza acquisita in occasione d'esposizioni accidentali.

In assenza di una tale esperienza, la classificazione si deve effettuare sulla base dei risultati della sperimentazione, conformemente alla Linea guida n. 404 dell'OCSE(19).

a) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio I le materie che provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 60 minuti, che inizi immediatamente dopo la durata d'applicazione di 3 minuti o meno;

b) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio II le materie che provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 14 giorni, che inizi immediatamente dopo una durata d'applicazione superiore a 3 minuti, ma al massimo di 60 minuti;

c) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio III le materie che:

- provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 14 giorni, che inizi immediatamente dopo la durata d'applicazione superiore a 60 minuti ma non superiore a 4 ore; oppure

- quelle per le quali si valuta che non provochino la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, ma caratterizzate da una velocità di corrosione su superfici in acciaio o in alluminio superiore a 6,25 mm l'anno alla temperatura di prova di 55 °C.

Devono essere utilizzati, per le prove sull'acciaio, il tipo P235 [ISO 9328(II):1991] o un tipo simile, e, per le prove sull'alluminio, i tipi non rivestiti 7075-T6 o AZ5GU-T6. Una prova accettabile è descritta nella norma ASTM G31-72 (aggiornata nel 1990).

2.2.8.1.6. Quando le materie della classe 8, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

NOTA:

Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.8.1.7. Sulla base dei criteri del 2.2.8.1.5, si può inoltre determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente menzionata o contenente una materia nominativamente menzionata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe.

2.2.8.1.8. Le materie, soluzioni e miscele che:

- non rispondono ai criteri delle direttive 67/548/CEE(20) e 88/379/CEE(21), così come modificate e che dunque non sono classificate come corrosive secondo queste direttive, così come modificate, e

- non hanno un effetto corrosivo sull'acciaio o l'alluminio,

possono essere considerate come non appartenenti alla classe 8.

NOTA:

I nn. ONU 1910 ossido di calcio e 2812 alluminato di sodio che figurano nel Regolamento tipo dell'ONU non sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva.

2.2.8.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.8.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 8 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, avere cura che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire queste reazioni.

2.2.8.2.2. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

- n. ONU 1798 ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA;

- Le miscele chimicamente instabili d'acido solforico residuo;

- Le miscele chimicamente instabili d'acido solfonitrico o le miscele d'acido solforico e nitrico residue, non denitrificate;

- Le soluzioni acquose d'acido perclorico contenenti più del 72 % d'acido puro, in massa, oppure le miscele d'acido perclorico con qualsiasi altro liquido diverso dall'acqua.

La seguente materia non è ammessa al trasporto in traffico ferroviario:

- Il triossido di zolfo puro almeno al 99,5 %senza inibitore (non stabilizzato), questa materia è tuttavia ammessa al trasporto in cisterna in traffico stradale.

2.2.8.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.9. Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi

2.2.9.1. Criteri

2.2.9.1.1. Il titolo della classe 9 comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi.

2.2.9.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Definizioni e classificazione

2.2.9.1.3. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 9 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione delle materie e degli oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica di questa Tabella o della sottosezione 2.2.9.3 deve essere fatta conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2.2.9.1.4 a 2.2.9.1.14.

Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute

2.2.9.1.4. Le materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute comprendono l'amianto e le miscele contenenti amianto.

Materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine

2.2.9.1.5. Le materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine comprendono i policlorodifenili (PCB), i terfenili policlorati (PCT), i difenili e terfenili polialogenati e le miscele contenenti queste materie, nonché gli apparecchi, quali i trasformatori, i condensatori e gli altri apparecchi contenenti queste materie o loro miscele.

NOTA:

Le miscele il cui tenore in PCB o PCT non è superiore a 50 mg/kg non sono sottoposte alle disposizioni del RID.

Materie sviluppanti vapori infiammabili

2.2.9.1.6. Le materie sviluppanti vapori infiammabili comprendono i polimeri contenenti liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C.

Pile al litio

2.2.9.1.7. Le pile e le batterie al litio possono essere assegnate alla classe 9 se soddisfano la disposizione speciale 230 del capitolo 3.3. Non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se soddisfano la disposizione speciale 188 del capitolo 3.3. Devono essere classificate conformemente alle procedure definite nel Manuale delle prove e dei criteri, sottosezione 38.3.

Congegni di salvataggio

2.2.9.1.8. I congegni di salvataggio comprendono i congegni di salvataggio e gli elementi dei veicoli a motore conformi alle definizioni delle disposizioni speciali 235 del capitolo 3.3.

Materie pericolose per l'ambiente

2.2.9.1.9. Le materie pericolose per l'ambiente comprendono le materie liquide o solide inquinanti per l'ambiente acquatico e le soluzioni e miscele di queste materie (come i preparati e i rifiuti) che non possono essere classificate nelle altre classi, o nelle altre rubriche della classe 9 elencate nella Tabella A del capitolo 3.2. Esse comprendono anche i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati.

Materie inquinanti per l'ambiente acquatico

2.2.9.1.10. L'assegnazione di una materia alle rubriche n. ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., o n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., come inquinante per l'ambiente acquatico, deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del 2.3.5. Le materie già classificate come pericolose per l'ambiente nei nn. ONU 3077 e 3082 e le materie inquinanti per l'ambiente acquatico sono elencate al 2.2.9.4.

Microrganismi o organismi geneticamente modificati

2.2.9.1.11. I microrganismi geneticamente modificati sono microrganismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante metodi tecnici o mezzi che non si riscontrano in natura. I microrganismi geneticamente modificati ai sensi della classe 9 sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o per gli animali, ma che potrebbero modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in un modo che non si può realizzare in natura.

NOTA:

1: I microrganismi geneticamente modificati che sono materie infettanti, sono materie della classe 6.2 (nn. ONU 2814 e 2900).

2: I microrganismi geneticamente modificati che hanno ricevuto un'autorizzazione di rilascio volontario nell'ambiente(22), non sono sottoposti alle disposizioni di questa classe.

3: Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per trasportare i microrganismi geneticamente modificati di questa classe, a meno che sia impossibile trasportarli in altra maniera.

2.2.9.1.12. Gli organismi geneticamente modificati, di cui si sa o si pensa che siano pericolosi per l'ambiente, devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine.

Materie trasportate a caldo

2.2.9.1.13. Le materie trasportate a caldo comprendono le materie che sono trasportate o presentate al trasporto, allo stato liquido, ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, per quelle aventi un punto d'infiammabilità, ad una temperatura inferiore al loro punto d'infiammabilità. Esse comprendono anche i solidi che sono trasportati o presentati al trasporto ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C.

NOTA:

Le materie trasportate a caldo sono assegnate alla classe 9 soltanto se non soddisfano i criteri di nessun'altra classe.

Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non rispondono alle definizioni di nessun'altra classe

2.2.9.1.14. Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle definizioni di nessun'altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9:

- Composto solido dell'ammoniaca avente un punto d'infiammabilità inferiore a 61 °C

- Ditionito a debole rischio

- Liquido altamente volatile

- Materia sviluppante vapori nocivi

- Materie contenenti allergeni

- Confezioni chimiche e di pronto soccorso

NOTA:

I nn. ONU 1845 diossido di carbonio solido (neve carbonica, ghiaccio secco), 2071 fertilizzanti al nitrato d'ammonio, 2216 farina di pesce (cascami di pesce) stabilizzata, 2807 masse magnetiche, 3166 motori a combustione interna, compresi quelli montati su macchine o veicoli, 3171 veicolo o apparato mosso mediante accumulatori (ad elettrolita liquido), 3334 materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s. e 3335 materia solida regolamentata per l'aviazione, n.a.s., che figurano nel Regolamento tipo dell'ONU non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.9.1.15. Le materie e gli oggetti della classe 9 elencati nella Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il loro grado di pericolo:

Gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose

Gruppo d'imballaggio III: materie debolmente pericolose

2.2.9.2. Materie non ammesse al trasporto

Le seguenti materie e oggetti non sono ammessi al trasporto:

- Pile al litio che non soddisfano le pertinenti condizioni delle disposizioni speciali 188, 230, 287 o 636 del capitolo 3.3;

- I recipienti di contenimento, vuoti non ripuliti, di apparecchi quali i trasformatori e i condensatori contenenti materie dei nn. ONU 2315, 3151 o 3152.

2.2.9.3. Lista delle rubriche collettive

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2.2.9.4. Materie già classificate come pericolose per l'ambiente che non rientrano in nessun'altra classe né in rubriche della classe 9 diverse dalle rubriche nn. ONU 3077 o 3082

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 2.3

Metodi di prova

2.3.0. Generalità

Salvo disposizioni contrarie nel capitolo 2.2 o nel presente capitolo, i metodi di prova da utilizzare per la classificazione delle merci pericolose sono quelli descritti nel Manuale delle prove e dei criteri.

2.3.1. Prova d'essudazione degli esplosivi da mina di tipo A

2.3.1.1. Gli esplosivi da mina di tipo A (n. ONU 0081) se contengono più del 40 % d'esteri nitrici liquidi, devono soddisfare, oltre alle prove indicate nel Manuale delle prove e dei criteri, la seguente prova d'essudazione.

2.3.1.2. L'apparecchio per la prova d'essudazione degli esplosivi da mina (Figure da 1 a 3) si compone di un cilindro cavo, di bronzo. Questo cilindro, che è chiuso da un lato con un piatto dello stesso metallo, ha un diametro interno di 15,7 mm e una profondità di 40 mm. Sulla superficie laterale sono praticati 20 fori da 0,5 mm di diametro (4 serie di 5 fori). Un pistone di bronzo, cilindrico per una lunghezza di 48 mm e alto in totale 52 mm, deve potere scivolare nel cilindro disposto verticalmente; questo pistone, di diametro 15,6 mm, è caricato con 2220 g, al fine di produrre una pressione di 120 kPa (1,2 bar) sulla base del cilindro.

2.3.1.3. Si forma, con una quantità da 5 a 8 g d'esplosivo da mina, un piccolo cilindro lungo 30 mm e di diametro 15 mm, lo si avvolge con tela molto fine e lo si pone nel cilindro; lo si colloca sotto il pistone e la sua massa di carico, affinché l'esplosivo da mina sia sottoposto ad una pressione di 120 kPa (1,2 bar). Si annota il tempo occorrente per fare comparire le prime tracce di gocce oleose (nitroglicerina) all'esterno dei fori del cilindro.

2.3.1.4. L'esplosivo da mina si considera come soddisfacente se il tempo che occorre prima dell'apparizione dei trasudamenti liquidi è superiore a 5 minuti, avendo fatto la prova ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C.

Prova d'essudazione degli esplosivi da mina al 2.3.1

Fig. 1: Carico a forma di maniglia, massa 2220 g, capace d'essere sospeso sul pistone di bronzo

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Fig. 2: Cilindro cavo di bronzo, chiuso da un lato; vista in pianta e sezione verticale

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Fig. 3: Pistone cilindrico di bronzo

Fig. 1 a 3:

(1) 4 serie di 5 fori di [emptyv ] 0,5

(2) rame

(3) placca di piombo con incavo centrale nella faccia inferiore

(4) 4 aperture, circa 46 × 56 ripartite regolarmente sulla periferia

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2.3.2. Prove relative alle miscele di nitrocellulosa della classe 4.1

2.3.2.1. La nitrocellulosa scaldata per mezz'ora a 132 °C non deve sviluppare vapori nitrosi giallo bruni (gas nitrosi) visibili. La temperatura d'accensione deve essere superiore a 180 °C. Cfr. da 2.3.2.3 a 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) e 2.3.2.10 qui di seguito.

2.3.2.2. Tre grammi di nitrocellulosa plastificata, scaldati per un'ora a 132 °C non devono sviluppare vapori nitrosi giallo bruni (gas nitrosi) visibili. La temperatura d'accensione deve essere superiore a 170 °C. Cfr. da 2.3.2.3 a 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) e 2.3.2.10 qui di seguito.

2.3.2.3. Le modalità d'esecuzione delle prove indicate qui di seguito sono applicabili quando sorgano divergenze d'opinioni sull'ammissibilità delle materie al trasporto per ferrovia.

2.3.2.4. Se si seguono altri metodi o modalità d'esecuzione delle prove per la verifica delle condizioni di stabilità indicate qui di seguito nella presente sezione, questi metodi devono condurre ad un giudizio analogo a quello cui si potrebbe arrivare con i metodi qui di seguito indicati.

2.3.2.5. Durante l'esecuzione delle prove di stabilità mediante riscaldamento, indicate qui di seguito, la temperatura della stufa contenente il campione in prova non deve discostarsi più di 2 °C dalla temperatura fissata; la durata della prova deve essere rispettata con tolleranza di due minuti quando la prova deve essere di 30 minuti o di 60 minuti. La stufa deve essere tale che dopo l'introduzione del campione, la temperatura torni al suo valore di regime al massimo in 5 minuti.

2.3.2.6. Prima d'essere sottoposti alle prove del 2.3.2.9 e 2.3.2.10 qui di seguito, i campioni devono essere asciugati per almeno 15 ore, a temperatura ambiente, in un essiccatore da vuoto provvisto di cloruro di calcio fuso e granulato; la materia deve essere disposta in uno strato sottile; a tale scopo le materie che non sono né in polvere né fibrose devono essere macinate, o grattate, o tagliate in pezzi di piccole dimensioni. La pressione nell'essiccatore deve essere inferiore a 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.7. Prima d'essere asciugate nelle condizioni indicate al 2.3.2.6 qui sopra, le materie conformi al 2.3.2.2 qui sopra, devono essere sottoposte ad una preasciugatura in una stufa ben ventilata, a 70 °C, finché la perdita di massa per quarto d'ora non sia inferiore allo 0,3 % della massa iniziale.

2.3.2.8. La nitrocellulosa debolmente nitrata conforme al 2.3.2.1 qui sopra, deve prima di tutto subire un'asciugatura preventiva nelle condizioni indicate al 2.3.2.7 qui sopra; l'asciugatura deve essere eseguita mediante una permanenza d'almeno 15 ore in un essiccatore provvisto d'acido solforico concentrato.

2.3.2.9. Prova di stabilità chimica al calore

a) Prova sulle materie definite al 2.3.2.1 qui sopra

i) In ciascuna delle due provette di vetro aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza ... 350 mm,

diametro interno ... 16 mm,

spessore della parete ... 1,5 mm,

si introduce 1 g della materia asciugata sul cloruro di calcio (l'asciugatura deve essere effettuata, se necessario, riducendo la materia in pezzi di peso unitario non superiore a 0,05 g). Le due provette, completamente coperte, senza che la chiusura offra resistenza, devono essere, in seguito, introdotte in una stufa che permetta la visibilità d'almeno 4/5 della loro lunghezza e mantenute ad una temperatura costante di 132 °C per 30 minuti. Si osserva se, durante tale lasso di tempo, si svolgono gas nitrosi, allo stato di vapori giallo bruni, particolarmente ben visibili su uno sfondo bianco.

ii) La materia è reputata stabile se tali vapori sono assenti.

b) Prova sulla nitrocellulosa plastificata (cfr. 2.3.2.2)

i) Si introducono 3 g di nitrocellulosa plastificata in provette di vetro analoghe a quelle indicate alla lettera a) e che sono, in seguito, poste in una stufa mantenuta ad una temperatura costante di 132 °C.

ii) Le provette contenenti la nitrocellulosa plastificata devono essere mantenute nella stufa per 1 ora. Durante tale periodo non devono essere visibili vapori nitrosi giallo bruno (gas nitrosi). Osservazione e valutazione come alla lettera a).

2.3.2.10. Temperatura d'accensione (cfr. 2.3.2.1 e 2.3.2.2)

a) La temperatura d'accensione è determinata riscaldando 0,2 g di materia contenuta in una provetta di vetro immersa in un bagno di lega di Wood. La provetta è posta nel bagno quando questo raggiunge 100 °C. La temperatura del bagno è quindi elevata progressivamente di 5 °C al minuto.

b) Le provette devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza ... 125 mm,

diametro interno ... 15 mm,

spessore della parete ... 0,5 mm

e devono essere immerse ad una profondità di 20 mm.

c) La prova deve essere ripetuta tre volte, annotando ogni volta la temperatura alla quale si produce un'accensione della materia, vale a dire: combustione lenta o rapida, deflagrazione o detonazione.

d) La temperatura più bassa rilevata nelle tre prove indica la temperatura d'accensione.

2.3.3. Prove relative ai liquidi infiammabili delle classi 3, 6.1 e 8

2.3.3.1. Prova per determinare il punto d'infiammabilità

2.3.3.1.1. Il punto d'infiammabilità deve essere determinato per mezzo di uno dei seguenti apparecchi:

a) Abel

b) Abel-Pensky

c) Tag

d) Pensky-Martens

e) Apparecchio conforme alle norme ISO 3679:1983 o ISO 3680:1983.

2.3.3.1.2. Per determinare il punto d'infiammabilità di pitture, colle e prodotti viscosi simili contenenti solventi, possono essere utilizzati solo apparecchi e metodi di prova che siano appropriati alla determinazione del punto d'infiammabilità di liquidi viscosi, conformemente alle seguenti norme:

a) Norma internazionale ISO 3679:1983

b) Norma internazionale ISO 3680:1983

c) Norma internazionale ISO 1523:1983

d) Norma tedesca DIN 53213, prima parte:1978

2.3.3.1.3. I metodi d'esecuzione devono essere basati su un metodo d'equilibrio o di non equilibrio.

2.3.3.1.4. Per i metodi d'esecuzione basati su un metodo d'equilibrio, cfr.:

a) Norma internazionale ISO 1516:1981

b) Norma internazionale ISO 3680:1983

c) Norma internazionale ISO 1523:1983

d) Norma internazionale ISO 3679:1983

2.3.3.1.5. I metodi d'esecuzione basati su un metodo di non equilibrio, sono i seguenti:

a) per l'apparecchio di Abel, cfr.:

i) Norma britannica BS 2000, parte 170:1995

ii) Norma francese NF M07-011:1988

iii) Norma francese NF T66-009:1969

b) per l'apparecchio di Abel-Pensky, cfr.:

i) Norma tedesca DIN 51755, parte 1:1974 (per temperature comprese tra 5 °C e 65 °C)

ii) Norma tedesca DIN 51755, parte 2:1978 (per temperature inferiori a 5 °C)

iii) Norma francese NF M07-036:1984

c) per l'apparecchio Tag, cfr.:

la norma americana ASTM D56:1993;

d) per l'apparecchio Pensky-Martens, cfr.:

i) Norma internazionale ISO 2719:1988

ii) Norma europea EN 22719 in ciascuna delle sue versioni nazionali (per esempio BS 2000, parte 404/ EN 22719):1994

iii) Norma americana ASTM D93:1994

iv) Norma dell'Istituto del petrolio IP 34:1988.

2.3.3.1.6. I metodi d'esecuzione elencati al 2.3.3.1.4 e 2.3.3.1.5 devono essere utilizzati solo per intervalli di punti d'infiammabilità specificati per ciascuno dei metodi. Per scegliere un metodo si devono esaminare le possibilità di reazioni chimiche tra la materia e il porta-campione. Fatti salvi i requisiti di sicurezza, l'apparecchio deve essere sistemato in un luogo privo di correnti d'aria. Per ragioni di sicurezza, si deve utilizzare per i perossidi organici e le materie autoreattive (anche chiamate materie "energetiche"), o per le materie tossiche un campione di volume ridotto, di circa 2 ml.

2.3.3.1.7. Quando il punto d'infiammabilità, determinato mediante un metodo di non equilibrio conformemente al 2.3.3.1.5, risulta essere 23 °C ± 2 °C o 61 °C ± 2 °C, deve essere confermato mediante un metodo d'equilibrio conformemente al 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8. In caso di contestazione sulla classificazione di un liquido infiammabile, deve essere accettato il valore di classificazione proposto dal mittente se, durante una controprova di determinazione del punto d'infiammabilità, si ottiene un risultato che non discosta più di 2 °C dai limiti fissati al 2.2.3.1. Se la differenza è superiore a 2 °C, si deve procedere ad una seconda controprova e si deve ritenere valido il più basso tra i valori ottenuti tra le due controprove.

2.3.3.2. Prova per determinare il tenore di perossido

La determinazione del tenore di perossido in un liquido si deve fare come segue:

Si versa in un matraccio di Erlenmeyer una massa "p" (di circa 5 g, pesata con una precisione di 0,01 g) del liquido da titolare; si aggiungono 20 cm3 d'anidride acetica e circa 1 g d'ioduro di potassio solido polverizzato; si agita il matraccio e, dopo 10 minuti, lo si scalda a 60 °C per 3 minuti. Dopo averlo lasciato raffreddare per 5 minuti, si aggiungono 25 cm3 d'acqua. Si lascia a riposo per mezz'ora, poi si titola lo iodio liberato per mezzo di una soluzione decinormale d'iposolfito di sodio, senza addizionare un indicatore; la completa decolorazione indica la fine della reazione. Se "n" è il numero di cm3 di soluzione d'iposolfito necessari, la percentuale di perossido (espressa come H2O2) che contiene il campione è ottenuta dalla formula: (17 n) / (100 p).

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2.3.4. Prova per determinare la fluidità

Per determinare la fluidità delle materie e miscele liquide, viscose o pastose, si applica il seguente metodo.

2.3.4.1. Apparecchio di prova

Penetrometro commerciale secondo la norma ISO 2137:1985 con un'asta guida di 47,5 g ± 0,05 g; disco forato di duralluminio con fori conici, avente massa di 102,5 g ± 0,05 g (cfr. figura 1); recipiente di penetrazione destinato a ricevere il campione avente diametro interno da 72 mm a 80 mm.

2.3.4.2. Procedura di prova

Si versa il campione nel recipiente di penetrazione almeno mezz'ora prima della misura. Dopo avere chiuso ermeticamente il recipiente, lo si lascia a riposo fino alla misura. Si scalda il campione nel recipiente di penetrazione, chiuso ermeticamente, a 35 °C ± 0,5 °C, poi lo si pone sul piatto del penetrometro poco prima della misura (al massimo 2 minuti). Si applica allora la punta S del disco forato sulla superficie del liquido e si misura la profondità di penetrazione in funzione del tempo.

2.3.4.3. Valutazione dei risultati

Una materia è pastosa se, una volta che la punta S è stata sistemata sulla superficie del campione, la penetrazione indicata dal quadrante di misura:

a) è inferiore a 15,0 mm ± 0,3 mm, dopo una durata di carico di 5 s ± 0,1 s, oppure

b) è superiore a 15,0 mm ± 0,3 mm, dopo una durata di carico di 5 s ± 0,1 s, ma dopo un nuovo periodo di 55 s ± 0,5 s, la penetrazione supplementare è inferiore a 5 mm ± 0,5 mm.

NOTA:

Nel caso di campioni aventi un punto di scorrimento, è spesso impossibile ottenere una superficie a livello costante nel recipiente di penetrazione e, di conseguenza, stabilire chiaramente le condizioni iniziali di misura per il contatto con la punta S. Inoltre, per alcuni campioni, l'impatto del disco forato può provocare una deformazione elastica della superficie, che, nei primi secondi, dà l'impressione di una penetrazione più profonda. In questi casi, può essere appropriato valutare i risultati secondo la precedente lettera b).

Figura 1 - Penetrometro

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2.3.5. Prove per determinare l'ecotossicità, la persistenza e la bioaccumulazione di materie nell'ambiente acquatico in previsione della loro assegnazione alla classe 9

NOTA:

I metodi di prova utilizzati devono corrispondere a quelli adottati dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) e dalla Commissione europea. Nel caso siano utilizzati altri metodi, dovrà obbligatoriamente trattarsi di metodi internazionalmente riconosciuti, equivalenti a quelli dell'OCSE e della Commissione europea, e definiti nei processi verbali di prova.

2.3.5.1. Tossicità acuta per i pesci

Questa prova ha lo scopo di determinare la concentrazione che provoca una mortalità del 50 % della specie sottoposta alla prova. Si tratta del valore CL50, vale a dire la concentrazione della materia nell'acqua che provoca la morte del 50 % del gruppo di pesci sottoposti alla prova per una durata d'almeno 96 ore. Le specie di pesci appropriate sono le seguenti: rombo rigato (Brachydanio rerio), vairone a testa grossa (Pimephales promelas) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss).

I pesci sono esposti alla materia sottoposta alla prova, aggiungendola all'acqua in concentrazioni variabili (più un controllo). Sono effettuati rilevamenti almeno ogni 24 ore. Al termine del periodo d'esposizione di 96 ore e, se possibile, ad ogni rilevamento, si calcola la concentrazione che causa la morte del 50 % dei pesci. Si determina inoltre la concentrazione senza effetti osservabili (NOEC) a 96 ore.

2.3.5.2. Tossicità acuta per le dafnie

Questa prova ha lo scopo di determinare la concentrazione effettiva della materia nell'acqua che rende il 50 % delle dafnie incapaci di nuotare (CE50). Gli organismi di prova appropriati sono la dafnia magna e la dafnia pulex. Le dafnie sono esposte per 48 ore alla materia sottoposta alla prova, aggiungendola all'acqua in concentrazioni variabili. Si determina inoltre la concentrazione senza effetti osservabili (NOEC) a 48 ore.

2.3.5.3. Inibizione della crescita delle alghe

Questa prova ha lo scopo di determinare l'effetto di un prodotto chimico sulla crescita delle alghe in condizioni normalizzate. Durante 72 ore, si confronta la modificazione della biomassa e il tasso di crescita delle alghe nelle stesse condizioni, ma in assenza del prodotto chimico sottoposto alla prova. I risultati sono espressi in termini di concentrazione effettiva che riduca del 50 % sia il tasso di crescita delle alghe (CI50r) sia la formazione della biomassa (CI50b).

2.3.5.4. Prove di facile biodegradabilità

Queste prove hanno lo scopo di determinare il grado di biodegradazione nelle condizioni aerobiche normalizzate. La materia sottoposta alla prova è aggiunta in basse concentrazioni ad un brodo di cultura contenente batteri aerobici. Si osserva l'evoluzione della degradazione per 28 giorni determinando il parametro specificato nel metodo di prova usato. Esistono più metodi di prova equivalenti:

I parametri comprendono la diminuzione del carbonio organico disciolto (COD),

lo sviluppo di diossido di carbonio (CO2) e

la perdita d'ossigeno (O2).

Una materia è considerata come facilmente biodegradabile se, in 28 giorni al massimo, sono soddisfatti i seguenti criteri 10 giorni dopo che il livello di degradazione ha raggiunto il 10 % per la prima volta:

Diminuzione di COD: 70 %

Sviluppo di CO2: 60 % della produzione teorica di CO2

Perdita di O2: 60 % della domanda teorica di O2

Se questi criteri non sono soddisfatti, la prova può essere proseguita oltre i 28 giorni, ma in tal caso il risultato rappresenterà la biodegradabilità intrinseca della materia sottoposta alla prova. Ai fini della assegnazione, è normalmente richiesto il risultato di "facile" biodegradabilità.

Quando sono conosciute le sole COD e BOD5, la materia sottoposta alla prova è considerata come facilmente biodegradabile se il rapporto

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è superiore o uguale a 0,5.

La BOD (domanda biochimica d'ossigeno) si definisce come la massa d'ossigeno disciolta necessaria al processo d'ossidazione biochimica, nelle condizioni prescritte, di uno specifico volume di soluzione della materia. Il risultato si esprime in grammi di BOD per grammo di materia sottoposta alla prova. La prova dura normalmente 5 giorni (BOD5), ed è effettuata secondo una procedura di prova nazionale normalizzata.

La COD (domanda chimica d'ossigeno) serve a misurare l'ossidabilità di una materia espressa come quantità equivalente d'ossigeno di un reattivo ossidante consumato dalla materia in determinate condizioni di laboratorio. I risultati sono espressi in grammi di COD per grammo di materia. Si può utilizzare una procedura di prova nazionale normalizzata.

2.3.5.5. Prove per la capacità di bioaccumulazione

2.3.5.5.1. Queste prove hanno lo scopo di determinare la capacità di bioaccumulazione o mediante il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella nell'acqua, o mediante il fattore di bioconcentrazione (BCF).

2.3.5.5.2. Il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella nell'acqua si esprime normalmente in log10. Il solvente deve avere una miscibilità trascurabile con l'acqua e la materia non deve ionizzare nell'acqua. Il solvente normalmente utilizzato è il n-ottanolo.

Nel caso del n-ottanolo e dell'acqua, il risultato è il seguente:

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ove Pow è il coefficiente di partizione ottenuto dividendo la concentrazione della materia nel n-ottanolo (co) e la concentrazione nell'acqua (cw). Se il log Pow >= 3 la materia ha una capacità di bioaccumulazione.

2.3.5.5.3. Il fattore di bioconcentrazione (BCF) si definisce come il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione della materia in esame nei pesci (cf) e la concentrazione nell'acqua (cw):

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Il principio della prova consiste nell'esporre i pesci ad una soluzione o dispersione nell'acqua della materia in concentrazioni note. Le prove possono essere effettuate in flusso continuo o secondo la procedura statica o semi-statica, secondo la procedura di prova scelta, in funzione delle proprietà della materia sottoposta alla prova. I pesci sono esposti alla materia per un dato periodo, seguito da un periodo senza ulteriore esposizione. Durante il secondo periodo si misura l'aumento della materia nell'acqua, vale a dire il grado d'escrezione o di depurazione.

(I dettagli delle differenti procedure di prova e il metodo di calcolo del fattore di bioconcentrazione sono spiegati nelle Linee guida dell'OCSE per le prove di prodotti chimici, metodi da 305A a 305E, 12 maggio 1981).

2.3.5.5.4. Un materia può avere un log Pow uguale o superiore a 3 e un fattore di bioconcentrazione inferiore a 100. Questo indicherebbe una capacità di bioaccumulazione debole, quasi nulla. In caso di dubbio, il fattore di bioconcentrazione ha la precedenza sul log Pow, come indicato al 2.3.5.7 nel diagramma di flusso della procedura da seguire.

2.3.5.6. Criteri

Una materia può essere considerata come inquinante del mezzo acquatico se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

il minore dei valori

della CL50 (96 ore) per i pesci,

della CE50 (48 ore) per

le dafnie o della CI50 (72 ore) per le alghe

- è inferiore o uguale a 1 mg/l,

- è superiore a 1 mg/l ma inferiore o uguale a 10 mg/l, e la materia non è biodegradabile,

- è superiore a 1 mg/l ma inferiore o uguale a 10 mg/l, e il log Pow è superiore o uguale a 3,0 (salvo se il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente è inferiore o uguale a 100).

2.3.5.7 Procedura da seguire

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Parte 3

LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE

CAPITOLO 3.1

Generalità

3.1.1. Introduzione

Oltre le disposizioni previste o richiamate nelle Tabelle di questa parte, si devono rispettare le disposizioni generali di ogni altra parte, capitolo e/o sezione. Queste disposizioni generali non figurano nelle Tabelle. Quando una disposizione generale contraddice una disposizione speciale, quest'ultima prevale.

3.1.2. Designazione ufficiale di trasporto

3.1.2.1. La designazione ufficiale di trasporto è la parte della rubrica che descrive con la maggior precisione le merci della Tabella A del capitolo 3.2 ed è in maiuscolo (i numeri, le lettere greche, le indicazioni in lettere minuscole "sec-", "ter-", "m-", "n-", "o-" e "p-" formano parte integrante della designazione). Un'altra designazione ufficiale di trasporto può figurare tra parentesi di seguito alla designazione ufficiale di trasporto principale [per esempio ETANOLO (ALCOL ETILICO)]. Non sono da considerare come elementi della designazione ufficiale di trasporto le parti della rubrica in minuscolo.

3.1.2.2. Se le congiunzioni "e" o "o" sono in minuscolo o se alcune parti del nome sono separate da virgole, non è necessario scrivere la denominazione integralmente sulla lettera di vettura o sui marchi dei colli. Questo è il caso, in particolare, quando una combinazione di più rubriche distinte figura sotto lo stesso n. ONU. Per illustrare il modo con cui la designazione ufficiale di trasporto è scelta in questi casi, si possono dare i seguenti esempi:

a) n. ONU 1057 ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI. Si riterrà come designazione ufficiale di trasporto quella, tra le seguenti designazioni, che risulterà più appropriata:

- ACCENDINI

- RICARICHE PER ACCENDINI;

b) n. ONU 3207 COMPOSTO ORGANOMETALLICO o COMPOSTO ORGANOMETALLICO, IN SOLUZIONE o IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. Come designazione ufficiale di trasporto si sceglierà quella che risulterà più appropriata, tra le seguenti possibili combinazioni:

- COMPOSTO ORGANOMETALLICO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.

- COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.

- COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.

Ognuna di queste designazioni deve essere completata dal nome tecnico della merce (cfr. 3.1.2.6.1).

3.1.2.3. La designazione ufficiale di trasporto può essere utilizzata al singolare o al plurale come appropriato. Inoltre, se questa designazione contiene dei termini che ne precisano il senso, l'ordine di successione di questi termini nella documentazione o sui marchi dei colli è lasciata alla scelta dell'interessato. Per esempio, in luogo di "DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA", si può eventualmente indicare "SOLUZIONE ACQUOSA DI DIMETILAMMINA". Per le merci della classe 1 si possono utilizzare nomi commerciali o militari che contengono la designazione ufficiale di trasporto completati da un testo descrittivo.

3.1.2.4. Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto, il termine qualificante "LIQUIDO" o "SOLIDO" nella designazione ufficiale di trasporto, quando una materia nominativamente menzionata può, a causa di stati fisici differenti dei suoi diversi isomeri, essere un liquido o un solido (per esempio DINITROTOLUENI LIQUIDI; DINITROTOLUENI SOLIDI).

3.1.2.5. Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere il termine qualificante "FUSO" nella designazione ufficiale di trasporto quando una materia che è un solido secondo la definizione data al 1.2.1 è presentata al trasporto allo stato fuso (per esempio ALCHILFENOLO SOLIDO, N.A.S., FUSO).

3.1.2.6. Nomi generici o designazione "non altrimenti specificata" (N.A.S.)

3.1.2.6.1. Ai fini della documentazione e della marcatura dei colli, quando è utilizzata una designazione ufficiale di trasporto "N.A.S." o "generica", la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla denominazione tecnica, della merce, a meno che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. In particolare, nel caso di rubriche "N.A.S." o "generiche" per le quali queste informazioni supplementari sono considerate necessarie, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

3.1.2.6.1.1. La denominazione tecnica, (cfr. definizione al 1.2.1) deve figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione. Nel caso dei pesticidi, possono essere utilizzati soltanto i nomi comuni ISO, gli altri nomi riportati nelle linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al rischio dell'OMS o il o i nomi delle materie attive.

3.1.2.6.1.2. Quando una miscela di merci pericolose è descritta da una delle rubriche "N.A.S." o "generiche" per le quali, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, è sufficiente indicare i due componenti che più concorrono al o ai pericoli della miscela, a meno che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. Se il collo contenente una miscela reca l'etichetta di un rischio sussidiario, una delle due denominazioni tecniche figuranti tra parentesi deve essere la denominazione del costituente che impone l'etichetta di rischio sussidiario.

NOTA:

Cfr. 5.4.1.2.2.

3.1.2.6.1.3. Esempi che illustrano il modo con il quale la designazione ufficiale di trasporto è completata dalla denominazione tecnica, della merce nelle rubriche N.A.S., sono:

n. ONU 2003 METALLO ALCHILI IDRORETTIVI, N.A.S. (trimetilgallio)

n. ONU 2902 PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (drazoxolon).

3.1.2.7. Miscele e soluzioni contenenti una merce pericolosa

Quando le miscele e soluzioni devono essere considerate come la merce pericolosa nominativamente menzionata conformemente alle disposizioni del 2.1.3.3 relative alla classificazione, il termine qualificante "SOLUZIONE" o "MISCELA", secondo il caso, deve essere integrato ed aggiunto alla designazione ufficiale di trasporto, per esempio "ACETONE IN SOLUZIONE". Inoltre, può essere indicata la concentrazione della soluzione o della miscela, per esempio "ACETONE IN SOLUZIONE AL 75 %".

CAPITOLO 3.2

Liste delle merci pericolose

3.2.1. Spiegazioni relative alla Tabella A: Lista delle merci pericolose ordinata secondo i numeri ONU

In generale ogni riga della Tabella A del presente capitolo concerne la o le materie, il o gli oggetti corrispondenti ad uno specifico n. ONU. Tuttavia, se alcune materie o oggetti hanno proprietà chimiche, fisiche e/o condizioni di trasporto differenti, possono essere utilizzate più righe consecutive per lo stesso n. ONU.

Ogni colonna della Tabella A è relativa ad un soggetto specifico come indicato nelle seguenti note esplicative. All'intersezione delle colonne e delle righe (caselle), si trovano le informazioni concernenti la questione trattata in questa colonna, per la o le materie, il o gli oggetti di questa riga:

- le prime quattro caselle indicano la o le materie, il o gli oggetti appartenenti a questa riga [una informazione aggiuntiva può essere data dalle disposizioni speciali indicate nella colonna (6)];

- le caselle successive indicano le disposizioni speciali applicabili, sotto forma completa o di codice. I codici rinviano alle informazioni dettagliate che figurano nella parte, capitolo, sezione e/o la sottosezione indicata nelle seguenti note esplicative. Una casella vuota indica che non ci sono disposizioni speciali e che sono applicabili le sole disposizioni generali, o che è in vigore la restrizione di trasporto indicata nelle note esplicative.

Le disposizioni generali applicabili non sono menzionate nelle corrispondenti celle. Le note esplicative qui di seguito indicano, per ogni colonna, la o le parti, il o i capitoli, la o le sezioni e/o la o le sottosezioni dove esse si trovano.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 3.3

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

3.3.1 Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 3.4

Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate

3.4.1 Gli imballaggi utilizzati conformemente da 3.4.3 a 3.4.6 devono essere conformi soltanto alle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4. a 4.1.1.8.

3.4.2 Quando il codice "LQ0" figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 per una materia o un oggetto, questa materia o oggetto non è esentato da alcuna delle disposizioni applicabili di questa direttiva quando imballati in quantità limitate, salvo specifiche contrarie.

3.4.3 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice "LQ1" o "LQ2" per una materia o un oggetto, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia o oggetto, a condizione che:

a) siano osservate le disposizioni del 3.4.5 da a) a c); per quanto concerne queste disposizioni, gli oggetti sono considerati come imballaggi interni;

b) gli imballaggi interni soddisfino le condizioni del 6.2.1.2 se è indicato il codice "LQ1" e le condizioni del 6.2.1.2, 6.2.4.1 e 6.2.4.2 se è indicato il codice "LQ2".

3.4.4 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice "LQ3", "LQ20", "LQ21" o "LQ29" per una materia, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia, a condizione che:

a) la materia sia trasportata in imballaggi combinati i cui imballaggi esterni autorizzati sono i seguenti:

- stalen of aluminium vaten met een afneembaar deksel;

- taniche di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile,

- fusti di legno compensato o di cartone,

- fusti o taniche di materia plastica con coperchio amovibile,

- casse di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica, di acciaio o alluminio;

b) non siano superate le quantità massime per imballaggio interno e per collo, prescritte per il codice corrispondente nella seconda e terza colonna della Tabella del 3.4.6;

c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole:

i) il n. ONU della merce che contiene indicato nella colonna (1) della Tabella A del capitolo 3.2, preceduto dalle lettere "UN";

ii) nel caso di merci aventi differenti numeri ONU trasportati nello stesso collo:

- i numeri ONU delle merci che contiene, preceduti dalle lettere "UN", oppure

- le lettere "LQ"(23).

Queste iscrizioni devono essere contenute in un quadrato di almeno 100 mm di lato posato sulla punta circondato da una linea. Se le dimensioni del collo lo esigono, queste dimensioni possono essere ridotte, a condizione che questi marchi restino ben visibili.

3.4.5 Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice da "LQ4" a "LQ19" e da "LQ22" a "LQ28" per una materia, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia, a condizione che:

a) la materia sia trasportata:

- in imballaggi combinati corrispondenti alle disposizioni del 3.4.4 a), oppure

- in imballaggi interni metallici o di plastica che non sono suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati e sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile;

b) non siano superate le quantità massime per imballaggio interno e per collo, prescritte per il codice corrispondente nella Tabella del 3.4.6 (seconda e terza colonna nel caso di imballaggi combinati e quarta e quinta colonna nel caso di vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile);

c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole le iscrizioni indicate al 3.4.4 c).

3.4.6 Tabella

>SPAZIO PER TABELLA>

Parte 4

UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI, GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR), GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE MOBILI, CISTERNE METALLICHE E CONTENITORI-CISTERNA IN MATERIA PLASTICA RINFORZATA DI FIBRE

CAPITOLO 4.1

Utilizzazione di imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (gir) e di grandi imballaggi

NOTA 1. Gruppi d'imballaggio

Le materie pericolose di tutte le classi, diverse dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7 e dalle materie autoreattive della classe 4.1, sono assegnate a tre gruppi d'imballaggio, in funzione del grado di pericolo che presentano:

gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose

gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose

gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose.

Il gruppo d'imballaggio assegnato ad una data materia è indicato nella Tabella A del capitolo 3.2.

NOTA 2. Materie ed oggetti esplosivi, materie autoreattive e perossidi organici - Salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in questa direttiva, gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, utilizzati per le merci della classe 1, le materie autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici della classe 5.2, devono soddisfare le disposizioni applicabili agli imballaggi per le materie mediamente pericolose (gruppo d'imballaggio II).

4.1.1. Disposizioni generali relative all'imballo di merci pericolose diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi, compresi i GIR o i grandi imballaggi

NOTA.

Alcune di queste disposizioni si possono applicare all'imballaggio delle merci delle classi 2, 6.2 e 7. Cfr. le sezioni 4.1.6 (classe 2), 4.1.8 (classe 6.2), 4.1.9 (classe 7) e le istruzioni d'imballaggio applicabili nella sezione 4.1.4.

4.1.1.1. Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona qualità, compresi i GIR e i grandi imballaggi. Questi imballaggi devono essere sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra mezzi di trasporto o depositi come pure la rimozione dalla paletta o dal sovrimballaggio in previsione di un'ulteriore movimentazione manuale o meccanica. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando preparati per la spedizione, in modo da escludere ogni perdita del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, del grado di umidità o di pressione (dovute per esempio all'altitudine). Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso deve aderire all'esterno degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi. Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, agli imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti, e ai GIR nuovi e riutilizzati come pure ai grandi imballaggi.

4.1.1.2. Le parti degli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, che sono direttamente a contatto con le merci pericolose:

a) non devono essere alterate o indebolite in modo significativo da queste;

b) non devono causare effetti pericolosi, per esempio funzionando da catalizzatore di una reazione o reagendo con le merci pericolose.

Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente rivestite internamente o subire un trattamento adeguato.

4.1.1.3. Salvo disposizioni contrarie contenute in questa direttiva, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, ad eccezione degli imballaggi interni, deve essere conforme ad un prototipo che abbia soddisfatto, rispettivamente, le prove secondo le disposizioni delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5. Gli imballaggi per i quali non è richiesto il superamento di queste prove sono indicati al 6.1.1.3.

4.1.1.4. Durante il riempimento con liquidi degli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, si deve lasciare un margine di riempimento sufficiente (vuoto) per escludere ogni perdita del contenuto e ogni deformazione permanente dell'imballaggio in seguito a dilatazione del liquido per effetto delle variazioni di temperatura incontrate durante il trasporto. Salvo disposizioni particolari, gli imballaggi non devono essere completamente riempiti con liquidi alla temperatura di 55 °C. Un margine sufficiente deve tuttavia essere lasciato in un GIR per garantire che, alla temperatura media del contenuto di 50 °C, non sia riempito a più del 98 % della sua capacità in acqua. Salvo disposizioni contrarie, il grado di riempimento massimo, basato su una temperatura di riempimento di 15 °C, non deve superare il valore di:

a)

>SPAZIO PER TABELLA>

o

b) Grado di riempimento

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(% della capacità dell'imballaggio)

In questa formula a rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido tra 15 °C e 50 °C, vale a dire per una variazione massima della temperatura di 35 °C.

α è calcolato secondo la formula

>PIC FILE= "L_2004121IT.053602.TIF">

d15 e d50 sono le densità relative(24) del liquido a 15 °C e 50 °C, e

4.1.1.5. Gli imballaggi interni devono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o la dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o d'alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati nell'imballaggio esterno con l'interposizione di materiale d'imbottitura appropriato. Ogni perdita del contenuto non deve alterare in modo apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali d'imbottitura e dell'imballaggio esterno.

4.1.1.6. Le merci pericolose non devono essere imballate in uno stesso imballaggio esterno, o in grandi imballaggi, con altre merci, pericolose o non, se reagiscono pericolosamente tra loro (cfr. definizione di "reazione pericolosa" al 1.2.1).

NOTA.

Per le disposizioni particolari relative all'imballaggio in comune, cfr. 4.1.10.

4.1.1.7. Le chiusure degli imballaggi contenenti materie bagnate o diluite devono essere tali che la percentuale del liquido (acqua, solvente o flemmatizzante) non sia mai inferiore, durante il trasporto, ai limiti prescritti.

4.1.1.7.1. Se due o più sistemi di chiusura sono montati in serie su un GIR, deve essere chiuso per primo quello più vicino alla materia trasportata.

4.1.1.8. I liquidi devono essere caricati in imballaggi interni, soltanto se questi hanno una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto. Nel caso in cui in un imballaggio si possa sviluppare una sovrapressione in seguito a sviluppo di gas da parte della materia trasportata (a causa di un aumento della temperatura o per altri motivi), l'imballaggio può essere munito di uno sfiato, purché il gas emesso non generi alcun pericolo, ad esempio dovuto alla sua tossicità, infiammabilità, quantità sviluppata. Lo sfiato deve essere installato nel caso si possa sviluppare una sovrapressione dovuta alla normale decomposizione delle materie. Lo sfiato deve essere progettato in modo da evitare perdite di liquido e penetrazione di materie estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni, assumendo che l'imballaggio si trovi nella posizione prevista per il trasporto.

4.1.1.9. Gli imballaggi nuovi, ricostruiti, o riutilizzati, compresi i GIR e i grandi imballaggi, o gli imballaggi ricondizionati e i GIR riparati, devono essere in grado di superare le prove prescritte rispettivamente nelle sezioni 6.1.5, 6.5.4 e 6.6.5. Prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione, da contaminazione o da altri difetti; ogni GIR deve essere controllato per garantire il buon funzionamento del suo eventuale equipaggiamento di servizio. Ogni imballaggio che presenti segni di indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere ricondizionato in modo che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo. Ogni GIR che presenti segni di un indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere riparato in modo tale che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo.

4.1.1.10. I liquidi devono essere caricati in imballaggi, compresi i GIR, che abbiano una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto. Gli imballaggi e i GIR sui quali è riportata la pressione di prova idraulica, come previsto rispettivamente a 6.1.3.1 d) e 6.5.2.2.1 possono essere riempiti soltanto con un liquido avente una pressione di vapore:

a) tale che la pressione manometrica totale nell'imballaggio o nel GIR (vale a dire la pressione di vapore della materia contenuta, più la pressione parziale dell'aria o di altri gas inerti, meno 100 kPa) a 55 °C, determinata sulla base di un grado di riempimento massimo conforme al 4.1.1.4 e per una temperatura di riempimento di 15 °C, non superi i due terzi della pressione di prova riportata; oppure

b) inferiore, a 50 °C, ai quattro settimi della somma della pressione di prova riportata più 100 kPa; oppure

c) inferiore, a 55 °C, ai due terzi della somma della pressione di prova riportata più 100 kPa.

I GIR metallici destinati al trasporto di liquidi non devono essere utilizzati per il trasporto di liquidi aventi una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar) a 50 °C o 130 kPa (1,3 bar) a 55 °C.

Esempi di pressioni di prova da riportare sull'imballaggio, compresi i GIR, valori calcolati secondo 4.1.1.10 c)

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA 1.

Nel caso di liquidi puri, la pressione di vapore a 55 °C (Vp55) può essere spesso ricavata da tabelle pubblicate nella letteratura scientifica.

NOTA 2.

Le pressioni di prova indicate in tabella sono solo quelle ottenute applicando il 4.1.1.10 c); questo significa che la pressione di prova riportata deve essere una volta e mezzo superiore alla pressione di vapore a 55 °C, meno 100 kPa. Quando, per esempio, la pressione di vapore per il n-Decano è determinata conformemente alle indicazioni del 6.1.5.5.4 a), la pressione di prova minima che deve essere riportata può essere inferiore.

NOTA 3.

Per l'etere dietilico, la pressione di prova minima prescritta secondo 6.1.5.5.5 è di 250 kPa.

4.1.1.11. Gli imballaggi vuoti, compresi i GIR e i grandi imballaggi vuoti, che hanno contenuto una merce pericolosa devono essere sottoposti alle stesse disposizioni di un imballaggio pieno, a meno che siano state prese misure appropriate per annullare ogni pericolo.

4.1.1.12. Ogni imballaggio o GIR destinato a contenere liquidi deve superare un'appropriata prova di tenuta e deve poter sottostare al livello di prova indicato al 6.1.5.4.3, o 6.5.4.7 per i diversi tipi di GIR:

a) prima di essere utilizzato per la prima volta per il trasporto;

b) dopo la ricostruzione o il ricondizionamento di ciascun imballaggio, prima di essere riutilizzato per il trasporto;

c) dopo la riparazione di ciascun GIR, prima di essere riutilizzato per il trasporto.

Questa prova non è necessaria:

- per gli imballaggi interni degli imballaggi combinati o dei grandi imballaggi;

- per i recipienti interni d'imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii);

- per gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura "RID/ADR" conformemente al 6.1.3.1 a) ii).

4.1.1.13. Gli imballaggi, compresi i GIR, utilizzati per le materie solide che possono diventare liquide alle temperature che possono essere incontrate durante il trasporto, devono essere in grado di contenerle anche allo stato liquido.

4.1.1.14. Gli imballaggi, compresi i GIR, utilizzati per le materie in polvere o granulari devono essere stagni alle polveri o essere dotati di una fodera.

4.1.1.15. Salvo deroghe accordate dall'autorità competente, la durata d'utilizzo ammessa per il trasporto di merci pericolose di fusti di plastica, taniche di plastica e GIR di plastica rigida o GIR compositi con recipiente interno di plastica è di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione, sempre che una durata d'utilizzo più breve non sia stata prescritta, tenuto conto della materia da trasportare.

4.1.1.16. Gli imballaggi la cui marcatura corrisponde, al 6.1.3, ma che sono stati approvati in uno Stato membro, possono ugualmente essere utilizzati per il trasporto secondo questa direttiva.

4.1.1.17. Utilizzo degli imballaggi di soccorso

4.1.1.17.1. I colli di merci pericolose danneggiati, che presentano dei difetti o perdono, o le merci pericolose che si sono sparse o disperse, possono essere trasportati negli imballaggi di soccorso menzionati al 6.1.5.1.11. Ciò non impedisce di utilizzare imballaggi più grandi, di un tipo e di un livello di resistenza appropriati, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni del 4.1.1.17.2.

4.1.1.17.2. Devono essere prese misure appropriate per impedire spostamenti eccessivi, all'interno dell'imballaggio di soccorso, dei colli che sono stati danneggiati o che hanno perso. Nel caso dei liquidi, deve essere aggiunta una quantità sufficiente di materiale assorbente per eliminare qualsiasi presenza di liquido libero.

4.1.2. Disposizioni generali supplementari relative all'uso dei GIR

4.1.2.1. Quando i GIR sono utilizzati per il trasporto di materie liquide il cui punto di infiammabilità (in vaso chiuso) è uguale o inferiore a 61 °C, o di polveri suscettibili di formare nubi di polveri fini esplosive, devono essere adottate delle misure al fine di evitare qualsiasi carica elettrostatica pericolosa.

4.1.2.2. Nel capitolo 6.5 sono riportate le disposizioni relative alle prove e alle ispezioni periodiche dei GIR. Un GIR non deve essere riempito e presentato al trasporto dopo la scadenza della validità dell'ultima prova periodica prescritta al 6.5.4.14.3, o dell'ultima ispezione periodica prescritta al 6.5.1.6.4. Tuttavia, un GIR riempito prima della data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica può essere trasportato al massimo durante i tre mesi successivi alla data in questione. Inoltre, un GIR può essere trasportato dopo la data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica:

a) dopo essere stato vuotato, ma prima di essere pulito, per essere sottoposto alla prova o all'ispezione prescritte prima di essere nuovamente riempito; e

b) salvo deroga accordata dell'autorità competente, durante un periodo di sei mesi al massimo dopo la data di scadenza dell'ultima prova o ispezione periodica per permettere il ritorno delle materie o dei residui pericolosi in previsione del loro appropriato smaltimento o riciclaggio.

NOTA.

Per quanto concerne la dicitura nella lettera di vettura, cfr. 5.4.1.1.11.

4.1.2.3. I GIR del tipo 31HZ2 devono essere riempiti almeno all'80 % della capacità dell'involucro esterno, e devono sempre essere trasportati in carri coperti o in contenitori chiusi.

4.1.3. Disposizioni generali concernenti le istruzioni d'imballaggio

4.1.3.1. Le istruzioni d'imballaggio applicabili alle merci pericolose delle classi da 1 a 9 sono specificate nella sezione 4.1.4. Esse sono suddivise in tre sotto-sezioni secondo il tipo d'imballaggio al quale si applicano:

sotto-sezione 4.1.4.1 per gli imballaggi diversi dai GIR e dai grandi imballaggi; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con la lettera "P" o se si tratta di un imballaggio specifico di questa direttiva o della direttiva 94/55/CE con la lettera "R";

sotto-sezione 4.1.4.2 per i GIR; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere "IBC";

sotto-sezione 4.1.4.3 per i grandi imballaggi; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere "LP".

Generalmente le istruzioni d'imballaggio specificano che sono applicabili le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 o 4.1.3, secondo il caso. Esse possono anche prescrivere la conformità con le disposizioni generali delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 o 4.1.9, secondo il caso. Nelle istruzioni d'imballaggio concernenti certe materie o certi oggetti possono essere specificate alcune disposizioni speciali d'imballaggio.

Le disposizioni speciali sono designate con un codice alfanumerico comprendente le lettere:

"PP" per gli imballaggi diversi dai GIR e dai grandi imballaggi o "RR" se si tratta di disposizioni specifiche a questa direttiva e alla direttiva 94/55/CE;

"B" per i GIR; e

"L" per i grandi imballaggi.

Salvo specifiche contrarie riportate in altre disposizioni, ogni imballaggio deve essere conforme alle disposizioni applicabili della parte 6. In generale, le istruzioni d'imballaggio non forniscono indicazioni sulla compatibilità e quindi l'utilizzatore deve scegliere un imballaggio verificando che la materia sia compatibile con il materiale dell'imballaggio prescelto (per esempio i recipienti di vetro non sono appropriati per la maggior parte dei fluoruri). Quando i recipienti di vetro sono autorizzati nelle istruzioni d'imballaggio, lo sono anche gli imballaggi di porcellana, terracotta e grès.

4.1.3.2. La colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2 indica per ogni oggetto o materia la o le istruzioni d'imballaggio da utilizzare. Nella colonna (9a) sono indicate le disposizioni speciali d'imballaggio applicabili a materie o oggetti specifici e nella colonna (9b) quelle relative all'imballaggio in comune (cfr. 4.1.10).

4.1.3.3. Ogni istruzione d'imballaggio riporta, se del caso, gli imballaggi ammissibili semplici o combinati. Per gli imballaggi combinati sono indicati gli imballaggi interni o esterni ammissibili, e, se del caso, la quantità massima autorizzata in ogni imballaggio interno od esterno. La massa netta massima e la capacità massima sono definite nella sezione 1.2.1.

4.1.3.4. I seguenti imballaggi non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto:

Imballaggi:

Fusti: 1D e 1G

Casse: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 e 4H2

Sacchi: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 e 5M2

Imballaggi compositi: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 e 6PH1

GIR:

Per le materie del gruppo d'imballaggio I: tutti i tipi di GIR

Per le materie dei gruppi d'imballaggio II e III:

Legno: 11C, 11D e 11F

Cartone: 11G

Flessibile: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 e 13M2

Composito: 11HZ2, 21HZ2 e 31HZ2

Ai fini del presente paragrafo, le materie e le miscele di materie il cui punto di fusione è inferiore o uguale a 45 °C sono considerate come solidi suscettibili di liquefarsi durante il trasporto.

4.1.3.5. Quando le istruzioni d'imballaggio di questo capitolo autorizzano l'uso di un tipo particolare d'imballaggio esterno per un imballaggio combinato (per esempio 4G), anche gli imballaggi recanti lo stesso codice d'imballaggio seguito dalle lettere "V", "U" o "W", marcate conformemente alle disposizioni della parte 6 (per esempio 4GV, 4GU o 4GW), possono essere utilizzati, se soddisfano le stesse condizioni e limitazioni di quelle applicabili per l'uso di quel tipo d'imballaggio esterno, conformemente alle pertinenti istruzioni d'imballaggio. Per esempio, un imballaggio combinato marcato "4GV" può essere utilizzato, quando sia autorizzato un imballaggio combinato marcato "4G", a condizione di rispettare le disposizioni della pertinente istruzione d'imballaggio con riguardo al tipo d'imballaggio interno e alle limitazioni sulle quantità.

4.1.3.6. Le bombole e i recipienti per gas approvati dall'autorità competente sono autorizzati per il trasporto di ogni materia liquida o solida alla quale sia applicabile l'istruzione d'imballaggio P001 o P002, salvo un'indicazione contraria nell'istruzione d'imballaggio o se una disposizione speciale è prevista nella colonna (9a) della Tabella A del capitolo 3.2. La capacità delle bombole non deve essere superiore a 450 litri, e quella dei recipienti per gas non deve superare 1000 litri.

4.1.3.7. Gli imballaggi o i GIR che non sono espressamente autorizzati nell'istruzione d'imballaggio applicabile non devono essere utilizzati per il trasporto di una materia o di un oggetto, salvo in deroga temporanea alle presenti disposizioni convenuta tra gli Stati membri, conformemente alla sezione 1.5.1.

4.1.4. Lista delle istruzioni d'imballaggio

NOTA.

Benché la numerazione utilizzata per le seguenti istruzioni d'imballaggio sia la stessa del Codice IMDG e del Regolamento tipo dell'ONU, vi possono essere certe differenze di dettaglio.

4.1.4.1. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo i GIR e i grandi imballaggi)

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4.1.4.2. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso dei GIR

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4.1.4.3. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso dei grandi imballaggi

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4.1.4.4. Prescrizioni particolari applicabili all'uso dei recipienti a pressione per materie diverse da quelle della classe 2

Quando bombole per gas o recipienti per gas sono utilizzati come imballaggio per materie rientranti nelle istruzioni d'imballaggio P400, P401, P402 o P601, essi devono essere fabbricati, provati, riempiti e marcati conformemente alle disposizioni applicabili (da PR1 a PR6) come definite nelle seguente tabella per ogni n. ONU.

Tabella

Lista delle disposizioni particolari (PR) applicabili alle bombole e ai recipienti per gas

>SPAZIO PER TABELLA>

4.1.5. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 1

4.1.5.1. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.1.1.

4.1.5.2. Tutti gli imballaggi per le merci della classe 1 devono essere progettati e realizzati in modo che:

a) proteggano le materie ed oggetti esplosivi, non li lascino sfuggire e non aumentino il rischio di accensione o di innesco intempestivo quando sono sottoposti alle normali condizioni di trasporto tenendo anche conto delle prevedibili variazioni di temperatura, di umidità o di pressione;

b) il collo completo possa essere maneggiato con sicurezza nelle normali condizioni di trasporto;

c) i colli sopportino tutto il carico applicato durante il possibile impilamento al quale potrebbero essere sottoposti durante il trasporto senza accrescere i rischi presentati dalle materie ed oggetti esplosivi, senza che l'attitudine degli imballaggi a contenere le merci sia alterata e senza che siano deformati in modo da ridurre la loro solidità o causare l'instabilità della pila di colli.

4.1.5.3. Tutte le materie ed oggetti esplosivi, così come sono presentati per il trasporto, devono essere stati classificati conformemente alle procedure descritte al 2.2.1.

4.1.5.4. Le merci della classe 1 devono essere imballate conformemente all'appropriata istruzione d'imballaggio indicata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2, e descritta nella sezione 4.1.4.

4.1.5.5. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere conformi alle disposizioni dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 e soddisfare le disposizioni di prova, rispettivamente, delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5, per il gruppo di imballaggio II, con riserva delle sezioni 4.1.1.13, 6.1.2.4 e 6.5.1.4.4. Possono essere utilizzati imballaggi, diversi dagli imballaggi di metallo, che soddisfano i criteri di prova del gruppo di imballaggio I. Per evitare ogni confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I.

4.1.5.6. Il dispositivo di chiusura degli imballaggi contenenti materie esplosive liquide deve essere a doppia tenuta.

4.1.5.7. Il dispositivo di chiusura dei fusti metallici deve comprendere una guarnizione appropriata; se il dispositivo di chiusura comprende una filettatura, deve essere impedita qualsiasi penetrazione delle materie esplosive.

4.1.5.8. Le materie solubili in acqua devono essere imballate in imballaggi resistenti all'acqua. Gli imballaggi per le materie desensibilizzate o flemmatizzate devono essere chiusi in modo da evitare variazioni di concentrazione durante il trasporto.

4.1.5.9. (riservato)

4.1.5.10. I chiodi, graffe e altri organi metallici di chiusura senza rivestimento protettivo non devono penetrare nell'interno dell'imballaggio esterno, a meno che l'imballaggio interno protegga efficacemente le materie e oggetti esplosivi contro il contatto del metallo.

4.1.5.11. Gli imballaggi interni, le inzeppature e i materiali di riempimento, nonché la disposizione delle materie o oggetti esplosivi nei colli, devono essere tali che la materia esplosiva non possa spandersi nell'imballaggio esterno nelle normali condizioni di trasporto. Le parti metalliche degli oggetti non devono poter entrare in contatto con gli imballaggi di metallo. Gli oggetti contenenti materie esplosive non racchiuse in un involucro esterno devono essere separati gli uni dagli altri in modo da evitare lo sfregamento e gli urti. Possono essere utilizzati a questo scopo delle imbottiture, vassoi, tramezzi di separazione nell'imballaggio interno od esterno, gusci stampati o dei recipienti.

4.1.5.12. Gli imballaggi devono essere realizzati con materiali compatibili e impermeabili alle materie e oggetti esplosivi contenuti nel collo, in modo che né l'interazione tra queste materie od oggetti ed il materiale dell'imballaggio, né il loro spandimento fuori dell'imballaggio, portino le materie ed oggetti esplosivi a compromettere la sicurezza del trasporto o a modificare la divisione di rischio o il gruppo di compatibilità.

4.1.5.13. Deve essere prevenuto l'ingresso di materie esplosive negli interstizi delle guarnizioni degli imballaggi di metallo assemblati mediante aggraffatura.

4.1.5.14. Gli imballaggi di plastica non devono essere suscettibili di produrre o accumulare cariche di elettricità statica in quantità tale che una scarica possa causare l'innesco, l'accensione o il funzionamento delle materie ed oggetti esplosivi imballati.

4.1.5.15. Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di accensione devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato permette di prevedere il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro adatto dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio, in modo che essi non possano liberarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Quando tali oggetti esplosivi di grande taglia sono sottoposti ad un regime di prove rispondenti alle esigenze di questa direttiva nel quadro delle loro prove di sicurezza di funzionamento e di validità ed essi abbiano passato con successo tali prove, l'autorità competente può approvare il trasporto di tali oggetti conformemente a questa direttiva.

4.1.5.16. Le materie esplosive non devono essere imballate in imballaggi interni od esterni nei quali la differenza tra le pressioni interne ed esterne dovute ad effetti termici o di altra natura possa causare un'esplosione o la rottura del collo.

4.1.5.17. Quando la materia esplosiva libera o la materia esplosiva di un oggetto non avvolto o parzialmente avvolto può entrare in contatto con la superficie interna degli imballaggi di metallo (1A2, 1B2, 4A, 4B e recipienti di metallo), l'imballaggio di metallo deve essere munito di una fodera o rivestimento interno (cfr. 4.1.1.2).

4.1.5.18. L'istruzione d'imballaggio P101 può essere utilizzata per qualsiasi materia od oggetto esplosivo a condizione che l'imballaggio sia stato approvato da una autorità competente, nonostante l'imballaggio sia o no conforme all'istruzione d'imballaggio assegnata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2.

4.1.6. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 2

4.1.6.1. La scelta di un recipiente, compresa la sua chiusura, per contenere un gas o una miscela di gas deve essere fatta secondo le disposizioni del 6.2.1.2 "Materiali dei recipienti" e le disposizioni delle appropriate istruzioni d'imballaggio della sezione 4.1.4.

4.1.6.2. Nel caso di un cambio d'uso di un recipiente ricaricabile, si deve procedere alle operazioni di svuotamento, di pulizia e di evacuazione nella misura necessaria per un sicuro esercizio (cfr. anche la tabella di norme alla fine della presente sezione).

NOTA 1:

I recipienti ricaricabili utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 devono essere periodicamente esaminati conformemente alle appropriate istruzioni d'imballaggio (P200 o P203) e le disposizioni enunciate al 6.2.1.6 "Controlli periodici".

NOTA 2:

I recipienti pronti per la spedizione devono essere marcati ed etichettati conformemente alle disposizioni enunciate al capitolo 5.2.

4.1.6.3. Ad eccezione dei recipienti criogenici aperti, i recipienti, comprese le loro chiusure, devono essere conformi alle disposizioni dettagliate nel capitolo 6.2 per quanto concerne la progettazione, la costruzione, l'esame e le prove. Quando sono prescritti imballaggi esterni, i recipienti devono essere solidamente sistemati in tali imballaggi. Salvo disposizioni contrarie nelle istruzioni d'imballaggio dettagliate, i recipienti possono essere contenuti negli imballaggi esterni sia soli che in gruppi.

4.1.6.4. Le valvole devono essere efficacemente protette contro i danneggiamenti suscettibili di provocare una perdita di gas in caso di caduta del recipiente e durante il trasporto e lo stivaggio. Questa disposizione si ritiene soddisfatta quando sono realizzate una o più delle seguenti condizioni (cfr. anche la tabella delle norme alla fine della presente sezione):

a) le valvole sono poste all'interno del collo dei recipienti e protette da un tappo avvitato;

b) le valvole sono protette da cappellotti. I cappellotti devono essere muniti di fori di sezione sufficiente per evacuare i gas in caso di perdita dalle valvole;

c) le valvole sono protette da collari fissi o altri dispositivi di sicurezza;

d) le valvole sono progettate e fabbricate in modo tale che conservino la tenuta anche dopo essere state danneggiate;

e) le valvole sono sistemate in un telaio di protezione;

f) i recipienti sono trasportati in casse o in telai di protezione.

4.1.6.5. L'apertura delle valvole dei recipienti contenenti gas piroforici e gas molto tossici (gas aventi una CL50 inferiore a 200 ppm) deve essere munita di un tappo o di un cappellotto filettato a tenuta ai gas e costruito con un materiale che non sia attaccabile dal contenuto del recipiente.

4.1.6.6. I recipienti possono essere trasportati dopo la scadenza del termine fissato per la prova periodica per essere sottoposti alla prova.

4.1.6.7. Si ritengono soddisfatte le disposizioni relative delle disposizioni d'imballaggio se le appropriate norme seguenti sono applicate:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.1.7. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per perossidi organici (classe 5.2) e per le materie autoreattive della classe 4.1

4.1.7.1. Utilizzazione degli imballaggi

4.1.7.1.1. Gli imballaggi utilizzati per i perossidi organici e le materie autoreattive devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.1 o del capitolo 6.6 per il gruppo d'imballaggio II. Per evitare un confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I.

4.1.7.1.2. I metodi d'imballaggio utilizzati per i perossidi organici e le materie autoreattive sono elencati nell'istruzione d'imballaggio P520 e portano i codici da OP1 a OP8. Le quantità indicate per ogni metodo di imballaggio corrispondono alle quantità massime autorizzate per collo.

4.1.7.1.3. Per ogni perossido organico e materia autoreattiva già classificati, le tabelle del 2.2.41.4 e 2.2.52.4 indicano i metodi d'imballaggio da utilizzare.

4.1.7.1.4. Per i nuovi perossidi organici, le nuove materie autoreattive o i nuovi preparati di perossidi organici classificati o di materie autoreattive classificate, l'appropriato metodo d'imballaggio deve essere determinato come segue:

a) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO B:

Deve essere applicato il metodo di imballaggio OP5, con riserva che il perossido organico (o la materia autoreattiva) risponda ai criteri del Manuale delle prove e dei criteri al 20.4.3 b) [rispettivamente 20.4.2 b)] in uno degli imballaggi enumerati per questo metodo. Se il perossido organico (o la materia autoreattiva) può soddisfare questi criteri solo in un imballaggio più piccolo di quelli enumerati per il metodo di imballaggio OP5 (vale a dire un imballaggio con numero di codice inferiore da OP1 a OP4), si deve applicare il metodo d'imballaggio recante questo numero.

b) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO C:

Deve essere applicato il metodo di imballaggio OP6 con riserva che il perossido organico (o la materia autoreattiva) risponda ai criteri del Manuale delle prove e dei criteri al 20.4.3 c) [rispettivamente 20.4.2 c)] in uno degli imballaggi enumerati per questo metodo. Se il perossido organico (o la materia autoreattiva) può soddisfare questi criteri solo in un imballaggio più piccolo di quelli enumerati per il metodo di imballaggio OP6, si deve applicare il metodo d'imballaggio recante il numero OP inferiore.

c) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO D:

Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP7.

d) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO E:

Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP8.

e) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO F:

Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP8.

4.1.7.2. Utilizzazione dei GIR

4.1.7.2.1. I perossidi organici già classificati, enumerati nella tabella del 2.2.52.4 ed individuati dalla lettera "N" nella colonna "Metodo d'imballaggio" possono essere trasportati nei GIR conformemente all'istruzione d'imballaggio IBC 520.

4.1.7.2.2. Gli altri perossidi organici e le materie autoreattive di tipo F possono essere trasportati nei GIR alle condizioni fissate dall'autorità competente del paese di origine se essa giudica, secondo i risultati di appropriate prove, che un tale trasporto si possa fare senza pericolo. Le prove devono, tra l'altro, permettere:

a) di dimostrare che il perossido organico (o la materia autoreattiva) soddisfa i criteri di classificazione enunciati nel Manuale delle prove e dei criteri, 20.4.3 f) [rispettivamente 20.4.2 f)], casella di uscita F della figura 20.1 b) del Manuale;

b) di dimostrare la compatibilità con tutti i materiali entranti normalmente in contatto con la materia durante il trasporto;

c) (riservato)

d) di determinare le caratteristiche dei dispositivi di decompressione e dei dispositivi di decompressione d'emergenza eventualmente necessari; e

e) di determinare se sono necessarie disposizioni particolari per il trasporto in sicurezza della materia.

Se il paese di origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dal primo Stato membro toccato dal trasporto.

4.1.8. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per materie infettanti della classe 6.2

4.1.8.1. I mittenti di materie infettanti si devono assicurare che i colli siano stati preparati i modo da pervenire a destinazione in buono stato e non presentare, durante il trasporto, nessun rischio per le persone o gli animali.

4.1.8.2. Le definizioni della sezione 1.2.1 e le disposizioni generali da 4.1.1.1 a 4.1.1.14, salvo 4.1.1.3 e da 4.1.1.9 a 4.1.1.12, sono applicabili ai colli di materie infettanti.

4.1.8.3. Una lista dettagliata del contenuto deve essere posta tra l'imballaggio secondario e l'imballaggio esterno.

4.1.8.4. Prima che un imballaggio vuoto sia rispedito al mittente o ad un altro destinatario, esso deve essere completamente disinfettato o sterilizzato, e ogni etichetta o marchio indicante che esso ha contenuto una materia infettante deve essere tolto o mascherato.

4.1.9. Disposizioni particolari relative agli imballaggi per materiali della classe 7

4.1.9.1. Generalità

4.1.9.1.1. I materiali radioattivi, gli imballaggi e i colli devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.4. La quantità di materiali radioattivi contenuti in un collo non deve superare i limiti indicati al 2.2.7.7.1.

4.1.9.1.2. La contaminazione non fissa sulle superfici esterne dei colli deve essere mantenuta al livello più basso possibile, e, nelle normali condizioni di trasporto, non deve superare i seguenti limiti:

a) 4 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e gli emettitori alfa di debole tossicità;

b) 0,4 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa.

I limiti indicati qui sopra sono i livelli medi ammissibili per ogni area di 300 cm2 di qualsiasi parte della superficie.

4.1.9.1.3. Un collo non deve contenere nessun altro oggetto ad esclusione degli oggetti e documenti necessari per l'uso dei materiali radioattivi. Questa disposizione non esclude il trasporto di materiali di debole attività specifica o di oggetti contaminati superficialmente con altri oggetti. Il trasporto dei suddetti oggetti e documenti in un collo, o di materiali di debole attività specifica o di oggetti contaminati superficialmente con altre merci è possibile, a condizione che essi non abbiano, con l'imballaggio o il suo contenuto, interazioni suscettibili di ridurre la sicurezza del collo.

4.1.9.1.4. Con riserva delle disposizioni del 7.5.11, disposizione speciale CW33, il livello della contaminazione non fissa sulle superfici esterne o interne dei sovrimballaggi, dei contenitori, delle cisterne e dei GIR non deve superare i limiti specificati al 4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5. I materiali radioattivi presentanti un rischio sussidiario devono essere trasportati in imballaggi, GIR o cisterne che soddisfano completamente le disposizioni dei pertinenti capitoli della parte 6, secondo il caso, come pure le disposizioni applicabili dei capitoli 4.1, 4.2 o 4.3 per questo rischio sussidiario.

4.1.9.2. Prescrizioni e controlli concernenti il trasporto degli LSA e dei SCO

4.1.9.2.1. La quantità di materiali LSA o di SCO in un solo collo industriale di tipo 1 (tipo IP-1), collo industriale di tipo 2 (tipo IP-2), collo industriale di tipo 3 (tipo IP-3), o oggetto o insieme di oggetti, secondo il caso, deve essere limitata in modo tale che l'intensità di irraggiamento esterno a 3 m dal materiale, dall'oggetto o dall'insieme di oggetti non schermati non superi 10 mSv/h.

4.1.9.2.2. I materiali LSA e gli SCO che sono o contengono materiali fissili devono soddisfare le disposizioni applicabili enunciate al 7.5.11, disposizione speciale CW33 (4.1) e (4.2) e al 6.4.11.1.

4.1.9.2.3. I materiali LSA e gli SCO dei gruppi LSA-I e SCO-I possono essere trasportati non imballati alle seguenti condizioni:

a) Tutti i materiali non imballati, diverse dai minerali, che contengono solo radionuclidi naturali devono essere trasportati in modo tale che non vi sia, nelle condizioni regolari di trasporto, perdita del contenuto fuori del carro né perdita della schermatura;

b) Ogni carro deve essere in uso esclusivo, salvo siano trasportati degli SCO-I la cui contaminazione sulle superfici accessibili e inaccessibili non è superiore a dieci volte il livello applicabile specificato al 2.2.7.2;

c) Per gli SCO-I, quando si stima che la contaminazione non fissa sulle superfici inaccessibili superi i valori specificati al 2.2.7.5 a) i), devono essere prese delle misure per impedire che i materiali radioattivi siano rilasciati nel carro.

4.1.9.2.4. Con riserva delle disposizioni del 4.1.9.2.3, i materiali LSA e gli SCO devono essere imballati conformemente alla seguente tabella:

Prescrizioni applicabili ai colli industriali contenenti materiali LSA o gli SCO

>SPAZIO PER TABELLA>

4.1.10. Disposizioni particolari relative all'imballaggio in comune

4.1.10.1. Quando l'imballaggio in comune è autorizzato in virtù delle disposizioni della presente sezione, le merci pericolose possono essere imballate in comune con differenti merci pericolose o con altre merci in imballaggi combinati conformi al 6.1.4.21, a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro e che tutte le altre pertinenti disposizioni del presente capitolo siano soddisfatte.

NOTA 1:

Cfr. anche 4.1.1.5 e 4.1.1.6.

NOTA 2:

Per le materie della classe 7, cfr. 4.1.9.

4.1.10.2. Salvo per i colli contenenti unicamente merci della classe 1 o materiali radioattivi della classe 7, se sono utilizzate casse di legno o di cartone come imballaggi esterni, un collo contenente merci differenti imballate in comune non deve pesare più di 100 kg.

4.1.10.3. Salvo che una disposizione speciale applicabile secondo il 4.1.10.4 prescriva diversamente, le merci pericolose della stessa classe e dello stesso codice di classificazione possono essere imballate in comune.

4.1.10.4. Quando c'è un riferimento nella colonna (9b) della Tabella A del capitolo 3.2 riguardo una data rubrica, le seguenti disposizioni speciali sono applicabili all'imballaggio in comune, in questo stesso collo, delle merci assegnate a questa rubrica con altre merci:

>SPAZIO PER TABELLA>

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CAPITOLO 4.2

Uso delle cisterne mobili

NOTA.

Per i carri cisterna, carri con cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i carri batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3; per i contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre, cfr. capitolo 4.4.

4.2.1. Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di materie delle classi da 3 a 9

4.2.1.1. La presente sezione descrive le disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 e 9. Oltre queste disposizioni generali, le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.2. Le materie devono essere trasportate in cisterne mobili conformemente alle istruzioni di trasporto in cisterne mobili figuranti nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritte al 4.2.4.2.6 (da T1 a T23) come pure alla disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili assegnate a ogni materia nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritte al 4.2.4.3.

4.2.1.2. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.2.17.5.

4.2.1.3. Certe materie sono chimicamente instabili. Esse devono essere accettate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenirne la decomposizione, la trasformazione, o la polimerizzazione pericolose durante il trasporto. A tal fine, si deve, in particolare, verificare che i serbatoi non contengano nessuna materia suscettibile di favorire queste reazioni.

4.2.1.4. La temperatura della superficie esterna del serbatoio, ad eccezione delle aperture e dei loro mezzi di chiusura, o della superficie esterna dell'isolamento termico non deve superare 70 °C durante il trasporto. Quando delle materie sono trasportate a caldo, sia allo stato liquido che allo stato solido, il serbatoio deve essere munito di un isolamento termico per soddisfare questa prescrizione.

4.2.1.5. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con la merce precedentemente trasportata.

4.2.1.6. Le materie non devono essere trasportate nello stesso compartimento o in compartimenti contigui di serbatoi se rischiano di reagire pericolosamente tra loro (cfr. definizione "reazione pericolosa" al 1.2.1).

4.2.1.7. Il certificato d'approvazione del prototipo, il processo-verbale di prova e il certificato dimostrante i risultati della visita e della prova iniziale per ogni cisterna mobile, rilasciati dall'autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto, devono essere conservati dall'autorità competente o dall'organismo e dal proprietario. I proprietari devono essere in grado di trasmettere questi documenti a richiesta d'ogni autorità competente.

4.2.1.8. Salvo che il(i) nome(i) della(e) materia(e) trasportata(e) appaia(no) sulla placca di metallo di cui al 6.7.2.20.2, una copia del certificato menzionato al 6.7.2.18.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto e presentato senza indugio dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso.

4.2.1.9. Grado di riempimento

4.2.1.9.1. Prima del riempimento, il riempitore si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata sia di tipo appropriato e sorvegliare che non sia riempita di materie che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Il mittente ha la possibilità di domandare al fabbricante della materia trasportata e all'autorità competente pareri sulla compatibilità di questa materia con i materiali della cisterna mobile.

4.2.1.9.1.1. Le cisterne mobili non devono essere riempite oltre i gradi indicati dal 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.6. Le condizioni d'applicazione del 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 o 4.2.1.9.5.1 di materie particolari sono precisate nelle applicabili istruzioni di trasporto in cisterne mobili o nelle disposizioni speciali applicazioni al trasporto in cisterne mobili al 4.2.4.2.6 o 4.2.4.3 e nelle colonne (10) o (11) della Tabella A del capitolo 3.2.

4.2.1.9.2. Nei casi generali d'uso, il grado massimo di riempimento (in %) è dato dalla seguente formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

4.2.1.9.3. Per le materie liquide della classe 6.1 o della classe 8 che rientrano nei gruppi d'imballaggio I e II, come pure per le materie liquide la cui tensione assoluta di vapore è superiore a 175 kPa (1,75 bar) a 65 °C, il grado massimo di riempimento (in %) è dato dalla seguente formula

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

4.2.1.9.4. In queste formule α rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra la temperatura media del liquido durante il riempimento (tf) e la temperatura media massima del carico durante il trasporto (tr). Per i liquidi trasportati nelle condizioni ambientali, α può essere calcolato secondo la formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove d15 e d50 sono, rispettivamente, la massa volumica del liquido a 15 °C e 50 °C.

4.2.1.9.4.1. La temperatura media massima del carico (tr) deve essere fissata a 50 °C; tuttavia, per trasporti eseguiti in condizioni climatiche temperate o estreme, le autorità competenti interessate possono accettare un limite più basso o fissarne uno più alto, secondo il caso.

4.2.1.9.5. Le disposizioni da 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.4.1 non si applicano alle cisterne mobili il cui contenuto è mantenuto a temperatura superiore a 50 °C durante il trasporto (per esempio mediante un dispositivo di riscaldamento). Per le cisterne mobili equipaggiate con un tale dispositivo, deve essere utilizzato un regolatore di temperatura affinché la cisterna non sia mai riempita a più del 95 % in un qualsiasi momento del trasporto.

4.2.1.9.5.1. Per i liquidi trasportati a caldo, il grado massimo di riempimento (in %) è determinato mediante la formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove df e dr rappresentano, rispettivamente, la massa volumica del liquido alla temperatura media del liquido durante il riempimento e la temperatura media massima del carico durante il trasporto.

4.2.1.9.6. Le cisterne mobili non devono essere presentate al trasporto:

a) se il loro grado di riempimento, nel caso di liquidi aventi una viscosità inferiore a 2680 mm2/s a 20 °C o la temperatura massima della materia durante il trasporto, nel caso di una materia trasportata a caldo, è superiore al 20 % ma inferiore all'80 %, a meno che i serbatoi delle cisterne mobili siano divisi da pareti o frangiflutto in sezioni di capacità massima di 7500 litri;

b) se dei residui della materia da trasportare aderiscono all'esterno del serbatoio o dell'equipaggiamento di servizio;

c) se perdono o sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna mobile o dei suoi attacchi di sollevamento o di amarraggio possano essere compromessi; e

d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento.

4.2.1.9.7. I passaggi delle forche delle cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.3.13.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche.

4.2.1.10. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 3

4.2.1.10.1. Tutte le cisterne mobili, destinate al trasporto di liquidi infiammabili, devono essere chiuse ermeticamente e munite di dispositivi di decompressione conformi alle disposizioni da 6.7.2.8 a 6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1. Per le cisterne mobili destinate esclusivamente al trasporto per via terrestre, i dispositivi di aerazione aperti possono essere utilizzati se consentiti in conformità al capitolo 4.3.

4.2.1.11. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 4.1 (diverse dalle materie autoreattive), 4.2 o 4.3

(riservato)

NOTA.

Per le materie autoreattive della classe 4.1, cfr. 4.2.1.13.1.

4.2.1.12. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 5.1

(riservato)

4.2.1.13. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto dei perossidi organici della classe 5.2 e alle materie autoreattive della classe 4.1

4.2.1.13.1. Ogni materia deve essere stata sottoposta a prove. Un processo-verbale di prova deve essere stato sottoposto all'autorità competente del paese d'origine per l'approvazione. Una notifica di questa approvazione deve essere inviata all'autorità competente del paese di destinazione. Questa notifica deve indicare le condizioni di trasporto applicabili e includere il processo-verbale con i risultati di prova. Le prove effettuate devono comprendere quelle che permettono:

a) di dimostrare la compatibilità di tutti i materiali che entrano normalmente in contatto con la materia durante il trasporto;

b) di fornire i dati sulla progettazione dei dispositivi di decompressione e di decompressione d'emergenza, tenuto conto delle caratteristiche di progettazione della cisterna mobile.

