31994D0819

94/819/CE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 29/12/1994 pag. 0008 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0170
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0170


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1994 che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (94/819/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità all'articolo 189 C del trattato (3),

1. considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforzi ed integri le azioni degli Stati membri;

2. considerando che tale politica deve essere attuata nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale e che essa esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

3. considerando che il Consiglio, con decisione 63/266/CEE ha stabilito i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (4) e che l'applicazione di tali principi generali spetta agli Stati membri e alle istituzioni competenti della Comunità nel quadro del trattato;

4. considerando che con le decisioni 86/365/CEE (5) e 89/27/CEE (6) il Consiglio ha approvato le due fasi del programma COMETT volto a potenziare la cooperazione fra le università e le imprese in materia di formazione nell'ambito delle tecnologie;

5. considerando che con decisione 89/657/CEE (7) il Consiglio ha approvato il programma d'azione EUROTECNET volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale derivante dal mutamento tecnologico nella Comunità europea;

6. considerando che con decisione 90/267/CEE (8) il Consiglio ha approvato il programma d'azione FORCE per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea;

7. considerando che con decisione 87/569/CEE (9) il Consiglio ha approvato e successivamente modificato il programma d'azione PETRA per la formazione professionale dei giovani e per la preparazione dei giovani alla vita attiva e professionale;

8. considerando che con decisione 89/489/CEE (10) il Consiglio ha adottato il programma d'azione LINGUA inteso a promuovere la conoscenza delle lingue straniere nella Comunità europea;

9. considerando che, in base alle relazioni di valutazione dei programmi d'azione comunitari, riprese nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, la cooperazione comunitaria in materia di formazione professionale conferisce un autentico valore aggiunto alle azioni svolte dagli Stati membri e all'interno di essi;

10. considerando che, nel proprio documento di lavoro sugli orientamenti dell'azione comunitaria in materia di istruzione e di formazione, la Commissione ha preannunciato il proprio obiettivo di razionalizzazione e di semplificazione dei programmi d'azione in materia di formazione professionale in un programma unico, potenziando gli aspetti più promettenti in termini di valore aggiunto e d'impulso europeo;

11. considerando che la Commissione, nella raccomandazione 87/567/CEE del 24 novembre 1987, relativa alla formazione professionale delle donne (11), incoraggia gli Stati membri a potenziare i provvedimenti a favore della parità delle possibilità; che, con il terzo programma d'azione comunitaria a medio termine (1991-1995) per la parità delle possibilità fra le donne e gli uomini (12), la Commissione si impegna a portare avanti gli scambi di esperienze e di know-how tramite la rete IRIS e a sviluppare tale rete, onde meglio definire le necessità delle donne in materia di formazione, promuovere le formazioni innovatrici e sviluppare una metodologia europea in materia; che deve essere compiuto uno sforzo di formazione specifica perché le donne possano accedere a nuovi settori professionali e per favorire la ripresa di un'attività professionale dopo un'interruzione;

12. considerando che, nella risoluzione dell'11 giugno 1993, relativa all'istruzione e alla formazione professionale per gli anni Novanta (13), il Consiglio ha ritenuto necessario migliorare la qualità della formazione professionale negli Stati membri, onde incoraggiare permanentemente le possibilità per le persone di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie attitudini e di contribuire in tal modo al potenziamento della coesione economica e sociale, nonché alla competitività delle economie europee;

13. considerando che in tale risoluzione dell'11 giugno 1993, relativa all'istruzione e alla formazione professionale per gli anni Novanta, il Consiglio ha constatato che la Comunità può contribuire significativamente alla cooperazione tra gli Stati membri, adottando un'impostazione globale e coerente nell'ambito dell'istruzione e della formazione intesa a sostenere e completare le politiche degli Stati membri;

14. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai Capi di Stato e di governo di undici Stati membri della Comunità europea nella riunione del Consiglio europeo a Strasburgo il 9 dicembre 1989, prevede al punto 15 che:

«15. Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità.

Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnica.»;

15. considerando che con la raccomandazione 93/404/CEE del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla formazione professionale continua (14), il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di orientare, tenendo conto delle risorse disponibili e delle responsabilità rispettive delle autorità pubbliche competenti, delle imprese e delle parti sociali e nel rispetto della diversità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali, la loro politica di formazione professionale nel senso che qualsiasi lavoratore della Comunità debba poter avere accesso alla formazione professionale permanente senza nessuna forma di discriminazione e beneficiarne per tutto il corso della sua vita attiva;

16. considerando che il valore aggiunto dell'azione comunitaria deve essere potenziato e rafforzato in funzione dello sviluppo progressivo di uno spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali, connesso al funzionamento del mercato unico, tenendo conto della risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche (15);

17. considerando che la relazione di sintesi della Commissione elaborata in base ai contributi degli Stati membri a partire dal memorandum sulla formazione professionale negli anni Novanta ha posto in evidenza le tendenze di massima cui tutti gli Stati membri sono confrontati in questo spazio aperto della formazione e delle qualifiche professionali;

18. considerando che il Consiglio europeo, il 10 e 11 dicembre 1993, ha concluso che, a motivo delle specificità istituzionali, legislative o contrattuali proprie a ciascuno Stato membro, l'azione della Comunità deve concentrarsi sulla definizione di obiettivi, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi adeguati alla propria situazione, all'interno di un quadro generale definito di comune accordo, e che, per potenziare la capacità dell'economia europea a creare posti di lavoro, gli Stati membri dovrebbero ispirarsi ai suggerimenti contenuti nel Libro bianco della Commissione sulla strategia a medio termine a favore dello sviluppo, della competitività e dell'occupazione e prendere in considerazione con spirito positivo il Libro bianco sulla politica sociale europea: uno strumento di progresso per l'Unione;

19. considerando che, per promuovere uno sviluppo coerente della formazione professionale, occorre fissare un quadro comune di obiettivi per l'attuazione del presente programma, al fine di sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri nel settore della formazione professionale;

