Regolamento (CE) n. 1643/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
GU L 156 del 7.7.1995, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua estone: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 05 tomo 02 pag. 244 - 245
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 05 tomo 03 pag. 119 - 120
edizione speciale in lingua romena: capitolo 05 tomo 03 pag. 119 - 120
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REGOLAMENTO (CE) N. 1643/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che sembra opportuno modificare, per quanto riguarda la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, la composizione del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;
considerando che occorre adattare la composizione di detto consiglio di amministrazione per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (3);
considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2062/94 è modificato come segue:
1) All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, le parole « del presente regolamento » sono sostituite dalle parole « del regolamento (CE) n. 1643/95 ».
2) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
« Articolo 8
Consiglio di amministrazione
1. L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione composto di quarantotto membri, così ripartiti:
a) quindici membri che rappresentano i governi degli Stati membri;
b) quindici membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;
c) quindici membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori;
d) tre membri che rappresentano la Commissione.
2. I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono nominati dal Consiglio in ragione di uno per ciascuno Stato membro e per ciascuna delle categorie succitate.
I membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono nominati in ragione di uno per ciascuno Stato membro e per ciascuna categoria in questione tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, istituito con la decisione 74/325/CEE (1), su proposta dei gruppi di tali membri in seno a detto comitato.
Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione in assenza di un titolare o nei casi stabiliti dal regolamento interno.
I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.
3. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.
Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
4. Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente e tre vicepresidenti.
5. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte all'anno e su richiesta della metà almeno dei suoi membri.
6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza dei due terzi dei voti.
I membri di cui al paragrafo 1, lettera a), dispongono di due voti ciascuno.
I membri di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), dispongono di un voto ciascuno.
Il membro supplente non ha diritto di voto, salvo in caso d'assenza del membro titolare.
7. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro possono assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno, che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.
(1) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. »
3) All'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, le parole « del presente regolamento » sono sostituite dalle parole « del regolamento (CE) n. 1643/95 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BARROT
(1) GU n. C 151 del 19. 6. 1995.
(2) Parere espresso il 31 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 216 del 20. 8. 1994, pag. 1.
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