Ogni disposizione supplementare per garantire la sicurezza del trasporto della materia deve essere chiaramente indicata nel processo-verbale.

4.2.1.13.2. Le seguenti disposizioni si applicano alle cisterne mobili destinate al trasporto di perossidi organici di tipo F o alle materie autoreattive di tipo F, aventi una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) almeno uguale a 55 °C. Queste disposizioni prevarranno su quelle della sezione 6.7.2 nel caso in cui si abbia conflitto con queste ultime. Le situazioni d'emergenza da prendere in conto sono la decomposizione autoaccelerata della materia e l'immersione nelle fiamme come descritte al 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3. Le disposizioni supplementari che si applicano al trasporto in cisterne mobili dei perossidi organici o delle materie autoreattive che hanno una TDAA inferiore a 55 °C devono essere stabilite dall'autorità competente del paese di origine; esse devono essere notificate a quella del paese di destinazione.

4.2.1.13.4. La cisterna mobile deve essere progettata per resistere ad una pressione di prova di almeno 0,4 MPa (4 bar).

4.2.1.13.5. Le cisterne mobili devono essere munite di dispositivi di rilevamento della di temperatura.

4.2.1.13.6. Le cisterne mobili devono essere munite di dispositivi di decompressione e di dispositivi di decompressione d'emergenza. Sono anche ammesse valvole a depressione. I dispositivi di decompressione devono funzionare alle pressioni che saranno determinate in funzione delle proprietà della materia e delle caratteristiche di costruzione della cisterna mobile. Gli elementi fusibili non sono autorizzati sul serbatoio.

4.2.1.13.7. I dispositivi di decompressione devono essere costituiti da valvole a molla destinate ad evitare ogni importante aumento di pressione, all'interno della cisterna mobile, dovuto allo sviluppo dei prodotti di decomposizione e dei vapori ad una temperatura di 50 °C. La portata e la pressione d'inizio di scarica delle valvole devono essere determinate in funzione dei risultati delle prove prescritte al 4.2.1.13.1. Tuttavia, la pressione di inizio dell'apertura non deve in alcun caso essere tale che il liquido possa essere rilasciato dalla o dalle valvole in caso di ribaltamento della cisterna mobile.

4.2.1.13.8. I dispositivi di decompressione d'emergenza possono essere costituiti da dispositivi di tipo a molla o a disco di rottura, o combinazione dei due, progettati per evacuare tutti i prodotti di decomposizione e i vapori sviluppati durante un periodo di almeno 1 ora di immersione completa nelle fiamme nelle condizioni definite dalle seguenti formule:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

q= assorbimento di calore [W]

A= superficie bagnata [m2]

F= fattore di isolamento

F= 1 per i recipienti non isolati, oppure

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

K= conducibilità termica dello strato isolante [W [cong ] m-1 [cong ] K-1]

L= spessore dello strato isolante [m]

U= K/L = coefficiente di trasmissione termica dell'isolante [W [cong ] m-2 [cong ] K-1]

T= temperatura del perossido al momento della decompressione [K].

La pressione di inizio apertura del o dei dispositivi di decompressione di emergenza deve essere superiore a quella prevista al 4.2.1.13.7 ed essere determinata in funzione dei risultati delle prove prescritte al 4.2.1.13.1. Questi dispositivi devono essere dimensionati in modo tale che la pressione massima nella cisterna mobile non superi mai la sua pressione di prova.

NOTA.

Un metodo per determinare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura nell'Appendice 5 del Manuale delle prove e dei criteri.

4.2.1.13.9. Per le cisterne mobili isolate termicamente, si dovrà calcolare la portata e la taratura dei dispositivi di decompressione d'emergenza presupponendo una perdita d'isolamento dell'1 % della superficie.

4.2.1.13.10. Le valvole a depressione e valvole del tipo a molla devono essere munite di parafiamma. Si deve tenere conto della riduzione di capacità di rilascio causata dai parafiamma.

4.2.1.13.11. Gli equipaggiamenti di servizio come otturatori e tubazioni esterne devono essere montate in modo che non rimanga in essi nessun residuo di materie dopo il riempimento della cisterna mobile.

4.2.1.13.12. Le cisterne mobili possono essere sia isolate termicamente che protette da un parasole. Se la TDAA della materia nella cisterna mobile è uguale o inferiore a 55 °C, o se la cisterna è costruita in alluminio, deve essere completamente isolata. La superficie esterna deve essere di colore bianco o di metallo lucido.

4.2.1.13.13. Il grado di riempimento non deve superare il 90 % a 15 °C.

4.2.1.13.14. La marcatura prescritta al 6.7.2.20.2 deve includere il n. ONU e la denominazione tecnica con l'indicazione della concentrazione approvata della materia.

4.2.1.13.15. I perossidi organici e le materie autoreattive nominativamente menzionati nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T23 del 4.2.4.2.6 possono essere trasportate in cisterne mobili.

4.2.1.14. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 6.1

(riservato)

4.2.1.15. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe

4.2.1.15.1. Le cisterne mobili utilizzate per il trasporto dei materiali radioattivi non devono essere utilizzate per il trasporto d'altre merci.

4.2.1.15.2. Il grado di riempimento delle cisterne mobili non deve superare il 90 % o alternativamente ogni altro valore approvato dall'autorità competente.

4.2.1.16. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 8

4.2.1.16.1. I dispositivi di decompressione delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto delle materie della classe 8 devono essere ispezionati ad intervalli non superiori ad un anno.

4.2.1.17. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 9

(riservato)

4.2.2. Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati

4.2.2.1. Questa sezione stabilisce le disposizioni generali relative all'uso di cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati.

4.2.2.2. Le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.3. I gas liquefatti non refrigerati devono essere trasportati in cisterne mobili conformemente all'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 enunciata al 4.2.4.2.6 e alle disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili di gas liquefatti non refrigerati particolari nella colonna (11) di cui alla Tabella A del capitolo 3.2 e che sono enunciate al 4.2.4.3.

4.2.2.3. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.3.13.5.

4.2.2.4. Certi gas liquefatti non refrigerati sono chimicamente instabili. Essi devono essere accettati per il trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenirne la decomposizione, la trasformazione, o la polimerizzazione pericolose durante il trasporto. A tal fine, si deve, in particolare, badare a che le cisterne mobili non contengano nessun gas liquefatto non refrigerato suscettibile di favorire queste reazioni.

4.2.2.5. Salvo se il nome del o dei gas trasportati appare sulla placca di metallo prevista al 6.7.3.16.2, una copia del certificato menzionato al 6.7.3.14.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente e presentata prontamente dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso.

4.2.2.6. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con il gas liquefatto non refrigerato precedentemente trasportato.

4.2.2.7. Riempimento

4.2.2.7.1. Prima del riempimento, il mittente si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata sia di tipo approvato per il trasporto di gas liquefatto non refrigerato che si intende trasportare, e sorvegliare che non sia riempita di gas liquefatti non refrigerati che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Durante il riempimento, la temperatura dei gas liquefatti non refrigerati deve restare nei limiti dell'intervallo delle temperature di calcolo.

4.2.2.7.2. La massa massima di gas liquefatto non refrigerato per litro di capacità del serbatoio (kg/l) non deve superare la massa volumica del gas liquefatto non refrigerato a 50 °C moltiplicata per 0,95. Inoltre, il serbatoio non deve essere interamente riempito dal liquido a 60 °C.

4.2.2.7.3. Le cisterne mobili non devono essere riempite oltre la loro massa lorda massima ammissibile e la massa massima ammissibile di carico specificata per ogni gas da trasportare.

4.2.2.8. Le cisterne mobili non devono essere presentate al trasporto:

a) se il loro grado di riempimento è tale che le oscillazioni del contenuto possano generare forze idrauliche eccessive;

b) se perdono;

c) se sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna o dei suoi attacchi di sollevamento o amarraggio possano essere compromessi; e

d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento.

4.2.2.9. I passaggi delle forche delle cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.4.12.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche.

4.2.3. Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati

4.2.3.1. Questa sezione stabilisce le disposizioni generali relative all'uso di cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati.

4.2.3.2. Le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.4. I gas liquefatti refrigerati devono essere trasportati in cisterne mobili conformemente all'istruzione di trasporto in cisterne mobili T75 enunciata al 4.2.4.2.6 e alle disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili di gas liquefatti refrigerati particolari di cui alla colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e che sono descritte al 4.2.4.3.

4.2.3.3. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.4.12.5.

4.2.3.4. Salvo il caso in cui il nome del gas o dei gas trasportati appare sulla placca di metallo prevista al 6.7.4.15.2, una copia del certificato di cui al 6.7.4.13.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente e presentata prontamente dal mittente, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso.

4.2.3.5. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con il gas liquefatto refrigerato precedentemente trasportato.

4.2.3.6. Riempimento

4.2.3.6.1. Prima del riempimento, il mittente si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata è di tipo approvato per il trasporto di gas liquefatto refrigerato che si intende trasportare, e sorvegliare che non sia riempita di gas liquefatti refrigerati che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Durante il riempimento, la temperatura dei gas liquefatti refrigerati deve restare nei limiti dell'intervallo delle temperature di calcolo.

4.2.3.6.2. Durante la valutazione del grado iniziale di riempimento, si deve tenere conto dei tempi ritenuti necessari per il trasporto previsto come pure dei ritardi che potrebbero verificarsi. Il livello iniziale di riempimento del serbatoio, salvo per quanto concerne le disposizioni del 4.2.3.6.3 e 4.2.3.6.4, deve essere tale che, se il contenuto, ad eccezione dell'elio, è portato ad una temperatura tale che la pressione di vapore uguaglia la pressione di servizio massima ammissibile (PSMA), il volume occupato dal liquido non superi il 98 %.

4.2.3.6.3. Le cisterne destinate al trasporto d'elio possono essere riempite fino a toccare il dispositivo di decompressione, ma non oltre.

4.2.3.6.4. Può essere autorizzato un grado di riempimento iniziale più elevato, con riserva d'approvazione dell'autorità competente quando la durata del trasporto prevista e molto più breve dei tempi di tenuta.

4.2.3.7. Tempo di tenuta reale

4.2.3.7.1. Il tempo di tenuta reale deve essere calcolato per ogni trasporto in conformità ad una procedura riconosciuta dall'autorità competente tenendo conto:

a) del tempo di tenuta di riferimento per i gas liquefatti refrigerati destinati al trasporto (cfr. 6.7.4.2.8.1) (come indicato sulla placca di cui al 6.7.4.15.1);

b) della reale densità di riempimento;

c) della reale pressione di riempimento;

d) della più bassa pressione di taratura del o dei dispositivi di limitazione di pressione.

4.2.3.7.2. Il tempo di tenuta reale deve essere marcato sulla cisterna mobile stessa o su una placca metallica fissata in modo stabile alla cisterna mobile, conformemente al 6.7.4.15.2.

4.2.3.8. Le cisterne mobili non devono essere presentate per il trasporto:

a) se il loro grado di riempimento è tale che le oscillazioni del contenuto possano generare forze idrauliche eccessive;

b) se perdono;

c) se sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna o dei suoi attacchi di sollevamento o di amarraggio possano essere compromessi;

d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento;

e) se il tempo di tenuta reale per il gas liquefatto refrigerato da trasportare non è stato determinato conformemente al 4.2.3.7 e se la cisterna mobile non è stata marcata conformemente al 6.7.4.15.2; e

f) se la durata del trasporto, tenuto conto dei ritardi che potrebbero accadere, supera il tempo di tenuta reale.

4.2.3.9. I passaggi delle forche della cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.4.12.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche.

4.2.4. Istruzioni e disposizioni speciali di trasporto per le cisterne mobili

4.2.4.1. Generalità

4.2.4.1.1. La presente sezione contiene le istruzioni di trasporto in cisterne mobili come pure le disposizioni speciali applicabili alle materie autorizzate al trasporto in cisterne mobili. Ogni istruzione di trasporto in cisterne mobili è identificata da un codice alfanumerico (per esempio T1). La colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 indica l'istruzione applicabile per ogni materia autorizzata al trasporto in cisterne mobili. Quando non è prevista una istruzione di trasporto nella colonna (10) riguardo ad una particolare materia, allora il trasporto di tale materia in cisterne mobili non è autorizzato, salvo se una autorità competente ha rilasciato una autorizzazione alle condizioni precisate al 6.7.1.3. Alcune disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili sono assegnate a materie particolari nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2. Ogni disposizione speciale applicabile al trasporto in cisterne mobili è identificata da un codice alfanumerico (per esempio TP1). Una lista di queste disposizioni speciali figura al 4.2.4.3.

4.2.4.2. Istruzioni per il trasporto in cisterne mobili

4.2.4.2.1. Le istruzioni per il trasporto in cisterne mobili si applicano alle materie delle classi da 2 a 9. Esse informano delle disposizioni specifiche relative al trasporto in cisterne mobili che si applicano a materie specifiche. Esse devono essere rispettate in aggiunta alle disposizioni generali enunciate nel presente capitolo e alle disposizioni del capitolo 6.7.

4.2.4.2.2. Per le materie delle classi da 3 a 9, queste istruzioni indicano la pressione minima di prova applicabile, lo spessore minimo del serbatoio (in acciaio di riferimento), gli orifizi nella parte bassa e i dispositivi di decompressione. Nell'istruzione T23 sono enumerate le materie autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici della classe 5.2 il cui trasporto è autorizzato in cisterne mobili.

4.2.4.2.3. L'istruzione T50 è applicabile ai gas liquefatti non refrigerati e indica le pressioni di servizio massime autorizzate, le disposizioni per gli orifizi sotto il livello del liquido, per i dispositivi di decompressione e per il grado di riempimento massimo per ognuno dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto in cisterne mobili.

4.2.4.2.4. L'istruzione T75 è applicabile ai gas liquefatti refrigerati autorizzati al trasporto in cisterne mobili.

4.2.4.2.5. Determinazione dell'appropriata istruzione di trasporto in cisterne mobili

Quando una specifica istruzione di trasporto in cisterne mobili è indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia, è possibile utilizzare altre cisterne mobili rispondenti ad altre istruzioni che prescrivono una pressione minima di prova superiore, uno spessore del serbatoio superiore e sistemazioni più severe per gli orifizi nella parte bassa e i dispositivi di decompressione. Le seguenti direttive sono applicabili per determinare la cisterna mobile appropriata che può essere utilizzata per il trasporto di materie specifiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.2.4.2.6. Istruzioni di trasporto in cisterne mobili

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

4.2.4.3. Disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili

Le disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili sono assegnate a certe materie in aggiunta o al posto di quelle figuranti nelle istruzioni di trasporto in cisterne mobili o nelle disposizioni del capitolo 6.7. Queste disposizioni sono identificate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere TP (dall'inglese "Tank Provision") e indicate nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2, riguardo materie particolari. Sono enumerate qui di seguito:

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 4.3

Uso dei carri cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna, casse mobili cisterna con serbatoi costruiti con materiali metallici, dei carri batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM)

NOTA.

Per l'uso delle cisterne mobili cfr. capitolo 4.2; per l'uso dei contenitori cisterna in materia plastica rinforzata con fibre cfr. capitolo 4.4.

4.3.1. Campo d'applicazione

4.3.1.1. Le disposizioni che occupano tutta la larghezza della pagina si applicano ai carri cisterna, cisterne amovibili e carri batteria, nonché ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM. Quelle contenute in una sola colonna si applicano unicamente ai:

- carri cisterna, cisterne amovibili e carri batteria (colonna di sinistra)

- contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM (colonna di destra).

4.3.1.2. Le presenti disposizioni si applicano

>SPAZIO PER TABELLA>

usati per il trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari.

4.3.1.3. La sezione 4.3.2 contiene le disposizioni applicabili ai carri cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna, e casse mobili cisterna, destinati al trasporto di materie di tutte le classi, come pure ai carri batteria e CGEM destinati al trasporto di gas della classe 2. Le sezioni 4.3.3 e 4.3.4 contengono le disposizioni speciali completanti o modificanti le disposizioni del 4.3.2.

4.3.1.4. Per le disposizioni concernenti la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove e la marcatura, cfr. capitolo 6.8.

4.3.1.5. Per le misure transitorie di utilizzazione concernenti l'applicazione di questo capitolo, cfr.:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.2. Disposizioni applicabili a tutte le classi

4.3.2.1. Utilizzazione

4.3.2.1.1. Si può trasportare una materia sottoposta a questa direttiva in carri cisterna, cisterne amovibili, carri batteria, contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM soltanto se nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 è previsto un codice cisterna secondo 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2. Il tipo richiesto di cisterna, di carro batteria e di CGEM è dato sotto forma codificata nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2. I codici d'identificazione sono composti da lettere o numeri in un dato ordine. Le spiegazioni per leggere le quattro parti del codice sono al 4.3.3.1.1 (quando la materia da trasportare appartiene alla classe 2) e 4.3.4.1.1 (quando la materia da trasportare appartiene alle classi da 3 a 9)(25).

