96/301/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/1996 pag. 0047 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto (96/301/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio; considerando che la Francia, a seguito di ripetute intercettazioni dello Pseudomonas solanacearum in patate originarie dell'Egitto, ha adottato il 19 marzo 1996 misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione in Francia dello Pseudomonas solanacearum in provenienza dall'Egitto; considerando che la Finlandia, il 4 aprile 1996, ha adottato misure analoghe contro l'introduzione di questo organismo nel proprio territorio; considerando che successivamente la Spagna e la Danimarca hanno adottato le stesse misure, rispettivamente il 16 e 22 aprile 1996, contro l'introduzione di tale organismo nei loro territori; considerando che l'esperienza acquisita durante l'attuale campagna d'importazione e le informazioni raccolte presso le autorità egiziane durante una recente missione in Egitto evidenziano che le disposizioni vigenti per quanto riguarda il requisito di «zona indenne» non sono sufficienti per un'adeguata protezione della Comunità e che sono quindi necessarie misure supplementari; che, nell'ambito delle misure di salvaguardia, è opportuno tener conto del sistema di produzione delle patate in Egitto e della fase attuale della campagna di produzione; considerando che è pertanto opportuno utilizzare le nozioni di «bacino» per la zona di produzione del deserto e di «villaggio» per la zona di produzione del Delta quale riferimento per le zone notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum; considerando inoltre che è necessario far figurare, sia sulle etichette che sui certificati sanitari prescritti, l'indicazione del numero di codice relativo al bacino o al villaggio per l'identificazione delle zone idonee alla produzione di patate destinate ad essere esportate nella Comunità; considerando che, qualora si constatasse che le misure supplementari di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono sufficienti ad evitare l'introduzione dello Pseudomonas solanacearum oppure non sono state rispettate, saranno necessari misure più rigorose o alternative; considerando che il pericolo imminente di cui sopra ha giustificato l'adozione di misure d'emergenza supplementari da parte degli Stati membri; considerando tuttavia che tali misure d'emergenza supplementari devono essere rese conformi alle misure di salvaguardia comunitarie; considerando che gli effetti delle misure supplementari saranno valutati costantemente e che le misure ulteriori applicabili per l'introduzione di patate originarie dell'Egitto, compresa l'esigenza di analisi più frequenti in Egitto, saranno esaminate nella prossima campagna in base ai risultati della valutazione suddetta, entro e non oltre il 30 novembre 1996; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione, originari dell'Egitto, possono essere introdotti nel territorio della Comunità soltanto se, oltre alla condizione speciale di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8 della direttiva 77/93/CEE, sono rispettate le misure stabilite nell'allegato della presente decisione. Le misure supplementari di cui al punto 2, lettere a) e b) dell'allegato si applicano alle spedizioni che lasciano il territorio egiziano dopo che la Commissione ha informato l'Egitto di tali misure. Articolo 2 Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 novembre 1996, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sull'esame ufficiale di cui al punto 3 dell'allegato. Vanno inoltre trasmesse alla Commissione copie di ciascun certificato sanitario. Articolo 3 Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, in modo da rendere tali misure conformi all'articolo 1. Articolo 4 La presente decisione verrà riesaminata entro il 30 novembre 1996. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24. ALLEGATO Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le misure supplementari seguenti: 1) i) per «zona» si intende un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta e un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto; ii) con l'espressione «notoriamente indenne» si intende un villaggio o un bacino ai sensi del punto i) in cui non si è manifestato alcun focolaio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; iii) per «elenco di zone qualificate» si intende l'elenco elaborato ufficialmente dalle autorità egiziane competenti in cui sono indicate le zone specificate al punto i) che sono notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ai sensi del punto ii), con i rispettivi nomi individuali o collettivi e con il loro numero di codice individuale ufficiale, che è stato trasmesso alla Commissione anteriormente alla prima introduzione di patate di primizia dopo l'entrata in vigore della presente decisione. 2) a) Le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità, sono state in Egitto: - sottoposte a ispezione ufficiale effettuata su campioni di tuberi tagliati costituiti da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto o, se il lotto è superiore a 25 t, da ogni 25 t o frazione del lotto, immediatamente prima del carico per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tale ispezione; - sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo un metodo adeguato indicato dalla Commissione per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione e risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi; occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata al punto 1.i) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni; - raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi del punto 1.i); - preparate in lotti, costituito ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi del punto 1.i); - chiaramente etichettate, su ciascun sacco, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'«elenco delle zone qualificate» e del numero del lotto corrispondente; - scortate dal certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, con indicazione del numero del lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Vanno ugualmente indicati nella stessa sezione il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati nel secondo trattino come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate. b) Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informerà gli altri Stati membri e l'Egitto, i punti d'entrata autorizzati per l'introduzione delle patate e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di tali punti. c) L'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di patate nonché delle loro quantità. Qualora non vi sia stata notifica preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/643/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/342/CEE (2). 3) Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dall'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE, le quali, comprese almeno quelle specificate al punto 2, lettera a), primo trattino, devono essere effettuate su ciascun lotto della spedizione. Le ispezioni sono completate da analisi, da effettuare secondo il metodo adeguato, intese a individuare un'eventuale infezione latente su campioni prelevati da ciascuna spedizione; a tale scopo occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata al punto 1.i) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni. I lotti in causa devono essere tenuti separati sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzati o utilizzati fintantoché non sia accertato che tali esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 4) La Commissione provvede affinché le siano trasmesse le informazioni concernenti le modalità e i risultati delle analisi di cui al punto 2, lettera a), secondo trattino. L'elenco delle zone qualificate sarà modificato dalla Commissione in funzione dei risultati e delle conclusioni tratte nell'ambito del punto 3. 5) Gli Stati membri stabiliscono disposizioni adeguate per l'etichettatura allo scopo di impedire che le patate vengano piantate. (1) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8. (2) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 47.