Regolamento (CEE) n. 440/89 della Commissione del 22 febbraio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 23/02/1989 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 440/89 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La merce descrittà nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19. ALLEGATO 1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classificazione (Codice NC) // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Calzature per il pattinaggio sprovviste di pattini, essenzialmente di materia plastica e con parti accessorie di materia tessile o d'altra materia // 6402 19 00 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 1 e) e dalla nota di sottovoce 1 del capitolo 64, dalla nota 1 g) del capitolo 95 nonché dal testo dei codici NC 6402 e 6402 19 00 I prodotti non possono essere classificati nel capitolo 95 per il fatto che le note 1 e) e 1 g) sopraindicate lo vietano. // // //