31996F0699

96/699/GAI: Azione Comune del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 12/12/1996 pag. 0005 - 0006


AZIONE COMUNE del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (96/699/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

rammentando la relazione degli esperti in materia di droga approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, soprattutto la sua proposta d'azione inerente all'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe,

tenuto conto delle conclusioni del seminario svoltosi a Dublino il 30 luglio 1996, sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe, che implica la determinazione qualitativa e quantitativa della maggior parte dei componenti in un campione di droga sequestrata,

considerando che è interesse comune degli Stati membri individuare le tendenze della produzione e della fabbricazione in laboratorio delle droghe illecite e repertoriare i canali d'offerta di quelle controllate;

considerando che è nell'interesse comune migliorare, ai fini dell'applicazione della legge, l'attività informativa sulle origini e le rotte del traffico di droghe illecite;

considerando che è nel suddetto interesse comune sfruttare al massimo gli elementi di prova inerenti ai sequestri di stupefacenti, a vantaggio dei servizi giudiziari;

considerando che i laboratori di scienza forense dei vari Stati membri hanno sviluppato competenze e conoscenze specialistiche nell'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe, il che costituisce un contributo rilevante per le forze dell'ordine dei singoli Stati membri nella lotta alla produzione ed al traffico di droghe illecite;

considerando che mettere in comune tali informazioni contribuirebbe notevolmente al successo degli sforzi dell'Unione europea per contrastare la produzione ed il traffico di droghe illecite;

considerando che l'Unità droga Europol ha sviluppato competenze specialistiche nell'analisi delle caratteristiche esterne delle droghe sequestrate;

considerando che lo scambio di informazioni previsto dalla presente azione comune non intende sostituire né compromettere eventuali accordi bilaterali o multilaterali sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe, né comporta l'istituzione di nuove strutture nell'ambito del Consiglio;

riconoscendo i vantaggi di una cooperazione intensificata fra i laboratori di scienza forense degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente azione comune intende istituire un meccanismo più coesivo per trasmettere e divulgare i risultati dell'analisi delle caratteristiche delle droghe nei vari Stati membri. Essa riguarda lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche di: cocaina, eroina, LSD, anfetamine e i loro derivati della famiglia dell'ecstasy MDA, MDMA e MDEA e qualsiasi altro stupefacente o sostanza psicotropa gli Stati membri reputino pertinente.

Articolo 2

L'Unità droga Europol è l'autorità designata cui gli Stati membri trasmettono le informazioni risultanti dall'analisi delle caratteristiche chimiche.

Articolo 3

Le informazioni trasmesse all'Unità droga Europol ricalcano il modello seguente:

i) Analisi delle droghe in pastiglie:

a) caratteristiche fisiche del campione - dimensioni, peso, colore;

b) disegni e marcature - tipo e posizione del logo;

c) tipo e quantità della principale sostanza stupefacente individuata nel campione;

d) tipo e quantità delle altre sostanze individuate durante l'analisi;

e) fotografia del campione;

f) numero di registrazione (di identificazione);

ii) analisi delle droghe non in pastiglie:

a) tipo e quantità della principale sostanza stupefacente individuata nel campione;

b) tipo e quantità delle altre sostanze individuate durante l'analisi;

c) numero di registrazione (di identificazione).

Articolo 4

L'Unità droga Europol trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. OWEN


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