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Document 31994L0001

Direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

OJ L 23, 28.1.1994, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 242 - 243
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 242 - 243
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 120 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 64 - 65

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/1/oj

31994L0001

Direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/1994 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0242
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0242


DIRETTIVA 94/1/CE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 1994 recante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e segnatamente l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che la clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 10 della direttiva 75/324/CEE è stata applicata da uno Stato membro;

considerando che le misure di salvaguardia adottate sono giustificate in relazione ai rischi che derivano dal maggiore impiego nei generatori aerosol di gas propulsori estremamente infiammabili in sostituzione dei clorofluorocarburi (CFC);

considerando che le caratteristiche di particolare infiammabilità di certe sostanze e/o preparazioni contenute in certi generatori aerosol;

considerando che le disposizioni attualmente in vigore non sono sufficienti per impedire che taluni generatori aerosol compromettano la sicurezza e che è quindi opportuno adeguare tali disposizioni;

considerando che determinati generatori aerosol, sebbene contenenti sostanze e/o preparazioni infiammabili, non presentano rischi di infiammabilità e che è, di conseguenza, opportuno prevedere una clausola di deroga ad alcune disposizioni concernenti l'etichettatura;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/324/CEE del Consiglio, è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:

« d) le diciture di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato, ».

2) Dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis

Quando il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove o di analisi che dimostrino che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano alcun rischio di infiammabilità nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, può, sotto la propria responsabilità, astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.b) e 2.3.b) dell'allegato.

Egli tiene a disposizione degli Stati membri una copia di tale documentazione.

In tal caso la quantità dei componenti infiammabili contenuti nel generatore aerosol deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile sull'etichetta con la dicitura "contiene x % in massa di componenti infiammabili" ».

3) L'allegato della direttiva 75/324/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 1o ottobre 1994 disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano tali disposizioni dal 1o aprile 1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40.

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 75/324/CEE è modificato come segue:

1) Il testo del punto 1.8 è sostituito dal seguente:

« 1.8 Componenti infiammabili

Per "componenti infiammabili" s'intendono le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri fissati per le categorie "estremamente infiammabili", "facilmente infiammabili" e "infiammabili" e che sono elencati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Le proprietà infiammabili dei componenti contenuti nei recipienti sono determinate secondo i metodi specifici descritti nell'allegato V, parte A della direttiva sopra citata. »

2) Il testo del paragrafo 2.2 è sostituito dal seguente:

« 2.2 Etichettatura

Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e/o l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) qualunque ne sia il contenuto: "Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso";

b) Quando contiene componenti infiammabili ai sensi del paragrafo 1.8: il simbolo ed eventualmente, l'indicazione del pericolo di infiammabilità rappresentato dalle sostanze e/o dai preparati contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonché il richiamo ai rischi specifici, attribuiti secondo i criteri di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 o 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e, per quanto riguarda il simbolo e l'indicazione di pericolo, alle disposizioni dell'allegato II della direttiva succitata.

2.3 Diciture particolari connesse all'impiego

Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e/o l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

a) Qualunque ne sia il contenuto: le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto;

b) Quando contenga componenti infiammabili, i consigli di prudenza:

- "Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente";

- "Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare";

- "Conservare fuori dalla portata dei bambini". »

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