Regolamento (CEE) n. 3640/91 della Commissione, del 13 dicembre 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 14/12/1991 pag. 0062 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0102
REGOLAMENTO (CEE) N. 3640/91 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3531/91 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9. ALLEGATO Descrizione della merce Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) Composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio comprendente: - un indumento leggero a maglia in fibre sintetiche (pizzo Raschel con motivi decorativi nel quale è inserito un filo di metallo), destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende appena sotto il punto vita, con maniche lunghe, orlato alla base e all'estremità delle maniche. Questo indumento presenta un collo costituito da una striscia di pizzo Raschel monocolore che termina, sul davanti, con una scollatura a V molto profonda che si sovrappone lato destro su lato sinistro. [vedi fotografia 465 A (1)] - uno slip delle stesse stoffe, della stessa composizione e dello stesso colore dell'indumento superiore [vedi fotografia 465 B (1)] 6106 20 00 6108 22 00 Le classificazioni sono determinate dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota di sottovoce 2 A della sezione XI, dalla nota 4 del capitolo 61 (per l'indumento superiore) nonché dal testo dei codici NC 6106 e 6106 20 00, 6108 e 6108 22 00. Si vendano inoltre le note esplicative della nomenclatura combinata per il codice 6106. (1) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.