Regolamento (CEE) n. 3786/89 della Commissione, del 15 dicembre 1989, che autorizza il Portogallo a sopprimere i dazi all'importazione di panelli in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni da paesi terzi
GU L 367 del 16.12.1989, pagg. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 30 pag. 246 - 246
edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 30 pag. 246 - 246
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 09 pag. 207 - 207
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 07 pag. 195 - 195
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 07 pag. 195 - 195
DA DE EL EN ES FR IT NL PT
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3786/89 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1989
che autorizza il Portogallo a sopprimere i dazi all'importazione di panelli in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune alle importazioni da paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, punto 4,
considerando che, a norma dell'articolo 243, punto 4, lettera a), primo trattino dell'atto di adesione, il Portogallo può procedere, a sua richiesta, all'abolizione o all'accelerazione del ravvicinamento dei dazi doganali per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati;
considerando che il regolamento (CEE) n. 566/87 (1) ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1987; che il regolamento (CEE) n. 1692/88 della Commissione (2) ha disposto la stessa autorizzazione fino al 31 dicembre 1988; che lo scopo di tale provvedimento era quello di agevolare l'approvvigionamento in panelli dei mangimifici portoghesi; che i motivi che hanno giustificato tale provvedimento permangono tuttora e che il Portogallo ha chiesto di poter procedere, a norma del citato articolo 243, alla soppressione dei dazi doganali sui panelli nei confronti degli altri Stati membri della Comunità e all'applicazione della tariffa doganale comune nei confronti di paesi terzi, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1990;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i panelli e gli altri residui solidi di cui ai codici NC 2304 00 00, 2305 00 00 e 2306, esclusi i codici NC 2306 90 11 e 2306 90 19, il Portogallo è autorizzato a sopprimere i dazi doganali sulle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e ad applicare i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni da paesi terzi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 17.
(2) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 35.
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