31996F0748

96/748/GAI: Azione Comune del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che estende il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1996 pag. 0004 - 0004


AZIONE COMUNE del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che estende il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol (96/748/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

rammentando l'azione comune del 10 marzo 1995 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'Unità Droghe di Europol (1), che ha conferito a detta Unità l'incarico di espletare taluni compiti per assistere gli Stati membri nella lotta contro talune forme di criminalità transnazionale;

rammentando l'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (2) che stabilisce la convenzione Europol, firmata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea;

rammentando che la convenzione, una volta entrata in vigore in seguito all'adozione da parte di tutti gli Stati membri, conferirà all'Europol un mandato più ampio di quello attuale dell'Unità Droghe di Europol, comprensivo di altre forme di criminalità transnazionale, compresa la tratta degli esseri umani;

tenuto conto dell'auspicio espresso dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 19 settembre 1996 che sottolineano l'importanza che riveste la lotta contro la tratta degli esseri umani e si invoca l'attribuzione di un ruolo in tal senso all'Unità Droghe di Europol;

viste le conclusioni adottate dalla Conferenza di Vienna sulla tratta delle donne organizzata dalla Commissione europea e dal governo austriaco nel giugno 1996;

viste le conclusioni adottate dalla Conferenza mondiale sullo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro svoltasi a Stoccolma dal 26 al 31 agosto 1996,

avendo convenuto di estendere il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol per includervi la tratta degli esseri umani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

All'articolo 2, dell'azione comune del 10 marzo 1995, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Unità ha funzioni di squadra non operativa incaricata dello scambio e dell'analisi di dati e informazioni, ove riguardino due o più Stati membri, concernenti:

a) il traffico illecito di droga,

b) il traffico illecito di materie radioattive e sostanze nucleari,

c) reati in cui sono coinvolte organizzazioni di immigrazione clandestina,

d) la tratta di esseri umani,

e) il traffico illecito di autoveicoli,

nonché le organizzazioni criminali implicate e le relative attività di riciclaggio.

Ai fini della presente azione comune, per "tratta degli esseri umani" si intende quanto definito nella convenzione Europol.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. D. HIGGINS

(1) GU n. L 62 del 20. 3. 1995, pag. 1.

(2) GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 1.


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