31993D0626

93/626/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 13/12/1993 pag. 0001 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0175


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (93/626/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato, sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ai negoziati per la preparazione della Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la Comunità e tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che la Convenzione, conformemente all'articolo 34, è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica;

considerando che la protezione dell'ambiente, conformemente all'articolo 130 R del trattato, fa parte degli obiettivi della Comunità che includono la protezione della natura e della diversità biologica;

considerando che la Comunità ha già realizzato, sui territori ai quali si applica il trattato, numerose azioni per la salvaguardia della diversità biologica; che tali misure contribuiscono e contribuiranno in modo significativo alla protezione della diversità biologica a livello mondiale;

considerando che la conservazione della diversità biologica è un problema di portata mondiale e che è quindi opportuno che la Comunità e gli Stati membri partecipino agli sforzi internazionali volti alla realizzazione di tale obiettivo, segnatamente incentivando la protezione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e concludendo accordi sulla sua utilizzazione e la ripartizione dei benefici che ne derivano;

considerando che, dati i provvedimenti che la Comunità ha già adottato in alcuni settori soggetti alla Convenzione, essa deve anche intraprendere un'azione a livello internazionale nei suddetti settori;

considerando che, nel quadro delle rispettive competenze nei settori contemplati dalla Convenzione, è auspicabile che la Comunità e gli Stati membri diventino parti contraenti in modo che possano adempiere adeguatamente a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione;

considerando che è pertanto opportuno approvare la Convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è approvata a nome della Comunità economica europea.

Il testo della Convenzione figura nell'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, al deposito dello strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 della Convenzione.

2. Contemporaneamente il presidente deposita, a nome della Comunità economica europea, la dichiarazione sulle competenze enunciata nell'allegato B della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3 della Convenzione, unitamente al testo della dichiarazione contenuta nell'allegato C della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

Perl il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 237 dell'1. 9. 1993, pag. 4.

(2) GU n. C 194 del 19. 7. 1993.

(3) GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 1.

ALLEGATO A

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversità biologica e dei valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della diversità biologica e delle sue componenti,

CONSAPEVOLI anche dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera,

AFFERMANDO che la conservazione della diversità biologica è un problema comune dell'umanità,

RIAFFERMANDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche,

RIAFFERMANDO anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle risorse biologiche sul loro territorio,

PREOCCUPATE per il fatto che la diversità biologica sta diminuendo notevolmente a causa di determinate attività dell'uomo,

CONSAPEVOLI della generale mancanza di informazioni e di cognizioni relative alla diversità biologica e della necessità urgente di sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti,

OSSERVANDO quanto sia di vitale importanza anticipare, prevenire ed attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita di diversità biologica,

OSSERVANDO INOLTRE che, laddove ci sia una minaccia di riduzione rilevante o di perdita della diversità biologica, non si deve addurre la mancanza di una completa sicurezza scientifica come motivo per differire le misure che permetterebbero di evitare o di ridurre al minimo questa minaccia,

OSSERVANDO INOLTRE che la conservazione della diversità biologica esige necessariamente la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, oltre alla conservazione e al recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale,

OSSERVANDO INOLTRE che anche delle misure ex situ, di preferenza nei paesi d'origine, rivestono una grande importanza,

RICONOSCENDO che un gran numero di comunità locali di popolazioni autoctone, che impersonano modi di vita tradizionali, dipendono strettamente e tradizionalmente dalle risorse biologiche, e che è auspicabile garantire una suddivisione equa dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione di conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali, relative alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

RICONOSCENDO ANCHE il ruolo vitale che rivestono le donne nella conservazione e nell'utilizzazione durevole della diversità biologica, e affermando la necessità di una piena partecipazione della donna a tutti i livelli del processo di formulazione e di attuazione delle politiche relative alla conservazione della diversità biologica,

SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative per la conservazione della diversità biologica e l'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

RICONOSCENDO che la concessione di ulteriori risorse finanziarie e un adeguato accesso alle tecnologie pertinenti possono probabilmente modificare in modo considerevole la capacità mondiale di far fronte alla perdita della diversità biologica,

RICONOSCENDO INOLTRE che sono necessari aiuti speciali per far fronte alle necessità dei paesi in via di sviluppo, ivi comprese ulteriori risorse finanziarie e un adeguato accesso alle tecnologie pertinenti,

OSSERVANDO a questo riguardo le condizioni speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari,

RICONOSCENDO che sono necessari investimenti importanti per la conservazione della diversità biologica e che ci si può aspettare da questi investimenti una vasta serie di vantaggi ambientali, economici e sociali,

RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono priorità basilari e fondamentali dei paesi in via di sviluppo,

CONSAPEVOLI del fatto che la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un'importanza critica per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed altri della crescente popolazione del pianeta, e che a tal fine sono essenziali l'accesso alle risorse genetiche e alle tecnologie e la loro ripartizione,

NOTANDO che, in definitiva, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rinforzeranno le relazioni amichevoli tra gli Stati e contribuiranno alla pace dell'umanità,

DESIDEROSE di migliorare e completare gli accordi internazionali esistenti relativi alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

DECISE a conservare e ad utilizzare in modo durevole la diversità biologica a profitto delle generazioni presenti e future,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione, che devono essere perseguiti in conformità delle sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e un trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

«diversità biologica»: la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

«risorse biologiche»: le risorse genetiche, gli organismi o parti di essi, le popolazioni, o qualsiasi altra componente biotica degli ecosistemi che abbia un'utilizzazione effettiva o potenziale oppure presenti un valore per l'umanità;

