Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 398 del 30/12/1989 pag. 0019 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0147
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (89/677/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che, malgrado il divieto di immissione sul mercato di taluni oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi e costituiti da recipienti in vetro contenenti liquidi pericolosi ai sensi delle definizioni della direttiva 67/548/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/431/CEE (5), sono tuttora immessi sul mercato oggetti che presentano gli stessi rischi, che sono proposti come giochi per uno o più partecipanti e che hanno talvolta anche aspetti decorativi; considerando che occorre rivedere il tenore (0,01 % della massa - 100 ppm) di PCB/PCT nei preparati, compresi gli oli usati; che nella direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati (6), questo tenore è fissato a 0,005 % della massa; considerando che il benzene (Cas N. 71-43-2) è una sostanza tossica che può colpire il sistema nervoso centrale e quello ematopietico nonché provocare la comparsa del cancro, in particolare della leucemia; che nella direttiva GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 70. GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 7. 67/548/CEE questa sostanza è classificata come cancerogena categoria I; che la convenzione 136 e la raccomandazione 144 dell'Organizzazione internazionale del lavoro disciplinano la tutela contro i rischi causati dal benzene; considerando che le seguenti sostanze: 2-naftilammina (Cas N° 91-59-8), 4-nitrodifenile (Cas N° 92-93-3), 4-amminodifenile (Cas N° 92-67-1), benzidina (Cas N° 92-87-5) possono provocare la comparsa del cancro, in particolare il cancro dell'apparato urinario; che nella direttiva 67/548/CEE queste sostanze sono classificate come cancerogene categoria I; che pur essendo prodotte attualmente nella Comunità soltanto in quantitativi minimi controllati, destinati esclusivamente alla ricerca, dette sostanze possono tuttavia essere presenti come impurità in altre sostanze o preparati; considerando che oltre alle misure specifiche relative al posto di lavoro la fissazione di un limite massimo di concentrazione ed una limitazione dell'uso di queste sostanze come tali o come costituenti di un preparato migliorerebbero la prevenzione dei cancri professionali e la tutela dei consumatori; considerando che i composti del piombo, in particolare i sali di piombo solubili in ambiente gastrico, sono in generale pericolosi per la salute; che tali composti sono talvolta ancora utilizzati come pigmenti per talune pitture decorative e che pertanto è opportuno disciplinarne l'uso nei suddetti casi; che la convenzione 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro disciplina l'uso della biacca nelle vernici; considerando che taluni preparati antivegetativi usati come rivestimenti di superficie per la protezione delle carene di imbarcazioni e/o di attrezzature sommerse esercitano effetti nocivi sulla vita acquatica a causa dell'impiego di alcuni composti chimici, in particolare di composti di arsenico, di mercurio e di stagno; che per una migliore tutela dell'ambiente è opportuno disciplinare l'impiego di questi composti in tali preparati; considerando che non soltanto il di-ì-ossi-di-n-butilstannoidrossiborano (C8H19BO3Sn, Cas N° 75113-37-0) ma anche i suoi prodotti di decomposizione o degradazione sono sostanze pericolose per l'essere umano e l'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e che occorre pertanto regolamentare l'uso di dette sostanze; considerando che le restrizione relative all'uso o all'immissione sul mercato già adottate da alcuni Stati membri in merito alle sostanze sopra citate o ai preparati che le contengono influiscono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che pertanto è necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare conseguentemente l'allegato della direttiva 76/769/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/610/CEE (2); considerando che la presente direttiva non incide sullo stato attuale del diritto comunitario concernente l'eventuale adozione da parte degli Stati membri di restrizioni più severe per l'uso delle sostanze e dei preparati in questione sul luogo di lavoro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue: 1) Nel punto 1 della colonna di sinistra il valore 0,01 % che figura al terzo trattino è sostituito dal valore 0,005 %. 2) Il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente: «3. «3. Sostanze o preparati liquidi considerati pericolosi ai sensi delle definizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e dei criteri che figurano nell'allegato VI, parte II D della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/431/CEE (2). Non sono ammessi: - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, in particolare in lampade d'atmosfera e portacenere; - in scherzi; - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. (1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 247 dell'1. 9. 1986, pag. 1.» 3) Al punto 5 (benzene) è aggiunto il testo seguente nella colonna di destra: «Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile: a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE; b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; c) ai residui oggetto della direttiva 75/442/CEE (1) e 78/319/CEE (2). (1) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. (2) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.» 4) Sono aggiunti i punti seguenti: «13. «13. 2-naftilammina Cas N° 91-59-8 e i suoi sali Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato «14. «15. Benzidina Cas N° 92-87-5 e i suoi sali 4-nitrobifenile Cas N° 92-93-3 A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile ai rifiuti contenenti una o più di queste sostanze e che formano oggetto delle direttive 75/442/CEE e 788/319/CEE. «16. 4-amminobifenile Cas N° 92-67-1 e suoi sali Queste sostanze e questi preparati non possono essere venduti al dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dicitura seguente: ''Riservato ad utilizzatori professionali'' «17. Carbonati di piombo: - carbonato anidroneutro Pb CO3 Cas N° 598-63-0 - idrocarbonato di piombo 2 Pb CO3 Pb(OH)2 Cas N° 1319-46-6 Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, qualora gli Stati membri desiderino autorizzarlo sul proprio territorio, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici. «18. Solfati di piombo Pb SO4 (1 : 1) Cas N° 7446-14-2 Pbx SO4 Cas N° 15739-80-7 Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, qualora gli Stati membri desiderino autorizzarlo sul proprio territorio, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici. «19. Composti del mercurio Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per: a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso; b) la protezione del legno; c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione; d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione. "20. Componenti dell'arsenico 1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: a) per impedire l'incrostazione di mocrorganismi, piante o animali su: - carene di imbarcazioni; - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura ed in molluschicoltura; - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; b) nella protezione del legno. Non sono oggetto del presente divieto le soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l'impregnazione del legno sotto vuoto o sotto pressione. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno già installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto vuoto o sotto pressione da utilizzatori professionali. 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione. «21. Composti organostannici 1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere usati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: a) carene di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri; b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; c) qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso. Tali sostanze e composti non possono: - essere immessi sul mercato se non in imballaggi con capacità pari o superiore a 20 litri; - essere venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali. Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera leggibile e indelebile le diciture seguenti: ''Non utilizzare su battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzati in piscicoltura e molluschicoltura'' ''Riservato ad utilizzatori preofessionali'' 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, indipendentemente dalla loro utilizzazione. «22. di-ì-ossi-di-n- butil-stannoidrossiborano (C8H19BO3Sn, Cas N° 75113-37-0) (DBB) Non è ammessa in cenentrazione pari o superiore a 0,1 % nelle sostanze e composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1 %.» Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi diciotto mesi dopo l'adozione della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi diciotto mesi dopo l'adozione della presente direttiva il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente E. CRESSON (1) GU n. C 43 del 16. 2. 1988, pag. 9. (2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 190 e (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 10 e (4) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (5) GU n. L 247 dell'1. 9. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43. (1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1.