31993D0588

93/588/CEE: Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax)

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 13/11/1993 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0061


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 che adotta un programma di azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax)

(93/588/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nell'ambito di un mercato unico senza frontiere interne i funzionari incaricati della fiscalità indiretta assolvano un ruolo essenziale per assicurare un funzionamento corretto del mercato interno;

considerando che occorre garantire che la soppressione dei controlli alle frontiere interne non generi né distorsioni di concorrenza o sviamenti di traffico né rischi di frodi o di evasione fiscali; che è quindi necessario stimolare una intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni incaricate della fiscalità indiretta affinché operino insieme per la realizzazione del mercato interno;

considerando che questa misura implica la valorizzazione delle risorse umane negli Stati membri e, di conseguenza, un'adeguata formazione professionale;

considerando che le azioni intraprese in materia dalle singole amministrazioni nazionali non bastano da sole ad attuare gli scopi che ci si è prefissi; che è pertanto indispensabile potenziare gli sforzi nazionali con azioni comuni destinate ad accrescere la presa di coscienza, da parte dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta, della dimensione vieppiù comunitaria delle loro mansioni e della necessità di una stretta collaborazione fra loro;

considerando che una migliore reciproca conoscenza dell'organizzazione, dei metodi e delle procedure applicate negli Stati membri non potrà non sfociare in una maggiore armonizzazione dell'attività della fiscalità indiretta nella Comunità e nell'instaurazione di un clima di necessaria fiducia reciproca, necessaria al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità con la realizzazione del programma Matthaeus, destinato ai funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri, ha confermato l'utilità delle azioni di formazione, viste come azioni complementari a quelle organizzate a livello nazionale, che hanno quale scopo lo sviluppo dello spirito comunitario dei funzionari che saranno chiamati a lavorare nell'ambito del mercato interno; che questa esperienza deve, mutatis mutandis, essere estesa al settore della fiscalità indiretta;

considerando che la realizzazione di un programma di formazione a livello comunitario di funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax) costituisce una delle azioni più appropriate per arrivare a questo risultato;

considerando che la Commissione ha realizzato per gli anni 1991 e 1992 un'azione pilota basata sullo scambio di funzionari incaricati della fiscalità indiretta tra amministrazioni nazionali e dei seminari di formazione; che scopo di tale azione pilota è raccogliere elementi utili per l'attuazione di un programma di formazione più ambizioso, scaglionato su vari anni e completato da altre azioni di formazione;

considerando che l'esperienza acquisita con l'azione pilota ha posto in rilievo l'utilità di fare partecipare i funzionari oggetto dello scambio a compiti quotidiani del servizio ospitante; che tale esigenza potrà concretizzarsi soltanto se i dipendenti partecipanti allo scambio avranno una conoscenza sufficiente della lingua del paese ospitante; che a tale effetto è indispensabile che le amministrazioni nazionali organizzino corsi di lingua adattati per i dipendenti che debbono partecipare al programma Matthaeus-Tax; che questi corsi dovrebbero avere un carattere permanente e, per quanto possibile, riguardare tutte le lingue ufficiali della Comunità;

considerando che lo status giuridico dei funzionari partecipanti agli scambi sarà lo stesso dei funzionari nazionali qualora un terzo mettesse in causa la loro responsabilità civile nell'espletamento delle loro funzioni e che tali funzionari saranno informati sulle norme in materia di responsabilità civile loro applicabili nel paese ospitante;

considerando che i funzionari partecipanti agli scambi saranno soggetti alle stesse norme in materia di segreto professionale imposte ai funzionari nazionali, dato che essi parteciperanno al lavoro quotidiano dell'amministrazione ospitante;

considerando che il numero dei funzionari partecipanti allo scambio dovrebbe, nella misura possibile, aggirarsi sui 100 scambi annui e venire aumentato compatibilmente con le capacità di bilancio, di formazione e di accoglienza;

considerando che azioni di formazione complementari alle azioni di scambio di funzionari della dogana tra amministrazioni nazionali sono indispensabili per raggiungere lo scopo perseguito; che tali azioni possono consistere in seminari di formazione e di realizzazione di programmi comuni di formazione applicabili nelle scuole di formazione degli Stati membri;

considerando che questi seminari costituiscono un ottimo banco di prova per un confronto d'idee fra i funzionari della fiscalità indiretta nella Comunità; che ciò potrebbe fornire utili suggerimenti per migliorare, da un lato, gli strumenti giuridici esistenti e facilitare, dall'altro, la cooperazione fra le amministrazioni interessate;

considerando che i seminari devono riguardare tutti i funzionari incaricati della fiscalità indiretta appartenenti, nella misura necessaria, a tutte le categorie ed in particolare i formatori delle scuole, i funzionari incaricati all'applicazione delle regole della fiscalità indiretta, segnatamente nei campi che riguardano le transazioni che implicano gli altri Stati membri, e i funzionari incaricati della lotta contro la frode fiscale in tutti i suoi aspetti;

considerando che l'elaborazione, per quanto necessario, di programmi comuni di formazione costituisce il mezzo adeguato per impartire ai funzionari una formazione comparabile in tutta la Comunità; che questi programmi dovrebbero comprendere l'insegnamento del diritto comunitario nonché lo studio delle istituzioni comunitarie e dei loro fondamenti, in quanto i funzionari delle amministrazioni fiscali devono sempre più integrare le componenti comunitarie;

