31995Y1110(01)

Risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventú

Gazzetta ufficiale n. C 296 del 10/11/1995 pag. 0011 - 0012


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1995

sulla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della gioventù

(95/C 296/04)

1. Il Consiglio rammenta che nella risoluzione del Consiglio e dei ministri riuniti in sede di Consiglio, in data 26 giugno 1991, sulle misure prioritarie nell'ambito della gioventù viene ribadito l'auspicio di una più intensa cooperazione nell'ambito degli scambi e della mobilità dei giovani con i paesi dell'EFTA, con i paesi dell'Europa centrale e orientale e nel contesto del dialogo Nord-Sud.

Constata che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen, del 9 e 10 dicembre 1994, sono prospettati l'estensione ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) associati dei programmi comunitari, fra cui «Gioventù per l'Europa» nonché il rafforzamento della cooperazione mediterranea.

Sottolinea l'impulso che nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa III» [decisione n. 818/95/CE (1)], adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 marzo 1995, viene dato agli scambi con i paesi terzi.

Ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Rileva che la relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 al Consiglio europeo di Cannes sulla posizione da adottarsi da parte dell'Unione europea alla Conferenza euromediterranea di Barcellona riconosce l'importanza della cooperazione nell'ambito della gioventù per favorire gli scambi tra la popolazione civile e approfondire il dialogo tra l'Unione europea e i paesi associati mediterranei.

Si compiace per i risultati conseguiti in materia di scambi con i paesi terzi nel quadro delle azioni prioritarie per la gioventù, nonché per il lavoro già svolto dal Consiglio d'Europa.

2. Per quanto concerne i settori sotto indicati, il Consiglio ricorda:

- le conclusioni del Consiglio e dei ministri riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 1994 (2), sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani;

- la risoluzione del 31 marzo 1995 concernente la cooperazione nel settore dell'informazione dei giovani e gli studi sulla gioventù.

Il Consiglio, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, conviene che si intensifichi la cooperazione nei settori sottoindicati con i paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione.

Nello sviluppo di tale cooperazione si dovrà tener conto del principio della sussidiarietà quale definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea.

Settori

- cooperazione tra strutture governative e non governative per la gioventù;

- formazione di animatori per i giovani;

- informazioni per i giovani;

- scambi di giovani;

- servizio volontario per i giovani.

a) Cooperazione tra strutture governative e non governative per la gioventù

Il Consiglio constata lo sviluppo diseguale delle strutture democratiche per la gioventù nei vari paesi terzi tra loro, nonché rispetto a quelle degli Stati membri; tale fattore talvolta ostacola un'efficace collaborazione.

Il Consiglio considera opportuno appoggiare lo sviluppo della cooperazione fra tali strutture agevolando, mediante visite di studio, tirocini o altre azioni, gli scambi di informazioni e esperienze su programmi nell'ambito in questione, organizzati a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

b) Formazione di animatori per la gioventù

Il Consiglio è consapevole del ruolo fondamentale che svolgono gli animatori socioeducativi, compresi i responsabili di associazioni giovanili, nell'apprendimento interculturale dei giovani, nell'incremento dei valori specifici di una società democratica nonché nel rispetto e nella promozione delle diversità culturale.

Sottolinea l'importanza di incoraggiare, appoggiando in tal modo gli sforzi degli Stati membri, gli animatori socioeducativi e i responsabili di associazioni giovanili a prendere in considerazione realtà sociali e culturali dei paesi terzi nel lavoro che svolgono con i giovani, come mezzo per prevenire l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia e per promuovere la solidarietà.

Segnala parimenti la necessità di appoggiare lo sviluppo di attività di formazione di animatori per i giovani e di responsabili di associazioni giovanili di paesi terzi, considerando l'esperienza acquisita al riguardo dagli Stati membri e dal Consiglio d'Europa.

c) Informazioni per i giovani

Il Consiglio pone in rilievo l'importanza di agevolare l'accesso dei giovani a informazioni chiare, efficaci e complete in tutti i settori che hanno attinenza con la loro vita quotidiana come condizione essenziale per una loro presenza attiva nella società.

Segnala la necessità di incoraggiare lo sviluppo di strutture di informazione e consulenza per i giovani, promuovendo lo scambio di esperienze e il collegamento delle reti di informazione già esistenti negli Stati membri e nei paesi terzi.

d) Scambi di giovani

Il Consiglio sottolinea l'importanza degli scambi tra gruppi di giovani e associazioni giovanili degli Stati membri e dei paesi terzi in quanto meccanismi appropriati per la comprensione di situazioni e culture differenti, lo sviluppo del rispetto reciproco e della solidarietà e la prevenzione di comportamenti intolleranti, razzisti o xenofobi.

Ritiene che nel quadro dell'azione D del programma «Gioventù per l'Europa III» si debbano sfruttare in particulare le possibilità di migliorare qualitativamente detti scambi.

e) Servizio volontario per i giovani

Il Consiglio sottolinea l'importanza di promuovere i valori della solidarietà fra i giovani, come stabilito nell'azione A II del programma «Gioventù per l'Europa III».

Nello spirito delle conclusioni, del 30 novembre 1994, sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani, riconosce gli sforzi degli Stati membri e incoraggia la partecipazione dei giovani alle attività di servizio volontario da sviluppare nei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o di cooperazione.

3. Il Consiglio:

- ritiene che si debba dare priorità ai settori sopra menzionati nell'eseguire le azioni di cooperazione con paesi terzi nell'ambito in questione;

- rileva che è necessario cooperare strettamente in detto ambito con il Consiglio d'Europa e con altre organizzazioni internazionali;

- incoraggia, con l'ausilio della Commissione, lo scambio di esperienze e di buone prassi derivanti dalla cooperazione già realizzata nel settore della gioventù con paesi terzi e regioni particolari;

- invita la Commissione a informarlo in merito al seguito e alla valutazione delle attività sviluppate durante la fase preliminare di applicazione dell'azione D del programma «Gioventù per l'Europa»;

- invita la Commissione a potenziare i collegamenti tra le azioni realizzate nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa» e quelle eventualmente svolte nell'ambito di altri programmi comunitari che prevedono la cooperazione con i paesi terzi tenendo conto dell'esistenza, nella Comunità e nei paesi terzi, di strutture che potrebbero essere invitate a fornire un contributo finanziario a siffatte attività;

- incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di seguire le azioni realizzate nel contesto della presente risoluzione - qualora tali azioni non fossero contemplate nel programma «Gioventù per l'Europa» e fatte salve altre iniziative di carattere legislativo adottate dalla Commissione - e di elaborare eventualmente appropriati orientamenti per il loro ulteriore sviluppo.

(1) GU n. L 87 del 20. 4. 1995.

(2) GU n. C 348 del 9. 12. 1994.


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