«biotecnologia»: tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;

«paese d'origine delle risorse genetiche»: il paese che possiede tali risorse genetiche nelle condizioni in situ;

«paese fornitore di risorse genetiche»: qualsiasi paese che fornisce le risorse genetiche raccolte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche o addomesticate, o prelevate da fonti ex situ, che siano originarie o no di tale paese;

«specie domestiche o coltivate»: ogni specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per soddisfare ai suoi bisogni;

«ecosistema»: il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;

«conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali;

«materiale genetico»: il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità;

«risorse genetiche»: il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale;

«habitat»: il sito o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esiste allo stato naturale;

«condizioni in situ»: condizioni nelle quali si trovano le risorse genetiche all'interno di ecosistemi e di habitat naturali e, nel caso di specie domestiche o coltivate, all'interno delle zone in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

«conservazione in situ»: la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e, nel caso di specie domestiche e coltivate, nelle zone in cui hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive;

«zona protetta»: qualsiasi zona geograficamente delimitata che è designata o regolamentata e amministrata per il raggiungimento di obiettivi specifici di conservazione;

«organizzazione regionale di integrazione economica»: qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale tali Stati membri hanno trasferito competenze relative alle questioni contemplate dalla presente Convenzione e che è stata regolarmente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la detta Convenzione o ad aderirvi;

«utilizzazione durevole»: l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;

«tecnologia»: tutte le tecnologie compresa la biotecnologia.

Articolo 3

Principio

Conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse applicando la propria politica ambientale ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Campo d'applicazione

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga espressamente in modo di verso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti:

a) nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e

b) nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di fuori di esso.

Articolo 5

Cooperazione

Ogni parte contraente, coopera, per quanto possibile e opportuno, con altre parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nelle regioni non sottoposte alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 6

Provvedimenti generali per la conservazione e

l'utilizzazione durevole

Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente:

a) elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi esistenti che devono riflettere, tra l'altro, le misure enunciate nella presente Convenzione che concernono la parte contraente;

b) integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.

Articolo 7

Identificazione e controllo

Per quanto possibile e opportuno e in particolare ai fini degli articoli 8, 9 e 10, ogni parte contraente:

a) identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e di una utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;

b) controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della diversità biologica identificati in applicazione della lettera a), prestando particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di utilizzazione durevole;

c) identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;

d) conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo, di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Articolo 8

Conservazione in situ

Per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente:

a) stabilisce un sistema di zone protette o zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica;

b) qualora necessario, elabora direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica;

c) regolamenta o amministra le risorse biologiche importanti per la conservazione della diversità biologica, sia all'interno che all'esterno delle zone protette, per garantirne la conservazione ed un'utilizzazione durevole;

d) promuove la protezione di ecosistemi e habitat naturali ed il mantenimento di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

e) promuove uno sviluppo ecologicamente innocuo e durevole nelle zone adiacenti alle zone protette, con l'obiettivo di rafforzare la protezione di queste ultime;

f) riabilita e ripristina gli ecosistemi degradati e promuove il recupero di specie minacciate, mediante, tra l'altro, l'elaborazione e l'applicazione di programmi o altre strategie di gestione;

g) stabilisce o mantiene i mezzi per regolare, amministrare o controllare i rischi connessi con l'utilizzazione o l'emissione di organismi viventi modificati dalla biotecnologia, che rischiano di avere impatti sfavorevoli sull'ambiente e quindi di influire sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana;

h) vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie;

i) si sforza di instaurare le condizioni necessarie per garantire la compatibilità tra le utilizzazioni attuali e la conservazione della diversità biologica e l'utilizzazione durevole dei suoi elementi costitutivi;

j) tenendo conto delle disposizioni della propria legislazione nazionale, rispetta, preserva e mantiene le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità autoctone e locali che impersonano modi di vita tradizionali, importanti per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e ne promuove una più vasta applicazione con l'accordo e la partecipazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggia la ripartizione equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche;

k) adotta o mantiene in vigore le disposizioni legislative e le altre disposizioni regolamentari necessarie per proteggere le specie e le popolazioni minacciate;

l) qualora sia stato accertato, in applicazione dell'articolo 7, un rilevante effetto negativo per la diversità biologica, regolamenta o gestisce i processi e le categorie di attività pertinenti;

m) coopera fornendo un sostegno finanziario o di altro tipo per la conservazione in situ, quale delineata nelle precedenti lettere da a) a l), in particolare ai paesi in via di sviluppo.

Articolo 9

Conservazione ex situ

Per quanto possibile e opportuno e soprattutto al fine di completare le misure di conservazione in situ, ogni parte contraente:

a) adotta misure per conservare ex situ elementi costitutivi della diversità biologica, preferibilmente nei paesi d'origine dei suddetti elementi;

b) mette in opera e mantiene impianti per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nei paesi d'origine delle risorse genetiche;

c) adotta misure per il ricupero e la ricostituzione delle specie minacciate e per la reintroduzione di dette specie nei loro habitat naturali in buone condizioni;

d) regolamenta e controlla la raccolta di risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ, in modo da evitare che gli ecosistemi e le popolazioni di specie in situ vengano minacciate, salvo i casi in cui speciali misure ex situ risultino temporaneamente necessarie ai sensi della precedente lettera c);

e) coopera fornendo un sostegno finanziario o di altro tipo per la conservazione ex situ, quale delineata nelle precedenti lettere da a) a d), e provvedendo all'installazione e al funzionamento di impianti di conservazione ex situ nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 10

Utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica

Per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente:

a) integra le considerazioni relative alla conservazione e all'utilizzazione durevole delle risorse biologiche nel processo decisionale nazionale;

b) adotta misure relative all'utilizzazione di risorse biologiche per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica;

c) protegge e favorisce l'uso consuetudinario delle risorse biologiche conformemente alle pratiche culturali tradizionali, compatibili con le esigenze di conservazione o di utilizzazione durevole;

d) aiuta le popolazioni locali ad elaborare ed ad applicare azioni correttive nelle zone degradate dove la diversità biologica si è ridotta;

e) incoraggia la cooperazione tra l'autorità amministrativa e il settore privato per mettere a punto metodi che favoriscano l'utilizzazione durevole delle risorse biologiche.

Articolo 11

Incentivi

Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile e opportuno, misure economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica.

Articolo 12

Ricerca e formazione

Tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo, le parti contraenti:

a) preparano e svolgono programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, e forniscono aiuti per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

b) promuovono e favoriscono la ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, conformandosi tra l'altro alle decisioni della Conferenza delle parti adottate in seguito alle raccomandazioni dell'organo sussidiario per la consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;

c) conformemente alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, sviluppano in collaborazione lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biolo gica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica.

Articolo 13

Istruzione e sensibilizzazione del pubblico

Le parti contraenti:

a) promuovono e favoriscono la presa di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica e delle misure necessarie a tal fine e provvedono a diffondere tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi argomenti nei programmi di insegnamento;

b) cooperano, qualora sia opportuno, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per mettere a punto programmi di insegnamento e sensibilizzazione del pubblico relativi alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 14

Valutazione di impatto e riduzione degli effetti nocivi

1. Per quanto possibile ed opportuno, ogni parte contraente:

a) adotta procedure adeguate che prescrivano la valutazione dell'impatto sull'ambiente per i progetti proposti, che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica, al fine di evitare o ridurre al minimo tali effetti e, se del caso, permettere al pubblico di partecipare a tali procedure;

b) adotta opportune disposizioni per garantire che siano debitamente prese in considerazione le conseguenze ambientali dei suoi programmi e delle sue politiche, che potrebbero avere un impatto molto negativo sulla diversità biologica;

c) favorisce, su una base di reciprocità, la comunicazione, lo scambio di informazioni e le consultazioni sulle attività svolte sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica di altri Stati o di zone situate al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale, incoraggiando la conclusione di accordi bilaterali, regionali oppure multilateriali a seconda del caso;

d) nel caso di un pericolo o di un danno imminente o grave che ha origine nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione o al suo controllo e che minaccia la diversità biologica in un territorio soggetto alla giurisdizione di un altro Stato o in zone situate al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale, ne informa immediatamente gli Stati che possono essere colpiti da tale pericolo o danno e prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo tale pericolo o danno;

e) adotta disposizioni nazionali per interventi di emergenza nel caso in cui determinate attività o avvenimenti, di origine naturale o altra, presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica e incoraggia la cooperazione internazionale al fine di intensificare detti sforzi nazionali e di decidere piani comuni di intervento nei casi opportuni, stabiliti di comune accordo con altri Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica.

2. La Conferenza delle parti esamina, sulla base degli studi che verranno intrapresi, la questione della responsabilità e dell'indennizzo, ivi compresi il ristabilimento e la compensazione per i danni causati alla diversità biologica, salvo il caso in cui detta responsabilità sia un fatto puramente interno.

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. Dato che gli Stati hanno il diritto di sovranità sulle loro risorse naturali, il potere di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi ed è regolato dalla legislazione nazionale.

2. Ogni parte contraente si sforza di creare le condizioni adatte per facilitare l'accesso di altre parti contraenti alle risorse genetiche ai fini di un'utilizzazione innocua per l'ambiente e per non imporre restrizioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, per risorse genetiche fornite da una parte contraente, di cui si fa menzione in questo articolo e negli articoli 16 e 19, si intendono esclusivamente le risorse fornite dalle parti contraenti che sono paesi d'origine di tali risorse o fornite dalle parti che le hanno acquisite conformemente alla presente Convenzione.

4. L'accesso, qualora concesso, ha luogo alle condizioni stabilite di comune accordo ed è soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche è soggetto all'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute dalla parte contraente che mette a disposizione dette risorse, salvo decisione contraria di quest'ultima.

6. Ogni parte contraente si sforza di sviluppare ed effettuare ricerche scientifiche fondate sulle risorse genetiche fornite da altre parti contraenti con la piena partecipazione di queste parti e, nella misura del possibile, sul loro territorio.

7. Ogni parte contraente adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche, conformemente agli articoli 16 e 19 e, se del caso, per mezzo del meccanismo finanziario creato in virtù degli articoli 20 e 21, al fine di ripartire in modo giusto ed equo, tra essa stessa e la parte contraente che fornisce le risorse, i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici che risultano dall'utilizzazione commerciale e di altro tipo di dette risorse genetiche. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ogni parte contraente, riconoscendo che la tecnologia comprende la biotecnologia e che l'accesso alla tecnologia ed il trasferimento di tecnologia tra le parti contraenti sono elementi essenziali per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, conformemente alle disposizioni del presente articolo, a permettere e/o a facilitare ad altre parti contraenti l'accesso alle tecnologie o il trasferimento delle tecnologie che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica o utilizzano le risorse genetiche senza provocare danni sensibili all'ambiente.

