Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 11/10/1993 pag. 0001 - 0766
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 10 pag. 0001
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 10 pag. 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), qui di seguito denominato «il codice», in particolare l'articolo 249, (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmarne alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo; considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari; considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita: - apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice; - ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice; - precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione; che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale; considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1° gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: PARTE I DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE TITOLO I GENERALITÀ CAPITOLO 1 Definizioni Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intende per: 1) «codice»: il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario; 2) «carnet ATA»: il documento doganale internazionale di ammissione temporanea istituito nel quadro della convenzione ATA; 3) «comitato»: Il comitato del codice istituito dall'articolo 247 del codice; 4) «Consiglio di cooperazione doganale»: l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950; 5) diciture necessarie ad identificare le merci: da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità; 6) «merci prive di carattere commerciale»: - le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e - che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo; 7) «misure di politica commerciale»: le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione; 8) «nomenclatura doganale»: una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice; 9) «sistema armonizzato»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; 10) «trattato»: il trattato che istituisce la Comunità economica europea. CAPITOLO 2 Decisioni Articolo 2 Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso. Articolo 3 Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto. Articolo 4 La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata. L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse. TITOLO II INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI CAPITOLO 1 Definizioni Articolo 5 Ai sensi del presente titolo, si intende per: 1) informazione tariffaria vincolante: un'informazione tariffaria che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7; 2) richiedente: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante; 3) titolare: la persona a nome della quale viene fornita l'informazione tariffaria vincolante. CAPITOLO 2 Procedura per l'ottenimento delle informazioni tariffarie vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione Articolo 6 1. La richiesta di informazione tariffaria vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente. 2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci. 3. La richiesta deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione: a) nome e indirizzo del titolare; b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare; c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante; d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale; e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione; f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale; g) classificazione prevista; h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare «riservati»; j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile; k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri. 4. Se l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. 5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione tariffaria vincolante o a fornire detta informazione è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Articolo 7 1. L'informazione tariffaria vincolante deve essere notificata per iscritto al richiedente il più rapidamente possibile. Se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto. 2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1. Su detto formulario sono indicati gli elementi ivi contenuti da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice. Articolo 8 1. Copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1) nonché i dati (esemplare n.4 del medesimo allegato) sono trasmessi quanto prima dall'autorità doganale dello Stato membro interessato alla Commissione. Non appena possibile, dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica. 2. Su richiesta di uno Stato membro, gli elementi che figurano nella copia di un formulario, nonché le altre informazioni ad esso connesse, gli vengono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Non appena possibile, dette trasmissioni saranno effettuate per via telematica. CAPITOLO 3 Disposizioni applicabili in caso di informazioni tariffarie vincolanti divergenti Articolo 9 Quando la Commissione constati l'esistenza di informazioni tariffarie vincolanti divergenti relative ad una stessa merce, essa adotta, se necessario, un provvedimento per garantire l'uniforme applicazione della nomenclatura doganale. CAPITOLO 4 Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti Articolo 10 1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione tariffaria vincolante può essere invocata soltanto dal titolare. 2. L'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento. 3. Il titolare di un'informazione tariffaria vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare, con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata. 4. L'autorità doganale può chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato. Articolo 11 L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni. Articolo 12 1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni tariffarie vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è: - per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità; - per i regolamenti previsti allo stesso articolo, stesso paragrafo, stessa lettera, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L; - per le misure previste allo stesso articolo, paragrafo 5, lettera b), concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee previste allo stesso articolo, stesso paragrafo, lettera b) quella in cui è pronunciata la sentenza; - per le misure previste allo stesso articolo, stesso paragrafo, lettera b) concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte del Consiglio di cooperazione doganale, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. 3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo. CAPITOLO 5 Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni tariffarie vincolanti Articolo 13 Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione tariffaria vincolante sia annullata o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha rilasciata ne informa al più presto la Commissione. Articolo 14 1. Quando il titolare di un'informazione tariffaria vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine. 2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1 per poter continuare ad invocare l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare. CAPITOLO 6 Disposizione transitoria Articolo 15 Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991. Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale, e la cui validità superi la data del 1° gennaio 1997, cessano di essere valide a decorrere da tale data. TITOLO III TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLA MERCE CAPITOLO 1 Merci subordinate alla condizione che siano denaturate Articolo 16 La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci figuranti nella colonna 3 della medesima a fronte delle predette sottovoci è subordinata alla condizione che siano denaturate in modo da essere inadatte all'alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati nella colonna 4 della medesima tavola, utilizzati nella quantità indicata a fronte di ciascuno di essi nella colonna 5. >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 17 La denaturazione deve essere effettuata in modo che la miscela del prodotto da denaturare e del denaturante sia omogenea e i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose. Articolo 18 In deroga all'articolo 16, ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura nella colonna 4 della tavola in causa. In tal caso, esso è tenuto ad informare la Commissione nel termine massimo di trenta giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Il comitato è investito della questione. Se, nel termine massimo di diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione il predetto comitato non ha formulato un parere favorevole all'inclusione del denaturante nella colonna 4 della tavola in oggetto, alla scadenza del termine di cui sopra il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro. Articolo 19 Il presente capitolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). (2) GU n. L 270 del 14. 2. 1970, pag. 1. CAPITOLO 2 Condizioni per la classificazione tariffaria di talune merci, ad esempio sementi Articolo 20 La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate in corrispondenza di ciascuna di esse nella colonna 3, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 21 a 24. >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 21 Le patate da semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (3). (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. Articolo 22 Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido destinato alla semina, il riso e il sorgo destinati alla semina devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 16 della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (4). (4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. Articolo 23 I semi e i frutti oleosi, destinati alla semina, devono soddisfare alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (5). (5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. Articolo 24 Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio sono ammessi nelle rispettive sottovoci di cui all'articolo 20 solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina. CAPITOLO 3 Condizioni per la classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati Articolo 25 La classificazione tariffaria dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella voce 5911 20 00 della nomenclatura combinata è subordinata alla condizione che siano marcati nel modo indicato nell'allegato. Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto - senza toccare gli orli - in modo tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e i motivi apposti sul lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi dev'essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto). Ciascun motivo deve essere disposto in modo tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso). Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 cm, larghezza almeno 5 cm. La stampa dei motivi deve essere monocolore e contrastare con il colore del tessuto. Essa deve essere indelebile. CAPITOLO 4 Merci soggette alla condizione della presentazione di un certificato di autenticità, di qualità o altro Articolo 26 1. La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate nella colonna 3 a fronte delle predette sottovoci e importate dai paesi figuranti nella colonna 5 è subordinata alla presentazione di certificati rispondenti alle esigenze di cui agli articoli da 27 a 34. Tali certificati, indicati a fronte dei vari numeri d'ordine nella colonna 4 della tavola che segue, figurano negli allegati da 2 a 8. Essi sono detti «certificati di autenticità» per le uve, il whisky, la vodka e i tabacchi, «certificati di denominazione d'origine» per i vini e «certificati di qualità» per il nitrato di sodio. 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, per i vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal dei codici NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 e 2204 29 51, il documento commerciale omologato redatto e autenticato conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione (6) è presentato in luogo del certificato di denominazione d'origine. (6) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1. 3. Tuttavia, i tabacchi che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione dai dazi doganali in virtù di una disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 senza presentazione del certificato di autenticità. Detto certificato non può essere né rilasciato né accettato per i tabacchi suindicati allorché due o più di essi siano presentati nel medesimo imballaggio immediato. 4. Tenuto conto delle merci contemplate dal numero d'ordine 6 nella tavola che segue, ai sensi del presente articolo s'intende per: a) tabacchi flue cured, del tipo Virginia, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione, in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; b) tabacchi light air cured, del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; c) tabacchi light air cured, del tipo Maryland, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo quando sono sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione; d) tabacchi fire cured, i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie dei tabacchi fire cured sono più spesse di quelle dei tabacchi Burley, fire cured o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione. >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 27 1. I certificati sono conformi ai modelli figuranti negli allegati indicati nella colonna 4 della tavola di cui all'articolo 26. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione. 2. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 millimetri. La carta da utilizzare è: - quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 3, una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 grammi per metro quadrato. Il recto del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che evidenzia qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici; - quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 4 e 5, una carta di colore bianco, col bordo giallo, del peso di almeno 40 grammi per metro quadrato; - quando trattasi delle altre merci della tavola, una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 grammi per metro quadrato. 3. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 3, i bordi del certificato possono comportare motivi decorativi su una fascia esterna della larghezza massima di 13 millimetri. 4. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2 il certificato è compilato in un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. 5. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2 ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. 6. L'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica possono chiedere la traduzione del certificato. Articolo 28 Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato in stampatello e con inchiostro. Articolo 29 1. In caso di frazionamento della spedizione previsto per le merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, il certificato o la fotocopia del certificato previsto dall'articolo 34 è presentato(a) nei termini indicati qui di seguito, a decorrere dalla data del suo rilascio, all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce: - due mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con il numero d'ordine 2; - tre mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con i numeri d'ordine 1, 3 e 4; - sei mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con i numeri d'ordine 5 e 7; - ventiquattro mesi, quando trattasi di merci figuranti nella predetta tavola con il numero d'ordine 6. 2. Quando trattasi di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con il numero d'ordine 2: - la prima copia del certificato è presentata all'autorità in causa contestualmente all'originale; - la seconda copia del certificato è destinata ad essere spedita direttamente dall'organismo emittente all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione. Articolo 30 1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato dall'organismo emittente figurante nella colonna 6 della tavola di cui all'articolo 26. 2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo. Articolo 31 1. Un organismo emittente può figurare nella tavola di cui all'articolo 26 soltanto se: a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione; b) s'impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati; c) s'impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati. 2. La tavola di cui all'articolo 26 è riveduta quando non sia più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o quando un organismo emittente non adempia ad uno dei suoi obblighi. Articolo 32 Le fatture presentate a corredo della o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica recano il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati. Articolo 33 I paesi indicati nella colonna 5 della tavola di cui all'articolo 26 comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Articolo 34 Quando si tratta di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, in caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal medesimo deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si trovano le merci. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per ... chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa. TITOLO IV ORIGINE DELLE MERCI CAPITOLO 1 Origine non preferenziale Sezione 1 Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine Articolo 35 Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate. Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità. Sottosezione 1 Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata Articolo 36 Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice. Articolo 37 Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale. Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9. Articolo 38 Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e). Sottosezione 2 Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata Articolo 39 Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato. Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9. Sottosezione 3 Disposizioni comuni per tutti i prodotti Articolo 40 Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente: - per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione; - per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto; - per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra. Sezione 2 Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio Articolo 41 I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione. Articolo 42 La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto: - se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione, - se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra. Articolo 43 Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono: a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata; b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente: - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate, - sono caratteristici di queste merci, e - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili. Articolo 44 Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra. D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso). Articolo 45 Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44. Articolo 46 Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare: - la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati; - la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione. Sezione 3 Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine Sottosezione 1 Disposizioni relative ai certificati generali di origine Articolo 47 Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni: a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio; b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare: - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, - il tipo di prodotto, - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni, - il nome dello speditore; c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese. Articolo 48 1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b). 2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12. 3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità. Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato. Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità. Articolo 49 Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine. È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali. Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12. Articolo 50 1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. 3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo. Articolo 51 I formulari di domanda del certificato d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Articolo 52 Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso. Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio. Articolo 53 Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri. Articolo 54 Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni. Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa. Sottosezione 2 Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali Articolo 55 Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti. a) Certificati d'origine Articolo 56 1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13. 2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità. 3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55. 4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente. Articolo 57 1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». 2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine. Articolo 58 1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici. 2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Articolo 59 1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. 2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente. Articolo 60 1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono. 2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. Articolo 61 Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato. Articolo 62 In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari. Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella «osservazioni» una delle seguenti diciture: - expedido a posteriori, - udstedt efterfoelgende, - Nachtraeglich ausgestellt, - AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí, - Issued retrospectively, - Délivré a posteriori, - rilasciato a posteriori, - afgegeven a posteriori, - emitido a posteriori. b) Cooperazione amministrativa Articolo 63 1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa. A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee: - il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati; - il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64. Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri. 2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione. Articolo 64 1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute. Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali. Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti. 2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico. Qualora si soprassieda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie. Articolo 65 1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità. Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi. 2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione. CAPITOLO 2 Origine preferenziale Sezione 1 Sistema delle preferenze generalizzate Sottosezione 1 Definizione della nozione di prodotti originari Articolo 66 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie generalizzate accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo sono considerati prodotti originari di un paese che beneficia di tali preferenze (in appresso denominato «paese beneficiario»), a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità ai sensi dell'articolo 75: a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese, b) i prodotti ottenuti in tale paese, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che detti prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1. Articolo 67 1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 66, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati od allevati; d) i prodotti ottenuti da animali ivi viventi; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le sue navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f); h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime; i) i residui e gli scarti provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché esso eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; k) le merci ivi fabbricate esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. I termini «sue navi» di cui al paragrafo 1, lettera f), si applicano soltanto alle navi: - immatricolate o registrate nel paese beneficiario, - battenti bandiera del paese beneficiario, - appartenenti per almeno il 50 % a cittadini del paese beneficiario o ad una società la cui sede principale è situata in tale paese e di cui gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di tale paese e, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, il cui capitale appartenga per almeno il 50 % a tale paese o a enti pubblici o a cittadini di tale paese, - il cui capitano e i cui ufficiali sono cittadini del paese beneficiario, e - il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 %, da cittadini del paese beneficiario. 3. L'espressione «paese beneficiario» comprende anche le acque territoriali di tale paese. 4. Le navi operanti in alto mare, comprese le navi-officina, a bordo delle quali viene effettuata la lavorazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono considerate come facenti parte del territorio del paese beneficiario al quale esse appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2. Articolo 68 1. Per l'applicazione dell'articolo 66, lettera b), i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Nell'allegato 14 figurano le note applicabili ai prodotti fabbricati con materiali non originari. Nelle presenti disposizioni, per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici di quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato. Il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce. 2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato 15, si applicano le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3, in luogo della norma di cui al paragrafo 1. a) Nell'elenco di cui all'allegato 15, per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia noto né determinabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese in causa. Il disposto della presente lettera si applica, mutatis mutandis, quando occorra determinare il valore dei materiali originari utilizzati. b) Nell'elenco di cui all'allegato 15, per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato, per il prodotto ottenuto, al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché esso includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne che sono o possono essere rimborsate quando il prodotto ottenuto è esportato. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66, lettera b), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce: a) le operazioni destinate a conservare in buone condizioni i prodotti durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altri prodotti, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli, ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di imballaggio; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) il semplice miscuglio di prodotti, anche di specie diverse, quando uno o più componenti dello stesso non rispondano alle condizioni stabilite dal presente titolo per poter essere considerati come originari; f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o parecchie operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione di animali. Articolo 69 Per determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario non è necessario stabilire se l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto sono o non sono originari di paesi terzi. Articolo 70 1. In deroga all'articolo 66, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario di tale paese ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale e utilizzati in una fase di produzione successiva in un altro paese del gruppo, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato conformemente all'articolo 71. 3. Il cumulo regionale si applica a tre distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate: a) l'associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), b) il mercato comune centro americano (MCCA), c) il gruppo Andino. 4. Per «gruppo regionale» si intende, secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA o il gruppo Andino. Articolo 71 1. Ai prodotti che hanno carattere originario in virtù dell'articolo 70 è attribuita l'origine del paese del gruppo regionale nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che: - il valore aggiunto in questo paese, definito nel paragrafo 3 del presente articolo, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; - la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese sia superiore a quella prevista dall'articolo 68, paragrafo 3 e, per quanto riguarda i prodotti tessili, anche alle operazioni di cui all'allegato 16. 2. In tutti gli altri casi, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale che presenta il più elevato valore in dogana dei prodotti originari provenienti da altri paesi del gruppo regionale. 3. Per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale. Articolo 72 1. Gli articoli 70 e 71 si applicano soltanto quando: a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione; b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato a rispettare o ad operarsi affinché sia rispettato il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per garantire il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e dei formulari APR. Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato. I segretariati in questione sono, secondo i casi: - il segretariato generale dell'ASEAN, - il segretariato permanente del MCCA, - la Junta del Acuerdo de Cartagena. 2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state rispettate per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri. Articolo 73 Gli accessori, le parti di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi oppure non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in oggetto. Articolo 74 Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari quando tutti gli articoli che entrano nella loro composizione sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 75 1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese beneficiario d'esportazione nella Comunità: a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese, tranne, quando si applichi l'articolo 70, di un altro paese dello stesso gruppo regionale; b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento del territorio di paesi diversi dal paese beneficiario di esportazione o, quando si applichi l'articolo 70, da altri paesi dello stesso gruppo regionale, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che tali prodotti: - siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito, - non vi siano stati immessi in commercio o in consumo, e - non vi abbiano subito, all'occorrenza, operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione; c) i prodotti che sono stati trasportati attraverso il territorio dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera e successivamente riesportati, in tutto o in parte, nella Comunità, purché: - siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito, e - non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione; d) i prodotti il cui trasporto si effettua per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d'esportazione. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono state soddisfatte è fornita con la presentazione all'autorità doganale della Comunità: a) di un documento di trasporto unico rilasciato nel paese beneficiario di esportazione per l'attraversamento del paese di transito; o b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente: - una descrizione esatta dei prodotti, - la data del loro scarico e ricarico o, all'occorrenza, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzati, e - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito, c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio. Articolo 76 Le condizioni stabilite nella presente sottosezione, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate, senza soluzione di continuità, nel territorio del paese beneficiario. I prodotti originari che, dopo essere stati esportati dal paese beneficiario in un altro paese, vi sono reintrodotti sono considerati come non originari, salvo quando sia fornita all'autorità competente la prova soddisfacente che: - i prodotti di ritorno sono gli stessi che erano stati esportati; e - non sono stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per garantirne la conservazione durante la permanenza in tale paese. Articolo 77 1. Quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui sopra a favore dei paesi beneficiari del regime delle preferenze tariffarie generalizzate meno sviluppati. I paesi beneficiari meno sviluppati sono elencati nei regolamenti del Consiglio e nelle decisioni CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno in corso. A tale scopo, il paese interessato presenta alle Comunità europee una domanda di deroga debitamente motivata sulla base degli elementi di cui al paragrafo 3. 2. Nell'esame delle domande si tiene conto in particolare: a) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente nel paese interessato, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, in particolare i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione delle sue attività; b) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare in misura sensibile investimenti in un'industria, e nei quali una deroga che favorisse l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive; c) dell'incidenza, sul piano economico e sociale, delle decisioni da prendere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. 3. Per facilitare l'esame delle domande di deroga, il paese richiedente fornisce, a corredo della domanda, una documentazione quanto più possibile completa ed esauriente, riguardante in particolare i seguenti punti: - designazione del prodotto finito, - natura e quantità dei prodotti che sono stati ivi messi in opera o trasformati, - processo di fabbricazione, - valore aggiunto, - personale impiegato nell'impresa interessata, - volume previsto di esportazioni nella Comunità, - giustificazione della durata richiesta, - altre osservazioni. Le stesse modalità si applicano alle eventuali domande di proroga. Sottosezione 2 Prova dell'origine a) Certificato d'origine, modulo A Articolo 78 1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 su presentazione di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura nell'allegato 17, rilasciato dall'autorità doganale o da altra autorità pubblica del paese beneficiario d'esportazione, purché questo: - abbia comunicato alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 93, e - assista la Comunità, permettendo alle autorità doganali degli Stati membri, di controllare l'autenticità del documento e l'esattezza delle informazioni quanto all'origine effettiva dei prodotti in causa. 2. Il certificato d'origine, modulo A, è rilasciato soltanto se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66. 3. Il certificato d'origine, modulo A, è rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato. 4. L'esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A. 5. Il certificato è rilasciato dall'autorità pubblica competente del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono essere considerati prodotti originari di tale paese ai sensi della sottosezione 1. 6. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 5, l'autorità pubblica competente può richiedere documenti giustificativi o procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto opportuno. 7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario d'esportazione accertare che i formulari e le domande siano debitamente compilati. 8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non dev'essere completata obbligatoriamente. Pertanto, la casella n. 12 dev'essere debitamente completata con la menzione «Comunità economica europea» o con l'indicazione di uno Stato membro. Tuttavia, ove si applichi la procedura di transito di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 80, uno dei paesi di cui a quest'ultimo articolo dev'essere menzionato come paese d'importazione, conformemente all'articolo 83, paragrafo 3, ultimo comma. 