4.3.2.1.3. Il tipo richiesto secondo 4.3.2.1.2 corrisponde alle disposizioni di costruzione meno severe che sono accettabili per la materia in questione salvo disposizioni contrarie di questo capitolo o del capitolo 6.8. È possibile utilizzare cisterne corrispondenti a codici che prescrivono una pressione minima di calcolo superiore, o requisiti più severi per le aperture di riempimento o di svuotamento o per i dispositivi di sicurezza / valvole di sicurezza (cfr. 4.3.3.1.1 per la classe 2 e 4.3.4.1.1 per le classi da 3 a 9).

4.3.2.1.4. Per alcune materie, le cisterne, carri batteria o CGEM sono sottoposti a disposizioni supplementari, che sono riportate come disposizioni speciali nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2.

4.3.2.1.5. Le cisterne, carri batteria e CGEM devono essere caricati unicamente con le sole materie per il trasporto delle quali sono stati approvati secondo 6.8.2.3.1 e che, a contatto dei materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, degli equipaggiamenti come pure del rivestimento protettivo, non siano suscettibili di reagire pericolosamente con esso (cfr. definizione di "reazione pericolosa" al 1.2.1), di formare prodotti pericolosi o di indebolire in modo apprezzabile questi materiali(26).

4.3.2.1.6. Le derrate alimentari possono essere trasportate in cisterne, utilizzate per il trasporto di merci pericolose, solo se sono state prese le misure necessarie per prevenire ogni danno alla salute pubblica.

4.3.2.2. Grado di riempimento

4.3.2.2.1. I seguenti gradi di riempimento non devono essere superati nelle cisterne destinate al trasporto di materie liquide a temperatura ambiente:

a) per le materie infiammabili che non presentino altri pericoli (per esempio tossicità, corrosività), caricate in cisterne provviste di un dispositivo di aerazione, o di valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di rottura):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>;

b) per le materie tossiche o corrosive (presentanti o no un pericolo d'infiammabilità) caricate in cisterne provviste di un dispositivo di aerazione o di valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di rottura):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>;

c) per le materie infiammabili, per le materie che presentano un minor grado di corrosività o di tossicità (presentanti o no un pericolo d'infiammabilità), caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>;

d) per le materie molto tossiche o tossiche, molto corrosive o corrosive (presentanti o no un pericolo di infiammabilità), caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>.

4.3.2.2.2. In queste formule a rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra 15 °C e 50 °C, vale a dire per una variazione massima di temperatura di 35 °C ed è calcolato secondo la formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove d15 e d50 sono le densità del liquido a 15 °C e 50 °C e tF è la temperatura media del liquido al momento del riempimento.

4.3.2.2.3. Le disposizioni del 4.3.2.2.1 da a) a d) non si applicano alle cisterne il cui contenuto è mantenuto durante il trasporto ad una temperatura superiore a 50 °C mediante un dispositivo di riscaldamento. In questo caso il grado di riempimento alla partenza deve essere tale e la temperatura deve essere regolata in modo che la cisterna, durante il trasporto, non sia mai riempita più del 95 % della sua capacità e che non sia superata la temperatura di riempimento.

4.3.2.2.4.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.2.3. Servizio

4.3.2.3.1. Lo spessore delle pareti del serbatoio deve, durante tutto il suo uso, essere superiore o uguale al valore minimo definito:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.2.3.2.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.2.3.3. Durante il carico e lo scarico delle cisterne, carri batteria e CGEM, devono essere prese appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori. Le cisterne, carri batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi in modo incontrollato all'esterno. Gli orifizi delle cisterne a svuotamento dal basso devono essere chiusi mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari efficacia. La tenuta dei dispositivi di chiusura delle cisterne, carri batteria e CGEM, deve essere verificata dal riempitore, dopo il riempimento della cisterna. Ciò si applica, in particolare, alla parte superiore del tubo pescante.

4.3.2.3.4. Se più sistemi di chiusura sono sistemati gli uni di seguito agli altri, deve essere chiuso in primo luogo quello che si trova più vicino alla materia trasportata.

4.3.2.3.5. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso della materia di riempimento deve aderire all'esterno delle cisterne.

4.3.2.3.6. Le materie che rischiano di reagire pericolosamente tra loro non devono essere trasportate nei compartimenti contigui delle cisterne.

Le materie che possono reagire pericolosamente tra loro possono essere trasportate nei compartimenti contigui delle cisterne, a condizione che i suddetti compartimenti siano separati da una parete il cui spessore sia uguale o superiore a quello della cisterna. Esse possono anche essere trasportate separate da uno spazio vuoto o un compartimento vuoto tra i compartimenti carichi.

4.3.2.4. Cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti

NOTA.

Per le cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, si possono applicare le disposizioni speciali del 4.3.5 TU1, TU2, TU4, TU16 e TU35.

4.3.2.4.1. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso della materia di riempimento deve aderire all'esterno delle cisterne.

4.3.2.4.2. Le cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, devono, per essere inoltrati, essere chiusi nello stesso modo e presentare le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni.

4.3.2.4.3. Quando le cisterne, carri batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, non sono chiusi nello stesso modo e non presentano le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni e quando le disposizioni di questa direttiva non possono essere rispettate, devono essere trasportati in adeguate condizioni di sicurezza verso il luogo più vicino dove può essere effettuata la pulizia o la riparazione.

Le condizioni di sicurezza sono adeguate se sono state prese appropriate misure per garantire una sicurezza equivalente a quella assicurata dalle disposizioni di questa direttiva e per impedire una perdita incontrollata di merce pericolosa.

4.3.2.4.4. I carri cisterna, le cisterne amovibili, i carri batteria, i contenitori cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM, vuoti, non ripuliti, possono ugualmente essere trasportati dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere sottoposti ai controlli.

4.3.3. Disposizioni particolari applicabili alla classe 2

4.3.3.1. Codificazione e gerarchia delle cisterne

4.3.3.1.1. Codificazione di cisterne, carri batteria e CGEM

Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato:

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA 1:

La disposizione speciale TU17 indicata nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 per certi gas significa che il gas può essere trasportato solo in carri batteria o CGEM.

NOTA 2:

La pressione indicata sulla cisterna stessa o su un pannello deve essere almeno uguale al valore "X" o alla pressione minima di calcolo.

4.3.3.1.2. Gerarchia delle cisterne

>SPAZIO PER TABELLA>

La cifra rappresentata da

"" deve essere uguale o superiore alla cifra rappresentata da "*".

NOTA.

Quest'ordine gerarchico non tiene conto d'eventuali disposizioni speciali (cfr. 4.3.5 e 6.8.4) per ogni rubrica.

4.3.3.2. Condizioni di riempimento e pressioni di prova

4.3.3.2.1. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas compressi, aventi una temperatura critica inferiore a -50 °C, deve essere almeno uguale ad una volta e mezzo la pressione di riempimento a 15 °C.

4.3.3.2.2. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto:

- di gas compressi, aventi una temperatura critica uguale o superiore a -50 °C,

- di gas liquefatti, aventi una temperatura critica inferiore a 70 °C, e

- di gas disciolti sotto pressione,

deve essere tale che, quando il serbatoio contiene la massa massima di contenuto per litro di capacità, la pressione raggiunta nel serbatoio dalla materia, a 55 °C per le cisterne munite di protezione calorifuga o a 65 °C per le cisterne senza protezione calorifuga, non superi la pressione di prova.

4.3.3.2.3. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti, aventi una temperatura critica uguale o superiore a 70 °C deve essere:

a) se la cisterna è munita di protezione calorifuga, almeno uguale al valore della pressione di vapore del liquido a 60 °C, diminuita di 0,1 MPa (1 bar), ma non inferiore a 1 MPa (10 bar);

b) se la cisterna non è munita di protezione calorifuga, almeno uguale al valore della pressione di vapore del liquido a 65 °C, diminuita di 0,1 MPa (1 bar), ma non inferiore a 1 MPa (10 bar).

La massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità è calcolata nel seguente modo:

massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità = 0,95 × massa volumica della fase liquida a 50 °C (in kg/l). Inoltre la fase vapore non deve scomparire sotto i 60 °C.

Se il diametro del serbatoio non è superiore a 1,5 m devono essere applicati i valori della pressione di prova e della massa massima autorizzata del contenuto per litro di capacità conformemente all'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1.

4.3.3.2.4. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio indicata sulla cisterna, né inferiore a 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica); per le cisterne munite di isolamento a vuoto d'aria, la pressione di prova non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio, aumentata di 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5. Tabella dei gas e miscele di gas che possono essere accettati per il trasporto in carri cisterna, carri batteria, cisterne amovibili, contenitori cisterna e CGEM, con indicazione della pressione minima di prova applicabile alle cisterne e, se indicato, della massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità.

Per i gas e le miscele di gas assegnati a delle rubriche n.a.s., i valori della pressione di prova e della massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità devono essere fissati dall'esperto riconosciuto dall'autorità competente.

Quando le cisterne destinate a contenere gas compressi o gas liquefatti, aventi una temperatura critica uguale o superiore a -50 °C, ma inferiore a 70 °C, sono state sottoposte ad una pressione di prova inferiore a quella figurante nella tabella, e le cisterne sono munite di protezione calorifuga, l'esperto riconosciuto dall'autorità competente può prescrivere una massa massima inferiore, a condizione che la pressione della materia all'interno del serbatoio a 55 °C non superi la pressione di prova impressa sulla cisterna.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.3.3. Servizio

4.3.3.3.1. Quando le cisterne, carri batteria o CGEM sono autorizzate per gas differenti, un cambio d'uso deve comprendere le operazioni di svuotamento, pulizia ed evacuazione nella misura necessaria per garantire la sicurezza del servizio.

4.3.3.3.2. Prima della presentazione al trasporto di cisterne, carri batteria o CGEM, devono essere visibili solo le pertinenti indicazioni relative al gas caricato, o appena scaricato, secondo il 6.8.3.5.6; tutte le indicazioni relative ad altri gas devono essere coperte (cfr. Fiche UIC 573 OR).

4.3.3.3.3. Gli elementi di un carro batteria o di un CGEM devono contenere solamente un solo e medesimo gas.

4.3.3.4.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.3.4.1.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.3.4.2.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.3.4.3.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.4. Disposizioni particolari applicabili alle classi da 3 a 9

4.3.4.1. Codificazione, approccio ragionato e gerarchia delle cisterne

4.3.4.1.1. Codificazione delle cisterne

Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.4.1.2. Approccio ragionato per assegnare i codici-cisterna a gruppi di materie e gerarchia delle cisterne

NOTA.

Certe materie e certi gruppi di materie non sono inclusi in questo approccio ragionato, cfr. 4.3.4.1.3.

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA.

Questo ordine gerarchico non tiene conto delle eventuali disposizioni speciali per ogni rubrica (cfr. 4.3.5 e 6.8.4).

4.3.4.1.3. Le seguenti materie e gruppi di materie, per le quali figura il segno "(+)" nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, sono sottoposte a disposizioni particolari. In questo caso, l'uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie non è autorizzato e non è applicabile la gerarchia del 4.3.4.1.2 (cfr. anche 6.8.4).

Le disposizioni per queste cisterne sono date mediante i seguenti codici-cisterna, completate dalle pertinenti disposizioni speciali indicate nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2.

a) Classe 4.1:

n. ONU 2448 zolfo, fuso: codice-cisterna LGBV.

b) Classe 4.2:

n. ONU 1381 fosforo bianco o giallo secco, ricoperto d'acqua o in soluzione: codice-cisterna L10DH

n. ONU 2447 fosforo, bianco o giallo fuso: codice-cisterna L10DH.

c) Classe 4.3:

n. ONU 1389 amalgama di metalli alcalini, n. ONU 1391 dispersione di metalli alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi, n. ONU 1392 amalgama di metalli alcalino-terrosi, n. ONU 1415 litio, n. ONU 1420 potassio, leghe metalliche di, n. ONU 1421 lega liquida di metalli alcalini, n.a.s., n. ONU 1422 leghe di potassio e sodio, n. ONU 1428 sodio, n. ONU 2257 potassio: codice L10BN.

N. ONU 1407 cesio e n. ONU 1423 rubidio: codice-cisterna L10CH.

d) Classe 5.1:

n. ONU 1873 acido perclorico 50-72 %: codice-cisterna L4DN

n. ONU 2015 perossido d'idrogeno contenente più del 70 % di perossido d'idrogeno: codice-cisterna L4DV

n. ONU 2015 perossido d'idrogeno con 60-70 % di perossido d'idrogeno: codice-cisterna L4BV

n. ONU 2014 perossido di idrogeno in soluzione acquosa con 20-60 % di perossido di idrogeno, n. ONU 3149 perossido di idrogeno e acido perossiacetico in miscela, stabilizzata: codice-cisterna L4BV.

e) Classe 5.2:

n. ONU 3109 perossido organico di tipo F, liquido: codice-cisterna L4BN

n. ONU 3110 perossido organico di tipo F, solido: codice-cisterna S4AN.

f) Classe 6.1:

n. ONU 1613 cianuro d'idrogeno in soluzione acquosa e n. ONU 3294 cianuro di idrogeno in soluzione alcolica: codice-cisterna L15DH.

g) Classe 7:

tutte le materie: cisterna speciale.

Disposizioni minime per i liquidi: codice-cisterna L2,65CN, per i solidi: codice-cisterna S2,65AN.

In deroga alle disposizioni generali del presente paragrafo, le cisterne utilizzate per i materiali radioattivi, possono ugualmente essere utilizzate per il trasporto di altre materie quando siano rispettate le disposizioni del 5.1.3.2.

h) Classe 8:

n. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno anidro e n. ONU 1790 acido fluoridrico contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno: codice-cisterna L21DH.

N. ONU 1744 bromo o bromo in soluzione: codice-cisterna L21DH.

N. ONU 1791 ipoclorito in soluzione e n. ONU 1908 clorito in soluzione: codice-cisterna L4BV.

4.3.4.2. Disposizioni generali

4.3.4.2.1. Nel caso di caricamento di prodotti caldi, la temperatura, alla superficie esterna della cisterna, o dell'isolamento termico del serbatoio o della protezione calorifuga non deve superare, durante il trasporto, 70 °C.

4.3.4.2.2.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.4.2.3.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3.5. Disposizioni speciali

Quando sono indicate riguardo ad una rubrica nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2, sono applicabili le seguenti disposizioni speciali:

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 4.4

Uso dei contenitori cisterna con serbatoi costruiti in materia plastica rinforzata di fibra

NOTA.

Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 4.2, per i carri-cisterna amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i carri-batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3.

4.4.1. Generalità

Il trasporto di materie pericolose in contenitori cisterna il cui serbatoio è costruito in materia plastica rinforzata è autorizzato solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) la materia appartiene alle classi 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 o 9;

b) la pressione di vapore massima (pressione assoluta) a 50 °C della materia non supera 110 kPa (1,1 bar);

c) è autorizzato il trasporto della materia in cisterne metalliche secondo il 4.3.2.1.1;

d) la pressione di calcolo indicata per questa materia nella seconda parte del codice-cisterna nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 non supera 4 bar (cfr. anche 4.3.4.1.1) e,

e) il contenitore cisterna è conforme le disposizioni del capitolo 6.9 applicabili al trasporto della materia.

4.4.2. Servizio

4.4.2.1. Sono applicabili le disposizioni da 4.3.2.1.5 a 4.3.2.2.4, da 4.3.2.3.3 a 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.2.

4.4.2.2. La temperatura della materia trasportata non deve superare, al momento del riempimento, la massima temperatura di servizio indicata sulla placca della cisterna, menzionata al 6.9.6.

4.4.2.3. Si devono applicare, se applicabili al trasporto in cisterne metalliche, le disposizioni speciali (TU) del 4.3.5, come indicato nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2.

Parte 5

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

CAPITOLO 5.1

Disposizioni generali

5.1.1. Applicazione e disposizioni generali

La presente parte contiene le disposizioni per la spedizione di merci pericolose relative alla marcatura, all'etichettatura e alla documentazione, e se del caso, all'autorizzazione alla spedizione e alle notifiche preventive.

5.1.2. Impiego di sovrimballaggi

5.1.2.1. Un sovrimballaggio deve essere marcato ed etichettato come prescritto per i colli nel capitolo 5.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio, salvo se sono visibili i marchi e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta.

5.1.2.2. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni applicabili di questa direttiva. La funzionalità d'ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovrimballaggio.

5.1.2.3. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi sovrimballaggi.

5.1.3. Imballaggi (compresi i GIR e i grandi imballaggi), cisterne, carri e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti

5.1.3.1. Gli imballaggi (compresi i GIR e i grandi imballaggi), le cisterne (compresi i carri-cisterna, i carri-batteria, le cisterne amovibili, le cisterne mobili, i contenitori cisterna e i CGEM), i carri e i contenitori per il trasporto alla rinfusa e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, non degassificati o non decontaminati, che hanno contenuto merci pericolose di classi diverse dalla classe 7, devono essere marcati ed etichettati come se fossero pieni.

NOTA.

Per la documentazione, cfr. il capitolo 5.4.

