31992R3649

Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza

Gazzetta ufficiale n. L 369 del 18/12/1992 pag. 0017 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0111


REGOLAMENTO (CEE) N. 3649/92 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il parere del comitato delle accise,

considerando che per i prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro la libera circolazione non va limitata al territorio di tale Stato membro; che nei casi in cui tali prodotti sono destinati o preparati ad essere detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro l'accisa sarà nuovamente percepita conformemente alla normativa dello Stato membro di destinazione ed avrà luogo un rimborso dell'accisa da parte dello Stato membro di partenza;

considerando che per assicurare il controllo fiscale di tali prodotti l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE prevede un documento di accompagnamento semplificato in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della medesima; che occorre stabilire la forma e il contenuto di tale documento;

considerando che, per evitare oneri supplementari gravanti sugli operatori interessati a causa di documenti di trasporto, occorre ammettere l'impiego di documenti commerciali già esistenti, purché conformi a taluni requisiti;

considerando che è necessario prevedere una copia per il rimborso dell'accisa pagata nello Stato membro di partenza;

considerando che occorre stabilire le modalità procedurali e il numero di copie del documento d'accompagnamento;

considerando che è necessario prevedere un documento d'accompagnamento per i movimenti commerciali dell'alcool completamente denaturato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel caso di prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro che siano destinati all'uso in altro Stato membro per gli scopi di cui all'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE, la persona responsabile della circolazione intracomunitaria redige un documento d'accompagnamento semplificato. Il documento accompagna la merce durante la circolazione da uno Stato membro all'altro e viene esibito alle autorità competenti degli Stati membri a fini di controllo.

Articolo 2

1. Il modello di cui all'allegato può essere utilizzato, come documento di accompagnamento semplificato, conformemente alle note esplicative contenute nella copia 1.

2. Possono altresì essere utilizzati, come documento d'accompagnamento semplificato, documenti commerciali quali fatture, bolle di consegna, lettere di vettura e simili, purché contengano gli stessi dati di cui al modello contenuto in allegato, contraddistinti da un numero corrispondente al numero di riquadro di detto modello.

Articolo 3

I documenti commerciali di cui all'articolo 2 utilizzati come documento di accompagnamento semplificato vanno contrassegnati in maniera chiaramente visibile con la seguente dicitura:

« Documento di accompagnamento semplificato (merce soggetta ad accisa) per scopi di controllo fiscale »

Articolo 4

Il documento di accompagnamento semplificato viene redatto in tre copie.

La copia n. 1 è conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale.

La copia n. 2 scorta la merce durante il trasporto e viene conservata dal destinatario.

La copia n. 3 scorta la merce e va rinviata al fornitore con ricevuta di ritorno in cui il destinatario indica altresì il trattamento fiscale successivo applicato alla merce nello Stato membro di destinazione, se il fornitore lo richiede in particolare ai fini del rimborso. Questa copia va allegata all'eventuale domanda di rimborso di cui all'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

Articolo 5

Il documento d'accompagnamento semplificato è usato altresì per i movimenti commerciali intracomunitari dell'alcool completamente denaturato, secondo le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (2).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione NOTE ESPLICATIVE

(Retro della copia 1)

Circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa che sono stati immessi in consumo nello Stato membro di partenza

1. Osservazioni di carattere generali

1.1. Il documento di accompagnamento semplificato per i prodotti soggetti ad accisa è richiesto conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

1.2. Il documento va compilato in forma leggibile e in modo tale che la scrittura sia indelebile. Le informazioni possono essere prestampate. Non sono permesse né cancellature né correzioni.

1.3. Le specifiche generali della carta da utilizzare e le dimensioni dei riquadri sono quelle fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 164 del 1o luglio 1989, pag. 3.

La carta deve essere di colore bianco per tutte le copie, con formato di 210 mm per 297 mm e una tolleranza massima di 5 mm in meno o 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

1.4. Gli spazi eventualmente inutilizzati vanno sbarrati in modo da non permettere aggiunte.

1.5. Il documento di accompagnamento consta di tre copie:

copia n. 1: va conservata dal fornitore;

copia n. 2: accompagna la merce e va conservata dal destinatario;

copia n. 3: accompagna la merce e va restituita al fornitore con un certificato di ricevuta compilato dalla persona indicata al riquadro 4 se il fornitore lo richiede in particolare a scopi di rimborso.

2. Singole rubriche

Riquadro 1 Fornitore: tutti i dati relativi al nome, all'indirizzo e all'eventuale codice IVA della persona che mette a disposizione la merce in uno Stato membro. Se esiste un codice per le accise occorre parimenti indicarlo.

Riquadro 2 Numero di riferimento dell'operazione: numero di riferimento comunicato dalla persona che fornisce la merce, atto ad identificare il movimento con gli estremi dell'operazione. Trattasi di norma del numero e della data della fattura.

