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Document 31991L0157

Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

OJ L 78, 26.3.1991, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 72 - 75
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 72 - 75
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 240 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 54 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 54 - 58

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2008; abrogato da 32006L0066

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/157/oj

31991L0157

Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991 pag. 0038 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0072


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che una disparità nelle disposizioni legislative o nei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in materia di smaltimento delle pile e degli accumulatori può creare ostacoli agli scambi comunitari e distorsioni della concorrenza e può avere pertanto un'incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che appare pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni in questo settore;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (4), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (5), prevede che direttive particolari stabiliscano disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle di detta direttiva per disciplinare la gestione di alcune categorie di rifiuti;

considerando che gli obiettivi e i principi della politica dell'ambiente nella Comunità fissati dai programmi d'azione in materia d'ambiente sulla base dei principi ripresi nell'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato sono volti segnatamente alla prevenzione, riduzione nonché eliminazione dell'inquinamento, alla vigilanza sulla buona gestione delle risorse di materie prime, altresì in base al principio « chi inquina paga »;

considerando che per raggiungere tali obiettivi è opportuno vietare l'immissione sul mercato di talune pile ed accumulatori tenuto conto del tenore di sostanze pericolose in essi contenuto;

considerando che per assicurare il ricupero e lo smaltimento controllato delle pile ed accumulatori usati gli Stati membri devono adottare misure concernenti la marcatura e la raccolta selettiva degli stessi;

considerando che la raccolta ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati possono contribuire ad evitare sprechi di materie prime;

considerando che gli apparecchi contenenti pile o accumulatori non estraibili possono presentare un pericolo per l'ambiente all'atto del loro smaltimento; che occorre pertanto che gli Stati membri adottino misure appropriate;

considerando che per conseguire i vari obiettivi sopra enunciati gli Stati membri devono stabilire dei programmi; che è opportuno informare la Commissione in merito ai detti programmi nonché alle misure specifiche adottate;

considerando che il ricorso a incentivi economici quali l'istituzione di un sistema di cauzione può favorire la raccolta selettiva e il riciclaggio di pile ed accumulatori usati;

considerando che è opportuno prevedere una informazione dei consumatori in questo settore;

considerando che è necessario prevedere procedure appropriate per assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, segnatamente del sistema di marcatura, ed agevolare l'adeguamento della direttiva al progresso scientifico e tecnico; che il comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE dovrebbe essere incaricato di assistere la Commissione in queste mansioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose, in conformità dell'allegato I. Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili), figuranti nell'allegato I;

b) pila e accumulatori usati: una pila o un accumulatore non riutilizzabili e destinati a essere ricuperati o smaltiti;

c) smaltimento: qualsiasi operazione, purché applicabile alle pile ed agli accumulatori, prevista nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

d) ricupero: qualsiasi operazione, purché applicabile alle pile ed agli accumulatori, prevista nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

e) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;

f) cauzione: sistema per cui al momento dell'acquisto di pile o accumulatori l'acquirente paga al venditore al dettaglio una somma che gli sarà rimborsata all'atto della restituzione delle pile e degli accumulatori usati. Articolo 3

1. A partire del 1o gennaio 1993 gli Stati membri vietano la commercializzazione

- delle pile alcaline al manganese per utilizzazione prolungata in condizioni estreme (ad esempio, temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C, esposizione ad urti) contenenti più dello 0,05 % in peso di mercurio;

- di tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 % in peso di mercurio.

Le pile alcaline al manganese del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone sono escluse da tale divieto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono inserite nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato o di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (6), modificata da ultimo dalla direttiva 85/610/CEE (7). Articolo 4

1. Nell'ambito dei programmi previsti all'articolo 6 gli Stati membri adottano misure appropriate affinché le pile e gli accumulatori usati siano raccolti separatamente ai fini del loro ricupero o smaltimento.

2. A tale scopo gli Stati membri provvedono a che le pile e gli accumulatori ed eventualmente gli apparecchi in cui sono incorporati siano muniti di una marcatura appropriata.

La marcatura deve contenere indicazioni sui seguenti elementi:

- raccolta selettiva,

- eventualmente, il riciclaggio,

- il tenore di metalli pesanti.

3. La Commissione fissa, secondo la procedura prevista all'articolo 10, le modalità dettagliate del sistema di marcatura. Queste modalità sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5

Gli Stati membri adottano misure affinché le pile e gli accumulatori possano essere incorporati negli apparecchi soltanto se, una volta usati, il consumatore possa estrarli facilmente dai medesimi.

Queste misure entrano in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente articolo non si applica alle categorie di apparecchi previste nell'allegato II. Articolo 6

Gli Stati membri elaborano programmi per raggiungere i seguenti obiettivi:

- riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

- promozione della commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti;

- riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I;

- promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio;

- smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I.

I programmi sono elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993. Essi devono essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.

I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, per lo meno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e alla situazione ambientale. I programmi modificati devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione. Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono a che la raccolta selettiva ed eventualmente l'instaurazione di un sistema di cauzione siano organizzate in modo efficace. Gli Stati membri inoltre, al fine di incoraggiare il riciclaggio, possono introdurre misure quali, per esempio, strumenti economici. Tali misure devono essere introdotte dopo aver consultato le parti interessate, devono basarsi su validi criteri ecologici ed economici ed evitare distorsioni di concorrenza.

2. All'atto della comunicazione dei programmi di cui all'articolo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le misure adottate ai sensi del paragrafo 1. Articolo 8

Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore sia pienamente informato:

a) sui danni di uno smaltimento incontrollato delle pile e degli accumulatori usati;

b) sulla marcatura delle pile e degli accumulatori nonché degli apparecchi in cui pile e accumulatori sono incorporati in maniera definitiva;

c) sulla maniera di estrarre le pile e gli accumulatori incorporati in maniera definitiva in un apparecchio. Articolo 9

Gli Stati membri non possono ostacolare, vietare o limitare la commercializzazione delle pile e degli accumulatori contemplati dalla presente direttiva e conformi alle disposizioni della medesima. Articolo 10

La Commissione adegua al progresso tecnico gli articoli 3, 4 e 5 nonché gli allegati I e II secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 18 settembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY (1) GU n. C 6 del 7. 1. 1989, pag. 3 e GU n. C 11 del 17. 1. 1990, pag. 6. (2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 209 e GU n. C 19 del 28. 1. 1991. (3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 21. (4) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47. (5) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (7) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

PILE E ACCUMULATORI CHE RIENTRANO NEL SETTORE DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. Le pile e gli accumulatori messi in circolazione a decorrere dalla data stabilita all'articolo 11, paragrafo 1 e contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento, ad eccezione delle pile alcaline al manganese;

- oltre lo 0,025 % in peso di cadmio;

- oltre lo 0,4 % in peso di piombo.

2. Le pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 % in peso di mercurio commercializzate dalla data stabilita all'articolo 11, paragrafo 1.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DAL SETTORE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di burotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'allegato I sia tecnicamente necessario.

2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali, nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.

Gli apparecchi le cui pile e i cui accumulatori non possono, in conformità del presente allegato, essere sostituiti facilmente dall'utente vanno corredati di istruzioni per l'uso che informino l'utente sul contenuto delle pile e degli accumulatori pericolosi per l'ambiente e gli indichino come asportarli senza correre rischi.

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