96/150/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, sul riconoscimento della norma britannica BS7750: 1994, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 34 del 13.2.1996, pagg. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1996 sul riconoscimento della norma britannica BS7750: 1994, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/150/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1836/93, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (1), in particolare l'articolo 12,
considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;
considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma britannica BS7750: 1994 che stabilisce regole per i sistemi di gestione ambientale;
considerando che la norma britannica BS7750: 1994 contiene regole per i sistemi di gestione ambientale e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;
considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione; che il Consiglio non ha raggiunto l'accordo né per adottare la misura proposta né per respingerla; che in tali circostanze la misura proposta deve essere adottata dalla Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, la Commissione riconosce che la norma britannica BS7750: 1994 che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento (CEE) n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.
Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione
(1) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.
ALLEGATO
REQUISITI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO PER I QUALI VI SONO NORME CORRISPONDENTI NEL BS7750: 1994
>SPAZIO PER TABELLA>
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