considerando che questi programmi comuni potranno essere attuati unicamente se gli Stati membri prevederanno, nel loro territorio, le strutture necessarie; che conviene inoltre prendere in considerazione l'apertura, ai funzionari delle amministrazioni nazionali incaricate della fiscalità indiretta, del Centro comune di formazione di cui alla decisione 91/341/CEE (4), destinata ai dipendenti delle amministrazioni doganali della Comunità;

considerando che per l'attuazione del programma Matthaeus-Tax occorre prevedere la ripartizione delle spese relative tra la Commissione e gli Stati membri; che questa divisione potrebbe essere operata attribuendo agli Stati membri l'onere delle spese per la formazione linguistica dei propri funzionari e alla Commissione quello delle spese di viaggio e soggiorno dei funzionari partecipanti alle azioni del programma in un altro Stato membro nonché le spese connesse con l'organizzazione dei seminari;

considerando che occorre prevedere un programma della durata di quattro anni;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e prevedere a tale fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni nazionali incaricate della fiscalità indiretta (programma Matthaeus-Tax).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione s'intende per:

a) fiscalità indiretta, le sole imposte indirette che rientrano nel campo d'applicazione della regolamentazione comunitaria;

b) funzionario partecipante allo scambio, il funzionario di uno Stato membro che è chiamato a soggiornare in un altro Stato membro nel quadro della presente decisione;

c) servizio ospitante, il servizio fiscale ove il funzionario partecipante allo scambio è chiamato ad esercitare le proprie mansioni;

d) servizio d'origine, il servizio fiscale ove il funzionario partecipante allo scambio esercita abitualmente le proprie mansioni.

Articolo 3

Il programma si prefigge i seguenti scopi:

a) preparare i funzionari degli Stati membri incaricati della fiscalità indiretta alle implicazioni del mercato interno e allo sviluppo della cooperazione amministrativa, ai fini di una migliore applicazione della normativa comunitaria;

b) far prendere coscienza ai funzionari nazionali della dimensione comunitaria del loro lavoro e sviluppare la fiducia reciproca tra le amministrazioni degli Stati membri incaricate della fiscalità indiretta;

c) impartire ai funzionari incaricati della fiscalità indiretta una formazione professionale complementare adeguata;

d) valorizzare la competenza dei servizi incaricati della fiscalità indiretta nella Comunità grazie ad una maggiore mobilità del personale e perfezionare così la gestione e l'efficacia del mercato interno;

e) stimolare un'intensa e permanente cooperazione a tutti i livelli delle amministrazioni interessate, al fine di prepararle a lavorare insieme nel quadro del mercato interno.

Articolo 4

Il programma prevede le seguenti azioni di formazione:

a) scambi di funzionari incaricati della fiscalità indiretta tra le amministrazioni nazionali, conformemente all'articolo 5;

b) seminari di formazione per i funzionari, in particolare per i formatori delle scuole, per i funzionari responsabili della cooperazione amministrativa e per i funzionari preposti ai controlli in materia di fiscalità indiretta e della lotta contro la frode e l'evasione fiscali;

c) attuazione coordinata, nelle scuole di formazione degli Stati membri, di programmi comuni di formazione professionale;

d) organizzazione, negli Stati membri, di corsi di lingua per i funzionari che potrebbero partecipare allo scambio, conformemente all'articolo 6.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i funzionari partecipino efficacemente alle attività svolte dal servizio ospitante; a tale fine i funzionari sono autorizzati ad eseguire i compiti connessi con le mansioni assegnate loro dal servizio ospitante secondo il suo ordinamento giuridico.

2. Durante lo scambio, la responsabilità civile del funzionario partecipante allo scambio è, nell'esercizio delle sue funzioni, assimilata a quella dei funzionari nazionali dei servizi ospitanti.

3. I funzionari partecipanti allo scambio sono sottoposti alle stesse regole dei loro omologhi nazionali in materia di segreto professionale.

Articolo 6

Gli Stati membri predispongono a favore dei propri funzionari una formazione linguistica adattata al profitto dei loro funzionari che potrebbero partecipare al programma.

Articolo 7

1. Le spese connesse alle azioni di cui all'articolo 4 sono divise tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. La Comunità si assume le spese di viaggio e di soggiorno relative agli scambi di funzionari tra amministrazioni nazionali di cui all'articolo 4, lettera a).

La Comunità si assume inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari partecipanti, in un altro Stato membro, ai seminari di cui all'articolo 4, lettera b), così come le spese relative all'organizzazione dei suddetti seminari.

3. Gli Stati membri si assumono le spese per la formazione linguistica dei propri funzionari, di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Gli stanziamenti di bilancio annui per le misure previste nel programma sono adottati nell'ambito della procedura di bilancio e nell'osservanza delle corrispondenti prospettive finanziarie.

Articolo 9

Le disposizioni necessarie all'applicazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 10

1. Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 11

1. Il programma ha una durata di quattro anni e diventa esecutivo a partire dal 1o luglio 1993.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione del programma.

Articolo 12

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN

(1) GU n. C 15 del 21. 1. 1993, pag. 4.

(2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993. pag 81 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 57.

(4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.


Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni