Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette
GU L 316 del 31.10.1992, pagg. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 09 tomo 2 pag. 89 - 90
edizione speciale svedese: capitolo 09 tomo 2 pag. 89 - 90
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 13 pag. 204 - 205
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 11 pag. 182 - 183
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 11 pag. 182 - 183
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DIRETTIVA 92/80/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 72/464/CEE (4) prevede al titolo I disposizioni generali relative alle accise applicabili a tutte le categorie di tabacchi lavorati; che disposizioni particolari relative alle sigarette sono già state adottate nel titolo II di detta direttiva; che disposizioni particolari devono essere adottate per gli altri tabacchi lavorati;
considerando che la direttiva 79/32/CEE (5) stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;
considerando che, ai fini della realizzazione del mercato interno il 1o gennaio 1993, è necessario fissare accise minime per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;
considerando che è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati;
considerando che la fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi è la più consona per realizzare il mercato interno;
considerando che occorre accordare alla Repubblica italiana ed al Regno di Spagna, sino al 31 dicembre 1998, un'eventuale aliquota fiscale ridotta sui sigari e sigaretti per i rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette;
considerando che è opportuno istituire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti;
considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, ad un'accisa minima fissata all'articolo 3:
a) sigari e sigaretti;
b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
c) altri tabacchi da fumo.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, le definizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono quelle stabilite rispettivamente agli articoli 2, 4 e 4 bis della direttiva 79/32/CEE.
Articolo 3
1. Al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1993 gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:
- ad valorem, calcolata sulla base dei prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, determinati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori di paesi terzi, conformemente all'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE; oppure
- specifica, per quantitativo; oppure
- mista, contenente un elemento ad valorem ed un elemento specifico, purché l'accisa globale, espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi, sia perlomeno pari alle aliquote minime o agli importi minimi fissati per:
- i sigari ed i sigaretti: al 5 % dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 7 per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
- i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30 % dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 20 per chilogrammo;
- gli altri tabacchi da fumo: al 20 % dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 15 per chilogrammo.
2. Le aliquote o gli importi di cui al paragrafo 1 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.
3. La Repubblica italiana e il Regno di Spagna possono applicare ai rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette, per il periodo fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota o un importo che può essere inferiore al 50 % al massimo dell'aliquota nazionale normale dell'accisa per i sigari ed i sigaretti e che può scendere al di sotto dell'aliquota minima di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.
Articolo 5
1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esse sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.
Articolo 6
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
J. COPE
(1) GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 8. (2) GU n. C 94 del 13. 1. 1992, pag. 38. (3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 56. (4) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.
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