31996D0151


Titolo e riferimento

96/151/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, sul riconoscimento della norma spagnola UNE 77- 801(2)-94, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 34 del 13.2.1996, pagg. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

 DA  DE  EL  EN  ES  FI  FR  IT  NL  PT  SV

Testo

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1996 sul riconoscimento della norma spagnola UNE 77-801(2)-94, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 che stabilisce regole per i sistemi di gestione ambientale;

considerando che la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 contiene regole per i sistemi di gestione ambientale e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione; che il Consiglio non ha raggiunto l'accordo né per adottare la misura proposta né per respingerla; che in tali circostanze la misura proposta deve essere adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, la Commissione riconosce che la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento (CEE) n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

REQUISITI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO PER I QUALI VI SONO NORME CORRISPONDENTI NEL UNE 77-801(2)-94

>SPAZIO PER TABELLA>

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