9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, dev'essere indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità che rilascia il certificato, dev'essere scritta a mano. 10. Il certificato d'origine, modulo A, è rilasciato dall'autorità competente del paese beneficiario d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è messo a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione ha effettivamente luogo o è certo che sarà effettuata. Articolo 79 Dato che il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, spetta all'autorità pubblica competente del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre indicazioni che figurano nel certificato. Articolo 80 I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 su presentazione di un certificato d'origine, modulo A, rilasciato dall'autorità doganale dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dall'autorità competente del paese beneficiario d'esportazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 75 e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia o la Svizzera assistano la Comunità, permettendo alle autorità doganali di controllare l'autenticità e la veridicità dei certificati d'origine, modulo A. La procedura di controllo di cui all'articolo 95 si applica mutatis mutandis. Il termine di cui all'articolo 95, paragrafo 3, primo comma, è portato a otto mesi. Articolo 81 1. In via eccezionale, il certificato d'origine, modulo A, può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce, qualora non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria, o circostanze particolari e purché le merci non siano state esportate prima di venir comunicate alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 93. 2. L'autorità pubblica competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver accertato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e non è stato rilasciato alcun certificato d'origine, modulo A, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione. 3. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare, nella casella n. 4, una delle seguenti diciture: «délivré a posteriori» o «issued retrospectively». Articolo 82 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'origine, modulo A, l'esportatore può chiedere all'autorità pubblica competente che lo ha rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato del modulo A così rilasciato deve recare, nella casella n. 4, unitamente alla data del rilascio e al numero di serie del certificato originale, una delle seguenti diciture: «Duplicata» o «Duplicate». 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, il duplicato ha efficacia a decorrere dalla data del certificato originale. Articolo 83 1. La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, con uno o più altri certificati è sempre possibile purché sia effettuata dall'autorità doganale della Comunità responsabile del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo o dell'articolo 80 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti ai quali si riferisce. Il certificato sostitutivo è redatto su domanda scritta del riesportatore. 3. Il certificato sostitutivo deve recare, nella casella in alto a destra, il nome del paese intermediario nel quale è stato rilasciato. Nella casella n. 4 deve figurare una delle seguenti diciture: «remplacement certificate» o «certificat de remplacement», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie. Nella casella n. 1 deve figurare il nome del riesportatore. Nella casella n. 2 può figurare il nome del destinatario finale. Nelle caselle n. da 3 a 9 devono essere riportate tutte le diciture che figurano sul certificato iniziale, relative ai prodotti riesportati. Nella casella n. 10 dev'essere fatto riferimento alla fattura del riesportatore. Nella casella n. 11 deve figurare il visto dell'autorità che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile soltanto della compilazione del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono indicati il paese d'origine e il paese di destinazione così come figurano sul certificato iniziale. Questa casella è firmata dall'esportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è tuttavia responsabile dell'esattezza delle indicazioni che figurano sul certificato di origine iniziale. 4. Il servizio doganale presso il quale ha luogo l'operazione annota sul certificato iniziale i pesi, i numeri e la natura dei colli spediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato originale è conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno due anni. 5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale. Articolo 84 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 seguente, le attestazioni di autenticità previste dall'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio (7) sono apposte nella casella n. 7 del certificato d'origine, modulo A, di cui all'articolo 78. (7) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86. 2. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 consistono nella descrizione delle merci conformemente al paragrafo 3, convalidata dal timbro dell'autorità pubblica competente, nonché dalla firma apposta a mano dal funzionario autorizzato a certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui alla casella n. 7. 3. La descrizione delle merci nella casella n. 7 del certificato di origine è, secondo i casi, formulata come segue: - «unmanufactured flue-cured tobacco Virginia type» oppure «tabac brut ou non fabriqué du type Virginia "flue-cured"», - «agave brandy "tequila", in containers holding two liters or less» oppure «eau-de-vie d'agave "tequila" en récipients contenant deux litres ou moins», - «spirits produced from grapes, called "PISCO", in containers holding two liters or less» oppure «eau-de-vie à base de raisins, appelée "PISCO", en récipients contenant deux litres ou moins», - «spirits produced from grapes, called "SINGANI", in containers holding two liters or less» oppure «eau-de-vie à base de raisins, appélée "SINGANI", en récipients contenant deux litres ou moins». 4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, e fatto salvo il disposto del paragrafo 3, il visto dell'autorità competente a certificare l'autenticità della descrizione delle merci di cui al paragrafo 3 non è apposto nella casella n. 7 del certificato d'origine, modulo A, quando l'autorità competente a rilasciare il certificato d'origine è l'autorità pubblica competente a fornire l'attestazione di autenticità. Articolo 85 1. Il certificato d'origine, modulo A, dev'essere presentato all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione in cui sono introdotte le merci entro dieci mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorità pubblica del paese d'esportazione beneficiario. 2. I certificati d'origine, modulo A, presentati all'autorità doganale dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 quando l'inosservanza del termine è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. Le autorità doganali possono accettare detti certificati quando le merci siano state loro presentate prima della scadenza del termine di cui sopra. Articolo 86 1. I prodotti spediti da un paese beneficiario per essere esposti in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 purché soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per essere riconosciuti come prodotti originari del paese di esportazione beneficiario e a condizione che sia fornita all'autorità doganale la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese di esportazione beneficiario nel paese dell'esposizione; b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti ad un destinatario nella Comunità; c) i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati per l'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. All'autorità doganale dev'essere presentato conformemente alle procedure normali un certificato d'origine, modulo A, sul quale debbono figurare la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale che non sia organizzata per finalità private in negozi o locali commerciali a scopo di vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto la sorveglianza dell'autorità doganale. Articolo 87 Il certificato d'origine, modulo A, è presentato all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione a sostegno della dichiarazione in dogana. Essa può richiedere altresì che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore, attestante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66. Articolo 88 Fatto salvo l'articolo 68, paragrafo 3, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni stabilite dall'autorità doganale, esso è considerato come un unico articolo e può essere presentato un certificato d'origine, modulo A, per l'intero articolo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. b) Formulario APR Articolo 89 1. In deroga all'articolo 78, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (in particolare i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari il cui valore non superi 3 000 ecu e a condizione che l'assistenza prevista dall'articolo 78, paragrafo 1 si applichi anche per quanto riguarda detto formulario, la prova del carattere originario ai sensi della presente sezione è fornita dal formulario APR, il cui modello figura nell'allegato 18. 2. Il formulario APR è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. La firma, apposta nella casella n. 6 del formulario, dev'essere scritta a mano. 3. È compilato un formulario APR per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore, dopo averlo compilato e firmato, unisce il formulario al bollettino di spedizione. Nel caso di spedizione sotto forma di lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico. 4. Se le merci oggetto della spedizione sono già state sottoposte a controllo nel paese di esportazione riguardo alla nozione di «prodotti originari», l'esportatore può far riferimento a detto controllo nella casella n. 7 «Osservazioni» del formulario APR. 5. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletare le altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali. 6. Gli articoli 85 e 87 si applicano, mutatis mutandis, ai formulari APR. c) Altre disposizioni concernenti la prova dell'origine Articolo 90 Sono ammessi come prodotti originari e beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, senza che occorra presentare un certificato d'origine, modulo A, o compilare il formulario APR, i prodotti oggetto di piccole spedizioni indirizzate da privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione di tale articolo, e non sussistano dubbi quanto alla veridicità di detta dichiarazione. Il valore complessivo di tali prodotti non deve eccedere 215 ecu nel caso di piccole spedizioni e 600 ecu quando si tratti del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 91 1. Quando si applica l'articolo 70, la prova del carattere originario dei prodotti esportati da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzati in lavorazioni o trasformazioni complementari oppure per essere riesportati tal quali è fornita da un certificato d'origine, modulo A, o da un formulario APR rilasciato o compilato nel primo paese. 2. Le autorità del paese beneficiario alle quali è chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale prendono in considerazione il certificato d'origine, modulo A, rilasciato dall'autorità competente di tale paese o il formulario APR ivi compilato. Il paese di origine determinato conformemente all'articolo 71 è indicato nella casella n. 12 dei certificati d'origine, modulo A, o nella casella n. 8 del formulario APR. 3. I certificati d'origine, modulo A, così rilasciati devono recare la dicitura «regional cumulation» o «cumul régional» nella casella n. 4. Articolo 92 La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni che figurano sul certificato e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato se è chiaramente accertato che esso si riferisce effettivamente ai prodotti presentati. Sottosezione 3 Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 93 1. I paesi beneficiari trasmettono alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche abilitate a rilasciare i certificati d'origine, modulo A, e il facsimile delle impronte dei timbri usati da tali autorità, nonché il nome e l'indirizzo delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei moduli A e dei formulari APR. 2. I paesi beneficiari trasmettono altresì alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche abilitate a rilasciare le attestazioni di autenticità di cui all'articolo 84 e le impronte del timbro usato. 3. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Articolo 94 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66, i paesi beneficiari rispettano o fanno rispettare le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati d'origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione dei formulari APR e quelle relative alla cooperazione amministrativa. Articolo 95 1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, e dei formulari APR è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta l'autorità doganale nutra dubbi fondati sull'autenticità del documento o sulla veridicità delle informazioni inerenti all'effettiva origine dei prodotti in questione. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità doganale rispedisce il certificato d'origine, modulo A, o il formulario APR all'autorità pubblica competente del paese di esportazione beneficiario, indicando all'occorrenza, i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Qualora sia stata presentata una fattura, questa, o una sua copia, è acclusa al formulario APR. L'autorità doganale fornisce, inoltre, tutte le informazioni raccolte che facciano ritenere che le indicazioni contenute nei suddetti certificati o formulari sono inesatte. Qualora decida di sospendere l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66 in attesa dei risultati del controllo, l'autorità doganale interessata concede lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie. 3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati all'autorità doganale comunitaria nel termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di determinare se i certificati d'origine, modulo A, o i formulari APR contestati riguardano i prodotti effettivamente esportati e se tali prodotti possono effettivamente beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 66. 4. Nel caso dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente all'articolo 91, nella risposta figurano gli estremi dei certificati d'origine, modulo A, o dei formulari APR presi in considerazione. 5. Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate. 6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emerga indicazione di possibili violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese di esportazione beneficiario effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di identificare e prevenire siffatte violazioni; il paese beneficiario interessato può invitare a tal fine la Comunità a partecipare a dette inchieste. 7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, l'autorità pubblica competente del paese di esportazione beneficiario conserva per almeno due anni le copie dei certificati e gli eventuali documenti di esportazione afferenti. Articolo 96 Le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 80 sono applicabili unicamente nella misura in cui, nel quadro delle preferenze tariffarie accordate dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, detti paesi applicano disposizioni simili a quelle sopra citate. Sottosezione 4 Disposizione finale Articolo 97 Fatto salvo l'articolo 87, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui un paese o territorio è ammesso o riammesso come beneficiario del regime delle preferenze generalizzate, per quanto riguarda i prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio e alle decisioni CECA relative all'anno in questione e che si trovano nella Comunità in transito o in deposito franco, in deposito temporaneo, o in regime di deposito doganale o in zona franca, possono essere presentati certificati d'origine, modulo A, unitamente a prove documentali di trasporto diretto. Sezione 2 Territori occupati Sottosezione 1 Definizione della nozione di «prodotti originari» Articolo 98 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari dei territori occupati, sono considerati, a condizione che siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 103: a) prodotti originari dei territori occupati: i) i prodotti interamente ottenuti in tali territori, ii) i prodotti ottenuti in tali territori, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in tali territori, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 100. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti che, ai sensi della presente sottosezione, sono originari della Comunità; b) prodotti originari della Comunità: i) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità; ii) i prodotti ottenuti nella Comunità, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 100. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti che, ai sensi della presente sottosezione, sono originari dei territori occupati. 2. L'espressione «territori occupati» comprende la sponda occidentale del Giordano e la fascia di Gaza, entrambe occupate da Israele. Articolo 99 Sono considerati interamente ottenuti nei territori occupati: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime; g) i residui e gli scarti provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle loro acque territoriali, purché il territorio interessato eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; i) i prodotti ivi ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a h). Articolo 100 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma. 2. Se un prodotto è citato nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato 19 devono essere soddisfatte le condizioni stabilite per detto prodotto nella colonna 3, in luogo della norma di cui al paragrafo 1. a) Nell'elenco di cui all'allegato 19, per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o, qualora esso non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio interessato. Il disposto del primo comma della presente lettera si applica, mutatis mutandis, quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati. b) Nell'elenco di cui all'allegato 19, per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché esso includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne che sono o possono essere rimborsate quando il prodotto ottenuto è esportato. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce sono quelle di cui all'articolo 68, paragrafo 3, lettere da a) ad h). Articolo 101 Per determinare se un prodotto è originario dei territori occupati, non è necessario stabilire se l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione, che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto, sono o non sono originari di paesi terzi. Articolo 102 Si applicano alla presente sezione gli articoli 73 e 74. Articolo 103 1. Sono considerati trasportati direttamente dai territori occupati nella Comunità e dalla Comunità nei territori occupati: a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento di altri territori; b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato con attraversamento di territori diversi da quello dei territori occupati o della Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di tali territori sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti: - non vi siano stati immessi in consumo e - non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario; c) i prodotti il cui trasporto si effettua per mezzo di condutture attraverso territori diversi dai territori occupati. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono state soddisfatte è fornita mediante la presentazione alle autorità doganali della Comunità o alle Camere di commercio dei territori occupati di: a) un titolo giustificante il trasporto unico rilasciato nei territori occupati o nella Comunità e utilizzato per attraversare il paese di transito; b) un'attestazione rilasciata dall'autorità doganale del paese di transito, contenente: - una descrizione esatta dei prodotti; - la data di scarico o ricarico dei prodotti o, se del caso, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate; - la certificazione delle condizioni in cui è stata effettuata la sosta dei prodotti; oppure c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio. Articolo 104 Le condizioni stabilite nella presente sottosezione, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o nei territori occupati. I prodotti originari che, dopo essere stati esportati dalla Comunità o dai territori occupati in un altro paese, sono reintrodotti, sono considerati come non originari, salvo quando sia fornita all'autorità competente la prova soddisfacente che: - i prodotti in reintroduzione sono gli stessi prodotti che erano stati esportati, e - non sono stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per garantirne la conservazione nello stato originario durante la loro permanenza in tale paese. Sottosezione 2 Prova dell'origine a) Certificato di circolazione delle merci EUR.1 Articolo 105 Il carattere originario dei prodotti ai sensi della presente sottosezione è dimostrato da un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21. Articolo 106 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato solo su domanda scritta presentata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo, il cui modello figura nell'allegato 21, che deve essere compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione. Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 devono essere conservate dalle Camere di commercio dei territori occupati per almeno due anni. 2. L'esportatore, o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1. L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta dell'autorità competente, tutte le giustificazioni supplementari che la medesima ritenga necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci da parte della suddetta autorità. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle Camere di commercio dei territori occupati o dall'autorità doganale dello Stato membro di esportazione se le merci possono essere considerate «prodotti originari» ai sensi della presente sezione. 5. Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto, spetta alle Camere di commercio dei territori occupati o all'autorità doganale dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato. 6. Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, le Camere di commercio dei territori occupati o l'autorità doganale dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili. 7. Spetta alle Camere di commercio dei territori occupati o all'autorità doganale dello Stato membro di esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano, in particolare, che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente compilata, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non compilata. 8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nello spazio del medesimo riservato all'autorità doganale. 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle Camere di commercio dei territori occupati o dall'autorità doganale dello Stato membro di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è certo che sarà effettuata. Articolo 107 1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce, qualora non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso esso deve recare una menzione speciale relativa alle condizioni in cui è stato rilasciato. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data dell'esportazione dei prodotti ai quali il certificato si riferisce; - attestare che non è stato rilasciato nessun certificato di circolazione delle merci EUR.1 al momento dell'esportazione dei prodotti in questione e precisarne i motivi. 3. Le Camere di commercio dei territori occupati o l'autorità doganale dello Stato membro di esportazione possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della pratica corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: - expedido a posteriori, - udstedt efterfoelgende, - Nachtraeglich ausgestellt, - AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí, - Issued retrospectively, - Délivré a posteriori, - rilasciato a posteriori, - afgegeven a posteriori, - emitido a posteriori. Per semplificare la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli interessi compensativi, in particolare quando si tratti di operazioni concernenti un numero tale di merci d'importazione e/o di prodotti compensatori da rendere economicamente impossibile applicare le disposizioni normali, l'autorità doganale può ammettere, a richiesta dell'interessato, che il periodo in cui devono essere applicati gli interessi sia basato su periodi di avvicendamento delle scorte di merci da impiegare per ottenere i prodotti compensatori. Per periodo di avvicendamento delle scorte s'intende il periodo medio globalizzato intercorrente fra il momento in cui la merce impiegata per ottenere i prodotti compensatori entra nell'impresa e il momento in cui ne esce. Questo periodo è determinato facendo la proporzione, da una parte, tra il valore d'acquisto della scorta media di merci necessarie per ottenere i prodotti compensatori e, dall'altra, la cifra d'affari annua al prezzo di acquisto. La cifra ottenuta, che va moltiplicata per dodici ed è successivamente arrotondata all'unità superiore, costituisce il numero di mesi durante i quali si applicano gli interessi compensativi. La semplificazione di cui sopra è autorizzata dall'autorità doganale a patto che sia possibile controllare il periodo di avvicendamento delle scorte. Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi non può essere inferiore ad un mese. c) L'importo degli interessi è calcolato in base ai dazi all'importazione, al tasso d'interesse di cui al punto a) ed al periodo di cui al punto b). 4. Le diciture di cui al paragrafo 3 sono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1. Articolo 108 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle Camere di commercio dei territori occupati o all'autorità doganale dello Stato membro di esportazione che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: - DUPLICADO, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ, - DUPLICATE, - DUPLICATA, - DUPLICATO, - DUPLICAAT, - SEGUNDA VIA. 3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 sono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data. Articolo 109 La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 con uno o più altri certificati EUR.1 è sempre possibile purché sia effettuata dall'ufficio doganale della Comunità in cui si trovano le merci. Articolo 110 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato all'autorità doganale dello Stato membro in cui sono presentati i prodotti entro cinque mesi dalla data del rilascio da parte delle Camere di commercio dei territori occupati. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati all'autorità doganale dello Stato membro dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, l'autorità doganale dello Stato membro di importazione può accettare i certificati quando le merci le siano state presentate prima della scadenza di tale termine. Articolo 111 1. I prodotti spediti dai territori occupati per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 purché soddisfino le condizioni previste dalla presente sottosezione per essere riconosciuti come prodotti originari dei territori occupati, sempre che sia fornita all'autorità doganale la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito i prodotti dai territori occupati nel paese dell'esposizione e li ha ivi esposti; b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti ad un destinatario nella Comunità; c) i prodotti sono stati spediti nella Comunità, durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui sono stati inviati per l'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione. 2. All'autorità doganale dev'essere presentato, conformemente alle procedure normali un certificato di circolazione delle merci EUR.1, sul quale debbono figurare la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale che non sia organizzata per finalità private in negozi o locali commerciali a scopo di vendita di prodotti stranieri, durante la quale i prodotti rimangono sotto controllo doganale. Articolo 112 Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è presentato all'autorità doganale dello Stato di importazione secondo le procedure previste dalla presente sezione. Tale autorità può esigere la presentazione di una traduzione del certificato. Essa può altresì richiedere che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia completata da un'attestazione dell'importatore, certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98. Articolo 113 Quando, su richiesta del dichiarante, un articolo smontato o non montato contemplato dai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni stabilite dall'autorità doganale, esso è considerato come un unico articolo e può essere presentato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 per l'intero articolo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 114 I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservati dall'autorità doganale dello Stato membro di importazione secondo le norme vigenti. b) Formulario EUR.2 Articolo 115 1. Fatto salvo l'articolo 106, per le spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 2 820 ecu la prova del carattere originario, ai sensi della presente sottosezione, è fornita dal formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato 22. 2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. 3. É compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione. 4. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali. 5. L'esportatore che ha compilato il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta della Camera di commercio dei territori occupati, tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario. Articolo 116 La constatazione di leggere discordanze fra le menzioni che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o del formulario EUR.2 se è chiaramente accertato che questi ultimi si riferiscono effettivamente alle merci presentate. Articolo 117 1. Sono ammessi come i prodotti originari, alla loro importazione nella Comunità, ai sensi della presente sezione, senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 105 o all'articolo 115: a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate a privati da privati, a condizione che il loro valore non sia superiore a 200 ecu; b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che il loro valore non sia superiore a 565 ecu. 2. Le presenti disposizioni si applicano solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle preferenze tariffarie e qualora non sussistano dubbi sulla veridicità di detta dichiarazione. Sottosezione 3 Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 118 I territori occupati trasmettono alla Commissione il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dalle Camere di commercio, nonché gli indirizzi dell'autorità competente a rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e a controllare a posteriori tali certificati e i formulari EUR.2. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Articolo 119 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta l'autorità doganale dello Stato membro di importazione o le Camere di commercio dei territori occupati nutrano fondati dubbi circa l'autenticità del documento o la veridicità delle informazioni quanto alla reale origine dei prodotti in questione. 2. Per garantire la corretta applicazione della sottosezione 1, i territori occupati prestano assistenza alla Comunità consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei formulari EUR.2, nonché l'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità doganale dello Stato membro del territorio d'importazione rispedisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle Camere di commercio dei territori occupati o all'autorità doganale dello Stato membro di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. A sostegno della loro richiesta di controllo a posteriori, l'autorità in questione allega ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 o ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale pertinente, o copia degli stessi, nonché tutti i documenti e le informazioni da essa ottenuti che fanno ritenere che le indicazioni contenute nei suddetti certificati o formulari sono inesatte. Qualora decida di soprassedere all'applicazione del regime preferenziale in attesa dei risultati del controllo, l'autorità doganale dello Stato membro d'importazione concede lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie. 4. I risultati del controllo sono comunicati entro sei mesi all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione o alle Camere di commercio dei territori occupati. Essi devono permettere di stabilire se i documenti rispediti di cui al paragrafo 3 riguardano i prodotti effettivamente esportati e se tali prodotti possono realmente beneficiare del regime preferenziale. Le disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 5, si applicano al presente paragrafo. 5. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le Camere di commercio dei territori occupati o l'autorità doganale dello Stato membro di esportazione conservano (conserva) per almeno due anni i documenti di esportazione o le copie dei predetti certificati. Sezione 3 Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia Sottosezione 1 Definizione della nozione di prodotti originari Articolo 120 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità ad alcuni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ciascuna delle quali è in appresso denominata «Repubblica beneficiaria», sono considerati, a condizione che siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 125: 1) prodotti originari di una Repubblica beneficiaria: a) i prodotti interamente ottenuti in tale Repubblica; b) i prodotti ottenuti in tale Repubblica, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in detta Repubblica a condizione che i prodotti in causa siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 122. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti che, ai sensi della presente sottosezione sono originari della Comunità, purché la trasformazione effettuata superi le lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 122, paragrafo 3; 2) prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità; b) i prodotti ottenuti nella Comunità, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 122. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti che, ai sensi della presente sottosezione, sono originari di una Repubblica beneficiaria, purché la trasformazione effettuata superi le lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 122, paragrafo 3. Articolo 121 1. Sono considerati interamente ottenuti nella Repubblica beneficiaria in causa o nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a k). 2. L'espressione «loro navi» di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera f), si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nella Repubblica beneficiaria, - battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Repubblica beneficiaria, - appartenenti almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri della Comunità o della Repubblica beneficiaria o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro della Comunità o nella Repubblica beneficiaria, e di cui gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Repubblica beneficiaria e, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, il cui capitale appartiene almeno per il 50 % agli Stati membri o alla Repubblica beneficiaria in causa o a enti pubblici o cittadini degli Stati membri o della Repubblica beneficiaria in causa, - il cui capitano e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della Comunità o della Repubblica beneficiaria in causa, e - il cui equipaggio è composto, almeno nella misura del 75 %, da cittadini degli Stati membri della Comunità o della Repubblica beneficiaria in causa. 3. Le espressioni «Comunità» e «Repubblica beneficiaria» comprendono anche le rispettive acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le navi-officina, a bordo delle quali viene effettuata la lavorazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono considerate come facenti parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2. Articolo 122 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 120, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma. 2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato 20, devono essere soddisfatte le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 in luogo della norma di cui al paragrafo 1. a) Quando nell'elenco di cui all'allegato 20 si applica una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in una Repubblica beneficiaria, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità o nella Repubblica beneficiaria in causa. b) Nell'elenco di cui all'allegato 20, per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o, qualora esso non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio interessato. Il disposto del primo comma della presente lettera si applica, mutatis mutandis, quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati. c) Nell'elenco di cui all'allegato 20, per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché esso includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate quando il prodotto ottenuto è esportato. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce, sono quelle di cui all'articolo 68, paragrafo 3, lettere da a) ad h). Articolo 123 Per determinare se un prodotto è originario di una Repubblica beneficiaria o della Comunità, non è necessario stabilire se l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione, che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto, sono o non sono originari di paesi terzi. Articolo 124 Si applicano le disposizioni degli articoli 73 e 74. Articolo 125 1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 si applicano unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità a quello della Repubblica beneficiaria in causa o viceversa senza attraversamento di altri territori. Tuttavia, i prodotti originari di una Repubblica beneficiaria o della Comunità e che costituiscono un'unica spedizione possono essere trasportati con attraversamento di territori diversi da quello di una Repubblica beneficiaria, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario. Il trasporto per mezzo di condutture dei prodotti originari della Repubblica beneficiaria o della Comunità può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli della Comunità e della Repubblica beneficiaria. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte è fornita mediante la presentazione all'autorità doganale competente di: a) un titolo giustificante il trasporto unico rilasciato nel paese o territorio di esportazione e utilizzato per attraversare il paese di transito; oppure b) un'attestazione rilasciata dall'autorità doganale del paese di transito, contenente: - una descrizione esatta dei prodotti; - la data di scarico o ricarico dei prodotti, o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate; - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio. Articolo 126 Le condizioni stabilite nella presente sottosezione relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o nella Repubblica beneficiaria in causa. I prodotti originari che, dopo essere stati esportati dalla Comunità o dalla Repubblica beneficiaria in un altro paese, vi sono reimportati sono considerati come non originari, salvo quando sia fornita all'autorità competente la prova soddisfacente che: - i prodotti in reintroduzione sono gli stessi prodotti che erano stati esportati, e - non sono stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per garantirne la conservazione nello stato originario durante la loro permanenza in tale paese. Sottosezione 2 Prova dell'origine a) Certificato di circolazione delle merci EUR.1 Articolo 127 Il carattere originario dei prodotti ai sensi della sottosezione 1 è dimostrato mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21. Articolo 128 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato solo su domanda scritta presentata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura nell'allegato 21, che deve essere compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione. Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 devono essere conservate dall'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione per almeno due anni. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dall'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione, se le merci da esportare possono essere considerate «prodotti originari» ai sensi della presente sezione. 5. Quando le merci sono considerate «prodotti originari» ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, o paragrafo 2, lettera b), ultima frase, il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata. Tale prova dell'origine deve essere conservata per almeno due anni dall'autorità competente dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione. 6. Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120, spetta all'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e per controllare gli altri dati del certificato. 7. Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità competente dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione ha la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che ritenga utili. 8. Spetta all'autorità dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione accertare che il modulo di cui all'articolo 127 sia compilato correttamente. Essa verifica, in particolare, che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 9. La data di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nello spazio riservato alle autorità doganali. 10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dall'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è certo che sarà effettuata. 11. Nel caso della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e del territorio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia i riferimenti all'«autorità doganale», figuranti nel presente articolo e qui di seguito, si intendono fatti alle Camere dell'economia fino a quando queste ultime ne esplicheranno le funzioni. Articolo 129 Si applicano alla presente sezione le disposizioni degli articoli da 107 a 109. Articolo 130 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato all'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione in cui sono presentate le merci entro cinque mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati all'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, l'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica d'importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state loro presentate prima della scadenza di tale termine. Articolo 131 1. I prodotti spediti dalla Comunità o da una Repubblica beneficiaria per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 purché soddisfino le condizioni previste dalla sottosezione 1 per essere riconosciuti come prodotti originari della Comunità o della Repubblica beneficiaria sempre che sia fornita all'autorità doganale la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito i prodotti dalla Comunità o dalla Repubblica beneficiaria nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte; b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti ad un destinatario nella Comunità o nella Repubblica beneficiaria; c) i prodotti sono stati spediti, durante l'esposizione, o subito dopo, nella Comunità o nella Repubblica beneficiaria nello stato in cui sono state inviate all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 111, paragrafi 2 e 3. Articolo 132 Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è presentato all'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione secondo le procedure previste dalla regolamentazione di tale Stato membro o Repubblica beneficiaria. Tale autorità può esigere la presentazione di una traduzione del certificato. Essa può anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore, certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120. Articolo 133 Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 3, quando, su richiesta del dichiarante, un articolo smontato o non smontato contemplato dai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, esso è considerato come un unico articolo e può essere presentato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 per l'intero articolo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 134 I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservati dall'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di importazione secondo le norme vigenti nella Comunità o Repubblica. b) Formulario EUR.2 Articolo 135 1. Fatto salvo l'articolo 127, per le spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3 000 ecu, la prova del carattere originario ai sensi della sottosezione 1 è fornita dal formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato 22 . 2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante abilitato. Se le merci oggetto della spedizione sono già state sottoposte a controllo nello Stato membro di esportazione in relazione alla definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può far riferimento a detto controllo nella casella «Osservazioni» del formulario EUR.2. 3. È compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione. 4. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali. 5. L'esportatore che ha compilato il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria di esportazione, tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario. Articolo 136 I prodotti originari, ai sensi della sottosezione 1, sotto elencati beneficiano, all'importazione nella Comunità o in una Repubblica beneficiaria, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 127 o all'articolo 135: a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, a condizione che il loro valore non sia superiore a 215 ecu; b) i prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori, a condizione che il loro valore non sia superiore a 600 ecu. Si applicano alla presente sezione le disposizioni dell'articolo 117, paragrafo 2. Sottosezione 3 Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 137 La Repubblica beneficiaria trasmette alla Commissione il facsimile delle impronte dei timbri utilizzati, nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti a rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e a controllare a posteriori tali certificati e i formulari EUR.2. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Articolo 138 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta l'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione nutra fondati dubbi circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in causa. 2. Per garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, gli Stati membri della Comunità, da una parte, e le Repubbliche beneficiarie dall'altra, si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive autorità doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in causa. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità doganale dello Stato membro o della Repubblica beneficiaria d'importazione rispedisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, all'autorità doganale del paese di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. A sostegno della richiesta di controllo, l'autorità doganale in questione allega ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 o ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale pertinente, o la loro copia, nonché tutti i documenti e le informazioni da essa ottenuti che fanno ritenere che le indicazioni contenute nei suddetti certificati o formulari sono inesatte. Qualora decida di soprassedere all'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120 in attesa dei risultati del controllo, l'autorità doganale dello Stato membro d'importazione concede lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie. 4. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione o della Repubblica beneficiaria entro sei mesi. Essi devono permettere di stabilire se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2 contestato riguarda i prodotti effettivamente esportati e se tali prodotti possono realmente beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 120. Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta entro sei mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per stabilire l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione del regime preferenziale. 5. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, l'autorità doganale del paese di esportazione conserva per almeno due anni le copie dei certificati e gli eventuali documenti di esportazione afferenti. Sottosezione 4 Ceuta e Melilla Articolo 139 1. Il termine «Comunità» utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e di Melilla. 2. Le sottosezioni da 1 a 3 della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 140. Articolo 140 1. I paragrafi che seguono si applicano in luogo dell'articolo 120 ed i riferimenti a detto articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, sono considerati: a) prodotti originari di Ceuta e di Melilla: i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e a Melilla; ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 122. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari della Comunità o di una Repubblica beneficiaria ai sensi della sottosezione 1, purché siano oggetto, a Ceuta e a Melilla, di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 122, paragrafo 3; b) prodotti originari di una Repubblica beneficiaria: i) i prodotti interamente ottenuti in tale Repubblica beneficiaria; ii) i prodotti ottenuti in tale Repubblica beneficiaria, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 122. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla o della Comunità ai sensi della sottosezione 1, purché siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 122, paragrafo 3. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante abilitato è tenuto ad apporre il nome della Repubblica beneficiaria interessata e «Ceuta e Melilla» nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale origine dev'essere indicata nella casella n. 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 5. L'autorità doganale spagnola è incaricata di garantire l'applicazione delle presenti disposizioni a Ceuta e a Melilla. TITOLO V VALORE IN DOGANA CAPITOLO 1 Disposizioni di carattere generale Articolo 141 1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23. Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2. 2. Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai principi contabili generalmente accettati, si applicano le disposizioni dell'allegato 24. Articolo 142 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino del codice; b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte; c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione; d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio registrato rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari; e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una determinata industria o da un determinato settore industriale, e comprendenti le merci identiche o similari. 2. Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o design, planimetrie e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità. Articolo 143 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, paragrafo 1, lettera d) e 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: - marito e moglie - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado - fratelli e sorelle (germani e unilineri) - ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado - zii/zie e nipoti - suoceri e generi o nuore - cognati e cognate. 2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1. Articolo 144 1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento. 2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato del valore in dogana in merito all'applicazione del paragrafo 1. Articolo 145 Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato. L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o pagabile vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica. Articolo 146 Quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1 del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente. Articolo 147 1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. Detta indicazione vale anche nel caso di vendite successive anteriori alla valutazione; in tal caso, il valore in dogana può basarsi su ciascuno dei prezzi praticati su queste vendite, fatte salve le disposizioni degli articoli da 178 a 181. 2. Tuttavia quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, il valore in dogana non deve necessariamente corrispondere al valore di transazione. 3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita. Articolo 148 Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o pagabile, sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca: a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, oppure b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o pagabile a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice. Articolo 149 1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b) del codice, l'espressione «attività promozionali» comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie. 2. Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore. Articolo 150 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) del codice ( valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore. 2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto. 3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso. 4. Per applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci identiche importate» si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 151 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari in una vendita allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente corrispondenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza , indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore. 2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto. 3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso. 4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «valore di transazione di merci similari importate» si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 152 1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi: i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa categoria o specie; ii) le normali spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e iii) dazi all'importazione ed altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci. b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o più o meno al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione. 2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo ulteriori lavorazioni, nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto da tale lavorazione e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a). 3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone al primo livello commerciale successivo all'importazione. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente a titolo gratuito o a prezzo ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate. 5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), «la data più ravvicinata» è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario. Articolo 153 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d) del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta. 2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) del codice. Esso comprende inoltre il valore, nella corretta proporzione, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore. 3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o per suo conto, l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice. 4. Le «spese generali» di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di vendita delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino del codice. Articolo 154 Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi contabili generalmente accettati. Articolo 155 Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv) del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo dei disegni di progettazione preliminari. Articolo 156 Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c) del codice si applica mutatis mutandis. CAPITOLO 2 Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza Articolo 157 1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti: - alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e «know-how» per la fabbricazione); - alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati); - all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate). 2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5 del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa. Articolo 158 1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o pagabile dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci. 2. Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza. 3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2 del codice. Articolo 159 Al prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti soggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. Articolo 160 Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento. Articolo 161 Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate. Articolo 162 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza. CAPITOLO 3 Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità Articolo 163 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende: a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione; b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto - situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale - in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato; c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale; d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità. 2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio austriaco, svizzero, ungherese, ceco, slovacco o iugoslavo nella sua composizione al 1o gennaio 1991 si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio austriaco, svizzero, ungherese, ceco, slovacco o iugoslavo come sopra indicato, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori. 3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nel caso di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio austriaco, svizzero, ungherese, ceco, slovacco o iugoslavo come sopra indicato. 5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale. 6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci. CAPITOLO 4 Disposizioni relative alle spese di trasporto Articolo 164 Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 33, lettera a) del codice, a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità; b) quando le merci sono fatturate a un prezzo uniforme franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione è tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo uniforme franco destinazione; c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto. Articolo 165 1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione. 2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post). Articolo 166 Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25. CAPITOLO 5 Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati Articolo 167 1. Fatti salvi gli articoli da 29 a 33 del codice, per determinare il valore in dogana di supporti importati destinati ad essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore del supporto stesso. Il valore in dogana dei supporti importati non comprende pertanto il costo o il valore dei dati o delle istruzioni, sempreché tale costo o valore sia distinto dal costo o valore del supporto in questione. 2. Ai fini del presente articolo, a) l'espressione «supporto informatico» non comprende i circuiti integrati, i semiconduttori, né i dispositivi o congegni analoghi in cui sono incorporati tali circuiti o dispositivi; b) l'espressione «dati o istruzioni» non comprende le registrazioni sonore, cinematografiche o video. CAPITOLO 6 Disposizioni relative ai tassi di cambio Articolo 168 Ai fini degli articoli da 169 a 171 del presente capitolo, a) per «tasso registrato» si intende: - l'ultimo tasso di cambio di vendita registrato in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure - ogni altro tasso di cambio così registrato e indicato da tale Stato membro come «tasso registrato», a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della divisa in questione nelle transazioni commerciali; b) per «pubblicato» si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato; c) per «divisa» si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale. Articolo 169 1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una divisa diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella divisa dello Stato membro interessato è quello registrato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo. 2. Il tasso registrato il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171. 3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si registra un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene registrato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso registrato quel mercoledì l'ultimo tasso registrato per la divisa in questione nei quattordici giorni precedenti. Articolo 170 Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice viene deciso dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della divisa in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella divisa di quello Stato membro. Articolo 171 1. Quando il tasso di cambio registrato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice. 2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio registrato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5 % o più dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo. 3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia registrato o sia registrato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso registrato è l'ultimo tasso registrato e pubblicato prima del mercoledì in questione. Articolo 172 Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella divisa nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi registrati in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa. CAPITOLO 7 Procedure semplificate per determinate merci deperibili Articolo 173 1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti di cui all'allegato 26, la Commissione stabilisce, per ogni singola classificazione, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle divise degli Stati membri. I valori unitari si applicano per periodi di quattordici giorni, a decorrere da un venerdì. 2. I valori unitari sono stabiliti in base ai seguenti elementi, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per ogni singola classificazione: a) il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, espresso nella divisa dello Stato membro in questione per quintale netto di peso e calcolato in base al prezzo delle merci non avariate sulle piazze di cui all'allegato 27 nel periodo di riferimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1; b) i quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione di dazi all'importazione. 3. Il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, si calcola in base ai proventi lordi delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Per quanto riguarda le piazze di Londra, Milano e Rungis, tuttavia, i proventi lordi sono quelli registrati al livello commerciale al quale le merci in questione sono più comunemente vendute su tali piazze. Dalla cifra così calcolata si deducono: - un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze; - le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale; - un importo forfettario di 5 ecu a copertura di tutte le altre spese da non incorporare nel valore in dogana. Detto importo va convertito nelle divise degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi in vigore stabiliti in conformità dell'articolo 18 del codice; - i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana. 4. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione di cui al paragrafo 3. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono immediatamente comunicati alla Commissione. Articolo 174 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi valori unitari. 2. I prezzi unitari medi vengono notificati dagli Stati membri entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui si stabiliscono i valori unitari a norma dell'articolo 173. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. 3. I quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile per ogni singola classificazione vengono comunicati da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo. Articolo 175 1. I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì in base alla media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) in rapporto ai quantitativi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera b). 2. Per determinare la media ponderata, si convertono in ecu tutti i prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a) in base agli ultimi tassi di conversione determinati dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui si devono stabilire i valori unitari. Per riconvertire i valori unitari così ottenuti nelle divise degli Stati membri si applicano gli stessi tassi di conversione. 3. Gli ultimi valori unitari pubblicati rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuovi valori unitari. Tuttavia, nel caso di forti fluttuazioni di prezzo in uno o più Stati membri, ad esempio in conseguenza di un'interruzione delle importazioni di un determinato prodotto, si possono determinare nuovi valori unitari in base ai prezzi effettivamente praticati al momento della fissazione di tali valori. Articolo 176 1. Si considerano avariate le partite che al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana contengono almeno il 5 % di prodotto inadatto al consumo umano nello stato in cui si trova, o il valore delle quali si è ridotto almeno del 20 % rispetto al prezzo medio di mercato del prodotto sano. 2. La valutazione delle partite avariate può avvenire nei modi seguenti: - applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana, e distruggendo sotto controllo doganale la parte avariata; - applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano dopo aver dedotto dal peso della partita una percentuale pari alla quota avariata constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale; - applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano ridotti della percentuale di prodotto avariato constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale. Articolo 177 1. Dichiarando o facendo dichiarare il valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati facendo riferimento ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente capitolo, l'interessato aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso per quanto riguarda il prodotto o i prodotti in questione. 2. Qualora l'interessato in un secondo tempo richieda l'applicazione di un metodo diverso dalle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati, l'autorità doganale dello Stato membro in causa può comunicargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il prodotto o i prodotti in questione per il resto dell'anno civile in corso; tale esclusione può essere estesa all'anno civile successivo. La misura di esclusione notificata dall'autorità doganale dello Stato membro viene comunicata tempestivamente alla Commissione, che a sua volta informa al più presto le autorità doganali degli altri Stati membri. CAPITOLO 8 Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti Articolo 178 1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29. 2. In particolare, la dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 dovrà essere compilata solo da una persona che risieda o svolga la sua attività nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni. 3. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale. 4. Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito: - alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione, - all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e - all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci. 5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate istituito in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177. Articolo 179 1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1 o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi: a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 5 000 ecu per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale; c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale. 2. L'importo espresso in ecu di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore. L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ecu se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5 % o a una riduzione di tale controvalore. 3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni. 4. Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1. Articolo 180 Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana. Articolo 181 1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale. 2. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura. 3. L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana. TITOLO VI INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE CAPITOLO 1 Visita delle merci e prelevamento di campioni da parte dell'interessato Articolo 182 1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta. Il prelevamento di campioni può essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato. 2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorità doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti: - cognome, nome e indirizzo del richiedente, - luogo ove si trovano le merci, - numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia già stata presentata, salvo i casi in cui l'autorità doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci, - ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci. L'autorità doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta di prelevamento di campioni, la suddetta autorità indica la quantità di merci da prelevare. 3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità caso per caso. Il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo. 4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice. CAPITOLO 2 Dichiarazione sommaria Articolo 183 1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige. 2. La dichiarazione sommaria è vistata dall'autorità doganale e conservata dalla stessa per controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti nell'articolo 49 del codice. 3. La dichiarazione sommaria per merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito è costituita dall'esemplare del documento di transito destinato all'ufficio doganale di destinazione. 4. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione sommaria venga fatta con procedimenti informatici. In tal caso, le disposizioni del paragrafo 2 sono adattate in conseguenza. Articolo 184 1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano. 2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale. CAPITOLO 3 Custodia temporanea Articolo 185 1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati «magazzini di custodia temporanea». 2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea: a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale; b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci. Articolo 186 L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione specifica redatta su un formulario conforme al modello da essa stabilito. Articolo 187 Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del codice. Articolo 188 Quando l'autorità doganale proceda alla vendita delle merci conformemente all'articolo 53 del codice, questa viene effettuata secondo le procedure applicabili negli Stati membri. CAPITOLO 4 Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea Sezione 1 Disposizioni di carattere generale Articolo 189 Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e senza trasbordo verso un altro porto o aeroporto della Comunità, sono presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice solo nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate. Sezione 2 Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori Articolo 190 Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per: a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità; b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi; c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario; d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità; e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati; f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori; g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori; h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio. Articolo 191 Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati: - registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2 e all'articolo 194, punti 1 e 2 del presente capitolo. - a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile. Articolo 192 Qualsiasi controllo e formalità applicabili: 1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati; 2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità; 3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati. Articolo 193 Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano: 1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario; 2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati: - nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario; - nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario. Articolo 194 1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario: - qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; - qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati; - un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano. 2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario: - qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; - qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati; - un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano. 3. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter. 4. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter. 5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli: - provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale; - imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario. Articolo 195 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché: - all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio (8), alcun trasferimento di beni, (8) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4. - alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni, - all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, - alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio. Articolo 196 I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30. Articolo 197 Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale», di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. TITOLO VII DICHIARAZIONE IN DOGANA - PROCEDURA NORMALE CAPITOLO 1 Dichiarazione in dogana fatta per iscritto Sezione 1 Disposizioni di carattere generale Articolo 198 1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata. 2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un'unico codice nella nomenclatura combinata. Articolo 199 Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda: - l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, - l'autenticità dei documenti acclusi, e - l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato. Articolo 200 I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi. Articolo 201 1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione. 2. L'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentarle le merci. In tal caso, l'autorità doganale può fissare un termine per tale presentazione, stabilito in base alle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non depositata. 3. Qualora sia stata depositata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci cui essa si riferisce nell'ufficio doganale o in altro luogo designato dall'autorità doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci in dogana. Articolo 202 1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo. Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura. 2. È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato. Articolo 203 La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima. Articolo 204 L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale. Sezione 2 Formulari da utilizzare Articolo 205 1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico. 2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano: - la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea, - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi, - l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi, - la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri, - la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico per l'espletamento delle formalità di transito comunitario, per le spedizioni concernenti diverse categorie di merci, - la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni d'importazione, transito o di esportazione, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno, - la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra. 4. Qualora le formalità siano espletate con sistemi informatici pubblici o privati che effettuano anche la stampa delle dichiarazioni, l'autorità doganale può prevedere che: - la loro firma manoscritta possa essere sostituita da un'altra tecnica di identificazione, eventualmente basata sull'uso di codici, avente gli stessi effetti giuridici della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle competenti autorità; - le dichiarazioni così stampate siano autenticate direttamente da tali sistemi al posto dell'apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente. 5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi: - espressamente istituiti o previsti da atti comunitari, - richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato, - richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica, - richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1. Articolo 206 Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione. Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto. Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (9) e le parti di detto territorio alle quali le suddette disposizioni non si applicano, ovvero nell'ambito degli scambi tra le parti di detto territorio in cui le suddette disposizioni non si applicano. (9) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Articolo 207 Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti. Articolo 208 1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata. 2. Quando il regime di transito comunitario o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo. 3. I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati: - da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31, oppure - segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32. 4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi. Questi fascicoli sono ricavati: - da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33, oppure - da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34. I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono. 5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione. Articolo 209 1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli. Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico. Articolo 210 Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa. Articolo 211 La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità. Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto. In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza. Articolo 212 1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie. 2. L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1. 3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni. Articolo 213 I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38. Articolo 214 Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario. Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, semprechè la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità. Articolo 215 1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture. La carta è di color bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4, 5 e 7), le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde. I formulari sono stampati in verde. 2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice. 3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente: a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33: - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu; - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo; b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu. La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro. 4. L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco. L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco. 5. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. 6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico. Sezione 3 Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto Articolo 216 1. L'elenco massimo di caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di utilizzo del documento amministrativo unico figura nell'allegato 37. 2. Nell'allegato 37 figura anche l'elenco minimo di caselle da utilizzare per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale. Articolo 217 Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa. Sezione 4 Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana Articolo 218 1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti: a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181; b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo; c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate; d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate. 2. L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale. Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo. 3. Tuttavia, quando si tratti di merce che può fruire della tassazione di cui all'articolo 81 del codice, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono non essere richiesti. Inoltre, quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e c), possono non essere richiesti, sempreché l'autorità doganale non reputi necessario richiederli ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto. Articolo 219 1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto. L'autorità doganale dell'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto dev'essere presentato ad ogni richiesta dell'autorità doganale o di ogni altra autorità abilitata. 2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce. 3. L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale. Articolo 220 1. I documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo ad un regime doganale economico, eccettuato il regime di perfezionamento passivo, sono i seguenti: a) i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, tranne in caso di vincolo al regime di deposito doganale in un deposito diverso da quello di tipo D; b) l'autorizzazione per il regime doganale in causa o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma, salvo in caso di vincolo al regime di deposito doganale oppure ove si applichino gli articoli 568, paragrafo 3, 656, paragrafo 3, oppure 695, paragrafo 3. 2. I documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo al regime di perfezionamento passivo sono i seguenti: a) i documenti di cui all'articolo 221; b) l'autorizzazione per il regime o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 751, paragrafo 1, secondo comma, salvo quando si applichi l'articolo 760, paragrafo 2. 3. Si applica l'articolo 218, paragrafo 2, alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico. 4. L'autorità doganale può permettere che i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), invece di essere allegati alla dichiarazione siano tenuti a sua disposizione. Articolo 221 1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa. 2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione. CAPITOLO 2 Dichiarazione in dogana con impiego dell'informatica Articolo 222 1. L'autorità doganale può autorizzare il dichiarante a sostituire totalmente o parzialmente le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 con l'invio all'ufficio doganale a tal fine designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o stabiliti in una qualsiasi altra forma determinata da detta autorità e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte. 2. Le condizioni alle quali viene effettuato l'invio dei dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità doganale. Articolo 223 Le forme di ricorso ai mezzi informatici che possono essere autorizzate dall'autorità doganale sono, in particolare, le seguenti: - la possibilità di esigere che i dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi siano introdotti nel suo sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, eventualmente senza che l'autorità doganale in causa richieda una dichiarazione scritta; - la possibilità di prevedere che la dichiarazione ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 1 sia costituita dall'introduzione dei dati nell'elaboratore quando non sia effettuata la stampa di un documento che abbia valore di dichiarazione. Articolo 224 1. Quando le formalità vengano espletate con sistemi informatizzati pubblici o privati, l'autorità doganale autorizza gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico d'identificazione comportante, se del caso, l'impiego di codici ed avente le medesime conseguenze giuridiche della firma manoscritta. 2. L'autorità doganale può autorizzare gli interessati a compilare e a trasmettere, in tutto o in parte, con mezzi informatici i documenti di cui agli articoli da 218 a 221. 3. Le agevolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse solo quando risultino soddisfatte le condizioni tecnico-amministrative stabilite dall'autorità doganale. CAPITOLO 3 Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto Sezione 1 Dichiarazioni verbali Articolo 225 Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale: a) le merci prive di carattere commerciale: - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure - inviate a privati, oppure - quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile; b) le merci di carattere commerciale, quando: - il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti, - la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e - le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia; c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione; d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c). Articolo 226 Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale: a) le merci prive di carattere commerciale: - contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure - inviate da privati, oppure b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b); c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c); d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile. Articolo 227 1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento. 2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta. Articolo 228 Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa. Articolo 229 1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 696, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti: a) - gli animali e i materiali di cui all'articolo 685, - gli imballaggi di cui all'articolo 679, - i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli, - gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione dell'articolo 671, paragrafo 2, lettera c; b) le merci di cui all'articolo 232; c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi. 2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea. Sezione 2 Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto Articolo 230 Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233: a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (10) o in quanto merci in reintroduzione; (10) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio; c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione; d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4 del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione. Articolo 231 Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b): a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati; c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio; d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile. Articolo 232 1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, sono considerati dichiarati per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, conformemente agli articoli 698 e 735: a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi di cui all'articolo 684, b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 718 a 725. 2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233. Articolo 233 Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme: a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice: - percorrendo la corsia verde - «niente da dichiarare» - negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo, - passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana, - applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali; b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2: - varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità. Articolo 234 1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233. 2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente. Sezione 3 Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2 Articolo 235 Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare. Articolo 236 Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per «viaggiatore» si intende: A. all'importazione: 1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché 2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo; B. all'esportazione: 1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché 2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale. Sezione 4 Traffico postale Articolo 237 1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana: A. per l'immissione in libera pratica: a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti: - le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali, - i cecogrammi, - gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e - ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice; b) al momento della loro presentazione in dogana: - le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione C1 e/o C2/CP3; B. per l'esportazione: a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione. b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione C1 e/o C2/CP3. 2. È considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice. 3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso: a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario, b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste. 4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione C1 e/o C2/CP3 o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata. Articolo 238 L'articolo 237 non si applica: - alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati; - alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari; - quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato; - alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235. TITOLO VIII VISITA DELLE MERCI, RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE Articolo 239 1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste. 2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1. Le eventuali spese sono a carico del dichiarante. Articolo 240 1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante. 2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi. Articolo 241 1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitale può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria. 2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo. Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore. 3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante. 4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice. Articolo 242 1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante. 2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata. I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore. 3. Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi. Articolo 243 1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione. 2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applica l'articolo 241, paragrafi 1, 2 e 3. Articolo 244 Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo. Articolo 245 1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata. 2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione. Articolo 246 1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito. 2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti. Articolo 247 1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata. Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni. 2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate. 3. Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati. Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte. 4. L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci. Articolo 248 1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci. 2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato. 3. Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo. Articolo 249 1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza. 2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante. Articolo 250 1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci. 2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice. 3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante. L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza. Articolo 251 In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni: 1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, semprechè: - le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate, - nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste, e - le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate. La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata. L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati; 2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata semprechè: a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione, - il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, - il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione, - il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perchè non siano più corrisposti, - il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa. L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione. Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione; b) quando si tratti di altre merci, l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 796 che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. 3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica mutatis mutandis. 4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b) del codice, può essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista. Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa. Articolo 252 Quando l'autorità doganale procede alla vendita delle merci conformemente all'articolo 75 del codice, si applicano le disposizioni dell'articolo 188. TITOLO IX PROCEDURE SEMPLIFICATE CAPITOLO 1 Definizioni Articolo 253 1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione. 2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo. 3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. CAPITOLO 2 Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica Sezione 1 Dichiarazione incompleta Articolo 254 Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle: n. 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché: - la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere all'autorità doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce della nomenclatura combinata cui esse si riferiscono, - nel caso di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana, oppure, qualora si constati che il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, un'indicazione provvisoria del valore ritenuto accettabile dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare, degli elementi in possesso del dichiarante, - ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione delle merci e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci. Articolo 255 1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che: a) il documento in causa esiste ed è valido; b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante; c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata. I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione. Articolo 256 1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione. Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, semprechè l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, può essere accordato, su richiesta del dichiarante, un termine supplementare per la sua presentazione. Il termine supplementare non può essere superiore a tre mesi. Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore. 2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile esclusivamente alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti e massimali tariffari, l'imputazione da effettuare nei limiti autorizzati deve intervenire al momento della presentazione effettiva del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo: - prima della data di adozione della misura comunitaria che ripristina i dazi all'importazione normali, quando si tratta di un massimale tariffario, - prima del raggiungimento dei limiti previsti, quando si tratta di un contingente tariffario. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data. Articolo 257 1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito. 2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali. 3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale: - procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni, - esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci. 4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa: a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale: - procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta, - esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale; b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale. 5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata: - ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, - ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale. Articolo 258 Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b). Articolo 259 La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice. In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta. Sezione 2 Procedura di dichiarazione semplificata Articolo 260 1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana. 2. La dichiarazione semplificata può avere la forma: - di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario di documento amministrativo unico, oppure - di un documento amministrativo o commerciale corredato della domanda di immissione in libera pratica. Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci. 3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1. 4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualemente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2. 5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278. Articolo 261 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica. 2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede: - ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale, - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica. Essa può essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica. 3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata quando si verifichino i casi di cui al paragrafo 2. Articolo 262 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260: - designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate, - determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate, - determina le merci alle quali è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci, - precisa il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale. Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine. 2. L'autorità doganale può dispensare della presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica. Sezione 3 Procedura di domiciliazione Articolo 263 L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione: - per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli da 406 a 409, - per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278, - per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino, - per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice. Articolo 264 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che: - le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori, - possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica. 2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda: - ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale, - procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica. Articolo 265 1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando: - il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito, oppure - l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime. 2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino. 3. L'autorizzazione può essere revocata allorchè si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino. Articolo 266 1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto: a) a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci; b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da un'altra formalità, definita dall'autorità competente, che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci; c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica. 2. Semprechè il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può: a) permettere che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), avvenga non appena l'arrivo delle merci sia imminente; b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci. In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo. Articolo 267 L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare: - le merci cui è applicabile, - la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato, - il momento in cui avviene lo svincolo delle merci, - il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine, - le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo. CAPITOLO 3 Merci dichiarate per un regime doganale economico Sezione 1 Vincolo ad un regime doganale economico Sottosezione 1 Merci dichiarate per il regime di deposito doganale A. Dichiarazione incompleta Articolo 268 1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie ad identificare le merci di cui alla relativa dichiarazione, compresa la loro quantità. 2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis. 3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534. B. Procedura di dichiarazione semplificata Articolo 269 1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana. La dichiarazione semplificata può assumere la forma: - di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo 268, oppure - di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime. Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1. 2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana. 3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui agli articoli da 529 a 534 in qualsiasi tipo di deposito. Articolo 270 1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione. Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo. In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli da 497 a 502 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni. 3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando: - non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni, - l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime, - l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale. 4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorchè si verifichino i casi di cui al precedente paragrafo 3. Articolo 271 L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare: - l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo, - la forma ed il contenuto delle dichiarazioni semplificate. Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare. C. Procedura di domiciliazione Articolo 272 1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274. 2. Gli articoli 269, paragrafo 2, e 270 si applicano mutatis mutandis. Articolo 273 1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a: a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti; b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino; c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime. L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità. 2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2. Articolo 274 L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare: - le merci alle quali si applica, - la forma degli obblighi di cui all'articolo 273, - il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci. Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare. Sottosezione 2 Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea A. Dichiarazione incompleta Articolo 275 1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220 devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle n. 14, 21, 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella n. 44, il riferimento all'autorizzazione o: - il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma, oppure - gli elementi di cui agli articoli 568, paragrafo 3, 656, paragrafo 3, oppure 695, paragrafo 3 quando possono essere annotati in tale casella ove, per il rilascio dell'autorizzazione, si applichino procedure semplificate. 2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis. 3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258. B. Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione Articolo 276 Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione. Sottosezione 3 Merci dichiarate per il perfezionamento passivo Articolo 277 Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo. Sezione 2 Appuramento di un regime doganale economico Articolo 278 1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289. 2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267. 3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione. Tuttavia: a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata; b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata; c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica. Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci; d) alle merci agricole comunitarie vincolate al regime di deposito in applicazione degli articoli da 529 a 534 non può essere applicata alcuna procedura semplificata. CAPITOLO 4 Merci dichiarate per l'esportazione Articolo 279 Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo. Al presente capitolo si applicano gli articoli 793 e 796. Sezione 1 Dichiarazione incompleta Articolo 280 1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare, per lo meno, le diciture di cui alle caselle n. 1 (prima suddivisione), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché: - nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure, - tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci. 2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle n. 17 e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria. 3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella n. 44, una delle seguenti diciture: - Exportación simplificada, - Forenklet udfoersel, - Vereinfachte Ausfuhr, - ÁðëïõóôaaõìÝíç aaîáãùãÞ, - Simplified exportation, - Exportation simplifiée, - Esportazione semplificata, - Vereenvoudigde uitvoer, - Exportação simplificada. 4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione d'esportazione. Articolo 281 Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati. Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. Sezione 2 Procedura di dichiarazione semplificata Articolo 282 1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano mutatis mutandis. Sezione 3 Procedura di domiciliazione Articolo 283 L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata «esportatore autorizzato», che desideri effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. Articolo 284 Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis. Articolo 285 1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283: a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci; b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci; c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione. 2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca a tale autorità tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci. In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo. Articolo 286 1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata. 2. La preautenticazione può essere effettuata: a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio; b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata. 3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto: - ad espletare le formalità di cui all'articolo 285; - ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa. 4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella n. 44: - il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata, - una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3. Articolo 287 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare: - le merci alle quali si applica, - la forma degli obblighi di cui all'articolo 285, - il momento in cui ha luogo lo svincolo, - il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione, - le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata. 2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale. Sezione 4 Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3 Articolo 288 1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati. 2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3, ed essere corredati della domanda di esportazione. Quando le circostanze lo consentano, l'autorità doganale può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa. 3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati. Articolo 289 Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie. SECONDA PARTE DESTINAZIONI DOGANALI TITOLO I IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA CAPITOLO 1 Disposizioni di carattere generale Articolo 290 1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA. 2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità: a) verifica i dati riportati nelle caselle da «A» a «G» del volet «reimportazione»; b) compila la matrice e la casella «H» del volet «reimportazione»; c) trattiene il volet «reimportazione». 3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità. CAPITOLO 2 Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare Sezione 1 Merci diverse dai cavalli destinati alla macellazione Articolo 291 1. L'ammissione di una merce, all'atto dell'immissione in libera pratica, al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare è soggetta ad autorizzazione scritta concessa alla persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica. 2. Quest'autorizzazione è rilasciata, su domanda scritta dell'interessato, dall'autorità doganale dello Stato membro in cui la merce è dichiarata per l'immissione in libera pratica. 3. Quando trattasi di merci figuranti nell'allegato 39, la domanda deve contenere, in particolare, le indicazioni seguenti: a) descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto; b) natura del trattamento previsto; c) specie e quantità delle merci messe in opera; d) ove si applichino le note complementari 4, lettera n), e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la specie e la quantità delle merci ottenute, nonché la loro denominazione tariffaria. 4. L'interessato deve inoltre mettere l'autorità doganale in grado di seguire le merci, con soddisfazione della medesima, nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione. Articolo 292 1. L'autorità doganale può limitare la durata di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 291. 2. In caso di revoca dell'autorizzazione il suo titolare è tenuto a pagare immediatamente l'importo dei dazi all'importazione stabilito conformemente all'articolo 208 del codice e relativo alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prevista. Articolo 293 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto: a) ad assegnare la merce alla destinazione particolare prevista; b) a tenere una contabilità che consenta all'autorità doganale di effettuare i controlli che essa ritiene necessari per accertare l'effettiva utilizzazione della merce per la destinazione particolare prevista e a conservare tale contabilità. Articolo 294 1. Tutta la merce deve avere ricevuto la destinazione particolare prevista prima della scadenza del termine di un anno dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale. 2. Quando trattasi di merci figuranti nell'allegato 40/2, il termine di cui al paragrafo 1 è di cinque anni. 3. I termini di cui ai paragrafi precedenti possono essere prorogati dall'autorità doganale se la merce non è stata assegnata alla destinazione particolare per un caso fortuito o forza maggiore o per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della medesima. 4. Quando trattasi di merci figuranti nell'allegato 39, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 3, salvo disposizioni contrarie figuranti nelle note complementari 4, lettera n), e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Articolo 295 1. Le merci sono considerate assegnate alla destinazione particolare in causa: 1) quando trattasi di merci che possono avere un'unica utilizzazione: all'atto della loro assegnazione alla destinazione particolare prevista nei termini regolamentari; 2) quando trattasi di merci che possono avere un'utilizzazione ripetuta: due anni dopo la prima assegnazione all'utilizzazione prevista; la data della prima assegnazione deve figurare nella contabilità di cui all'articolo 293, lettera b); tuttavia, a) quando trattasi di materiali figuranti nell'allegato 40/1, utilizzati dalle compagnie aeree per la manutenzione o la riparazione dei loro aeromobili o nel quadro di accordi di scambi concernenti tali materiali o per necessità proprie: al momento della loro prima assegnazione all'utilizzazione prevista; b) quando trattasi di parti di autoveicoli destinate ad imprese di montaggio: al momento in cui tali veicoli sono ceduti ad altre persone; c) quando trattasi di merci di cui all'allegato 40/1 destinate a talune categorie di aeromobili per la loro costruzione, manutenzione, trasformazione e armamento: al momento della cessione dell'aeromobile ad una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione o al momento della sua rimessa a disposizione del proprietario, in particolare, dopo la manutenzione, la riparazione o la trasformazione; d) quando trattasi di merci di cui all'allegato 40/2 destinate rispettivamente a talune categorie di navi o piattaforme di perforazione o di sfruttamento per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, armamento o equipaggiamento: al momento della cessione della nave o della piattaforma di perforazione o al momento della rimessa a disposizione del proprietario della nave o della piattaforma in particolare dopo la manutenzione, la riparazione o la trasformazione; e) quando trattasi di merci di cui all'allegato 40/2 fornite direttamente a bordo per l'equipaggiamento: al momento della loro fornitura; f) quando trattasi di aeromobili civili: al momento della loro iscrizione nel pubblico registro previsto a tal fine. 2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonché le perdite di sostanze per cause naturali, sono considerati merci assegnate ad una destinazione particolare. Articolo 296 1. In caso di necessità debitamente provata dal titolare dell'autorizzazione, l'autorità doganale può autorizzare l'immagazzinamento delle merci di cui alla presente sezione con merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche identiche a queste. In caso di siffatto immagazzinamento, le disposizioni della presente sezione si applicano ad una quantità di merci equivalente a quella delle merci immesse in libera pratica conformemente alle disposizioni di questa stessa sezione. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'autorità doganale può autorizzare l'immagazzinamento di merci figuranti nell'allegato 39, immesse in libera pratica conformemente alle disposizioni di questa sezione, con altre merci dello stesso allegato o con oli greggi di petrolio della sottovoce 2709 00 00 della nomenclatura combinata. 3. L'immagazzinamento delle merci di cui al paragrafo 2 di diversa specie e qualità e aventi caratteristiche tecniche e fisiche diverse può essere autorizzato soltanto se il miscuglio è destinato a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Articolo 297 1. In caso di cessione delle merci all'interno della Comunità, il cessionario deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 291. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 294, tutta la merce deve aver ricevuto la destinazione particolare prevista prima della scadenza del termine di un anno dalla sua cessione. Questo termine può tuttavia essere prorogato alle condizioni di cui all'articolo 294, paragrafo 3. Articolo 298 1. La spedizione delle merci di cui all'articolo 297, da uno Stato membro all'altro si effettua sulla base dell'esemplare di controllo T5 previsto agli articoli da 471 a 495, fatte salve le modalità di procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8. 2. Il cedente-speditore compila l'originale e cinque copie dell'esemplare di controllo T5. Le copie devono essere opportunamente numerate. Sull'esemplare di controllo T5 debbono figurare: - nel riquadro A («Ufficio di partenza»), l'ufficio doganale competente per territorio dello Stato membro di partenza; - nel riquadro 2, il nome o la denominazione e l'indirizzo completi del cedente-speditore; - nel riquadro 8, il nome o la denominazione e l'indirizzo completi del cessionario-destinatario; - nel riquadro «Nota importante» (sotto il riquadro 14 «Dichiarante/Rappresentante») si inserisce, tra i due trattini, un trattino il cui testo è: - nel caso di merci spedite sotto il regime della destinazione particolare, al cessionario-destinatario sopra indicato; - nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano nel momento della spedizione, compreso il numero dei pezzi, e il codice della nomenclatura combinata afferente; - nel riquadro 38, la massa netta delle merci; - nel riquadro 103, la quantità netta delle merci in lettere; - nel riquadro 104, dopo che sia stata riempita la casella in corrispondenza di «Altri (da specificare)», una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole: - DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 298], - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298), - BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93), - AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑAAÐAAÉ ÍÁ ÔAAÈÏÕÍ ÓÔÇ AEÉÁÈAAÓÇ ÔÏÕ AAÊAEÏ×AAÁ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 298], - END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298), - DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 298], - DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298], - BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298), - DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 298°]; - nel riquadro 106, a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trovavano al momento della loro immissione in libera pratica e il codice della nomenclatura combinata afferente; b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale; - nel riquadro E, a tergo («Riservato allo Stato membro di partenza»): - l'ufficio doganale competente per territorio dello Stato membro di destinazione; - la data di spedizione della merce. 3. Il cedente-speditore allega la prima copia alla contabilità di cui all'articolo 293, lettera b) e, prima che la spedizione della merce abbia luogo, trasmette la seconda e la terza copia all'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, nelle condizioni da questo determinate. Inoltre, egli invia con la merce la quarta e quinta copia e l'originale al cessionario-destinatario. L'ufficio doganale predetto conserva la seconda copia e trasmette la terza all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione. 4. Appena ricevuta la merce, il cessionario-destinatario la registra nella contabilità di cui all'articolo 293, lettera b), cui allega l'originale e trasmette immediatamente la quarta copia, nelle condizioni da questo determinate, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione, indicandovi la data di arrivo. In caso di eccedenze, mancanze, sostituzioni o di altre irregolarità, egli avverte immediatamente detto ufficio. Inoltre, egli rinvia la quinta copia al cedente-speditore. 5. A decorrere dalla data indicata al paragrafo 4, gli obblighi risultanti dal presente capitolo passano dal cedente-speditore al cessionario-destinatario. Fino a quel momento, tali obblighi incombono al cedente-speditore. 6. Le merci spedite secondo la procedura stabilita dal presente articolo non sono presentate né all'ufficio di partenza né all'ufficio di destinazione. 7. Il presente articolo si applica anche alle merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraversando il territorio di paesi dell'EFTA e che, in uno di questi paesi, sono oggetto di rispedizione. 8. L'autorità doganale dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione effettuano controlli intermittenti rispettivamente presso il cedente-speditore e il cessionario-destinatario. Questi sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni richieste. Articolo 299 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 298, per il trasporto di materiali realizzato a fini di manutenzione o riparazione di aeromobili o nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali, non è necessario compilare l'esemplare di controllo T5. In tal caso il trasporto viene effettuato, sulla base della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente, alle condizioni di cui all'articolo 298, paragrafo 6. 2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti: a) denominazione della compagnia aerea speditrice; b) denominazione dell'aeroporto di partenza; c) denominazione della compagnia aerea destinataria; d) denominazione dell'aeroporto di destinazione; e) designazione dei materiali; f) numero di pezzi. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere fatte anche in codice o richiamandosi ad un documento allegato. 3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla parte anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture: - DESTINO ESPECIAL, - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL, - BESONDERE VERWENDUNG, - AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ, - END-USE, - DESTINATION PARTICULIÈRE, - DESTINAZIONE PARTICOLARE, - BIJZONDERE BESTEMMING, - DESTINO ESPECIAL. 4. In ciascuno Stato membro ogni compagnia aerea speditrice o destinataria dei materiali di cui al paragrafo 1 tiene a disposizione dell'autorità doganale competente, a fini di controllo, la contabilità di cui all'articolo 293, lettera b). 5. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare. La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e consegna all'ufficio doganale competente alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro di destinazione, un altro esemplare. 6. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. Inoltre, questi materiali devono essere iscritti nella contabilità di cui all'articolo 293, lettera b). La consegna dei materiali, degli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente come pure l'iscrizione di cui al comma precedente devono essere effettuati, al più tardi, entro cinque giorni dalla data di partenza dell'aereo che trasporta tali materiali. 7. Gli obblighi risultanti dal presente articolo passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima. Articolo 300 Le cessioni di merci all'interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità doganali. La forma, il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate da dette autorità. Nella notificazione si deve indicare chiaramente la data di cessione delle merci. A decorrere da tale data, il cessionario assume, in ordine alle merci oggetto della cessione, gli obblighi che risultano dalla presente sezione. Articolo 301 1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 291, l'autorità doganale approva, alle condizioni da essa determinate, i luoghi - qui di seguito denominati «basi operative a terra» - nei quali le merci di cui all'allegato 40/2, sezione B, possono essere depositate o sottoposte ad operazioni di qualsiasi natura. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 298, il movimento delle merci di cui al paragrafo 1 tra: a) la base operativa a terra e le piattaforme situate sia all'interno che all'esterno delle acque territoriali e viceversa; b) eventualmente, la base operativa a terra e il luogo d'imbarco dei prodotti destinati alle piattaforme, nonché il luogo di sbarco dalle piattaforme e la base operativa a terra; c) il luogo d'imbarco e le piattaforme situate sia all'interno che all'esterno delle acque territoriali quando le merci sono imbarcate a destinazione delle piattaforme senza passare dalla base operativa a terra e viceversa; d) le piattaforme tra di loro, indipendentemente dal fatto che siano situate all'interno o all'esterno delle acque territoriali, è assoggettato alla sola formalità di un'iscrizione appropriata nella contabilità di cui all'articolo 293, lettera b). Articolo 302 1. L'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta per il trattamento tariffario favorevole di cui all'articolo 291 è ammessa dall'autorità doganale solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione della stessa autorità, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti a lui stesso ovvero alla merce in causa. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando trattasi di prodotti figuranti negli allegati 40/1 e 40/2, l'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prevista per il trattamento tariffario favorevole è ammessa dall'autorità doganale quando, a suo avviso, sia giustificata da motivi economici. 3. Il beneficio della disposizione di cui ai paragrafi precedenti è subordinato al pagamento, da parte del titolare dell'autorizzazione, dell'importo dei dazi all'importazione stabilito conformemente all'articolo 208 del codice. Articolo 303 1. L'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto controllo doganale è ammessa dall'autorità doganale solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione della stessa autorità, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti a lui stesso ovvero alla merce in causa. Quando è ammessa l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità, detta merce è considerata non comunitaria fin dall'accettazione della dichiarazione di esportazione. Quando trattasi di prodotti agricoli, il riquadro 44 del documento unico deve recare una delle seguenti diciture, in stampatello: - DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA. - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: VARER BESTEMT TIL UDFOERSEL I (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET. - BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAEGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN. - AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑÏÏÑÉAEÏÍÔÁÉ ÃÉÁ AAÎÁÃÙÃÇ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 303]: ÁÐÏÊËAAÉAAÔÁÉ Ç AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÍÏÌÉÓÌÁÔÉÊÙÍ AAÎÉÓÙÔÉÊÙÍ ÐÏÓÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÃAAÙÑÃÉÊÙÍ AAÐÉÓÔÑÏOEÙÍ. - END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE. - DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE. - DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA. - BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN. - DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 303°]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando trattasi di merci figuranti negli allegati 40/1 e 40/2, l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità è ammessa dall'autorità doganale quando sia giustificata da motivi economici. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle merci stoccate in miscugli di cui all'articolo 296, paragrafo 3, sempreché l'insieme del miscuglio non sia esportato o distrutto. Articolo 304 1. Qualsiasi merce destinata ad un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni della presente sezione. 2. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle merci figuranti nell'allegato 41. Sezione 2 Cavalli destinati alla macellazione Articolo 305 1. L'immissione in libera pratica dei cavalli destinati alla macellazione di cui alla sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata è subordinata alla condizione che: a) sia fornita una garanzia che copra l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe nascere conformemente all'articolo 208 del codice, e b) ogni cavallo sia identificato al momento dell'immissione in libera pratica, e con soddisfazione dell'ufficio doganale, da un marchio chiaramente leggibile risultante dall'asportazione del pelo sulla spalla sinistra effettuato con le forbici o altrimenti e contenente la lettera «X» indicante che il cavallo è destinato alla macellazione, come pure un numero che permetta d'individuare il cavallo dal momento dell'immissione in libera pratica fino al momento della sua macellazione. 2. I dati relativi al marchio sono indicati nella dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli in causa. Copia di tale dichiarazione, che accompagna i cavalli, deve pervenire all'autorità di cui all'articolo 308, paragrafo 1. 3. Gli obblighi del dichiarante sono quelli di cui all'articolo 293. Articolo 306 1. Dopo lo svincolo per l'immissione in libera pratica i cavalli devono essere trasportati direttamente, su mezzi di trasporto debitamente sigillati dall'autorità competente, fatte salve le disposizioni nazionali relative alla rottura e alla sostituzione, in caso di necessità, dei suggelli, in un mattatoio riconosciuto dall'autorità doganale ed esservi macellati. 2. All'arrivo al mattatoio la rimozione dei suggelli dai mezzi di trasporto e lo scarico dei cavalli devono essere effettuati in presenza dell'autorità competente. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il servizio doganale che ha concesso lo svincolo è presente nel mattatoio, purché i cavalli siano presi immediatamente in carico dall'autorità di cui all'articolo 308, paragrafo 1. Inoltre, quando il servizio doganale che ha concesso lo svincolo si trova nelle immediate vicinanze del mattatoio, l'autorità doganale può sostituire la piombatura con misure di sorveglianza atte ad assicurare il trasporto diretto dei cavalli fino al mattatoio e la loro presa in carico da parte dell'autorità di cui all'articolo 308, paragrafo 1. Articolo 307 All'arrivo al mattatoio, se il cavallo non può essere identificato o se le disposizioni dell'articolo 306 non sono state rispettate, l'autorità competente informa immediatamente il servizio doganale competente che prende le misure del caso. Articolo 308 1. La prova della macellazione dei cavalli deve essere fornita o con un certificato rilasciato dall'autorità abilitata a tal fine o con un'attestazione apposta dalla predetta autorità sulla copia della dichiarazione di cui all'articolo 305, paragrafo 2, da cui risulti che i cavalli macellati sono quelli che hanno formato oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica. 2. Entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei cavalli la prova della loro macellazione deve essere fatta al servizio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione, o direttamente o a cura dell'autorità di cui al paragrafo 1 o per il tramite del dichiarante, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in causa. TITOLO II TRANSITO CAPITOLO 1 Disposizioni di carattere generale Articolo 309 Ai fini del presente titolo si intende per: a) mezzo di trasporto: in particolare, - qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio, - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario, - qualsiasi battello o nave, - qualsiasi aeromobile, - qualsiasi contenitore a norma dell'articolo 670, lettera g); b) ufficio di partenza: l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario; c) ufficio di passaggio: - l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo; - l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario; d) ufficio di destinazione: l'ufficio doganale nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario; e) ufficio di garanzia: l'ufficio doganale nel quale è costituita una garanzia globale o forfettaria. CAPITOLO 2 Campo d'applicazione Articolo 310 1. Circolano in regime di transito comunitario esterno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera b) del codice, le merci comunitarie: - oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, oppure - in relazione alle quali il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità o introdotte in un deposito doganale, vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o collocate in una zona franca o in un deposito franco, oppure - immesse in libera pratica nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista della loro successiva esportazione sotto forma di prodotti compensatori e destinate ad essere oggetto di domanda di rimborso, conformemente all'articolo 128, del codice, oppure - soggette al regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione, e che sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, oppure - provenienti dalle scorte di intervento e soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, e che sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune. 2. Le merci di cui al paragrafo 1 che non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, sempre che venga comprovato l'annullamento della dichiarazione di esportazione e delle formalità doganali inerenti alle misure comunitarie che avevano reso necessarie la loro uscita dal predetto territorio doganale e, all'occorrenza, degli effetti di tali formalità. Articolo 311 Fatto salvo l'articolo 310, paragrafo 1, circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che: a) sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); b) sono spedite nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa destinati a garantire nel periodo transitorio, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due Stati membri, la libera circolazione delle merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali o di altre misure previste dall'atto di adesione; c) spedite: - da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non sono applicabili, - da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni sono applicabili, - da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio non sono applicabili in un'altra parte del territorio doganale della Comunità in cui le succitate disposizioni non sono più applicabili. Articolo 312 Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraversando il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato, in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo. CAPITOLO 3 Carattere comunitario delle merci Articolo 313 1. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2, tutte le merci trasportate da un punto situato nel territorio doganale della Comunità in un altro punto situato nel medesimo territorio sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno carattere comunitario. 2. Non sono considerate merci comunitarie, sempre che il loro carattere comunitario venga debitamente accertato conformemente agli articoli da 314 a 323: a) le merci che circolano a fronte di uno dei documenti di cui all'articolo 163, paragrafo 2, lettere da b) ad e) del codice; b) le merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo; c) le merci trasportate: - per via aerea da un aeroporto situato in un paese terzo ad un aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità, oppure - via mare da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato nel predetto territorio, oppure - via mare da una zona franca istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità in cui sono state imbarcate o trasbordate verso un altro porto situato in detto territorio, salvo che sulla base di un visto apposto dall'autorità doganale sui documenti di bordo, sia accertata la provenienza della nave da un settore del porto esterno alla zona franca; d) le merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nel territorio doganale della Comunità, quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento figuri l'etichetta conforme al modello figurante nell'allegato 42. L'autorità doganale dello Stato membro di spedizione è tenuta ad apporre o a fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci da spedire non sono comunitarie; e) le merci trasportate via mare da un porto situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro porto situato nel medesimo territorio se il trasporto è stato effettuato: - a bordo di una nave proveniente da un paese terzo che trasporta merci caricate in un paese terzo e che ha fatto scalo in uno o più porti comunitari, oppure - a bordo di una nave diretta verso un paese terzo, che trasporta merci caricate in un porto comunitario destinate ad un paese terzo e che ha fatto scalo in uno o più porti comunitari, oppure - a bordo di una nave che ha fatto uno o più scali in paesi terzi, tra il porto di partenza comunitario ed il porto di destinazione comunitario, oppure - a bordo di una nave che arriva direttamente in una zona franca, oppure - a bordo di una nave che ha fatto scalo in un porto in cui si trova una zona franca, salvo che sulla base di un visto apposto dall'autorità doganale sui documenti di bordo, sia accertata la provenienza della nave da un settore del porto esterno alla zona franca. 3. a) Fatto salvo l'articolo 170 del codice, il capitano della nave o il suo rappresentante è tenuto ad informare dell'arrivo della stessa l'autorità doganale del porto dove vengono scaricate le merci e ad indicare il porto di partenza della nave con il carico iniziale, nonché tutti i porti in cui ha fatto o avrebbe dovuto fare scalo prima del porto comunitario di destinazione. A richiesta, il capitano della nave presenta i documenti, quali il libro di bordo, comprovanti le informazioni date. Se le informazioni richieste non sono giudicate probanti dall'autorità doganale del porto di destinazione, tutte le merci trasportate dalla nave sono considerate non comunitarie, salvo che il loro carattere comunitario non sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 314 a 323. b) Al fine di adempiere agli obblighi di cui alla lettera a), il capitano della nave o il suo rappresentante può presentare alle autorità doganali dei porti comunitari dove vengono scaricate le merci una copia della nota d'informazione, convalidata dall'autorità doganale del porto di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, che indichi il porto di destinazione finale previsto, nonché tutti i possibili porti di scalo della nave. La presentazione della nota d'informazione è tuttavia obbligatoria se la nave trasporta merci di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del codice. c) L'autorità doganale del porto di destinazione può non applicare le disposizioni delle lettere a) e b) nel caso di navi: - in relazione alle quali, considerate in particolare la natura e l'area geografica dei collegamenti marittimi assicurati, sussista la certezza che eseguono trasporti solamente tra porti comunitari, senza scalo in paesi terzi, ovvero - gestite da compagnie di navigazione marittima autorizzate ad avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 448, paragrafo 11. Articolo 314 1. Nei casi di cui all'articolo 313, paragrafo 2, lettere da a) a c) ed e) il carattere comunitario delle merci deve essere comprovato da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 318 o secondo le modalità di cui agli articoli da 319 a 323. 2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 non possono essere utilizzati per le merci: a) destinate ad essere esportate; b) di cui all'articolo 310, paragrafo 1, primo trattino; c) provviste di imballaggi privi di carattere comunitario; d) che non sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro. Sono considerate trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro: - le merci trasportate senza attraversare il territorio di un paese terzo, - le merci trasportate attraverso il territorio di uno o più paesi terzi, quando l'attraversamento avvenga con un documento di trasporto unico emesso in uno Stato membro. Articolo 315 1. La prova del carattere comunitario è fornita, alle condizioni indicate qui di seguito, presentando un documento T2L. 2. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 33 e 34. Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32. 3. L'interessato appone la sigla «T2L» nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla «T2L bis» nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati. 4. Quando debba essere redatto un documento T2L per una spedizione non riferita ad un solo tipo di merce, le indicazioni relative alle merci in causa possono essere apposte su una o più distinte di carico ai sensi degli articoli da 341, paragrafo 2, a 344, paragrafo 2, in luogo di essere annotate nelle caselle n. 31 «Colli e designazione delle merci», 32 «Articolo n.», 35 «Massa lorda (kg)», 33 «Codice delle merci», 38 «Massa netta (kg)» o 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni» del formulario utilizzato per la redazione del documento T2L. Quando ci si avvalga di distinte di carico, le relative caselle del formulario utilizzato per la redazione del documento T2L vanno sbarrate. 5. Nella parte superiore del riquadro di cui all'articolo 342, lettera b) viene apposta la sigla «T2L»; nella parte inferiore del medesimo viene apposto il visto dell'autorità doganale previsto dall'articolo 316, paragrafo 2, lettera b). La colonna «Paese di spedizione/esportazione» figurante nella distinta di carico non va compilata. 6. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello del documento T2L al quale si riferisce. 7. Quando ad un documento T2L sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine dato dall'interessato; il numero delle distinte di carico allegate viene indicato nella casella n. 4 «Distinte di carico» del formulario utilizzato per la redazione del documento T2L. Articolo 316 1. Fatto salvo l'articolo 394, il documento T2L è redatto in un unico esemplare. 2. Il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella C (ufficio di partenza) di detti documenti: a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria; b) per il documento T2L bis, il numero indicato nel documento T2L. Questo numero è apposto o a mezzo di un timbro con il nome dell'ufficio di partenza, o a mano. In quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio. Tali documenti sono consegnati all'interessato una volta espletate le formalità relative alla spedizione delle merci verso lo Stato membro di destinazione. Articolo 317 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 315 e 316, la prova del carattere comunitario delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci. 2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare almeno il nome e l'indirizzo del dichiarante, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci, nonché la massa lorda in chilogrammi e, all'occorrenza, i numeri dei contenitori. Il dichiarante appone sul predetto documento, in modo visibile, la sigla «T2L» seguita dalla propria firma manoscritta. 3. La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dal dichiarante è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto reca il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto e il numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se una tale dichiarazione è necessaria. 4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato secondo il paragrafo 2 o conformemente all'articolo 224, paragrafo 1 non eccede 10 000 ecu, il dichiarante è esentato dal sottoporre il documento o la fattura al visto dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Nei casi di cui al comma precedente la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio di partenza. 5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie. Articolo 318 Quando il documento utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci è rilasciato a posteriori, esso reca, in rosso, una delle seguenti diciture: - Expedido a posteriori, - Udstedt efterfoelgende, - Nachtraeglich ausgestellt, - AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí, - Issued retroactively, - Délivré a posteriori, - Rilasciato a posteriori, - Achteraf afgegeven, - Emitido a posteriori. Articolo 319 1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, fatto salvo l'articolo 314, paragrafo 2, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente. 2. Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie. Articolo 320 Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario: a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo; b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323. Articolo 321 Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario: a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario; b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui agli articoli da 315 a 318. Articolo 322 1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari: a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione; b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323. 2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori ai sensi dell'articolo 670. Articolo 323 Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie: a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione; b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322. Articolo 324 Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare il carattere comunitario delle merci, secondo le disposizioni del presente capitolo. Articolo 325 Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del trattato, è istituito un documento T2M. Tale documento ha lo scopo di accertare che i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e introdotti nel territorio doganale della Comunità tali e quali, oppure dopo aver subito a bordo di navi degli Stati membri un trattamento non comportante l'esclusione dei prodotti ottenuti dal capitolo 3 o dal codice NC 1504 o 2301 soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del predetto trattato. Articolo 326 Per i prodotti pescati e per i prodotti ottenuti a bordo di cui all'articolo 325 deve essere emesso un documento T2M, redatto conformemente al disposto degli articoli da 329 a 333, quando: a) la nave che ha proceduto alla loro cattura ed eventualmente al trattamento a bordo li trasporta direttamente in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene detta nave; b) una nave di uno Stato membro, sulla quale i prodotti pescati sono stati trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), procede al loro trattamento a bordo e trasporta i prodotti ottenuti direttamente nel territorio doganale della Comunità; c) una nave di uno Stato membro diversa da quella di cui alla lettera a) e b), sulla quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti sono stati trasbordati, provvede al loro trasporto diretto nel territorio doganale della Comunità; d) una delle navi di cui alle lettere a), b) e c) trasporta i prodotti pescati o i prodotti ottenuti in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità, da dove essi vengono avviati nel territorio doganale della Comunità. Articolo 327 1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43. 2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici. 3. Il formato del formulario T2M è di 210 × 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più. 4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca. 5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44. 6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia. 7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. 8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene. Articolo 328 Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'armatore o del suo rappresentante, dalle autorità doganali del porto di registrazione o di armamento della nave da pesca. Si procede a questo rilascio unicamente quando l'armatore o il suo rappresentante hanno compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, le suddette autorità compilano il riquadro 3 di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene. Articolo 329 Il capitano della nave che ha proceduto alla cattura dei prodotti della pesca compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto ogniqualvolta: a) i prodotti pescati siano sbarcati in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene la sua nave; b) i prodotti pescati siano trasbordati su un'altra nave di uno Stato membro; c) i prodotti pescati siano sbarcati in un paese o territorio situato al di fuori del territorio doganale della Comunità. Articolo 330 Qualora i prodotti pescati abbiano subito a bordo della nave che ha proceduto alla loro cattura un trattamento comportante la classificazione dei prodotti ottenuti nel codice NC 1504 o 2301, il capitano di detta nave deve completare i riquadri dal n. 4 al n. 8 dell'originale e della copia del documento T2M di cui trattasi e far menzione di tale trattamento nel proprio libro di bordo. Articolo 331 All'atto del trasbordo dei prodotti pescati di cui all'articolo 329, lettera b), o dei prodotti ottenuti di cui all'articolo 330, occorre compilare il riquadro 9 dell'originale e della copia del documento T2M e la dichiarazione di trasbordo è sottoscritta dai due capitani interessati. L'originale del documento T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti pescati o ottenuti, mentre l'operazione di trasbordo è indicata nel libro di bordo di ciascuna delle due navi. Articolo 332 Qualora il trattamento di cui all'articolo 330 sia effettuato a bordo di un'altra nave di uno Stato membro, sulla quale i prodotti pescati sono stati trasbordati, il capitano di questa nave deve compilare i riquadri n. 6, 7 e 10 dell'originale del documento T2M che gli è stato consegnato al momento del trasbordo e far menzione di tale trattamento nel proprio libro di bordo. Articolo 333 In caso di secondo trasbordo dei prodotti pescati di cui all'articolo 329, lettera b) o dei prodotti ottenuti di cui all'articolo 330 o in caso di trasbordo dei prodotti ottenuti di cui all'articolo 332 il riquadro n. 11 dell'originale del documento T2M è compilato e la dichiarazione di trasbordo è sottoscritta dai due capitani interessati. L'originale del documento T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti pescati o ottenuti, mentre l'operazione di trasbordo è indicata nel libro di bordo di ciascuna delle due navi. Articolo 334 1. L'originale del documento T2M redatto secondo quanto disposto all'articolo 329 e, eventualmente, agli articoli da 330 a 333 deve essere presentato all'ufficio doganale presso il quale i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 325, ai quali esso si riferisce, formano oggetto di una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale. Detta autorità può chiederne la traduzione e, al fine di verificare l'esattezza delle indicazioni ivi contenute, può esigere la presentazione di tutti i documenti del caso, in particolare dei documenti di bordo delle navi di cui all'articolo 326, lettere a), b) e c). 2. Se i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 325 ai quali il documento T2M si riferisce hanno sostato in un paese o territorio situato fuori della Comunità, il documento è valido soltanto se accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità doganale di questo paese o territorio. L'attestato deve: a) precisare che i prodotti pescati o i prodotti ottenuti ai quali il suddetto documento si riferisce sono rimasti sotto sorveglianza doganale per tutta la durata della loro permanenza nel paese o territorio interessato e che non vi hanno subito altre manipolazioni oltre a quelle necessarie per la loro conservazione; b) contenere la data di arrivo e di partenza dei prodotti pescati o dei prodotti ottenuti, nonché la designazione esatta del mezzo di trasporto utilizzato per la loro rispedizione nella Comunità. In mancanza di tale attestato, l'autorità doganale dello Stato membro nel quale i prodotti pescati o ottenuti sono introdotti può accettare qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente. Articolo 335 1. Quando i prodotti pescati o i prodotti ottenuti a bordo, di cui all'articolo 325, sono stati trasportati in un paese o territorio situato al di fuori del territorio doganale della Comunità, e sono destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni frazionate, l'originale del documento T2M, redatto secondo quanto disposto all'articolo 329 e, se del caso, agli articoli da 330 a 333, deve essere conservato in detto paese o territorio dal capitano o dal suo rappresentante. Una copia di tale documento sarà inviata immediatamente all'ufficio doganale del porto d'immatricolazione o di armamento del peschereccio. 2. Per ogni spedizione parziale, il capitano o il suo rappresentante redigono un estratto del documento T2M, utilizzando a tale fine un formulario del blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328. Ogni estratto deve recare un riferimento al documento iniziale e l'indicazione, nel riquadro n. 4, della natura e della quantità dei prodotti oggetto di spedizione parziale. Ogni estratto deve essere munito di una delle seguenti diciture in caratteri leggibili: - Extracto, - Udskrift, - Auszug, - Áðueóðáóìá, - Extract, - Extrait, - Estratto, - Uittreksel, - Extracto. 3. Per ogni spedizione parziale, l'originale dell'estratto del documento T2M, accompagnato dall'attestato di cui all'articolo 334, paragrafo 2, deve essere presentato all'ufficio doganale dello Stato membro dove i prodotti che costituiscono la spedizione parziale formano oggetto di una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale. 4. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 3 invia immediatamente all'ufficio doganale del porto di immatricolazione o di armamento del peschereccio una copia debitamente vistata dell'estratto del documento T2M. Inoltre, tale copia deve recare un riferimento alla dichiarazione relativa al regime doganale assegnato. 5. Il documento T2M iniziale deve essere conservato fino a quando la totalità dei prodotti che ne formano oggetto abbia ricevuto una destinazione. Il capitano o il suo rappresentante deve indicare nel riquadro «Osservazioni» del documento T2M iniziale, per ogni destinazione, il numero e la natura dei colli, il peso lordo (kg), come pure la destinazione della merce. Se tale destinazione consiste in una spedizione parziale inoltrata verso la Comunità, in conformità del paragrafo 2, dovrà indicare anche il numero e la data dell'estratto corrispondente. Quando la totalità dei prodotti che formano oggetto del documento T2M iniziale ha ricevuto una destinazione, l'originale di tale documento deve essere immediatamente rispedito all'ufficio doganale del porto di immatricolazione o di armamento del peschereccio. 6. Per assicurare la riscossione dei dazi e di altre imposizioni eventualmente esigibili, l'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, autorizza lo sdoganamento dei prodotti pescati, a motivo della posizione comunitaria, soltanto previa costituzione di una garanzia. Detta garanzia è svincolata previa autorizzazione dell'ufficio doganale del porto di immatricolazione o di armamento del peschereccio. Tale autorizzazione è data al più tardi un mese dopo il ricevimento dell'originale del documento T2M di cui al paragrafo 5. Articolo 336 Il beneficio del regime intracomunitario è concesso per gli imballaggi eventualmente presentati contemporaneamente ai prodotti pescati o ai prodotti ottenuti di cui all'articolo 325, ai quali il documento T2M si riferisce, solo su presentazione all'autorità doganale di un documento comprovante il carattere comunitario degli imballaggi medesimi. Articolo 337 Ogniqualvolta il peschereccio faccia ritorno al porto di registrazione o di armamento, l'armatore della nave o il suo rappresentante deve, se ne è stato fatto uso dopo la partenza, presentare il blocchetto dei formulari T2M all'ufficio doganale che l'ha rilasciato per il controllo dei duplicati. Egli deve ugualmente presentare il blocchetto ogniqualvolta l'autorità doganale lo richieda. Dopo ogni operazione di controllo, il blocchetto è restituito al suo titolare che lo conserva fino ad esaurimento dei formulari in esso contenuti. Articolo 338 Se, prima dell'utilizzazione totale dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare le condizioni richieste affinché i prodotti pescati possano essere ammessi al beneficio del regime intracomunitario negli altri Stati membri, il blocchetto deve essere immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato. Articolo 339 Al fine di garantire la corretta applicazione degli articoli da 325 a 340, le amministrazioni degli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticità dei documenti T2M e dell'esattezza delle indicazioni ivi contenute. Articolo 340 1. Per l'applicazione degli articoli 325 e 326 le navi iscritte, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base») di Ceuta e Melilla non sono considerate navi degli Stati membri. 2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base») di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M. 3. Le disposizioni dell'articolo 334, paragrafo 2, sono applicabili qualora i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 326 ai quali si riferisce il documento T2M, vengano sbarcati in un porto di Ceuta o di Melilla e ivi trasbordati per essere avviati verso il territorio doganale della Comunità. Lo sbarco, lo stoccaggio ed il trasbordo di tali prodotti devono inoltre avere luogo in aree distinte da quelle riservate a dei prodotti aventi un'altra destinazione. CAPITOLO 4 Transito comunitario esterno Sezione 1 Procedura Articolo 341 1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata al regime di transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dalla presente sezione, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente ai modelli di cui agli allegati da 31 a 34 del codice ed utilizzata conformemente alle indicazioni di cui agli allegati 37 e 38. 2. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli da 343 a 345 e 383 le distinte di carico conformi al modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate come parti descrittive delle dichiarazioni di transito comunitario. Detto uso non pregiudica gli obblighi concernenti le formalità relative, secondo il caso, ai regimi di spedizione/esportazione o a qualsiasi regime nello Stato membro di destinazione, nonché quelli relativi ai formulari che vi si riferiscono. Per distinta di carico si intende qualsiasi documento commerciale conforme alle disposizioni degli articoli da 342 a 345, 383 e da 386 a 388. Articolo 342 Le distinte di carico recano: a) l'intestazione «distinta di carico»; b) un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere la sigla «T» seguita da una delle diciture di cui all'articolo 346, paragrafo 1, e in una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all'articolo 345, paragrafo 3; c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta: - numero d'ordine, - marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci, - paese di spedizione/esportazione, - massa lorda in chilogrammi, - spazio riservato all'amministrazione. Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intestata «Spazio riservato all'amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c). Articolo 343 1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario. 2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine. 3. Ogni articolo deve essere seguito, se del caso, dalle menzioni speciali previste dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di politica agraria comune, dall'indicazione dei documenti presentati, dei certificati e delle autorizzazioni. 4. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte. Articolo 344 1. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può permettere l'uso come distinte di carico, ai sensi dell'articolo 341, paragrafo 2, di elenchi non integralmente conformi alle disposizioni degli articoli 341, paragrafo 2, secondo comma, e 342. L'uso di tali elenchi può essere permesso solo: a) se sono emessi da imprese le cui scritture contabili si basano su un sistema integrato di elaborazione elettronica od automatica dei dati; b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali; c) se indicano, per ogni articolo, la quantità, la natura, le marche ed i numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione e la massa lorda in chilogrammi. 2. Si può egualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di elaborazione elettronica od automatica dei dati. 3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può permettere che le imprese le cui scritture contabili siano basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati e che, in virtù dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad utilizzare un modello speciale di elenchi, utilizzino tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario relative ad un solo tipo di merce, sempre che questa agevolazione sia resa necessaria dai programmi informatici delle imprese interessate. Articolo 345 1. Quando l'obbligato principale si avvalga della possibilità di utilizzare distinte di carico per una spedizione comprendente più specie di merci, le caselle n. 15 «Paese di spedizione/esportazione», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per il transito comunitario vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» di detto formulario non va compilata per indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Questo formulario non può essere completato da formulari complementari. 2. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce. 3. All'atto della registrazione della dichiarazione, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio di partenza o a mano. In quest'ultimo caso è altresì necessario il timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa. 4. Quando ad un formulario utilizzato per il transito comunitario sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero di distinte di carico allegate è indicato nella casella n. 4 «Distinte di carico» di detto formulario. 5. Una dichiarazione compilata su un formulario di documento amministrativo unico, recante nella sottocasella di destra della casella n. 1 la sigla «T1» o «T2» e completata da una o più distinte di carico, equivale, secondo il caso, alla dichiarazione di transito comunitario esterno o di transito comunitario interno di cui, rispettivamente, all'articolo 341, paragrafo 1 o all'articolo 381. Articolo 346 1. Quando le merci circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno, l'obbligato principale appone la sigla «T1» nella sottocasella di destra della casella n. 1 del formulario utilizzato. Quando vengano utilizzati formulari complementari, l'obbligato principale appone la sigla «T1 bis» nella sottocasella di destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati. Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari in caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario di dichiarazione di transito comunitario deve essere completato da uno o più formulari i cui modelli figurano negli allegati 31 e 32. In questo caso la sigla «T1 bis» viene apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di detti formulari. 2. La dichiarazione T1 è sottoscritta dall'obbligato principale ed è presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza. 3. Quando il regime di transito comunitario faccia seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali. Articolo 347 1. Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione. 2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione. Per l'applicazione del primo comma sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi; b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio; d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo. Articolo 348 1. L'ufficio di partenza accetta e registra la dichiarazione T1, fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione e prende le misure di identificazione ritenute necessarie. 2. L'ufficio di partenza annota il documento T1, conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante. Articolo 349 1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento. 2. Il suggellamento è effettuato: a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza; b) per collo, negli altri casi. 3. Possono essere considerati idonei ad essere suggellati per volume i mezzi di trasporto che: a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace, b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli; c) non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita dell'autorità doganale. 4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nel documento T1 o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione. Articolo 350 1. Il trasporto delle merci è effettuato in base agli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante. 2. Gli esemplari del documento T1 sono esibiti ad ogni richiesta dell'autorità doganale. Articolo 351 Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Articolo 352 1. La spedizione e gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio. 2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 46. 3. Gli uffici di passaggio non procedono alla visita delle merci, salvo in caso di sospette irregolarità che possano dare adito ad abusi. 4. Quando il trasporto è effettuato transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento. Articolo 353 Quando un carico o uno scarico ha luogo presso un'autorità doganale intermedia, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a quest'ultima. Articolo 354 1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto, sotto vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato, senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso l'autorità doganale annota il documento T1 in conformità. 2. L'autorità doganale può, alle condizioni da essa stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa, per ottenere il visto, l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stato effettuato il trasbordo. Articolo 355 1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di constatazione all'autorità doganale dello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto. L'autorità doganale che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli. 2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 354. 3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 348, deve darne comunicazione prontamente all'autorità doganale prevista al paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T1 in conformità. Articolo 356 1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all'ufficio di destinazione. 2. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare. 3. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione. 4. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza, entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, vincola le autorità doganali dei paesi il cui territorio venga attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato. 5. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto. Articolo 357 1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedizione cui si riferisce, può, su richiesta, ottenere una ricevuta. 2. Il formulario su cui è redatta la ricevuta attestante la presentazione all'ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e della relativa spedizione deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. Tuttavia, per quanto riguarda il documento di transito comunitario, la ricevuta può essere redatta sul modello figurante sul verso, in basso, dell'esemplare per il rinvio di detto documento. 3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione, ma la validità del visto di questo ufficio è limitata alle indicazioni figuranti in detto spazio. Articolo 358 Ciascuno Stato membro ha la facoltà di designare uno o più organismi centrali cui i documenti devono essere inviati dagli uffici competenti dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri che hanno designato a tal fine detti organismi ne informano la Commissione precisando il tipo di documenti da rinviare. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri. Sezione 2 Garanzie Sottosezione 1 Disposizioni di carattere generale Articolo 359 1. La garanzia di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del codice è valida in tutta la Comunità. 2. La garanzia può essere prestata globalmente, per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente, per una sola operazione di transito comunitario. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 373, paragrafo 2, la garanzia consiste in una cauzione in solido da parte di qualsiasi terza persona fisica o giuridica che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 195 del codice. 4. L'atto costitutivo della garanzia, di cui al paragrafo 3, deve essere conforme al modello figurante: - nell'allegato 48, quando si tratti di una garanzia globale; - nell'allegato 49, quando si tratti di una garanzia isolata; - nell'allegato 50, quando si tratti di una garanzia forfettaria. 5. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello. Sottosezione 2 Garanzia globale Articolo 360 Quando delle operazioni di transito comunitario esterno che riguardano merci importate nel territorio doganale della Comunità in provenienza da paesi terzi, e che hanno fatto o debbono fare oggetto di un'informazione specifica, in particolare in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (11), presentano dei rischi di frode eccezionali, le amministrazioni doganali degli Stati membri in accordo con la Commissione intervengono con delle misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale. (11) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. La decisione di vietare il ricorso alla garanzia globale presa dall'amministrazione doganale di uno Stato membro si applica nei confronti di quelle degli altri Stati membri. Le amministrazioni doganali degli Stati membri si informano reciprocamente circa le decisioni prese in applicazione del presente articolo e ne informano anche la Commissione. Trascorsi sei mesi, la Commissione determina se le misure prese devono essere o no prorogate. Articolo 361 Senza portare pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 360, il livello della garanzia globale è determinato secondo le seguenti modalità: 1) L'importo della garanzia globale è fissato ad almeno 30 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili secondo le modalità previste al punto 4 qui di seguito. 2) La garanzia globale è fissata ad un importo pari alla totalità dei dazi e delle altre imposizioni esigibili secondo le modalità previste dal punto 4 qui di seguito, quando è destinata a coprire delle operazioni di transito comunitario esterno riguardanti delle merci: - importate nella Comunità, - riprese nella lista figurante all'allegato 53, e - che sono state oggetto di un'informazione specifica della Commissione relativa a delle operazioni di transito presentanti un aumento dei rischi di frode, in particolar modo in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio. Tuttavia, le autorità doganali hanno la facoltà di fissare la garanzia globale ad un importo pari al 50 % dei dazi e delle altre imposizioni esigibili: per le persone: - che sono stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è fornita, - che ricorrono non occasionalmente al regime di transito comunitario, - che hanno una situazione finanziaria che consente loro di far fronte ai propri impegni, - che non hanno commesso infrazioni gravi alla normativa doganale e fiscale. In caso di applicazione del presente comma, l'ufficio di garanzia appone nella casella 7 del certificato di garanzia di cui all'articolo 362, paragrafo 3, una delle seguenti diciture: - aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) n° 2454/93, - anvendelse af artikel 361, nr. 2, i forordning (EOEF) nr. 2454/93, - Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93, - AAoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 361 óçìaassï 2 aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ ) áñéè. 2454/93, - application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93, - application de l'article 361 point 2 du règlement (CEE) n° 2454/93, - applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93, - toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93, - aplicação do ponto 2 do artigo 361° do Regulamento (CEE) n° 2454/93. 3) Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci oltre a quelle che rientrano nel campo d'applicazione del punto 2 del presente articolo, le disposizioni relative all'importo della garanzia globale sono applicate come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni distinte. Tuttavia, non si tiene conto della presenza di merci di una delle due categorie la cui quantità o il cui valore sia relativamente esiguo. 4) Per l'applicazione del presente articolo, l'ufficio di garanzia procede ad una valutazione per un periodo di una settimana: - delle spedizioni effettuate, - dei dazi e delle altre imposizioni esigibili, tenuto conto dell'imposizione più elevata applicabile in uno dei paesi interessati. Questa valutazione è fatta sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato concernente le merci trasportate nel corso dell'anno precedente; l'importo ottenuto viene in seguito diviso per 52. Nel caso di un operatore che inizia la professione, l'ufficio di garanzia procede, in collaborazione con l'interessato, ad una stima della quantità, dei valori e delle imposizioni applicabili alle merci che saranno trasportate durante un periodo determinato, basandosi sui dati già disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili delle merci che saranno trasportate nel periodo di una settimana. L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza, e, se del caso, aggiorna tale importo. Articolo 362 1. La garanzia globale è costituita in un ufficio di garanzia. 2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere qualsiasi operazione di transito comunitario, indipendentemente dall'ufficio di partenza. 3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni di cui agli articoli da 363 a 366, un certificato di garanzia, in uno o più esemplari, redatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato 51. 4. In ogni documento T1 è fatto riferimento al certificato di garanzia. 5. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistano più. Articolo 363 1. Sul verso del certificato di garanzia l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità, all'atto del rilascio o in ogni caso durante il periodo di validità del certificato, le persone da lui abilitate a firmare a suo nome le dichiarazioni di transito comunitario. Ogni designazione reca l'indicazione del cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi annotazione apposta dalla persona abilitata. L'obbligato principale ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. 2. L'obbligato principale può, in qualsiasi momento, revocare l'iscrizione del nome di una persona abilitata figurante sul verso del certificato. Articolo 364 Ogni persona indicata sul verso di un certificato di garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata il rappresentante abilitato dell'obbligato principale. Articolo 365 Il periodo di validità del certificato di garanzia non può essere superiore a due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall'ufficio di garanzia per un nuovo periodo non superiore a due anni. Articolo 366 Nel caso di scioglimento del contratto di prestazione di garanzia, l'obbligato principale deve restituire immediatamente all'ufficio di garanzia tutti i certificati di garanzia ancora validi che gli sono stati rilasciati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i certificati ancora validi che non sono stati restituiti. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Sottosezione 3 Garanzia forfettaria Articolo 367 1. Ciascuno Stato membro può accettare che il garante garantisca per ogni dichiarazione, con un solo atto e per un importo forfettario di 7 000 ecu, il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Questa disposizione si applica fatto salvo l'articolo 368. 2. La garanzia forfettaria è costituita in un ufficio di garanzia. Articolo 368 1. Eccettuati i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 7 000 ecu per ogni dichiarazione di transito comunitario, indipendentemente dall'importo dei dazi e delle altre imposizioni relative alle merci oggetto di una determinata dichiarazione. 2. Quando un trasporto di merci presenti maggiori rischi imputabili a circostanze ad esso peculiari, l'ufficio di partenza che per tal motivo reputi insufficiente la garanzia di 7 000 ecu può esigere una garanzia superiore pari ad un multiplo di 7 000 ecu, necessaria a garantire l'intera quantità di merci da spedire. 3. Per i trasporti di merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato 52, la garanzia forfettaria è aumentata quando la quantità della o delle merci trasportate superi la quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ecu. In tal caso, l'importo forfettario è pari al multiplo di 7 000 ecu necessario a garantire la quantità delle merci da spedire. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia forfettaria corrispondente al multiplo di 7 000 ecu richiesto. Articolo 369 1. Quando la dichiarazione di transito comunitario comprenda altre merci, oltre a quelle menzionate nell'elenco di cui all'allegato 52, le disposizioni relative alla garanzia forfettaria si applicano come se le due categorie di merci fossero oggetto di dichiarazioni separate. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto della presenza di merci di una delle due categorie la cui quantità o valore sia relativamente modesto. Articolo 370 1. L'accettazione dell'impegno del garante da parte dell'ufficio di garanzia comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia, il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a coloro che intendono effettuare, in qualità di obbligati principali e da un ufficio di partenza di loro scelta, un'operazione di transito comunitario. 2. Il formulario su cui viene compilato il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 54. Tuttavia, le diciture figuranti sul verso di detto modello possono figurare sul recto nella parte superiore, prima dell'indicazione dell'organismo emittente, mentre le altre diciture restano invariate. 3. Il garante risponde per ogni certificato di garanzia forfettaria nei limiti di 7 000 ecu. 4. Fatte salve le disposizioni degli articoli 368 e 371, ogni certificato di garanzia forfettaria consente all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene da questo conservato. Articolo 371 Il garante può rilasciare certificati di garanzia forfettaria: - non validi per un'operazione di transito comunitario concernente merci figuranti nell'elenco di cui all'allegato 52, e - utilizzabili nel numero massimo di sette certificati per mezzo di trasporto ai sensi dell'articolo 347, paragrafo 2, per merci diverse da quelle di cui al primo trattino. A tal fine, il garante fa figurare, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia forfettaria che rilascia, in lettere maiuscole, una delle seguenti diciture: - VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, - BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 371, I FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, - BESCHRAENKTE GELTUNG - ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93, - ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 371 ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, - LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93, - VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, - VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, - BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, - VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371° DO REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93. Articolo 372 Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica, senza indugio, agli altri Stati membri lo scioglimento di un contratto di prestazione di garanzia. Sottosezione 4 Garanzia isolata Articolo 373 1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza. L'ufficio di partenza fissa l'importo della garanzia. 2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso viene rimborsata quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza. Sottosezione 5 Disposizione comune alle sottosezioni da 1 a 4 Articolo 374 Oltre al caso di cui all'articolo 199, paragrafo 1, del codice, il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1. Quando, entro il termine previsto dal comma precedente, il garante è stato avvisato dall'autorità doganale del non appuramento del documento T1, occorre che gli venga anche notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti dell'operazione di transito comunitario in causa. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dai suoi obblighi. Sottosezione 6 Esonero dalla garanzia Articolo 375 1. Ai fini della concessione dell'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario, l'impegno che l'interessato è tenuto a sottoscrivere, conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, lettera e), del codice deve essere redatto sul modello figurante nell'allegato 55. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo richiedano, ciascuno Stato membro può far sottoscrivere l'impegno dell'interessato in una forma diversa, sempreché esso abbia effetti identici a quelli dell'impegno previsto nel modello. Articolo 376 1. L'esonero dalla garanzia non si applica, conformemente all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, alle merci: a) il cui valore globale sia superiore a 100 000 ecu per spedizione, oppure b) che, in quanto merci che presentano rischi maggiori, figurano nell'elenco di cui all'allegato 56. 2. L'esonero dalla garanzia non si applica nel caso in cui sia vietato avvalersi della garanzia globale conformemente all'articolo 360. Articolo 377 1. In caso di applicazione dell'esonero dalla garanzia, nella corrispondente dichiarazione di transito T1 occorre far riferimento al certificato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del codice. 2. Il formulario su cui è redatto il certificato di esonero dalla garanzia deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 57. 3. All'atto del rilascio del certificato o in ogni caso durante il periodo della sua validità l'obbligato principale designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato di esonero dalla garanzia, le persone da lui autorizzate a firmare a suo nome le dichiarazioni di transito comunitario. Ogni designazione reca l'indicazione del cognome, nome e facsimile della firma della persona autorizzata. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi annotazione apposta dalla persona autorizzata. L'obbligato principale ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. L'obbligato principale può annullare, in qualsiasi momento, l'iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato. 4. Ogni persona indicata sul verso di un certificato di esonero dalla garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata il rappresentante abilitato dell'obbligato principale. 5. Il periodo di validità del certificato di esonero dalla garanzia non può eccedere due anni. Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall'autorità che concede l'esonero per un nuovo periodo non superiore a due anni. 6. In caso di revoca dell'esonero dalla garanzia, l'obbligato principale è tenuto a restituire senza indugio all'autorità che ha concesso l'esonero tutti i certificati rilasciatigli e ancora validi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'identificazione dei certificati ancora validi che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Sezione 3 Irregolarità e prova della regolarità dell'operazione Articolo 378 1. Fatto salvo l'articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa: - nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero - nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio, a meno che, entro il termine stabilito dall'articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa. 2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Se prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1 è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni (salvo gli importi già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati. 4. La garanzia in base alla quale l'operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni applicabili nello Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente. Articolo 379 1. Quando una spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, l'ufficio di partenza ne dà notificazione all'obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all'ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente. Articolo 380 La prova della regolarità dell'operazione di transito, ai sensi dell'articolo 378, paragrafo 1, è fornita, in particolare, con soddisfazione dell'autorità doganale, mediante: a) la presentazione di un documento autenticato dall'autorità doganale attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione, ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 406, ad un destinatario autorizzato; questo documento deve contenere l'identificazione di tali merci; oppure b) la presentazione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci di cui trattasi. CAPITOLO 5 Transito comunitario interno Articolo 381 1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata al regime di transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 si intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello figurante negli allegati da 31 a 34, utilizzato conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 37. 2. Le disposizioni del capitolo 4 sono applicabili, mutatis mutandis, al regime di transito comunitario interno. CAPITOLO 6 Disposizioni comuni ai capitoli 4 e 5 Articolo 382 1. Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario interno, ad uno stesso formulario di dichiarazione di transito comunitario possono essere allegati documenti complementari corredati, rispettivamente, della sigla «T1 bis» o «T2 bis». In tal caso, la sigla «T» è apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di quest'ultimo formulario; lo spazio vuoto intorno alla sigla «T» viene sbarrato; inoltre, le caselle n. 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni» vengono sbarrate. Un riferimento ai numeri d'ordine dei documenti complementari recanti la sigla «T1 bis» o la sigla «T2 bis» è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario di dichiarazione di transito comunitario utilizzato. 2. Nei casi in cui una delle sigle «T1», «T1 bis», o «T2», «T2 bis» non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 del formulario utilizzato o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario interno, le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 383 non siano state rispettate, le merci trasportate con tali documenti si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario esterno. Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno. Articolo 383 Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario interno, vanno compilate distinte di carico separate; queste possono essere allegate ad uno stesso formulario di dichiarazione di transito comunitario. In tal caso, la sigla «T» è apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 di quest'ultimo formulario; lo spazio vuoto intorno a questa sigla va sbarrato; inoltre, le caselle n. 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrate. Il riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci va apposto nella casella n. 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario utilizzato. Articolo 384 Ove occorra, le autorità doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario, nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime. Articolo 385 Le dichiarazioni e i documenti devono essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Queste disposizioni non si applicano ai certificati di garanzia forfettaria. Ove necessario, l'autorità doganale di un altro Stato membro in cui le dichiarazioni e i documenti devono essere presentati può chiedere la traduzione di tale dichiarazione e tali documenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. Per quanto riguarda il certificato di garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dall'autorità doganale dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia. Per quanto riguarda il certificato di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui è concesso l'esonero dalla garanzia. Articolo 386 1. Per i formulari delle distinte di carico, degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 g/m2, la cui resistenza deve essere tale da non presentare, ad un uso normale, lacerazioni o sgualciture. 2. Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria è utilizzata una carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 55 g/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. 3. Per i formulari del certificato di garanzia e del certificato di esonero dalla garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che evidenzi qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è: - di colore verde per i certificati di garanzia, e - di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia. 4. La carta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto concerne le distinte di carico, di cui all'articolo 341, paragrafo 2, per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati. Articolo 387 Il formato dei formulari è di: a) 210 mm × 297 mm per le distinte di carico; è ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno e di 8 mm in più; b) 210 mm × 148 mm per gli avvisi di passaggio, i certificati di garanzia ed i certificati di esonero dalla garanzia; c) 148 mm × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria. Articolo 388 1. I formulari del certificato di garanzia forfettaria devono essere corredati di una dicitura recante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione. Il certificato di garanzia forfettaria reca, inoltre, un numero d'ordine che lo contraddistingue. 2. Spetta agli Stati membri stampare o far stampare i formulari dei certificati di garanzia e dei certificati di esonero dalla garanzia. Ogni certificato deve recare un numero d'ordine che ne permetta l'identificazione. 3. I formulari del certificato di garanzia, del certificato di esonero dalla garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. 4. I formulari delle distinte di carico, dell'avviso di passaggio e della ricevuta possono essere compilati sia a macchina, sia con un procedimento meccanografico o affine, sia a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. 5. I formulari non devono contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e appositamente vistata dall'autorità doganale. CAPITOLO 7 Misure di semplificazione Sezione 1 Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci Articolo 389 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare il carattere comunitario delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei documenti previsti dall'articolo 317, in prosieguo denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Articolo 390 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 è concessa unicamente alle persone: a) che effettuano frequenti spedizioni; b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; e c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale e fiscale. 2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sezione o nell'autorizzazione. Articolo 391 1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare: a) l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione; b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei predetti formulari. 2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci. Articolo 392 1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C «Ufficio di partenza», figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis o il recto dei documenti commerciali in causa deve: a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata. 2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre, indicare nella casella riservata al controllo dell'ufficio di partenza del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture: - Procedimiento simplificado, - Forenklet fremgangsmaade, - Vereinfachtes Verfahren, - ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá, - Simplified procedure, - Procédure simplifiée, - Procedura semplificata, - Vereenvoudigde regeling, - Procedimento simplificado. 3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento attestante il carattere comunitario delle merci. Articolo 393 1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato a detta autorità un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale. 2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture: - Dispensa de firma, - Fritaget for underskrift, - Freistellung von der Unterschriftsleistung, - AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ, - Signature waived, - Dispense de signature, - Dispensa dalla firma, - Van ondertekening vrijgesteld, - Dispensada a assinatura. Articolo 394 Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L o di ciascun documento commerciale rilasciato in forza della presente sezione. L'autorità doganale determina le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata. Articolo 395 1. Lo speditore autorizzato è tenuto: a) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell'autorizzazione; b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale. 2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona dei formulari necessari per redigere i documenti T2L o i documenti commerciali preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). Articolo 396 L'autorità doganale dello Stato membro di spedizione può escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione talune categorie o taluni movimenti di merci. Sezione 2 Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione Articolo 397 Nei casi in cui il regime di transito comunitario sia applicabile, le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo le disposizioni della presente sezione. Tuttavia, le merci riguardo alle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del capitolo 11 non possono beneficiare delle disposizioni degli articoli da 463 a 470. Sottosezione 1 Formalità nell'ufficio di partenza Articolo 398 L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 399 e che intenda eseguire operazioni di transito comunitario, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario. Articolo 399 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 398 è concessa unicamente alle persone: a) che effettuano frequenti spedizioni; b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; c) che, ove le disposizioni sul transito comunitario esigano una garanzia, forniscono una garanzia globale, e d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale. 2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione. Articolo 400 Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono determinati, in particolare: a) l'(gli) ufficio(uffici) competente(i) come ufficio(uffici) di partenza per le spedizioni da effettuare; b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettere a quest'ultimo di procedere ad eventuali controlli delle merci prima della partenza; c) il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, l'autorità doganale può stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di sigilli di modello speciale, ammessi dall'autorità doganale e apposti dallo speditore autorizzato. Articolo 401 1. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata all'ufficio di partenza figurante sul recto dei formulari di dichiarazione di transito comunitario deve: a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale, di metallo, ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la loro stampa sia affidata ad una tipografia all'uopo autorizzata. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella, indicandovi la data di spedizione delle merci, ed a munire la dichiarazione di un numero d'ordine secondo quanto previsto nella stessa autorizzazione. 2. L'autorità doganale può prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo per identificarli agevolmente. Articolo 402 1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari n. 1 e 4, nella casella «Controllo dell'ufficio di partenza», il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate, nonché una delle seguenti diciture: - Procedimiento simplificado, - Forenklet fremgangsmaade, - Vereinfachtes Verfahren, - ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá, - Simplified procedure, - Procédure simplifiée, - Procedura semplificata, - Vereenvoudigde regeling, - Procedimento simplificado. 2. L'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza subito dopo la spedizione. L'autorità doganale ha la facoltà di stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione di transito comunitario. Gli altri esemplari accompagnano le merci alle condizioni di cui agli articoli da 341 a 380. 3. Quando l'autorità doganale dello Stato membro di partenza controlli una spedizione in partenza, appone il proprio visto nella casella «Controllo dell'ufficio di partenza», figurante sul recto degli esemplari n. 1 e 4 della dichiarazione di transito comunitario. Articolo 403 La dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata e completata con le indicazioni di cui all'articolo 402, paragrafo 1, vale come documento di transito comunitario esterno o documento di transito comunitario interno, secondo il caso, e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato principale. Articolo 404 1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere le dichiarazioni di transito comunitario munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alla suddetta autorità un impegno scritto con cui si riconosce obbligato principale per tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con documenti di transito comunitario muniti dell'impronta del timbro speciale. 2. I documenti di transito comunitario compilati secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle seguenti diciture: - Dispensa de firma, - Fritaget for underskrift, - Freistellung von der Unterschriftsleistung, - AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ, - Signature waived, - Dispense de signature, - Dispensa dalla firma, - Van ondertekening vrijgesteld, - Dispensada a assinatura. Articolo 405 1. Lo speditore autorizzato è tenuto: a) a rispettare le condizioni previste nella presente sottosezione e nell'autorizzazione; b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale. 2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). Sottosezione 2 Formalità nell'ufficio di destinazione Articolo 406 1. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all'ufficio di destinazione qualora siano destinate ad una persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 407, denominata in prosieguo «destinatario autorizzato», previamente autorizzata dall'autorità doganale dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'obbligato principale adempie gli obblighi impostigli dall'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice con la consegna tempestiva al destinatario autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi determinati nell'autorizzazione, degli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione nonché delle merci intatte, nel rispetto delle misure d'identificazione adottate. 3. Per ogni spedizione consegnata conformemente al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, una ricevuta nella quale dichiara di aver ricevuto sia il documento che le merci. Articolo 407 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 406 è accordata unicamente alle persone: a) che ricevono frequenti spedizioni vincolate al regime di transito comunitario, b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni, e c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale o fiscale. 2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando il destinatario autorizzato non sia più in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sottosezione o nell'autorizzazione. Articolo 408 1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono determinati, in particolare: a) l'ufficio o gli uffici competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve, b) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, onde permettere a quest'ultimo di procedere ad eventuali controlli all'arrivo delle stesse. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 410, l'autorità doganale stabilisce nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato possa disporre, senza intervento dell'ufficio di destinazione, della merce appena arrivata. Articolo 409 1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto: a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, ammanchi, sostituzioni od altre irregolarità come la manomissione dei sigilli; b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento di transito comunitario che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo della stessa nonché lo stato dei sigilli eventualmente apposti. 2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari del documento di transito comunitario le prescritte annotazioni. Sottosezione 3 Altre disposizioni Articolo 410 L'autorità doganale dello Stato membro di partenza o di destinazione può escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 398 e 406 talune categorie di merci. Articolo 411 1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, l'autorità doganale stabilisce le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla «T1» o «T2». 2. Quando le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate ad un destinatario autorizzato, l'autorità doganale può prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 409, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'amministrazione ferroviaria o dall'impresa di trasporto. Sezione 3 Semplificazione delle formalità per le merci trasportate per ferrovia Sottosezione 1 Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari Articolo 412 L'articolo 352 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia. Se, conformemente all'articolo 352, paragrafo 2, non è stato ancora consegnato l'avviso di passaggio, le scritture tenute dalle aziende ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio. Articolo 413 Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la «lettera di vettura (CIM) e collo espresso», di seguito denominata «lettera di vettura CIM». Articolo 414 La lettera di vettura CIM equivale: a) per le merci che circolano in regime di transito comunitario esterno, alla dichiarazione o al documento T1; b) per le merci che circolano in regime di transito comunitario interno, alla dichiarazione o al documento T2. Articolo 415 Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi. Articolo 416 1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata dalla lettera di vettura CIM, equivalente alla dichiarazione o al documento T1 o T2, diviene, per tale operazione, obbligato principale. 2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare. Articolo 417 Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi. Articolo 418 Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare: - all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, - all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza. In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta. Articolo 419 1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza. 2. L'ufficio di partenza appone, in modo apparente, nello spazio riservato alla dogana negli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM: - la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno; - la sigla «T2», «T2ES» oppure «T2PT», secondo il caso, se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 311, lettera b), o conformemente all'articolo 165 del codice. La sigla «T2» oppure «T2ES» o «T2PT» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza. 3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato. 4. Le merci di cui all'articolo 311, lettera a), sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 463 a 470. 5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 311, lettera a). 6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4. 7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6. Articolo 420 Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli. Articolo 421 1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM. 2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3. Articolo 422 1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420. 2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione. 3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione. Articolo 423 1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza. 2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci siano immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione. Articolo 424 1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2. 2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione. Articolo 425 Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340. Sottosezione 2 Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori Articolo 426 Nei casi in cui si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per i trasporti di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, per il tramite di imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, «bollettini di consegna TR». Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura delle imprese di trasporto, con mezzi di trasporto non ferroviari, nel paese di spedizione fino alla stazione di partenza situata in tale paese e nel paese di destinazione dalla stazione di destinazione situata in tale paese, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere effettuato durante il percorso tra queste due stazioni. Articolo 427 Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per: 1) «impresa di trasporto», un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR; 2) «grande contenitore», un contenitore ai sensi dell'articolo 670, lettera g): - preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e - di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m2; 3) «bollettino di consegna TR», il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR. Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di: - numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto; - numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione; - numero 3 A: esemplare per la dogana; - numero 3 B: esemplare per il destinatario; - numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto; - numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza; - numero 6: esemplare per il mittente. Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm; 4) «distinta dei grandi contenitori», in prosieguo denominata «distinta», il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni. La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce. Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR. Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta. Articolo 428 Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale: a) per le merci che circolano in regime di transito comunitario esterno, alla dichiarazione o al documento T1; b) per le merci che circolano in regime di transito comunitario interno, alla dichiarazione o al documento T2. Articolo 429 1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli. 2. Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza. 3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgano a dichiarazioni o a documenti T1 o T2, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano: a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana; b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo. Articolo 430 1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale. 2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale. Articolo 431 Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore. Articolo 432 L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori. Articolo 433 In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina: - all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno, - all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza. In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione. Articolo 434 1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza. 2. L'ufficio di partenza appone, in modo apparente, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR: - la sigla «T1», se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno; - la sigla «T2», «T2ES» oppure «T2PT», secondo il caso, se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, secondo l'articolo 311, lettera b), e l'articolo 165 del codice. La sigla «T2», «T2ES» o «T2PT» è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza. 3. Qualora un bollettino di consegna TR riguardi sia contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno, sia contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 311, lettera b) e conformemente all'articolo 165 del codice, l'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi rinchiuse, e appone rispettivamente la sigla «T1» e «T2» oppure «T2ES» o «T2PT» in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori. 4. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, devono essere compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla «T1» e «T2» oppure «T2ES» o «T2PT» viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono. 5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato. 6. Le merci di cui all'articolo 311, lettera a), sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni degli articoli da 463 a 470. 7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 311, lettera a). 8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6. 9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis. Articolo 435 L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell'articolo 345. Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR. Articolo 436 1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR. 2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A. Articolo 437 1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435. 2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione. 3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione. Articolo 438 1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza. 2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione. Articolo 439 1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2. 2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione. Articolo 440 Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340. Sottosezione 3 Altre disposizioni Articolo 441 1. Le disposizioni degli articoli 341, paragrafo 2, secondo comma, e da 342 a 344 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci. 2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci. I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici. L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione. Sottosezione 4 Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate Articolo 442 1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli da 341 a 380, ferma restando tuttavia l'applicazione degli articoli 415 e 417 oppure 429 e 432. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato. Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento. 3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione «Bollettino di consegna TR» seguita dal numero d'ordine. CAPITOLO 8 Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto Sezione 1 Trasporti aerei Articolo 443 Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità. Articolo 444 1. Nei casi in cui, in conformità dell'articolo 443, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea, in partenza da un aeroporto della Comunità, il manifesto il cui contenuto corrisponde al modello di cui all'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, si considera equivalente a una dichiarazione di transito comunitario. 2. Se l'operazione di trasporto riguarda sia merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno sia merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno, tali merci sono elencate in manifesti distinti. 3. Il(i) manifesto(i) di cui ai paragrafi 1 e 2 deve (devono) recare un'annotazione datata e firmata dalla compagnia aerea che attesta la loro equivalenza a una dichiarazione di transito comunitario e che specifica la posizione doganale delle merci cui si riferisce (riferiscono). Il(i) manifesto(i) così completato(i) e firmato(i) è (sono) considerato(i) equivalente(i) a una dichiarazione T1 o T2, secondo i casi. Il(i) manifesto(i) di cui ai paragrafi 1 e 2 deve (devono) contenere le seguenti indicazioni: - il nome della compagnia aerea che trasporta le merci; - il numero del volo; - la data del volo; - il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione); e per ogni spedizione riportata sul manifesto: - il numero della lettera di vettura aerea (air-waybill); - il numero di colli; - una descrizione sommaria delle merci o, se del caso, la menzione «consolidated», eventualmente in forma abbreviata (equivalente a Groupage); - la massa lorda. 4. La compagnia aerea che trasporta merci scortate dai manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 3 è, agli effetti dell'operazione di trasporto di cui trattasi, l'obbligato principale. 5. Salvo il caso in cui una compagnia aerea sia uno speditore autorizzato ai sensi dell'articolo 398, i manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono presentati almeno in duplice copia al visto dell'autorità doganale dell'aeroporto di partenza, che ne trattiene una copia. Detta autorità può chiedere la produzione, a fini di controllo, di tutte le lettere di vettura aeree relative alle spedizioni elencate nel manifesto. 6. La compagnia aerea che trasporta le merci informa l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione del nome dell'aeroporto o degli aeroporti di partenza. L'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione può rinunciare a questa informazione nei confronti delle compagnie aeree in relazione alle quali, anche in considerazione delle rotte coperte o delle regioni servite dalle medesime, non sussistono dubbi circa l'aeroporto o gli aeroporti di partenza. 7. Una copia dei manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 5 viene presentata all'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione, che la trattiene. 8. Salvo il disposto del paragrafo 7, l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione può richiedere, a fini di controllo, la produzione dei manifesti relativi a tutte le merci scaricate in tale aeroporto. Per i medesimi fini, detta autorità può, altresì, richiedere la produzione di tutte le lettere di vettura aeree relative alle spedizioni elencate nei manifesti. 9. Ogni mese, l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione invia all'autorità doganale di ciascun aeroporto di partenza un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 3 ad essa presentati nel corso del mese precedente. L'elenco dev'essere autenticato dall'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione. Ogni manifesto è individuato nell'elenco mediante le seguenti indicazioni: - numero di riferimento del manifesto; - denominazione (eventualmente abbreviata) della compagnia aerea che ha trasportato le merci; - numero del volo; - data del volo. Alle condizioni che stabilisce tramite accordi bilaterali e multilaterali, l'autorità doganale può autorizzare le compagnie aeree a trasmettere direttamente le informazioni all'autorità doganale di ciascun aeroporto di partenza in conformità del primo comma. L'autorità doganale che rilascia tali autorizzazioni informa di ciò gli altri Stati membri. Ove siano constatate irregolarità nelle indicazioni dei manifesti ripresi nell'elenco, l'ufficio di destinazione ne informa l'ufficio di partenza facendo espresso riferimento alle lettere di vettura aeree relative alle merci che hanno dato luogo a dette constatazioni. 10. In luogo dell'utilizzazione del manifesto di cui al paragrafo 1, le autorità doganali degli Stati membri possono concedere, a richiesta delle compagnie aeree interessate, tramite accordi bilaterali o multilaterali, procedure semplificate di transito comunitario basate sui sistemi di scambio di dati in uso tra le compagnie aeree di cui trattasi. 11. a) Per quanto concerne le compagnie aeree internazionali la cui sede od ufficio regionale si trovi nel territorio doganale della Comunità, e che: - utilizzino sistemi di scambio di dati per trasmettere informazioni tra aeroporti di partenza e di destinazione all'interno di detto territorio, e - soddisfino ai requisiti di cui alla lettera b), il regime di transito comunitario di cui ai paragrafi da 1 a 9 può essere semplificato a richiesta. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro in cui la compagnia aerea ha sede la notifica agli altri Stati membri sui cui rispettivi territori si trovano gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati tramite sistemi di scambio di dati. Decorsi sessanta giorni dalla data della notificazione senza che siano pervenute obiezioni, l'autorità doganale autorizza la procedura semplificata di cui alla lettera c) fatte salve le disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), del codice. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica solo alle operazioni di transito tra gli aeroporti in essa indicati. b) La procedura semplificata di cui alla lettera c) viene concessa unicamente alle compagnie aeree: - che effettuano un significativo numero di voli intracomunitari; - che spediscono e ricevono merci con una certa frequenza; - le cui scritture manuali od informatizzate permettono all'autorità doganale di verificarne le operazioni in partenza ed a destinazione; - che non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale; - che mettono a disposizione dell'autorità doganale tutte le loro scritture; - che si assumono piena responsabilità nei confronti dell'autorità doganale, adempiendo ai loro obblighi e cooperando al fine di porre fine a qualsiasi infrazione ed irregolarità. c) La procedura semplificata si applica come segue: - la compagnia aerea annota la posizione di tutte le sue spedizioni nelle proprie scritture commerciali; - il manifesto dell'aeroporto di partenza trasmesso mediante sistemi di scambio di dati diventa il manifesto dell'aeroporto di destinazione; - la compagnia aerea indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la relativa posizione T1, T2, TE (equivalente a T2ES), TP (equivalente a T2PT) e C (equivalente a T2L); - il regime di transito comunitario si considera appurato quando il manifesto così trasmesso è messo a disposizione dell'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state presentate alla medesima; - a richiesta, un'edizione del manifesto di scambio di dati viene presentata all'autorità doganale degli aeroporti di partenza e di destinazione; - l'autorità doganale dell'aeroporto di partenza effettua, mediante un sistema di revisione contabile, controlli a posteriori fondati su di un'analisi del livello dei rischi; - l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione effettua, mediante un sistema di revisione contabile, dei controlli basandosi su di un'analisi del livello dei rischi e, se necessario, invia a fini di verifica, all'autorità doganale dell'aeroporto di partenza dettagli dei manifesti ricevuti con il sistema di scambio di dati; - la compagnia aerea è responsabile dell'individuazione e della notificazione all'autorità doganale di tutte le infrazioni od irregolarità emerse nell'aeroporto di destinazione; - entro un termine ragionevole, l'autorità doganale dell'aeroporto di destinazione notifica tutte le infrazioni od irregolarità all'autorità doganale dell'aeroporto di partenza; - dette infrazioni od irregolarità possono essere trattate secondo procedure da convenirsi tra le compagnie aeree e le autorità doganali a destinazione e alla partenza. Articolo 445 Qualora, in conformità dell'articolo 443, il regime di transito comunitario sia obbligatorio per merci trasportate per via aerea in partenza da un aeroporto della Comunità, le disposizioni dell'articolo 444 non ostano a che qualsiasi interessato si avvalga della procedura del regime di transito comunitario definita negli articoli da 341 a 380. In tal caso non si applicano le procedure di cui all'articolo 444. Sezione 2 Trasporti via mare Articolo 446 Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un porto della Comunità. Articolo 447 Il regime di transito comunitario non si applica quando le merci di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del codice vengono caricate a bordo di una nave in un porto situato nel territorio doganale della Comunità: - per essere esportate in un paese terzo senza essere scaricate o trasbordate in un altro porto situato nel territorio doganale della Comunità, oppure - per essere trasportate in una zona franca, situata in un porto; in tal caso, è obbligatoria la nota informativa di cui all'articolo 313, paragrafo 3, lettera b), punto ii). Articolo 448 1. Qualora, in conformità dell'articolo 446, il regime di transito comunitario sia obbligatorio per le merci trasportate via mare in partenza da un porto della Comunità, le autorità doganali degli Stati membri possono, su domanda delle compagnie di navigazione interessate e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 10, semplificare le procedure di transito comunitario autorizzando l'uso del manifesto relativo a tali merci come dichiarazione o documento di transito comunitario. 2. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia di navigazione la notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti. Se entro sessanta giorni dalla data della notificazione non sono pervenute obiezioni, l'autorità doganale concede l'autorizzazione alla compagnia di navigazione in causa. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati a titolo di accordo bilaterale o multilaterale ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), del codice. In assenza di detta autorizzazione, si applica la procedura del regime di transito comunitario di cui agli articoli da 341 a 380. D'altro canto, le disposizioni del presente articolo non ostano a che qualsiasi persona interessata, ivi comprese le compagnie di navigazione, in possesso di simile autorizzazione, si avvalga, se del caso, della procedura del regime di transito comunitario di cui agli articoli da 341 a 380. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo alle compagnie di navigazione marittima: - le cui scritture permettono all'autorità doganale il controllo delle operazioni; - che non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale; - che utilizzano manifesti: - il cui modello comprende, almeno, il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione interessata, l'identità della nave, il luogo di carico, il luogo di scarico, un riferimento alla polizza di carico e, per ogni spedizione, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la descrizione delle merci, la massa lorda in kg e, se del caso, i numeri di riferimento dei contenitori; - che possono essere agevolmente controllati e usati dall'autorità doganale; - che possono essere presentati, debitamente completati e firmati, all'autorità doganale prima della partenza delle navi cui si riferiscono. 4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dispone che, se l'operazione di trasporto riguarda sia merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno sia merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno, tali merci sono elencate in manifesti distinti. 5. Il(i) manifesto(i) di cui ai paragrafi 1 e 3 reca (recano) un'annotazione datata e firmata dalla compagnia di navigazione che li qualifica come dichiarazione di transito comunitario e specifica la posizione doganale delle merci cui si riferisce (riferiscono). Il(i) manifesto(i) in tal modo completato(i) e firmato(i) è (sono) considerato(i) equivalente(i) secondo i casi, a una dichiarazione T1 o T2. 6. La compagnia di navigazione marittima che trasporta merci accompagnate dai manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 è, agli effetti di tale trasporto, l'obbligato principale. 7. Salvo il caso in cui una compagnia di navigazione marittima è uno speditore autorizzato ai sensi dell'articolo 398, i manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono essere presentati almeno in duplice esemplare al visto dell'autorità doganale del porto di partenza, che ne trattiene un esemplare. 8. I manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono presentati al visto dell'autorità doganale del porto di destinazione. Detta autorità trattiene un esemplare dei manifesti nell'eventualità di porre le merci sotto sorveglianza doganale. 9. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'autorità doganale del porto di destinazione può chiedere, a fini di controllo, di produrre i manifesti e le polizze di carico relativi a tutte le merci scaricate in tale porto. 10. Ogni mese, l'autorità doganale del porto di destinazione invia all'autorità doganale di ogni porto di partenza un elenco, compilato dalle compagnie di navigazione o dai loro rappresentanti, dei manifesti di cui ai paragrafi da 1 a 4 presentati nel corso del mese precedente. L'elenco deve essere autenticato dall'autorità doganale del porto di destinazione. Ogni manifesto è individuato nell'elenco mediante le seguenti indicazioni: - numero di riferimento del manifesto; - denominazione (eventualmente abbreviata) della compagnia di navigazione marittima che ha trasportato le merci; - data del trasporto marittimo. Ove si constatino irregolarità nelle indicazioni dei manifesti ripresi nell'elenco, l'ufficio di destinazione ne informa l'ufficio di partenza facendo espresso riferimento alle polizze di carico relative alle merci che hanno dato luogo a tali constatazioni. 11. a) Il regime di transito comunitario di cui ai paragrafi da 1 a 10 può essere ulteriormente semplificato su domanda delle compagnie di navigazione marittima internazionali la cui sede od un ufficio regionale si trovi nel territorio doganale della Comunità e che soddisfino ai requisiti di cui alla lettera b). Non appena ricevuta la domanda, l'autorità doganale dello Stato membro in cui la compagnia di navigazione ha sede la notifica agli altri Stati membri sui cui rispettivi territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti. Decorsi sessanta giorni dalla data della notificazione senza che siano pervenute obiezioni, l'autorità doganale autorizza la procedura semplificata di cui alla lettera c), fatto salvo l'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), del codice. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica alle operazioni di transito tra i porti in essa indicati. b) La procedura semplificata di cui alla lettera c) viene concessa unicamente alle compagnie di navigazione marittima: - autorizzate ad utilizzare manifesti in conformità delle disposizioni del presente articolo; - che effettuano un significativo numero di viaggi intracomunitari regolari su rotte note; - che spediscono e ricevono merci con una certa frequenza, e - che si assumono piena responsabilità nei confronti dell'autorità doganale, adempiendo ai loro obblighi e cooperando al fine di porre fine a qualsiasi infrazione ed irregolarità. c) La procedura semplificata si applica come segue: - la compagnia di navigazione marittima annota la posizione di tutte le spedizioni nelle proprie scritture commerciali e conserva le copie dei manifesti; - la compagnia di navigazione marittima può utilizzare, per tutte le merci trasportate, un unico manifesto; in tal caso, indica, in corrispondenza di ogni articolo del manifesto, la relativa posizione T1, T2, TE (equivalente a T2ES), TP (equivalente a T2PT) e C (equivalente a T2L); - il regime di transito comunitario si considera appurato alla presentazione dei manifesti e delle merci all'autorità doganale del porto di destinazione; - l'autorità doganale del porto di partenza effettua, mediante un sistema di revisione contabile, controlli a posteriori in base a un'analisi del livello dei rischi; - l'autorità doganale del porto di destinazione effettua dei controlli a mezzo di un sistema di revisione contabile in base ad un'analisi del livello dei rischi e se necessario trasmette, a fini di verifica, all'autorità doganale nel porto di partenza dettagli dei manifesti; - la compagnia di navigazione marittima è responsabile dell'individuazione e della notificazione all'autorità doganale di qualsiasi infrazione o irregolarità emersa nel porto di destinazione; - l'autorità doganale del porto di destinazione notifica, entro un termine ragionevole, qualsiasi infrazione o irregolarità all'autorità doganale nel porto di partenza. Articolo 449 In deroga all'articolo 446, le merci imbarcate o trasbordate in una zona franca istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, sono reputate essere imbarcate o trasbordate in un porto situato in un paese terzo, salvo che sulla base di un visto apposto dall'autorità doganale sui documenti di bordo sia accertata la provenienza della nave da un settore del porto esterno alla zona franca. Sezione 3 Trasporti a mezzo di condutture Articolo 450 1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture. 2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario: - fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture; - fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità. Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340. 3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2 del codice, è considerato trasportatore il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture. 5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo. 6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4. CAPITOLO 9 Trasporti effettuati con carnet TIR o con carnet ATA Sezione 1 Disposizioni comuni Articolo 451 1. Qualora, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell'articolo 163, paragrafo 2, lettera b), del codice il trasporto di merci da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato: - in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), - con carnet ATA (convenzione ATA), per quanto riguarda le modalità di utilizzo del carnet TIR e ATA ai fini di tale trasporto, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio. 2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per «transito» s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio. Articolo 452 Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra. Articolo 453 1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario. 2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente agli articoli da 314 a 324. Articolo 454 1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell'utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA. 2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali. 3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si considera che essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, nel termine di cui all'articolo 455, paragrafo 1, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa. Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali. Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, i dazi e le altre imposizioni - salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità - a cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli sono rimborsati dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla loro riscossione. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni. Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali. Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità. Articolo 455 1. Quando si accerti un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l'autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare del carnet TIR o del carnet ATA e l'associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR o all'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA. 2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell'articolo 454, paragrafo 3, primo comma, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA. 3. Tale prova può essere fornita, con soddisfazione dall'autorità doganale: a) esibendo un documento, autenticato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione. Il documento deve contenere l'identificazione di dette merci; oppure b) esibendo un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Il documento deve contenere l'identificazione delle merci in causa; oppure c) per quanto riguarda la convenzione ATA, con i mezzi di prova di cui all'articolo 8 della medesima. Sezione 2 Disposizioni relative alla procedura del carnet TIR Articolo 456 Ai fini dell'articolo 1, lettera h), della convenzione TIR, per «ufficio doganale di passaggio» s'intende qualsiasi ufficio doganale attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore, come definiti nella convenzione TIR, è importato nel o esportato dal territorio doganale della Comunità nel corso di un'operazione TIR. Articolo 457 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante diventa o è responsabile nei confronti dell'autorità doganale di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione TIR fino al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all'ufficio doganale di destinazione situato in questo territorio. Sezione 3 Disposizioni relative alla procedura del carnet ATA Articolo 458 1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA. L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. 2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all'articolo 454, paragrafo 3, secondo comma, un 'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del «volet» del carnet più recente. Articolo 459 1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene rinviato, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA, il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet. 2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59. La nota informativa è corredata della copia del «volet» non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Articolo 460 1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse. Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero. 2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura. 3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea. Articolo 461 1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne. 2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima. Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA, in questo secondo Stato membro. Il discarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61. 3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio. 4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della convenzione ATA. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 454, paragrafo 3, terzo e quarto comma. CAPITOLO 10 Trasporti effettuati con il formulario 302 Articolo 462 1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio. 2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra. 3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali. 4. L'articolo 454, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis. CAPITOLO 11 Utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure relative all'esportazione di talune merci Articolo 463 1. Il presente capitolo stabilisce le condizioni applicabili alle merci che circolano all'interno del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario o vincolate ad un altro regime di transito doganale e la cui esportazione fuori della Comunità è vietata o assoggettata a restrizioni, ad una tassa o ad altra imposizione. 2. Tuttavia, tali condizioni si applicano solo se ciò sia previsto dalla misura che istituisce il divieto, la restrizione, la tassa o qualsiasi altra imposizione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare. Articolo 464 Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1 sono vincolate ad un regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone nella casella «Designazione delle merci» della dichiarazione di transito comunitario una delle seguenti diciture, secondo il caso: - Salida de la Comunidad sometida a restricciones, - Udpassage fra Faellesskabet undergivet restriktioner, - Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen, - ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa ðaañéïñéóìïýò, - Export from the Community subject to restrictions, - Sortie de la Communauté soumise à des restrictions, - Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni, - Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen, - Saída da Comunidade sujeita a restrições; - Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos, - Udpassage fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling, - Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen, - ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa aaðéâUEñõíóç, - Export from the Community subject to duty, - Sortie de la Communauté soumise à imposition, - Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione, - Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen, - Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições. Articolo 465 1. Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1 sono vincolate ad un regime di transito diverso dal transito comunitario, l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T5 previsto dall'articolo 472. L'interessato appone, nella casella 104 di tale esemplare, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 464. 2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci, secondo il caso, una delle diciture di cui all'articolo 464. Articolo 466 Le disposizioni degli articoli 464 e 465 non si applicano quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi all'esportazione, la tassa o l'imposizione esigibile è stata pagata ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità. Articolo 467 1. Se la misura di cui all'articolo 463, paragrafo 2 prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita quando, secondo le indicazioni contenute nel documento doganale, le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, circolanti tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità, lasciano durante il trasporto il predetto territorio in modo diverso dalla via aerea. 2. La garanzia è costituita nell'ufficio in cui sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci o presso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio, secondo le modalità che verranno stabilite dall'autorità doganale di detto Stato membro. Nel caso di una misura che istituisce una tassa o un'altra imposizione, la garanzia non deve essere fornita quando il trasporto delle merci avvenga in regime di transito comunitario e venga fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure sia previsto l'esonero dalla garanzia in considerazione della persona dell'obbligato principale. Articolo 468 1. Le disposizioni dell'articolo 465 si applicano anche alle merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di paesi EFTA e che, in uno di questi paesi, sono oggetto di rispedizione. In deroga all'articolo 482, l'originale dell'esemplare di controllo T5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione. L'ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere reintrodotte nel territorio doganale della Comunità. 2. Se la misura di cui all'articolo 463, paragrafo 2, prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita, in deroga all'articolo 467, in tutti i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 469 Quando le merci non siano immesse in libera pratica subito dopo il loro arrivo nell'ufficio di destinazione, spetta a quest'ultimo prendere le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione delle misure previste nei loro confronti, di cui all'articolo 463, paragrafo 2. Articolo 470 Quando le merci di cui all'articolo 463, paragrafo 1, circolanti secondo le condizioni di cui all'articolo 467, anche per via aerea, non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità nel termine stabilito, si considerano irregolarmente esportate in un paese terzo dallo Stato membro dal quale sono state spedite, salvo che se ne provi il perimento imputabile a forza maggiore o caso fortuito. CAPITOLO 12 Disposizioni relative ai documenti (esemplare di controllo T5) da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci Articolo 471 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) autorità competente: l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente capitolo; b) ufficio: l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione del presente capitolo. Articolo 472 1. Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o stabilita nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5. Per esemplare di controllo T5 s'intende un esemplare compilato su un formulario T5, eventualmente completato da uno o più formulari T5 bis, secondo le condizioni di cui all'articolo 478 o da una o più distinte di carico T5 secondo le condizioni di cui agli articoli 479 e 480. Non si esclude che vengano utilizzati, contemporaneamente, ma per fini diversi, parecchi esemplari di controllo T5, sempre che ciascuno di essi sia previsto da una misura comunitaria. 2. Chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5, a norma del paragrafo 1, è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata. Articolo 473 I formulari su cui è redatto l'esemplare di controllo T5 devono essere conformi ai modelli figuranti negli allegati 63, 64 e 65. Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 66 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie. Ove occorra, ciascuno Stato membro provvede a completare le istruzioni di cui sopra. L'esemplare di controllo T5 è rilasciato ed utilizzato conformemente agli articoli da 476 a 485. Articolo 474 1. La carta da utilizzare è di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g/m2. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture. 2. Il formato dei formulari è: a) di 210 mm × 297 mm per i formulari T5 (allegato 63) e i formulari T5 bis (allegato 64); è ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno o di 8 mm in più; b) di 297 mm × 420 mm per le distinte di carico T5 (allegato 65); è ammessa una tolleranza, nel senso della lunghezza, al massimo di 5 mm in meno o di 8 mm in più. 3. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore come qui di seguito indicato: - l'esemplare originale reca sulla destra un bordo continuo di colore nero; - la larghezza di detto bordo è di circa 3 mm. 4. L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del formulario possono essere stampati in rosso. Articolo 475 Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari dell'esemplare di controllo T5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Articolo 476 L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dall'autorità competente dello Stato membro di partenza. Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. Articolo 477 1. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Esso può anche essere compilato in modo leggibile a mano, con l'inchiostro e in stampatello. I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dall'autorità competente. 2. L'esemplare di controllo T5 può anche essere confezionato o compilato con un procedimento tecnico di riproduzione sempreché siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature e alterazioni. Articolo 478 1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può consentire alle imprese stabilite nel suo territorio di completare l'esemplare di controllo T5 con uno o più formulari T5 bis, sempreché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione. 2. Il numero di formulari T5 bis utilizzati è indicato nella casella n. 3 dell'esemplare di controllo T5 che accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni formulario T5 bis. Il numero totale dei colli accompagnati dal formulario di controllo T5 e dal o dai formulari T5 bis è indicato nella casella n. 6 dell'esemplare di controllo T5. Articolo 479 1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può consentire alle imprese stabilite nel suo territorio di completare l'esemplare di controllo T5 con una o più distinte di carico T5 in cui sono annotate le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5, sempreché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione. 2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T5 deve essere preceduto da un numero d'ordine; devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli delle colonne della distinta stessa. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta. In basso alle colonne corrispondenti devono essere indicati il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci in causa. 3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T5, le caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T5 cui si riferiscono devono essere cancellate, e tale documento non può essere completato da formulari T5 bis. 4. Il numero delle distinte di carico T5 utilizzate è indicato nella casella n. 4 dell'esemplare di controllo T5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T5. Il numero totale dei colli accompagnati dalle varie distinte di carico è indicato nella casella n. 6 dell'esemplare di controllo T5. Articolo 480 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 479, paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni utilizzino distinte di carico T5 compilate con tale sistema e che, pur recando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura nell'allegato 65 non soddisfano a tutti i requisiti di cui agli articoli da 473 a 475 e 477 e al requisito di cui all'articolo 479, paragrafo 2 concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine. Queste distinte devono essere nondimeno concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall'autorità competente. 2. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità competente. 3. Si può ugualmente permettere l'uso come distinte di carico di cui all'articolo 479, paragrafo 1, di elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono emessi da imprese le cui scritture contabili non si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. 4. Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, delle distinte di carico che egli compila. Articolo 481 1. L'esemplare di controllo T5 e, eventualmente, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 sono redatti dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno di detti documenti deve recare la firma originale dell'interessato. 2. L'esemplare di controllo T5 e, eventualmente, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono recare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria che prevede il controllo. 3. Quando le merci non sono vincolate al regime di transito comunitario l'esemplare di controllo T5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura di transito eventualmente utilizzata. Quando non ci si avvalga di una procedura di transito, l'esemplare di controllo T5 deve recare una delle seguenti diciture: - mercancías fuera del procedimiento de tránsito, - ingen forsendelsesprocedure, - nicht im Versandverfahren befindliche Waren, - aassôaa óaa ìíaassá «AAìðïñaaýìáôá aaêôueò aeéáaeéêáóssáò aeéáìaaôáêueìéóçò», - goods not covered by a transit procedure, - marchandises hors procédure de transit, - merci non vincolate ad una procedura di transito, - goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer, - mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito. 4. Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura di transito utilizzata deve recare un riferimento all'esemplare o agli esemplari di controllo T5 rilasciati. Articolo 482 1. Quando le merci circolano vincolate ad una procedura di transito comunitario ovvero ad un'altra procedura di transito doganale, l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo T5. L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5. L'originale dell'esemplare di controllo T5 accompagna le merci almeno fino all'ufficio in cui si procede al controllo della destinazione e/o dell'utilizzazione delle merci nelle medesime condizioni del documento relativo alla procedura di transito utilizzata. 2. Quando le merci assoggettate ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione non sono vincolate ad un regime di transito, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione. Questa trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5. L'esemplare di controllo T5 deve recare una delle diciture di cui all'articolo 481, paragrafo 3. 3. L'esemplare di controllo T5 e, se del caso, il o i formulari di controllo T5 bis, ovvero le distinte di carico T5, sono vistati dall'autorità competente dello Stato membro di partenza. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A (ufficio di partenza) di detti documenti: a) per l'esemplare di controllo T5, il nome e il timbro dell'ufficio di partenza, la firma del funzionario competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato; b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero che figura sull'esemplare di controllo T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio di partenza o a mano. In quest'ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative. 4. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione. Articolo 483 1. L'ufficio di destinazione effettua o fa effettuare sotto la sua responsabilità il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. 2. L'ufficio di destinazione deve registrare, eventualmente trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 485, l'originale dell'esemplare di controllo T5 è rispedito immediatamente all'indirizzo indicato nella rubrica «Da rispedire a», una volta espletate tutte le formalità previste e dopo essere stato debitamente annotato dall'ufficio di destinazione. Articolo 484 La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Tale ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5. Articolo 485 1. L'autorità competente degli Stati membri permette che una spedizione accompagnata dall'esemplare di controllo T5, nonché lo stesso esemplare di controllo T5 siano frazionati, prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle misure comunitarie relative ai prodotti provenienti dall'intervento, che sono soggetti ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e che formano oggetto di trasformazione in un altro Stato membro prima di ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione finale(i). 3. Il frazionamento di cui al paragrafo 1 ha luogo alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 7. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare a queste condizioni nei casi in cui la totalità delle spedizioni risultanti dal frazionamento debba ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata nello Stato membro in cui ha luogo il frazionamento. 4. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 481, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata utilizzando a tal fine un formulario dell'esemplare di controllo T5. Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, 104, 105, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa netta delle merci che ne fanno oggetto. Nella casella n. 106 di ciascun estratto devono essere riportati il numero di registrazione, la data, l'ufficio e il paese di emissione dell'esemplare di controllo originale, con una delle seguenti diciture: - Extracto del ejemplar de control: (número, fecha, oficina y país de expedición) - Udskrift af kontroleksemplar: (nummer, dato, udstedelsessted og land) - Auszug aus dem Kontrollexemplar: (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland) - Áðueóðáóìá ôïõ áíôéôýðïõ aaëÝã÷ïõ: (áñéèìueò, çìaañïìçíssá, ãñáoeaassï êáé ÷þñá aaêaeueóaaùò) - Extract of control copy: (Number, date, office and country of issue) - Extrait de l'exemplaire de contrôle: (numéro, date, bureau et pays de délivrance) - Estratto dell'esemplare di controllo: (numero, data, ufficio e paese di emissione) - Uittreksel uit controle-exemplaar: (nummer, datum, kantoor en land van afgifte) - Extracto do exemplar de controlo: (número, data, estância, país de emissão) 5. L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento indica sull'esemplare di controllo T5 originale il frazionamento in parola. A tal fine, esso annota nel riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» una delle seguenti diciture: - . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas, - . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet, - . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei, - . . . (áñéèìueò) aaêaeïèÝíôá áðïóðUEóìáôá - óõíçììÝíá áíôssãñáoeá, - . . . (number) extracts issued - copies attached, - . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes, - . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate, - . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd, - . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas. L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella rubrica «Da rispedire a», accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati. L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo originale e degli estratti rilasciati. 6. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali, all'occorrenza contemporaneamente al documento relativo alla procedura utilizzata. 7. I competenti uffici degli Stati membri di destinazione delle parti della spedizione frazionata provvedono direttamente o fanno provvedere, sotto la loro responsabilità, al controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione previste o prescritte. Essi rinviano gli estratti, annotati conformemente all'articolo 483, paragrafo 3, all'indirizzo indicato nella rubrica «Da rispedire a». 8. In caso di ulteriore frazionamento, previsto al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si applicano mutatis mutandis. Articolo 486 1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che: - l'omissione della domanda o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova, con soddisfazione dell'autorità doganale, che detta omissione non è dovuta a imprevidenza o negligenza abituale da parte sua, - l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità amministrative, - l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del predetto documento, - sia stato stabilito, con soddisfazione dell'autorità doganale, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime di transito eventualmente utilizzato, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione. 2. Qualora l'esemplare di controllo T5 venga rilasciato a posteriori, esso deve recare, in rosso, una delle seguenti diciture: - Expedido a posteriori, - Udstedt efterfoelgende, - Nachtraeglich ausgestellt, - AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí, - Issued retroactively, - Délivré a posteriori, - Rilasciato a posteriori, - Achteraf afgegeven, - Emitido a posteriori. Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione. 3. L'esemplare di controllo T5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio di destinazione solo quando quest'ultimo constati che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla misura comunitaria adottata in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno del territorio doganale della Comunità. 4. In caso di smarrimento dell'originale possono essere rilasciati duplicati degli esemplari di controllo T5, degli estratti degli esemplari di controllo T5, dei formulari T5 bis e delle distinte di carico T5. Il duplicato deve essere corredato della dicitura «DUPLICATO», scritta in rosso e in maiuscolo, del timbro dell'ufficio che lo ha rilasciato e della firma del funzionario competente. Articolo 487 In deroga all'articolo 472 e salvo diversamente stabilito dalle disposizioni relative alla misura comunitaria, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta. Articolo 488 L'autorità doganale di ciascuno Stato membro può consentire, nell'ambito delle sue competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste all'articolo 489, in appresso denominata «speditore autorizzato», che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5. Articolo 489 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 488 è accordata unicamente alle persone: a) che effettuano frequenti spedizioni; b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; c) che forniscono una garanzia quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 deve essere connesso ad una garanzia e d) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della (delle) normativa(e) in causa. 2. L'autorità doganale prende le misure adeguate per la costituzione della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c). Articolo 490 Nell'autorizzazione da rilasciarsi dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare: a) l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare; b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere