31993R2186

Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 05/08/1993 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0150


REGOLAMENTO (CEE) N. 2186/93 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato unico accresce la necessità di migliorare la comparabilità delle statistiche prodotte per rispondere alle esigenze comunitarie e che, per migliorare tale comparabilità, è necessario adottare definizioni e descrizioni comuni del campo delle imprese e delle altre unità la cui attività è oggetto di rilevamento statistico;

considerando che registri di tali unità devono essere costituiti ed aggiornati onde consentire la raccolta di informazioni sulle unità stesse;

considerando che esiste un fabbisogno crescente di informazioni sulla struttura delle imprese, fabbisogno che non può essere soddisfatto nell'attuale stato della statistica comunitaria;

considerando che i registri di imprese utilizzabili a fini statistici rappresentano uno strumento necessario per la verifica delle modificazioni strutturali dell'economia risultanti da operazioni quali alleanza, partnership, acquisti, fusioni od assorbimenti;

considerando che il ruolo importante delle imprese pubbliche nell'economia nazionale degli Stati membri è stato riconosciuto in particolare dalla direttiva 80/723/CEE della Commissione (1) che le definisce nell'articolo 2, e che quindi esse devono figurare in un registro d'imprese;

considerando che talune informazioni statistiche non sono attualmente disponibili, in particolare nei settori, come quello dei servizi, nei quali sono numerose le piccole e medie imprese (PMI), perché non esistono registri utilizzabili a fini statistici;

considerando che i registri sono tra gli elementi che consentono di conciliare le esigenze antagonistiche di una maggiore informazione sulle imprese e di una riduzione dei loro oneri amministrativi, segnatamente per le PMI in conformità della raccomandazione 90/246/CEE (2), in particolare perché consentono di raccogliere e utilizzare informazioni esistenti in registri amministrativi e giuridici;

considerando che il registro utilizzabile a fini statistici costituisce uno degli elementi di base dei sistemi d'informazione sulle imprese e che esso consente di realizzare e coordinare le indagini statistiche, fornendo una base di campionamento, possibilità di estrapolazione e strumenti di verifica dell'adempimento di quanto è chiesto alle imprese, segnatamente quelle di cui alle direttive 78/660/CEE (3) e 83/349/CEE (4);

considerando che la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta dei dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi tra Stati membri esige che siano repertoriati i soggetti tenuti a fornire informazioni e che è auspicabile derivare tale registro da un registro centrale di imprese utilizzato a fini statistici;

considerando che il livello di elaborazione dei registri utilizzati a fini statistici varia a seconda degli Stati membri, che lo sviluppo di tali registri, lungo e costoso, può avvenire solo in due fasi e che la prima fase deve riguardare l'armonizzazione delle unità di base di detti registri secondo scadenze ben definite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi Gli Stati membri istituiscono, a fini statistici, uno o più registri armonizzati secondo le definizioni e con la copertura di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per

a) « unità giuridica »: l'unità giuridica ai sensi della sezione II, parte A, punto 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 (5);

b) « impresa »: l'impresa ai sensi della sezione III, parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93.

In appresso, le espressioni seguenti caratterizzano il legame tra impresa e unità giuridica:

- l'impresa è collegata ad una o più unità giuridiche e

- l'unità giuridica risponde dell'impresa;

c) « unità locale »: l'unità locale ai sensi della sezione III, parte F dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93.

In appresso, l'espressione seguente caratterizza il legame tra unità locale ed impresa:

- l'unità locale dipende da un'impresa.

2. Il presente regolamento concerne esclusivamente le unità giuridiche che esercitino totalmente o parzialmente un'attività produttiva.

Articolo 3

Copertura 1. Conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2 e con riserva delle restrizioni di cui al presente articolo, sono repertoriate:

- tutte le imprese che esercitano un'attività economica e contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL),

- le unità giuridiche che ne rispondono e

- le unità locali che ne dipendono.

Sono tuttavia esclusi i nuclei familiari,

- nella misura in cui la loro produzione è destinata all'autoconsumo, e

- nella misura in cui producono servizi di locazione di beni immobili di proprietà o affittati, inclusi nel gruppo 70.2 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1) istituita con il regolamento (CEE) n. 3037/90 (6).

È facoltativa l'inclusione:

- delle imprese la cui attività principale si trova nella sezione A, B o L della NACE rev. 1,

- delle unità giuridiche che ne rispondono,

- delle unità locali che ne dipendono.

È deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 in che misura vengano repertoriate le piccole imprese prive di importanza statistica per gli Stati membri.

2. Le imprese, le unità giuridiche e locali di cui al paragrafo 1 sono repertoriate entro i termini di cui all'allegato I.

3. La registrazione separata delle unità giuridiche è facoltativa, purché tutte le informazioni concernenti tali unità siano incluse nelle registrazioni relative alle imprese.

Le modalità di detta registrazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 4

Caratteristiche da repertoriare Le unità repertoriate hanno un identificatore e una descrizione come definito nell'allegato II.

Articolo 5

Aggiornamento 1. Sono aggiornate almeno una volta l'anno:

a) le iscrizioni e cancellazioni del registro;

b) le variabili indicate nell'allegato II, paragrafo 1, lettere b) ed f);

c) le variabili indicate nell'allegato II, paragrafo 3, lettere b), c), d), e) ed h) per le unità che costituiscono l'oggetto di indagini annuali nella misura in cui tali variabili sono riprese nelle indagini.

In generale, sono sottoposte ad aggiornamento annuale le informazioni ottenute da schedari amministrativi o da indagini annuali, le altre invece sono aggiornate ogni quattro anni.

2. Al termine del primo trimestre di ogni anno civile gli Stati membri fanno una copia del registro, nello stato in cui esso si trova, e la conservano per dieci anni a fini d'analisi.

Articolo 6

Accesso all'informazione Su richiesta della Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, gli Stati membri effettuano analisi statistiche del registro e ne trasmettono i risultati, compresi i dati che gli Stati membri dichiarano riservati in virtù delle legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (7).

Articolo 7

Accesso ai registri amministrativi o giuridici Ogni istituto nazionale di statistica è autorizzato a raccogliere a fini statistici negli schedari amministrativi o giuridici costituiti nel territorio nazionale, le informazioni oggetto del presente regolamento, alle condizioni definite dalla legislazione nazionale.

Articolo 8

Modalità d'applicazione Le modalità d'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e degli allegati I e II e i provvedimenti necessari all'adattamento di tali modalità nonché le eventuali deroghe agli articoli 3, 4 e 5 ed agli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

Procedura 1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/Euratom (8) un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 10

Relazione della Commissione Entro quattro anni a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento stesso, eventualmente corredandola di opportune proposte volte a tener conto dell'esperienza acquisita.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

(1) Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35). Direttiva modificata dalla direttiva 85/413/CEE (GU n. L 229 del 28. 8. 1985, pag. 20).

(2) Raccomandazione 90/246/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 55).

(3) Quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

(4) Settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

(5) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1).

(6) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.

(7) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

(8) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO I

Termini per l'iscrizione nel registro Le imprese di cui all'articolo 2 e repertoriate conformemente all'articolo 3 sono iscritte nel registro anteriormente al 1o gennaio 1996. Le unità giuridiche e locali beneficiano di un termine supplementare di un anno.

(1) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.

(2) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27).

ALLEGATO II

Identificatore e descrizione 1. Le registrazioni ad un'unità giuridica contengono le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione;

b) nome o ragione sociale, indirizzo (compreso il codice postale) e facoltativamente: numero di telefono, di posta elettronica, di fax e di telex;

c) obbligo per l'unità giuridica di pubblicare i suoi conti annui (SÌ/NO);

d) data di costituzione legale, per le persone giuridiche, o di riconoscimento amministrativo come operatore economico, per le persone fisiche;

e) data in cui l'unità giuridica cessa di essere il supporto giuridico di un'impresa;

f) status giuridico dell'unità;

g) ragione sociale e indirizzo di una eventuale unità giuridica non residente, qualora non si tratti di una persona fisica, che controlla l'unità giuridica (facoltativo);

h) numero di identificazione dell'unità giuridica del registro che controlla l'unità giuridica (facoltativo);

i) carattere di « impresa pubblica » dell'unità giuridica ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione (1) (SÌ/NO) (solo per le persone giuridiche);

j) riferimento ad altri schedari connessi, compresi quelli doganali contenenti informazioni utilizzabili a fini statistici, nei quali figura tale unità giuridica;

k) riferimento al registro degli operatori intracomunitari istituito conformemente al regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (2).

2. I documenti relativi alle unità locali contengono le seguenti informazioni:

a) numero di identificazione;

b) nome, indirizzo ed altre informazioni che consentano l'identificazione, come indicato al punto 1.b) del presente allegato;

c) codice d'attività al livello a 4 cifre (« classe » della NACE rev. 1);

d) eventuali attività secondarie al livello dei codici a 4 cifre della NACE rev. 1 (facoltativo);

e) numero di persone occupate, come indicato al punto 3.e) del presente allegato;

f) data di avvio delle attività il cui codice è indicato al punto c);

g) data della cessazione definitiva delle attività;

h) codice di situazione geografica (unità territoriali);

i) riferimento a schedari connessi, nei quali figurano l'unità locale e informazioni utilizzabili a fini statistici;

j) numero di identificazione nel registro dell'impresa da cui dipende l'unità locale;

k) l'attività svolta nell'unità locale è un'attività ausiliare dell'impresa da cui dipende (SÌ/NO).

3. I documenti relativi ad una impresa contengono le informazioni seguenti:

a) numero di identificazione;

b) numero di identificazione dell'unità o delle unità giuridiche che fungono da supporto giuridico per l'impresa;

c) codice di attività dell'impresa corrispondente al livello a quattro cifre (classe della NACE rev. 1); la classificazione di una impresa è determinata dalla classe della NACE rev. 1 nella quale rientrano l'attività principale o l'insieme delle attività dell'impresa;

d) eventuali attività secondarie, al livello del codice NACE rev. 1 a quattro cifre, per quelle che raggiungono il 10 % del totale, per tutte le attività, dei valori aggiunti lordi al costo dei fattori di ciascuna o che rappresentano il 5 % o più dell'attività nazionale di questo tipo; questo punto riguarda esclusivamente le imprese oggetto di indagini;

e) dimensione: misurata in base al numero di persone occupate o, in mancanza di questo, in base all'assegnazione ad una delle classi seguenti determinata in funzione del numero delle persone occupate: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1 000, oltre 1 000 indicare il numero di migliaia;

f) data di inizio delle attività dell'impresa;

g) data di cessazione definitiva delle attività dell'impresa;

h) importo netto del volume d'affari, prodotto della vendita di beni e servizi (ad eccezione dell'intermediazione finanziaria); in mancanza di tale dato, assegnazione ad una classe di dimensione definita nel modo seguente (in milioni di ecu): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 (facoltativo per i volumi d'affari inferiori o uguali a 2 milioni di ecu);

i) attivi netti (attivi dopo ammortamento meno passivi-esclusivamente per gli intermediari finanziari); (facoltativo).