31989L0681


Titolo e riferimento

Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente

 GU L 398 del 30.12.1989, pagg. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 125 - 126
 edizione speciale svedese: capitolo 13 tomo 19 pag. 125 - 126
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 13 tomo 010 pag. 94 - 95
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 13 tomo 09 pag. 210 - 211
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 13 tomo 09 pag. 210 - 211

 DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente

(89/681/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno durante un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 87/402/CEE (4) prevede, all'articolo 12, che essa sia completata con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari;

considerando che, poiché è già prevista una prova supplementare nella procedura di prova statica, è necessario prevedere anche una prova supplementare per la procedura di prova dinamica - prova che riproduce nel modo più realistico la situazione di capovolgimento di un trattore - affinché siano rese equivalenti le due procedure relative rispettivamente alle prove statistiche e alle prove dinamiche e sia eliminato l'attuale squilibrio tra le due prove;

considerando che i risultati degli esperimenti effettuati sui dispositivi montati posteriormente possono essere trasposti agli stessi dispositivi montati anteriormente per quanto riguarda l'affidabilità dei parametri e dei calcoli,

GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 76.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/402/CEE è modificata come segue:

1.

L'allegato IV, parte A, punto 1.6 è sostituito dal testo seguente:

«1.6.

Prove supplementari

«1.6.1.

Qualora durante una prova d'urto si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova d'urto che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

Hm = 10 × 12 + 4a

Hm =

H

10

×

12 + 4a

1 + 2a

dove ''a'' è il rapporto tra la deformazione permanente e la deformazione elastica (a = Dp/De) misurate al punto d'urto.

La deformazione permanente supplementare causata dal secondo urto non deve essere superiore al 30 % della deformazione permanente causata dal primo urto.

Per poter effettuare la prova supplementare, occorre misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

«1.6.2.

Qualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo il carico di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza di 1,2 Fv.»

2.

Nell'allegato VI è inserito il punto seguente:

«7.3.

Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi a decorrere

dal 3 gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 305 del 30. 11. 1988, pag. 7.

(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 70 e (3) GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 6.

(4) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 1.

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