Riquadro 3 Autorità competente: nome e indirizzo dell'autorità nello Stato membro di destinazione alla quale è stata previamente dichiarata la spedizione.

Riquadro 4 Destinatario: tutti i dati relativi al nome, all'indirizzo e all'eventuale codice IVA della persona che riceve le merci. Indicare inoltre l'eventuale codice per le accise.

Riquadro 5 Trasportatore: apporre la dicitura « fornitore », « destinatario », o il nome e indirizzo della persona responsabile della prima spedizione, se diversa dalle persone indicate ai riquadri 1 o 4; specificare inoltre il mezzo di trasporto.

Riquadro 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione: si tratta della dichiarazione presentata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione e/o della corrispondente autorizzazione rilasciata da quest'ultima prima dell'inizio della spedizione.

Riquadro 7 Luogo di consegna: il recapito al quale avviene la consegna, se diverso dall'indirizzo del riquadro 4.

Riquadro 8 Descrizione esauriente della merce, contrassegni e numeri, tipo di imballaggi, e precisamente: contrassegni e numeri degli imballaggi esterni, ad esempio contenitori; numero degli imballaggi interni, ad esempio scatole di cartone e descrizione commerciale delle merci.

La descrizione può continuare su un foglio separato unito a ciascuna copia. A tal fine può essere utilizzata una distinta di magazzino.

Nel caso dell'alcool e delle bevande alcoliche diverse dalla birra va indicata la gradazione alcolica (percentuale per volume a 20 °C).

Nel caso della birra l'indicazione deve essere o in gradi Plato o in percentuale alcolica per volume a 20 °C, in entrambi, conformemente alle condizioni imposte dallo Stato membro di destinazione e dallo Stato membro di spedizione.

Nel caso degli oli minerali va indicata la densità a 15 °C.

Riquadro 9 Codice merci: il codice della nomenclatura combinata.

Riquadro 10 Quantitativo: da indicarsi nella forma prescritta ai fini delle accise nello Stato membro di destinazione (numero, peso o volume, a seconda dei casi), ad esempio:

- sigarette: numero di pezzi in migliaia,

- sigari e sigarelli: peso netto,

- alcool e bevande alcoliche: litri a 20 °C, con due decimali,

- oli minerali ad eccezione dell'olio combustibile denso: litri a 15 °C.

Riquadro 11 Peso lordo: il peso lordo della spedizione.

Riquadro 12 Peso netto: il peso della merce senza imballaggio.

Riquadro 13 Valore o prezzo di fattura: il totale della fattura, accisa compresa. Se la spedizione non è connessa ad una vendita, specificare il valore commerciale. In tal caso va aggiunta l'osservazione « non a fini di vendita ».

Riquadro 14 Certificati: Questo spazio è riservato ad eventuali certificati, richiesti unicamente sulla copia n. 2.

1. Nel caso di certi vini, va fornita, se del caso, l'attestazione relativa all'origine e alla qualità dei prodotti, conformemente alla normativa comunitaria in materia.

2. Nel caso di certi superalcolici va fornita all'occorrenza l'attestazione relativa al luogo di produzione richiesta dalla normativa comunitaria in materia.

3. La birra prodotta da piccoli fabbricanti indipendenti, conformemente alla definizione contenuta nella direttiva del Consiglio relativa specificamente alla struttura delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche, per la quale viene richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione, va accompagnata dalla seguente attestazione:

« Si attesta con la presente che la birra è stata fabbricata da una piccola impresa indipendente che nell'anno precedente quello in corso ha realizzato una produzione di .......... ettolitri ».

4. L'alcool etilico prodotto da piccole distillerie, conformemente alla definizione contenuta nella direttiva del Consiglio relativa specificamente alla struttura delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche, per il quale viene richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione, va accompagnato dalla seguente attestazione:

« Si attesta con la presente che il prodotto qui descritto è stato fabbricato da una piccola impresa che nell'anno precedente quello in corso ha avuto una produzione di .......... ettolitri di alcool puro ».

Riquadro 15 Impresa del firmatario, ecc.: il documento va compilato da o per conto della persona responsabile della spedizione della merce: può trattarsi del fornitore o del destinatario. Deve inoltre essere indicato se il fornitore esige che già sia restituito il terzo esemplare, con un certificato di ricevuta.

Riquadro A Registrazione del controllo: le autorità competenti registrano sulle copie n. 2 e 3 i controlli effettuati. Tutte le osservazioni vanno firmate, datate e timbrate dal funzionario responsabile.

Riquadro B Certificato di ricevuta: deve esser fornito dal destinatario e restituito al fornitore se quest'ultimo lo richiede in particolare a fini di rimborso.

(1) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 21.