Direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 29/07/1991 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0060
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (91/382/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A, vista la proposta della Commissione formulata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro(1), in cooperazione con il Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti mediante direttive prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori; considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro(4) prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 relativa alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul luogo di lavoro(5), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare entro breve termine prescrizioni minime a livello comunitario concernenti la protezione contro i rischi risultanti da sostanze pericolose, ivi comprese le sostanze cancerogene; che esso ha ritenuto che, in tale contesto, si dovrebbe prendere per base il principio della sostituzione mediante una sostanza riconosciuta non pericolosa o meno pericolosa; considerando che, l'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può provocare malattie gravi ed è presente in varie forme in numerose situazioni di lavoro; considerando che, tenuto conto dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)(6), conviene migliorare la protezione dei lavoratori e ridurre i livelli d'azione ed i valori limite previsti nella direttiva 83/477/CEE; considerando che da solo il divieto dell'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell'atmosfera; che occorre vietare anche altre attività che implicano l'incorporazione di taluni materiali che contengono amianto; considerando che non può ancora essere adottata una decisione che stabilisce un unico metodo di misurazione del tenore di amianto nell'aria a livello comunitario; considerando che conviene riesaminare la presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995, tenendo in particolare conto dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nella sua applicazione; considerando che, in virtù della decisione 74/325/CEE(7), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 83/477/CEE è modificata come segue: 1)Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Se dalla valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che la concentrazione di fibre d'amianto nell'aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge un livello calcolato o misurato, a seconda della scelta effettuata dagli Stati membri, a)per crisotilo: -inferiore a 0,20 fibre per centimetro cubo per un periodo di riferimento di otto ore e/o -inferiore a una dose cumulata di 12,00 fibre-giorno per centimetro cubo per un periodo di tre mesi, b)per tutte le altre forme di amianto da sole o in miscela, comprese le miscele contenenti crisotilo: -inferiore a 0,10 fibre per centimetro cubo per un periodo di riferimento di otto ore e/o -inferiore a una dose cumulata di 6,00 fibre-giorno per centimetro cubo per un periodo di tre mesi, non sono applicabili gli articoli 4, 7, 13, l'articolo 14, paragrafo 2, nonché gli articoli 15 e 16.» 2)Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.» 3.Il testo dell'articolo 7, punto 1, terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Il Consiglio, conformemente all'articolo 118 A del trattato, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia e considerata l'esperienza acquisita applicando la presente direttiva, riesamina il primo comma, prima frase anteriormente al 31 dicembre 1995, per stabilire un metodo unico per la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria a livello comunitario;». 4.Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Sono applicati i seguenti valori limite: a)concentrazione delle fibre di crisotilo nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,60 fibre per centimetro cubo, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di otto ore; b)concentrazione di fibre di qualunque altra forma di amianto sia da sola che in combinazione, ivi comprese le combinazioni che contengono crisotilo, nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,30 fibre per centimetro cubo, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di otto ore.» 5)Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: Articolo 9 1. Fatto salvo l'articolo 7, punto 1, terzo comma, il Consiglio riesamina la presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995, conformemente all'articolo 118 A del trattato, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nella sua applicazione. 2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura previste agli articoli 9 e 10 della direttiva 89/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (*). (*)GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8. 6.L'articolo 12 è modificato come segue: a)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve comportare informazioni sui seguenti punti: -natura e durata probabile dei lavori; -luogo di esecuzione dei lavori; -metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto; -caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini: -della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori; -della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo.»; b)è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti.» Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Tuttavia, la data del 1o gennaio 1993 è sostituita da quella del 1o gennaio 1996 per quanto riguarda la attività estrattive dell'amianto. Tuttavia, per quanto concerne la Repubblica ellenica, -la data di cui al primo comma è sostituita da quella del 1o gennaio 1996; -la data di cui al quarto comma è sostituita da quella del 1o gennaio 1999. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1)GU n. C 161 del 30. 6. 1990, pag. 14. (2)GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 98 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 93. (3)GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 162. (4)GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3. (5)GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1. (6)GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25. (7)GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.