31994D0276

94/276/PESC: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 1994, in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 30 pag. 0300
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 30 pag. 0300


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 aprile 1994 in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente (94/276/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993,

visto il quadro per l'azione comune convenuto dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 1993,

considerando l'articolo C del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

a) L'Unione europea, per contribuire alla conclusione di una pace globale nel Medio Oriente in base alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite:

- parteciperà agli accordi internazionali conclusi dalle parti per garantire la pace nel contesto del processo avviato a Madrid;

- eserciterà la propria influenza per incoraggiare tutte le parti a sostenere incondizionatamente il processo di pace, in base agli inviti alla Conferenza di Madrid, e ad operare per rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo;

- darà il proprio contributo per definire il futuro aspetto delle relazioni tra le parti a livello regionale nel contesto del gruppo «Controllo degli armamenti e sicurezza regionale».

b) L'Unione europea:

- svilupperà il suo ruolo nell'ambito del comitato ad hoc di collegamento responsabile del coordinamento dell'aiuto internazionale ai Territori occupati;

- manterrà il ruolo guida nell'ambito del gruppo «Sviluppo economico regionale» e potenzierà la sua partecipazione ad altri gruppi multilaterali;

- considererà altri modi che le consentano di contribuire allo sviluppo della regione.

c) L'Unione europea:

- porterà avanti le misure di fiducia che ha sottoposto alle parti;

- porterà avanti le iniziative presso gli Stati arabi allo scopo di ottenere la fine del boicottaggio nei confronti di Israele;

- seguirà molto attentamente il futuro degli insediamenti israeliani nei Territori occupati e proseguirà le iniziative presso Israele in merito al problema.

Articolo 2

Conformemente alle pertinenti procedure comunitarie, il Consiglio esaminerà eventuali proposte della Commissione volte a:

- consentire una rapida attuazione di programmi di assistenza per lo sviluppo dei Territori occupati e di un bilancio operativo palestinese, in stretta consultazione con i Palestinesi e parimenti in stretto coordinamento con altri donatori;

- fornire aiuto, nell'ambito degli orientamenti esistenti, alle altre parti dei negoziati bilaterali nei loro progressi sostanziali verso la pace.

Articolo 3

Per contribuire attivamente e urgentemente alla creazione di una forza di polizia palestinese:

a) l'Unione europea offrirà assistenza;

b) la Presidenza, in stretta cooperazione con la Commissione, agevolerà il coordinamento attraverso uno scambio di informazioni tra Stati membri in merito alla loro assistenza a livello bilaterale;

c) fondi provenienti dal bilancio comunitario, per un importo totale di 10 milioni di ecu, saranno utilizzati, come intervento urgente, onde fornire assistenza per la creazione di una forza di polizia palestinese.

Articolo 4

L'Unione europea, a richiesta delle parti, parteciperà alla protezione del popolo palestinese con una presenza internazionale temporanea nei Territori occupati, secondo quanto caldeggiato nella risoluzione 904 del Consiglio di sicurezza (1994).

Le disposizioni operative e il finanziamento derivanti dal presente articolo costituiranno oggetto di una specifica decisione del Consiglio separata.

Articolo 5

A richiesta delle parti l'Unione europea attuerà un programma coordinato di assistenza per la preparazione e la sorveglianza delle elezioni nei Territori occupati previste dalla dichiarazione di principio del 13 settembre 1993. Precise disposizioni operative e il finanziamento costituiranno oggetto di una decisione del Consiglio separata, una volta raggiunto un accordo tra Israele e l'OLP in merito ad intese per elezioni. Il Parlamento europeo sarà invitato a partecipare a dette intese.

Articolo 6

L'Unione europea conferma la sua disponibilità a prendere ulteriori decisioni operative nel contesto dell'azione comune, in funzione degli sviluppi del processo di pace.

Articolo 7

La presente decisione prende effetto in data odierna.

Articolo 8

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS


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