91/664/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze
GU L 368 del 31.12.1991, pagg. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 39 pag. 258 - 259
edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 39 pag. 258 - 259
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1991
che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze
(91/664/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il collegamento tra i laboratori nazionali di riferimento incaricati negli Stati membri della ricerca dei residui negli animali e nelle loro carni deve essere affidato a laboratori altamente specializzati che posseggano gli impianti e le attrezzature necessarie per questo tipo di tecniche;
considerando che il Consiglio, con la decisione 89/187/CEE (2), ha stabilito le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori comunitari di riferimento previsti nella direttiva 86/469/CEE;
considerando che occorre, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE, designare sin d'ora i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze;
considerando che questi laboratori di riferimento possono beneficiare di un aiuto della Comunità secondo le condizioni previste all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I laboratori seguenti sono designati come laboratori comunitari di riferimento:
a) per i residui di cui all'allegato I, categorie A. I e A. II della direttiva 86/469/CEE:
Rijksintituut voor de Volkgeszondheid en Milieuhygiene
Antonie van Leeuwenhoeklaan, 9
NL-3720 Bilthoven
b)
per i residui di cui all'allegato I, categoria A. III a) della direttiva 86/469/CEE, fatta eccezione per i sulfamidici:
Laboratoires des Médicaments vétérinaires
(CNEVA-LMV)
La Haute Marché, Javené
F-35133 Fougères
c)
per i residui di cui all'allegato I, categoria A. III. b) della direttiva 86/469/CEE ed i residui dei â-bloccanti e dei sulfamidici:
Bundesgesundheitsamt
Thielallee, 88-92
D-1000 Berlin 33
d)
per i residui di cui all'allegato I, categorie B. II. a) e B. II. b) della direttiva 86/469/CEE:
Istituto Superiore di Sanità
via Regina Elena 299
I-00161 Roma
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BUKMAN
(1) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(2) GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.
(3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
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