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Document 31993D0197

93/197/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

OJ L 86, 6.4.1993, p. 16–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 049 P. 69 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 049 P. 69 - 86
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 218 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 218 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 27 - 44

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogato da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/197/oj

31993D0197

93/197/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1993 pag. 0016 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0069


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1) , modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione(2) , in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio(3) , modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione(4) , ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione(5) , modificata dalla decisione 92/161/CEE(6) ;

considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio(7) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio(8) , modificata dalla decisione 92/438/CEE(9) , che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da riproduzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:

- provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,

- rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

(5) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(6) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

(7) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(8) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(9) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

ALLEGATO I

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia(1) , Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone(2) , Hong Kong(3) , Stati Uniti

Gruppo D

Argentina, Barbados(4) , Bermuda(5) , Bolivia(6) , Brasile(7) , Cile, Cuba(8) , Giamaica(9) , Messico, Paraguay, Uraguay

Gruppo E

Algeria, Bahrein(10) , Emirati arabi uniti(11) , Giordania(12) , Israele, Kuwait(13) , Libia(14) , Malta, Maurizio, Oman(15) , Tunisia

(1) Regionalizzazione del paese conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione.

(2) Solo cavalli registrati.

ALLEGATO II

A. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.

B. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.

C. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.

D. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.

E. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

- A - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(1) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

I. Identificazione dell'animale

/* Tabelle: v. GUCE */

L'animale è spedito da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e luogo di destinazione)

- a piedi(2)

oppure

- a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

.

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso(3) ]

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(4) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(5) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12)(6) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ........................................(7) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(8) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(9) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(10) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(11) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(12) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina(13) ,

- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(14) (15) ;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il .........................................(16) , vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante(17) , dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .............................................. fin dalla nascita oppure è entrato nel paese (paese esportatore)

esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.

.

(luogo e data)

(firma)

- B - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Belarus, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (18) , Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(19) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

I. Identificazione dell'animale

/* Tabelle: v. GUCE */

L'animale è spedito da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e luogo di destinazione)

- a piedi(20)

oppure

- a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

.

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso(21) ]

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(22) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(23) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12)(24) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ........................................(25) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(26) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(27) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(28) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(29) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(30) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina(31) ,

- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(32) (33) ;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su un campione di sangue prelevato il .........................................(34) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva;

- test di fissazione del complemento per la durina(35) (titolo 1/10);

- test di fissazione del complemento per la morva(36) (titolo 1/10).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante(37) , dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .............................................. fin dalla nascita oppure è entrato nel paese (paese esportatore)

esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.

.

(luogo e data)

(firma)

- C - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(38) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

I. Identificazione dell'animale

/* Tabelle: v. GUCE */

L'animale è spedito da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

.

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(39) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(40) , a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1/12)(41) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ........................................(42) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(43) , a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(44) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(45) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(46) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(47) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina(48) ,

- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(49) (50) ;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il .........................................(51) , vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva;

k) - non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana(52) ,

oppure

- è stato vaccinato il ........................................(53) , vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione(54) ;

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il ........................................(55) (56) (57) , oppure contro l'encefalomielite giapponese-B il ........................................(58) (59) (60) , vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima, oppuro è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il ........................................(61) e il .......................................(62) con reazione nagativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato(63) , oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima(64) .

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante(65) , dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .............................................. fin dalla nascita oppure è entrato nel paese (paese esportatore)

esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.

.

(luogo e data)

(firma)

- D - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay o Uruguay Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(66) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

I. Identificazione dell'animale

/* Tabelle: v. GUCE */

L'animale è spedito da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

.

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(67) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(68) , a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12)(69) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il .............................. ..........(70) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(71) , a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(72) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(73) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(74) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(75) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina(76) ,

- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(77) (78) ;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati il .........................................(79) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva;

- test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);

- test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);

- test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

k) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana(80) , oppure è stato vaccinato il ........................................(81) , vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione(82) ;

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il ........................................(83) , vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima(84) , oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove efettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il ........................................(85) e il ........................................(86) , con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato(87) , oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima(88) .

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante(89) , dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .............................................. fin dalla nascita oppure è entrato nel paese (paese esportatore)

esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.

.

(luogo e data)

(firma)

- E - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Giordania, Kuwait, Libia o Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio o Tunisia Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(90) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

I. Identificazione dell'animale

/* Tabelle: v. GUCE */

L'animale è spedito da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

.

(indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(91) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 40 giorni precedenti la spedizione è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(92) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12)(93) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ........................................(94) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(95) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(96) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(97) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(98) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(99) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina(100) ,

- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(101) (102) ;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campione di sangue prelevati il .........................................(103) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

- test di Coggins per l'anemia infettiva;

- test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);

- test di fissazione del complemento per la morva (totolo 1/10);

- test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

k) è stato sottoposto a un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il ........................................(104) e il .............. ..........................(105) con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato(106) , oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato(107) .

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

/* Tabelle: v. GUCE */

Il sottoscritto . (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante(108) , dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .............................................. fin dalla nascita oppure è entrato nel paese (paese esportatore)

esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.

.

(luogo e data)

(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

(5) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(6) Cancellare la menzione inutile.

(7) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(8) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

(9) Per Belarus, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia e Ucraina gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale.

(10) I test della morva e della durina non sono necessari per animali provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda.

(11) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(12) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(13) Cancellare la menzione inutile.

(14) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

(15) I requisiti relativi ai test o alle vaccinazioni contro l'encefalomielite equina occidentale e orientale sono d'applicazione solo per animali provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalomielite diapponnese-B è richiesta solo per animali provenienti dal Giappone o da Hong Kong.

(16) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(17) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(18) Cancellare la menzione inutile.

(19) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

(20) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(21) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(22) Cancellare la menzione inutile.

(23) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

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