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Document 31990L0428

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

OJ L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 84 - 85

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0060 - 0061
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0178


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (90/428/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli equini figurano in quanto animali vivi nell'elenco di prodotti contenuti nell'allegato II del trattato;

considerando che, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equini e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario norme in materia di scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi;

considerando che l'allevamento dei cavalli, e in particolare dei cavalli da corsa, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che nella Comunità esistono disparità tra le norme che disciplinano l'accesso ai concorsi; che tali disparità possono costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari;

considerando che gli scambi di equini destinati a concorsi e la partecipazione a tali concorsi possono essere compromessi dalle disparità esistenti nelle regolamentazioni concernenti la destinazione di una percentuale dell'importo delle vincite e dei proventi alla salvaguardia, alla promozione ed al miglioramento dell'allevamento negli Stati membri; che l'instaurazione di un libero accesso ai concorsi presuppone l'armonizzazione di dette regolamentazioni;

considerando che, in attesa di questa armonizzazione, conviene, soprattutto per mantenere ed incrementare la produttività nel settore, autorizzare gli Stati membri a riservare una percentuale delle vincite e dei proventi alla salvaguardia, alla promozione ed al miglioramento dei loro allevamenti; che occorre tuttavia fissare un massimale per questa percentuale;

considerando che è opportuno adottare le misure di applicazione in taluni settori di carattere tecnico; che è necessario, per l'attuazione delle misure previste, definire una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni per gli scambi di equini destinati a concorsi e le condizioni di partecipazione di tali equini ai concorsi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, sono applicabili le definizioni contenute nell'articolo 2 della direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini (4).

Inoltre, si intende per «concorso» qualsiasi competizione ippica, in particolare le corse e le prove di salto degli ostacoli (jumping), di «dressage», di tiro, di modello e di andatura.

Articolo 3

1. Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro.

2. Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni tra equini originari dello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini originari di un altro Stato membro.

Articolo 4

1. Il disposto dell'articolo 3 concerne, in particolare:

a) i criteri e in particolare i limiti, minimi o massimi, per l'iscrizione al concorso,

b)

la valutazione durante il concorso,

c)

le vincite o i proventi inerenti al concorso.

2. Tuttavia,

- gli obblighi di cui all'articolo 3 lasciano impregiudicata la facoltà di organizzare:

a) concorsi riservati agli equini iscritti in un determinato libro genealogico, ai fini di un miglioramento della razza;

b)

concorsi regionali, ai fini di una selezione degli equini;

c)

manifestazioni di carattere storico o tradizionale.

Lo Stato membro che intende avvalersi di tale facoltà, ne informa preventivamente e in maniera generale, la Commissione;

- gli Stati membri sono autorizzati a riservare, per ciascun concorso o tipo di concorso, tramite organismi ufficialmente abilitati o riconosciuti a tal fine, una determinata percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi di cui al paragrafo 1, lettera c) per la salvaguardia, la promozione e il miglioramento dell'allevamento.

Tale percentuale non dovrà superare il 30 % nel 1991, il 25 % nel 1992 e il 20 % dal 1993.

I criteri per la distribuzione di tali fondi nello Stato membro interessato vengono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri nell'ambito del comitato zootecnico permanente.

Anteriormente al 31 dicembre 1992, il Consiglio riesaminerà le condizioni di applicazione di queste disposizioni in base ad una relazione della Commissione che tenga conto dei progressi di armonizzazione realizzati sull'insieme dei problemi sollevati dalle condizioni di allevamento dei cavalli da concorso, corredata di proposte appropriate sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

3. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 6.

Articolo 5

1. In attesa delle decisioni da adottare a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/427/CEE, nell'ipotesi in cui venga negata l'iscrizione a un concorso ad un equino registrato in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto al proprietario o al suo mandatario.

2. Nel caso contemplato dal paragrafo 1, il proprietario o il suo mandatario ha il diritto di ottenere il parere di un esperto, alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE (5) che sono applicabili mutatis mutandis.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il Comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE (6), delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE (7).

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.

(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

(3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 46.(4) Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(6) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

(7) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 16.

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