Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope
GU L 159 dell' 1.7.1993, pagg. 134–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 204 - 206
edizione speciale svedese: capitolo 15 tomo 12 pag. 204 - 206
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 02 pag. 294 - 296
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
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DIRETTIVA 93/46/CEE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II;
considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (3), modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (4),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sosituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.
(2) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.
ALLEGATO I
CATEGORIA 1
>SPAZIO PER TABELLA>
CATEGORIA 2
>SPAZIO PER TABELLA>
CATEGORIA 3
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
>SPAZIO PER TABELLA>
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