20. considerando che occorre inserire i vari provvedimenti nell'ambito di quattro grandi settori: il primo volto a sostenere il miglioramento dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale negli Stati membri; il secondo volto a sostenere il miglioramento delle azioni di formazione professionale, anche mediante la cooperazione università-imprese, riguardanti le imprese e i lavoratori; il terzo volto a sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche, delle conoscenze e della diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale; il quarto riguardante le misure collaterali;

21. considerando che la promozione dell'apprendimento di lingue straniere nell'ambito della formazione professionale costituisce un elemento fondamentale nello sviluppo di una dimensione europea nella formazione professionale;

22. considerando che i provvedimenti contemplati dal programma sono tutti diretti verso un obiettivo di cooperazione transnazionale che conferisce un perspicuo valore aggiunto alle azioni condotte dagli Stati membri o dai protagonisti nel mercato della formazione nel rispetto del principio di sussidiarietà;

23. considerando che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento e l'organizzazione sul piano nazionale dell'attuazione del presente programma, prevedendo, in particolare, tenuto conto delle esperienze acquisite nei circuiti e strutture esistenti, le strutture e i meccanismi adeguati sul piano nazionale;

24. considerando che la Commissione dovrà vigilare sulla coerenza d'insieme tra il presente programma, il programma d'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e le altre misure comunitarie; che occorre promuovere l'attuazione di una complementarità operativa tra il presente programma e i programmi d'iniziativa comunitaria, nonché il coordinamento delle attività tra il presente programma e il quarto programma quadro di ricerca e sviluppo;

25. considerando che occorre garantire, in collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri, un controllo permanente e una valutazione sistematica del presente programma e dei relativi provvedimenti;

26. considerando che il presente programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente ai termini dei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari da concludere con tali paesi; che il presente programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base dei fondi supplementari secondo gli stessi criteri di quelli applicati ai paesi dell'AELS in conformità a procedure da concordare con questi Stati,

DECIDE:

Articolo 1

Fissazione del programma

1. La presente decisione fissa un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità che rafforza e integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Il programma d'azione è denominato programma «LEONARDO DA VINCI» ed è attuato per il periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

3. Pur rispettando le specificità istituzionali, legislative o contrattuali proprie di ciascuno Stato membro, l'azione della Comunità si basa su un quadro comune di obiettivi per l'attuazione del presente programma, inteso a sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri nel settore della formazione professionale.

4. Le misure comunitarie di cui all'articolo 4 e all'allegato sono attuate in base al quadro comune degli obiettivi di cui al paragrafo 3 e sono intese a supportare e integrare le azioni avviate dagli Stati membri e all'interno di essi.

5. La procedura di controllo prevista all'articolo 9 è intesa ad analizzare i risultati ottenuti e a trarne insegnamenti per il proseguimento dell'azione della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione e tenuto conto delle differenze esistenti tra i sistemi e i dispositivi degli Stati membri, si intende per:

a) «formazione professionale iniziale», qualsiasi forma di formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che consenta l'accesso dei giovani a una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale essa è conseguita;

b) «formazione professionale permanente», qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore nella Comunità nell'arco della sua vita lavorativa;

c) «continuum», la cooperazione trasversale tra i settori della formazione nonché le misure riguardanti la continuità della formazione nell'arco della vita;

d) «orientamento professionale», l'attività di consulenza e d'informazione per quanto riguarda la scelta e la mobilità professionali, consulenza da fornire sia nell'ambito dei cicli di istruzione e di formazione professionale che attraverso iniziative d'informazione individuali;

e) «impresa», qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo stato giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;

f) «lavoratore», qualsiasi persona occupata o meno avente un legame con il mercato del lavoro, compresi i lavoratori autonomi;

g) i) «parti sociali a livello nazionale», le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

ii) «parti sociali a livello comunitario», le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale a livello comunitario;

h) «organo di formazione», qualsiasi istituto pubblico, a partecipazione pubblica o privato che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, preveda o attui azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, a prescindere dalle rispettive denominazioni negli Stati membri;

i) «università», qualsiasi istituto di insegnamento superiore che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, rilasci qualifiche o diplomi di livello superiore, a prescindere dalle rispettive denominazioni negli Stati membri;

j) «apprendistato e formazione aperti e a distanza», qualsiasi forma di formazione professionale flessibile che comporti:

- il ricorso a tecnologie e a servizi di informazione e di comunicazione, a carattere tradizionale o avanzato, e

- il supporto di consulenze e di assistenza individualizzata.

Articolo 3

Quadro comune di obiettivi

Il quadro comune di obiettivi previsto all'articolo 1, paragrafo 3, è inteso a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 127 del trattato attraverso i seguenti obiettivi;

a) migliorare la qualità e la capacità innovativa dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale degli Stati membri;

b) sviluppare la dimensione europea nella formazione e l'orientamento professionali;

c) promuovere la formazione nell'arco della vita allo scopo di favorire un adattamento permanente delle competenze inteso a rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, di contribuire alla riduzione della disoccupazione, nonché di facilitare il pieno sviluppo della persona;

d) dare la possibilità a tutti i giovani della Comunità che lo desiderino di effettuare un anno o, se possibile, due anni o più di formazione professionale iniziale che si aggiungano alla frequenza scolastica obbligatoria a tempo pieno e sfocino in una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è rilasciata;

e) incoraggiare misure specifiche di formazione professionale destinate ad adulti privi di qualifiche professionali adeguate, e soprattutto ad adulti privi di istruzione adeguata;

f) migliorare lo status e l'attrattiva dell'insegnamento e della formazione professionali e favorire una parità di valori tra titoli accademici e qualifiche professionali;

g) promuovere la formazione professionale dei giovani e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale in vista delle esigenze della società e del mutamento tecnologico;

h) incoraggiare azioni particolari di formazione professionale a favore dei giovani svantaggiati privi di formazione adeguata e in particolare dei giovani che escono dal sistema scolastico senza una formazione adeguata;

i) promuovere la parità di accesso alla formazione professionale iniziale e permanente a favore delle persone svantaggiate per esempio a motivo di fattori socioeconomici, geografici o etnici ovvero a causa di menomazioni fisiche o mentali; una speciale attenzione dev'essere riservata alle persone soggette a rischi diversi suscettibili di determinare la loro esclusione sociale ed economica;

j) sostenere le politiche di formazione professionale nel senso che ogni lavoratore della Comunità possa avere accesso alla formazione professionale permanente senza alcuna forma di discriminazione durante tutta la sua vita attiva;

k) promuovere la pari opportunità di donne e uomini per l'accesso e la partecipazione effettiva alla formazione professionale, in particolare per aprire loro nuovi settori professionali e per favorire la ripresa di un'attività professionale dopo un'interruzione;

l) promuovere la pari opportunità dei lavoratori migranti, dei loro figli e dei minorati per l'accesso nonché per la partecipazione effettiva alla formazione professionale;

m) - promuovere la cooperazione per quanto riguarda le esigenze in materia di competenze e le necessità di formazione e

