Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 1995 relativa alle piccole e medie imprese industriali (PMI) e all'innovazione tecnologica
GU C 341 del 19.12.1995, pagg. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1995
relativa alle piccole e medie imprese industriali (PMI) e all'innovazione tecnologica
(95/C 341/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
PRENDENDO ATTO del fatto che il trattato che istituisce la Comunità europea si prefigge l'obiettivo di assicurare la competitività dell'industria della Comunità e di rafforzarne le basi scientifiche e tecnologiche, con un esplicito riferimento alle PMI;
SOTTOLINEANDO, da un lato, il nesso esistente tra la capacità competitiva delle imprese e la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e, dall'altro, il ruolo preponderante svolto dalle PMI nel processo di innovazione tecnologica;
RICONOSCENDO l'importanza capitale delle PMI nell'economia dell'Unione europea, e soprattutto di quelle più piccole, nella creazione di posti di lavoro, nonché la loro maggior capacità di adattamento ai mutamenti strutturali del mercato;
RAMMENTANDO che nell'«Iniziativa di crescita» (1993) e nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione» si afferma la necessità di adottare misure per incentivare la dimensione internazionale delle PMI, rafforzandone il potenziale tecnologico e l'adeguamento al mercato interno;
RICORDANDO che il Consiglio europeo di Cannes, del 26 e 27 giugno 1995, ha messo in rilievo il ruolo fondamentale di stabilità sociale e di dinamismo economico svolto dalle PMI e ha chiesto alla Commissione di presentare una relazione sulle politiche in atto al riguardo e sugli strumenti per migliorarne l'efficacia, avvalendosi soprattutto di misure fiscali che ne agevolino la creazione, di strumenti che ne snelliscano le procedure amministrative e facilitino la loro partecipazione a programmi di formazione e ricerca;
PRENDENDO ATTO della risoluzione del Consiglio, del 10 ottobre 1994, sul libero sviluppo del dinamismo e della capacità innovativa delle piccole e medie imprese, ivi inclusi le microimprese e l'artigianato, nell'ambito di un'economia concorrenziale (1);
PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione «Le PMI e l'attività comunitaria in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico» del 30 settembre 1993;
PRENDENDO ATTO delle relazioni elaborate dal Parlamento europeo (maggio 1993) e dal comitato consultivo sulla ricerca industriale e sullo sviluppo, nelle quali si illustra la situazione sfavorevole delle PMI, si insiste sulla loro partecipazione al sistema internazionale di R& S e si propongono misure per incentivarlo;
PRENDENDO ATTO dei lavori avviati dalla Commissione in merito alla definizione di PMI;
I
a) RICONOSCE che l'internazionalizzazione e la globalizzazione delle relazioni economiche e l'incremento della concorrenza nel mercato mondiale impongono di promuovere l'accesso delle PMI alla tecnologia;
b) RICONOSCE che le imprese del comparto industriale e dei servizi, in particolare quelle tradizionali, hanno l'esigenza di fruire delle nuove tecnologie e di accedere al processo di innovazione;
c) CONSTATA che, sotto il profilo tecnologico, si possono distinguere tre gruppi di PMI industriali:
1. le PMI che producono tecnologia, in cui i fattori non materiali rivestono un'importanza capitale e che svolgono attività di R& S integrandosi perfettamente in tale processo;
2. le PMI utenti o consumatrici di tecnologia, che traducono in applicazioni i risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico; questo gruppo ha un'importanza fondamentale quando si tratta di ottenere risultati commerciali;
3. le PMI con capacità limitate di ricerca e sviluppo che devono tuttavia includere i progressi realizzati segnatamente dai due gruppi precedenti nei propri processi produttivi o prodotti, e devono farlo per la propria sopravvivenza e competitività;
d) RILEVA ALTRESÌ che le PMI dei settori tradizionali, appartenenti ad uno dei gruppi anzidetti, in particolare quelle situate nelle zone svantaggiate dell'Unione europea, devono partecipare al processo di innovazione tecnologica;
e) FA PRESENTE che le conclusioni sulle industrie e le imprese di alta tecnologia, adottate nella sessione del 7 aprile 1995, nelle quali si precisa che tra queste ultime le PMI svolgono un ruolo importante, propongono misure adeguate per dette imprese;
f) RILEVA la necessità di creare e rafforzare un maggior numero di PMI incentrate sulla tecnologia in Europa;
g) RITIENE che, sia le PMI utenti o consumatrici di tecnologia, sia quelle con limitate capacità di R& S, debbano costituire un gruppo di importanza crescente nel sistema scientifico e tecnologico dell'Unione europea e trarre maggior profitto dai risultati conseguiti in tale ambito;
II
INVITA LA COMMISSIONE A:
a) prendere in considerazione, nei suoi attuali lavori relativi alla definizione di PMI, i problemi specifici incontrati dalle PMI incentrate sulla tecnologia;
b) fornire studi statistici sulla partecipazione delle PMI ai programmi comunitari e, in particolare, stabilire criteri per poter distinguere le PMI indipendenti dalle filiali di grandi imprese;
c) valutare e riferire sui progressi conseguiti con le misure comunitarie esistenti, intese ad incentivare l'accesso delle PMI all'innovazione tecnologica. In collaborazione con gli Stati membri, sviluppare ulteriormente tali misure e, se necessario, elaborarne di nuove che perseguano questo obiettivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1. accesso a informazione e consulenza:
- migliorare i sistemi per la divulgazione delle notizie in materia di tecnologia, programmi comunitari e relativi risultati, configurandoli in modo che siano specialmente diretti alle PMI, avvalendosi delle reti esistenti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale;
- promuovere il ricorso ai servizi di assistenza tecnologica, allo scopo di aiutare le PMI nell'individuazione delle tecnologie loro necessarie;
- incoraggiare l'utilizzazione, da parte delle PMI, di servizi di consulenza altamente qualificati in materia di strategia, qualità, finanze, R& S e innovazione;
- migliorare l'efficienza degli strumenti volti alla ricerca di partner e migliorarne il coordinamento;
2. cooperazione:
- agevolare la cooperazione industriale tra le imprese, soprattutto tra quelle tecnologicamente avanzate e quelle tradizionali, per riuscire ad applicare nel mercato risultati tecnici nel modo più ampio e tempestivo, aumentando di conseguenza la capacità competitiva dell'industria comunitaria in generale;
- agevolare la cooperazione fra le grandi imprese, e le PMI, comprese quelle operanti in subappalto, nello sviluppo tecnologico, favorendo la loro partecipazione nei progetti comunitari di R& S;
- agevolare la cooperazione fra, da un lato, gli istituti di istruzione superiore ed i centri di ricerca e tecnologia e, dall'altro, le PMI;
3. tecnologia:
3.1. potenziare la partecipazione reale ed effettiva delle PMI ai programmi di R& S, in particolare:
- coinvolgendo in modo sistematico le PMI e/o le relative associazioni nelle consultazioni che effettua la Commissione;
- favorendo una leadership di qualità nonché la partecipazione effettiva delle PMI nei progetti a costi ripartiti del programma quadro;
- proseguendo sulla via dell'armonizzazione delle procedure di gestione, dello snellimento delle procedure stesse, del miglioramento e della semplificazione di contratti e di pagamenti;
- proseguendo gli sforzi verso una maggiore trasparenza delle procedure di selezione e della composizione degli organi di selezione;
3.2. tenendo conto della complementarità fra il programma quadro di R& S ed Eureka, rafforzare i loro legami, soprattutto mediante lo scambio reciproco di informazioni sui progetti e una maggiore fluidità nei contatti istituzionali;
3.3. promuovere le attività di formazione in materia di nuove tecnologie rivolte ai dirigenti e al personale delle PMI, nel quadro degli strumenti esistenti;
3.4. rafforzare le misure per la diffusione e il trasferimento di tecnologia in stretta collaborazione con gli Stati membri e avvalendosi delle reti e strutture esistenti. Tali misure dovrebbero preffigersi di rispondere alle esigenze tecnologiche delle PMI, incentivando in particolare:
- l'uso delle infrastrutture tecnologiche esistenti;
- il ricorso ad organismi intermedi per delineare le esigenze delle PMI, fornire consulenze ed attuare interscambi tecnologici fra PMI;
- la ricerca in cooperazione a beneficio di PMI con capacità limitate di R& S;
- l'inclusione delle nuove tecnologie nelle PMI, adeguandole ad esse;
4. reti e lavoro in rete:
- in collaborazione con gli Stati membri, consolidare e ottimizzare le reti esistenti alle quali partecipano le PMI industriali e/o le relative associazioni, insieme ad altri enti sociali ed economici, coinvolgendo società di servizi; promuovere eventualmente lo sviluppo delle reti necessarie;
5. migliore utilizzo delle disposizioni finanziarie esistenti:
- esaminare formule di finanziamento alternative che agevolino lo sviluppo e la partecipazione delle PMI in attività di R& S ed innovazione tecnologica, come il capitale di rischio ed i prestiti agevolati;
- prevedere la possibilità, nei programmi di R& S, di meglio orientare i finanziamenti alle PMI, soprattuto a quelle di dimensioni più esigue;
d) compiere uno studio approfondito sulle modalità di coordinamento delle politiche comunitarie in materia ed eventualmente avviare, nel quadro dei programmi esistenti, ulteriori azioni a favore delle PMI;
III
SI IMPEGNA A:
avviare un dibattito, nella seconda metà del 1996, per analizzare e modificare sulla base di una relazione della Commissione, i risultati ottenuti, e i progressi compiuti, con l'attuazione delle misure previste nella presente risoluzione.
(1) GU n. C 294 del 22. 10. 1994, pag. 6.
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