31989R3786


Titolo e riferimento

Regolamento (CEE) n. 3786/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che autorizza il Portogallo a sopprimere i dazi all'importazione di panelli in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni da paesi terzi

 GU L 367 del 16.12.1989, pagg. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 30 pag. 246 - 246
 edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 30 pag. 246 - 246
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 07 pag. 195 - 195
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 07 pag. 195 - 195

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html   html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Date

Classificazione

Altre informazioni

Relazioni tra i documenti

Testo

Doppia visualizzazione: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3786/89 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1989

che autorizza il Portogallo a sopprimere i dazi all'importazione di panelli in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, punto 4,

considerando che, a norma dell'articolo 243, punto 4, lettera a), primo trattino dell'atto di adesione, il Portogallo può procedere, a sua richiesta, all'abolizione o all'accelerazione del ravvicinamento dei dazi doganali per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 566/87 (1) ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1987; che il regolamento (CEE) n. 1692/88 della Commissione (2) ha disposto la stessa autorizzazione fino al 31 dicembre 1988; che lo scopo di tale provvedimento era quello di agevolare l'approvvigionamento in panelli dei mangimifici portoghesi; che i motivi che hanno giustificato tale provvedimento permangono tuttora e che il Portogallo ha chiesto di poter procedere, a norma del citato articolo 243, alla soppressione dei dazi doganali sui panelli nei confronti degli altri Stati membri della Comunità e all'applicazione della tariffa doganale comune nei confronti di paesi terzi, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i panelli e gli altri residui solidi di cui ai codici NC 2304 00 00, 2305 00 00 e 2306, esclusi i codici NC 2306 90 11 e 2306 90 19, il Portogallo è autorizzato a sopprimere i dazi doganali sulle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni da paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 17.

(2) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 35.

In alto

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni