31993R1946


Titolo e riferimento

Regolamento (CEE) n. 1946/93 del Consiglio del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

 GU L 181 del 23.7.1993, pagg. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 05 tomo 6 pag. 73 - 74
 edizione speciale svedese: capitolo 05 tomo 6 pag. 73 - 74
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 05 tomo 02 pag. 164 - 165
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 05 tomo 03 pag. 57 - 58
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 05 tomo 03 pag. 57 - 58

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1946/93 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che il trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, ha modificato la procedura con la quale viene dato atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee; che, di conseguenza, è opportuno aggiornare, tenuto conto della procedura modificata, come enunciata all'articolo 206 ter del trattato, la procedura con cui viene dato atto dell'esecuzione del bilancio al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 (4);

considerando che, in tutti i testi che fanno riferimento alla commissione di controllo, il suddetto trattato del 22 luglio 1975 ha sostituito i termini «Corte dei conti» ai termini «commissione di controllo»;

considerando che gli atti d'adesione della Grecia nonché della Spagna e del Portogallo hanno modificato la composizione del consiglio di amministrazione del Centro;

considerando che conviene stabilire che la relazione generale annuale del Centro sia inviata a tutte le istanze comunitarie interessate;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 337/75;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è così modificato:

1) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il Centro è gestito da un consiglio di amministrazione composto da trentanove membri di cui:

a) dodici membri rappresentano i governi degli Stati membri;

b) dodici membri rappresentano le organizzazioni professionali dei datori di lavoro;

c) dodici membri rappresentano le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) tre membri rappresentano la Commissione.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro per ciascuna delle suddette categorie.

I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.»;

2) l'articolo 9 è abrogato;

3) il testo dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio tale stato, che comporta una tabella dell'organico, unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

2. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili sulla base della sovvenzione destinata al Centro.

La procedura vigente per gli storni degli stanziamenti da un capitolo all'altro è applicata allo stanziamento relativo a tale sovvenzione.

L'autorità di bilancio stabilisce la tabella dell'organico del Centro.»;

4) nell'articolo 12 i paragrafi 2 e 3 sono abrogati.

Il paragrafo 4 diventa il paragrafo 2;

5) dopo l'articolo 12 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

1. Il direttore prepara e il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione generale annuale sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive del Centro e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti.

Sempre entro il 31 marzo, esso comunica inoltre al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti di gestione, l'analisi della gestione finanziaria ed il bilancio finanziario del Centro per l'esercizio trascorso.

La Corte dei conti li esamina, come previsto dall'articolo 206 bis del trattato.

2. Entro il 30 novembre la Corte dei conti trasmette alle autorità responsabili della decisione di discarico e alla Commissione la sua relazione annuale, corredata delle risposte del Centro alle osservazioni della Corte dei conti e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Prima del 30 aprile dell'anno successivo, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al consiglio di amministrazione del Centro dell'esecuzione del bilancio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 206 ter del trattato.»;

6) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Le disposizioni relative al personale del Centro sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

(1) GU n. C 23 del 31. 1. 1991, pag. 26.(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 523.(3) GU n. C 152 del 10. 6. 1991, pag. 1.(4) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

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