2. L'accesso alla tecnologia e il trasferimento di tecnologia, di cui al precedente paragrafo 1, sono garantiti e/o facilitati ai paesi in via di sviluppo applicando condizioni eque e il più possibile favorevoli, ivi comprese condizioni di concessione e preferenziali, qualora convenute di comune accordo, e, se necessario, conformemente al meccanismo finanziario stabilito dagli articoli 20 e 21. Qualora una tecnologia costituisca oggetto di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, l'accesso ad essa ed il trasferimento di essa sono assicurati secondo modalità che riconoscano i diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con una loro protezione adeguata ed efficace. Il presente paragrafo è applicato conformemente alle disposizioni dei successivi paragrafi 3, 4 e 5.

3. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire alle parti contraenti che forniscono risorse genetiche, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo, l'accesso alla tecnologia che utilizza tali risorse ed il trasferimento di essa, secondo modalità convenute di comune accordo, ivi compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, qualora necessario per mezzo delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, in conformità del diritto internazionale e coerentemente con i successivi paragrafi 4 e 5.

4. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche, volte a far sì che il settore privato faciliti l'accesso alla tecnologia di cui al precedente paragrafo 1, nonché lo sviluppo in comune e il trasferimento di essa a beneficio sia di organismi governativi che del settore privato dei paesi in via di svi luppo e, a tale riguardo, si attiene agli obblighi enunciati nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

5. Le parti contraenti, riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un influsso sull'applicazione della Convenzione, cooperano sotto questo aspetto, nell'osservanza delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale, affinché tali diritti costituiscano un aiuto e non un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio comprende la comunicazione di informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre sui programmi di formazione e di studi, di nozioni specialistiche e delle conoscenze autoctone e tradizionali in quanto tali o associate alle tecnologie di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16. Tale scambio comprende anche, qualora possibile, la comunicazione delle informazioni ottenute con la ricerca sulle risorse genetiche messa a disposizione da un'altra parte.

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel settore della conservazione e dell'utilizzazione durevole della diversità biologica, se necessario per mezzo delle istituzioni nazionali e internazionali competenti.

2. Ogni parte contraente promuove la cooperazione scientifica e tecnica con altre parti contraenti, in particolare con i paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, tra l'altro mediante l'elaborazione e l'applicazione di politiche nazionali. Nell'incoraggiare tale cooperazione, bisogna dedicare un'attenzione particolare allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità nazionali mediante lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di una struttura amministrativa o la razionalizzazione di quella esistente.

3. La Conferenza delle parti, nella sua prima riunione, determina come creare un centro di scambi per incoraggiare e facilitare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Conformemente alla legislazione e alle politiche nazionali, le parti contraenti promuovono e mettono a punto, nel perseguire gli obiettivi della presente Convenzione, metodi di cooperazione per l'elaborazione e l'utilizzazione di tecnologie, ivi comprese le tecnologie autoctone e tradizionali. A questo scopo, le parti contraenti incoraggiano la cooperazione anche per la formazione del personale e lo scambio di esperti.

5. Le parti contraenti sostengono, sulla base di un mutuo accordo, la creazione di programmi comuni di ricerca e di società miste per lo sviluppo di tecnologie concernenti gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 19

Gestione della biotecnologia e ripartizione dei vantaggi

1. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche per garantire la partecipazione effettiva alle attività di ricerca biotecnologica delle parti contraenti, in particolare se si tratta di paesi in via di sviluppo, le quali forniscono le risorse genetiche per tali attività di ricerca, da svolgere, se possibile, nel territorio di tali parti contraenti.

2. Ogni parte contraente adotta tutti i provvedimenti possibili per incoraggiare e favorire l'accesso prioritario, su una base giusta ed equa, ai risultati e ai vantaggi ottenuti dalle biotecnologie alle parti contraenti, in particolare se si tratta di paesi in via di sviluppo, le quali hanno fornito le risorse genetiche per lo sviluppo di dette biotecnologie. L'accesso ha luogo alle condizioni stabilite di comune accordo.

3. Le parti devono valutare la necessità di un protocollo e le relative modalità con cui istituire opportune procedure tra cui, in particolare, l'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute concernenti il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato, ottenuto con la biotecnologia, il quale potrebbe avere effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

4. Ogni parte contraente comunica, direttamente o imponendo tale obbligo a qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla sua giurisdizione che fornisce gli organismi a cui si fa riferimento nel paragrafo 3, tutte le informazioni disponibili relative all'utilizzazione di tali organismi e le disposizioni di sicurezza che essa ha adottato riguardo alla loro manipolazione, nonché tutte le informazioni disponibili sui possibili effetti negativi degli organismi specifici in causa, alla parte contraente sul cui territorio tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ogni parte contraente si impegna a fornire, secondo le sue possibilità, un sostegno e incentivi finanziari per quanto riguarda le attività nazionali volte alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, conformemente ai suoi progetti, priorità e programmi nazionali.

