Regolamento (CE) n. 2744/95 del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativo alle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni
Gazzetta ufficiale n. L 287 del 30/11/1995 pag. 0003 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 2744/95 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 relativo alle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, vista la proposta della Commissione, considerando che, per assolvere i compiti affidatile, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri della Comunità, per quanto riguarda sia le variazioni delle retribuzioni in funzione della struttura della manodopera, sia la ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo il livello retributivo; considerando che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili sulla struttura delle retribuzioni, segnatamente quale strumento per analizzare i progressi in direzione di una maggiore coesione sociale ed economica e per ottenere comparazioni attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità; considerando che il metodo migliore per valutare la situazione per quanto riguarda la struttura e la ripartizione delle retribuzioni consiste nell'elaborare statistiche comunitarie sulla struttura delle retribuzioni, utilizzando definizioni e metodi armonizzati, come già avvenuto nel 1966, 1972, 1974 e 1978 a norma dei regolamenti n. 188/64/CEE (1), (CEE) n. 2395/71 (2), (CEE) n. 178/74 (3) e (CEE) n. 495/78 (4) rispettivamente; considerando che, a causa dei mutamenti che si producono nella struttura della manodopera e nella ripartizione delle retribuzioni, in particolare per quanto riguarda le attività economiche, i risultati delle precedenti indagini non rispecchiano più la realtà e non coprono tutti gli Stati membri; considerando che i dati attualmente disponibili per l'insieme degli Stati membri rappresentano soltanto delle medie e non forniscono pertanto indicazioni né sulla relazione tra le retribuzioni e le caratteristiche individuali dei lavoratori dipendenti (in particolare età, sesso, qualifica professionale e anzianità di servizio), né sugli scarti tra le retribuzioni; considerando che dati statistici in materia sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri, precludendo con ciò l'effettuazione di comparazioni valide; che occorre pertanto eseguire statistiche sulla struttura delle retribuzioni sulla base di definizioni comuni e di metodologie armonizzate; considerando che, in ossequio al principio della sussidiarietà, alla definizione di standard statistici comuni che permettano di ottenere dati armonizzati si può procedere efficacemente soltanto a livello comunitario; che la loro successiva applicazione avverrà in ogni singolo Stato membro sotto la responsabilità degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione di statistiche ufficiali; considerando che, ai sensi della decisione 93/464/CEE (5), l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura delle retribuzioni costituisce una delle azioni prioritarie del programma statistico 1993-1997; considerando che appare opportuno prevedere deroghe per taluni Stati membri al fine di tener conto di particolari difficoltà da essi incontrate nella raccolta di certi tipi di informazioni, sempre che non vi siano ripercussioni sulla qualità delle informazioni statistiche; considerando che il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (6) ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Disposizioni generali Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni della totalità dei lavoratori dipendenti, nelle sezioni delle attività economiche definite all'articolo 3. Articolo 2 Periodo di riferimento Le statistiche sono elaborate sulla base dei dati statistici relativi all'anno finanziario 1995 e per un corrispondente mese rappresentativo, fatte salve le disposizioni particolari menzionate nell'allegato. Articolo 3 Campo di applicazione Le statistiche riguardano tutte le attività definite nelle sezioni C, D, E, F, G, H, I, J e K della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominata « NACE Rev. 1 », adottata con il regolamento (CEE) n. 3037/90 (1), fatte salve le disposizioni particolari menzionate nell'allegato del presente regolamento. Articolo 4 Unità statistiche La rilevazione dei dati e l'elaborazione di statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni si basano su una delle unità statistiche definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 (2) e fornendo informazioni per lavoratori dipendenti in unità locali con 10 o più addetti, classificate secondo la dimensione e l'attività principale. Articolo 5 Caratteristiche delle informazioni richieste I dati da rilevare riguardano: 1) l'unità locale dei lavoratori dipendenti campionati come segue: regione in cui essa opera, dimensioni, attività economica classificata secondo la NACE Rev. 1, forma di controllo economico e finanziario ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (3), e tipo di contratto collettivo di lavoro in vigore; 2) ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione come segue: a) retribuzione lorda per un periodo completo di paga nel mese di riferimento, comprese le diverse indennità corrisposte regolarmente, le maggiorazioni per ore di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni, nonché le provvigioni; sono incluse altresì le retribuzioni per i periodi di assenza (congedo o malattia) interamente a carico dei datori di lavoro, nonché i supplementi di salario legati al carico familiare e le altre indennità previste nei contratti collettivi o volontariamente all'interno dell'unità locale; il totale delle retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario e i compensi speciali per prestazioni di lavoro a turni, notturno o festivo devono essere indicati separatamente; b) retribuzione lorda annua nel pertinente anno finanziario, ossia la retribuzione lorda quale è definita al punto 2, lettera a), riferita a una base annua, più le grafiche occasionali (quali assegni di vacanza, tredicesime mensilità e partecipazioni agli utili); l'importo delle gratifiche occasionali deve essere indicato separatamente; c) numero di ore retribuito o numero di ore di una settimana o di un mese di lavoro standard per i quali è corrisposta la retribuzione, numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel periodo di paga e numero di giorni di ferie, escluse le festività nell'anno; d) sesso, età e professione classificata secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni, livello di istruzione e formazione, anzianità di servizio nell'impresa, regime di lavoro, ossia a tempo pieno o part time, tipo di contratto di lavoro. Articolo 6 Rilevazione dei dati 1. È effettuata un'indagine dai servizi statistici degli Stati membri, che fissano i metodi per la raccolta delle informazioni. 2. Per talune caratteristiche, quali il livello di istruzione e di formazione, nonché il tipo di contratto di lavoro, gli Stati membri possono eseguire indagini sulla base di un sottocampione di lavoratori dipendenti ricavato dall'indagine principale. 3. Le persone tenute a fornire i dati devono dare alle domande risposte veritiere e complete entro i termini stabiliti. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad evitare ogni contravvenzione all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 5. 4. L'indagine può non essere eseguita dagli Stati membri che dispongono, per averle attinte da altre fonti appropriate, di informazioni come minimo equivalenti per quanto attiene alla genuità, alla qualità e all'aggiornamento. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni, in particolare per quanto riguarda le metodologie, necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Articolo 7 Rappresentatività L'attendibilità e la comparabilità a un livello di qualità elevato devono essere ottenute utilizzando campioni di dimensioni tali da contenere entro la soglia del 3 % l'errore standard relativo per la variabile retribuzione oraria lorda media per sezione o sottosezione, qualora esista, della NACE Rev. 1 a livello NUTS 1. Articolo 8 Elaborazione dei risultati I servizi statistici degli Stati membri elaborano le risposte alle domande di cui all'articolo 6, paragrafo 3 o i dati tratti da altre fonti di cui all'articolo 6, paragrafo 4 in modo da ottenere risultati comparabili. Articolo 9 Comunicazione dei risultati I risultati sono comunicati entro un termine di 18 mesi dalla fine dell'anno di calendario del periodo di riferimento, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione nazionale o della prassi in materia di segreto statistico, secondo il disposto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (1). Articolo 10 Disposizioni per l'applicazione Le disposizioni per l'applicazione del presente regolamento, in particolare: - le definizioni da utilizzare, - le disposizioni in materia di accuratezza e qualità, - i livelli di articolazione da applicare alle variabili, - l'opportuna forma delle variabili trasmesse, - l'elenco delle tavole oggetto di diffusione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11. Articolo 11 Procedura La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, qui di seguito denominato « il comitato ». Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di tre mesi a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA ALLEGATO DISPOSIZIONI PARTICOLARI I. Eccezioni in merito al periodo di riferimento (articolo 2) 1. Per la Francia: l'anno finanziario 1994 e un mese rappresentativo corrispondente. 2. Per l'Austria: l'anno finanziario 1996 e un mese rappresentativo corrispondente. II. Eccezioni in merito al campo di applicazione (articolo 3) 1. Per la Germania: sezioni H, I, divisione 67 della sezione J e sezione K. 2. Per la Grecia: sezioni F e K. 3. Per l'Irlanda: sezioni I, J e K.