Communicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE
GU C 39 del 13.2.1993, pagg. 6–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
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Relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE
(93/C 39/05)
I. Introduzione
1. La soppressione delle frontiere interne consente alle imprese della Comunità di sviluppare attività nuove e ai consumatori comunitari di beneficiare di una maggiore concorrenza. La Commissione ritiene che tali vantaggi non debbano essere compromessi da pratiche restrittive o abusive delle imprese e che la realizzazione del mercato interno riaffermi l'importanza della politica e del diritto comunitari della concorrenza.
2. Numerose istituzioni, sia nazionali che comunitarie, hanno contribuito all'elaborazione della normativa in materia e sono incaricate della sua applicazione quotidiana. A tal fine le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, i giudici nazionali e comunitari e la Commissione assumono ciascuno i compiti e le responsabilità che loro competono, conformemente ai principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte di giustizia.
3. Per garantire il buon funzionamento del libero gioco della concorrenza nel mercato interno è necessario assicurare un'efficace cooperazione tra queste istituzioni. La presente comunicazione intende dare un contributo in tal senso per quanto riguarda le relazioni tra i giudici nazionali e la Commissione, precisando in che modo la Commissione intende instaurare una più stretta cooperazione con i giudici nazionali per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE ai singoli casi.
II. Competenze
4. La Commissione è l'autorità amministrativa responsabile dell'orientamento e dell'attuazione dellla politica comunitaria della concorrenza e a tal fine deve agire nel pubblico interesse. I giudici nazionali hanno invece la funzione di salvaguardare i diritti soggettivi dei singoli nei rapporti che intercorrono tra loro (1).
5. Per l'esercizio di queste diverse funzioni in ordine all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 del trattato CEE, i giudici nazionali e la Commissione dispongono di competenze concorrenti. Alla Commissione la competenza è attribuita dall'articolo 89 e dalle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 87. Ai giudici nazionali la competenza proviene dall'effetto diretto delle norme comunitarie in questione. Nella sentenza BRT II la Corte di giustizia ha statuito in proposito che «poiché, per loro natura, i divieti sanciti dagli articoli 85, paragrafo 1, e 86 sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli, detti articoli attribuiscono diretttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare» (2).
6. In tal modo i giudici nazionali sono in grado di garantire, su richiesta delle parti o d'ufficio, il rispetto delle regole di concorrenza a beneficio dei singoli. Inoltre l'articolo 85, paragrafo 2 consente loro di determinare, conformemente alla procedura nazionale applicabile, le conseguenze di diritto civile implicite nel divieto di cui all'articolo 85 (3).
7. Per converso, in virtù dell'articolo 9 del regolamento n. 17, la Commissione ha competenza esclusiva per dichiarare il suddetto divieto inapplicabile a taluni tipi di accordi, decisioni o pratiche concordate (4). La Commissione può esercitare tale competenza in due modi: può adottare una decisione di esenzione in casi individuali concernenti intese determinate, ma può anche adottare regolamenti di esenzione riguardanti determinate categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate, laddove vi sia abilitata dal Consiglio in virtù dell'articolo 87.
8. Se i giudici nazionali non sono competenti ad applicare l'articolo 85, paragrafo 3, possono tuttavia applicare le decisioni e i regolamenti adottati dalla Commissione in virtù di tale disposizione. La Corte di giustizia ha infatti confermato più volte che le disposizioni dei regolamenti sono direttamente applicabili (5). Lo stesso vale, secondo la Commissione, per il dispositivo della decisione di esenzione individuale.
9. Le competenze della Commissione e quelle dei giudici nazionali differiscono non solo per finalità e contenuto, ma anche per le modalità di esercizio. La Commissione esercita le sue competenze secondo le norme di procedura previste dal regolamento n. 17, mentre l'esercizio delle competenze dei giudici nazionali si effettua nel quadro del diritto procedurale nazionale.
10. A questo proposito la Corte di giustizia ha stabilito i principi che disciplinano le procedure e i mezzi di ricorso applicabili per far valere il diritto comunitario avente efficacia diretta. Secondo la Corte:
«il trattato, nonostante abbia istituito un certo numero di azioni dirette che possono eventualmente venir esperite dai singoli dinanzi alla Corte di giustizia, non ha comunque inteso istituire mezzi d'impugnazione esperibili dinanzi ai giudici nazionali, onde salvaguardare il diritto comunitario, diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale. Per contro, . . . qualunque tipo d'azione contemplato dal diritto nazionale deve poter essere esperito per garantire il rispetto delle norme comunitarie aventi efficacia diretta alle stesse condizioni di ricevibilità e di procedura che valgono quando si tratta di garantire l'osservanza del diritto nazionale» (6).
11. La Commissione ritiene che i principi così definiti si applichino in caso di violazione del diritto comunitario della concorrenza e che i singoli e le imprese abbiano accesso a tutti i rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale alle stesse condizioni che si applicano nel caso di violazioni del diritto nazionale corrispondente. Questa parità di trattamento non riguarda solo la dichiarazione definitiva della violazione delle regole di concorrenza, ma si riferisce a tutti gli strumenti giuridici atti a promuovere una tutela giudiziaria efficace. Di conseguenza, i giudici nazionali devono garantire ai soggetti giuridici comunitari il diritto a misure provvisorie, alla cessazione, tramite ingiunzioni, della violazione del diritto comunitario della concorrenza di cui sono vittime e al risarcimento dei danni subiti a causa di tale violazione, qualora siffatti rimedi giuridici siano esperibili in procedure analoghe di diritto nazionale.
12. A questo proposito la Commissione tiene a precisare che la contemporanea applicazione del diritto nazionale della concorrenza è compatibile con l'applicazione del diritto comunitario purché non comprometta l'efficacia e l'uniformità delle regole comunitarie di concorrenza e delle loro disposizioni di esecuzione. I conflitti che possono sorgere in occasione della contemporanea applicazione del diritto nazionale e di quello comunitario vanno risolti sulla base del principio del primato del diritto comunitario (7). Tale principio comporta l'esclusione di qualsiasi misura nazionale che possa compromettere l'efficacia delle disposizioni di diritto comunitario.
III. Esercizio delle competenze della Commissione
13. In qualità di autorità amministrativa responsabile della politica di concorrenza della Comunità, la Commissione deve tutelare l'interesse generale della Comunità stessa. Per l'esercizio della sua funzione la Commissione dispone di risorse amministrative necessariamente limitate, che non può destinare a tutti i casi portati alla sua conoscenza. La Commissione è quindi tenuta a prendere, in generale, tutti i provvedimenti organizzativi necessari all'assolvimento della sua funzione e, in particolare, deve stabilire delle priorità (8).
14. Nell'esplicazione dei suoi poteri decisionali la Commissione intende dare la priorità alle notifiche, alle denunce o ai procedimenti avviati d'ufficio che presentano un interesse politico, economico o giuridico particolare per la Comunità. Nei casi che non rivestono tale carattere, le notifiche possono essere normalmente trattate mediante invio di lettere amministrative, mentre le denunce dovrebbero in linea di principio trovare soluzione davanti alle autorità o ai giudici nazionali.
15. La Commissione ritiene infatti che non vi sia un interesse comunitario sufficiente a proseguire l'esame di un caso quando il ricorrente sia in grado di ottenere un'adeguata tutela dei propri diritti dinanzi al giudice nazionale (9). In queste circostanze la denuncia è di solito archiviata.