2. Le parti che sono paesi industrializzati forniscono nuove e addizionali risorse finanziarie per permettere alle parti che sono paesi in via di sviluppo di far fronte a tutti i costi aggiuntivi convenuti che devono sostenere per attuare i provvedimenti di adempimento degli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione, e di beneficiare delle disposizioni della stessa. Questi costi sono concordati tra la parte contraente che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, conformemente alla politica, alla strategia, alle priorità programmatiche, ai criteri di assegnazione e ad un elenco indicativo dei costi aggiuntivi, stabiliti dalla Conferenza delle parti. Altre parti, ivi compresi i paesi che si trovano in una fase di transizione verso una economia di mercato, possono assumere volontariamente gli obblighi delle parti che sono dei paesi industrializzati. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle parti adotta, alla sua prima riunione, un elenco delle parti che sono paesi industrializzati, e delle altre parti che assumono volontariamente gli obblighi delle parti che sono paesi industrializzati. La Conferenza delle parti riesamina periodicamente detto elenco e lo modifica qualora necessario. Si deve incoraggiare anche la concessione volontaria di contributi da parte di altri paesi e fonti. Per realizzare tali impegni, si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi, e dell'importanza di ripartire gli oneri tra le parti contribuenti iscritte nell'elenco.

3. Le parti che sono paesi industrializzati possono anche fornire, alle parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie per l'applicazione della presente Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti, che sono paesi in via di sviluppo, manterrano effettivamente gli impegni loro imposti dalla presente Convenzione, dipende dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi industrializzati che sono parti dalla Convenzione, degli impegni che la Convenzione impone loro riguardo alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologia, ed è fondamentalmente determinata dal fatto che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della povertà sono le principali ed essenziali priorità delle parti che sono paesi in via di sviluppo.

5. Nelle loro azioni relative a finanziamenti e al trasferimento di tecnologia, le parti tengono pienamente conto dei bisogni specifici e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati.

6. Le parti contraenti prendono in considerazione anche le condizioni speciali risultanti dalla dipendenza dalla diversità biologica e dalla sua distribuzione e localizzazione sul territorio delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i piccoli Stati insulari.

7. Si deve prendere in considerazione anche la situazione particolare dei paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli che sono più vulnerabili quanto ad ambiente, per esempio quelli che hanno zone aride e semiaride, zone costiere e montagnose.

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si deve creare un meccanismo di finanziamento, i cui elementi essenziali sono descritti nel presente articolo, per fornire ai fini della presente Convenzione, risorse finanziarie alle parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle parti esercita la sua autorità sul meccanismo di finanziamento, ne stabilisce le linee direttrici e ne controlla il funzionamento. Le operazioni del meccanismo sono svolte da una struttura istituzionale, sulla quale la Conferenza delle parti può prendere una decisione alla sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle parti determina la politica, la strategia, le priorità programmatiche ed i criteri di assegnazione per quanto riguarda l'accesso a tali risorse e la loro utilizzazione. I contributi devono essere tali da permettere di tener conto della necessità che i finanziamenti, di cui all'articolo 20, siano prevedibili, adeguati e tempestivi, in conformità dell'importo delle risorse necessarie, che viene deciso periodicamente dalla Conferenza delle parti, e dell'importanza di ripartire gli oneri tra le parti contribuenti iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 20. Possono versare contributi volontari anche le parti che sono paesi sviluppati, altri paesi e altre fonti. Il meccanismo deve operare secondo un sistema democratico e trasparente di gestione.

2. Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle parti determina, alla sua prima riunione, la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché i criteri e linee direttrici dettagliate per attribuire la facoltà di accedere alle risorse finanziarie e di utilizzarle, ivi compreso un controllo e una valutazione regolari di tale utilizzazione. La Conferenza delle parti decide le disposizioni necessarie per dare effetto al precedente paragrafo 1, previa consultazione con la struttura istituzionale incaricata della gestione del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle parti riesamina l'efficienza del meccanismo di finanziamento creato in base al presente articolo, ivi compresi i criteri e le linee direttrici di cui al precedente paragrafo 2, non meno di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e, in seguito, a scadenze regolari. Sulla base di tale riesame, essa adotta misure adeguate per rendere il meccanismo più efficiente, se necessario.

4. Le parti contraenti prendono in considerazione l'opportunità di rafforzare le istituzioni finanziarie esistenti per concedere le risorse finanziarie per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 22

Relazioni con altre convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non modificano i diritti e gli obblighi che una parte contraente ha precedentemente assunto aderendo ad un accordo internazionale, a meno che l'esercizio di questi diritti o l'adempimento di questi obblighi possa causare gravi danni alla diversità biologica o possa porla in pericolo.

2. Per quanto riguarda l'ambiente marino, le parti contraenti applicano la presente Convenzione conformemente ai diritti e agli obblighi degli Stati stabiliti dal diritto dei mari.

Articolo 23

La Conferenza delle parti

1. È istituita una Conferenza delle parti. Il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle parti entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti hanno luogo ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza alla sua prima riunione.

2. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro i sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle parti dal segretariato.

