95/403/PESC: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1995, che completa la decisione 94/276/PESC in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente, relativa alla sorveglianza delle elezioni del Consiglio palestinese e al coordinamento dell'operazione internazionale di sorveglianza delle elezioni
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 06/10/1995 pag. 0004 - 0007
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1995 che completa la decisione 94/276/PESC in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente, relativa alla sorveglianza delle elezioni del Consiglio palestinese e al coordinamento dell'operazione internazionale di sorveglianza delle elezioni (95/403/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3 e l'articolo J.11, paragrafo 2, vista la decisione 94/276/PESC del Consiglio, del 19 aprile 1994, riguardante un'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente (1), vista la decisione 95/205/PESC del Consiglio, del 1° giugno 1995, che completa la decisione 94/276/PESC (2), DECIDE: Articolo 1 L'Unione europea partecipa alla sorveglianza delle elezioni del Consiglio palestinese, previste nella dichiarazione di principio del 13 settembre 1993, conformemente all'accordo da concludersi tra le parti interessate sulla sorveglianza e il coordinamento delle elezioni. L'Unione europea organizza il coordinamento della sorveglianza nel rispetto delle norme internazionali. Essa assicura il finanziamento di tale compito secondo l'articolo 3 della presente decisione. L'Unione europea effettua il coordinamento e la sorveglianza secondo due modalità: 1) essa adotta le misure opportune per organizzare il coordinamento con gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate; 2) essa istituisce nei territori interessati una «Unità elettorale europea», diretta da una personalità di alto rango con un alto profilo politico. Le caratteristiche di tale «Unità elettorale europea» sono all'allegato I. Articolo 2 La missione europea di sorveglianza è composta da un massimo di 300 osservatori, di cui 30 designati dal Parlamento europeo. Articolo 3 Le spese totali di funzionamento sostenute dall'Unità elettorale europea sono coperte dall'importo massimo di 10 milioni di ecu stabilito con decisione 95/205/PESC. Sono altresì ascritte a tale importo le spese sostenute per la partecipazione degli osservatori dell'Unione europea, ad esclusione delle spese di viaggio da e per i territori interessati e delle spese assicurative che sono a carico, rispettivamente, degli Stati membri o delle istituzioni che li hanno designati. La gestione delle spese avviene nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità di applicazione in materia di bilancio. La Corte dei conti europea è invitata ad assicurare il controllo dei conti dell'Unità elettorale europea. Le garanzie necessarie allo svolgimento e al buon funzionamento della missione degli osservatori e dei membri dell'Unità elettorale europea saranno definite con le parti. Articolo 4 Gli Stati membri e la Commissione presentano l'elenco degli osservatori e le candidature delle persone che desiderano partecipare all'Unità elettorale europea. La presidenza, collaborando pienamente con la Commissione e avvalendosi dell'assistenza di un gruppo consultivo di coordinamento composto dei rappresentanti degli Stati membri, adotta l'elenco degli osservatori e dei membri dell'Unità elettorale europea. Articolo 5 La presidenza, collaborando pienamente con la Commissione e avvalendosi dell'assistenza del gruppo consultivo di cui all'articolo 4, secondo comma definisce gli orientamenti e prende le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione, di concerto con l'Unità elettorale europea per le materie che la riguardano. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Articolo 7 Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. A. BELLOCH JULBE (1) GU n. L 119 del 7. 5. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 14. 6. 1995, pag. 1. ALLEGATO I OBIETTIVI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ ELETTORALE EUROPEA 1. I membri dell'Unità elettorale europea sono selezionati quanto prima. Essi raggiungono la loro destinazione e l'Unità è costituita all'inizio della fase elettorale. Essa è liquidata un mese dopo la fine del procedimento elettorale. 2. L'Unità elettorale europea coordina sin dall'inizio della tornata elettorale il sostegno dell'Unione europea alle elezioni e svolge un compito di coordinamento di tutte le missioni di sorveglianza. Essa opera in stretto collegamento con le autorità palestinesi e, per alcune questioni definite di comune accordo tra palestinesi e israeliani, opera con questi ultimi. 3. Le funzioni dell'Unità elettorale europea sono: - assicurare la presenza e il compito di sorveglianza dell'Unione europea, - fornire alle autorità palestinesi, su richiesta, informazioni, pareri e consigli, - consultare le altre parti che partecipano all'operazione di sorveglianza e coordinare lo spiegamento degli osservatori, a titolo del suo ruolo di coordinamento. 4. L'Unità elettorale europea è diretta da una personalità di alto rango con un alto profilo politico. La sua composizione è basata sull'organigramma ripreso nell'allegato II. 5. I membri dell'Unità elettorale europea devono essere disponibili e sono vincolati da contratto per tutto il periodo di esistenza dell'Unità. 6. Il direttore dell'Unità elettorale europea, il vicedirettore e, ove necessario, altri suoi membri possono essere richiesti di intraprendere un lavoro preparatorio, prima della costituzione dell'Unità, in relazione alla partecipazione dell'Unione europea sull'osservazione delle elezioni del Consiglio palestinese e il coordinamento da essa svolto nelle operazioni di osservazione internazionale. Essi saranno retribuiti in modo adeguato per tale lavoro preparatorio. 7. L'Unità elettorale europea può proporre l'assunzione in loco a breve termine di personale di assistenza tecnica. 8. Il direttore dell'Unità elettorale europea è invitato a partecipare alle riunioni congiunte dei consoli generali di Gerusalemme e delle rappresentanze degli Stati membri nei Territori autonomi palestinesi, secondo le modalità da essi fissate. L'Unità elettorale europea gode di indipendenza operativa pur restando in stretto contatto con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in loco. 9. L'Unità elettorale europea riferisce regolarmente alla presidenza sull'attuazione dei vari elementi della presente decisione, inclusi quelli finanziari, e sulle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del suo compito. Essa trasmette periodicamente una valutazione sull'andamento del processo elettorale. Al termine della sua missione elabora per il Consiglio una relazione finale di valutazione del processo elettorale e dell'attuazione della presente decisione. ALLEGATO II Progetto di organigramma UNITÀ ELETTORALE DELL'UNIONE EUROPEA (35 persone) Direttore dell'Unità elettorale Vicedirettore 1. Ufficio centrale (tre sezioni); personale complessivo previsto: 21 persone Sezione operativa Consigliere giuridico (1) Consigliere per l'organizzazione elettorale (1) Consigliere per i mezzi di comunicazione (1) Consigliere per la sensibilizzazione degli elettori (1) Consigliere per la sorveglianza e l'analisi (1) Addetti ai sistemi informatici (2) Sezione di supporto tecnico Consigliere in materia logistica e per le comunicazioni (1) Consigliere per il personale, la formazione e il collegamento (1) Consiglieri per la sicurezza (2) Addetto stampa (1) Consigliere per la gestione e le finanze (1) Coordinamento della sorveglianza internazionale Coordinatori (8) 2. Uffici regionali (4); personale complessivo previsto: 12 persone Gaza Coordinatore regionale (1) Vice coordinatore (1) Consigliere per la sicurezza (1) Gerico Coordinatore regionale (1) Vice coordinatore (1) Consigliere per la sicurezza (1) Betlemme Cooordinatore regionale (1) Vice coordinatore (1) Consigliere per la sicurezza (1) Nablus Coordinatore regionale (1) Vice coordinatore (1) Consigliere per la sicurezza (1)