31995L0043

Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 03/08/1995 pag. 0021 - 0033


DIRETTIVA 95/43/CE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1995 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 94/38/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che nell'esaminare una domanda motivata di inserimento di un ciclo di formazione nell'elenco figurante nell'allegato C o nell'allegato D la Commissione verifica in particolare, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 92/51/CEE, se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i) della presente direttiva e un analogo livello di responsabilità e di funzioni;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato una domanda motivata di modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE e che l'Austria ha presentato una domanda motivata di modifica dell'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi da inserire nell'elenco figurante all'allegato C della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata, nonché per il livello di responsabilità e le funzioni cui danno accesso, a quelli già contenuti nell'allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività contemplate nelle direttive enumerate nell'allegato A, comprese le direttive di cui all'allegato B applicabili all'esercizio, a titolo subordianto, di alcune di tali attività, anche qualora un cittadino di uno Stato membro abbia completato uno dei « corsi di formazione professionale con struttura particolare » di cui all'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi e dell'Austria da inserire nell'elenco figurante all'allegato D della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata a taluni cicli di formazione figuranti all'allegato C e ad altri cicli già contenuti nell'allegato D che prevedono invariabilmente una durata totale pari o superiore a 13 anni;

considerando che conformemente all'articolo 17, secondo comma della direttiva 92/51/CEE e per rafforzare l'efficacia del sistema generale è opportuno che gli Stati membri i cui cicli di formazione figurano all'allegato D comunichino un elenco dei diplomi interessati alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che per agevolarne la lettera è consigliabile fornire in allegato una versione codificata degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE sono modificati come illustrato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli elenchi modificati dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1995.

Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. L'Allegato C è modificato come segue:

1. a) Al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », dopo la voce « in Lussemburgo », ultimo trattino « educatore (educatrice) (éducateur/trice) », aggiungere la seguente voce:

« nei Paesi Bassi:

- assistente veterinario ("dierenartassistent"). »

b) Al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », alla voce « qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui: », dopo l'ultimo trattino aggiungere il seguente nuovo trattino:

« - o, nel caso dell'assistente veterinario ("dierenartassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime"MBO") o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame. »

2. a) Al paragrafo « 3. Settore marittimo a) Navigazione marittima », sotto la voce « nei Paesi Bassi » aggiungere il seguente nuovo trattino:

« - ufficiale VTS ("VTS-functionaris"). »

b) Al paragrafo « 3. Settore marittimo a) Navigazione marittima », alla voce « qualifiche ottenute dopo corsi di formazione: » il trattino « nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi » è sostituito dal seguente trattino:

« - nei Paesi Bassi - per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

- per gli ufficiali VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame. »

3. a) Al paragrafo « 4. Settore tecnico », alla voce « nei Paesi Bassi » aggiungere il seguente trattino:

« - odontotecnico ("tandprotheticus"). »

b) Al paragrafo « 4. Settore tecnico », alla voce « nei Paesi Bassi » il capoverso successivo all'attuale trattino « - ufficiale giudiziario » è sostituito dal seguente testo:

« che sono cicli di studi e di formazione professionale:

- nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione,

- nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindi anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professionale, concludentesi con un esame. »

B. All'allegato D sono aggiunte le seguenti voci:

a) « Nei Paesi Bassi:

Le seguenti formazioni regolamentate:

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludentesi con un esame.

- I corsi di formazione professionale regolamenti di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità olandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

b) In Austria:

- I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Hoehere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschliesslich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") e delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentesi in entrambi i casi con un esame, e completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato. »

ALLEGATO II

« ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA A), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO II) (ALLEGATO C DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE) 1. Settore paramedico e sociopedagogico I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- infermiere(a) puericultore(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),

- esperto(a) di cinesiterapia ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (1)] - ergoterapeuta ["Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],

- ortofonista ["Logopaede(in)"],

- ortottico(a) ["Orthoptist(in)"],

- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(in)"],

- assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technischer(e) Laboratiums-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technischer(e) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik"],

- assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinaermedizinisch-technischer(e) Assistent(in)"],

- dietista ["Diaetassistent(in)"],

- tecnico farmaceutico ["Pharmazieingenieur"], (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Laender che ad essa appartenevano),

- infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

- logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"];

in Italia:

- odontotecnico,

- ottico,

- podologo;

in Lussemburgo:

- assistente tecnico medico in radiologia,

- assistente tecnico medico di laboratorio,

- infermiere(a) psichiatrico(a),

- assistente tecnico medico in chirurgia,

- infermiere(a) puericultore (puericultrice),

- infermiere(a) anestesista,

- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a),

- educatore (educatrice);

nei Paesi Bassi:

- assistente veterinario ("dierenartassistent"),

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o iv) nel caso degli assistenti veterinari ("dierenartassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime "MBO") o, in alternativa, almeno tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

I seguenti corsi di formazione:

in Austria:

corsi di formazione per:

- ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker"),

- podologo ("Fufpfleger"),

- tecnico audioprotesista ("Hoergeraeteakustiker"),

- rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist").

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

- massaggiatore ("Masseur"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

- maestro/a di scuola materna ("Kindergaertner/in"),

- educatore ("Erzieher"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

2. Settore dei mastri artigiani ("Mester"/"Meister"/"Maître") che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

- ottico ("optometrist"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester",

- ortopedico, meccanico ortopedico ("ortopaedimedkaniker"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester",

- calzolaio ortopedico ("ortopaediskomager"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, die cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester".

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- ottico ("Augenoptiker"),

- meccanico dentista ("Zahntechniker"),

- ortopedico ("Bandagist"),

- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici ("Hoergeraete-Akustiker"),

- meccanico ortopedico ("Orthopaediemechaniker"),

- calzolaio ortopedico ("Orthopaedieschuhmacher");

in Lussemburgo:

- ottico ("opticien"),

- meccanico dentista ("mécanicien dentaire"),

- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici ("audioprothésiste"),

- meccanico ortopedico ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"),

- calzolaio ortopedico ("orthopédiste-cordonnier"),

i cui cicli di formazione hanno una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

I seguenti corsi di formazione:

in Austria:

- ortopedico bendaggi ("Bandagist"),

- bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger"),

- ottico ("Optiker"),

- calzolaio ortopedico ("Orthopaedieschuhmacher"),

- meccanico ortopedico ("Orthopaedietechniker"),

- odontotecnico ("Zahntechniker"),

- giardiniere ("Gaertner"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

Corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

- perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft"),

- perito in economia domestica rurale ("Meister in der laendlichen Hauswirtschaft"),

- perito orticoltore ("Meister im Gartenbau"),

- perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemuesebau"),

- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

- perito in tecnica viticola ed enologica ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

- perito in tecnologie lattiero-casearie ("Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft"),

- perito in tecnologie dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

- perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

- perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("Meister in der Gefluegelwirtschaft"),

- perito in tecnica apistica ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

- perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft"),

- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

- perito in magazzinaggio agricolo ("Meiste rin der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

3. Settore marittimo a) Navigazione marittima I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

- comandante della marina mercantile ("skibsfoerer"),

- secondo ufficiale ("overstymand"),

- timoniere, ufficiale di guardia ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),

- ufficiale di guardia ("vagthavende styrmand"),

- direttore di macchina ("maskinchef"),

- primo ufficiale di macchina ("1. maskinmester"),

- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester");

in Germania:

- comandante "AM" ("Kapitaen AM"),

- comandante "AK" ("Kapitaen AK"),

- ufficiale di coperta "AMW" ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),

- ufficiale di coperta "AKW" ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),

- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina "CT" ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenlagen"),

- macchinista "CMa" - primo ufficiale di macchina ("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"),

- direttore di macchina "CTW" ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),

- macchinista "CMaW" - ufficiale di macchina unico responsabile "Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier");

in Italia:

- ufficiale di coperta,

- ufficiale di macchina;

nei Paesi Bassi:

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"],

- motorista diplomato per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"),

- ufficiale VTS ("VTS-functionaris"),

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo in mare di un anno, seguito da uno due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

- nei Paesi Bassi:

i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvullin)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi,

ii) per gli ufficiali VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- comandante "BG"/pesca ("Kapitaen BG/Fischerei"),

- comandante "BK"/pesca ("Kapitaen BK/Fischerei"),

- ufficiale di coperta "BGW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),

- ufficiale di coperta "BKW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei");

nei Paesi Bassi:

- pilota di nave, meccanico, di V ("stuurman werktuigkundige V"),

- meccanico IV di nave da pesca ("werktuigkundige IV visvaart"),

- pilota di IV di nave da pesca ("stuurman IV visvaart"),

- pilota di nave, meccanico, di VI ("stuurman werktuigkundige VI"),

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico I seguenti corsi di formazione:

in Italia:

- geometra,

- perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati:

i) nel caso del geometra o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,

ii) nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni seguito dall'esame di Stato.

I seguenti corsi di formazione:

nei Paesi Bassi:

- ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"),

- odontotecnico ("tandprotheticus"),

che sono cicli di studi e di formazione professionale i) nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

ii) nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame.

I seguenti di formazione:

in Austria:

- guardia forestale ("Foerster"),

- consulente tecnico ("Technisches Buero"),

- intermediario lavoro ad interim ("UEberlassung von Arbeitskraeften -Arbeitsleihe"),

- agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"),

- consulente finanziario ("Vermoegensberater"),

- investigatore privato ("Berufsdetektiv"),

- agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"),

- agente immobiliare ("Immobilienmakler"),

- amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"),

- agente pubblicitario ("Werbeagentur"),

- fiduciario immobiliare ("Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer)",

- agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

- consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"),

- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National vocational qualifications" o in quanto "Scottish Vocational Qualifications"

I seguenti corsi di formazione:

- funzionario scientifico di laboratorio medico ("Medical laboratory scientific officer"),

- ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer"),

- ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer"),

- assistente sociale diplomato - igiene mentale ("Approved social worker Mental Health"),

- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria ("Probation officer"),

- odontoterapeuta ("Dental therapist"),

- odontoigienista ("Dentist hygienist"),

- ottico diplomato ("Dispensing optician"),

- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza ("Mine deputy"),

- curatore fallimentare ("Insolvency practitioner"),

- notaio abilitato ("Licensed conveyancer"),

- protesista ("Prosthetist"),

- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("First mate Freight/Passenger ships-unrestricted"),

- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("Third mate Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - illimitato ("Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - aerea commerciale illimitata ("Engineer officer - Freight/passenger ships - unlimited trading area"),

- consulente in materia di marchi ("Trade mark agent"),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ), o approvate o riconosciute equivalenti dal "National council for vocational qualifications", o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B), PRIMO COMMA, TERZO TRATTINO (ALLEGATO D DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE) Nel Regno Unito:

I corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ): dal "national council for vocational qualifications", o ammessi in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

Le seguenti formazioni regolamentate:

- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technischer(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ["kaufmaennischer(e) Assistent(in)"], alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich gepruefter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e comprendono:

i) o almeno tre anni (1) di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

iii) o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [« Techniker(in)"], periti di economia aziendale ["Betriebswirte(in)"], progettisti ["Gestalter(in)"] e assistenti familiari ["Familienpfleger(in)"] sanciti da un diploma statale ("staatlich geprueft"), per una durata totale di almeno 16 anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di non meno di 9 anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno 15 anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (di una durata di non meno di 9 anni) e una formazione professionale completa (in generale 3 anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (3 anni nella maggior parte dei casi) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludentesi con un esame;

- I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità olandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

- I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Hoehere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschliesslich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

- I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato. »

(1) (1) (1) La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (Abitur), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle Fachhochschulen (la Fachhochschulreife), ossia dodici anni di formazione preliminare.