3. La Conferenza delle parti approva e adotta all'unanimità il proprio regolamento di procedura e quello di qualsiasi organismo sussidiario che essa dovesse creare, nonché il regolamento finanziario concernente il finanziamento del segretariato. In ogni riunione ordinaria, la Conferenza delle parti adotta un bilancio per l'esercizio finanziario che scade alla data della successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle parti segue l'applicazione della presente Convenzione e a tale scopo:

a) stabilisce la forma e la frequenza per la comunicazione delle informazioni da inviare in conformità dell'articolo 26, ed esamina tali informazioni, nonché le relazioni presentate da qualsiasi organismo sussidiario;

b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica, forniti in conformità dell'articolo 25;

c) esamina ed adotta, se opportuno, i protocolli in conformità dell'articolo 28;

d) esamina ed adotta, se opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, in conformità degli articoli 29 e 30;

e) esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo, nonché ai suoi allegati e ne raccomanda, se così viene deciso, l'adozione alle parti al protocollo in questione;

f) esamina ed adotta, se opportuno, in conformità dell'articolo 30, gli allegati supplementari alla presente Convenzione;

g) istituisce gli organismi sussidiari considerati necessari per l'applicazione della presente Convenzione, in particolare con compiti di consulenza scientifica e tecnica;

h) tramite il segretariato stabilisce contatti con gli organismi esecutivi delle convenzioni che disciplinano materie soggette alla presente Convenzione al fine di fissare opportune modalità di cooperazione;

i) esamina e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione della Convenzione.

5. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, inoltre tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione, possono partecipare alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, governativo o meno, qualificato nei settori relativi alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica che abbia informato il segretariato del suo desiderio di partecipare ad una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatore può essere ammesso a partecipare, a meno che vi si opponga un terzo delle parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dalla Conferenza delle parti.

Articolo 24

Il segretariato

1. È istituito un segretariato. Le sue funzioni sono le seguenti:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti, di cui all'articolo 23, e assicurarne il servizio;

b) espletare le funzioni ad esso attribuite dai protocolli;

c) preparare relazioni relative all'esercizio delle sue funzioni nell'ambito della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle parti;

d) assicurare il coordinamento con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per espletare efficacemente le sue funzioni;

e) espletare qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle parti dovesse assegnargli.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle parti designa, tra le organizzazioni internazionali competenti che hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere le funzioni del segretariato nell'ambito della presente Convenzione, quella a cui affidare tali funzioni.

Articolo 25

Organismo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. È istituito un organismo sussidiario con il compito di prestare alla Conferenza delle parti e, se opportuno, ai suoi altri organismi sussidiari, tempestiva consulenza scientifica, tecnologica e tecnica riguardo all'applicazione della presente Convenzione. Tale organismo è aperto alla partecipazione di tutte le parti ed è multidisciplinare. È composto di rappresentanti di governi che devono essere esperti nel campo di loro competenza. Esso presenterà regolarmente relazioni alla Conferenza delle parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto l'autorità della Conferenza delle parti, conformemente alle linee direttrici da essa stabilite e su sua richiesta, tale organo:

a) prepara le valutazioni scientifiche e tecniche sulla situazione nel settore della diversità biologica;

b) effettua valutazioni scientifiche e tecniche sugli effetti dei tipi di provvedimenti adottati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

c) identifica le tecnologie e le conoscenze tecniche innovative, efficienti e avanzate concernenti la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e consiglia i modi e i mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;

d) formula pareri sui programmi scientifici e sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica;

e) risponde alle questioni di ordine scientifico, tecnico, tecnologico e metodologico che la Conferenza delle parti ed i suoi organismi sussidiari sottopongono al suo esame.

3. Le funzioni, il mandato, l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle parti.

Articolo 26

Relazioni

Ogni parte contraente presenta alla Conferenza delle parti, secondo scadenze determinate da quest'ultima, relazioni sui provvedimenti adottati per applicare le disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27

Composizione delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti in questione cercano di arrivare ad una soluzione tramite trattative.

2. Qualora le parti in questione non riescano a trovare un accordo tramite trattative, possono ricorrere congiuntamente ai buoni uffici o alla mediazione di una terza parte.

3. Al momento di ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o di aderirvi, oppure in qualsiasi momento successivo, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario che, nel caso di una controversia non risolta in conformità del precedente paragrafo 1 oppure paragrafo 2 del presente articolo, accetta come obbligatorie l'una o l'altra delle seguenti procedure di composizione della controversia oppure entrambe:

a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte 1 dell'allegato II;

b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

4. Qualora le parti alla controversia non abbiano accettato, in conformità del precedente paragrafo 3, la stessa procedura o entrambe, la controversia viene sottoposta a conciliazione conformemente alla parte 2 dell'allegato II, a meno che le parti convengano diversamente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi protocollo, salvo se quest'ultimo disponga diversamente.

Articolo 28

Adozione dei protocolli

1. Le parti contraenti cooperano per l'elaborazione e l'adozione dei protocolli alla presente Convenzione.

2. I protocolli sono adottati in una riunione della Conferenza delle parti.

3. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato alle parti contraenti dal segretariato almeno sei mesi prima della suddetta riunione.

Articolo 29

Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli

1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Qualsiasi parte ad un protocollo può proporre emendamenti a detto protocollo.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in una riunione della Conferenza delle parti. Gli emendamenti ad un protocollo sono adottati durante una riunione delle parti al protocollo in questione. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o ad un protocollo, salvo disposizione contraria del protocollo in questione, è comunicato alle parti allo strumento in questione dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale verrà presentato per adozione. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione anche per informazione.

3. Le parti si impegnano in ogni modo possibile a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o ad un protocollo. Se nonostante il ricorso a tutti i modi di concertazione non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di due terzi delle parti allo strumento in questione, che sono presenti alla riunione e partecipano alla votazione; l'emendamento è poi presentato dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti è notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente al precedente paragrafo 3 entrano in vigore per le parti che li hanno approvati il novantesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono stati depositati da almeno due terzi delle parti contraenti della presente Convenzione o delle parti del protocollo in questione, salvo disposizione contraria di tale protocollo. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per qualsiasi altra parte dopo novanta giorni a decorrere dalla data in cui tale parte ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

5. Al fine del presente articolo, l'espressione «parti che sono presenti alla riunione e partecipano alla votazione» indica le parti presenti alla riunione che esprimono un voto affermativo o negativo.

Articolo 30

Adozione ed emendamento degli allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo formano parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, a seconda dei casi, e, a meno che sia diversamente disposto, un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli costituisce nello stesso tempo un riferimento ai relativi allegati. Gli allegati contengono esclusivamente disposizioni o dati su questioni procedurali, scientifiche, tecniche ed amministrative.

2. A meno che sia diversamente disposto in un protocollo riguardo ai relativi allegati, per proporre, adottare e mettere in vigore successivi allegati alla presente Convenzione o allegati ad un protocollo si applica la seguente procedura:

a) gli allegati alla presente Convenzione o ad un protocollo sono proposti ed adottati secondo la procedura prescritta all'articolo 29;

b) ogni parte che non può approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato ad un protocollo al quale sia parte, notifica ciò per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Il depositario comunica senza indugio a tutte le parti la notifica ricevuta. Una parte può ritirare in qualsiasi momento una precedente dichiarazione di obiezione e pertanto gli allegati entrano in vigore, per detta parte, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera c);

c) un anno dopo la comunicazione da parte del depositario dell'adozione, l'allegato entra in vigore per tutte le parti alla presente Convenzione o al protocollo in questione che non hanno presentato notifica scritta conformemente alle disposizioni della precedente lettera b).

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della presente Convenzione o di un protocollo sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o ad un protocollo.

4. Se un allegato supplementare o un emendamento ad un allegato fa riferimento ad un emendamento alla Convenzione o ad un protocollo, tale allegato supplementare o emendamento non entra in vigore finché non entra in vigore l'emendamento alla Convenzione o al protocollo in questione.

Articolo 31

Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2, ogni parte contraente alla presente Convenzione o ad un protocollo dispone di un voto.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto di loro competenza, esprimendo un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono parti alla presente Convenzione o al protocollo in questione. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se lo esercitano gli Stati membri e viceversa.

Articolo 32

Relazione tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione regionale d'integrazione economica non può divenire parte ad un protocollo senza essere o divenire simultaneamente parte alla presente Convenzione.

2. Le decisioni relative ad un protocollo sono adottate solo dalle parti a detto protocollo. Una parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un protocollo può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni delle parti a detto protocollo.

Articolo 33

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma per tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro dal 5 al 14 giugno 1992 e nella sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34

Ratifica, accettazione, approvazione

1. La presente Convenzione e i suoi protocolli sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione sono depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione di cui al precedente paragrafo 1, che diventa parte alla presente Convenzione o ad un protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri sia parte contraente, è sottoposta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal protocollo in questione, a seconda dei casi. Qualora uno o più Stati membri di una di tali organizzazioni sia parte contraente alla Convenzione o ad un relativo protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono sulle rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione ed i suoi Stati membri non hanno la facoltà di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione o da un relativo protocollo.

3. Negli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione o dal protocollo in questione. Esse informano il depositario anche di qualsiasi modifica pertinente all'estensione di dette competenze.

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione e i suoi protocolli sono aperti all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dalla data in cui la Convenzione o il protocollo in questione non sono più aperti alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

2. Negli strumenti di adesione le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione o dal protocollo in questione. Esse informano il depositario anche di qualsiasi modifica pertinente all'estensione di dette competenze.

3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla presente Convenzione o ad uno dei suoi protocolli.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Un protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione specificato in detto protocollo.

3. Per ogni parte contraente che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o accede ad essa dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di detta parte contraente.

4. A meno che sia diversamente disposto in un protocollo, esso entra in vigore per una parte contraente che lo ratifica, accetta, approva o aderisce ad esso dopo la sua entrata in vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte contraente deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per detta parte contraente.

5. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più agli strumenti depositati dagli Stati membri della detta organizzazione.

Articolo 37

Riserve

Non si possono fare riserve alla presente Convenzione.

Articolo 38

Denuncia

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per una parte contraente, questa parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare la Convenzione con notifica scritta al depositario.

2. Qualsiasi denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data della sua ricezione da parte del depositario o in qualsiasi data posteriore che sia specificata nella notifica della denuncia.

3. Se una parte contraente denuncia la presente Convenzione, si considera che abbia denunciato anche i protocolli ai quali essa è parte.

Articolo 39

Accordi finanziari interinali

A condizione che sia stato integralmente ristrutturato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, il Fondo mondiale per l'ambiente del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è, a titolo interinale, la struttura istituzionale di cui all'articolo 21 per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente Convenzione fino alla prima riunione della Conferenza delle parti o fino alla data in cui la Conferenza delle parti decide quale struttura istituzionale designare conformemente all'articolo 21.

Articolo 40

Accordi interinali per il segretariato

Il segretariato che è messo a disposizione dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è, a titolo provvisorio, il segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente Convenzione alla prima riunione della Conferenza delle parti.

Articolo 41

Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione e dei suoi protocolli.

Articolo 42

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro, il cinque giugno millenovecentonovantadue.

ALLEGATO I

IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO 1. Ecosistemi e habitat: che contengano una grande diversità, un elevato numero di specie endemiche o minacciate, specie selvatiche; necessari per le specie migratrici; aventi un'importanza sociale, economica, culturale o scientifica; che siano rappresentativi, unici o associati a processi chiave evolutivi o ad altri processi biologici.

2. Specie e comunità che siano minacciate; specie selvatiche imparentate a specie domestiche o coltivate; che abbiano un valore medicinale, agricolo o economico; d'importanza sociale, scientifica o culturale; importanti per la ricerca sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, come le specie indicative.

3. Genomi e geni descritti d'importanza sociale, scientifica od economica.

ALLEGATO II

PARTE 1

Arbitrato Articolo 1

La parte ricorrente notifica al segretariato il fatto che le parti sottopongono una controversia ad arbitrato in conformità dell'articolo 27. La notifica indica l'oggetto dell'arbitrato e in particolare gli articoli della Convenzione o del protocollo la cui interpretazione o applicazione è controversa. Se le parti non si mettono d'accordo sull'oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, quest'ultimo dirime la questione. Il segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti della presente Convenzione o del protocollo in questione.

Articolo 2

1. In caso di controversie tra due parti, il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti alla controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che sarà il presidente del tribunale. Quest'ultimo non deve avere la nazionalità di una delle parti alla controversia né avere il luogo di residenza abituale nel territorio di una delle due parti, né essere funzionario di una di esse, né essersi occupato della controversia sotto altro titolo.

2. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.

3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

2. Qualora una delle parti alla controversia non nomini un arbitro entro due mesi dalla ricezione della richiesta, l'altra parte potrà informarne il segretario generale, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, e dei protocolli in questione, e al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Articolo 6

Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare misure provvisorie indispensabili di protezione.

Articolo 7

Le parti alla controversia facilitano i lavori del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:

a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti e

b) qualora sia necessario, mettere il tribunale in grado di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro disposizioni.

Articolo 8

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso delle udienze.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale deve tenere un registro di tutte le spese e fornire un estratto finale alle parti.

Articolo 10

Ogni parte contraente che abbia un interesse di ordine giuridico riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e decidere controdeduzioni collegate direttamente all'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni di procedura e di merito del tribunale arbitrale vengono prese a maggioranza dei membri.

Articolo 13

Qualora una delle parti alla controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve assicurarsi che la domanda sia ben fondata in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui era costituito da tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare altri cinque mesi.

Articolo 15

La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata all'oggetto della controversia e deve comprendere le motivazioni su cui è basata. Essa deve riportare i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può aggiungere un parere separato e diverso dalla decisione finale.

Articolo 16

La decisione è vincolante per le parti alla controversia. Essa è inappellabile, a meno che le parti alla controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Articolo 17

Ogni divergenza che possa sorgere tra le parti alla controversia riguardo all'interpretazione o al modo di esecuzione della decisione finale, può essere sottoposta per decisione da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso detta decisione finale.

PARTE 2

Conciliazione

Articolo 1

Su richiesta di una delle parti alla controversia viene costituita una commissione di conciliazione. A meno che le parti convengano diversamente, la commissione è composta di cinque membri, due dei quali sono designati da ciascuna parte in questione, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.

Articolo 2

Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano i propri membri della commissione di comune accordo. Qualora due o più parti abbiano interessi divergenti o siano in disaccordo sul fatto che abbiano lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatemente.

Articolo 3

Se alcune parti non nominano i propri membri entro due mesi dalla data della richiesta di costituire la commissione di conciliazione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su domanda della parte che ha presentato la suddetta richiesta, alle nomine entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Se il presidente della commissione di conciliazione non viene scelto entro due mesi dall'ultima nomina di un membro della commissione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione decide alla maggioranza dei membri. A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, essa stabilisce il suo regolamento di procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia, che le parti devono prendere in considerazione in buona fede.

Articolo 6

Nel caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, quest'ultima decide se essa è competente o meno.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 3 DELL'ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA Conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CEE, la Comunità, unitamente ai suoi Stati membri, è competente per intraprendere azioni volte alla protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda le questioni oggetto della Convenzione, la Comunità ha adottato numerosi strumenti giuridici, sia come parte della sua politica ambientale che nell'ambito di altre politiche settoriali, i più pertinenti dei quali sono elencati in appresso:

- Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 3).

- Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10).

- Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1).

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1).

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7).

- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40).

- Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85).

- Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente STEP e EPOCH (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 9).

- Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1).

- Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1).

- Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15).

- Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1).

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ Nell'ambito delle loro rispettive competenze, la Comunità europea e i suoi Stati membri desiderano riaffermare l'importanza che attribuiscono al trasferimento di tecnologie e alla biotecnologia al fine di garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica: la conformità ai diritti di proprietà intellettuale costituisce un elemento essenziale per l'attuazione delle politiche di trasferimento di tecnologie e di investimenti comuni.

Per la Comunità europea e i suoi Stati membri, i trasferimenti di tecnologia e l'accesso alla biotecnologia, quali definiti nel testo della Convenzione sulla diversità biologica, possono essere assicurati solo in conformità dell'articolo 16 di detta Convenzione e in applicazione dei principi e delle norme di protezione della proprietà intellettuale, in particolare gli accordi multilaterali e bilaterali fimati o negoziati dalle parti della presente Convenzione.

La Comunità europea e i suoi Stati membri incoraggeranno l'utilizzazione del meccanismo finanziario stabilito dalla Convenzione per facilitare il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli operatori europei, in particolare per quanto concerne la concessione di licenze, garantendo nello stesso tempo una protezione adeguata ed efficace dei suddetti diritti di proprietà.