- incoraggiare l'acquisizione e la trasparenza delle qualifiche e la comprensione delle competenze chiave adeguate allo sviluppo tecnologico, al funzionamento del mercato interno, ivi comprese la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali alla competitività delle imprese e alle esigenze del mercato del lavoro;

n) promuovere la formazione professionale tenuto conto dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologici, in particolare attraverso la cooperazione tra le università e le imprese nel settore della formazione alle tecnologie, alla loro applicazione e al loro trasferimento;

o) promuovere lo sviluppo progressivo di uno spazio europeo aperto della formazione e delle qualifiche professionali, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di esperienze sugli ostacoli all'applicazione della libera prestazione dei servizi degli organi di formazione;

p) sostenere le attività volte a sviluppare le competenze linguistiche nelle azioni di formazione professionale;

q) promuovere lo sviluppo dei dispositivi di orientamento professionale per dare ad ognuno la possibilità, nell'arco della vita, di un orientamento professionale di qualità;

r) favorire lo sviluppo dei metodi di autoformazione sul luogo di lavoro e dei metodi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza, in particolare per facilitare l'accesso alla formazione professionale permanente;

s) incoraggiare lo sviluppo e l'integrazione delle competenze chiave nelle azioni di formazione professionale per promuovere l'acquisizione di qualifiche flessibili e di competenze personali, necessarie alla mobilità dei lavoratori e alle esigenze delle imprese.

Articolo 4

Misure comunitarie

1. La Commissione attua, di concerto con gli Stati membri, le misure comunitarie previste nell'allegato.

2. La Commissione adotta, di concerto con gli Stati membri, le misure che consentano di assicurare una transizione adeguata dalle azioni già avviate nell'ambito dei programmi COMETT, EUROTECNET, FORCE, PETRA e LINGUA alle misure comunitarie da attuare nell'ambito del presente programma.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare il coordinamento e l'organizzazione a livello nazionale dell'attuazione del presente programma, in particolare prevedendo le strutture e i meccanismi appropriati a tale livello.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'ammontare dei mezzi finanziari comunitari ritenuto necessario per l'attuazione del presente programma è di 620 milioni di ecu, nel quadro delle prospettive finanziarie 1993-1999.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Per quanto riguarda gli argomenti di cui al paragrafo 3, lettera b), il comitato è assistito da sottocomitati e/o da gruppi di lavoro in settori specifici (segnatamente formazione professionale iniziale, formazione professionale permanente, cooperazione università-imprese).

3. Il comitato formula pareri sui punti seguenti:

a) - orientamenti generali riguardanti il sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità (importi, durata e beneficiari);

- questioni riguardanti l'articolazione interna del presente programma;

- modalità di selezione, controllo, valutazione, diffusione e trasferimento dei risultati;

b) - priorità delle misure comunitarie di cui all'allegato parte A, punti I.2 e II.2 e programma di lavoro annuale che ne risulta;

- questioni riguardanti l'equilibrio generale del presente programma;

- ogni altra questione riguardante l'attuazione del presente programma.

4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, lettera a), il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di due mesi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, lettera b), il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel processo verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Parti sociali

Senza pregiudizio per lo svolgimento della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione riguardante l'applicazione della presente decisione.

In occasione di tale consultazione, un numero uguale a quello dei rappresentanti degli Stati membri, di rappresentanti delle parti sociali, nominati dalla Commissione sulla base delle proposte delle parti sociali a livello comunitario, partecipano ai lavori quali osservatori.

Essi hanno diritto di richiedere che la loro posizione sia iscritta al verbale delle riunioni del comitato.

Articolo 8

Coerenza e complementarità

1. La Commissione vigila sulla coerenza complessiva fra il presente programma e il programma di azione comunitario nel settore dell'istruzione e le altre misure comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano il ricorso a una complementarità operativa fra il presente programma e i programmi d'iniziativa comunitaria.

Nell'ambito delle loro responsabilità per quanto concerne l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire una concordanza tra il presente programma e i Fondi strutturali, conformemente alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dei suddetti Fondi.

La Commissione e gli Stati membri vigilano in particolare affinché le misure comunitarie attuate nel contesto del presente programma completino gli interventi strutturali nel settore della formazione professionale incoraggiando:

a) la realizzazione di azioni transnazionali di formazione professionale;

b) la diffusione delle informazioni comparative sui sistemi e sui dispositivi di formazione professionale;

c) una maggiore coerenza con le politiche a favore dell'occupazione e con quelle che sostengono la parità di opportunità nell'accesso alla formazione professionale iniziale;

- per gli uomini e le donne e

- per i gruppi meno favoriti;

d) una maggiore coerenza con le politiche intese a sviluppare la formazione professionale quale importante fattore di sviluppo regionale e locale equilibrato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle regioni interessate.

3. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, incoraggia il coordinamento delle attività tra il presente programma e il quarto programma quadro di ricerca e sviluppo.

4. La Commissione, in collaborazione con le parti sociali a livello comunitario, si adopera per sviluppare il coordinamento tra il presente programma e il dialogo sociale a livello comunitario.

5. La Commissione si assicura l'ausilio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'attuazione del presente programma, secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (16).

6. La Commissione informa con regolarità il comitato consultivo per la formazione professionale dello sviluppo del presente programma.

Articolo 9

Partecipazione di altri paesi

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) conformemente ai termini dei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari da concludere con questi paesi.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta in base agli stanziamenti supplementari secondo gli stessi criteri applicati ai paesi dell'EFTA e secondo procedura da stabilire con i suddetti paesi.

Articolo 10

Controllo, valutazione e relazioni

1. Il presente programma è oggetto di un controllo permanente, effettuato in comune dalla Commissione e dagli Stati membri.

Tale controllo viene garantitio per mezzo delle relazioni di cui al paragrafo 3 e di attività specifiche.

2. Il presente programma costituisce oggetto di una valutazione periodica, realizzata in comune dalla Commissione e dagli Stati membri.

I risultati delle misure comunitarie costituiscono oggetto di valutazioni esterne e obiettive periodiche conformemente ai criteri stabiliti in conformità alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 1996 e entro il 31 dicembre 1999, relazioni sull'attuazione e l'impatto del presente programma nonché sui sistemi e i dispositivi riguardanti la formazione professionale esistenti negli Stati membri.

4. La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al comitato consultivo per la formazione professionale:

- entro il 31 dicembre 1997, una relazione intermedia sull'attuazione del presente programma;

- entro il 30 giugno 1998, una comunicazione sulla questione del proseguimento del presente programma corredata, eventualmente, di una proposta adeguata;

- entro il 30 giugno 2000, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLUEM

(1) GU n. C 67 del 4. 3. 1994, pag. 12 e GU n. C 176 del 29. 6. 1994, pag. 7.(2) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 5.(3) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 76), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994).(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.(5) GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 17.(6) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.(7) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29.(8) GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 1.(9) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 91/387/CEE (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 69).(10) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 24.(11) GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 35.(12) Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).(13) GU n. C 188 dell'8. 7. 1993, pag. 3.(14) GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37.(15) GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 1.(16) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1131/94 (GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 1).

ALLEGATO

MISURE COMUNITARIE PARTE A: SETTORI Le misure comunitarie si articolano in quattro settori:

SETTORE I: SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEGLI STATI MEMBRI

SETTORE II: SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCHE MEDIANTE LA COOPERAZIONE UNIVERSITÀ-IMPRESE RIGUARDANTI LE IMPRESE E I LAVORATORI

SETTORE III: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, DELLE CONOSCENZE E DELLA DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SETTORE IV: MISURE COLLATERALI

SETTORE I SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEGLI STATI MEMBRI

I.1. Misure

I.1.1. Ideazione e realizzazione di progetti pilota transnazionali

Sarà accordato un supporto comunitario all'ideazione, messa a punto e sperimentazione dei progetti pilota transnazionali.

Sarà data priorità ai progetti pilota transnazionali che riguardano la qualità e la capacità innovativa dei sistemi e dei dispositivi di formazione professionale degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o locale, i cui risultati possono essere sviluppati e sperimentati mediante programmi di scambi transnazionali.

I progetti pilota transnazionali riguarderanno la cooperazione nei settori seguenti:

a) il miglioramento della qualità della formazione professionale iniziale e del passaggio dei giovani alla vita attiva mediante:

- l'adattamento dei contenuti e dei metodi della formazione professionale;

- la messa a punto e la realizzazione di moduli di formazione comuni (contenuti, strumenti, materiali);

- la trasparenza e/o il riconoscimento delle competenze acquisite nei sistemi degli Stati membri;

- la formazione di pianificatori e di gestori dei programmi di formazione e di qualificazione nonché di istruttori e tutori, compresa la cooperazione tra centri e istituti competenti in materia;

b) il miglioramento della qualità dei dispositivi di formazione professionale permanente degli Stati membri mediante:

- l'adattamento dei contenuti e dei metodi della formazione professionale;

- la messa a punto e la realizzazione di moduli di formazione comuni (contenuti, strumenti materiali);

- la formazione di pianificatori e gestori di programmi di formazione nonché di istruttori e tutori;

- la formazione di persone interessate da contratti in materia di formazione tra i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti;

c) l'informazione e l'orientamento professionali mediante:

- la realizzazione di progetti nel settore dell'orientamento professionale compresa l'istituzione di una rete comunitaria di centri nazionali o di luoghi di contatto nazionali;

- la formazione di consiglieri e di specialisti in materia di orientamento professionale, in particolare nel contesto della libera circolazione dei lavoratori e delle nuove possibilità che si presentano a livello comunitario.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva;

d) la promozione della parità delle possibilità tra uomini e donne nella formazione professionale mediante:

- la realizzazione di progetti nel settore della parità delle possibilità, compresa la messa in rete delle iniziative degli Stati membri;

- la formazione degli istruttori alla dimensione della parità delle possibilità.

La presente misura riguarda il continuum;

e) il miglioramento della qualità dei dispositivi di formazione professionale a favore delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro, per esempio a motivo di fattori socioeconomici, geografici o etnici ovvero a causa di menomazioni fisiche o mentali o per mancanza o inadeguatezza di qualifiche suscettibili di determinare un'esclusione sociale:

- la realizzazione di progetti in questo settore, compresa la messa in rete delle iniziative degli Stati membri;

- la formazione di istruttori in questo settore.

La presente misura riguarda il continuum;

I.1.2. Programmi transnazionali di collocamenti e di scambi

Sarà accordato un supporto comunitario ai programmi transnazionali di collocamenti e di scambi seguenti, dando la priorità a quelli intesi a sviluppare e sperimentare i risultati dei progetti di cui al punto I.1.1:

a) Programmi transnazionali di collocamenti di giovani in formazione professionale iniziale

Supporto ai programmi transnazionali di collocamenti di giovani in formazione professionale iniziale.

I collocamenti saranno di breve durata, da tre fino a dodici settimane al massimo, oppure di lunga durata, da tre fino a nove mesi al massimo, qualora costituiscano parte integrante del programma di formazione dei giovani interessati nell'ambito delle normative nazionali, comportante il riconoscimento delle capacità acquisite nei sistemi degli Stati membri.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva.

b) Programmi transnazionali di collocamenti di giovani lavoratori

Supporto ai programmi transnazionali di collocamenti di giovani lavoratori o di giovani disponibili sul mercato del lavoro, in conformità delle legislazioni e/o prassi nazionali.

Sarà data priorità ai giovani in possesso di una formazione professionale iniziale o di un'esperienza professionale pratica.

I programmi mirano all'acquisizione di un'esperienza professionale riconosciuta oppure di una qualifica complementare.

I collocamenti avranno di norma la durata di tre mesi e una durata massima di dodici mesi.

La presunta misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva.

c) Programmi transnazionali di scambi per istruttori

Supporto ai programmi transnazionali di scambi tra le imprese da un lato e gli organismi di formazione o le università dall'altro, incentrati sulla preparazione di programmi transnazionali di formazione.

Gli scambi riguarderanno i pianificatori e i gestori di programmi di formazione nonché gli istruttori e i tutori.

Gli scambi avranno di norma la durata di due settimane e una durata massima di otto settimane.

La presente misura riguarda il continuum.

I.2. Priorità

Le priorità per quanto riguarda le misure di cui al punto I.1 saranno stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 5 della decisione e dovranno comprendere i seguenti argomenti:

- l'adeguamento dei metodi e dei contenuti all'evoluzione delle tecnologie, ai cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e alle trasformazioni sociali;

- l'acquisizione di competenze che facilitino l'esercizio di nuove occupazioni, per esempio nei settori dell'ambiente, della sanità e dei servizi di assistenza;

- lo sviluppo della creatività, dell'iniziativa e dello spirito d'intraprendenza;

- lo sviluppo della cultura tecnologica nel processo di apprendimento;

- l'acquisizione delle competenze chiave come base della formazione per tutta la vita;

- il miglioramento dei metodi e dei contenuti specifici per i gruppi svantaggiati sul mercato del lavoro, in particolare i giovani non qualificati o privi di qualifica adeguata, ovvero coloro che sono soggetti a rischio di esclusione sociale a motivo di fattori socioeconomici, geografici o etnici o a causa di menomazioni fisiche o mentali;

- l'adeguamento di contenuti e metodi di formazione professionale iniziale a sviluppi innovatori, tecnologici e didattici;

- la promozione della formazione professionale iniziale in settori chiave determinati (ad esempio: protezione dell'ambiente, sanità, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, qualifiche chiave);

- l'acquisizione di competenze che consentano ai fornitori servizi alle piccole e medie imprese, e all'industria di rispondere alle necessità del mercato interno.

SETTORE II SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCHE MEDIANTE LA COOPERAZIONE UNIVERSITÀ-IMPRESA RIGUARDANTI LE IMPRESE E I LAVORATORI

II.1. Misure

II.1.1. Ideazione e realizzazione di progetti pilota transnazionali

Sarà accordato un supporto comunitario all'ideazione, messa a punto e sperimentazione di progetti pilota transnazionali.

Sarà data priorità ai progetti pilota transnazionali che riguardano la qualità e la capacità innovativa delle azioni di formazione professionale a livello nazionale, regionale o locale, i cui risultati possono essere sviluppati e sperimentati mediante programmi di scambi transnazionali.

I progetti pilota transnazionali riguarderanno la cooperazione nei settori seguenti:

a) l'innovazione nella formazione professionale, al fine di tener conto dei cambiamenti tecnologici e del loro impatto sul lavoro e sulle qualifiche e competenze necessarie mediante:

- l'adeguamento di contenuti e metodi di formazione professionale;

- la messa a punto e la realizzazione di moduli di formazione comuni (contenuti, strumenti, materiali);

- la formazione di gestori delle azioni di formazione nonché di istruttori e tutori;

- la formazione degli operatori socioeconomici impegnati nella formazione professionale;

la presente misura riguarda il continuum;

b) l'investimento nella formazione professionale permanente dei lavoratori mediante:

- l'adeguamento di contenuti e metodi di formazione professionale;

- la messa a punto e la realizzazione di moduli di formazione comuni (contenuti, strumenti, materiali);

- la messa a punto di metodologie di anticipo delle necessità;

- la messa a punto di metodi di valutazione della formazione professionale;

- la realizzazione di progetti nel settore dell'orientamento professionale;

c) il trasferimento delle innovazioni tecnologiche nell'ambito della cooperazione tra imprese e università in materia di formazione professionale permanente, mediante:

- la messa a punto e la realizzazione di moduli di formazione comuni (contenuti, strumenti, materiali);

- il supporto a corsi transnazionali intensivi di breve durata intesi alla formazione alle tecnologie;

- il sostegno ad associazioni università-impresa per la formazione e a reti di formazione transnazionali, settoriali o regionali, per l'individuazione delle esigenze e per il trasferimento dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo;

d) la promozione della pari opportunità in materia di formazione professionale da uomini e donne attraverso la realizzazione di progetti legati allo sviluppo di prospettive di carriera delle donne, in particolare qualora esse siano sottorappresentate, e della promozione della pari opportunità degli uomini.

La presente misura riguarda il continuum.

II.1.2. Programmi transnazionali di collocamenti e di scambi

Sarà accordato un supporto comunitario ai seguenti programmi transnazionali di collocamenti e di scambi, dando la priorità a quelli intesi a sviluppare e sperimentare i risultati dei progetti di cui al punto II.1.1:

a) Programmi transnazionali di collocamenti in impresa di giovani in fase di formazione universitaria e di diplomati

Supporto aprogrammi transnazionali di collocamenti in impresa di giovani in fase di formazione universitaria e di diplomati in attesa della prima occupazione, in un'impresa di un altro Stato membro.

I collocamenti si svolgeranno nell'ambito di un progetto transnazionale di qualificazione professionale sostenuto da una cooperazione tra imprese e università di vari Stati membri nell'ambito del trasferimento delle innovazioni tecnologiche.

I collocamenti avranno di norma una durata di tre mesi e una durata massima di dodici mesi.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva.

b) Programmi transnazionali di scambi tra imprese da un lato e università o organismi di formazione dall'altro

Supporto ai programmi transnazionali di scambi tra imprese, da un lato, e università o organismi di formazione di persone responsabili della formazione o delle risorse umane e dei tutori, dall'altro, incentrati sul trasferimento delle innovazioni tecnologiche in favore di PMI o di gruppi di PMI.

Gli scambi avranno di norma una durata di due settimane e una durata massima di dodici settimane.

La presente misura riguarda la formazione professionale permanente.

c) Programmi transnazionali di scambi di responsabili della formazione

Supporto ai programmi transnazionali di scambi tra imprese di responsabili della formazione o delle risorse umane, di gestori della formazione, di istruttori e tutori (a tempo pieno o parziale) in seno alle imprese o messi a disposizione delle imprese, incentrati sui piani di sviluppo delle PMI o di gruppi di PMI, che implichino l'impiego di nuove tecnologie o di nuovi processi di produzione.

Gli scambi avranno di norma la durata di due settimane e una durata massima di otto settimane.

La presente misura riguarda la formazione professionale permanente.

II.2. Priorità

Le priorità concernenti le misure di cui al punto II.1 saranno fissate conformemente alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 5 della decisione e dovranno comprendere i temi seguenti:

- l'acquisizione di qualifiche e competenze richieste per l'adeguamento ai cambiamenti industriali, l'evoluzione dei sistemi di produzione e la diffusione delle nuove tecnologie specie nelle PMI e nei settori industriali tradizionali;

- l'incoraggiamento alla realizzazione di progetti professionali individuali, di piani di carriera individuali e di valutazione delle competenze;

- lo sviluppo della formazione del management aziendale al trasferimento delle innovazioni tecnologiche e della formazione di dirigenti e responsabili delle PMI;

- il miglioramento dei metodi e dei contenuti specifici per lo sviluppo dell'accesso alla formazione dei lavoratori non qualificati o qualificati in modo inadeguato;

- lo sviluppo delle risorse umane altamente qualificate, in particolare per quanto riguarda le tecnologie emergenti;

- la promozione dell'uguale accesso alla formazione iniziale e permanente delle persone svantaggiate, per esempio a motivo di fattori socioeconomici, geografici o etnici ovvero a causa di menomazioni fisiche o mentali; una particolare attenzione sarà riservata alle persone la cui situazione particolarmente precaria potrebbe condurre all'esclusione economica e sociale;

- la promozione della trasparenza delle qualifiche di formazione professionale, di concerto con gli organismi nazionali competenti e con le parti sociali.

SETTORE III SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, DELLE CONOSCENZE E DELLA DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

III.1. Cooperazione per il miglioramento delle competenze linguistiche

a) Ideazione e realizzazione di progetti pilota transnazionali

Sarà accordato un supporto comunitario all'ideazione, alla messa a punto e alla sperimentazione di progetti pilota transnazionali che riguardano i settori seguenti:

- la messa a punto e la diffusione di tecniche di valutazione delle esigenze in materia di competenze linguistiche;

- l'ideazione di curricula congiunti e di supporti didattici innovatori, compreso il riconoscimento delle conoscenze linguistiche acquisite;

- la messa a punto di materiale didattico adeguato alle esigenze specifiche di ciascun settore professionale o economico e di metodi di autoapprendimento delle lingue;

- l'ideazione di progetti pilota transnazionali intesi alla realizzazione di udienze conoscitive linguistiche delle imprese, e in particolare per le PMI e gli operatori socioeconomici;

- l'appoggio alla cooperazione transnazionale tra le strutture di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione, al fine di sostenere le attività di preparazione linguistica necessarie per l'attuazione dei programmi transnazionali di collocamenti e di scambi del presente programma.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva, la formazione professionale permanente e il continuum.

b) Programmi transnazionali di scambi

Sarà accordato un supporto comunitario ai programmi transnazionali di scambi tra imprese da un lato e istituti specializzati nella formazione linguistica o organismi di formazione dall'altro, dando la precedenza ai programmi transnazionali di scambi che sviluppano e sperimentano i risultati dei progetti di cui alla lettera a).

Gli scambi riguarderanno gli istruttori e i tutori nel settore delle competenze linguistiche nelle azioni di formazione professionale.

Gli scambi avranno di norma una durata di due settimane e una durata massima di otto settimane.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva, nonché la formazione professionale permanente.

III.2. Sviluppo delle conoscenze nel settore della formazione professionale

a) Indagini e analisi nell'ambito della formazione professionale

Sarà accordato un supporto comunitario ai lavori realizzati su base transnazionale al fine di analizzare:

- le esigenze in materia di competenze e qualifiche attraverso l'istituzione di dispositivi di anticipo al livello appropriato;

- lo sviluppo di qualifiche professionali chiarendo le terminologie utilizzate negli Stati membri e incoraggiando la trasparenza e la comprensione delle qualifiche professionali, in cooperazione con il CEDEFOP;

- la possibilità di rendere più attraente la formazione professionale iniziale e di migliorare la parità di stime nei suoi confronti;

- gli sviluppi nella diversificazione della formazione professionale iniziale e permanente;

- i nuovi tipi di apprendimento o di alternanza nella formazione professionale tra le imprese da un lato e gli organismi di formazione o le università dall'altro;

- i nuovi metodi di formazione destinati alle PMI, onde accrescere le possibilità di accesso dei loro lavoratori a formazioni appropriate;

- i piani di formazione professionale continua delle imprese nell'ambito di indagini a livello settoriale;

- le nuove trafile di formazione per i pianificatori e i gestori dei programmi di formazione;

- i nuovi metodi e strumenti di valutazione della qualità e della redditività della formazione professionale per le imprese e i lavoratori;

- la contabilizzazione delle spese per la formazione professionale, in particolare nella prospettiva dell'investimento formazione;

- lo sviluppo di contratti in materia di formazione professionale tra i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti, compresi i contratti al livello dell'impresa;

- lo sviluppo dell'accesso alla formazione, per esempio mediante incentivi, diritti o finanziamenti particolari;

- il riconoscimento delle competenze acquisite in azioni di formazione;

- la promozione della trasparenza delle qualifiche di promozione professionale, di concerto con gli organismi nazionali competenti e con le parti sociali.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva, la formazione professionale permanente e il continuum.

b) Scambi di dati comparabili nel settore della formazione professionale

In stretta cooperazione con il gruppo «Statistiche dell'istruzione e della formazione» di EUROSTAT e gli uffici statistici degli Stati membri, la Commissione propone un programma di lavoro, che sottopone al parere del comitato conformemente all'articolo 6 della decisione che sarà oggetto di riesame annuale.

Il programma di lavoro riguarda:

- la raccolta sistematica dei dati esistenti negli Stati membri;

- lo sviluppo di concetti comparabili in base a lavori realizzati a livello nazionale;

- il proseguimento e il consolidamento delle indagini statistiche comunitarie in corso (indagine sulle forze di lavoro; indagine sulla formazione professionale permanente, ecc.);

- l'elaborazione di un quadro metodologico comune che possa essere utilizzato in tutti gli Stati membri.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva, nonché la formazione professionale permanente.

III.3. Sviluppo della diffusione delle innovazioni nell'ambito della formazione professionale

a) Progetti di demoltiplicazione

Sarà accordato un supporto comunitario alla diffusione e al trasferimento delle metodologie, dei prodotti, dei risultati e degli strumenti di formazione professionale risultanti dai progetti pilota transnazionali, nei sistemi e dispositivi di formazione professionale, anche tramite reti telematiche e sistemi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva, la formazione professionale permanente e il continuum.

b) Programmi transnazionali di scambi

Sarà accordato un supporto comunitario ai programmi transnazionali di scambi per decisori pubblici nazionali o regionali, parti sociali a livello nazionale e a livello comunitario, gestori e pianificatori di politiche programmi di formazione professionale, intesi a promuovere la comprensione reciproca del funzionamento dei sistemi, dei dispositivi e delle azioni di formazione professionale e il trasferimento di esperienze.

La presente misura verrà inserita nel programma di visite di studio gestito dal CEDEFOP per conto della Commissione.

La presente misura riguarda la formazione professionale iniziale e il passaggio dei giovani alla vita attiva, nonché la formazione professionale permanente.

SETTORE IV MISURE COLLATERALI

IV.1. Rete di cooperazione tra gli Stati membri

Sarà accordato un supporto comunitario:

a) alle attività delle strutture di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione;

b) alle iniziative prese dagli Stati membri per la costituzione di partnership transnazionali di formazione professionale al fine di presentare progetti pilota transnazionali;

c) alle iniziative prese dagli Stati membri per assicurare la trasparenza del presente programma, per facilitarne l'accesso, potenziare la diffusione e il trasferimento dei metodi, prodotti e strumenti elaborati e dei risultati ottenuti dalle misure comunitarie.

IV.2. Misure d'informazione, controllo e valutazione

Sarà accordato un supporto comunitario:

a) in cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le strutture di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione,

- ad un'azione globale di informazione;

- a collegamenti telematici per i partecipanti al presente programma nonché di una messaggeria elettronica;

- ad una banca di dati che fornisca una descrizione dei progetti, prodotti, indagini, analisi e risultati del presente programma;

b) al controllo e alla valutazione delle misure comunitarie;

c) all'assistenza tecnica necessaria per il regolare svolgimento del presente programma, in particolare per quanto riguarda:

- il controllo e la valutazione continua del presente programma;

- l'istituzione delle perizie transnazionali;

- la diffusione e il trasferimento delle metodologie, dei prodotti e degli strumenti realizzati e dei risultati ottenuti;

- la cooperazione tra le strutture di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione.

PARTE B: CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ Sezione I: Percentuali e importi

La Comunità contribuirà al finanziamento delle spese connesse alle misure previste nell'ambito dei settori I, II, III e IV.

1. Il contributo finanziario della Comunità ai progetti transnazionali potrà raggiungere il 75% delle spese, con un massimo di 100 000 ecu per ogni anno e per ogni progetto, per:

- i progetti pilota transnazionali [I.1.1, II.1.1 e III.1.a)] che potranno avere una durata massima di tre anni;

- i progetti di demoltiplicazione [III.3.a)] che potranno avere una durata massima di due anni.

2. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi transnazionali di collocamenti e di scambi [I.1.2, II.1.2, III.1.b), III.3.b)] sarà limitato a 5 000 ecu per beneficiario per un collocamento o uno scambio.

Per ogni categoria di programmi transnazionali di collocamenti e di scambi del settore I, la Commissione attribuisce allo Stato membro una sovvenzione globale stabilita in base alle modalità di calcolo definite nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione, le quali tengono conto:

- della popolazione;

- del prodotto interno lordo pro capite di ciascuno Stato membro a livello di potere d'acquisto;

- della distanza geografica e dei costi di trasporto;

- e, per quanto possibile, dell'incidenza del pubblico bersaglio interessato rispetto alla popolazione totale.

In ogni caso, l'applicazione di questi criteri non può comportare l'esclusione di nessuno Stato membro dal finanziamento dei programmi transnazionali di collocamenti e di scambi del settore I, di cui al comma precedente.

La sovvenzione globale è attribuita a ciascuno Stato membro secondo un piano di gestione operativo, in cui sono precisate:

- le modalità di gestione dell'aiuto finanziario;

- le misure da prendere per assistere gli organizzatori di collocamenti nell'individuazione dei partner potenziali e nei collocamenti;

- le misure da prendere per assicurare una preparazione adeguata nonché l'organizzazione e il controllo dei collocamenti;

Potranno beneficiare dell'importo massimo solo programmi transnazionali di collocamenti o di scambi di durata corrispondente alla durata massima indicata ai punti I.1.2, II.1.2, III.1.b) e III.3.b).

3. Il contributo finanziario della Comunità varia tra il 50% e il 100% delle spese per la misura «Sviluppo delle conoscenze» (III.2) e le misure «Rete di cooperazione tra gli Stati membri» (IV.1) e «Informazione, controllo e valutazione» (IV.2).