5.1.3.2. Le cisterne e i GIR utilizzati per il trasporto di materiali radioattivi non devono essere utilizzati per il deposito o il trasporto d'altre merci, a meno di essere stati decontaminati in modo tale che il livello d'attività sia inferiore a 0,4 Bq/cm2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità e a 0,04 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori alfa.

5.1.4. Imballaggio in comune

Quando due o più merci pericolose sono imballate in comune in uno stesso imballaggio esterno, il collo deve essere marcato ed etichettato come prescritto per ogni merce. Quando una stessa etichetta è richiesta per differenti merci, deve essere applicata una sola volta.

5.1.5. Disposizioni generali relative alla classe 7

5.1.5.1. Prescrizioni applicabili prima delle spedizioni

5.1.5.1.1. Prescrizioni applicabili prima della prima spedizione di un collo

Prima della prima spedizione di un qualsiasi collo, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) Se la pressione di calcolo dell'involucro di contenimento è superiore a 35 kPa (pressione manometrica), si deve verificare che l'involucro di contenimento di ogni collo soddisfi le disposizioni di progettazione approvate relative alla capacità di tale involucro di mantenere la sua integrità sotto pressione;

b) Per ogni collo di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C e per ogni collo contenente materiali fissili, bisogna verificare che l'efficacia della schermatura e del sistema di confinamento e, eventualmente, le caratteristiche di trasferimento di calore siano nei limiti applicabili o specificati per il modello approvato;

c) Per i colli contenenti materiali fissili, quando, per soddisfare le disposizioni enunciate al 6.4.11.1 dei veleni neutronici sono espressamente inclusi a tal fine come componenti del collo, si deve procedere a delle prove che permettano di confermare la presenza e la ripartizione di tali veleni neutronici.

5.1.5.1.2. Prescrizioni applicabili prima di ogni spedizione di un collo

Prima di ogni spedizione di un qualsiasi collo, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) Per ogni collo, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni enunciate in questa direttiva;

b) si deve verificare che le prese di sollevamento che non soddisfano le disposizioni enunciate al 6.4.2.2 siano state tolte o altrimenti rese inutilizzabili per il sollevamento del collo, conformemente al 6.4.2.3;

c) Per ogni collo di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C e per ogni collo contenente materiali fissili, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni specificate nei certificati di approvazione;

d) I colli di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C devono essere trattenuti fino alle condizioni prossime all'equilibrio al fine di verificare la conformità alle condizioni di temperatura e di pressione prescritte per la spedizione, a meno che una deroga da tali disposizioni non sia stata oggetto di una approvazione unilaterale;

e) Per i colli di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C, si deve verificare mediante un'ispezione e/o prove appropriate che tutte le chiusure, valvole e le altre aperture del sistema di contenimento attraverso le quali il contenuto radioattivo potrebbe sfuggire siano correttamente chiuse ed eventualmente sigillate nel modo in cui esse lo erano al momento delle dimostrazioni di conformità alle disposizioni del 6.4.8.7;

f) Per ogni materiale radioattivo sotto forma speciale, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni enunciate nel certificato di approvazione per materiale sotto forma speciale e le disposizioni applicabili di questa direttiva;

g) Per i colli contenenti materiali fissili, la misura indicata al 6.4.11.4 b) e le prove di controllo della chiusura di ogni collo indicate al 6.4.11.7 devono essere messe in atto se necessarie;

h) Per ogni materiale radioattivo debolmente disperdibile, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni nel certificato di approvazione e le disposizioni applicabili di questa direttiva.

5.1.5.2. Approvazione delle spedizioni e notifica

5.1.5.2.1. Generalità

Oltre l'approvazione dei modelli di collo secondo le disposizioni del capitolo 6.4, è anche richiesta in alcuni casi (5.1.5.2.2 e 5.1.5.2.3) l'approvazione multilaterale delle spedizioni. In talune circostanze, è anche necessario notificare la spedizione alle autorità competenti (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2. Approvazione delle spedizioni

Un'approvazione multilaterale è richiesta per:

a) La spedizione di colli di tipo B(M) non conformi alla disposizioni del 6.4.7.5 o specialmente concepiti per permettere una aerazione intermittente controllata;

b) La spedizione di colli di tipo B(M) contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a 3000 A1 a 3000 A2, come appropriato, oppure 1000 TBq, secondo quale di questi due valori è il più basso;

c) La spedizione di colli contenenti materiali fissili se la somma degli indici di sicurezza per la criticità supera 50;

L'autorità competente può autorizzare il trasporto sul territorio di sua competenza senza l'approvazione della spedizione, mediante un'esplicita disposizione nel certificato d'approvazione del modello (cfr. 5.1.5.3.1).

5.1.5.2.3. Approvazione delle spedizioni mediante accordo speciale

Un'autorità competente può approvare delle disposizioni in virtù delle quali una spedizione che non soddisfa tutte le disposizioni applicabili di questa direttiva può essere trasportata in accordo speciale (cfr. 1.7.4).

5.1.5.2.4. Notifiche

È richiesta una notifica alle autorità competenti:

a) Prima della prima spedizione di un collo per il quale è richiesta l'approvazione da parte della autorità competente, il mittente dovrà garantirsi che copie di ogni certificato rilasciato dalla medesima autorità e riferito al modello di tale collo siano state sottoposte alla autorità competenti di ognuno dei paesi sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata. Il mittente non deve aspettare l'avviso di ricevuta da parte dell'autorità competente e l'autorità competente non deve inviare l'avviso di ricevuta del certificato;

b) Per ogni spedizione dei seguenti tipi:

i) Colli di tipo C contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a: 3000 A1 o 3000 A2, come appropriato, o 1000 TBq secondo quali di questi due valori è il più basso;

ii) Colli di tipo B(U) contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a: 3000 A1 o 3000 A2, come appropriato, o 1000 TBq secondo quali di questi due valori è il più basso;

iii) Colli di tipo B(M);

iv) Spedizioni in accordo speciale;

il mittente deve inviare una notifica alla autorità competente di ognuno dei paesi sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata. Questa notifica deve pervenire ad ogni autorità competente prima dell'inizio della spedizione e preferibilmente almeno sette giorni prima;

c) Il mittente non è tenuto ad inviare una notifica distinta quando le informazioni richieste sono state incluse nella domanda di approvazione della spedizione;

d) La notifica della spedizione deve comprendere:

i) Le informazioni sufficienti per permettere di identificare il o i colli, in particolare tutti i numeri e codici dei certificati applicabili;

ii) Le informazioni sulla data effettiva della spedizione, la data prevista di arrivo e l'itinerario previsto;

iii) Il o i nomi dei materiali radioattivi o del o dei nuclidi;

iv) La descrizione dello stato fisico e della forma chimica dei materiali radioattivi o l'indicazione che si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi debolmente disperdibili; e

v) La massima attività del contenuto radioattivo durante il trasporto, espressa in bequerels (Bq) con l'appropriato prefisso SI (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali fissili, la massa totale in grammi (g), o in multipli di grammi, può essere indicata in luogo dell'attività.

5.1.5.3. Certificati rilasciati dall'autorità competente

5.1.5.3.1. Certificati rilasciati dall'autorità competente sono richiesti per:

a) i modelli utilizzati per

i) i materiali radioattivi sotto forma speciale;

ii) i materiali radioattivi debolmente disperdibili;

iii) i colli contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio;

iv) tutti i colli contenenti materiali fissili salvo le eccezioni previste al 6.4.11.2;

v) i colli di tipo B(U) e i colli di tipo B(M);

vi) i colli di tipo C;

b) gli accordi speciali;

c) alcune spedizioni (cfr. al 5.1.5.2.2).

I certificati devono confermare che le disposizioni applicabili sono soddisfatte e, per le approvazioni del modello, devono attribuire un marchio d'identificazione del modello.

I certificati d'approvazione di un modello di collo e di una spedizione possono essere riuniti in un solo certificato.

I certificati e le domande per la certificazione devono essere conformi alle disposizioni del 6.4.23.

5.1.5.3.2. Il mittente deve essere in possesso di una copia di ciascuno dei certificati richiesti e di una copia delle istruzioni relative alla chiusura del collo e agli altri preparativi per la spedizione prima di procedere ad una spedizione nelle condizioni previste dai certificati.

5.1.5.3.3. Per i modelli di collo per i quali non è richiesto un certificato di approvazione dell'autorità competente, il mittente deve, su domanda, sottoporre all'esame dell'autorità competente dei documenti dimostranti che il modello di collo è conforme alle disposizioni applicabili.

5.1.5.4. Riassunto delle disposizioni di approvazione e di notifica preventiva

NOTA 1.

Prima della prima spedizione di ogni collo per il quale è richiesta una approvazione della autorità competente, il mittente si deve assicurare che una copia del certificato di approvazione di tale modello sia stata spedita alle autorità competenti di tutti i paesi attraversati [cfr. 5.1.5.2.4 a)].

NOTA 2.

La notifica è richiesta se il contenuto supera: 3000 A1, o 3000 A2 o 1000 TBq [cfr. 5.1.5.2.4 b)].

NOTA 3.

È richiesta una approvazione multilaterale della spedizione se il contenuto supera: 3000 A1 o 3000 A2 o 1000 TBq, o se è autorizzata una decompressione intermittente (cfr. 5.1.5.2).

NOTA 4.

Cfr. l'approvazione e notifica preventiva per i colli utilizzati per trasportare questa materia.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO 5.2

Marcatura ed etichettatura

5.2.1. Marcatura dei colli

NOTA.

Cfr. nella Parte 6 i marchi concernenti la costruzione, le prove e l'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi, dei recipienti per gas e dei GIR.

5.2.1.1. Salvo che non sia disposto altrimenti in questa direttiva, il n. ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN", deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni collo. Nel caso di oggetti non imballati l'iscrizione deve essere apposta sull'oggetto, sulla sua culla o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio.

5.2.1.2. Tutti i marchi prescritti in questo capitolo:

a) devono essere facilmente visibili e leggibili;

b) devono poter essere esposti alle intemperie senza sostanziale degradazione;

5.2.1.3. Gli imballaggi di soccorso devono inoltre portare il marchio "IMBALLAGGIO DI SOCCORSO".

5.2.1.4. I GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono essere marcati su due lati opposti.

5.2.1.5. Prescrizioni supplementari per le merci della classe 1

Per le merci della classe 1, i colli devono, inoltre, recare la designazione ufficiale di trasporto, determinata conformemente alla sezione 3.1.2. L'iscrizione, ben leggibile e indelebile, deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di spedizione e inoltre, se questa lingua non è il francese, il tedesco, l'italiano o l'inglese, in francese, in tedesco, in italiano o in inglese, salvo che le tariffe internazionali o accordi conclusi tra le amministrazioni ferroviarie non impongano altrimenti.

Nel caso di spedizioni militari, ai sensi del 1.5.2, trasportati a carro completo o a carico completo, i colli possono portare, in luogo e al posto delle designazioni ufficiali di trasporto, le designazioni prescritte dall'autorità militare competente.

5.2.1.6. Prescrizioni supplementari per le merci della classe 2

I recipienti ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni:

a) il n. ONU e la designazione ufficiale di trasporto del gas o della miscela di gas, determinata conformemente alla sezione 3.1.2.

Per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s. solo la denominazione tecnica(27) del gas deve essere indicata a complemento del n. ONU.

Per le miscele indicare al massimo i due componenti che contribuiscono in modo predominante ai pericoli;

b) per i gas compressi che sono caricati in massa e per i gas liquefatti, o la massa massima ammissibile di riempimento e la tara del recipiente compresi gli accessori in opera al momento del riempimento, o la massa lorda;

c) la data (anno) del successivo esame periodico.

Queste iscrizioni possono essere impresse, o indicate su una placca segnaletica o su una etichetta durevole fissata al recipiente, o indicate mediante una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio stampaggio o ogni altro procedimento equivalente.

NOTA

1. Cfr. anche 6.2.1.7.1.

NOTA

2. Per i recipienti non ricaricabili, cfr. 6.2.1.7.2.

5.2.1.7. Disposizioni speciali per la marcatura dei materiali radioattivi della classe 7

5.2.1.7.1. Ogni collo deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, l'indicazione del mittente o del destinatario o di entrambi, scritta in modo leggibile e durevole.

5.2.1.7.2. Ogni collo, escluso i colli esenti, deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, il n. ONU preceduto dalle lettere "UN" e la designazione ufficiale di trasporto, scritte in modo leggibile e durevole. Per i colli esenti è necessario solo il n. ONU preceduto dalle lettere "UN".

5.2.1.7.3. Ogni collo avente una massa lorda superiore a 50 kg deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio l'indicazione della sua massa lorda ammissibile, scritta in modo leggibile e durevole.

5.2.1.7.4. Ogni collo conforme a:

a) un modello di collo industriale di tipo 1, di collo industriale di tipo 2 o di collo industriale di tipo 3 deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO IP-1", " TIPO IP-2" o " TIPO IP-3", come appropriato, scritta in modo leggibile e durevole;

b) un modello di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura "TIPO A", scritta in modo leggibile e durevole;

c) un modello di collo industriale di tipo 2, di collo industriale di tipo 3 o di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole, la sigla dello Stato attribuita per la circolazione internazionale dei veicoli(28) (Codice VRI) allo Stato di origine del modello e il nome del fabbricante o ogni altro mezzo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'autorità competente.

5.2.1.7.5. Ogni collo, conforme ad un modello approvato dall'autorità competente, deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole:

a) il codice attribuito a tale modello dall'autorità competente;

b) un numero di serie atto ad identificare univocamente ogni imballaggio conforme a tale modello;

c) nel caso di modelli di collo di tipo B(U) o di tipo B(M), l'indicazione "TIPO B(U)" o "TIPO B(M)"; e

d) nel caso di modelli di collo di tipo C, l'indicazione "TIPO C".

5.2.1.7.6. Ogni collo, conforme ad un modello di collo di tipo B(U), di tipo B(M) o di tipo C, deve recare sulla superficie esterna del recipiente più esterno resistente al fuoco e all'acqua, in modo evidente, il simbolo del trifoglio, illustrato qui sotto, impresso, stampato o riprodotto con altri mezzi in modo da resistere al fuoco e all'acqua.

Trifoglio schematizzato. Le proporzioni sono basate sul cerchio centrale di raggio X.

La dimensione minima ammissibile di X è di 4 mm.

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5.2.1.7.7. Quando i materiali LSA-I o SCO-I sono contenuti in recipienti o materiali di contenimento e sono trasportati in uso esclusivo conformemente al 4.1.9.2.3, la superficie esterna di questi recipienti o materiali di contenimento può portare la dicitura "RADIOATTIVO LSA-I" o "RADIOATTIVO SCO-I", come appropriato.

5.2.2. Etichettatura dei colli

NOTA.

Ai fini dell'etichettatura, i piccoli contenitori sono considerati come colli.

5.2.2.1. Prescrizioni relative all'etichettatura

5.2.2.1.1. Per ogni materia o oggetto menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2, devono essere apposte le etichette indicate nella colonna (5), salvo che non sia previsto diversamente da una disposizione speciale nella colonna (6).

5.2.2.1.2. Le etichette possono essere sostituite da marchi di pericolo indelebili corrispondenti esattamente ai modelli prescritti.

5.2.2.1.3. (riservato)

5.2.2.1.4. (riservato)

5.2.2.1.5. (riservato)

5.2.2.1.6. Tutte le etichette:

a) devono essere apposte sulla stessa superficie del collo, se le dimensioni del collo lo permettono; per i colli delle classi 1 e 7, vicino al marchio indicante la designazione ufficiale di trasporto;

b) devono essere apposte sui colli in modo che non siano coperte o mascherate da una parte o da un qualunque elemento dell'imballaggio o da ogni altra etichetta o marchio;

c) devono essere apposte una di fianco all'altra quando è necessaria più di una etichetta.

Quando un collo presenta una forma irregolare o dimensioni tali da non permetterne l'affissione, le etichette devono essere apposte solidamente al collo con ogni altro appropriato mezzo.

5.2.2.1.7. I GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono portare le etichette su due lati opposti.

5.2.2.1.8. Prescrizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie ed oggetti esplosivi come spedizioni militari

Nel caso di spedizioni militari, ai sensi del 1.5.2, come carro completo o carico completo, non è necessario munire i colli delle etichette di pericolo prescritte nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2, a condizione che siano rispettati, i divieti di carico in comune prescritti al 7.5.2, sulla base delle iscrizioni nella lettera di vettura conformemente al 5.4.1.2.1 f).

5.2.2.1.9. Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie autoreattive e di perossidi organici

a) L'etichetta conforme al modello n. 4.1 indica essa stessa che il prodotto può essere infiammabile, dunque una etichetta conforme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere applicata per le materie autoreattive del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi una deroga per questa etichetta per un tipo d'imballaggio specifico, poiché i risultati di prova hanno dimostrato che la materia autoreattiva, in un tale imballaggio, non manifesta alcun comportamento esplosivo;

b) L'etichetta conforme al modello n. 5.2 indica essa stessa che il prodotto può essere infiammabile, dunque una etichetta conforme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, devono essere apposte le seguenti etichette, come appropriato:

i) un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere applicata per i perossidi organici del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi