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Document 31994R2686

Regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

OJ L 286, 5.11.1994, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 033 P. 60 - 63
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 033 P. 60 - 63

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2686/oj

31994R2686

Regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 05/11/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0060


REGOLAMENTO (CE) N. 2686/94 DEL CONSIGLIO del 31 ottobre 1994 che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura prevista all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che il protocollo n. 5 della quarta convenzione ACP-CEE, relativo alle banane, stabilisce che, per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP sarà posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi;

considerando che le organizzazioni nazionali di mercato hanno finora garantito ai fornitori tradizionali ACP di banane uno sbocco per la loro produzione sui mercati tradizionali, consentendo loro di ricavare, su tali mercati, un reddito sufficiente;

considerando che l'organizzazione comune del mercato nel settore delle banane istituita dal regolamento (CEE) n. 404/93 (4) definisce il contesto normativo per mantenere, sul mercato comunitario, i vantaggi goduti dai fornitori ACP tradizionali, conformemente al summenzionato impegno della Comunità;

considerando che sussiste comunque il rischio che l'introduzione della nuova organizzazione di mercato, ed il necessario adeguamento, possa mettere a repentaglio la prosecuzione delle forniture ACP;

considerando che è necessario un impegno particolare per l'adeguamento alle nuove condizioni di mercato, grazie al quale si potranno sfruttare le nuove opportunità offerte;

considerando che la struttura e la natura del nuovo mercato nonché le strategie di commercializzazione necessarie per mantenere le posizioni di mercato rappresentano elementi nuovi, che in parte non possono essere previsti esattamente né dai fornitori tradizionali ACP né dagli operatori che distribuiscono tali prodotti;

considerando che dovrebbe quindi essere offerta assistenza tecnica e finanziaria, supplementare rispetto a quella prevista dalla quarta convenzione ACP-CEE, per l'esecuzione di programmi che agevolino l'adeguamento dei produttori alle nuove condizioni di mercato, migliorando in particolare la qualità, le tecniche di commercializzazione e la competitività;

considerando che le nuove condizioni che si determineranno sul mercato potrebbero provocare temporanee turbative, in particolare nei settori del mercato comunitario che sono tradizionalmente riforniti dagli Stati ACP;

considerando che tali turbative potrebbero incidere gravemente sui proventi degli Stati ACP e quindi minacciare il mantenimento di tale produzione;

considerando che dovrebbe quindi prevedersi un'assistenza finanziaria intesa a consentire agli Stati ACP di conservare le rispettive posizioni di mercato fino a quando i mercati si saranno stabilizzati e sarà possibile ricavarne utili normali;

considerando che il sostegno dei redditi dovrebbe essere complementare rispetto al sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni STABEX, la cui applicazione dipende dalla stessa serie di circostanze;

considerando che è quindi opportuno allineare il metodo di calcolo del sostegno dei redditi sul metodo di calcolo dei trasferimenti STABEX;

considerando che il sostegno dei redditi è accordato ogni anno per l'anno precedente e che occorre pertanto rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dal 1o luglio 1993, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 404/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane. L'assistenza può assumere la forma di assistenza tecnica e finanziaria e/o di sostegno dei redditi.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- « fornitori tradizionali ACP »: gli Stati ACP elencati in allegato;

- « banane »: banane fresche o essicate di cui al codice NC 0803, escluse le banane da legume.

TITOLO I Assistenza tecnica e finanziaria

Articolo 3

1. Ai fornitori tradizionali ACP è offerta assistenza tecnica e finanziaria, intesa ad agevolarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato conseguenti all'istituzione di un'organizzazione comune nel settore delle banane.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria è fornita al fine di coadiuvare l'esecuzione di programmi nel settore delle banane, tendenti a realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento qualitativo;

- adeguamento della produzione, della distribuzione e delle norme commerciali nell'intento di conformarsi alle norme di qualità di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93;

- costituzione di organizzazioni di produttori allo scopo di migliorare la commercializzazione e la competitività della loro produzione;

- elaborazione di una strategia in materia di produzione e di commercializzazione, al fine di conformarsi alla disciplina vigente sul mercato della Comunità in virtù dell'organizzazione comune creata nel settore delle banane;

- azioni di formazione, studi di mercato, elaborazione di tecniche produttive compatibili con l'ambiente, miglioramento delle infrastrutture di distribuzione dei servizi commerciali e finanziari offerti ai produttori di banane e/o della competitività.

3. L'assistenza può essere concessa a programmi aventi obiettivi analoghi, che fruiscono attualmente di finanziamento nell'ambito della quarta convenzione ACP-CEE o da parte delle pubbliche autorità degli Stati membri firmatari della suddetta convenzione, purché tale assistenza consenta una più celere esecuzione dei programmi stessi.

Articolo 4

La Commissione decide in merito all'ammissibilità del programma e al livello di assistenza, previa consultazione dei fornitori tradizionali ACP interessati. Essa tiene conto inoltre della necessaria coerenza del programma previsto con gli obiettivi generali di sviluppo dello Stato ACP interessato e della sua incidenza sulla cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare quelli della Comunità.

TITOLO II Sostegno dei redditi

Articolo 5

1. Nei limiti definiti dall'articolo 15, punto 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, i fornitori tradizionali ACP possono ottenere un sostegno dei redditi.

2. Il sostegno dei redditi è corrisposto quando la contrazione dei redditi derivanti dall'esportazione nella Comunità di banane conformi alle norme comuni sia causata direttamente dalle condizioni di mercato createsi con l'istituzione dell'organizzazione comune del mercato delle banane.

Articolo 6

1. Il sostegno dei redditi è calcolato individualmente per ciascun fornitore tradizionale ACP, sulla base dei quantitativi esportati nella Comunità nell'anno di riferimento e prendendo in considerazione la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo reale.

2. Il prezzo di riferimento è il prezzo medio per tonnellata di banane prodotte nello Stato ACP in questione e esportato nella Comunità nei sei anni civili precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, escludendo i due anni in cui si sono registrate le cifre minime e massime.

Il prezzo effettivo è il prezzo medio per tonnellata di banane prodotte nello Stato ACP in questione e esportate nella Comunità nell'anno di riferimento.

3. Le statistiche necessarie per calcolare il sostegno dei redditi sono quelle elaborate dall'ufficio statistico delle Comunità europee per le importazioni nella Comunità.

4. Anteriormente al 1o luglio di ogni anno la Commissione determina il sostegno dei redditi per l'anno precedente, previa consultazione dello Stato ACP in questione.

5. In via eccezionale, in particolare nel corso del primo anno d'applicazione del presente regolamento, possono essere versati anticipi qualora si registri una consistente contrazione dei redditi dei produttori rispetto all'anno precedente o nell'ambito di un anno determinato.

L'opportunità e il livello di tali anticipi sono definiti dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP in questione.

TITOLO III Disposizioni generali

Articolo 7

1. Gli impegni finanziari di cui al titolo I si aggiungeranno ai fondi eventualmente messi a disposizione degli Stati ACP secondo le disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE.

2. Gli impegni finanziari di cui al titolo II saranno complementari rispetto ai fondi disponibili in forza del sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui agli articoli 186 e seguenti della quarta convenzione ACP-CEE. Il titolo II conferisce pertanto il diritto all'erogazione di un sostegno dei redditi solo nella misura in cui i trasferimenti operati per quantitativi identici, conformemente agli articoli 186 e seguenti della convenzione ACP-CEE, non compensano interamente gli effetti della diminuzione dei prezzi sui redditi dei fornitori ACP tradizionali.

3. Il sostegno dei redditi è versato, nel rispetto di obblighi reciproci da convenire di volta in volta tra il fornitore ACP tradizionale interessato e la Commissione, ai produttori che abbiano subito contrazioni dei redditi ed è impiegato per potenziare la vitalità economica della produzione.

4. a) Qualora conformemente a quanto dispone il titolo II, ricorrano i presupposti per effettuare un trasferimento, lo Stato ACP interessato, nel mese successivo a quello in cui ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4, trasmette alla Commissione un'analisi sostanziale del settore indicando la contrazione dei redditi, le cause di tale contrazione, le politiche seguite dalle autorità e i progetti, i programmi o le operazioni ai quali le risorse sono destinate in conformità dell'obiettivo di cui al paragrafo 3.

b) I progetti, i programmi o le operazioni ai quali gli Stati ACP beneficiari si impegnano a destinare le risorse trasferite sono esaminati congiuntamente dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato.

c) Le risorse sono impiegate per finanziare operazioni di carattere immediato intese a sostenere la vitalità economica della produzione o operazioni di adeguamento miranti a ristrutturare la produzione e l'esportazione, nell'ambito di una politica di riforma coerente del settore delle banane.

Articolo 8

1. La concessione dell'assistenza di cui all'articolo 1 è subordinata alla designazione, da parte dello Stato ACP interessato, di un'organizzazione rappresentativa legittimata ad agire e a ricevere versamenti in nome e per conto di detto Stato, nell'ambito del presente regolamento.

2. Le organizzazioni rappresentative devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite interamente o principalmente da produttori di banane di uno o più fornitori ACP tradizionali;

b) perseguire almeno due degli scopi sotto elencati:

- miglioramento della qualità della produzione,

- miglioramento della qualità della distribuzione e della commercializzazione,

- miglioramento del reddito dei produttori,

- miglioramento del ruolo dei produttori nell'organizzazione del mercato delle banane.

3. La designazione, conformemente al paragrafo 2, dell'organizzazione rappresentativa è comunicata alla Commissione.

Articolo 9

La Commissione emana, ove necessario, norme di esecuzione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetti dal 1o luglio 1993. Esso scade il 28 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. C 344 del 29. 12. 1992, pag. 9.

(2) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 39.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1993 (GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 266), posizione comune del Consiglio dell'11 luglio 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994) e decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994).

(4) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15).

ALLEGATO

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO TRATTINO Paesi ACP fornitori tradizionali di banane Belize

Camerun

Capo Verde

Costa d'Avorio

Dominica

Giamaica

Grenada

Madagascar

Saint Vincent e Grenadine

Santa Lucia

Somalia

Suriname

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