Sezione II: Ripartizione

La ripartizione interna dei mezzi disponibili è effettuata rispettando i seguenti limiti:

1. Tipo di misure

a) I mezzi destinati al supporto dell'ideazione, della messa a punto e della sperimentazione di progetti pilota transnazionali [misure I.1.1, II.1.1, III.1.a), III.3.a)] non possono essere inferiori al 35% del bilancio annuale del programma.

b) I mezzi destinati ai programmi transnazionali di collocamenti e di scambi [misure I.1.2, II.1.2, III.1.b)] non possono essere inferiori al 30% del bilancio annuale del programma.

c) I mezzi destinati alle altre misure non possono essere superiori al 20% del bilancio annuale del programma.

2. Tipo di settori

a) I mezzi destinati alle azioni nel settore della formazione professionale iniziale non possono essere inferiori al 40% del bilancio annuale del programma.

All'interno di questa dotazione, i mezzi destinati alle azioni relative alla cooperazione università-impresa non possono essere inferiori al 15% del bilancio annuale del programma.

b) I mezzi destinati alle azioni nel settore della formazione professionale permanente non possono essere inferiori al 32% del bilancio annuale del programma.

All'interno di questa dotazione, i mezzi destinati alle azioni relative alla cooperazione università-impresa non possono essere inferiori al 10% del bilancio annuale del programma.

c) I mezzi destinati alle azioni relative al continuum non possono essere inferiori al 13% del bilancio annuale del programma.

All'interno di questa dotazione, i mezzi destinati alla azioni linguistiche non possono essere inferiori al 6% del bilancio annuale del programma.

PARTE C: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I: Condizioni generali per la presentazione di proposte di misure comunitarie

1. Le proposte di misure comunitarie saranno presentate:

a) dai vari operatori della formazione professionale, in particolare dalle autorità pubbliche, le imprese, le parti sociali a livello nazionale e a livello comunitario, gli organismi di formazione o le università;

b) da partnership tra vari operatori.

2. Ciascuna proposta di misura comunitaria sarà presentata dal coordinatore del progetto.

Le proposte di misure comunitarie dovranno rispondere agli obiettivi previsti all'articolo 3 della decisione e alle priorità delle misure comunitarie, fissate conformemente alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 5 della decisione.

Esse indicheranno chiaramente gli obiettivi, i risultati previsti e i partner associati negli altri Stati membri.

3. La preparazione linguistica sarà parte integrante di tutti i collocamenti e scambi qualora i partecipanti non abbiano sufficienti conoscenze pratiche della lingua del paese in cui sono collocati.

I programmi transnazionali di collocamenti e di scambi dovranno comprendere anche il riconoscimento delle competenze acquisite nei sistemi degli Stati membri.

Sezione II: Procedure di selezione applicabili alle proposte di misure comunitarie

1. Parte A - Settore I

a) Progetti pilota transnazionali (misura A.I.1.1)

i) Nell'ambito di un invito alla presentazione di proposte organizzato sotto la responsabilità dei singoli Stati membri, le proposte di progetti pilota transnazionali sono trasmesse dai coordinatori dei progetti alle strutture nazionali designate dallo Stato membro competente conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3 della decisione.

ii) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di progetti preselezionati.

Essi redigono una relazione sul modo in cui i progetti preselezionati sostengono e integrano i sistemi e i dispositivi di formazione professionale dello Stato membro in questione.

iii) In base agli elenchi di progetti preselezionati dagli Stati membri e alle relazioni accluse, la Commissione, in partnership con gli Stati membri, redige una proposta di elenco di progetti selezionati che sottopone al parere del comitato prima della decisione finale, secondo le modalità previste all'articolo 6 della decisione.

b) Programmi transnazionali di collocamenti e di scambi (misura A.I.1.2)

Conformemente alle disposizioni del punto A.I.1.2, le proposte di programmi transnazionali di collocamenti e di scambi sono soggette alla procedura di cui al punto 1 lettera a).

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il piano di gestione operativo dei programmi transnazionali di collocamenti e di scambi previsto nella parte B, punto 2, terzo capoverso.

2. Parte A - Settore II

a) Progetti pilota transnazionali (misura A.II.1.1)

i) Nell'ambito di un invito alla presentazione di proposte organizzato sotto la responsabilità della Commissione, le proposte di progetti pilota transnazionali sono trasmesse dai coordinatori dei progetti alla Commissione e alle strutture nazionali designate dallo Stato membro competente conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3 della decisione.

ii) Per i progetti ammissibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul modo in cui questi sostengono e integrano le azioni di formazione professionale riguardanti le imprese e i lavoratori dello Stato membro in questione.

Basandosi su di essa, la Commissione, assistita da un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e nominati dalla Commissione, procede alla perizia transnazionale dei progetti e compila un elenco di quelli preselezionati.

iii) La Commissione raccoglie il parere di ciascuno Stato membro su detto elenco di progetti preselezionati.

La Commissione elabora, di concerto con lo Stato membro interessato, una proposta per un elenco di progetti selezionati, che sottopone al parere del comitato prima della decisione finale, secondo le modalità previste all'articolo 6 della decisione.

b) Programmi transnazionali di collocamenti e di scambi (misura A.II.1.2)

Conformemente alle disposizioni del punto A.II.1.2, le proposte di programmi transnazionali di collocamenti e di scambi sono soggette alla procedura prevista al punto 2.a).

3. Parte A - Settore III

a) Cooperazione per il miglioramento delle competenze linguistiche (misura A.III.1)

Conformemente alle disposizioni del punto A.III.1, le proposte di progetti pilota transnazionali sono soggette alla procedura prevista al punto 1 lettera a).

b) Sviluppo delle conoscenze (misura A.III.2)

Conformemente alle disposizioni del punto A.III.2, le proposte riguardanti lo sviluppo delle conoscenze sono soggette alla procedura prevista al punto 1 lettera a), ovvero, su riserva del parere del comitato, alla procedura prevista al punto 2.a).

c) Sviluppo della diffusione delle innovazioni (misura A.III.3)

Conformemente alle disposizioni del punto A.III.3, le proposte riguardanti lo sviluppo delle innovazioni sono soggette alla procedura prevista al punto 1 lettera a).


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