16. A questo proposito la Commissione tiene a precisare che l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza da parte dei giudici degli Stati membri presenta notevoli vantaggi per i singoli e le imprese:
- la Commissione non può concedere agli interessati il risarcimento del danno subito a causa di una violazione degli articoli 85 e 86; in materia è competente solo il giudice nazionale; verosimilmente, inoltre, le imprese saranno più inclini ad astenersi dal commettere violazioni del diritto comunitario della concorrenza qualora rischino una condanna al risarcimento dei danni;
- il giudice nazionale può di solito adottare provvedimenti provvisori e ordinare la cessazione delle infrazioni più rapidamente di quanto non sia in grado di fare la Commissione;
- dinanzi ai giudici nazionali è possibile far valere congiuntamente pretese basate sul diritto comunitario e pretese fondate sul diritto nazionale, cosa che non è possibile nei procedimenti dinanzi alla Commissione;
- il giudice può, in taluni Stati membri, condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese per gli onorari dei legali della controparte, mentre tale possibilità non sussiste nei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione;
IV. Applicazione degli articoli 85 e 86 da parte dei giudici nazionali
17. Il giudice nazionale può essere chiamato a pronunciarsi sull'applicazione degli articoli 85 e 86 in diverse situazioni procedurali. Quando si tratta di procedimenti civili due sono i tipi di azione particolarmente frequenti: l'azione contrattuale e l'azione di risarcimento. Nel primo caso il convenuto adduce normalmente l'articolo 85, paragrafo 2, per contestare gli obblighi contrattuali invocati dall'attore. Nel secondo caso i divieti di cui agli articoli 85 e 86 sono in generale rilevanti per stabilire se il comportamento che ha determinato l'asserito danno sia illecito.
18. In queste circostanze l'efficacia diretta dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 conferisce ai giudici nazionali una competenza sufficiente per poter statuire. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza il giudice nazionale deve tener conto della competenza della Commissione, onde evitare di emettere decisioni incompatibili con quelle adottate o progettate da quest'ultima ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86, nonché dell'articolo 85, paragrafo 3 (10).
19. La Corte di giustizia ha sviluppato nella sua giurisprudenza vari principi che consentono di evitare siffatte decisioni contraddittorie (11). Secondo la Commissione i giudici nazionali potrebbero tener conto di tali principi nel modo illustrato qui di seguito.
1. Applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 86
20. Il primo quesito al quale il giudice nazionale dovrà dare risposta sarà se l'intesa o la pratica contestata violi i divieti stabiliti dall'articolo 85, paragrafo 1, o dall'articolo 86. Nel valutare se la fattispecie concreta corrisponde alle condizioni enunciate in tali disposizioni, i giudici nazionali dovrebbero accertare se l'intesa o la pratica sia già stata oggetto di una decisione, di un parere o di un'altra presa di posizione di un'autorità amministrativa ed in particolare della Commissione. Tali atti offrono ai giudici nazionali elementi rilevanti ai fini della decisione, pur non vincolandole formalmente. A tal riguardo, occorre segnalare che non sempre i procedimenti dinanzi alla Commissione si concludono con l'adozione di decisioni formali e che un caso può invece essere archivato mediante lettera amministrativa. Se è vero che la Corte di giustizia ha dichiarato che questo tipo di lettere non vincola i giudici nazionali, essa ha però precisato che la valutazione degli uffici della Commissione costituisce un elemento di fatto di cui i giudici possono tener conto nell'esaminare la conformità degli accordi o dei comportamenti in questione con l'articolo 85 (12).
21. Se la Commissione non ha preso posizione sulla stessa intesa o pratica, il giudice nazionale può sempre riferirsi, per l'interpretazione del diritto comunitario, alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla prassi decisionale della Commissione. In quest'ottica la Commissione ha pubblicato varie comunicazioni generali che definiscono alcune categorie di accordi che non ricadono nel divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1 (13).
22. Su questa base i giudici nazionali dovrebbero generalmente essere in grado di pronunciarsi sulla compatibilità delle pratiche contestate con gli articoli 85, paragrafo 1 e 86. Tuttavia, qualora la Commissione abbia avviato un procedimento in un caso relativo alle stesse pratiche, i giudici nazionali possono sospendere il giudizio in attesa dell'esito dell'attività della Commissione, se lo ritengono necessario per motivi attinenti alla certezza del diritto (14). Tale sospensione può essere ipotizzata anche qualora i giudici nazionali desiderino interrogare la Commissione, secondo le modalità esposte nella presente comunicazione (15). Infine, qualora i giudici nazionali nutrano dubbi persistenti sulle questioni di compatibilità, possono sospendere il procedimento e adire la Corte di giusitizia, conformemente all'articolo 177 del trattato.
23. Spetta invece al giudice nazionale, qualora decida di pronunciarsi e pervenga alla conclusione che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86, continuare il procedimento su tale base, anche se l'intesa o la pratica contestata è stata notificata alla Commissione. Qualora dalla valutazione dei fatti risulti che tali condizioni sussistono, il giudice nazionale constata che la pratica contestata viola il diritto comunitario della concorrenza e adotta i provvedimenti appropriati, compresi quelli relativi alle conseguenze previste dal diritto civile in caso di violazione di un divieto stabilito dalla legge.
2. Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3
24. Se il giudice nazionale constata che un'intesa ricade sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, deve valutare se sussistano le condizioni per l'esenzione da parte della Commissione, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. Possono presentarsi varie situazioni:
25. a) Il giudice nazionale è vincolato al rispetto delle decisioni di esenzione adottate dalla Commissione; di conseguenza deve considerare l'intesa come compatibile con il diritto comunitario e riconoscerne gli effetti di diritto civile. In tale contesto, occorre segnalare l'esistenza di lettere amministrative mediante le quali la Commissione constata la sussistenza delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. La Commissione ritiene che tali lettere costituiscano un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto.
26. b) Le intese che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria sono esentate dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 senza che occorra al riguardo una decisione individuale o una lettera amministrativa della Commissione (16).
27. c) Le intese che non fruiscono dell'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria né sono state oggetto di un'esenzione individuale o di una lettera amministrativa devono, a parere della Commissione, essere esaminate alla luce dei criteri esposti qui di seguito.
28. Il giudice nazionale sarà tenuto anzitutto ad esaminare se sussistano le condizioni procedurali per un'eventuale esenzione e, in particolare, se l'intesa sia stata debitamente notificata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 17. In mancanza di notifica, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento, è esclusa l'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, cosicché il giudice nazionale può dichiarare la nullità dell'intesa ai termini dell'articolo 85, paragrafo 2.
29. Se l'intesa è stata notificata alla Commissione, il giudice nazionale valuterà la probabilità che un'esenzione possa essere concessa nella fattispecie, alla luce dei criteri sviluppati in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, nonché dalla prassi regolamentare e decisionale della Commissione.
30. Una volta che il giudice nazionale abbia acquisito in tal modo la certezza che l'intesa controversa non può essere oggetto di un'esenzione individuale, adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2.
Qualora ritenga invece possibile una tale esenzione, il giudice nazionale sospende il giudizio in attesa che la Commissione si pronunci. In questo caso può tuttavia adottare le disposizioni provvisorie che riterrà necessarie, secondo le modalità del diritto nazionale applicabile alla fattispecie.
31. Va precisato che tali principi non si applicano alle intese preesistenti alla data dell'entrata in vigore del regolamento n. 17, o alla data in cui il regolamento è divenuto applicabile in conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro, e che sono state debitamente notificate alla Commissione. I giudici nazionali devono considerare validi tali accordi finché la Commissione o le autorità degli Stati membri non abbiano adottato una decisione di divieto o non abbiano informato le parti, con lettera amministrativa, dell'archiviazione del caso (17).
32. La Commissione riconosce che i principi suesposti relativi all'applicazione degli articoli 85 e 86 da parte dei giudici nazionali sono complessi e talvolta insufficienti perché il giudice possa esercitare correttamente la sua funzione. Ciò vale in particolare nel caso in cui l'applicazione concreta degli articoli 85, paragrafo 1 e 86, sollevi difficoltà giuridiche o economiche, oppure la Commissione abbia avviato un procedimento relativo allo stesso caso o qualora si tratti di un accordo che può essere oggetto di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. In questi casi i giudici nazionali possono adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, conformemente all'articolo 177 del trattato CEE, ed hanno inoltre la possibilità di chiedere l'assistenza della Commissione secondo le modalità illustrate nel prosieguo.
V. Cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Commissione
33. L'articolo 5 del trattato CEE stabilisce il principio della cooperazione permanente e leale tra la Comunità e gli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, tra cui quello, sancito all'articolo 3, lettera f), d'istituire un sistema inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Tale principio implica obblighi e doveri di assistenza reciproca tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. A questo proposito la Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione è tenuta, in forza dell'articolo 5 del trattato, a cooperare lealmente con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull'applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale (18).
34. La Commissione ritiene che tale cooperazione sia essenziale per garantire l'applicazione nel contempo rigorosa, efficace e coerente del diritto comunitario della concorrenza. Inoltre una più efficace partecipazione dei giudici nazionali all'applicazione quotidiana di tale diritto consente alla Commissione di dedicarsi maggiormente ai suoi compiti amministrativi, ossia all'orientamento della politica della concorrenza nella Comunità.
35. Alla luce di tali considerazioni la Commissione intende concorrere al rafforzamento della cooperazione con i giudici nazionali nei modi esposti qui di seguito.
36. La Commissione conduce la sua politica in modo da dare agli ambienti interessati indicazioni utili per l'applicazione delle regole di concorrenza. A tal fine essa proseguirà la sua politica in materia di regolamenti di esenzione e comunicazioni generali. Questi testi generali, insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, alla prassi decisionale della Commissione e alle relazioni annuali sulla politica di concorrenza, sono elementi di diritto derivato o contengono chiarimenti che possono aiutare il giudice nazionale nell'esame dei casi individuali.
37. Se tali indicazioni generali non fossero sufficienti, i giudici nazionali potranno, entro i limiti del diritto procedurale nazionale, rivolgersi alla Commissione, e in particolare alla Direzione generale della Concorrenza, per chiederle informazioni.
Si tratterà in primo luogo d'informazioni di carattere procedurale, richieste per sapere se una determinata pratica è pendente dinanzi alla Commissione, se è oggetto di una notifica, se la Commissione ha ufficialmente avviato il procedimento e se si è già pronunciata con decisione ufficiale ovvero tramite lettera amministrativa dei suoi uffici. Se necessario i giudici nazionali potranno anche chiedere alla Commissione un parere sui tempi probabili di concessione o di diniego dell'esenzione individuale per gli accordi o le pratiche notificati, al fine di determinare le condizioni di un'eventuale decisione di sospensione del giudizio o la necessità di adottare provvedimenti provvisori (19). Da parte sua la Commissione farà il possibile per dare la precedenza alle pratiche oggetto di procedimenti nazionali rimasti così sospesi, soprattutto quando ne dipenda l'esito di una controversia civile.
38. Inoltre i giudici nazionali potranno consultare la Commissione su questioni giuridiche. Qualora l'applicazione dall'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 dia luogo a particolari difficoltà, il giudice nazionale potrà consultare la Commissione sulla sua prassi consolidata riguardo alla norma comunitaria in causa. Per quanto concerne gli articoli 85 e 86, tali difficoltà potranno riguardare in particolare le condizioni d'applicazione di detti articoli relative al pregiudizio del commercio tra Stati membri e alla sensibilità della restrizione della concorrenza derivante dalle pratiche enumerate in tali disposizioni. Nelle sue risposte, la Commissione non esaminerà il merito del caso. Qualora i giudici nazionali nutrano dubbi sulla possibilità che l'accordo contestato possa fruire di un'esenzione individuale, potranno chiedere inoltre alla Commissione di esprimere un parere provvisorio. Se la Commissione indica che un'esenzione è improbabile nella fattispecie, i giudici potranno rinunciare alla sospensione del giudizio e pronunciarsi sulla validità dell'accordo.
39. Le risposte della Commissione non vincolano i giudici che le hanno sollevate. In tali risposte la Commissione precisa che la sua posizione non è definitiva e che il diritto del giudice nazionale di adire la Corte di Giustizia, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, non è in alcun modo pregiudicato. La Commissione ritiene peraltro che tali risposte rappresentino un utile ausilio per l'elaborazione delle loro decisioni.
40. I giudici nazionali possono infine informarsi presso la Commissione per quanto riguarda dati di fatto, quali statistiche, studi di mercato e analisi economiche. La Commissione si adopererà per comunicare tali dati, entro i limiti precisati nel precedente paragrafo, o indicherà la fonte dalla quale possono essere ottenuti.
41. È nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la Commissione risponda quanto prima alle richieste d'informazioni giuridiche e fattuali. Tuttavia la Commissione può soddisfare tali richieste solo a determinate condizioni. Occorre in primo luogo che i dati richiesti si trovino effettivamente in suo possesso. La Commissione potrà comunicarli inoltre, solo nella misura consentita dal principio generale della diligenza amministrativa.
42. L'articolo 214 del trattato, il cui disposto è precisato dall'articolo 20 del regolamento n. 17 per quanto riguarda le regole di concorrenza, obbliga infatti la Commissione a non divulgare informazioni di carattere riservato. Inoltre l'obbligo di cooperazione leale sancito dall'articolo 5 del trattato riguarda le relazioni tra i giudici nazionali e la Commissione e non la posizione delle parti in giudizio dinanzi a tali giudici. In quanto «amicus curiae» la Commissione è tenuta a rispettare la neutralità e l'obiettività giudiziarie. Di conseguenza essa risponderà solo alle richieste d'informazioni provenienti dal giudice nazionale che le siano rivolte direttamente da quest'ultimo, o indirettamente tramite le parti incaricate dal giudice stesso di fornire determinate informazioni. In quest'ultima ipotesi la Commissione provvederà a far pervenire la sua risposta a tutte le parti in giudizio.
43. Al di là di tali scambi d'informazioni, necessari ma circoscritti, la Commissione si preoccupa di sviluppare nel modo migliore una politica d'informazione più generale. In questa prospettiva intende pubblicare un opuscolo illustrativo sull'applicazione delle regole di concorrenza a livello nazionale.
44. Infine, la Commissione intende altresì rafforzare l'efficacia delle sentenze nazionali pronunciate in materia di concorrenza. A tal fine studierà la possibilità di ampliare il campo di applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (20) ai casi di concorrenza attribuiti ai giudici amministrativi. Va osservato che, secondo la Commissione, le sentenze relative alla concorrenza rientrano fin d'ora nel campo d'applicazione di detta convenzione quando sono pronunciate in cause civili e commerciali.
VI. Osservazioni conclusive
45. La presente comunicazione non si applica alle regole di concorrenza relative al settore dei trasporti (21) e non riguarda le regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
46. La presente comunicazione è pubblicata a titolo indicativo e non limita in alcun modo i diritti conferiti ai singoli e alle imprese dal diritto comunitario.
47. La presente comunicazione lascia impregiudicate le interpretazioni delle regole comunitarie di concorrenza rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.
48. Un riassunto delle risposte date dalla Commissione, conformemente a questa comunicazione, sarà pubblicato annualmente nella relazione sulla politica di concorrenza.
(1) Delimitis contro Henninger Bräu, causa 234/89, Raccolta 1991 I-935, punto 44; AUTOMEC contro Commissione, sentenza del 17 settembre 1992, T-24/92, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 73 e 85.
(2) BRT contro SABAM, causa 127/73, Raccolta 1974, pag. 51, punto 16.
(3) Si veda in proposito LTM contro MBU, causa 56/65, Raccolta 1966, pag. 337. Brasserie De Haecht contro Wilkin-Janssen, causa 48/72, Raccolta 1973, pag. 77. Ciments et Bétons contro Kerpen et Kerpen, causa 319/82, Raccolta 1983, pag. 4173.
(4) Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62).
(5) Fonderies de Roubaix contro Fonderies Roux, causa 63/75, Raccolta 1976, pag. 111; Delimitis contro Henninger Bräu, causa C-234/89, Raccolta 1991, I-935.
(6) Rewe contro Hauptzollamt Kiel, causa 158/80, Raccolta 1981, pag. 1838; si veda anche Rewe contro Landwirtschaftskammer Saarland, causa 33/76, Raccolta 1976, pag. 1989; Harz contro Deutsche Tradax, causa 79/83, Raccolta 1984, pag. 1921; Amministrazione delle finanze dello Stato italiano contro San Giorgio, causa 199/82, Raccolta 1983, pag. 3595.
(7) Walt Wilhelm contro Bundeskartellamt, causa 14/68, Raccolta 1969, pag. 1; Procureur de la République contro Giry e Guerlain, cause riunite 253/78 e 1-3/79, Raccolta 1980, pag. 2327.
(8) Automec contro Commissione, sentenza del 17 settembre 1992, causa T-27/90 non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77.
(9) Automec contro Commissione, sentenza del 17 settembre 1992, causa T-24/90 non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 91-94.
(10) Delimitis contro Henninger Bräu, causa C-234/89, Raccolta 1991, I-935, punto 47.
(11) Brasserie de Haecht contro Wilkin-Janssen, causa 48/72, Raccolta 1973, pag. 77; BRT contro SABAM, causa 127/73, Raccolta 1974, pag. 51; Delimitis contro Henninger Bräu, causa C-234/89, Raccolta 1991, I-935.
(12) Lancôme contro Etos, causa 99/79, Raccolta 1980, pag. 2511, punto 11.
(13) Cfr. le seguenti comunicazioni:
- contratti di rappresentanza stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62);
- accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3; rettifica GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14);
- valutazione dei contratti di subfornitura (GU. n. C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2);
- accordi d'importanza minore (GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2).
(14) BRT contro SABAM, causa 127/73, Raccolta 1974, pag. 51, punto 21. La procedura dinanzi alla Commissione è avviata con atto di autorità. Una semplice dichiarazione di ricevuta non può essere considerata tale; cfr. Brasserie de Haecht contro Wilkin-Janssen, causa 48/72, Raccolta 1973, pag. 77,punti 16 e 17.
(15) Cfr. Delimitis contro Henninger Bräu, causa C-234/89, Raccolta 1991, I-935, punto 53 e il paragrafo V della presente comunicazione.
(16) In allegato alla presente comunicazione figura un elenco dei regolamenti rilevanti e delle relative comunicazioni ufficiali.
(17) Brasserie de Haecht contro Wilkin-Janssen, causa 48/72, Raccolta 1973, pag. 77; De Bloss contro Boyer, causa 59/77, Raccolta 1977, pag. 2359; Lancôme contro Etos, causa 99/79, Raccolta 1980, pag. 2511.
(18) Zwartveld, Causa C-2/88 Imm, Raccolta 1990, pag. I-3365, punto 8; Delimitis contro Henninger Bräu, causa C-234/89, Raccolta 1991, pag. I-935, punto 53.
(19) Cfr. parr. 22 e 30 della presente comunicazione.
(20) Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (GU n. L 304 del 30. 10. 1978, pag. 77).
(21) Regolamento n. 141 del Consiglio del 26 novembre 1962 relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62), modificato dai regolamenti (CEE) n. 165/65 (GU n. 210 dell'11. 12. 1965, pag. 314 e (CEE) n. 1002/67 (GU n. 306 del 16. 12. 1967, pag. 1); regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 relativo all'applicazione di regole di concorrenza al settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1); regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31. 12, 1986, pag. 4); regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1).
ALLEGATO
ESENZIONI PER CATEGORIA
A. REGOLAMENTI DI ABILITAZIONE DEL CONSIGLIO
I. Accordi verticali (vedi punti B I e B II)
Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65).
II. Accordi orizzontali (vedi punto B III)
Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate, modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/72 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46, GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 144).
B. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA E COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE
I. Accordi di distribuzione
1. Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo agli accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30. 6. 1985, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983, relativo agli accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.
3. Comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/84 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione (GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2).
4. Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo agli accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16).
5. Comunicazione della Commissione relativa al regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione (GU n. C 17 del 18. 1. 1985, pag. 4).
6. Comunicazione sull'attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli (GU n. C 329 del 18. 12. 1991, pag. 20).
II. Accordi di licenze e di franchising
1. Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo agli accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15; rettifica GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 32).
2. Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo agli accordi di franchising (GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46).
3. Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo agli accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 1).
III. Accordi di cooperazione
1. Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo agli accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo agli accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5).
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